STATO CONCLUSIVO DELLA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DI COOP ESTENSE - 19 MARZO 2014
STATO CONCLUSIVO DELLA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DI COOP ESTENSE - 19 MARZO 2014
Le parti prendono atto dello stato conclusivo della trattativa. Le Organizzazioni Sindacali sottoporranno alla consultazione dei lavoratori quanto stabilito, prima di porre la firma di rinnovo del CIA.
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI 3
ART. 1 NORMA GENERALE 3
ART. 2 LIVELLI DELLE RELAZIONI 4
ART. 3 DIRITTI DI INFORMAZIONE 4
ART. 4 OSSERVATORIO 5
ART. 5 CONFRONTO 5
ART. 6 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 6
ART. 7 FORMAZIONE PER I RAPPRESENTANTI SINDACALI 6
ART. 8 APPLICAZIONE ART. 4 L. 300/70 6
ART. 9 PARI OPPORTUNITÀ 6
ART. 10 SICUREZZA SUL LAVORO 7
ART. 11 PARTECIPAZIONE 7
ART. 12 PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI 7
ART. 13 RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE CON FUNZIONI DIRETTIVE 8
ART. 14 ASSEMBLEE 8
TITOLO III - APPRENDISTATO 9
ART. 16 TRATTAMENTO ECONOMICO 9
TITOLO IV - QUADRI E DIRETTIVI 9
ARTT. 17, 18, 19 E 20 QUADRI DIRETTIVI 9
TITOLO V - PART TIME 9
ART. 21 UTILIZZO DEL PART TIME 9
ART. 23 PART TIME ANNUO 9
ART. 26 MODIFICHE DELLA DURATA E DELL’ARTICOLAZIONE 9
ART. 39/D INCREMENTI DI ORARIO DI LAVORO TRAMITE CLAUSOLE ELASTICHE 10
ART. … DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE DEGLI INCREMENTI DI ORARIO TRAMITE CLAUSOLE ELASTICHE 11
TITOLO VI - ORARIO DI LAVORO 11
ART. 29 ORARIO SETTIMANALE 11
ART. 30 PAUSA GIORNALIERA 11
ART. 32 DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO GIORNALIERO 12
ART. 32BIS RIPOSO GIORNALIERO 13
ART. 32TER SPERIMENTAZIONE DI NUOVI CRITERI 13
ART. 33 LIMITE MASSIMO GIORNALIERO 13
ART. 34 STABILIZZAZIONE DEGLI ORARI 13
ART. 35 LAVORO STRAORDINARIO 13
ART. 36 RECUPERI 14
ART. 37 PERSONALE CON FUNZIONI DIRETTIVE 14
TITOLO VII - LAVORO FESTIVO 14
ART. 39/B ORGANIZZAZIONE 14
ART. 39/A CONFRONTO TERRITORIALE 14
ART. 39/C FESTIVITÀ DI PARTICOLARE SIGNIFICATO CIVILE O RELIGIOSO 15
ART. 39/F MAGGIORAZIONI 15
ART. 39/H DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE DEL LAVORO FESTIVO 15
TITOLO VIII - FERIE E ASPETTATIVE 16
ART. 40 FERIE 16
ART. 41 CONGEDI PARENTALI 16
TITOLO IX - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 16
ART. 43 CRITERI GENERALI 16
ART. 47 INDENNITÀ SPECIALE DI FUNZIONE 17
ART. 48 PROFESSIONALITÀ PLURIMANSIONE 17
ART. 49 INTEGRAZIONE AL SISTEMA CLASSIFICATORIO CCNL 17
ART. 50 GESTIONE MOMENTANEA 18
ART. 51 ORGANICO A MONTE 18
TITOLO IX bis - ELEMENTO DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE (EVP) 18
ART. 51/A FINALITÀ DELL’EVP 18
ART. 51/B FUNZIONAMENTO DELL’EVP 19
ART. 51/C LAVORATORI DESTINATARI DELL’EVP 19
ART. 51/D ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER L’EVP 20
ART. 51/E IMPORTI DELL’EVP 20
ART. 51/F MANUTENZIONE DEL LIVELLO PROFESSIONALE E DI SERVIZIO 21
ART. 51/G MISURE SPECIALI PER PARAMETRI E TRATTAMENTI SUPERIORI 21
ART. 51/I CATEGORIE PARTICOLARI DI LAVORATORI 22
ART. 51/L DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE DELL’EVP 22
TITOLO X - MISSIONI E TRASFERIMENTI 22
ART. 52 TRASFERTE 22
ART. 53 MISSIONI 23
ART. 54 USO DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO 23
ART. 55 POLIZZA KASKO 23
ART. 56 TRASFERIMENTI 23
ART. 57 AVVICINAMENTO ALLA RESIDENZA 24
TITOLO XI - MENSA 24
ART. 59 CONDIZIONI 24
ART. 60 COMPOSIZIONE E COSTO DEL PASTO 24
TITOLO XII - RETRIBUZIONE VARIABILE 25
ART. 61 CRITERI GENERALI 25
ART. 62 RETRIBUZIONE VARIABILE INDIVIDUALE 25
ART. 63 RETRIBUZIONE VARIABILE COLLETTIVA ANNUA 25
ART. 63BIS RETRIBUZIONE VARIABILE MENSILE 26
ART. 63TER DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE 27
TITOLO XIII - DISPOSIZIONI VARIE 27
ART. 64 PREMIO AZIENDALE 27
ART. 65 MENSILITA’ SUPPLEMENTARI 28
ART. 66 TRATTAMENTO ECONOMICO PER INFORTUNIO 28
ART. 69 ANTICIPAZIONE PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 28
ART. 69BIS CONFORMITÀ CIA AL DPCM 22/01/2013 28
ART. 70 DECORRENZA E DURATA 28
ALLEGATO 1 - INSTALLAZIONE DI TELECAMERE 28
ALLEGATO 5 - CLASSIFICAZIONE, INDENNITA E CLASSE EVP 28
ALLEGATO 6 - DISTANZE CHILOMETRICHE 43
ALLEGATO 9 - REGOLAMENTO PER LA MATURAZIONE DEL PREMIO AZIENDALE 48
ALLEGATO 10 - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL TFR 49
ALLEGATO 15 - REGOLAMENTAZIONE DELLA PAUSA NON RETRIBUITA 52
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI
ART. 1 NORMA GENERALE
Le parti attribuiscono alla partecipazione dei lavoratori definita nel successivo art. 11, che di per sé è un valore, una funzione fondamentale per il conseguimento della finalità dell'impresa cooperativa: la tutela sociale ed economica dei consumatori. L'esperienza di questi anni dimostra infatti che la cooperativa ha potuto raggiungere risultati importanti, grazie anche all'impegno che i lavoratori e le lavoratrici hanno profuso per il conseguimento degli obiettivi congiuntamente definiti. Le parti sono perciò impegnate a ricercare convergenze sempre più ampie di valori e di interessi, anche al fine di realizzare un giusto equilibrio tra la finalità della cooperativa e la legittima aspirazione dei lavoratori a migliorare le proprie condizioni di lavoro ed economiche. A tal fine, le disposizioni del presente Titolo I qualificano e rafforzano il sistema di relazioni sindacali del CCNL, con l'assunzione di impegni reciproci il cui rispetto è condizione necessaria per l'esistenza del sistema di relazioni sindacali del presente Contratto integrativo aziendale.
I processi in atto nei mercati nazionali ed internazionali impongono alla cooperativa di raccogliere le sfide della competitività con idonee strategie ed investimenti. L'efficienza, la competitività, lo sviluppo aziendale e la valorizzazione delle risorse umane sono gli elementi fondamentali mediante i quali si devono realizzare il consolidamento e lo sviluppo della cooperativa; essi sono inoltre fattori indispensabili, tanto per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della qualità complessiva delle condizioni di lavoro in Coop Estense, quanto per il contributo che ogni impresa e le Organizzazioni sindacali sono chiamate a dare, per la realizzazione della politica dei redditi affermata dal protocollo del 2 luglio 1993.
Quanto sopra costituisce criterio generale di interpretazione e applicazione del presente Contratto integrativo aziendale.
Nota a verbale
Le parti si incontreranno entro l'anno 2014 per definire un nuovo sistema di relazioni sindacali positive, finalizzato a:
• migliorare la competitività della cooperativa nei diversi territori e difendere l'occupazione;
• sviluppare la partecipazione delle XX.XX. e dei lavoratori;
• rafforzare la cooperativa, con particolare riferimento al suo ruolo di tutela dei consumatori;
• migliorare le condizioni di lavoro.
ART. 2 LIVELLI DELLE RELAZIONI
In applicazione del Titolo I del CCNL, il sistema di relazioni sindacali aziendali si articolerà su tre livelli:
a) un livello aziendale nazionale, costituito dalle parti firmatarie del presente Contratto integrativo aziendale;
b) un livello divisionale per ciascuna regione, costituito dai responsabili delle divisioni commerciali, dalle XX.XX. territoriali e dalle rappresentanze sindacali firmatarie del presente Contratto integrativo aziendale;
c) un livello interno all'unità produttiva, costituito dal responsabile dell'unità stessa, o da un suo rappresentante, e dalla RSU o RSA dell'unità produttiva, eventualmente assistita dalle XX.XX..
A livello aziendale le relazioni sindacali si realizzano mediante le informazioni, il confronto e la negoziazione; a livello di divisione territoriale mediante le informazioni, il confronto e, limitatamente alle materie espressamente demandate dal presente contratto, la negoziazione; a livello di unità produttiva le relazioni sindacali sono limitate all'informazione e al confronto, secondo quanto previsto dai successivi artt. 3 e 5.
Per unità produttiva si intendono: i singoli punti di vendita della divisione supermercati; ogni ipermercato; l'insieme degli uffici e servizi della sede centrale, anche se collocati all'esterno di essa. Negli ipermercati, la relazione sindacale potrà articolarsi anche a livello di area e di reparto.
La RSU e RSA dei quadri e quella dei direttivi hanno le stesse prerogative della RSU e RSA dell'unità produttiva.
ART. 3 DIRITTI DI INFORMAZIONE
Fermo restando il rispetto delle reciproche autonomie, le parti affermano il principio della reciprocità dei diritti di informazione come contributo in sede aziendale al confronto su temi di rilevante interesse comune, previsto dall'art. 11 del CCNL. Pertanto, unitamente alle informazioni che dovranno essere fornite dall'azienda in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, lettera C), del CCNL, vi saranno informazioni che le Organizzazioni sindacali forniranno alla cooperativa.
I. Livello aziendale nazionale
A livello aziendale nazionale la cooperativa fornirà, entro il 15 febbraio, informazioni riguardanti:
1. le prospettive del settore distributivo nelle province dove opera Coop Estense, le conseguenze e le implicazioni perla cooperativa;
2. i piani di sviluppo, consolidamento e ristrutturazione aziendale;
3. i progetti di innovazione tecnologica e di investimento;
4. le linee di politica commerciale e le tipologie del servizio; ulteriori informazioni saranno fornite, in caso di modifiche sostanziali delle politiche commerciali;
5. i fabbisogni formativi e i programmi annuali di formazione, ai sensi dell'art. 33 del CCNL, nonché i progetti più ricorrenti usati per le assunzioni con contratto di apprendistato, i contenuti e la struttura dei corsi professionali di cui al successivo art. 7 e i contenuti e le durate dei pacchetti formativi standard utilizzati per far conseguire le competenze professionali necessarie all'assegnazione di ruoli che prevedono un livello o parametro superiore;
6. i bilanci consuntivi;
7. i dati del bilancio preventivo utili ai fini del confronto per la determinazione degli obiettivi della retribuzione variabile prevista dal successivo art. 63;
8. le iniziative in favore dei consumatori, comprese le proposte commerciali di particolare significato ecologico e di tutela della salute;
9. gli strumenti e le modalità di cui al successivo art. 11 lettera a);
10. il mercato del lavoro e il ricorso alle diverse tipologie contrattuali.
II. Livello di divisione territoriale
Le informazioni a livello divisionale territoriale riguarderanno:
- i dati relativi alla definizione degli obiettivi perla retribuzione variabile di cui al successivo art.
63;
- i dati riepilogativi circa l'entità e le ragioni del ricorso al lavoro supplementare dei lavoratori con contratto a part time;
- informazioni sui temi già elencati per il livello aziendale, quando riguardano solo la singola divisione territoriale, o quando hanno conseguenze dirette su essa.
III. Livello di unità produttiva
Le informazioni che saranno fornite dalla cooperativa a livello di unità produttiva riguarderanno:
a) gli andamenti relativi agli obiettivi della retribuzione variabile, di cui al successivo art. 63;
b) modifiche rilevanti dell'organizzazione del lavoro;
c) ristrutturazioni dell'unità produttiva;
d) variazioni quantitative rilevanti e definitive dell'organico, intendendo per rilevanti le variazioni superiori al 20% dell'organico di reparto; in tale percentuale non vengono computati i contratti a termine.
e) misure e attività di protezione e prevenzione degli infortuni.
Le informazioni di cui alla precedente lettera a) saranno fornite con periodicità mensile, sulla base dei dati disponibili; RSU o RSA potranno chiedere uno specifico incontro al responsabile dell'unità produttiva per avere spiegazioni ed elementi di conoscenza utili alla comprensione degli andamenti sopra citati (quali ad esempio: variazioni degli organici, situazione di mercato, concorrenza, ecc.). Le altre informazioni saranno fornite preventivamente.
ART. 4 OSSERVATORIO
Le parti istituiranno momenti di studio e di valutazione congiunta sul sistema distributivo e sulla concorrenza, con particolare riferimento alle tipologie di servizio, agli investimenti e ai progetti di insediamento e riqualificazione, alle politiche di offerta e di prezzo, alle strutture dei costi, all'evoluzione dei consumi, alle politiche del personale, alle relazioni sindacali, al mercato del lavoro. Ciò allo scopo di contribuire fattivamente in sede aziendale al buon funzionamento della sezione dell'osservatorio nazionale di cui all'art. 11 del CCNL.
Le Organizzazioni sindacali forniranno, quali elementi utili al confronto e all'analisi di cui sopra:
a) copia degli accordi sindacali siglati con altre aziende della distribuzione commerciale, fatte salve le materie in cui corre l'obbligo della riservatezza perché non aventi valore collettivo;
b) documenti e studi sindacali utili agli scopi suddetti.
ART. 5 CONFRONTO
Il confronto è finalizzato a migliorare la gestione e a favorire lo sviluppo di rapporti costruttivi; pertanto, rappresentanti aziendali e sindacali dovranno improntare le loro relazioni a rispetto reciproco delle persone e dei ruoli. Il confronto dovrà avvenire con modalità e tempi tali da non creare difficoltà nella gestione, particolarmente quando è richiesta l'attuazione di decisioni tempestive.
Il confronto al livello aziendale nazionale e divisionale è regolato dall'art. 5 del CCNL, salvo quanto previsto dal regolamento attuativo perla retribuzione variabile di cui all'art. 63.
Il confronto al livello aziendale e divisionale potrà riguardare, su proposta delle parti, anche argomenti non esplicitamente previsti dal CCNL; in tale eventualità, il confronto, essendo finalizzato ad una maggiore comprensione reciproca e allo sviluppo di rapporti costruttivi, si
svolgerà in forma libera, su base consensuale e senza alcun vincolo, né per i tempi né per le procedure. Il confronto potrà essere sviluppato anche mediante l'istituzione di comitati misti paritetici su materie da individuare concordemente tra le parti.
Il confronto a livello di unità produttiva potrà avvenire solo sulle materie del precedente art. 3, punto III (livello di unità produttiva), lettere b), c), d) ed e) e secondo la seguente procedura:
- la richiesta di confronto dovrà essere presentata al responsabile dell'unità produttiva entro 3 giorni dal ricevimento dell'informazione; la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e dettagliata, in modo da consentire l'esaurimento del confronto nei tempi di seguito fissati;
- il responsabile dell'unità produttiva, o un suo incaricato, aprirà il confronto entro 3 giorni dalla richiesta;
- il confronto sarà concluso entro i 4 giorni successivi alla sua apertura.
Fatta eccezione per il confronto in forma libera di cui al precedente 3° comma, fino all'esaurimento di tutte le fasi del confronto la cooperativa si impegna a non dare attuazione ai progetti in esame e le Organizzazioni sindacali a non dar luogo a manifestazioni di conflittualità.
ART. 6 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Quando sorgono controversie nell'esercizio delle relazioni sindacali all'interno dell'unità produttiva, l'efficacia del punto III (livello di unità produttiva) dell'art. 3 e del 4° comma dell'art. 5 viene sospesa; le parti si incontreranno a livello di divisione territoriale per dare soluzione alla controversia e ripristinare il corretto funzionamento delle relazioni sindacali all'interno dell'unità produttiva. Quando la controversia riguarda uno dei livelli superiori, la ricerca della soluzione sarà effettuata dalle parti a livello aziendale nazionale.
ART. 7 FORMAZIONE PER I RAPPRESENTANTI SINDACALI
Al fine di migliorare le relazioni sindacali e qualificare ulteriormente il ruolo del rappresentante sindacale, saranno organizzati corsi di formazione professionale per i rappresentanti sindacali, per fornire loro una conoscenza più approfondita dei fenomeni della gestione aziendale. La struttura e il contenuto dei corsi saranno tali da promuovere anche la crescita professionale dei rappresentanti sindacali in quanto lavoratori della cooperativa e saranno concordati e gestiti congiuntamente dalle parti.
Perla partecipazione dei rappresentanti sindacali ai corsi suddetti, la cooperativa stanzia permessi retribuiti per 1.000 ore complessive, riferite all'intero periodo di vigenza del presente contratto.
