BALTOUR SRL
BALTOUR SRL
(Contrada Piano Delfico – 64100 – TERAMO)
CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI N. 2 AUTOBUS URBANI PER TRASPORTO PUBBLICO
Art. 1) – Oggetto della fornitura e definizione Committente – Fornitore
Le norme contenute nel presente “Capitolato Tecnico” hanno per oggetto la fornitura di autobus per il trasporto di persone, secondo le caratteristiche riportate anche nella lettera di invito a gara.
Nel prosieguo del contenuto del presente “Capitolato” per Committente s’intende la Baltour, mentre per Fornitore si intende la ditta/Società affidataria delle prestazioni.
Art. 2) – Prescrizioni generali
Gli autobus dovranno essere compiutamente rispondenti a tutte le norme di legge e in particolare alle norme stabilite dai Decreti Ministeriali relativi alle caratteristiche costruttive funzionali e di unificazione vigenti alla data di fornitura.
Le condizioni e le caratteristiche riportate nel presente Capitolato debbono intendersi vincolanti ed obbligatorie, fatte salve le prescrizioni tecniche particolari esplicitate al successivo art. 3“Caratteristiche tecniche e funzionali minime degli autobus”.
Gli autobus, oggetto del presente Capitolato Tecnico, devono rispondere alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale e uniformarsi alle caratteristiche funzionali previste dai decreti del Ministero dei Trasporti.
Art. 3) – Caratteristiche tecniche e funzionali minime degli autobus Tipologia Autobus Urbano – Categoria M3 - Classe I
N. Assi 2
N. Porte 3 doppie Tipo Pianale Ribassato
Lunghezza da 11,80 mt a 12,20 mt Larghezza da 2,40 mt a 2,55 mt Altezza massima (con A.C.)3,10 mt
Altezza Soglie da 300 mm a 330 mm
Colorazione autobus: Colori aziendali bianco blu (da concordare)
Posti a sedere da 22 a 30 tipo monoscocca Posti in piedi da 75 a 85
Posti per Carrozzella 1
Posti Totali da 97 a 115
Pedana Disabili Manuale su porta centrale Indicatori di Percorso AMELI modelli:
- Anteriore LDL 1280-200NS
- Laterale LDL 860-150
- Posteriore LDL 360-200NS
- Tabella Interna LDL 7/80
Obliteratrice Predisposizione anteriore e posteriore Classe Ambientale Europea EURO 6 Alimentazione Gasolio
Potenza Motore da 220 a 250 Kw
N. Cilindri 6 in linea Disposizione Motore Verticale
Cambio Automatico 6 rapporti Freni 4 freni disco
Sistemi di Sicurezza ABS/ASR dotato di sistema EBS
- Dispositivo di controllo stabilità ESP
Serbatoio carburante da 300 a 370 litri - Tappo serbatoio Tipo CAF o simile
- Serbatoio Ad-Blue da 20 a 40 litri
Sospensioni Tipo pneumatico integrale con dispositivo di sollevamento ed abbassamento del veicolo. L’impianto deve consentire l’inclinazione per agevolare la salita dei passeggeri
Pneumatici 275/70 R 22,5 (catenabili)
Impianto richiesta fermata Minimo 8 pulsanti dislocati su tutta la lunghezza con suoneria e tabella luminosa di “fermata prenotata”
Piantoni mancorrenti Almeno n. 12 maniglie d’appiglio
Impianto di climatizzazione Impianto per conducente regolabile dall’autista e per vano passeggeri automatico in riferimento alla temperatura esterna
Posto guida Posto guida isolato dal comparto passeggeri Anno di costruzione 2019.
Prima della stipula del contratto d’appalto con il Fornitore, il Committente si riserva la facoltà di introdurre modifiche/variazioni non sostanziali alle caratteristiche tecniche e funzionali degli autobus, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per adeguare i veicoli offerti dal Fornitore al parco automezzi aziendale.
Le modifiche/variazioni eventualmente introdotte saranno contenute entro un valore non superiore al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale e non comporteranno, in ogni caso, un aumento dell’importo contrattuale stipulato per la fornitura.
