COMUNE DI CALCI
COMUNE DI CALCI
Provincia di Pisa
CONVENZIONE CON L’ISTITUTO “SUORE FIGLIE DI NAZARETH” PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “S.XXXXXXXX” PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI per gli xx.xx. 2019-20, 2020-21, 2021-22,
2022-23 e 2023-2024.
REP. N° 122
L'anno duemiladiciannove addì 13 del mese di settembre in Calci presso la sede comunale;
FRA
L’Amministrazione Comunale di Calci (di seguito E.L. in quanto Ente Locale), P.Iva.: 00231650508 rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Responsabile del Settore 3 Amministrativo e di Servizio al Cittadino
E
la Scuola dell’Infanzia Privata “S. Xxxxxxxx” posta in Calci – Xxx X.Xxxxxx, 000 rappresentata da Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx in qualità di delegata del Legale Rappresentate (di seguito E.G. in quanto Ente Gestore della scuola);
PREMESSO CHE la L.R. 26/7/2002, n. 32 (Testo di esecuzione della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale per l’effettiva generalizzazione del diritto allo studio dall’infanzia all’assolvimento dell’obbligo;
VISTO il vigente “Piano di Indirizzo Generale Integrato” (PIGI) della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro;
RILEVATO che il Piano di indirizzo generale integrato sopra citato prevede la possibilità per i Comuni di stipulare apposite convenzioni con i soggetti
gestori delle scuole dell'infanzia private paritarie, in possesso dei requisiti di cui alla legge n.62/2000, e che sulla base di tali convenzioni e del numero delle relative sezioni la Giunta Regionale ripartisce e trasferisce annualmente ai Comuni i fondi disponibili per i contributi alle suddette scuole;
PRESO ATTO che annualmente la Giunta Comunale aderisce alla procedura per la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno delle famiglie per la frequenza della scuola d'infanzia paritaria privata, indetta dalla Regione Toscana, mediante l’erogazione dei c.d. “Buoni Scuola”;
si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 – CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA
L’Ente Gestore della Scuola si impegna ad accogliere, entro il limite dei posti disponibili, tutti i bambini nelle fasce di età previste dalla normativa vigente per la frequenza delle scuole dell’infanzia, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione favorendo l’inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o con deficit.
ART. 2 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
L’E.G. si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche e istituzionali analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole statali e comunali. In particolare, oltre l’Assemblea dei genitori dei bambini utenti, è da prevedere un comitato, rappresentativo dell’E.G. della scuola stessa, degli operatori scolastici (insegnanti e ausiliari) e dei genitori.
ART. 3 – CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI
L’E.G. si impegna, nel rispetto del principio dell’equità di trattamento, a individuare e applicare quote differenziate di contribuzione degli utenti alle spese di gestione del servizio sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie da documentarsi anche tramite autocertificazione.
ART. 4 – ORIENTAMENTI EDUCATIVI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’E.G. si impegna a realizzare gli Orientamenti educativi vigenti, mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica coerentemente al progetto educativo proprio
della scuola, e a definire e a rendere noto il calendario annuale e l’orario di funzionamento della scuola. L’E.G. si impegna altresì ad applicare gli standard quantitativi previsti dal contratto nazionale di lavoro, per quanto attiene alla composizione numerica delle sezioni e ad uniformare gradualmente il numero degli insegnanti e il numero degli iscritti per sezione agli standard stabiliti dalle normative vigenti e dai vigenti CCNL e a rispettare quanto previsto dai vigenti contratti per il personale dipendente.
L’E.G. concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l’E.L. nella fase di programmazione territoriale.
ART. 5 – ADEGUATEZZA STRUTTURALE
L’E.G. garantisce locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell’attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l’igiene, l’accessibilità dei locali. In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici preesistenti l’E.G. dovrà attenersi ai requisiti minimi spaziali di cui al D.M. 18/12/1975 sull’edilizia scolastica.
ART. 6 – QUALIFICA E TRATTAMENTO DEL PERSONALE
Il personale insegnante e ausiliario, operante nella scuola, dovrà essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per la scuola dell’infanzia.
Il personale volontario dovrà comunque essere provvisto del titolo di studio corrispondente alla funzione svolta (o del diploma di scuola media superiore, nel caso integri e non sostituisca il personale dipendente), di polizza assicurativa, stipulata dall’E.G., per la responsabilità civile verso terzi e degli eventuali requisiti sanitari. Al personale assunto e dipendente dall’E.G. verrà applicato il contratto nazionale di lavoro stipulato tra i Sindacati Scuola confederali e la FISM o altro soggetto contrattuale.
ART. 7 – FORMAZIONE PERMANENTE E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO
L’E.G. assicura nell’ambito dell’orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della scuola e l’aggiornamento professionale come previsto da contratto. Si impegna inoltre a promuovere la qualificazione e la continuità verticale con altri servizi (in particolare con gli asili nido e la scuola elementare) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione,
promossi e gestiti in collaborazione con altri enti, coordinamenti pedagogici comunali, centri di documentazione comunali, organismi scolastici anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera. L’E.G. si impegna infine a utilizzare una quota dei contributi comunali di cui al successivo art. 10 punto 3, definita in accordo con l’E.L., per l’attuazione di progetti migliorativi (integrazione di bambini con deficit, modifiche edilizie, l’organizzazione degli spazi, dotazione organica, composizione numerica delle sezioni ecc.).