ART. 8 APPLICAZIONE ART. 4 L. 300/70
Ai sensi dell'art. 4, 2° comma, della L. 300/70, l'azienda può installare gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro o dalla tutela del patrimonio aziendale, con particolare riferimento al contenimento delle differenze inventariali e alla prevenzione e repressione dei furti.
Le installazioni già regolate da accordo o da informazione alle XX.XX. sono riportate nell'allegato 1. Per eventuali ulteriori installazioni, l'azienda informerà preventivamente la RSU/RSA dell'unità produttiva o il coordinatore della RSU aziendale o le XX.XX. territoriali firmatarie del presente contratto.
Le strumentazioni in oggetto non possono essere usate per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa.
La RSU potrà effettuare controlli sul corretto utilizzo delle suddette strumentazioni, fermo restando l'obbligo di riservatezza.
ART. 9 PARI OPPORTUNITÀ
Coop Estense, la RSU/RSA e le Organizzazioni sindacali territoriali esprimono una valutazione positiva su quanto si è realizzato a livello aziendale in tema di azioni positive per le pari opportunità tra uomini e donne e convengono sulla necessità di proseguire nell'impegno ed in particolare a sostenere il lavoro della commissione nazionale, istituita dall'art. 37 del CCNL.
A tal fine, viene confermata la commissione paritetica aziendale per le pari opportunità, con il compito di proporre alle parti stipulanti il presente CIA analisi e progetti per le azioni positive e di favorire il compimento del progetto approvato dal precedente CIA.
La cooperativa, inoltre, si impegna ad inserire specifici moduli nei corsi di base destinati alla formazione di responsabili gestionali, con particolare riferimento alla Legge n. 125/91.
Per la partecipazione dei membri di parte sindacale ai lavori della commissione, la cooperativa stanzia permessi retribuiti per 200 ore complessive annue.
ART. 10 SICUREZZA SUL LAVORO
In applicazione del D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni, e degli accordi interconfederali tra Lega Coop e Cgil, Cisl e Uil, si conviene quanto segue:
- il numero massimo di rappresentanti perla sicurezza è di 14 per l'Xxxxxx, per i quali viene stanziato un monte ore complessivo di permessi retribuiti pari a 500 ore annue, e di 6 rappresentanti per il sud per i quali viene stanziato un monte ore complessivo annuo di 200 ore;
- nei piani di formazione aziendali saranno previsti annualmente interventi specifici di aggiornamento per i rappresentanti dei lavoratori perla sicurezza;
- l'azienda fornirà ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le informazioni sull'andamento degli infortuni con periodicità semestrale;
- l'azienda esaminerà con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le misure e attività di protezione e prevenzione degli infortuni, con particolare riferimento al recupero di situazioni anomale rispetto all'andamento generale;
- l'azienda chiederà al medico competente di effettuare le visite mediche periodiche prevalentemente all'interno dei luoghi di lavoro, di modo che esse possano essere programmate, ove possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e gestionali, durante l'orario di lavoro;
- sono equiparati a spostamenti in occasione di lavoro, e pertanto ricadenti nella disciplina di cui al successivo Titolo X: gli spostamenti richiesti dalle visite mediche periodiche; i viaggi dei rappresentanti dei lavoratori perla sicurezza, quando concordati tra azienda e RLS.
Quanto sopra ha validità sino a che non vi è regolamentazione nazionale, dopo di che le parti si rincontreranno per rendere il presente articolo coerente con le nuove disposizioni del CCNL.
ART. 11 PARTECIPAZIONE
In un'ottica di sviluppo e di qualificazione delle relazioni sindacali e di valorizzazione delle risorse umane, la partecipazione dei lavoratori costituisce un elemento strategico, al fine di produrre efficienza, competitività e sviluppo aziendale.
Per partecipazione dei lavoratori si intende: la condivisione della finalità di cui al precedente art. 1; il coinvolgimento nella definizione degli obiettivi e il contributo attivo al loro raggiungimento; l'assunzione di responsabilità verso i risultati e il destino della cooperativa e la coerenza dei comportamenti.
La partecipazione dei lavoratori deve, inoltre, essere intesa anche come diretta e perciò come fatto interno e funzionale alla organizzazione aziendale.
Lo sviluppo di processi partecipativi a tutti i livelli deve vedere l'intreccio di un avanzato sistema di relazioni sindacali con forme nuove di partecipazione organizzativa.
Per realizzarsi pienamente, pertanto, la partecipazione ha bisogno di:
a) la ricerca di nuovi strumenti e modalità di coinvolgimento diretto dei lavoratori: sia come collettivi di lavoro, che come gruppi e anche come singoli individui;
b) un sistema di retribuzione variabile orientato a coinvolgere i lavoratori nella gestione e a collegare in modo esplicito attività lavorativa, risultati economici aziendali e retribuzione.
ART. 12 PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI
In applicazione dell'art. 24 del CCNL, la Rappresentanza sindacale unitaria, ha diritto ad un monte ore di permessi retribuiti calcolato nella misura di due ore annue per ciascun dipendente. Il monte
ore è definito per territorio regionale, cumulando i permessi spettanti alle singole unità produttive che ne fanno parte. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Accordo perla costituzione delle RSU del 12/5/1995, il 30% di questo monte ore è a disposizione delle segreterie nazionali delle XX.XX. firmatarie del presente contratto, suddiviso in modo paritario. La cooperativa comunicherà alle XX.XX., ad inizio anno, il totale delle ore spettanti complessivamente e la quota di competenza per ogni organizzazione sindacale, sulla base del regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo.
L'utilizzo dei permessi sarà comunicato per iscritto al responsabile dell'unità produttiva interessata, di norma con almeno 6 giorni di anticipo. Contestualmente, delegato sindacale e responsabile dell'unità produttiva valuteranno, allo scopo di non creare particolari difficoltà all'attività aziendale, gli effetti dell'assenza del delegato dal lavoro e le eventuali contromisure.
Al fine di favorire un adeguato funzionamento del sistema di relazioni sindacali, la cooperativa riconosce un ulteriore monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 1.800 ore per l'Xxxxxx e a 600 ore per il Sud. L'utilizzo di questo monte ore dovrà essere richiesto dalle singole XX.XX., così come dal regolamento di cui all'ultimo comma, con almeno 15 giorni di preavviso, e dovrà comunque essere effettuato con modalità tali da non creare particolari difficoltà all'attività aziendale.
Inoltre, in considerazione dell'interesse comune a uno sviluppo delle relazioni sindacali anche attraverso i comitati paritetici previsti dal 3° comma del precedente art. 5, la cooperativa metterà a disposizione sino a 200 ore annue totali, non comprensive dei permessi istituiti con i precedenti artt. 9 e 10.
I permessi sindacali stabiliti nel presente articolo costituiscono quanto complessivamente dovuto dalla cooperativa per l'espletamento del mandato da parte delle RSU. In caso di costituzione di RSA, o nel caso in cui una delle XX.XX. firmatarie del presente contratto integrativo aziendale disconosca le RSU esistenti, varranno solo i diritti sindacali stabiliti dall'art. 19 del CCNL. Fermo restando che il totale dei permessi sindacali non potrà superare quelli stabiliti dai commi 1 e 3 del presente articolo, in caso di nomina di RSA la differenza tra le ore altrimenti spettanti alle RSU e le ore spettanti alle RSA confluirà nel monte ore territoriale di cui al primo comma. L'uso di tutte le ore del presente articolo è subordinato alla definizione unitaria da parte delle XX.XX. firmatarie del presente contratto di uno specifico regolamento scritto, da trasmettere preventivamente alla cooperativa.
Nota a verbale
La cooperativa dichiara di aver ricevuto copia del regolamento definito dalle XX.XX. ai sensi dell'art. 12 del contratto integrativo aziendale, in data 7 aprile 2003.
ART. 13 RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE CON FUNZIONI DIRETTIVE
Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL in materia di RSU, è riconosciuta la validità della rappresentanza sindacale del personale con funzioni direttive. Tale rappresentanza sarà eletta secondo i medesimi criteri e regole fissati per i quadri dal CCNL, ivi compresi quelli che attribuiscono ad ogni rappresentante così eletto titolarità per l'intera azienda e non per singole unità produttive (collegio unico).
ART. 14 ASSEMBLEE
In applicazione dell'art. 28 del CCNL, le assemblee saranno tenute, di norma, fuori dall'orario di lavoro.
Le assemblee programmate in orario di lavoro saranno comunicate per iscritto ai responsabili delle unità produttive interessate, di norma, con almeno 6 giorni di anticipo. Contestualmente, Organizzazioni sindacali e cooperativa valuteranno, allo scopo di non creare particolari difficoltà all'attività aziendale, gli effetti sulla gestione e le eventuali contromisure.
Ai soli fini retributivi, le presenze dei lavoratori all'assemblea saranno rilevate dalla RSU o RSA e comunicate al responsabile dell'unità produttiva.
TITOLO III - APPRENDISTATO
ART. 16 TRATTAMENTO ECONOMICO
Le retribuzione dell'apprendista comprenderà, oltre alle componenti previste dall'art. 76 del CCNL, la retribuzione variabile collettiva prevista dagli artt. 63 e 63 bis del presente contratto integrativo aziendale e il premio aziendale e il 3° elemento provinciale di cui al successivo art. 64. Queste voci introdotte dal contratto integrativo aziendale saranno determinate con gli stessi criteri e valori economici dei lavoratori a tempo indeterminato.
TITOLO IV - QUADRI E DIRETTIVI
ARTT. 17, 18, 19 E 20 QUADRI DIRETTIVI
Le parti si incontreranno entro il mese di settembre 2014 per definire i trattamenti di quadri e direttivi.
TITOLO V - PART TIME
ART. 21 UTILIZZO DEL PART TIME
Il ruolo dei lavoratori con contratto a tempo parziale è di rilievo determinante nella organizzazione del lavoro. Il loro impiego, pertanto, sarà tale da evitare ogni marginalizzazione, sia organizzativa che professionale nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno.
Nell'ambito del confronto previsto dall'art. 34, la commissione tecnica paritetica all'uopo costituita studia e propone modelli organizzativi che prevedano un maggiore ricorso ai contratti di lavoro full time, fatti salvi i livelli in essere di efficienza e servizio ai consumatori.
ART. 23 PART TIME ANNUO
Il limite minimo dell'orario dei lavoratori con contratto a tempo parziale annuale di cui al 4° comma dell'art. 106 del CCNL viene elevato a 800 ore annue.
Per i lavoratori part time la cui durata della prestazione è riferita all'anno, il totale annuo delle ore potrà essere distribuito in varie forme, ivi compresa la possibilità che vi siano settimane con orario di lavoro pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, settimane nelle quali l'orario di lavoro è ridotto e settimane in cui non vi è prestazione lavorativa. Nelle settimane in cui l'orario è ridotto, esso non può essere inferiore a 20 ore settimanali. Su richiesta del lavoratore, la distribuzione dell'orario di lavoro sarà fatta in modo che non siano previste settimane senza prestazione lavorativa; in tal caso, il limite minimo dell'orario ridotto sarà di 3 ore settimanali, concentrate in una sola giornata. Il lavoratore deve presentare la richiesta entro il 30 novembre precedente l'anno in cui vuole fare valere questo diritto; tale richiesta resterà valida anche per gli anni successivi, salvo revoca da parte del lavoratore.
La distribuzione di detti periodi nell'arco dell'anno sarà finalizzata ad ottenere una gestione ottimale delle presenze, in funzione della massima efficienza organizzativa. La distribuzione dell'orario sarà concordata preventivamente con i lavoratori interessati, e riconcordata annualmente in relazione ai periodi di maggior esigenza, quali ad esempio: Pasqua, Natale, iniziative promozionali, ferie, nuove aperture e ristrutturazioni, progetti speciali. Ugualmente potranno essere concordate altre eventuali modifiche, degli orari e dei periodi, rese necessarie da esigenze organizzative non programmate.
Deroghe alle disposizioni suddette saranno ammesse solo se preventivamente concordate con la RSU o con la RSA, fatti salvi i diritti individuali previsti dalle leggi vigenti.
ART. 26 MODIFICHE DELLA DURATA E DELL’ARTICOLAZIONE
La durata e l'articolazione della prestazione lavorativa a tempo parziale potrà, con ulteriore accordo scritto, essere modificata anche temporaneamente.
La cooperativa assicurerà ai lavoratori che ne facciano richiesta, la trasformazione del contratto da tempo pieno in contratto a tempo parziale, alle condizioni seguenti:
1. la trasformazione deve essere compatibile con le esigenze organizzative e gestionali;
2. la trasformazione non dovrà comportare oneri aggiuntivi di alcun tipo a carico della cooperativa (ad esempio: rimborsi spese, diarie, ecc.);
3. a partire dalla data della trasformazione, il lavoratore avrà i trattamenti del ruolo al quale viene assegnato, pertanto verrà sospesa l'erogazione di eventuali indennità e trattamenti qualora non più spettanti;
4. la trasformazione sarà effettuata di norma entro tre mesi dalla richiesta, compatibilmente con le esigenze tecniche e gestionali; nel caso di comprovate e urgenti esigenze di salute o di cura verso familiari la trasformazione avverrà comunque entro due settimane;
5. in caso di trasformazione temporanea a part time, il lavoratore avrà diritto, al termine del periodo concordato, di tornare a tempo pieno; per i lavoratori con inquadramento superiore al 4° livello parametro 144 le trasformazioni temporanee a part time non avranno, di norma, durata superiore ai sei mesi;
6. per i lavoratori di 4° livello parametro 144, il diritto alla trasformazione è comunque esigibile e sarà effettuata con contratto da definirsi tra le parti.
ART. 39/D INCREMENTI DI ORARIO DI LAVORO TRAMITE CLAUSOLE ELASTICHE
Per far fronte alle esigenze dei lavoratori di incrementare il proprio reddito e in conseguenza delle necessità poste dalle maggiori aperture festive della Legge 22 dicembre 2011 n. 214, la cooperativa propone a 755 lavoratori part time, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente contratto, la stipula di una clausola elastica di 200 ore annue per un totale di cooperativa di
151.000 ore annue; 31.000 di queste sono riservate alla divisione territoriale ipermercati sud. La cooperativa formula le suddette proposte nella misura di un terzo all'anno.
Le clausole elastiche di cui al presente articolo hanno le seguenti caratteristiche:
- l'azienda si impegna a richiedere al lavoratore tutte le ore di prestazione lavorativa previste dalla clausola elastica sottoscritta entro l'anno di calendario (gennaio dicembre); nel primo anno di stipula della clausola elastica le ore di prestazione lavorativa da richiedere sono riproporzionate in rapporto al numero di mesi di validità della clausola stessa;
- le ore di prestazione vengono programmate secondo i criteri vigenti di distribuzione dell'orario di lavoro, ma è fatta salva per l'azienda la facoltà di modificare la programmazione delle clausole elastiche nel limite massimo della metà delle ore annue, facendone richiesta al lavoratore con almeno 48 ore di preavviso;
- nell'ambito delle esigenze di organico e professionali la cooperativa si impegna a dare prevalenza nella sottoscrizione delle clausole elastiche ai lavoratori con meno ore contrattuali;
- le ore prestate sono retribuite secondo quanto stabilito dall'art. 109 comma 4 del CCNL;
- nel caso che la cooperativa per propria responsabilità non richieda tutte le ore di clausola elastica entro il 31 dicembre, ha tempo per farlo sino al 30 giugno dell'anno successivo; oltre tale termine è tenuta a retribuire al lavoratore le ore non richieste nella misura del 50% della quota oraria della retribuzione di fatto, senza alcuna maggiorazione; in caso di assenza del lavoratore che impedisca alla cooperativa di ricevere la prestazione lavorativa, il termine suddetto viene spostato ai sei mesi successivi al rientro stabile al lavoro;
- in caso di assenze del lavoratore in giorni in cui sono programmate prestazioni in clausola elastica, la cooperativa non è tenuta a richiedere successivamente le ore perse; in ogni caso, le assenze superiori a 36 giorni lavorativi nell'anno portano una riduzione delle ore di clausola elastica in proporzione alle assenze totali; in questo caso le ferie e i permessi retribuiti (recupero di ROL e RC, permessi sindacali, ecc.) non sono considerati assenze.
La clausola elastica del presente articolo costituisce una fattispecie particolare per finalità e modalità; pertanto deve avere forma scritta con la specificazione che essa viene stipulata ai sensi dell'art. 39/D del contratto integrativo aziendale.
Decorsi tre anni dalla loro stipula, a fronte di vendite costanti per area territoriale rispetto al 2013 le clausole elastiche vengono stabilizzate definitivamente. In caso di maggiori vendite rispetto al 2013 esse vengono trasformate in incrementi del normale orario di lavoro, nella misura di un terzo ogni 1% di incremento delle vendite. In caso di vendite inferiori, viene ridotta la loro
stabilizzazione nello stesso modo: un terzo di stabilizzazione in meno per ogni 1% di riduzione delle vendite sul 2013. La possibilità di stabilizzare le clausole elastiche, di ridurle o di trasformarle in incrementi del normale orario di lavoro dei part time, viene esaminata dalle parti nell'ambito del confronto di cui al precedente articolo 39/A.