Art. 4) – Cauzione definitiva e svincolo progressivo
Il Fornitore dovrà prestare - entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto, costituendone una condizione sospensiva dell'efficacia - una cauzione definitiva d'importo pari al 10 (dieci) per cento del valore contrattuale, IVA esclusa.
Qualora il Fornitore produca copia della certificazione del sistema di qualità, l'importo della garanzia può essere prestato in misura dimezzata.
Qualora il Fornitore non prestasse la cauzione entro il termine sopra indicato, ovvero prestasse una cauzione non esattamente conforme a quanto puntualizzato nel presente articolo, il Committente avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell'intera garanzia provvisoria a titolo di penale e salva la risarcibilità del danno ulteriore, e correlativa facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione è costituita a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; del pagamento di eventuali penali; del risarcimento degli eventuali danni imputabili al Fornitore; di qualsiasi ragione di credito del Committente nei confronti del Fornitore.
Qualora durante l'esecuzione del contratto il Committente dovesse escutere la cauzione, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta scritta del Committente. Trascorso inutilmente detto termine, il Committente potrà risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 Codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, ed incamerare la rimanente parte di cauzione, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ovvero potrà sospendere i pagamenti per l'importo corrispondente al reintegro della cauzione, oppure prelevare l'importo corrispondente al reintegro della cauzione dagli acconti eventualmente erogati o dal saldo della fornitura.
La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche dopo la scadenza del periodo di garanzia e comunque fintantoché non sia stata definita qualsiasi eventuale eccezione, controversia o pendenza.
Dalla data di consegna degli autobus, comunque non superiore a 270 giorni consecutivi dalla data dell’ordine di fornitura – il Committente procederà al collaudo di accettazione/consegna.
In seguito alla immatricolazione dei veicoli, nei 12 (dodici) mesi successivi è prevista una verifica di esercizio volta ad accertare il funzionamento degli autobus e di tutti i relativi componenti.
La cauzione sarà progressivamente svincolata nella seguente misura:
• il 60% all'esito positivo della "verifica di esercizio", se superata senza riserve. Qualora la verifica venga superata con riserva, verrà svincolato il 30% della cauzione e, solo dopo lo scioglimento delle riserve di verifica, il rimanente 30%;
• un ulteriore 15% decorsi tre mesi dall'esito positivo del collaudo definitivo, che avverrà entro il periodo di garanzia minimo (24 mesi);
• il restante 25% decorsi tre mesi dalla fine del termine di garanzia sulla carrozzeria, ove siano stati assolti tutti gli obblighi contrattuali previsti fino a tale termine.
La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa quietanzata, rilasciata da istituto di credito o compagnia assicuratrice di gradimento del Committente, e dovrà espressamente e congiuntamente recare:
• la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• l'operatività della cauzione entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento e la clausola a "prima (o semplice) richiesta del Committente e senza eccezioni;
• la rinuncia del fideiussore ad eccepire la prescrizione per l'eventuale decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile, sollevando pertanto il Committente dall'onere di agire nei termini ivi previsti;
• che in caso di escussione della cauzione, o di altre azioni giurisdizionali nei confronti del fideiussore fondate sulla cauzione, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Teramo;
• che lo svincolo potrà essere disposto solamente dal Committente mediante restituzione dell'originale della cauzione o specifica dichiarazione liberatoria scritta.
In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, il Committente potrà legittimamente sospendere lo svincolo della cauzione definitiva senza obbligo di corrispondere interessi sull'importo della cauzione medesima o eventuali maggiorazioni di premio assicurativo.
Art. 5) – Termini di consegna e penalità
Gli autobus dovranno essere consegnati, salva diversa indicazione del Committente, presso la sede dellaBaltour Srl, C.da Piano Delfico – Teramo (TE) – 64100 – tra un minimo di 240 giorni consecutivi e un massimo di 270 giorni dall’ordine di fornitura all’aggiudicatario della gara.
