ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali – Codice Fiscale 80002870923, con sede in Xxx Xxxx 000 - 00000 Xxxxxxxx (xx seguito denominata Regione) - rappresentata dal Direttore Generale delle Politiche Sociali dott. Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx - e l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari Codice Fiscale e/o Partita Iva 02261430926, con sede in xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxxxx (Xx), (di seguito denominata Azienda) - rappresentata dal Direttore Generale xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
-
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
VISTA la L.R. 2.8.2006 n. 11, e successive modifiche e integrazioni, recanti norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;
VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.29841/45 del 22/11/2011 , con il quale sono state confermate a Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx le funzioni di Direttore Generale delle Politiche Sociali;
VISTO il provvedimento di nomina del Direttore Generale della ASL n. 8 xxxx. Xxxxxx
Xxxxxxx;
VISTA la L.R. 15 marzo 2012 n. 6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2012);
VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 7 "Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014";
VISTA il D.A. 16 marzo 2012 - “Allegato Tecnico al Bilancio per l’anno 2012 e pluriennale per gli anni 2012 – 2014”;
VISTE la L. 7.8.1990 n. 241, e ss.mm.ii., recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22.8.1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa;
VISTO in particolare l’art. 15 della L. n. 241/1990, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 54/15 del 10 dicembre 2009 con cui è stato approvato lo schema di “Accordo di collaborazione” tra l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale - Direzione Generale delle Politiche Sociali – ed il Dipartimento Nazionale delle Politiche Antidroga, per la realizzazione del Progetto denominato Reli (promozione e realizzazione di un nuovo modello di reinserimento socio – lavorativo integrato mediante l’attivazione di un network nazionale di organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento territoriali);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. approvazione dell’accordo di collaborazione tra la Regione e l’Azienda;
Premesso
del _ di
che è stato rilevato il comune interesse da parte della Regione ad avviare un Accordo di collaborazione con l’Azienda, sulla base del comma 1 dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di realizzare il Progetto Reli, programma sperimentale nel campo della lotta alle tossicodipendenze, in un’ottica di una maggiore efficacia delle politiche di reinserimento socio lavorativo;
che l’Azienda opera nei campi dell’assistenza per i problemi di uso, abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti e svolge interventi attivi nei campi della prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze promovendo percorsi terapeutici e riabilitativi attraverso trattamenti farmacologici, psicologici e riabilitativi, erogati nell'ambito delle strutture delle Asl o in strutture accreditate (comunità terapeutiche);
che nel quadro delle attività previste dall’Accordo di collaborazione stipulato fra Dipartimento per le Politiche Antidroga e Regione Autonoma della Sardegna sono previste attività di promozione di iniziative di recupero dalle tossicodipendenze nonché attività atte a realizzare iniziative a supporto delle organizzazioni (del privato sociale accreditato e regionali) che operano nell’ambito delle dipendenze;
che la Regione intende attivare con l’Azienda un rapporto di collaborazione in un’ottica di sinergia e piena cooperazione diretta alla realizzazione del Progetto Reli, alla divulgazione ed implementazione delle attività svolte nell’ambito del Progetto Reli per la promozione e realizzazione di un nuovo modello di reinserimento socio-lavorativo integrato mediante l’attivazione di un network nazionale di organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento territoriali finalizzato al reinserimento lavorativo degli ex tossicodipendenti;
che l’Azienda collabora attivamente con il Dipartimento per le Politiche Antidroga e la Regione per la realizzazione del Progetto Reli con un Responsabile operativo del Progetto e di coordinamento nazionale;
che il comune interesse ad avviare un Accordo di collaborazione per l’attuazione del progetto di cui in premessa, sulla base del comma 1 dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990
n. 241, rende necessario disciplinare le modalità di collaborazione tra le due Amministrazioni;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto dell’Accordo
L’Azienda si impegna a collaborare con la Regione alla realizzazione del progetto Reli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e per l’adempimento dei conseguenti compiti che, in funzione di esso, sono in capo alla Regione.