ART. … DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE DEGLI INCREMENTI DI ORARIO TRAMITE CLAUSOLE ELASTICHE
Le parti concordano che lo svolgimento di prestazioni lavorative in funzione del sistema di orari con clausole elastiche per i lavoratori part time, svolte secondo le modalità organizzative dell'art. 39/D, ottimizzano la distribuzione degli orari di lavoro in funzione del fatturato aziendale, con l'obiettivo di migliorare il rapporto vendite/costo del lavoro che rappresenta un indicatore quantitativo di riferimento per il miglioramento della produttività e costituisce a tale scopo una misura per l'incremento della produttività del lavoro denominata "retribuzione di produttività" ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, consentendo l'applicazione del regime fiscale agevolato ivi previsto sia sulle quote orarie che sulle maggiorazioni di cui all'art. 39/D prestate in regime di clausole elastiche.
L'agevolazione potrà essere applicata secondo le caratteristiche previste dall'attuale quadro normativo e dalla sua modificazione nell'ambito della compatibilità degli istituti contrattuali suddetti con i requisiti richiesti dalla legislazione per la fruizione del regime fiscale agevolato. Le parti si impegnano inoltre ad apportare in futuro le modifiche che in tal senso si rendessero necessarie per effetto di nuove normative.
TITOLO VI - ORARIO DI LAVORO
ART. 29 ORARIO SETTIMANALE
Lavoratori assunti entro il 21 dicembre 2011
Ferma restando la validità di quanto previsto dal Titolo XIV del CCNL, ed in particolare della durata dell'orario di lavoro effettivo settimanale di cui all'art. 113 comma 1 quale riferimento per ogni altro istituto contrattuale, per tutti i lavoratori in oggetto, la prestazione settimanale di lavoro è di 37 ore. La riduzione a 37 ore della prestazione di lavoro settimanale è ottenuta utilizzando: le 24 ore di permesso retribuito di cui all'art. 115 comma 1 del CCNL; 24 ore annue di riduzione istituite dal contratto integrativo aziendale per i lavoratori assunti entro il 21 dicembre 2011.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano:
- ai lavoratori di cui al successivo art. 37 (Personale con funzioni direttive), per i quali residueranno 48 ore annue da usufruirsi in forma di permessi individuali;
- ai lavoratori part time, quando la loro prestazione lavorativa è ridotta rispetto all'orario settimanale: in questo caso le ore spettanti in proporzione con l'orario di lavoro, e non fruite come permesso retribuito, saranno liquidate in un'unica soluzione annua da corrispondersi con la retribuzione del mese di dicembre.
Lavoratori assunti dal 22 dicembre 2011
Per i lavoratori assunti dal 22 dicembre 2011 vale quanto previsto dal CCNL all'art. 113 comma 5 e all'art. 61lettera C).
ART. 30 PAUSA GIORNALIERA
Tutti i lavoratori hanno diritto ad effettuare una pausa giornaliera non retribuita, secondo le modalità definite dagli accordi del 27/10/2003 e del 25/1/2005 (vedi allegato n.***).
I lavoratori di Coop Estense che avevano già maturato il diritto alla pausa retribuita antecedentemente all'entrata in vigore del contratto integrativo aziendale 7/4/2003 hanno diritto, in luogo di questa, a 48 ore di permessi annui retribuiti, che possono godere o come giorni di permesso, anche cumulati, oppure ancora come pausa retribuita; il lavoratore che opta per questa seconda modalità deve comunicarlo alla cooperativa ogni anno entro il mese di ottobre ed essa
resta valida per tutto l'anno successivo. Per i lavoratori part time si procede secondo i normali criteri di proporzionalità.
Al fine di assicurare la fruizione dei permessi di cui sopra, essi vengono aggiunti alla programmazione annuale dei recuperi di cui al successivo art. 36, comma 2.
Il personale con funzioni direttive, per effetto del discrezionale e autonomo uso dell'orario di lavoro che lo caratterizza, non ha diritto alle 48 ore di permessi retribuiti di cui al precedente 1° comma.
ART. 32 DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO GIORNALIERO
La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale sarà applicata sulla base dei seguenti obiettivi:
1. la migliore utilizzazione dei fattori produttivi, al fine di perseguire il mantenimento e il miglioramento della produttività aziendale e conseguire l'elevamento del livello di servizio ai soci e consumatori;
2. la verifica dei possibili miglioramenti alle condizioni complessive di lavoro.
La normale distribuzione dell'orario di lavoro settimanale nei punti vendita è su 6 giornate e prevederà almeno 3 mezze giornate di riposo (turni unici), fatta eccezione per le settimane con apertura domenicale; potrà essere articolata su 5 giornate, o su un numero maggiore di mezze giornate di riposo, quando ciò non limita l'efficienza organizzativa e i livelli di servizio. In caso di prestazione giornaliera su due turni, il lavoratore non sarà chiamato a prestare servizio in coincidenza con l'orario di uno dei due pasti principali, facendo riferimento per detto orario agli usi e alle consuetudini locali.
Nella costruzione dei modelli di organizzazione del lavoro dovranno, di norma, essere rispettati i seguenti criteri di distribuzione dell'orario normale:
- nastro orario giornaliero massimo (intendendo per tale il tempo intercorrente tra l'ora d'inizio del primo turno e l'ora in cui termina l'ultimo turno): limite di 11 ore per il 90% degli orari complessivi negli ipermercati e per l'80% nei supermercati, mentre per i restanti orari il limite sarà di 11 ore e 30 minuti; nei supermercati e nelle superette che prevalentemente non effettuano l'orario continuato di apertura il nastro orario sarà di 12 ore; la cooperativa fornirà alla RSU o RSA, con cadenza semestrale, i dati riepilogativi sul superamento delle 11 ore;
- turno di lavoro minimo negli ipermercati: di 3 ore nei giorni con turno unico e di 2 ore e 30 minuti nei giorni con doppio turno; nei giorni con doppio turno sono ammessi turni minimi inferiori 2 ore e 30 minuti, ma non inferiori a 2 ore, a condizione che il nastro orario di quel giorno sia massimo di 10 ore;
- turno di lavoro minimo nei supermercati di 3 ore; nei giorni con doppio turno sono ammessi turni minimi di 2 ore;
- turno di lavoro massimo 6 ore;
- normale orario giornaliero: il limite minimo è di 3 ore nei giorni con turno unico e di 6 ore nei giorni con doppio turno; i limiti massimi sono fissati dal successivo art. 33;
- lavoro notturno non oltre le 24 e non prima delle ore 5;
- intervallo di almeno 11 ore tra la fine dell'ultimo turno giornaliero e l'inizio del primo turno del giorno successivo.
In reparti o uffici particolari (ad esempio reparti pesce, piccole macellerie, negozi tradizionali, ecc.) laddove l'applicazione dei criteri esposti nei precedenti commi non fosse conciliabile con le finalità di cui al punto 1 del presente articolo, dovranno essere previste le necessarie eccezioni da concordarsi fra le parti. Nelle macellerie dei supermercati, limitatamente al periodo 1 giugno 30 settembre, sarà possibile derogare al limite minimo delle tre mezze giornate di riposo settimanali per l'effettuazione di turni di flessibilità, di cui al successivo art. 38.
Quando il ricorso al lavoro notturno, nei termini suddetti, si configura come modifica stabile dell'organizzazione, la cooperativa dovrà, ai sensi del precedente art. 3, darne preventiva informazione alla RSU o alla RSA, la quale potrà richiedere l'apertura di una fase di confronto, ai sensi del precedente art. 5; nel caso che il lavoro notturno sia dovuto ad attività programmate di particolare intensità lavorativa (ad esempio: sconto 15% ai soci, dicembre, forti iniziative promozionali, ecc.) l'azienda darà informazione preventiva sui periodi di effettuazione alla RSU o alla RSA; per i casi di necessità ed urgenza l'informazione potrà essere fornita anche a posteriori,
purché tempestivamente. Quando, per esigenze dovute a particolari periodi o fasi della gestione o per ragioni di mantenimento dei livelli di competitività e di servizio, fosse necessario il ricorso a lavoro notturno nella fascia oraria compresa tra le 24 e le 5, le parti si incontreranno per concordare le modalità, le norme e i trattamenti da applicare per i lavoratori interessati.
Potrà chiedere di essere esonerato dal servizio notturno uno dei due genitori di bambino di età inferiore all'anno, salvo eccezioni da verificarsi tra le parti.
ART. 32BIS RIPOSO GIORNALIERO
In attuazione di quanto demandato dall'art. 130 del CCNL, la durata del riposo giornaliero di 11 ore può essere frazionata nei casi di cambio turno determinato da assenze non programmate (malattie, infortuni, ecc.) o da casi di comprovata necessità gestionale (es.: cambi promo), nel limite individuale massimo di 8 volte nell'anno.
Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, si deve intendere per cambio turno il passaggio da giornate con turno in chiusura a giornate con turno in apertura. Per "giornate con turno in chiusura "si intendono quelle in cui l'orario giornaliero di lavoro finisce in corrispondenza ovvero oltre l'orario di chiusura del punto vendita; per "giornate con turno in apertura" quelle in cui l'orario giornaliero di lavoro inizia in corrispondenza o prima dell'apertura del negozio.
ART. 32TER SPERIMENTAZIONE DI NUOVI CRITERI
Al fine di ricercare maggiore produttività, innalzamenti dei livelli di servizio e miglioramenti alle condizioni complessive di lavoro, la cooperativa può sperimentare, previo accordo con le XX.XX. territoriali, nuovi criteri di distribuzione dell'orario di lavoro, rispetto a quanto definito dai precedenti artt. 32 e 32 bis.
In caso di mancato accordo, la sperimentazione in oggetto viene definita con le XX.XX. nazionali.
ART. 33 LIMITE XXXXXXX XXXXXXXXXXX
Nella divisione ipermercati, il limite massimo del normale orario di lavoro giornaliero è di 8 ore. Nella divisione supermercati sarà ridotto dalle attuali 9 ore a 8, fatta eccezione per le settimane con apertura domenicale; si giungerà a tale riduzione entro sei mesi dalla firma del presente contratto integrativo aziendale. Nei supermercati e nelle superette che prevalentemente non effettuano l'orario continuato di apertura il limite massimo rimane di 9 ore.
ART. 34 STABILIZZAZIONE DEGLI ORARI
Le parti costituiscono una commissione tecnica paritetica con lo scopo di studiare forme di stabilizzazione degli orari di lavoro, mediante una programmazione su periodi di durata superiore alle due settimane, e individuare gli strumenti di flessibilità necessari affinché la stabilizzazione degli orari non riduca l'efficienza dell'organizzazione, né riduca i livelli di servizio ai consumatori. La commissione tecnica presenterà alle parti firmatarie del presente CIA le proprie proposte entro ottobre 2014.
Nel frattempo negli ipermercati e nei supermercati che prevalentemente effettuano l'orario continuato di apertura, l'azienda espone a settimane alterne gli orari di lavoro per le due settimane successive, secondo le modalità già in uso.
Nota a verbale
Gli orari vengono esposti anche per i lavoratori intermedi, ferma restando la maggiore flessibilità e variabilità richiesta a questi ruoli.
ART. 35 LAVORO STRAORDINARIO
In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 127 del CCNL, l'azienda comunicherà annualmente, entro il mese di novembre, alla RSU o alla RSA il numero di ore di straordinario effettuate in corso d'anno, suddivise per supermercati, reparti di ipermercato, totale sede centrale. Analoga informazione sarà fornita per le ore supplementari dei part time.
ART. 36 RECUPERI
Il lavoratore con contratto a tempo pieno potrà chiedere, in luogo del pagamento, il recupero in permessi delle ore prestate oltre le 37 ore settimanali; analoga richiesta potrà essere avanzata dal lavoratore a tempo parziale, anche per le ore supplementari.
La cooperativa programmerà annualmente il recupero delle ore di straordinario e supplementari effettivamente prestate nel precedente anno di calendario (gennaio-dicembre), nelle seguenti misure:
b) recupero di almeno 37 ore per tutti i lavoratori a tempo pieno che abbiano prestato più di 48 ore nel precedente anno di calendario, al netto dello straordinario prestato nelle festività;
d) recupero di almeno 24 ore per tutti i lavoratori a tempo parziale che abbiano prestato più di 48 ore nel precedente anno di calendario, al netto delle ore supplementari prestate nelle festività;
Il recupero di cui alla precedente lettera b) sarà programmato per essere fruito in una unica settimana; il recupero della lettera d) sarà programmato per essere fruito in una unica soluzione, all'interno della stessa settimana.
Le modalità, i tempi e l'entità del recupero, che dovranno essere compatibili con le esigenze tecniche e organizzative, verranno concordate tra la cooperativa e il lavoratore.
Limitatamente alle ore straordinarie o supplementari poste in recupero compete la sola maggiorazione prevista dall'art. 126 o dall'art. 103 del CCNL.
ART. 37 PERSONALE CON FUNZIONI DIRETTIVE
L'art. 123 del CCNL si applica a tutti i Quadri e Direttivi.
TITOLO VII - LAVORO FESTIVO
ART. 39/B ORGANIZZAZIONE
L'organizzazione del lavoro nelle giornate di apertura domenicale deve essere fatta nel rispetto dei criteri seguenti:
a) la cooperativa programma il piano dei fabbisogni di organico nelle aperture domenicali e festive, con cadenza semestrale negli ipermercati e quadrimestrale nei supermercati;
b) gli organici sono definiti in misura tale da garantire un adeguato livello di servizio, comprese le produzioni giornaliere;
c) la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale può includere il giorno domenicale o festivo, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dalle norme di legge vigenti;
d) nella composizione degli organici delle aperture domenicali e festive, la cooperativa dà la precedenza ai lavoratori che fanno richiesta di lavorare in tali giorni; le richieste devono essere presentate con almeno 15 giorni di anticipo sull'inizio del periodo di cui alla precedente lettera
a) e saranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative e professionali;
e) il lavoratore è esentato dalla prestazione lavorativa nella domenica precedente la settimana di xxxxx, purché ne faccia richiesta al momento della programmazione delle ferie.
ART. 39/A CONFRONTO TERRITORIALE
La cooperativa comunica alle XX.XX. territoriali e alle RSA/RSU il piano annuale delle aperture festive entro gennaio di ogni anno.
Sulla base delle informazioni ricevute, le XX.XX. territoriali e le RSA/RSU avviano una fase di confronto, per realizzare il miglior equilibrio tra esigenze dei lavoratori e esigenze della gestione. In particolare il confronto sarà finalizzato a realizzare intese su:
1. il numero massimo di prestazioni lavorative dovute da ciascun lavoratore in domenica e festivi, in relazione alle caratteristiche organizzative e professionali di negozi e reparti;
2. la possibilità di prevedere condizioni specifiche per particolari categorie di lavoratori;
3. il piano di realizzazione delle clausole elastiche dell'art. 39/D e del loro eventuale consolidamento;
4. le prestazioni lavorative nelle giornate di cui al successivo art. 39/C comma 2.
Le intese realizzate sui precedenti punti 1 e 2 hanno validità per tutta la vigenza del presente contratto integrativo aziendale.
ART. 39/C FESTIVITÀ DI PARTICOLARE SIGNIFICATO CIVILE O RELIGIOSO
Per riguardo al particolare significato civile o religioso, la cooperativa si impegna a non chiedere prestazioni lavorative nelle seguenti festività: Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, Natale, X. Xxxxxxx.
Nell'ambito del confronto annuale di cui al precedente art. 39/A, le parti valuteranno a livello territoriale, in relazione alle consuetudini locali e al valore economico potenziale della giornata di apertura, l'opportunità di non chiedere prestazioni lavorative nei giorni del 2 Giugno, Ferragosto e Ognissanti.
ART. 39/F MAGGIORAZIONI
Le ore di lavoro ordinario prestate di domenica o in giornata festiva sono retribuite con le maggiorazioni festive sotto indicate, calcolate sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 183 del CCNL:
- 50% per le prime 10 festività lavorate;
- 55% dalla 11° alla 20° festività lavorata;
- 60% dalla 21a festività lavorata in poi.
Le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto cui devono aggiungersi le maggiorazioni festive indicate nel precedente comma 1 e la maggiorazioni del 20% di cui all'art. 126 comma 1 del CCNL.
Le ore di lavoro supplementare prestate nelle festività saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto cui devono aggiungersi le maggiorazioni festive indicate nel precedente comma 1 e la maggiorazioni del 35% di cui all'art. 108 comma 2 del CCNL.
Le ore di lavoro per clausola elastica prestate nelle festività saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto cui devono aggiungersi le maggiorazioni festive indicate nel precedente comma 1 e la maggiorazione del 36,5%, di cui all'art. 109 comma 4 del CCNL.
Il numero delle festività lavorate che determinano le diverse maggiorazioni del comma 1 deve essere conteggiato nell'anno di calendario (gennaio dicembre). Ai fini della corretta interpretazione del presente articolo, il termine “festività” comprende anche le domeniche.
Le maggiorazioni festive del presente articolo non sono cumulabili con altre maggiorazioni. Esse valgono per tutto il lavoro festivo, compreso quello effettuato a negozio chiuso o in sedi e attività diverse dal punto di vendita.
Norma transitoria
Per l'anno 2014, la progressione delle maggiorazioni festive di cui al comma 1 viene applicata conteggiando le giornate festive lavorate a partire dalla prima festività dall'entrata in vigore del presente contratto integrativo aziendale.
Le festività già lavorate sono retribuite con i trattamenti in essere al momento della prestazione.
ART. 39/H DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE DEL LAVORO FESTIVO
Le parti concordano che lo svolgimento di prestazioni lavorative domenicali o festive, svolte secondo le modalità organizzative del presente titolo, intensificano la utilizzazione degli impianti aziendali tramite l'estensione delle giornate di apertura dei punti vendita con l'obiettivo di realizzare quote di vendite festive aggiuntive rispetto al tendenziale fatturato aziendale per migliorare la qualità del servizio offerto alla clientela, che rappresenta un indicatore quantitativo di riferimento per il miglioramento della produttività e costituisce a tale scopo una misura per l'incremento della produttività del lavoro denominata "retribuzione di produttività" ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, consentendo l'applicazione del regime fiscale agevolato ivi previsto sia sulle quote orarie che sulle maggiorazioni di cui all'art. 39/F prestate in regime ordinario, straordinario, supplementare o con clausole elastiche.