Qualora intervengano ritardi di consegna degli autobus rispetto al termine massimo indicato nel periodo precedente, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità dello 0,05% (zerovirgolazerocinquepercento), per ogni giorno solare, calcolata sull’importo contrattuale, iva esclusa, relativo agli autobus oggetto della fornitura non consegnati.
Saranno considerate causa di forza maggiore, sempreché debitamente comunicate, solamente gli scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competente e gli eventi meteorologici, sismici e similari che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.
Ai fini dell’applicazione della penale, la data di consegna è quella risultante dal documento di trasporto degli autobus. Si riterrà non efficace la consegna che non superi il collaudo di accettazione di cui all’art. 6 o sia mancante la documentazione tecnica ed amministrativa prevista all’art 9.
Qualora il Fornitore rifiutasse o trascurasse l’adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, il Committente si riserva, di diritto e senza formalità di sorta, l’esercizio di ogni azione a tutela, per il recupero dei danni subiti e delle penalità, nonché di risolvere il contratto con maggiori spese a totale carico del Fornitore medesimo.
Gli importi delle penali applicate saranno trattenuti sull’ammontare della/e fattura/e ammessa/e a pagamento e comunque regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.
Art. 6) – Collaudi
Il Committente si riserva la facoltà di inviare presso lo stabilimento di produzione del Fornitore, propri incaricati, nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario e senza ostacolare il ciclo produttivo, con il compito di verificare le caratteristiche dei materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza dei
veicoli e delle loro parti al contenuto dell’offerta e del contratto di fornitura; le spese dirette (costi del personale esclusi) saranno sostenute dal Fornitore.
Collaudo di accettazione/consegna
Il collaudo di accettazione sarà positivo quando, unitamente alla consegna degli autobus presso la sede/deposito indicato dal Committente, si verificano tutte le seguenti condizioni:
sia presente, per singolo autobus, apposito documento di trasporto;
risulti consegnata tutta la documentazione tecnica contrattualmente prevista;
l’autobus risulti completo in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori e pronto all’uso;
l’autobus sia munito di tutta la documentazione necessaria per l’immatricolazione;
siano stati eseguiti eventuali interventi o completamenti prescritti in sede di collaudo di fornitura;
sia stata consegnata la documentazione di manutenzione prevista;
risulti consegnata tutta la documentazione contrattualmente prevista, inclusa quella necessaria per l'immatricolazione;
risultino consegnate le seguenti dichiarazioni:
- dichiarazione della data di ultimazione del processo di costruzione del veicolo, autotelaio e carrozzeria;
- dichiarazione della prestazione delle garanzie previste; a) dichiarazione di buon funzionamento e di esenzione da qualsiasi vizio; b) dichiarazione di conformità alla normativa vigente, anche in relazione all'assenza di componenti tossici, ed alle prescrizioni della D.D. di finanziamento; c) dichiarazione che il Fornitore si impegna a fornire un'idonea formazione al personale del Committente con le modalità contrattualmente previste; d) dichiarazione attestante che tutti i veicoli sono tra loro uguali in tutte le loro parti.
Resta inteso che il collaudo di accettazione/consegna non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicoli al funzionamento cui sono destinati e della qualità e rispondenza dei materiali impiegati.
Qualora una o più delle condizioni non risulti soddisfatta ma il veicolo possa essere comunque utilizzato senza limitazioni per il servizio cui è destinato, il Committente potrà concedere un collaudo di accettazione/consegna con riserva, trattenendo il 5% dal pagamento dovuto (relativo ai soli autobus collaudati con riserva). Il Fornitore dovrà quindi sanare le difformità, che hanno motivato la riserva, nel minor tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di collaudo di accettazione/consegna con riserva.
Trascorso tale termine, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 0,2%o (zerovirgoladuepermille) sul valore contrattuale, IVA esclusa, degli autobus per i quali non siano state sanate le difformità suddette; tale valore di penale sarà dovuto fino alla concorrenza del 10% del valore contrattuale di tali autobus.
