APPENDICE INTEGRATIVA
APPENDICE INTEGRATIVA
ALLA CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX E LA COOPERATIVA SOCIALE @NORD CONSORZIO DICOOPERATIVE ENTE GESTORE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI “VILLA SISSI” RIGUARDANTE LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA INTERMEDIA PER OSPITI COVID POSITIVI – APPROVATO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.876 DEL 22 OTTOBRE 2020 .
TRA
l'Azienda sanitaria universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (C.F. e P.I. 01337320327), successivamente indicata per brevità “Azienda”, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda a Trieste, in via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx n. 2
E
la Cooperativa Sociale @Nord Consorzio di Cooperative con sede legale in Udine, in Xxx Xxxxxxx, x. 0, ente gestore della Residenza per anziani “Villa Sissi”, successivamente indicata per brevità “Residenza”, con sede a Trieste, in località Opicina, alla Strada per Vienna, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’ente gestore, si conviene e si stipula quanto segue:
PREMESSO CHE:
Le parti hanno sottoscritto, rispettivamente in data 22 e 23 ottobre c.a, la convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’azienda Sanitaria Universitaria Giuliana- Isontina e la Cooperativa Sociale @Nord Consorzio di Cooperative ente gestore della residenza per anziani non autosufficienti “Villa Sissi” riguardante la gestione di una struttura intermedia per ospiti Covid positivi di cui il presente atto costituisce parte integrante, convengono e stipulano quanto segue
Art. 1
Le parti concordano di integrare l’art.5 della convenzione sottoscritta e sopra identificata, come segue:
“L’Azienda, in caso di comprovate necessità indifferibili ed urgenti, debitamente motivate e formalmente comunicate dalla Residenza, provvede ad assicurare gli standard di cui al presente articolo, compresa l’attività di coordinamento infermieristico, tramite il proprio personale appartenente a profili professionali del ruolo sanitario.”
Art. 2
Le parti convengono che laddove sia applicata la clausola di cui al precedente art.1, le condizioni economiche concordate vengono modificate come segue:
dalla tariffa riconosciuta di € 111,00 a giornata per ospite accolto vengono detratti gli oneri sostenuti dall’Azienda per l’assistenza sanitaria, quantificati come segue:
• assistenza infermieristica costo orario (oneri aziendali compresi) € 20,08;
• coordinatore infermieristico costo orario (oneri aziendali compresi) € 23,12;
• assistenza riabilitativa costo orario(oneri aziendali compresi) €19,76.
Dalla tariffa suindicata saranno detratti anche gli eventuali oneri sostenuti dall’Azienda a titolo di rimborso delle spese di trasferta.
Art.3
L’attestazione della presenza del personale aziendale verrà certificata dal Direttore del Distretto n.1 a fronte di presentazione di un prospetto riepilogativo dei turni giornalieri del personale che ha prestato attività, con specifica indicazione dei nominativi, qualifiche e delle ore effettivamente svolte dallo stesso presso la Residenza.
Art.4
Le parti convengono di modificare l’art.10 del contratto principale come segue:
Compete alla Residenza la gestione dei rifiuti speciali sanitari derivante dall’attività di assistenza agli utenti ai sensi della normativa vigente. L’azienda si impegna a ristorare i costi effettivamente sostenuti per la suddetta attività a fronte di specifica rendicontazione.
Per eventuali trasporti secondari si utilizza la procedura dell’Azienda Asugi; per trasporti di provette e farmaci urgenti ci si avvale dell’appalto logistico in accordo con il Distretto 1.
Art.5
Il presente contratto ha la medesima durata del contratto principale cui è legato ovvero fino al 30 giugno 2021.
Art.6
Le parti convengono che, per la durata del presente contratto sono sospesi gli effetti della convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra azienda sanitaria e @Nord Consorzio di Cooperative quale ente gestore della residenza per anziani non autosufficienti “Villa Sissi”, approvata con decreto del direttore n 341 del 3 aprile 2020, modificata con successivo decreto n.441 del 18 maggio 2020.
Art. 7
Le parti riconoscono le medesime ipotesi di recesso di cui all’art. 20 e di inadempienze di cui all’art.16 della convenzione principale.
Art.8
Per quanto non espressamente stabilito o contemplato nella presente appendice integrativa si applicheranno le norme del Codice Civile.
Art. 9
Per ogni controversia sorgente dalla presente appendice integrativa è competente il Foro di Trieste. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Trieste, 27 novembre 2020
Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx Per il gestore della Residenza “Villa Sissi” Il Direttore Generale Il Legale rappresentante
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX Data: 27/11/2020 15:51:56