L'agevolazione può essere applicata secondo le caratteristiche previste dall'attuale quadro normativo e dalla sua modificazione nell'ambito della compatibilità degli istituti contrattuali suddetti con i requisiti richiesti dalla legislazione per la fruizione del regime fiscale agevolato. Le parti si impegnano inoltre ad apportare in futuro le modifiche che in tal senso si rendessero necessarie per effetto di nuove normative.
TITOLO VIII - FERIE E ASPETTATIVE
ART. 40 FERIE
In applicazione delle previsioni dell'art. 134 del CCNL, il periodo per il godimento delle ferie estive decorre dal 15 Giugno al 15 Settembre. Durante detto periodo, per tutti i lavoratori saranno programmate due settimane di ferie; sarà altresì verificata la possibilità di prolungare il turno di ferie per i lavoratori che si vedano assegnato il primo turno di Giugno o l'ultimo turno di Settembre; il prolungamento avverrà, sempreché possibile in relazione alle esigenze aziendali, collegando ferie non estive ai periodi suddetti.
Di norma si opererà a settimane intere partendo dal Lunedì più prossimo al 15 Giugno.
La cooperativa programmerà un periodo di ferie estive di 3 settimane a lavoratori che ne abbiano fatto richiesta, nei limiti del 20% dell'organico complessivo dell'unità produttiva.
Sono esclusi dal godimento delle ferie nel periodo estivo, salvo diversa disposizione della direzione della cooperativa, i lavoratori che siano stati assunti, ovvero abbiano modificato il contratto di lavoro, al fine di consentire le ferie estive al resto dei lavoratori; sono altresì esclusi i lavoratori assunti nel corso dell'anno successivamente al 31 di marzo.
Coop Estense potrà autorizzare la fruizione anche di singole giornate di ferie. La cooperativa programmerà i turni delle ferie entro il mese di gennaio.
Nota a verbale
Considerato che nel periodo estivo si registrano forti incrementi di vendite nei supermercati siti in prossimità di aree turistiche, si conviene, in deroga alla norma di cui sopra, che non esistono le condizioni per far godere ferie a tutti i lavoratori nei mesi di luglio e agosto.
ART. 41 CONGEDI PARENTALI
Le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di assenza facoltativa di cui all'art. 170 comma 2 del CCNL hanno diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita sino al compimento di un anno di età del bambino.
I mesi di aspettativa necessari al completamento di detto periodo sono aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal CCNL e dal D.Lgs. 151/2001.
TITOLO IX - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
ART. 43 CRITERI GENERALI
In applicazione degli artt. 44 e 50 del CCNL, il personale di Xxxx Xxxxxxx è inquadrato secondo il ruolo formalmente affidato ed effettivamente svolto. Per il personale non compreso tra i quadri e i direttivi, l'abbinamento tra ruolo e livello di inquadramento è indicato nell'allegato n. *** e, per i quadri e direttivi, nell'allegato ***; per quanto non espressamente indicato, valgono comunque le declaratorie e i profili del CCNL.
L'abbinamento tra ruolo e livello potrà essere modificato dalle parti, qualora intervengano modifiche significative di carattere organizzativo, tecnico, gestionale, di fatturato o simili, anche ai fini dei trattamenti economici di seguito normati.
Art. 46 indennità di funzione
In relazione ai contenuti professionali, alle particolari modalità di svolgimento e alle responsabilità dei singoli ruoli, sono istituite per i lavoratori Intermedi, per i Quadri e per i Direttivi le Indennità di Funzione (IF) riportate dagli allegati n. *** e n. ***.
Per il personale non compreso tra i quadri e i direttivi, l'indennità di funzione sarà corrisposta dopo tre mesi di lavoro effettivo, a partire dall'assegnazione piena e formale del ruolo.
L'indennità di funzione non verrà più corrisposta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
• venir meno dell'assegnazione del ruolo;
• passaggi di livello a parità di mansioni o ruolo;
• modifiche dei parametri salariali o dell'inquadramento delle figure professionali.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che con l'istituzione delle sopracitate indennità di funzione non hanno inteso mettere in discussione la scala classificatoria stabilita dal vigente CCNL. Pertanto, esse riconfermano il principio dell'equivalenza delle mansioni all'interno dei rispettivi livelli di inquadramento a tutti gli effetti contrattuali e principalmente ai fini dell'eventuale mobilità aziendale che le parti non intendono ulteriormente vincolare.
ART. 47 INDENNITÀ SPECIALE DI FUNZIONE
Ai lavoratori di 4° livello parametro 144 chiamati ad eseguire le funzioni sotto elencate verrà riconosciuta una indennità speciale di funzione (ISF) per ogni mese intero di effettiva prestazione, intendendo per mese quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.) e computando come mese intero le frazioni di mese superiori o eguali a 13 giorni di lavoro effettivo, anche in più mansioni tra quelle sotto elencate. Il riconoscimento di detta indennità è limitato al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni in oggetto e con la condizione che esse costituiscano per tale periodo la parte prevalente dell'opera prestata.
La corresponsione delle indennità speciali di funzione è limitata ai lavoratori di 4° livello parametro 144 che non percepiscono altre indennità; sarà però cumulata con l'indennità di organico a monte di cui al successivo art. 51. L'indennità speciale di funzione non ha effetto ai fini del computo delle mensilità aggiuntive, del TFR e di ogni altro istituto contrattuale e di legge.
Le funzioni per le quali viene riconosciuta l'indennità speciale sono le seguenti:
− addetti alla vendita a banco dei reparti di ipermercato e dei sottoreparti di supermercato; gastronomia, pescheria, carni, cucina, pane e pasticceria;
− addetti alla vendita del banco ortofrutta negli ipermercati;
− addetti alla vendita del banco formaggi di Grandemilia;
− addetti alla vendita del reparto o sottoreparto multimedia negli ipermercati;
− addetti alle produzioni dei reparti di ipermercato e dei sottoreparti di supermercato: cucina, carni, pane e pasticceria;
− addetti al Punto Servizi degli ipermercati;
− addetti Punto d'Ascolto dei supermercati. Il valore della ISF è di € 30 lordi mensili.
Nota a verbale
Col presente articolo, le parti hanno inteso confermare il principio dell'equivalenza delle mansioni nell'ambito dello stesso livello di inquadramento e favorire la mobilità interna, con particolare riferimento a quanto previsto dal successivo art. 48.
ART. 48 PROFESSIONALITÀ PLURIMANSIONE
Al fine di favorire la crescita professionale del personale di 4° livello e di consentire una maggiore flessibilità dell'organizzazione aziendale, la cooperativa farà sì che almeno il 40% del suddetto personale possieda competenze sufficienti a ricoprire due o più mansioni equivalenti, ai sensi delle “note alla classificazione" dell'art. 44 del CCNL.
ART. 49 INTEGRAZIONE AL SISTEMA CLASSIFICATORIO CCNL
La classificazione di cui all'art. 44 del CCN L, viene integrata secondo quanto previsto dall'allegato
***.
ART. 50 GESTIONE MOMENTANEA
Ai lavoratori incaricati dalla cooperativa di sostituire per più di 2 giorni consecutivi una delle figure sotto indicate spetta, per il periodo della effettiva sostituzione, una indennità di gestione momentanea pari alla differenza tra il parametro retributivo del lavoratore sostituente e quello del ruolo da ricoprire; quando la sostituzione dura almeno 18 giorni di lavoro effettivo consecutivi, al lavoratore sostituente spetterà anche il 50% dell'eventuale indennità di funzione spettante per il ruolo da ricoprire.
Le figure professionali la cui sostituzione temporanea dà luogo alla corresponsione della indennità di gestione momentanea sono gli intermedi di 3° livello con funzioni di coordinamento di altri lavoratori.
ART. 51 ORGANICO A MONTE
Per "organico a monte" si intende il personale a disposizione della direzione centrale della divisione supermercati perla sostituzione delle assenze nei punti di vendita.
Il personale dell'organico a monte percepirà un'indennità di € 60 lordi per ogni mese intero di effettiva presenza al lavoro, intendendo per mese quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.) e computando come mese intero le frazioni di mese superiori o eguali a 13 giorni di lavoro effettivo.
Detta indennità non ha effetto ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive e di nessun altro istituto contrattuale e di legge. Inoltre essa verrà corrisposta limitatamente al periodo in cui il lavoratore è inserito nell'organico a monte.
L'azienda comunicherà annualmente alla RSA/RSU aziendale i criteri per la definizione quantitativa e la composizione nominativa dell'organico a monte, suddivisa per zone. Tale organico sarà determinato annualmente mediante rotazione del personale di vendita, salvo particolari situazioni, da verificarsi fra le parti, per le quali sia necessaria una periodicità diversa o un'esclusione dalla rotazione stessa.
TITOLO IX bis - ELEMENTO DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE (EVP)
ART. 51/A FINALITÀ DELL’EVP
L'Elemento di Valorizzazione Professionale (detto anche EVP) è un elemento della retribuzione che viene istituito con lo scopo di:
− investire sulla professionalità e sulle buone prestazioni, per vendere di più e avere retribuzioni più alte;
− offrire a ognuno la possibilità di crescere professionalmente, mettendo a disposizione di tutti programmi formativi e materiali didattici di qualità;
− organizzare un avvicendamento periodico dei lavoratori per offrire a tutti la possibilità di accedere alle attività più remunerative e tenere costantemente alto il livello professionale e di servizio;
− utilizzare al meglio, a vantaggio di lavoratori e impresa, le agevolazioni fiscali e contributive offerte dalla nuova normativa per le forme di retribuzione finalizzate allo sviluppo della produttività e della competitività;
− mettere in sicurezza la cooperativa e i posti di lavoro, realizzando un equilibrio dinamico virtuoso tra retribuzioni, costo del lavoro e vendite.
Per il suo contenuto fortemente innovativo, l'EVP ha carattere sperimentale per tutta la vigenza del presente contratto. Pertanto sarà sottoposto a verifica periodica tra le parti, al fine di attuare più efficacemente le finalità anzidette.
Per tale scopo, le parti costituiscono un comitato misto paritetico, col compito di fare valutazioni e proposte.
In primo luogo, la cooperativa presenterà al comitato un nuovo sistema di valutazione professionale individuale elaborato sulle seguenti linee: a) i contenuti faranno principalmente riferimento alle aree della conoscenza, della presenza e della prestazione; b) i fattori della valutazione quantitativamente misurabili peseranno per la metà della valutazione complessiva; c)
la valutazione della prestazione sarà sviluppata principalmente su: qualità dell'esecuzione, realizzazione del risultato specifico (es.: vendita, produzione, ecc.), interazione con l'organizzazione. Sulla base della proposta della cooperativa il comitato avvierà un confronto finalizzato ad elaborare una scheda di valutazione condivisa. Sino a che non sarà pronto il nuovo sistema la cooperativa farà riferimento al sistema di valutazione in essere per tutto il tempo necessario.
Inoltre il comitato ha il compito di monitorare il funzionamento complessivo dell'EVP, in particolare per quanto riguarda:
− le retribuzioni effettivamente erogate in relazione ai risultati economici ottenuti;
− l'adeguatezza dell'offerta formativa messa a disposizione dei lavoratori;
− l'equità complessiva del sistema.
ART. 51/B FUNZIONAMENTO DELL’EVP
L'EVP viene corrisposto ai lavoratori di cui al successivo art. 51/C, al raggiungimento dell'obiettivo mensile delle vendite del reparto o del sottoreparto in cui prestano la loro attività abituale. Se le vendite realizzate non raggiungono l'obiettivo mensile, i lavoratori non percepiscono in quel mese l'EVP. Quando viene raggiunto l'obiettivo annuo delle vendite del reparto o del sottoreparto, vengono riconosciute anche l'EVP precedentemente non pagato per non aver raggiunto l'obiettivo mensile. Se invece l'obiettivo annuo non viene raggiunto, i lavoratori non hanno alcuna integrazione, ma non devono restituire l'EVP già percepito.
Il pagamento della eventuale integrazione dell'EVP non percepito verrà effettuato con la retribuzione del mese di gennaio successivo e spetta unicamente ai lavoratori in forza al 31 dello stesso mese.
L'EVP non ha effetto sulle mensilità aggiuntive (13° e 14°), sul TFR, né su altri istituti contrattuali o di legge.
ART. 51/C LAVORATORI DESTINATARI DELL’EVP
L'EVP spetta, alle condizioni e nei termini stabiliti dal presente Titolo IX bis, ai lavoratori seguenti:
• addetti ai quali viene riconosciuta l'ISF di cui al precedente art. 47;
• farmacisti;
• lavoratori intermedi, individuati nell'elenco di cui all'allegato n.*** al presente contratto integrativo aziendale.
Per avere diritto all'Elemento di Valorizzazione Professionale i lavoratori devono inoltre possedere i requisiti individuali sotto riportati.
Addetti alla vendita, alle produzioni, al Punto Servizi iper e al Punto d'Ascolto SMK
- essere inquadrati al 4° livello, parametro 144;
- avere maturato, nel corso degli ultimi due anni, una esperienza nelle attività sopra elencate non inferiore a sei mesi;
- essere adibiti stabilmente ad una delle attività sopra elencate; un lavoratore si intende adibito “stabilmente” quando viene assegnato almeno per un anno a quella specifica attività ed essa costituisce la parte prevalente della sua prestazione lavorativa effettiva;
- avere, nel mese di calendario (gennaio, febbraio, ecc.), prestato servizio effettivo per almeno 13 giorni, anche in attività diverse da quelle sopra elencate.
Farmacisti
- avere maturato un'esperienza di ruolo di almeno 12 mesi in Coop Estense; al termine di questo periodo la cooperativa fa la valutazione professionale individuale da prendere a riferimento per l'importo dell'EVP di cui al successivo art. 51/E;
- avere, nel mese di calendario (gennaio, febbraio, ecc.), prestato servizio effettivo nelle attività in oggetto per almeno 13 giorni.
Intermedi
- essere inquadrati al livello e parametro stabiliti dal precedente Titolo IX e dall'allegato n.*** al presente contratto integrativo aziendale;
- avere maturato un'esperienza di almeno 6 mesi nella gestione piena del ruolo; al termine di questo periodo la cooperativa fa la valutazione professionale individuale da prendere a riferimento per l'importo dell'EVP di cui al successivo art. 51/E;
- avere, nel mese di calendario (gennaio, febbraio, ecc.), prestato servizio effettivo nelle attività in oggetto per almeno 13 giorni; l'EVP viene comunque pagato per i primi due mesi di presenza inferiore ai 13 giorni nell'anno di calendario (da gennaio a dicembre).
ART. 51/D ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER L’EVP
Negli ipermercati, l'obiettivo delle vendite degli Intermedi, degli addetti alle vendite e alle produzioni è quello del loro reparto. Per il Punto Servizi l'obiettivo è costituito dalle vendite dell'intero ipermercato. Gli intermedi del reparto logistica hanno l'obiettivo di vendite del proprio sottoreparto (food o non food). Gli intermedi del reparto casse hanno l'obiettivo di vendite dell'intero ipermercato.
Nei supermercati l'obiettivo delle vendite degli Intermedi e degli Addetti alle Vendite e alle Produzioni è quello del loro sottoreparto. Fa eccezione il Punto d'Ascolto, che ha l'obiettivo delle vendite dell'intero negozio.
Gli obiettivi dei farmacisti sono quelli del loro corner della salute, sia per gli ipermercati, sia per i supermercati.
Gli intermedi del carburante hanno l'obiettivo di vendite del loro distributore.
Gli obiettivi annui, comunicati dalla cooperativa alle XX.XX. e alle RSA/RSU entro il 31 gennaio di ogni anno, sono oggetto di confronto preventivo tra le parti a livello di divisione territoriale, da concludersi entro il successivo mese di febbraio.
All'interno degli obiettivi annui, la cooperativa articolerà gli obiettivi mensili in relazione ai propri piani di attività. La cooperativa potrà anche modificare gli obiettivi mensili in corso d'anno, in relazione alla definizione e agli aggiornamenti dei piani promozionali e delle iniziative commerciali e, più in generale, alle necessità evidenziate dal reale andamento della gestione. Resta però inteso che, in ogni caso, la somma degli obiettivi dei 12 mesi deve rimanere invariata. La cooperativa darà immediata comunicazione di tali modifiche ai lavoratori interessati e alle RSA/RSU.
ART. 51/E IMPORTI DELL’EVP
Il valore mensile erogabile dell'EVP dipende da tre fattori:
1. la classe di indennità in cui è collocato il ruolo, secondo quanto previsto dagli allegati n.***;
2. la valutazione professionale individuale;
3. il Risultato Netto commerciale della Divisione Territoriale di appartenenza, a seconda che nell'ultimo esercizio concluso sia stato, o no, superiore a zero.
Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori mensili lordi dell'Elemento di Valorizzazione Professionale.