Qualora il collaudo di accettazione/consegna abbia esito negativo, questo verrà comunicato tempestivamente, specificandone le motivazioni e di conseguenza riprenderanno a decorrere i termini di consegna. Entro i termini massimi di consegna sopra indicati, il Fornitore dovrà rimuovere le cause ostative al superamento del collaudo, pena l'applicazione delle penali; nel conteggio dei termini non si computa il periodo intercorrente tra il giorno di consegna e la comunicazione dell'esito negativo.
Art. 7) – Garanzia
Gli autobus, nel loro complessivo allestimento, forniti ai sensi del presente Capitolato, devono essere coperti da garanzia minimale, secondo quanto di seguito indicato: 36 (trentasei) mesi o
200.000 km di garanzia totale su tutti i veicoli.
Durante tale periodo, la garanzia copre ogni parte e componente del veicolo ed il Fornitore ne risponde sino alla completa rimozione di ogni difetto progettuale, costruttivo o deficienza funzionale.
Art. 8) – Modalità di esecuzione/gestione interventi in garanzia
Organizzazione a supporto delle prestazioni in garanzia
Il Fornitore deve predisporre la costituzione di una apposita organizzazione cui farà carico l’esecuzione delle prestazioni da effettuare nel corso del periodo di garanzia. Si considerano parti essenziali dell’organizzazione:
il Responsabile dell’Assistenza;
la Struttura Tecnica incaricata dell’esecuzione materiale degli interventi.
Responsabile dell’Assistenza
Il Responsabile dell’Assistenza (RDA) è la persona designata dal Fornitore ad agire in nome e per conto dello stesso per l’esecuzione degli obblighi e delle prestazioni da effettuare in favore del Committente, nel corso del periodo di garanzia.
Il Fornitore deve comunicare al Committente il nominativo del RDA.
I rapporti tra il Fornitore ed il Committente, che si rendono necessari per la corretta e completa esecuzione degli obblighi e prestazioni di natura tecnica, saranno tenuti per il tramite del RDA.
Struttura tecnica
Per struttura tecnica si intende il complesso delle “Officine autorizzate assistenza meccanica” e “Officine autorizzate assistenza di carrozzeria”, personale ed attrezzature che il Fornitore si impegna a dedicare alla esecuzione degli interventi in garanzia.
Il Fornitore deve indicare al Committente la sede dell’officina autorizzata per gli interventi in garanziache non deve essere distante oltre 100 Km dalla sede legale ed operativa di Teramo (TE).
Art. 9) – Luogo di consegna, modalità e documentazione
Gli autobus perfettamente funzionanti, completi della dotazione d’uso, ed allestiti come previsto dalle specifiche tecniche di cui all’art. 3 del presente Capitolato, nonché completi di tutti i documenti previsti dalla legge per la loro utilizzazione,dovranno essere consegnati,salva diversa indicazione del Committente, presso la sede del Committente in Teramo, C.da Piano Delfico o altra sede indicata dal medesimo.
La consegna sarà formalizzata, da parte del Committente, con la sottoscrizione del documento di accompagnamento (documento di trasporto o documento equipollente).
A corredo della fornitura il Fornitore dovrà consegnare in duplice copia, su supporto cartaceo, la seguente documentazione tecnica ed amministrativa, redatta in lingua italiana:
a) manuali per la riparazione delle varie componenti del veicolo;
b) libretto uso e manutenzione;
c) manuale d’istruzione per il personale di guida contenente le informazioni necessarie per un normale e regolare utilizzo del veicolo. Sul manuale devono anche essere riportate, anche se in forma sintetica, le condizioni di emergenza che possono verificarsi durante l’utilizzo del veicolo e gli interventi in sicurezza che il personale di guida deve rispettare;
d) schema topografico impianto elettrico;
e) schema topografico impianto pneumatico;
f) schema topografico impianto gasolio (alimentazione motore/accessori);
g) catalogo parti ricambio relativi a telaio, meccanica, carrozzeria. Se esistente anche su sistema online per successivi aggiornamenti;
h) dichiarazione di vendita;
i) certificazione/autocertificazione attestante la data di ultimazione del processo di costruzione del/degli autobus,
j) autocertificazione e/o certificato di corrispondenza tra la classificazione autobus ed i codici di carrozzeria autobus;
k) autocertificazione di buon funzionamento ed esenzione da vizi occulti del/degli autobus;
l) l’elenco delle attrezzature speciali necessarie per gli interventi di manutenzione con la loro quotazione. In tale elenco dovrà essere compreso anche il SW e l’HW necessari alla diagnosi del mezzo nella sua interezza con relativi aggiornamenti per 15 anni;
m) copia del “Verbale di omologazione” completo di tutti gli allegati.