Art. 2
Efficacia - Durata – Proroga ed Estensione Finanziaria
1. L’Accordo è efficace a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della Regione, della presente convenzione firmata dal legale rappresentante dell’Azienda;
2. Contestualmente l’Azienda inizierà l’attività di progetto dando formale comunicazione di “avvio attività”.
3. Pertanto, la data di inizio delle attività in base alla durata prevista, sarà quella riportata dalla lettera di comunicazione di “avvio attività” di cui sopra inviata dall’Azienda alla Regione.
4. La mancata comunicazione formale di “avvio attività” potrà costituire motivo di invalidazione ed annullamento del presente Accordo.
5. L’Accordo è efficace fino alla data del 29/03/2014, salvo proroghe, con una possibile estensione conseguente al rifinanziamento nazionale sulla base dei risultati raggiunti,previa esistenza di idonei finanziamenti da verificare in sede di bilancio di previsione.
6. E’ facoltà della Regione concedere apposite proroghe.
7. Per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste nel presente Accordo potranno essere apportati adattamenti al piano finanziario esclusivamente se disposti o pre-autorizzati dalla Regione e salvo disponibilità di cassa.
Art. 3
Modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività
1. Per le attività di collaborazione amministrativa e per l’acquisto di attrezzature la Regione trasferisce all’Azienda la somma di euro 240.000,00 a carico del finanziamento che il Dipartimento Politiche antidroga ha erogato alla Regione, per sostenere le spese amministrative del Progetto Reli. Il finanziamento per la realizzazione del presente Accordo di collaborazione potrà essere incrementato con le somme che il Dipartimento delle Politiche Antidroga renderà disponibili per la copertura delle spese di gestione del progetto Reli ai sensi dell’ art. 5 punto 8 dell’Accordo di collaborazione stipulato tra il Dipartimento delle Politiche Antidroga e la Regione che si allega alla presente per farne parte integrante.
2. La collaborazione dell’Azienda per gli adempimenti a carico della Regione previsti nel Progetto Reli deve essere assicurata attraverso il proprio apparato strumentale e/o personale specializzato e svolta presso gli uffici della Regione sotto il coordinamento della Direzione Generale delle Politiche Sociali.
3. L’Azienda collaborerà alle attività di gestione, valutazione, controllo, monitoraggio e rendicontazione in armonia con quanto previsto nel progetto Reli.
Art. 4 Oneri finanziari
1. L’onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio della Regione, UPB S05.03.008, per una somma omnicomprensiva pari ad euro 240.000. Qualora la Regione decida di trasferire all’Azienda le ulteriori somme rese disponibili dal Dipartimento per le Politiche antidroga
ai sensi dell’art. 5 punto 8 dell’Accordo di collaborazione tra Dipartimento delle Politiche Antidroga e Regione, sarà cura di quest’ultima comunicare i dettagli della copertura finanziaria.
Art. 5
Modalità di erogazione del finanziamento
1. Per le attività di cui all’articolo 1 del presente accordo è stabilito a favore dell’Azienda un finanziamento omnicomprensivo di 240.000,00 euro (duecentoquarantamila/00) per sostenerne le spese di realizzazione del presente Accordo. Tale finanziamento sarà erogato previa disponibilità di cassa, in un’unica soluzione entro 60 giorni dall’impegno di spesa della Regione e/o entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di “avvio attività” di cui all’art. 2 comma 2.
2. La Regione non risponde di eventuali ritardi nell’erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.
3. Laddove dovessero verificarsi economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto le risorse finanziarie residue dovranno essere restituite alla Regione ai fini dell’assolvimento degli obblighi di rendicontazione derivanti dall’Accordo stipulato fra Regione e Dipartimento politiche Antidroga.
Art. 6
Rendicontazione di risultato e rendicontazione finanziaria
1. Al fine di permettere alla Regione di assolvere i propri obblighi nei confronti del Dipartimento per le Politiche Antidroga, l’Azienda entro 20 giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette alla Regione:
• una rendicontazione finanziaria sugli impegni e sulle spese effettivamente sostenute per la collaborazione alla realizzazione del progetto corredata da idonea documentazione probatoria (fatture, note di debito, bonifici, ricevuto fiscali, ecc.).
L’attività di rendicontazione ed eventuali dovrà essere inviate, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
- Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Programmazione e Integrazione Sociale
Xxx Xxxx 000 - 00000 Xxxxxxxx - PROGETTO RELI
- Posta certificata: xxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
In caso di inadempienza agli obblighi di rendicontazione la Regione potrà comminare la sospensione del presente Accordo.