Divisione territoriale con Risultato Netto non superiore a zero
Livello | Classe di indennità | Valutazione professionale individuale | |||
Sufficiente | Buono | Ottimo | Eccellente | ||
3° | A | 30 | 115 | 150 | 190 |
3° | B | 30 | 105 | 140 | 170 |
3° | C | 30 | 100 | 130 | 160 |
4° | D | 30 | 95 | 125 | 150 |
4° | E | 30 | 85 | 115 | 140 |
4° | F | 30 | 80 | 110 | 135 |
Divisione territoriale con Risultato Netto superiore a zero
Livello | Classe di indennità | Valutazione professionale individuale | |||
Sufficiente | Buono | Ottimo | Eccellente | ||
3° | A | 50 | 208 | 260 | 320 |
3° | B | 50 | 188 | 240 | 285 |
3° | C | 50 | 178 | 225 | 265 |
4° | D | 50 | 168 | 213 | 250 |
4° | E | 50 | 158 | 203 | 240 |
4° | F | 50 | 145 | 190 | 228 |
Nel caso la valutazione professionale individuale sia di insufficienza il valore dell'EVP è zero; quando però il reparto o sottoreparto di appartenenza raggiunge l'obiettivo annuo delle vendite, ai lavoratori con valutazione “Insufficiente” viene corrisposto l'EVP spettante ai lavoratori con valutazione “Sufficiente”, ma ridotto del 25%.
I valori suddetti dell'Elemento di Valorizzazione Professionale sono riferiti ai lavoratori full time. Per i lavoratori part time, devono essere riproporzionati in relazione alla durata dell'orario contrattuale. Gli aggiornamenti dei valori delle indennità in relazione al Risultato netto e alla valutazione professionale individuale saranno effettuati a partire dal mese di luglio di ogni anno.
La valutazione professionale individuale deve essere effettuata e comunicata ai lavoratori entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 51/F MANUTENZIONE DEL LIVELLO PROFESSIONALE E DI SERVIZIO
Al fine di avere un livello di professionalità e di qualità del servizio costantemente elevato e al fine di dare al maggior numero possibile di lavoratori interessati l'opportunità di essere adibiti stabilmente alle attività di addetto alla vendita o alla produzione, la cooperativa provvederà a:
- curare l'aggiornamento professionale degli addetti alle vendite e alle produzioni;
- far effettuare esperienze significative di lavoro presso le attività in oggetto ad un numero congruo di lavoratori normalmente adibiti ad altre mansioni, di modo che possano acquisire l'esperienza e le competenze necessarie per essere successivamente inseriti stabilmente nell'organico delle attività di vendita o di produzione;
- mettere a disposizione strumenti e pacchetti formativi per i lavoratori che vogliono accrescere le loro competenze professionali;
- effettuare un regolare avvicendamento delle persone addette stabilmente alle attività di vendita e di produzione in oggetto.
ART. 51/G MISURE SPECIALI PER PARAMETRI E TRATTAMENTI SUPERIORI
Addetti alla vendita e addetti alle produzioni:
Al fine di favorire l'avvicendamento dei lavoratori nei ruoli per i quali è previsto l'EVP, ai sensi dei precedenti artt. 51/A e 51/F, e la maturazione di molteplici competenze professionali, ai sensi del precedente art. 48, per ogni ruolo l'EVP sarà riconosciuta solo ai lavoratori con il livello e parametro di inquadramento definiti nella tabella degli inquadramenti e delle indennità di funzione dell'allegato *** al presente contratto integrativo aziendale.
Fanno eccezione a tale criterio generale solo i lavoratori che hanno già acquisito il parametro 155 del 4° livello alla data della firma del presente contratto integrativo aziendale. Questi lavoratori potranno percepire l'EVP, ma il suo valore sarà ridotto in misura pari alla differenza retributiva tra i due parametri, calcolando su di essa anche i ratei di 13°, 14° e TFR.
Fatte salve le indennità di cui ai precedenti artt. 47 e 51, l'EVP è inoltre incompatibile con ogni altra indennità. Pertanto, il valore dell'EVP sarà ridotto anche del valore di eventuali tali indennità.
Intermedi e farmacisti
In generale, il valore dell'EVP indicato nelle tabelle del precedente art. 51/E deve intendersi riferito ai lavoratori che hanno inquadramento, parametro e retribuzione corrispondente a quelli previsti
per il ruolo ricoperto. In caso contrario il valore dell'EVP sarà ridotto in misura corrispondente alla differenza tra la retribuzione spettante per il ruolo e quella effettivamente percepita calcolando su di essa anche i ratei di 13°, 14° e TFR.
Fatte salve le Indennità di Funzione di cui ai precedente art. 46, l'EVP è inoltre incompatibile con ogni altra indennità. Pertanto, il valore dell'EVP sarà ridotto anche del valore di eventuali tali indennità.
ART. 51/I CATEGORIE PARTICOLARI DI LAVORATORI
Ai fini della corretta determinazione dei valori dell'EVP dei lavoratori con luogo abituale di lavoro diverso dai punti di vendita delle tre Divisioni territoriali (Ipermercati Xxxxxx, Ipermercati Sud e Supermercati Xxxxxx), si procederà come dappresso specificato:
- i supermercati del Sud, vengono considerati appartenenti alla Divisione territoriale Ipermercati Sud;
- i distributori di carburante vengono considerati punti di vendita facenti parte, a seconda del territorio, della divisione ipermercati Xxxxxx o della divisione ipermercati Sud.
ART. 51/L DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE DELL’EVP
Ai sensi dell'art. 10 commi 3 e 4 del CCNL, le parti hanno istituito, col presente CIA, sistemi di retribuzione variabile che hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei trattamenti contributivi e fiscali previsti dalle normative vigenti.
Le parti concordano che l'Elemento di Valorizzazione Professionale (EVP), istituito con le modalità previste dal presente titolo, ha le caratteristiche dei premi di rendimento o produttività determinati dai risultati delle vendite e dal Risultato Netto commerciale in rapporto agli obiettivi aziendali, che rappresentano indicatori quantitativi di riferimento per il miglioramento della produttività e costituiscono a tale scopo una misura per l'incremento della produttività del lavoro, denominata "retribuzione di produttività" ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, consentendo l'applicazione del regime fiscale agevolato ivi previsto sia sulle quote mensili erogate che sulle integrazioni annuali di cui al presente titolo. L'elemento suddetto, inoltre, risultando incerto nella corresponsione ed essendo correlato a vari misuratori (Risultato Netto commerciale, Vendite, ecc.) assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa, presenta le caratteristiche previste dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007 per usufruire dello sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello.
L'agevolazione può essere applicata secondo le caratteristiche previste dall'attuale quadro normativo e dalla sua modificazione nell'ambito della compatibilità degli istituti contrattuali suddetti con i requisiti richiesti dalla legislazione perla fruizione del regime contributivo e fiscale agevolato. Le parti si impegnano inoltre ad apportare in futuro le modifiche che in tal senso si rendessero necessarie per effetto di nuove normative.
TITOLO X - MISSIONI E TRASFERIMENTI
ART. 52 TRASFERTE
Al lavoratore che sia comandato temporaneamente in trasferta dal luogo abituale di lavoro ad altra sede, posta in altro comune, e sempre che sia ad una distanza maggiore dalla propria abitazione, spetta il rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute, determinato in base al costo del biglietto o dell'abbonamento del mezzo pubblico, o al costo chilometrico in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto.
In caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto i chilometri da rimborsare sono quelli in più rispetto alla distanza fra residenza e luogo abituale di lavoro. Le distanze devono essere calcolate per la via più breve, salvo diversa autorizzazione della cooperativa.
Il valore del costo per ogni km di ogni classe di cilindrata e di ogni tipo di alimentazione dell'automezzo è riferito al costo previsto dall'annuario statistico ACI per l'automobile "HYUNDAI I10 1.0 MPI 66CV - MY2014” sulla percorrenza media di 15.000 km annui, aggiornato annualmente
a Gennaio con l'ultima pubblicazione disponibile. Alla data dell'entrata in vigore del presente contratto tale valore è di € 0,3921 per chilometro.
Di norma, sarà rimborsato un solo viaggio per l'andata e uno per il ritorno. Nei giorni in cui l'orario di lavoro è distribuito su due turni, potranno essere rimborsati due viaggi per l'andata e due per il ritorno solo a condizione che l'intervallo tra la fine del primo turno e l'inizio del secondo sia superiore a 3 ore.
La cooperativa può disporre che il lavoratore ponga in rimborso, in luogo delle spese di viaggio, le normali spese di alloggio effettivamente sostenute. La cooperativa potrà inoltre autorizzare il rimborso di altre eventuali spese sostenute perla trasferta.
Per luogo abituale di lavoro si intende quello presso il quale il dipendente è stato assunto o quello presso il quale è stato definitivamente trasferito.
Il presente articolo definisce l'applicazione in sede aziendale dell'art. 151 del CCNL.
ART. 53 MISSIONI
Per missioni, si intendono le trasferte in località distanti oltre 150 km, sia dal luogo abituale di lavoro che dalla residenza. Esse sono regolate dall'art. 151 del CCNL, con le seguenti precisazioni:
a) il rimborso per le spese di viaggio compete per un solo viaggio di andata e un solo viaggio di ritorno per tutto il periodo della missione, salvo deroghe concesse di volta in volta dalla direzione aziendale, ed è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 52 del presente contratto integrativo aziendale;
b) al lavoratore verranno rimborsate interamente le normali spese di vitto e alloggio, nonché altre spese minori (quali ad esempio: telefono, acqua minerale, ecc.) nella misura massima di € 5,16 giornalieri, purché regolarmente documentate;
c) le prenotazioni degli alloggi e l'acquisto dei biglietti dei mezzi di trasporto sarà effettuato direttamente dalla cooperativa; le spese per il vitto dovranno essere contenute nei limiti indicati dalla cooperativa.
ART. 54 USO DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO
Nei casi regolati dai precedenti artt. 52 e 53, in caso di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto è ammesso quando l'orario di lavoro non consenta l'uso del mezzo pubblico, o quando gli orari dei mezzi pubblici impongono attese superiori a mezz'ora per ogni viaggio e la fermata del mezzo pubblico è ad una distanza superiore ad 1 Km.
In ogni caso l'utilizzo del proprio mezzo deve essere autorizzato preventivamente dalla cooperativa, che in alternativa potrà disporre l'uso di automezzi aziendali, senza ulteriori oneri a proprio carico.
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute il lavoratore deve produrre regolare documentazione, secondo le modalità stabilite dalla cooperativa, entro e non oltre i due mesi successivi.
ART. 55 POLIZZA KASKO
L'auto del personale comandato in trasferta è assicurata dalla cooperativa con polizza “kasko” per il solo percorso di andata e ritorno; in assenza di detta polizza, Coop Estense garantirà le stesse condizioni e coperture assicurative previste dalla polizza “kasko” Unipol. In caso di sinistro la cooperativa rimborserà l'eventuale franchigia applicata dalla compagnia di assicurazione nella misura del 50% per le trasferte su distanze sino a 120 km e nella misura del 100% per le trasferte su distanze superiori.
Il mancato rispetto da parte del lavoratore delle norme previste dal contratto di assicurazione fa venire meno il diritto al rimborso dei danni subiti e della quota di franchigia.
L'assicurazione “kasko” è valida per tutti gli spostamenti in occasione di lavoro.
ART. 56 TRASFERIMENTI
Al fine di concedere al lavoratore un congruo periodo di valutazione delle implicazioni relative al trasferimento, il preavviso previsto dal punto 1 (Modalità di comunicazione) dell'art. 153 del CCNL
sarà prolungato sino ad un massimo di 9 mesi. Durante questo periodo l'azienda potrà comandare ugualmente il lavoratore in trasferta o in missione, secondo la disciplina dei precedenti artt. 52 e 53 del presente contratto integrativo aziendale.
Dal momento del cambio di residenza, e comunque allo scadere del suddetto periodo di preavviso, il trasferimento diventerà effettivo e il lavoratore avrà diritto, in luogo di tutto quanto previsto dall'art. 153 del CCNL, ad una somma una tantum calcolata in relazione al numero dei chilometri che intercorrono tra l'abituale posto di lavoro sino a quel momento, o la residenza se la distanza è inferiore, e il nuovo luogo di lavoro assegnato:
a) perla generalità dei lavoratori, esclusi quadri e direttivi, l'importo dell'una tantum sarà calcolato nella misura di € 70 lordi al km e non potrà essere superiore a € 6.300 lordi;
b) per i quadri e i direttivi, l'importo dell'una tantum sarà calcolato nella misura di € 100 lordi al km; detto importo non potrà essere superiore a € 9.000 lordi.
L'una tantum di cui sopra non ha alcun effetto ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive e di ogni altro istituto contrattuale e legale.
Niente è dovuto quando il trasferimento non produce un aumento delle distanze in essere tra luogo abituale di lavoro e residenza, né quando il trasferimento avviene all'interno dello stesso comune in cui è situato l'abituale luogo di lavoro o la residenza.
Niente è dovuto al lavoratore trasferito su sua richiesta, o per ragioni attribuibili ad esso. Il presente articolo definisce in sede aziendale l'applicazione dell'art. 153 del CCNL.
ART. 57 AVVICINAMENTO ALLA RESIDENZA
Quando un lavoratore viene avvicinato alla propria residenza, tale avvicinamento diventa trasferimento definitivo dopo un anno di lavoro effettivo senza rientri all'abituale luogo di lavoro, purché l'azienda non abbia manifestato entro detto termine motivato parere contrario.
Per gli spostamenti, la cooperativa ricercherà, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive, le soluzioni che determinano le minori distanze tra luogo di destinazione e residenza del lavoratore.
TITOLO XI - MENSA
ART. 59 CONDIZIONI
I lavoratori di Coop Estense hanno diritto, nei giorni di presenza al lavoro, e per uno solo dei pasti principali della giornata (pranzo o cena), al servizio mensa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1. orario di lavoro della giornata distribuito su due turni;
2. consumazione del pasto nell'intervallo tra i due turni;
3. rimborso di due soli viaggi giornalieri per i lavoratori in trasferta, ai sensi del precedente art. 52.
A tal fine, Coop Estense stipulerà apposite convenzioni in tutte le località in cui essa è presente con i propri punti di vendita e definirà le modalità che dovranno essere osservate per la fruizione del servizio.
Eccezionalmente e per periodi limitati, la direzione della cooperativa potrà consentire a singoli lavoratori la fruizione del servizio mensa presso ristoranti, bar e mense non convenzionate.
Nei periodi di effettuazione del lavoro notturno, di cui al precedente art. 32, i lavoratori interessati hanno diritto a fruire del servizio mensa per il pasto serale.
Il diritto alla mensa è comunque un diritto individuale del lavoratore e non è trasferibile.
ART. 60 COMPOSIZIONE E COSTO DEL PASTO
I pasti saranno composti, di norma, da un primo piatto, un secondo, un contorno, una bevanda e pane; in caso diverso si farà comunque riferimento al valore determinato dalla composizione normale suddetta.
I lavoratori concorreranno al costo del pasto nella misura del 40%.
Per il personale in trasferta, il costo del pasto è a totale carico della cooperativa.
TITOLO XII - RETRIBUZIONE VARIABILE
ART. 61 CRITERI GENERALI
Nello spirito della partecipazione e della responsabilizzazione dei lavoratori sugli obiettivi della cooperativa, con particolare riferimento ai livelli di servizio ai consumatori e ai soci, alla redditività, alla competitività e allo sviluppo aziendale, vengono istituite quote variabili di retribuzione da corrispondersi in relazione al raggiungimento o al superamento degli obiettivi annuali, secondo quanto disposto dai successivi artt. 62, 63 e 63 bis.
La retribuzione variabile spetta a tutti i lavoratori dal primo esercizio intero (gennaio - dicembre) alle dipendenze della cooperativa. Limitatamente agli artt. 62 e 63, la retribuzione variabile maturata viene corrisposta, al più tardi con la retribuzione del mese di giugno, ai lavoratori in forza a quella data, e il suo ammontare sarà determinato in relazione ai risultati dell'anno precedente e per tanti dodicesimi di quota quanti sono stati i mesi di servizio effettivo, di ferie e di assenza retribuita, prestati nella cooperativa.
Conseguentemente non saranno conteggiati i periodi di assenza non retribuita dal lavoro, comprese le assenze facoltative per maternità.
La retribuzione variabile degli artt. 62 e 63 non ha effetto ai fini della determinazione delle mensilità aggiuntive e di nessun altro istituto contrattuale e di legge. Costituisce invece elemento utile ai fini della determinazione del Trattamento di fine rapporto.
Qualora il singolo lavoratore mutasse, in corso d'anno, qualcuna delle condizioni individuali che incidono sulla determinazione della retribuzione variabile (ruolo, inquadramento, retribuzione, unità organizzativa), quando non fosse possibile la ricostruzione precisa dei relativi periodi si farà riferimento alla condizione effettiva di maggior durata nell'anno di riferimento.
Il costo complessivo delle retribuzioni variabili dei due successivi artt. 62 e 63 non potrà essere superiore al 17,5% del Risultato netto della Gestione Commerciale: di questo, il 5% è destinato alla copertura dei costi delle retribuzioni variabili individuali istituite dal successivo art. 62 e il 12,5% alla copertura dei costi delle retribuzioni variabili collettive di cui al successivo art. 63.
Nota a verbale
Con l'istituzione della Retribuzione variabile le parti non hanno inteso vincolare o limitare, in alcun modo, le rispettive autonomie, poteri e responsabilità.
ART. 62 RETRIBUZIONE VARIABILE INDIVIDUALE
Le parti si incontreranno entro (...) per definire il sistema di retribuzione variabile di quadri e direttivi.