Con riferimento allo strumento di diagnosi con relativo SW, nonché alle attrezzature speciali, si precisa che devono essere quotati separatamente e non ricompresi nel corrispettivo offerto per la fornitura oggetto di gara.
Il Committente si riserva l’eventuale acquisto, totale o parziale, degli stessi successivamente all’aggiudicazione della fornitura.
La consegna si intende non efficace ai fini della decorrenza dei termini contrattuali qualora:
gli autobus non abbiano superato positivamente il collaudo di accettazione di cui all’art. 6;
sia carente degli elementi di corredo su descritti ai punti dalla lettera a) alla lettera m).
Art. 10)– Condizioni e modalità di pagamento
Il Fornitore potrà emettere fattura solo a seguito della consegna degli autobus. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al Fornitore, previo accertamento delle condizioni previste dal presente Capitolato, mediante 3 (tre) tranches:
- l’importo contrattuale nella misura pari al 20% oltre IVA sarà liquidato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura;
- l’importo contrattuale nella misura pari al 40% sarà liquidato entro i successivi 90 (novanta)
giorni dalla data di ricezione della fattura;
- la quota residuale dell’importo contrattuale, nella misura pari al 40%, sarà liquidato entro i successivi 150 (centocinquanta) giorni dalla data di ricezione della fattura.
Il Committente potrà legittimamente sospendere il pagamento qualora, per fatto imputabile al Fornitore o per documentate cause di forza maggiore, gli autobus consegnati non conseguano l'immatricolazione; di detta legittima sospensione di pagamento il Committente dovrà immediatamente avvisare il Fornitore. Il Committente pagherà l'importo di cui trattasi entro 30 (trenta) gg. successivi al venir meno della causa ostativa al pagamento e, in tale evenienza, non dovrà corrispondere interessi moratori - né qualsiasi altro importo comunque denominato - per il legittimo differimento del pagamento.
Nel caso in cui il Collaudo definitivo sia stato superato con riserva, il Committente tratterrà dal pagamento il 5% dell'importo dovuto, liquidandolo entro 60 (sessanta) giorni successivi allo scioglimento della riserva, al netto delle penali eventualmente addebitate.
In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai suddetti termini, verranno riconosciuti al Fornitore interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231.
Si considera tra le parti, quale data di pagamento - anche ai fini del calcolo degli interessi per ritardato pagamento - quella indicata dalla banca ordinante nell'apposita comunicazione inviata al Committente.
Rimane salva ed impregiudicata la facoltà del Committente di sospendere i pagamenti per giusta causa e/o di opporre l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 Codice civile.
Art. 11) Divieto di cessione del contratto
È vietata al Fornitore la cessione, anche parziale, del contratto di fornitura, a pena di nullità, salve le deroghe espressamente previste dall’art. 106, comma 1, lett. d) X.Xxx. 50/2016 e s.m.i..
Art. 12) Divieto di cessione dei crediti – Clausola risolutiva espressa
Sul corrispettivo del contratto non potrà convenirsi cessione se non vi aderisca il Committente. Il contratto dovrà considerarsi in corso fintantoché non verrà risolta ogni controversia, contestazione o pendenza e non verrà definita qualsiasi pretesa ed eccezione.
In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Capitolato, il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, Codice civile, a non cedere i crediti derivanti dalla fornitura in oggetto; in caso di violazione di tale obbligo, il Committente potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell'intera cauzione definitiva e salva la risarcibilità del danno ulteriore.