Art. 7
Norme regolatrici dell’Accordo
1. L’esecuzione dell’Accordo è regolata dalle clausole del presente atto, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di contabilità pubblica, nonché dalle altre disposizioni regolanti l’attività convenzionale della pubblica amministrazione.
2. I risultati prodotti dalle attività del presente Accordo saranno di esclusiva proprietà del Dipartimento Antidroga fermo restando un diritto gratuito, previa autorizzazione formale, di utilizzo da parte della Regione e dell’Azienda, senza limiti di tempo e di territorio per i suddetti risultati, per scopi di ricerca e di didattica, senza ciò dia diritto di acquisire ulteriori diritti di proprietà, oltre quelli previsti dal presente Accordo. E’ escluso all’Azienda l’utilizzo dei prodotti e dei risultati del progetto per finalità commerciali (dirette o indirette). Oltre a questo è escluso all’Azienda, salvo autorizzazione formale da parte della Regione, l’uso dei dati in contesti istituzionali (nazionali e/o internazionali) dove si svolgano attività a cui è chiamato a partecipare per il Dipartimento la Regione e/o l’Azienda in virtù dei propri ruoli e compiti istituzionali.
Eventuali pubblicazioni o eventi di tipo congressuali in relazione all’attività di progetto dovranno, pertanto, prevedere previa formale autorizzazione la seguente dicitura
“Attività/progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri” associata al logo del DPA.
3. Il Dipartimento potrà disporre degli elaborati di cui all’articolo 7 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto e quanto si riterrà utile e necessario.
Art. 8
Diffusione dei dati e dei risultati
1. I dati e i risultati del progetto, anche in forma parziale, non potranno essere oggetto di comunicazione mediatica con diffusione a mezzo stampa, televisione, radio o via internet in qualsiasi forma da parte dell’Azienda. Tale divieto è previsto anche per la cessione a terzi di tali dati e informazioni, non preventivamente e formalmente autorizzati dalla Regione, previo nulla osta da parte del Dipartimento per le Politiche Antidroga, ivi comprese organizzazioni e
rappresentanze politiche o amministrazioni pubbliche. La diffusione dei dati e delle informazioni del progetto è compito esclusivo ed istituzionale del Dipartimento o suo delegato.
Art. 9 Responsabilità
1. Le Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione ad azioni che comportino responsabilità dirette di una delle Parti stesse verso terzi.
2. Le Parti si impegnano ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.e.ii. in quanto applicabile.
Art. 10 Cause di Recesso
1. Ambedue le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, qualora non vi sia il rispetto del presente accordo, fatti salvi gli impegni e i contratti già in essere.
2. In caso di mancato rispetto del termine temporale di ultimazione delle attività previste per cause imputabili all’Azienda, non derivanti da vincoli e limitazioni previste dalla legge o da cause di forza maggiore, la Regione si riserva l’eventuale recupero delle somme non utilizzate.
3. Il presente Accordo si rescinde: per cessazione del progetto Reli, per mancata comunicazione formale di “avvio attività”, per non aver assicurato la collaborazione necessaria all’assolvimento degli obblighi derivanti dall’accordo stipulato tra Regione e Dipartimento per le Politiche Antidroga, per non congruo utilizzo dei finanziamenti secondo quanto previsto dall’art. 5 e dall’art. 6. La Regione invierà formale nota di contestazione motivata all’Azienda a cui dovrà seguire, entro e non oltre 30 giorni, una risposta formale della Azienda stessa. Dopo tale termine, se non si arriverà ad una conciliazione e non saranno prontamente rimosse le cause dell’inadempienza e colmate le eventuali omissioni, la Regione potrà rescindere il presente Accordo ottenendo la restituzione immediata dell’eventuale finanziamento residuo al netto delle somme già impegnate.
Art. 11
Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o validità del presente accordo, il Foro competente è quello di Cagliari
Il presente Accordo di collaborazione è formato da n. 11 articoli e n. 08 pagine e n. 2 allegati.
Direzione Generale Politiche Sociali Il Direttore Generale
Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx
Azienda Sanitaria n. 8 Cagliari Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Allegati :
1. Copia Progetto Reli
2. Copia Accordo di Collaborazione DPA - RAS