ART. 63 RETRIBUZIONE VARIABILE COLLETTIVA ANNUA
Per tutti i lavoratori, esclusi i quadri e i direttivi, l'ammontare della retribuzione variabile sarà determinata in rapporto al raggiungimento o al superamento degli obiettivi annuali codeterminati e non potrà superare, al 4° livello, la somma di € 1.000.Tale importo è riferito al 4° livello parametro
144 full time e dovrà essere ricalcolato per ogni lavoratore in base al suo effettivo livello e parametro di inquadramento e, se part time, al suo orario contrattuale di lavoro.
Le somme spettanti saranno determinate sulla base dei risultati del bilancio consuntivo.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la retribuzione variabile sarà corrisposta insieme alle competenze relative alla conclusione del rapporto. Quando non sono disponibili i dati del bilancio consuntivo, viene corrisposto il valore medio dell'ultima retribuzione variabile erogata ai lavoratori di pari livello e parametro di tutti i punti vendita dell'area geografica (Xxxxxx oppure Sud) nella quale si trova il loro luogo abituale di lavoro. In ogni caso, non danno luogo a retribuzione variabile le frazioni di esercizio inferiori ai sei mesi.
Nell'allegato n. 8 è riportato il Regolamento attuativo del sistema di calcolo della retribuzione variabile.
ART. 63BIS RETRIBUZIONE VARIABILE MENSILE
I lavoratori non compresi tra quelli indicati al precedente art. 51/C, né tra i quadri e direttivi hanno diritto a una Retribuzione Variabile Mensile (RVM), avente le caratteristiche di cui ai commi seguenti. Tale diritto è valido per ogni lavoratore a partire dal primo esercizio intero (gennaio dicembre) alle dipendenze della cooperativa.
La RVM viene corrisposta ai lavoratori in oggetto, al raggiungimento dell'obiettivo mensile delle vendite del reparto in cui prestano la loro attività abituale. Se le vendite realizzate non raggiungono l'obiettivo mensile, i lavoratori non percepiscono in quel mese la RVM. Quando viene raggiunto l'obiettivo annuo delle vendite del reparto, vengono riconosciute anche le quote mensili precedentemente non pagate per non aver raggiunto l'obiettivo mensile. Se invece l'obiettivo annuo non viene raggiunto, i lavoratori non hanno alcuna integrazione, ma non devono restituire le quote mensili già percepite.
Per il reparto casse e gli uffici l'obiettivo delle vendite è riferito all'intero ipermercato; per il reparto logistica l'obiettivo di vendite è quello del sottoreparto (food o non food). Nei supermercati l'obiettivo delle vendite è quello del reparto, o dell'intero negozio quando non è organizzato in reparti. Nei carburanti l'obiettivo è quello del distributore.
La RVM e l'eventuale integrazione di cui sopra valgono solo per i mesi di calendario (gennaio, febbraio, ecc.) di servizio effettivo, di ferie e di assenza retribuita prestati nella cooperativa analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 61. Il pagamento della eventuale integrazione delle quote non percepite verrà effettuato con la retribuzione del mese di gennaio e spetta unicamente ai lavoratori in forza al 31 dello stesso mese.
In caso di cambiamento in corso d'anno di qualcuna delle condizioni individuali che incidono sulla determinazione della RVM (ruolo, inquadramento, durata dell'orario di lavoro ecc.), quando non fosse possibile la ricostruzione precisa dei relativi periodi si farà riferimento alla condizione effettiva di maggior durata nell'anno di riferimento.
Gli obiettivi annui della RVM sono definiti unitamente agli obiettivi della retribuzione variabile collettiva dell'art. 63, con le procedure degli artt. 7 e 8 del Regolamento attuativo del sistema di calcolo della retribuzione variabile collettiva.
All'interno degli obiettivi annuali, la cooperativa articola gli obiettivi mensili in relazione ai propri piani di attività e li comunica alle RSA/RSU. La cooperativa può anche modificare gli obiettivi mensili in corso d'anno, in relazione alla definizione e agli aggiornamenti dei piani promozionali e delle iniziative commerciali e, più in generale, alle necessità evidenziate dal reale andamento della gestione. Resta però inteso che, in ogni caso, la somma degli obiettivi dei 12 mesi deve rimanere invariata. La cooperativa dà immediata comunicazione di tali modifiche ai lavoratori interessati e alle RSA/RSU.
La RVM non ha effetto sulle mensilità aggiuntive (13° e 14°), sul TFR, né su altri istituti contrattuali o di legge.
Il valore mensile lordo della RVM è stabilito in relazione al risultato netto dell'ultimo esercizio della gestione commerciale di ciascuna divisione territoriale nelle seguenti misure alternative:
- la RVM è di 50 euro quando il Risultato Netto commerciale della divisione territoriale è superiore a zero;
- la RVM è di 30 euro quando il Risultato Netto della divisione territoriale non è superiore a zero, ma è migliore del preventivo;
- la RVM è di 30 euro quando il Risultato Netto commerciale della divisione territoriale non è superiore a zero, ma il Risultato Netto commerciale del punto di vendita è superiore a zero oppure migliore del preventivo; questa condizione vale solo per i lavoratori dei punti di vendita in oggetto;
- il valore della RVM è pari a zero quando non si verifica nessuna delle condizioni dei tre punti precedenti.
L'eventuale aggiornamento del valore della RVM in base ai criteri predetti verrà effettuato ogni anno a partire dal mese di luglio.
I valori suddetti della RVM sono riferiti ai lavoratori full time inquadrati al 4° livello e devono eventualmente essere riproporzionati in relazione alla durata dell'orario part time e al livello di
inquadramento, facendo riferimento sempre e unicamente al parametro base di ogni livello: 144 per il 4° livello e 167 per il 3° livello.
La RVM e il valore massimo di € 1.000 di cui al precedente art. 63 entrano in vigore a partire dal mese di gennaio 2014.
ART. 63TER DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE
Ai sensi dell'art. 10 commi 3 e 4 del CCNL, le parti hanno istituito, col presente CIA, sistemi di retribuzione variabile che hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei trattamenti contributivi e fiscali previsti dalle normative vigenti.
Le parti concordano che la retribuzione variabile, istituita con le modalità previste dal presente titolo, ha le caratteristiche dei premi di rendimento o produttività determinati dai risultati di cui ai relativi allegati in rapporto agli obiettivi aziendali, che rappresentano indicatori quantitativi di riferimento per il miglioramento della produttività e costituiscono a tale scopo una misura per l'incremento della produttività del lavoro, denominata "retribuzione di produttività" ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, consentendo l'applicazione del regime fiscale agevolato ivi previsto sulle erogazioni mensili e annuali di cui agli artt. 62, 63 e 63 bis. La retribuzione variabile del presente titolo, inoltre, risultando incerta nella corresponsione ed essendo correlata a vari misuratori assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa, presenta le caratteristiche previste dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007 per usufruire dello sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello.
Entrambi le agevolazioni possono essere applicate secondo le caratteristiche previste dall'attuale quadro normativo e dalla sua modificazione nell'ambito della compatibilità dell'istituto contrattuale suddetto con i requisiti richiesti dalla legislazione per la fruizione del regime contributivo e fiscale agevolato. Le parti si impegnano inoltre ad apportare in futuro le modifiche che in tal senso si rendessero necessarie per effetto di nuove normative.
TITOLO XIII - DISPOSIZIONI VARIE
ART. 64 PREMIO AZIENDALE
Il premio aziendale per ciascun livello di inquadramento è il seguente per tutti i lavoratori di Coop Estense, in relazione al livello e al parametro di inquadramento.
Quadri | € 177,25 |
1° | € 164,49 |
2° | € 143,21 |
3° (par. 180) | € 127,62 |
3° (par. 167) | € 118,42 |
4° (par.155) | € 109,90 |
4° (par. 144) | € 102,10 |
5° | € 92,19 |
6° | € 70,91 |
Le eccedenze collettive preesistenti (3° elemento provinciale) di cui all'art. 186 del CCNL, rimangono congelate nell'importo mensile di € 11,36 e spettano unicamente ai lavoratori con luogo abituale di lavoro nelle province di Modena e Ferrara, anche a tempo determinato.
Il premio aziendale spetta a tutti i lavoratori alle dipendenze della cooperativa. Il diritto effettivo a percepire il premio aziendale sarà conseguito mediante il progressivo consolidamento di quote della retribuzione variabile di cui agli artt. 62 e 63 e sino a concorrenza dei valori qui sopra indicati. Le modalità e le condizioni per il consolidamento sono regolamentate nell'allegato 9.
Nota a verbale
Premesso che le eccedenze collettive di cui all'art. 64 comma 2 del CIA 7/4/2003 sono state corrisposte sotto la voce in busta paga "ECC.COLL" anche durante il periodo dall'1/5/2012
all'entrata in vigore del nuovo CIA, le parti convengono che detta voce torni a far parte degli elementi retributivi del presente contratto integrativo aziendale. Pertanto per i lavoratori delle province di Modena e Ferrara il valore complessivo delle eccedenze collettive corrisposte nel periodo suddetto e di quelle previste dal nuovo contratto integrativo aziendale è di 11,36 euro lordi mensili.
ART. 65 MENSILITA’ SUPPLEMENTARI
Al fine di semplificare le procedure amministrative, la 13a e la 14a mensilità, di cui all'art. 190 del CCNL, potranno essere corrisposte insieme rispettivamente alla retribuzione del mese di novembre e del mese di giugno.
ART. 66 TRATTAMENTO ECONOMICO PER INFORTUNIO
Il periodo di anticipazione di cui al terzo comma dell'art. 166 del CCNL è esteso fino al rientro del lavoratore per guarigione, nel limite massimo del diritto alla indennizzabilità da parte dell'Istituto assicuratore.
ART. 69 ANTICIPAZIONE PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
La normativa riguardante le anticipazioni sul Trattamenti di fine rapporto è stabilita dall'allegato n.
***.
ART. 69BIS CONFORMITÀ CIA AL DPCM 22/01/2013
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 le parti dichiarano che il presente Contratto Integrativo Aziendale, specificatamente ai titoli V, VII, IX bis e XII, è conforme alle disposizioni contenute nello stesso decreto.
ART. 70 DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto ha validità dall'1 maggio 2014 al 30 aprile 2017.
Le disposizioni del presente contratto vanno in vigore dalla stessa data, fatti salvi quegli istituti per i quali è prevista una decorrenza diversa. Tali decorrenze diverse sono riepilogate dall'allegato 11. Qualora le parti non diano disdetta del presente contratto, in forma scritta, almeno tre mesi prima della sua scadenza, esso si intende tacitamente prorogato di anno in anno, ferma restando la possibilità delle parti di dare disdetta con le stesse modalità di cui sopra.
ALLEGATO 1 - INSTALLAZIONE DI TELECAMERE
Le parti costituiscono una commissione tecnica paritetica con lo scopo di aggiornare, prima della stesura definitiva del presente CIA, l'elenco previsto dall'allegato 1 del CIA 7/4/2003 con le ulteriori installazioni previste da accordi successivi sottoscritti tra la Cooperativa e le RSU/RSA.
ALLEGATO 5 - CLASSIFICAZIONE, INDENNITA E CLASSE EVP
Tabella 1 – Classificazione, Indennità di Funzione (IF) e classe EVP dei lavoratori intermedi
Divis. Territ. | Negozio | Ruolo | Livello | Param. | Classe | IF |
Iper Xxxxxx | Xxxxx | Capo Squadra Barriera casse | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxx | Capo Squadra Generi vari | 3° | 167 | A | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxx | Capo Squadra Libero servizio | 3° | 167 | B | 30 |
Iper Xxxxxx | Xxxxx | Capo Squadra Logistica | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxx | Capo Squadra Multimedia Casa | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxx | Ordinatore Casa | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxx | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxx | Ordinatore Libero servizio | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxx | Ordinatore Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxx | Ordinatore Persona | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxx | Ordinatore Stagionale Brico | 4° | 000 | X | 00 |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxx | Xxxx XX Carni | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxx | Xxxx XX Cucina | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxx | Xxxx XX Gastronomia | 3° | 167 | A | 00 |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxx | Xxxx XX Ortofrutta | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxx | Xxxx XX Pane Pasticceria | 3° | 000 | X | 00 |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxx | Xxxx XX Pesce | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxx | Xxxx XX Punto Ristoro | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxx | Visual Merchandiser Casa | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxx | Visual Merchandiser Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxx | Visual Merchandiser Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxx | Visual Merchandiser Persona | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxx | Visual Merchandiser Stagionale – Brico | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Capo Squadra Barriera casse | 3° | 167 | B | 30 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Capo Squadra Casa | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Capo Squadra Generi vari | 3° | 167 | A | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Capo Squadra Libero servizio e surgelati | 3° | 167 | A | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Capo Squadra Logistica | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Capo Squadra Multimedia | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Capo Squadra Persona | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Capo Squadra Stagionale – Brico | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Ordinatore Casa | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Ordinatore Libero servizio – Surgelati | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Ordinatore Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Ordinatore Persona | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Ordinatore Stagionale Brico | 4° | 000 | X | 00 |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxx XX Carni | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxx XX Cucina | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxx XX Gastronomia | 3° | 167 | A | 00 |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxx XX Ortofrutta | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxx XX Pane Pasticceria | 3° | 000 | X | 00 |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxx XX Pesce | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxx XX Punto Ristoro | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Visual Merchandiser Casa | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Visual Merchandiser Educazione intratt. | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Visual Merchandiser Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Visual Merchandiser Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Visual Merchandiser Persona | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxx | Visual Merchandiser Stagionale – Brico | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Capo Squadra Barriera casse | 3° | 167 | B | 30 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Capo Squadra Casa | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Capo Squadra Generi vari | 3° | 167 | A | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Capo Squadra Libero servizio e surgelati | 3° | 167 | A | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Capo Squadra Logistica | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Capo Squadra Multimedia | 3° | 167 | B | 30 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Capo Squadra Persona | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Capo Squadra Stagionale – Brico | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Ordinatore Casa | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Ordinatore Libero servizio – Surgelati | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Ordinatore Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Ordinatore Persona | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Ordinatore Stagionale Brico | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Responsabile distributore carburanti | 3° | 167 | A | 00 |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Xxxx XX Carni | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Xxxx XX Cucina | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Xxxx XX Gastronomia | 3° | 167 | A | 00 |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Xxxx XX Ortofrutta | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Xxxx XX Pane Pasticceria | 3° | 000 | X | 00 |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Xxxx XX Pesce | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Xxxx XX Punto Ristoro | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Visual Merchandiser Casa | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Visual Merchandiser Educazione intratt. | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Visual Merchandiser Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Visual Merchandiser Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Visual Merchandiser Persona | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Visual Merchandiser Stagionale – Brico | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Capo Squadra Barriera casse | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Capo Squadra Generi vari | 3° | 167 | A | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Capo Squadra Libero servizio | 3° | 167 | B | 30 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Capo Squadra Logistica | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Capo Squadra Multimedia Casa | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Ordinatore Casa | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Ordinatore Libero servizio | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Ordinatore Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Ordinatore Persona | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Ordinatore Stagionale Brico | 4° | 000 | X | 00 |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxx XX Carni | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxx XX Cucina | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxx XX Gastronomia | 3° | 167 | A | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Vice CR Ortofrutta | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxx XX Pane Pasticceria | 3° | 000 | X | 00 |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxx XX Pesce | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Visual Merchandiser Casa | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Visual Merchandiser Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Visual Merchandiser Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Visual Merchandiser Persona | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Visual Merchandiser Stagionale – Brico | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxx | Capo Squadra Barriera casse | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxx | Capo Squadra Generi vari | 3° | 167 | A | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxx | Capo Squadra Libero servizio | 3° | 167 | B | 30 |
Iper Xxxxxx | Xxxx | Capo Squadra Logistica | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxx | Capo Squadra Multimedia Casa | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxx | Ordinatore Casa | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxx | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxx | Ordinatore Libero servizio | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxx | Ordinatore Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxx | Ordinatore Persona | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxx | Ordinatore Stagionale Brico | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxx | Vice CR Carni | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxx | Xxxx XX Cucina | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxx | Xxxx XX Gastronomia | 3° | 167 | A | 00 |
Xxxx Xxxxxx | Xxxx | Xxxx XX Ortofrutta | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxx | Xxxx XX Pane Pasticceria | 3° | 000 | X | 00 |
Xxxx Xxxxxx | Xxxx | Xxxx XX Pesce | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxx | Visual Merchandiser Casa | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxx | Visual Merchandiser Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxx | Visual Merchandiser Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxx | Visual Merchandiser Persona | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxx | Visual Merchandiser Stagionale – Brico | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Capo Squadra Barriera casse | 3° | 167 | B | 30 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Capo Squadra Casa | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Capo Squadra Generi vari | 3° | 167 | A | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Capo Squadra Libero servizio e surgelati | 3° | 167 | A | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Capo Squadra Logistica | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Capo Squadra Multimedia | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Capo Squadra Stagionale – Brico | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Ordinatore Casa | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Emilia | Portali | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Ordinatore Libero servizio – Surgelati | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Ordinatore Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Ordinatore Persona | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Emilia | Portali | Ordinatore Stagionale Brico | 4° | 000 | X | 00 |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxx XX Carni | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxx XX Cucina | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxx XX Gastronomia | 3° | 167 | A | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Vice CR Ortofrutta | 3° | 000 | X | - |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxx XX Pane Pasticceria | 3° | 000 | X | 00 |
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxx XX Pesce | 3° | 167 | C | - |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Visual Merchandiser Casa | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Visual Merchandiser Educazione intratt. | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Visual Merchandiser Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Visual Merchandiser Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Visual Merchandiser Persona | 4° | 144 | D | 35 |
Iper Xxxxxx | Xxxxxxx | Visual Merchandiser Stagionale – Brico | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Andria | Capo Squadra Grocery | 3° | 167 | B | 30 |
IperSud | Andria | Capo Squadra Non Food | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Andria | Ordinatore Grocery | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Andria | Ordinatore Non Food | 4° | 000 | X | 00 |
XxxxXxx | Xxxxxx | Xxxx XX Gastronomia | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Bari Japigia | Capo Squadra Barriera casse | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Bari Japigia | Capo Squadra Casa – Persona | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Bari Japigia | Capo Squadra Generi vari | 3° | 167 | B | 30 |