Art. 13 – Subappalto
La quota percentuale di fornitura subappaltabile non potrà superare il30%(trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto. Qualora in fase esecutiva il predetto limite venga superato, il Committente potrà risolvere il contratto di diritto, per fatto e colpa del Fornitore, trattenendo i corrispettivi della fornitura eccedenti il limite medesimo ed incamerando l'intera cauzione definitiva, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Il Fornitore conserverà la completa responsabilità per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, le omissioni o le negligenze da parte dei subappaltatori da esso impiegati, rimanendo unico responsabile nei confronti del Committente per l'esatta e tempestiva esecuzione del contratto. Il Fornitore è inoltre solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché dell'osservanza, da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si esegue la fornitura.
Il Committente non intratterrà alcun rapporto economico con il subappaltatore; è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal medesimo corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate degli eventuali subappaltatori entro il predetto termine, il Committente sospenderà il successivo pagamento a favore del medesimo Fornitore.
Si rinvia, in ogni caso, alla disciplina prevista per il subappalto contenuta all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i..
Art. 14) – Condizione risolutiva
Il contratto eventualmente stipulato con il Fornitore, successivamente all'aggiudicazione, si risolverà di diritto - senza che a questo spetti alcun risarcimento o indennità - qualora in sede giurisdizionale venga annullata l'aggiudicazione al Fornitore medesimo (condizione risolutiva ai sensi degli articoli 1353 e seguenti del Codice civile).
Di conseguenza il Fornitore, non appena venutane a conoscenza, dovrà immediatamente sospendere ogni attività finalizzata alla esecuzione della fornitura in oggetto.
Art. 15) – Facoltà di recesso per procedura concorsuale
Il Committente si riserva la facoltà di recesso dal contratto di fornitura - senza che esso debba corrispondere qualsivoglia indennità o risarcimento - qualora il Fornitore venga sottoposto a fallimento o a qualsiasi altra procedura concorsuale (amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, ecc.). In tali evenienze il Committente potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per i danni subiti. Rimane salva, comunque, la facoltà prevista dall'art. 1461 del Codice civile.
Art. 16) – Spese a carico del Fornitore
Qualsiasi spesa inerente il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sarà a carico del Xxxxxxxxx.Xx Fornitore assumerà a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte ed oneri relativi all’appalto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti del Committente, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Art. 17) – Addestramento del personale
Il Fornitore deve prevedere un programma di addestramento nei riguardi degli istruttori di guida e per il personale di manutenzione, la cui qualità e portata siano sufficienti a consentire un uso soddisfacente, nonché una buona manutenzione e riparazione dei veicoli.
L’addestramento deve essere effettuato presso la sede del Committente, relativamente alla parte meccanica, elettrica, elettronica ed impiantistica, in genere secondo le seguenti modalità:
1 g. (8 ore) per gli istruttori di guida di norma nella settimana di consegna degli autobus con date ed orari da concordare;
1 g. (8 ore) per il personale di officina di norma nella settimana di consegna degli autobus con date ed orari da concordare;
1 g. (8 ore) per il personale di officina di norma dopo 1 anno dalla consegna degli autobus con date ed orari da concordare.
Art. 18 – Fornitura e reperibilità dei ricambi
Il Fornitore deve predisporre apposita organizzazione propria, accordi commerciali o quanto necessario per consentire l’approvvigionamento dei ricambi per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni,a far data dal termine della consegna degli autobus.
I ricambi devono essere il più possibile reperibili con facilità sul mercato, in modo che il Committente possa individuarvi la linea di approvvigionamento ad esso più conveniente.
Il Fornitore dovrà pertanto fornire una descrizione delle proprie strutture logistiche e distributive cui il Committente potrà far riferimento.
Art. 19) – Soluzioni innovative successive alla consegna
Nel caso che nella produzione di veicoli dello stesso tipo o similari, successivamente al completamento della fornitura e durante tutto il periodo della loro vita utile d’esercizio, fossero introdotte soluzioni innovative derivanti da esperienze di servizio nell’ambito nazionale o europeo, tendenti ad incrementare il livello e/o di affidabilità dei beni, il Fornitore sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione al Committente.