ART. 8 – SERVIZIO PER ACCESSO
L’E.G. assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico sanitarie previste in materia, nonché l’adozione delle tabelle dietetiche approvate dall’ASL. L’E.G. si impegna a garantire, qualora si effettui un autonomo servizio di trasporto, il rispetto della legislazione vigente per quanto attiene l’immatricolazione, l’uso, la revisione dei mezzi, e la qualifica del personale autista impiegato, nonché la vigilanza dei minori sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo personale.
ART. 9 – INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE
L’E.G. è tenuto a dichiarare all’E.L., nel rispetto delle norme relative all’autocertificazione sulla semplificazione delle procedure, all’inizio di ogni anno scolastico, per il periodo di durata della convenzione, autodichiarazione relativa al possesso della seguente documentazione:
1. l’avvenuto riconoscimento di scuola paritaria da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale;
2. certificazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali;
3. progetto educativo completo di calendario scolastico e quadro orario settimanale e piano dell’offerta formativa;
4. possesso da parte del personale dei requisiti professionali richiesti per la scuola d’infanzia;
5. per ogni anno scolastico, il n. delle sezioni e l’elenco nominativo degli iscritti per sezione;
6. il bilancio preventivo e consuntivo della scuola.
ART. 10 – IMPEGNI DELL’ENTE LOCALE
L’E.L. si impegna a sostenere l’E.G. nell’erogazione e nella qualificazione dei
servizi mediante:
1. i contributi regionali previsti dal Piano di Indirizzo Generale integrato approvato con delibera n. 32 del 17 aprile 2012, salvo erogazione da parte della Regione;
2. un proprio contributo tramite le seguenti dotazioni strumentali: utilizzo del palco in occasione della festa di fine anno, utilizzo degli scuolabus che gestiscono il trasporto scolastico per il Comune per n. 2 gite annuali entro i 50km di percorrenza e per il servizio di accompagnamento al teatro Valgraziosa, in occasione delle prove della recita di Natale. In entrambi i casi previa anticipata prenotazione degli stessi e comunque in relazione alle altre esigenze organizzative dell'Ente e di Amicobus, per gli scuolabus;
3. l’erogazione dei “Buoni Scuola” attraverso l’adesione alla procedura per la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno delle famiglie per la frequenza della scuola d'infanzia paritaria privata, indetta dalla regione Toscana, fintanto che la regione li erogherà.
Una quota percentuale di tali contributi deve essere finalizzata alla realizzazione dei progetti migliorativi e di qualificazione del servizio offerto agli utenti, di cui al precedente art. 7.
L’E.L. promuove in sinergia con altri Enti-Istituzioni, progetti di qualificazione con particolare riferimento alla formazione permanente del personale, continuità e raccordo interistituzionale e favorisce la partecipazione congiunta di scuole pubbliche e paritarie e alla loro realizzazione.
L’E.L. promuove e facilita l’accesso a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa nonché l’accesso delle famiglie a tutte le opportunità informative e formative organizzate per gli utenti delle altre scuole, con particolare riferimento ai Piani educativi zonali, a quelli dei Centri Infanzia Adolescenza Famiglia e degli altri interventi educativi presenti nel territorio.
ART. 11 – IMPEGNI DELL’ENTE GESTORE
L’E.G., oltre a garantire adeguati standard qualitativi dell’offerta formativa, adeguate relazioni con l’E.L. e adeguata informazione dell’utilizzo gratuito delle dotazioni strumentali concesse dall’E.L. e fruite dalle famiglie dei bambini e delle bambine, si impegna a mantenere, per la durata della presente convenzione, il personale insegnante e ausiliario operante nella scuola, al momento della sua sottoscrizione, con contratto di lavoro.
ART. 12 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’E.L. secondo quanto disposto dal Piano di Indirizzo Generale integrato, di cui alla Delibera n. 32 del Consiglio Regionale del 17 aprile 2012 assegna all’E.G., dietro presentazione della documentazione di cui all’art. 9, i contributi di cui alla presente Convenzione.
ART. 13 – MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
L’E.L. e l’E.G. per la durata della Convenzione procederanno alla verifica della Convenzione stessa e garantiranno in maniera continuativa il necessario scambio di valutazioni, pareri ed informazioni sulle scuole dell’infanzia, anche al fine di garantire una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi.
ART.14 - BUONI SCUOLA DI INFANZIA (regionali)
L’E.G. accetta di partecipare alla procedura per la realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private, indetta annualmente dalla Regione Toscana, mediante l’erogazione dei cd. “Buoni Scuola”, secondo le modalità operative e attuative contenute annualmente nelle disposizioni regionali al riguardo.
ART. 15 - VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE.
La presente convenzione ha validità quinquennale a partire dall’anno scolastico 2019- 2020. La presente convenzione potrà essere modificata anche nel corso della sua validità, qualora intervengano nuove disposizioni di legge e regolamentari o si verifichino situazioni tali da giustificare l’adozione di nuove formule o criteri o clausole aggiuntive o modificative di esse.
Per il Comune di Calci Per la Scuola dell’Infanzia S. Xxxxxxxx