IperSud | Bari Japigia | Capo Squadra Multimedia/Stag./Brico | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Bari Japigia | Ordinatore Casa | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari Japigia | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari Japigia | Ordinatore Libero servizio | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari Japigia | Ordinatore Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari Japigia | Ordinatore Persona | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari Japigia | Ordinatore Stagionale Brico | 4° | 000 | X | 00 |
XxxxXxx | Xxxx Xxxxxxx | Xxxx XX Carni | 3° | 000 | X | - |
XxxxXxx | Xxxx Xxxxxxx | Xxxx XX Gastronomia | 3° | 167 | A | 00 |
XxxxXxx | Xxxx Xxxxxxx | Xxxx XX Ortofrutta | 3° | 000 | X | - |
XxxxXxx | Xxxx Xxxxxxx | Xxxx XX Pane Pasticceria | 3° | 000 | X | - |
XxxxXxx | Xxxx Xxxxxxx | Xxxx XX Pesce | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Bari Japigia | Visual Merchandiser Casa | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari Japigia | Visual Merchandiser Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari Japigia | Visual Merchandiser Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari Japigia | Visual Merchandiser Persona | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari Japigia | Visual Merchandiser Stagionale – Brico | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari Pasteur | Capo Squadra Grocery | 3° | 167 | B | 30 |
IperSud | Bari Pasteur | Capo Squadra Non Food | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Bari Pasteur | Ordinatore Grocery | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari Pasteur | Ordinatore Non Food | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari Pasteur | Responsabile distributore carburanti | 3° | 167 | A | 35 |
IperSud | Bari Pasteur | Vice CR Gastronomia/ PP | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Bari S.Xxxxxxxx | Capo Squadra Barriera casse | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Bari S.Xxxxxxxx | Capo Squadra Casa – Persona | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Bari S.Xxxxxxxx | Capo Squadra Generi vari | 3° | 167 | B | 30 |
IperSud | Bari S.Xxxxxxxx | Capo Squadra Multimedia/Stag./Brico | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Bari S.Caterina | Ordinatore Casa | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari S.Caterina | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari S.Caterina | Ordinatore Libero servizio | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari S.Caterina | Ordinatore Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari S.Caterina | Ordinatore Persona | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari S.Caterina | Ordinatore Stagionale Brico | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari S.Xxxxxxxx | Vice CR Carni | 3° | 000 | X | - |
XxxxXxx | Xxxx X.Xxxxxxxx | Xxxx XX Gastronomia | 3° | 167 | A | 35 |
IperSud | Bari S.Xxxxxxxx | Vice CR Ortofrutta | 3° | 000 | X | - |
XxxxXxx | Xxxx X.Xxxxxxxx | Xxxx XX Pane Pasticceria | 3° | 000 | X | - |
XxxxXxx | Xxxx X.Xxxxxxxx | Xxxx XX Pesce | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Bari S.Xxxxxxxx | Visual Merchandiser Casa | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari S.Xxxxxxxx | Visual Merchandiser Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari S.Caterina | Visual Merchandiser | 4° | 144 | D | 35 |
Multimedia | ||||||
IperSud | Bari S.Xxxxxxxx | Visual Merchandiser Persona | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Bari S.Caterina | Visual Merchandiser Stagionale – Brico | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Barletta | Capo Squadra Grocery | 3° | 167 | B | 30 |
IperSud | Barletta | Capo Squadra Non Food | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Barletta | Ordinatore Grocery | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Barletta | Ordinatore Non Food | 4° | 000 | X | 00 |
XxxxXxx | Xxxxxxxx | Xxxx XX Gastronomia/PP | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Brindisi | Capo Squadra Grocery | 3° | 167 | B | 30 |
IperSud | Brindisi | Capo Squadra Non Food | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Brindisi | Ordinatore Grocery | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Brindisi | Ordinatore Non Food | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Brindisi | Responsabile distributore carburanti | 3° | 167 | A | 35 |
IperSud | Brindisi | Vice CR Gastronomia/PP | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Foggia | Capo Squadra Barriera casse | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Foggia | Capo Squadra Casa – Persona | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Foggia | Capo Squadra Generi vari | 3° | 167 | A | 35 |
IperSud | Foggia | Capo Squadra Multimedia/Stag./Brico | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Foggia | Ordinatore Casa | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Foggia | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Foggia | Ordinatore Libero servizio | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Foggia | Ordinatore Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Foggia | Ordinatore Persona | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Foggia | Ordinatore Stagionale Brico | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Foggia | Responsabile distributore carburanti | 3° | 167 | A | 00 |
XxxxXxx | Xxxxxx | Xxxx XX Carni | 3° | 000 | X | - |
XxxxXxx | Xxxxxx | Xxxx XX Gastronomia | 3° | 167 | A | 35 |
IperSud | Foggia | Vice CR Ortofrutta | 3° | 000 | X | 00 |
XxxxXxx | Xxxxxx | Xxxx XX Pane Pasticceria | 3° | 000 | X | - |
XxxxXxx | Xxxxxx | Xxxx XX Pesce | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Foggia | Visual Merchandiser Casa | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Foggia | Visual Merchandiser Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Foggia | Visual Merchandiser Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Foggia | Visual Merchandiser Persona | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Foggia | Visual Merchandiser Stagionale –Bnco | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Lecce | Capo Squadra Barriera casse | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Lecce | Capo Squadra Casa – Persona | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Lecce | Capo Squadra Generi vari | 3° | 167 | A | 35 |
IperSud | Lecce | Capo Squadra Multimedia/Stag./Bnco | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Lecce | Ordinatore Casa | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Lecce | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Lecce | Ordinatore Libero servizio | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Lecce | Ordinatore Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Lecce | Ordinatore Persona | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Lecce | Ordinatore Stagionale Brico | 4° | 000 | X | 00 |
XxxxXxx | Xxxxx | Xxxx XX Carni | 3° | 000 | X | - |
XxxxXxx | Xxxxx | Xxxx XX Gastronomia | 3° | 167 | A | 00 |
XxxxXxx | Xxxxx | Xxxx XX Ortofrutta | 3° | 000 | X | - |
XxxxXxx | Xxxxx | Xxxx XX Pane Pasticceria | 3° | 000 | X | - |
XxxxXxx | Xxxxx | Xxxx XX Pesce | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Lecce | Visual Merchandiser Casa | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Lecce | Visual Merchandiser Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Lecce | Visual Merchandiser Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Lecce | Visual Merchandiser Persona | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Lecce | Visual Merchandiser Stagionale –Bnco | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Matera | Capo Squadra Grocery | 3° | 167 | B | 30 |
IperSud | Matera | Capo Squadra Non Food | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Matera | Ordinatore Grocery | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Matera | Ordinatore Non Food | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Matera | Vice CR Gastronomia/PP | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Molfetta | Capo Squadra Grocery | 3° | 167 | B | 30 |
IperSud | Molfetta | Capo Squadra Non Food | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Molfetta | Ordinatore Grocery | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Molfetta | Ordinatore Non Food | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Molfetta | Vice CR Gastronomia/PP | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Taranto | Capo Squadra Barriera casse | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Taranto | Capo Squadra Casa – Persona | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Taranto | Capo Squadra Generi vari | 3° | 167 | B | 30 |
IperSud | Taranto | Capo Squadra Multimedia/Stag./Brico | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Taranto | Ordinatore Casa | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Taranto | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Taranto | Ordinatore Libero servizio | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Taranto | Ordinatore Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Taranto | Ordinatore Persona | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Taranto | Ordinatore Stagionale Brico | 4° | 000 | X | 00 |
XxxxXxx | Xxxxxxx | Xxxx XX Carni | 3° | 000 | X | - |
XxxxXxx | Xxxxxxx | Xxxx XX Gastronomia | 3° | 167 | A | 00 |
XxxxXxx | Xxxxxxx | Xxxx XX Ortofrutta | 3° | 000 | X | - |
XxxxXxx | Xxxxxxx | Xxxx XX Pane Pasticceria | 3° | 000 | X | - |
XxxxXxx | Xxxxxxx | Xxxx XX Pesce | 3° | 167 | C | - |
IperSud | Taranto | Visual Merchandiser Casa | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Taranto | Visual Merchandiser Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Taranto | Visual Merchandiser Multimedia | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Taranto | Visual Merchandiser Persona | 4° | 144 | D | 35 |
IperSud | Taranto | Visual Merchandiser Stagionale – Brico | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile allest. Extra alimentare | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile allestimento generi vari | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Produzione | 3° | 167 | B | 30 |
Cucina | ||||||
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile allestimento Duri | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | Responsabile allestimento generi vari | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile allestimento Duri | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx Magazzeno | Responsabile allestimento Duri | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx Magazzeno | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxx Magazzeno | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxx Magazzeno | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx Magazzeno | Responsabile Carni | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx Magazzeno | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx Sigonio | Ordinatore Freschi | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx Sigonio | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx Sigonio | Responsabile allestimento Ortofrutta | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx Sigonio | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx Sigonio | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx Sigonio | Responsabile Carni | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx Sigonio | Responsabile Produzione Cucina | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx Sigonio | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxx | Responsabile allest. Extra alimentare | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxx | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxx | Responsabile allestimento generi vari | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxx | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxx | Responsabile Produzione Cucina | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Responsabile allestimento Duri | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Ordinatore Freschi | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Responsabile di sala | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Ordinatore Freschi | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Responsabile di sala | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Ordinatore Freschi | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Responsabile di sala | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Ordinatore Freschi | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile di sala | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile allest. Extra alimentare | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile allestimento generi vari | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Produzione Cucina | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Emilia | Finale Xxxxxx | Responsabile allestimento Duri | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Emilia | Finale Xxxxxx | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | C | - |
SMK Emilia | Finale Xxxxxx | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | C | - |
SMK Emilia | Finale Xxxxxx | Responsabile Banco salumi e | 3° | 167 | A | 35 |
latticini | ||||||
SMK Emilia | Finale Xxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Emilia | Finale Xxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile allest. Extra alimentare | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile allestimento generi vari | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Produzione Cucina | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx | Responsabile allestimento Duri | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx | Responsabile Produzione Cucina | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile allestimento Duri | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxx | Responsabile allestimento generi vari | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Emilia | Migliarino | Responsabile allestimento generi vari | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Emilia | Migliarino | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile allestimento Duri | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Emilia | Novi | Ordinatore Freschi | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Emilia | Novi | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Emilia | Novi | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Emilia | Novi | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Emilia | Novi | Responsabile di sala | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Emilia | Novi | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Emilia | Nuovo D'oro | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Emilia | Nuovo D'oro | Responsabile allestimento generi vari | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Emilia | Nuovo D'oro | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Emilia | Nuovo D'oro | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Emilia | Nuovo D'oro | Responsabile Carni | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Emilia | Nuovo D'oro | Responsabile Produzione Cucina | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Emilia | Nuovo D'oro | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Responsabile allestimento generi vari | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Emilia | Portomaggiore | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | C | - |
SMK Emilia | Portomaggiore | Responsabile allestimento generi vari | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Emilia | Portomaggiore | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | C | - |
SMK Emilia | Portomaggiore | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Emilia | Portomaggiore | Responsabile Carni | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Emilia | Portomaggiore | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Ordinatore Freschi | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Responsabile di sala | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Responsabile allestimento generi vari | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Emilia | X. Xxxxxx | Responsabile allestimento Duri | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Emilia | X. Xxxxxx | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | C | - |
SMK Emilia | X. Xxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Emilia | X. Xxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Emilia | X. Xxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Emilia | San Xxxxxxx | Ordinatore Freschi | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Emilia | San Xxxxxxx | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Emilia | San Xxxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 000 | X | 00 |
XXX Xxxxxx | Xxx Xxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Emilia | San Xxxxxxx | Responsabile di sala | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Emilia | San Xxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx Goito | Ordinatore Freschi | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx Goito | Ordinatore Generi vari | 4° | 144 | D | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx Goito | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx Goito | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx Goito | Responsabile di sala | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx Goito | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx | Responsabile allest. Extra | 3° | 167 | C | - |
Mezzavia | alimentare | |||||
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx Mezzavia | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx Mezzavia | Responsabile allestimento generi vari | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx Mezzavia | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx Mezzavia | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx Mezzavia | Responsabile Carni | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx Mezzavia | Responsabile Produzione Cucina | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx Mezzavia | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxx Mosca | Responsabile allestimento generi vari | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile allestimento Duri | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Emilia | Specialcoop | Responsabile allestimento Duri | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Emilia | Specialcoop | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Emilia | Specialcoop | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | C | - |
SMK Emilia | Specialcoop | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Emilia | Specialcoop | Responsabile Carni | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Emilia | Specialcoop | Responsabile Produzione Cucina | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Emilia | Specialcoop | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Responsabile allestimento Duri | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Responsabile Banco salumi e latticini | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Responsabile allestimento generi vari | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile allest. Extra alimentare | 3° | 167 | C | - |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile allestimento Freschi | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile allestimento generi vari | 3° | 167 | A | 35 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Banco pesce | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Banco salumi e | 3° | 167 | A | 35 |
latticini | ||||||
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Carni | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Produzione Cucina | 3° | 167 | B | 30 |
SMK Xxxxxx | Xxxxxxx | Responsabile Punto d'ascolto | 3° | 167 | A | 35 |
Tabella 2 – Classe EVP degli addetti alla vendita, alle produzioni, ecc.
Divisione Territoriale | Negozio | Ruolo | Livello | Parametro | Classe |
Tutte | Tutti | Addetto alle vendite gastronomia | 4° | 144 | F |
Tutte | Tutti | Addetto alle vendite pescheria | 4° | 144 | F |
Tutte | Tutti | Addetto alle vendite carni | 4° | 144 | F |
Tutte | Tutti | Addetto alle vendite cucina | 4° | 144 | F |
Tutte | Tutti | Addetto alle vendite multimedia | 4° | 144 | E |
Tutte | Tutti | Addetto alla produzione cucina | 4° | 144 | E |
Tutte | Tutti | Addetto alla produzione pane e pasticceria | 4° | 144 | E |
Tutte | Tutti | Addetto alla produzione carni | 4° | 144 | E |
Iper Emilia e Sud | Tutti | Addetto al punto servizi | 4° | 144 | F |
Super | Tutti | Addetto al punto d'ascolto | 4° | 144 | F |
FARMACISTI
Ai farmacisti compete la classe C dell'EVP.
DEFINIZIONE DEI RUOLI INTERMEDI
Le definizioni che seguono sono funzionali ad una migliore comprensione dei contenuti dei ruoli; ma in ogni caso, gli inquadramenti e le indennità convenute tra le parti sono quelle previste nella tabella precedente.
Resta inteso che per ognuno dei ruoli sotto elencati sono richieste adeguate e specifiche capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorica, tecnica e pratica che mettano il lavoratore in condizione di ricoprire in autonomia e con perizia il ruolo affidato.
In Coop Estense ci sono due tipi di ruoli intermedi: gestionali e specialistici. I primi sono caratterizzati da un peso rilevante della conduzione di altri lavoratori, alla quale ovviamente si affianca una forte componente di conoscenza specialistica. Nei secondi non vi è la conduzione di altri lavoratori, se non in misura marginale, ed è invece forte la componente specialistica.
Intermedi gestionali
Capo Squadra Allestimento (Iper) Responsabile Allestimento (SMK) Responsabile di Sala (SMK)
Capo Squadra Casse (Iper) Capo Squadra Logistica (Iper) Responsabile Banco (SMK) Responsabile Produzione SMK)
Responsabile Punto d'Ascolto (SMK) Responsabile Distributore Carburante
Specialisti
Ordinatore
Visual Merchandiser
ATTIVITÀ COMUNI DEGLI INTERMEDI GESTIONALI
1. Dirige la squadra assegnata e nello specifico:
− presidia la produttività giornaliera del reparto nel rispetto degli obiettivi assegnati;
− gestisce la produttività individuale controllando la corretta esecuzione dei compiti e l'adempimento dei doveri degli addetti di reparto, segnalando le anomalie al Capo reparto/ Capo negozio;
− coadiuva il Capo reparto/ Capo negozio nella definizione delle organizzazioni del lavoro.
2. Supporta il Capo Reparto o il Capo Negozio nella gestione motivazionale della squadra attraverso:
− l'informazione tempestiva (motivandola adeguatamente) agli addetti di reparto, delle decisioni prese dalla Cooperativa;
− il tutoraggio dei nuovi assunti;
− il supporto al Capo reparto / Capo negozio nella individuazione dei fabbisogni formativi degli addetti di reparto;
− il supporto al Capo reparto / Capo negozio nelle valutazioni dei neo assunti e delle prestazione degli addetti di reparto.
3. Garantisce, presidia e vigila sulla corretta applicazione delle normative e delle disposizioni aziendali.
ATTIVITÀ SPECIFICHE DEGLI INTERMEDI GESTIONALI
Capo squadra allestimento, Responsabile allestimento, Responsabile di Sala.
1. Garantisce l'allestimento secondo gli standard di presentazione dell'area di vendita di sua competenza attraverso:
− la corretta gestione dei criteri espositivi;
− la corretta gestione, in area di vendita, delle comunicazioni prevista dalle disposizioni aziendali.