Dovranno essere fornite tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare ed eventualmente adottare le soluzioni proposte anche sui veicoli oggetto del presente Capitolato, indicandone contemporaneamente i tempi di realizzazione e specificandone in linea di massima i relativi costi.
Se il Committente procederà all’ordine relativo, il Fornitore dovrà realizzare le modifiche, direttamente o indirettamente, su tutti i veicoli del singolo lotto, presso le officine convenute tra le parti.
Art. 20) – Legge applicabile e Foro competente
Il contratto stipulato con il Fornitore è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.
Qualunque contestazione dovesse insorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle prestazioni contrattuali.
Per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione del contratto di fornitura sarà competentein via esclusivail Tribunale Civile diTeramo.
Art. 21) – Obblighi di cui all’art. 30, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Fornitore e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile per fatto e colpa, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salva la risarcibilità del danno ulteriore. Il Committente potrà altresì sospendere i pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'Impresa. Il Fornitore rinuncia sin d’ora ad opporre eccezioni e ad avanzare qualsiasi pretesa nei confronti del Committente in relazione a quanto prescritto dal presente articolo.
Il Committente si riserva la facoltà di operare una ritenuta dello 0,50 per cento sulla liquidazione delle prestazioni, che sarà svincolata in sede di approvazione del collaudo definitivo della fornitura, previo rilascio del D.U.R.C. da parte del Fornitore.
Art. 22) – Stipula del contratto – Oneri tributari e spese
L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge. Ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione, salve le deroghe previste dalla citata disposizione.
Imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto qui disciplinato, nella forma della scrittura privata non autenticata, saranno interamente a carico del Fornitore.
Art. 23) – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inclusi gli obblighi di immediata risoluzione e contestuale informazione ai soggetti competenti, di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art. 3 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
In caso di subappalto e di subcontratto, il Fornitore ha l'obbligo di inserire nei contratti stipulandi con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010,
n. 136. Posto che in capo al Committente è stabilito l'obbligo di verificare tale circostanza, il Fornitore dovrà consegnare al Committente copia autentica dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell'esecuzione della fornitura.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 13.8.2010, n. 136, introdotto dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 24) – Xxxxx di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato Tecnico, si fa rinvio al Codice civile, alle normative statali e regionali in materia, alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 25) – Allegati al contratto e prevalenza su clausole difformi
Al contratto saranno acclusi, per costituirne parte integrante e sostanziale, il presente Capitolato tecnico sottoscritto per accettazione dal Fornitore e l’offerta economica, nonché gli ulteriori documenti ritenuti necessari dal Committente. La documentazione che sarà specificamente richiamata in contratto andrà ad integrarne il contenuto solo in quanto compatibile con il Capitolato, che avrà la prevalenza su qualsiasi difforme clausola o previsione contenuta in altri atti e documenti di gara.
Art. 26) – Accettazione
Il presente Capitolato Tecnico, costituito da 26 articoli, viene sottoscritto per l’intera accettazione e restituito quale parte integrante dell’offerta.
Il Fornitore, con la sottoscrizione di ogni pagina del presente Capitolato, dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole, condizioni ed obblighi indicati negli articoli sopra riportati.
Firma per accettazione
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(data) (timbro e firma del legale rappresentate)
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 del Codice civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente il contenuto dei sotto richiamati articoli di Capitolato:
Art. 3 – Caratteristiche tecniche e funzionali minime degli autobus Art. 4 Cauzione definitiva e svincolo progressivo
Art. 5 Termini di consegna e penalità Art. 6 Collaudi
Art. 7 Garanzia
Art. 10) Condizioni e modalità di pagamento. Art. 11 Divieto di cessione del contratto.
Art. 12 Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva espressa. Art. 14 Condizione risolutiva.
Art. 15 Facoltà di recesso per procedura concorsuale. Art. 18 Fornitura e reperibilità dei ricambi
Art. 20 Legge applicabile e Foro competente.
Art. 22Stipula del contratto. Oneri tributari e spese. Art. 23 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 25 Allegati al contratto e prevalenza su clausole difformi.