2. Nei supermercati il responsabile allestimento effettua la corretta formulazione degli ordini.
Capo Squadra Logistica
1. Garantisce il corretto stoccaggio delle merci secondo gli standard definiti.
2. Garantisce e presidia l'attività di ricevimento, di controllo e di consegna delle merci.
Responsabile Banco
1. Garantisce l'allestimento secondo gli standard di presentazione dell'area di vendita di sua competenza attraverso:
− la corretta gestione dei criteri espositivi;
− la corretta gestione, in area di vendita, delle comunicazioni prevista dalle disposizioni aziendali;
− il rispetto dei parametri di servizio al consumatore.
2. Effettua la corretta formulazione degli ordini dei prodotti.
Responsabile Produzione
1. E' responsabile della corretta quantità delle produzioni necessarie alla vendita rispettando le schede di produzione definite, garantendo la resa, la qualità e la freschezza dei prodotti.
Responsabile Punto d'ascolto
1. Garantisce la relazione diretta con il consumatore secondo gli standard definiti.
2. E' responsabile della corretta gestione del punto d'ascolto e del prestito da soci e delle procedure amministrative del supermercato.
3. Collabora con il capo negozio perla gestione della comunicazione di punto vendita.
Vice Capo Reparto (Iper)
1. Quando è presente il capo reparto svolge mansioni operative in reparto con delega agli ordini.
2. In assenza del capo reparto lo sostituisce perla gestione delle risorse, la presentazione del reparto e la gestione degli ordini.
Responsabile Distributore Carburante
1. Effettua gli ordini del carburante comprese le attività di scarico e relativo controllo dello stesso.
2. Assicura la corretta esposizione dei prezzi di vendita.
3. E' responsabile della corretta compilazione e tenuta dei registi obbligatori.
4. Assicura il corretto funzionamento dell'impianto e l'eliminazione delle eventuali anomalie anche attraverso l'intervento di ditte specializzate.
5. Effettua l'inventario delle merci secondo le periodicità definite.
6. Effettua la rilevazione dei prezzi della concorrenza secondo un piano definito.
SPECIALISTI
Ordinatore (Iper e SMK)
1. Effettua la corretta formulazione degli ordini dei prodotti "continuativi".
2. Effettua proposte d'ordine dei prodotti promozionali, quando tale attività non è svolta da funzioni di Cooperativa (tecnici merceologici), definendo i calendari di consegna.
3. Fornisce supporto perla corretta registrazione dei carichi.
4. Supporta il Capo Reparto/ Capo Negozio nel controllo dei dati di inventario.
5. E' responsabile dei resi ai fornitori e alle piattaforme di Sistema.
6. Si interfaccia con il Capo Squadra / Responsabile di sala perla gestione delle preparazioni dei prodotti presenti nelle aree di riserva, utili all'allestimento degli stessi.
7. Garantisce la correttezza delle registrazioni dei prodotti avariati e difettosi, secondo le indicazioni aziendali e gli obiettivi assegnati.
8. E' responsabile dello stock di magazzino
Visual Merchandiser (Iper)
1. Garantisce la corretta gestione dei display e lay out definiti dei prodotti del "continuativo", applicando le indicazioni e i planogrammi di Cooperativa.
2. Assicura e garantisce la corretta gestione, in area di vendita, delle comunicazioni prevista dalle disposizioni aziendali.
3. Propone e garantisce i display e lay-out delle zone promozionali (corsie e testate) attraverso. Coordina la squadra, in collaborazione con il Capo Squadra, nella fase del primo allestimento.
4. Per la parte inerente ai sospesi è responsabile dello smaltimento e dello stock.
ALLEGATO 6 - DISTANZE CHILOMETRICHE
Per l'Emilia restano confermate le tabelle in allegato al CIA 10/12/1992, con le modifiche successivamente concordate e quelle che si renderanno necessarie in futuro. Di seguito, in questo allegato, sono riportate le distanze chilometriche in oggetto.
Per la Puglia, si farà riferimento alle distanze individuate dalla prassi in essere, da verificare tra le parti entro il 30 giugno 2014.
(omissis…)
ALLEGATO 8 - REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL SISTEMA DI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE COLLETTIVA ANNUA (ART. 63)
Art. 1 - Obiettivi
Gli obiettivi sono codeterminati con riferimento alle tre Divisioni territoriali: Ipermercati Emilia, Ipermercati Sud e Supermercati Emilia.
Gli obiettivi sui quali calcolare la retribuzione variabile sono tre:
• il Risultato Netto commerciale della divisione territoriale, espresso come percentuale sulle vendite;
• il costo del lavoro dell'unità organizzativa, espresso come percentuale sulle vendite;
• le differenze inventariali dell'unità organizzativa, espresse come percentuale sulle vendite; per i reparti che non hanno una propria misurazione dell'ammanco inventariale si deve fare riferimento al dato dell'intero ipermercato.
Per unità organizzativa si intendono:
• l'intero negozio nella divisione supermercati;
• i reparti degli ipermercati, compresi i reparti casse e i reparti logistica ove presenti;
• il distributore di carburante.
Art. 2 Descrizione degli obiettivi
Risultato Netto della gestione commerciale
Il risultato netto della gestione commerciale è determinato sottraendo dall'Utile Lordo i seguenti costi: Costi diretti di punto vendita, Costi indiretti di canale, Quota parte delle Spese generali.
Utile Lordo
L'Utile Lordo è la misura del margine di intermediazione commerciale della Cooperativa. Esso rappresenta il margine commerciale merci e viene calcolato con la seguente forma scalare:
+ | Vendite nette iva |
- | Xxxxxx Xxxxxxxxx iniziali |
- | Costo delle merci acquistate |
+ | Xxxxxx Xxxxxxxxx finali |
+ | Ricavi commerciali (contributi dei fornitori contrattualizzati) |
- | Costi di gestione della merce in punto vendita (materiali di confezionamento, scarichi, differenze inventariali) |
- | Costi accessori delle merci (oneri consortili di Coop Italia, logistica) |
+/- | Saldo sopravvenienze / insussistenze attive e passive (somma delle differenze tra i valori stimati alla chiusura dell'esercizio precedente per determinare ricavi e costi commerciali di sua competenza e i valori che si sono effettivamente determinati per essi nell'anno corrente). |
Costi diretti di punto vendita
I Costi diretti di punto vendita sono rappresentati dai seguenti aggregati:
• Il Costo del lavoro (descritto più avanti in questo articolo);
• I Costi di superficie: costituiti dai costi relativi agli immobili strumentali alla gestione dei punti vendita, ed in particolare dai costi degli affitti (figurativi), dell'energia elettrica del condizionamento e riscaldamento, dell'acqua, della manutenzione dei locali e delle spese condominiali.
• I Costi di vendita: costituiti dai costi propedeutici o accessori all'attività di vendita in senso stretto, ed in particolare dai costi di comunicazione e pubblicità, assicurazioni delle merci, attrezzatura minuta, materiale di consumo, nolo, manutenzione e riparazione delle attrezzature, trasporti e facchinaggi, spese connesse all'utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici e al servizio dopo l'acquisto.
• Gli Ammortamenti: rappresentano la quota parte dei costi immobilizzati delle attrezzature e degli impianti, imputata annualmente alla gestione dei punti vendita nella misura delle aliquote previste dalle norme di legge.
• I Costi altri di funzionamento: comprendono tutti gli altri oneri necessari al corretto svolgimento delle attività dei punti vendita e perciò ad essi direttamente riferibili, tra cui: il costo delle utenze telefoniche, postali e di trasmissione dati; le prestazioni di servizi (pulizia, antitaccheggio, vigilanza e trasporto valori, consulenze ecc.); i costi delle autorizzazioni
amministrative, licenze e tasse; quelli delle manutenzioni e riparazioni del sistema IT, le spese organizzative e di rappresentanza ecc.
Costi indiretti di canale
I Costi indiretti di canale comprendono i costi di funzionamento e del lavoro dei servizi a monte del punto vendita identificabili come specifici della divisione e/o del canale. Tra di essi i principali sono riferibili: alle struttura di direzione, assistenza tecnica e merceologica, controllo operativo; alle funzioni di marketing interne ed esterne (Centrale Adriatica); agli uffici di gestione e controllo documenti merci ecc.
Quota parte delle Spese generali
La quota parte di Spese Generali include il costo delle funzioni centrali della Cooperativa, riferibili alle varie Direzioni e compreso il servizio ITC. Tale costo, al netto di una % fissa che viene determinata in fase di preventivo posta a carico dalla gestione finanziaria, viene ripartito sulla gestione commerciale per divisione e punto vendita in proporzione alle vendite lorde.
Costo del lavoro
Il Costo del lavoro è costituito dall'insieme di tutti i costi direttamente ed indirettamente generati dal rapporto di lavoro, ed in particolare, allo stato della normativa vigente: dalle retribuzioni a carico dell'azienda; dal trattamento di fine rapporto maturato; dagli oneri previdenziali, assicurativi e contrattuali, esclusi gli sgravi contributivi a norma di legge; dai costi della previdenza integrativa e dell'assistenza sanitaria a carico dell'azienda; dai costi accessori del personale (rimborsi, mensa, divise, formazione, DPI, ecc.); dall'IRAP originata dal costo del lavoro imponibile; dalle prestazioni di lavoratori somministrati e collaboratori coordinati continuativi.
Differenze inventariali (dette anche ammanco inventariale)
Sono le differenze inventariali rilevate tra il valore delle giacenze determinato contabilmente sulla base dei carichi e quello risultante dall'inventario fisico delle merci valorizzato con il metodo che approssima il prezzo medio ponderato di acquisto.
Art. 4 Determinazione degli importi
Il raggiungimento di ogni singolo obiettivo affidato produce il 26,67% dell'ammontare massimo di cui all'art. 63 del contratto integrativo aziendale. Limitatamente al raggiungimento degli obiettivi, sono ammesse le seguenti tolleranze:
• l'obiettivo di costo del lavoro si intende raggiunto anche quando il costo supera fino allo 0,03% l'obiettivo fissato.
• l'obiettivo di ammanco inventariale si intende raggiunto anche quando l'ammanco supera fino allo 0,03% l'obiettivo fissato.
Il superamento di ogni singolo obiettivo affidato produce un terzo dell'ammontare massimo di cui all'art. 63 del contratto integrativo aziendale. Gli obiettivi si intendono superati quando si hanno i seguenti scarti rispetto al preventivo:
• Incidenza percentuale del Risultato Netto della Gestione commerciale +O,25%;
• Incidenza percentuale del Costo del lavoro -0,10%;
• Incidenza percentuale degli Ammanchi inventariali -0,10%.
L'applicazione dei criteri suddetti produce ogni anno un valore teorico della retribuzione variabile, che serve da base di calcolo per la determinazione del suo valore effettivo, secondo la procedura prevista dal successivo art. 5.
Art. 5 Determinazione del valore effettivo della retribuzione variabile
Le retribuzioni variabili teoricamente spettanti potranno essere pagate per intero solo se il loro costo complessivo sarà contenuto entro i seguenti due limiti: il 12,5% del risultato netto della gestione commerciale dell'intera cooperativa e il 12,5% del risultato netto della gestione commerciale della singola divisione territoriale. Nella determinazione del costo complessivo, i lavoratori dei servizi centrali e dei negozi nuovi o ristrutturati saranno conteggiati pro quota nelle divisioni territoriali di competenza (vedi successivi artt. 9 e 10).
Il limite dell'Utile Netto commerciale dell'intera cooperativa non è in alcun modo derogabile, mentre l'altro potrà essere derogato in relazione alla quota di utile residua delle altre divisioni. Si dovrà perciò operare secondo la seguente procedura:
A. Congruenza con l'utile netto commerciale della divisione territoriale
Ogni divisione territoriale deve coprire innanzitutto le retribuzioni variabili del proprio personale e della quota di competenza dei lavoratori dei servizi centrali; pertanto il costo complessivo delle retribuzioni variabili di tutto il personale sopra richiamato non potrà superare il 12,5% dell'utile netto commerciale della divisione territoriale stessa. In caso contrario la retribuzione variabile teorica di tutti i lavoratori in oggetto sarà riproporzionata sino a farne rientrare il costo complessivo entro il suddetto limite del 12,5% dell'utile netto commerciale.
B. Congruenza con l'utile netto commerciale della cooperativa
Una volta rese congruenti le retribuzioni variabili all'interno di ogni divisione territoriale, secondo quanto disposto al precedente punto A, occorrerà verificare la copertura dei costi complessivi della somma delle retribuzioni variabili teoriche così riproporzionate di tutti i lavoratori della cooperativa, in relazione all'utile netto commerciale dell'intera cooperativa. Se il loro costo complessivo risulta superiore al 12,5% dell'utile netto commerciale dell'intera azienda, tutte le retribuzioni dovranno essere ulteriormente ridotte proporzionalmente, sino a far rientrare il loro costo nella quota del 12,5% dell'utile. Se invece la suddetta quota di utile è sufficiente a coprire le retribuzioni variabili congruenti, si potrà procedere al pagamento delle stesse.
C. Quote di solidarietà tra divisioni territoriali
Nel caso in cui il costo complessivo delle retribuzioni rese congruenti con la procedura sopra esposta fosse inferiore di almeno mezzo punto percentuale al 12,5% del risultato netto della gestione commerciale della cooperativa, questa quota residua di utile verrà destinata a reintegrare proporzionalmente le retribuzioni variabili precedentemente ridotte per insufficienza dell'utile di divisione territoriale. Tale integrazione sarà comunque contenuta entro il valore teorico spettante per i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi, determinato con le modalità di cui al precedente art. 4, e sino a concorrenza del 12,5% del risultato netto della gestione commerciale dell'intera azienda.
Nota a verbale
Prima di procedere alla determinazione delle quote di solidarietà tra divisioni occorrerà aver effettuato la compensazione interna alle singole divisioni territoriali relativamente alle due forme di retribuzione variabile previste dagli artt. 62 e 63 del contratto integrativo aziendale.
Art. 7 Confronto sugli obiettivi
Entro il 15 febbraio di ogni anno la cooperativa presenterà alle Organizzazioni sindacali la prima stesura del bilancio preventivo, articolato per divisioni territoriali, e le altre informazioni necessarie al confronto, sulla base dei dati a quel momento disponibili. Contestualmente le parti avvieranno una fase di confronto a livello di divisione territoriale perla determinazione degli obiettivi, che dovrà concludersi entro il successivo mese di marzo. Se entro questo termine le parti non raggiungono l'accordo sugli obiettivi, si procederà come stabilito dal successivo art. 8.
La suddetta fase di confronto comprenderà anche la determinazione degli obiettivi della RVM dell'art. 63 bis del contratto integrativo aziendale.
Art. 8 Meccanismo di emergenza
Qualora non si raggiungesse un'intesa entro il termine stabilito dal precedente art. 7, per la divisione territoriale interessata l'ammontare massimo di cui agli artt. 63 e 63 bis del Contratto integrativo aziendale sarà ridotto del 25% e gli obiettivi saranno determinati come segue:
• l'Incidenza percentuale sulle vendite del Risultato netto della gestione commerciale sarà pari al 3% per ciascuna divisione territoriale;
• le Vendite saranno quelle indicate dal bilancio preventivo della cooperativa;
• l'Incidenza percentuale delle differenze inventariali sarà data dalla media dell'ultimo triennio dell'unità organizzativa;
• l'incidenza percentuale del costo del lavoro sarà data dalla media dell'ultimo triennio dell'unità organizzativa.
Art. 9 Categorie particolari di lavoratori
Ai fini della corretta determinazione dei valori delle retribuzioni variabili degli artt. 62, 63 e 63 bis del contratto integrativo aziendale, per i lavoratori con luogo abituale di lavoro diverso dai punti di vendita delle tre Divisioni territoriali (Ipermercati Xxxxxx, Ipermercati Sud e Supermercati Xxxxxx), si procederà come dappresso specificato:
• i supermercati del Sud, vengono considerati appartenenti alla Divisione territoriale Ipermercati Sud;
• i distributori di carburante del sud, vengono considerati appartenenti alla Divisione territoriale Ipermercati Sud; mentre i distributori di carburante dell'Xxxxxx, vengono considerati appartenenti alla Divisione territoriale Ipermercati Xxxxxx;
• i lavoratori dei servizi centrali delle tre divisioni territoriali hanno la retribuzione variabile media erogata ai lavoratori di pari livello e parametro di tutti i punti vendita della loro divisione territoriale;
• i lavoratori dei servizi e attività esterni alle divisioni hanno la retribuzione variabile media erogata ai lavoratori di pari livello e parametro di tutti i punti vendita dell'area geografica (Xxxxxx oppure Sud) nella quale si trova il loro luogo abituale di lavoro.
Art. 10 Nuove aperture e ristrutturazioni
Ogni nuovo punto di vendita entrerà nel sistema della retribuzione variabile collettiva col primo esercizio intero di apertura (dall'1 gennaio al 31 dicembre), salvo diversi accordi tra le parti a livello di divisione territoriale. A partire da tale termine, il risultato economico di quella struttura verrà conteggiato nella determinazione dell'utile netto commerciale della divisione territoriale e della cooperativa nel suo complesso, e i lavoratori assunti presso le nuove strutture avranno diritto a maturare la retribuzione variabile. Prima di detto termine, i lavoratori provenienti da strutture preesistenti, già inserite nel sistema di retribuzione variabile percepiranno la retribuzione variabile media dei lavoratori di uguale livello e parametro degli altri punti vendita della stessa divisione territoriale.
In caso di ristrutturazione di punti di vendita esistenti, in mancanza di un diverso accordo