MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 agosto 2018
Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2017-2020 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2017-2018. (18A06955)
(GU n.255 del 2-11-2018)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante
«Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive n. 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»;
Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo n.
368 del 1999, in virtu' del quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno dei medici specialisti da formare sulla base del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 giugno 2014 n. 105, recante «Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.126 del 3 giugno 2015 - Supplemento ordinario n. 25, concernente «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, del 13 giugno 2017, prot. n. 402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2017 - Supplemento ordinario n. 38, recante «Standard, requisiti e indicatori di attivita' formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria»;
Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, che stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica e' di € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di € 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso;
Vista la nota prot. n. 20790 dell'8 febbraio 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il livello complessivo del finanziamento per l'anno accademico 2017/2018, ai sensi della legislazione vigente, e' pari a € 764.101.876,00, di cui
€ 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2001, convertito dalla legge n. 188 del 2001; € 89.088.815,00 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990; € 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge
n. 266 del 2005; € 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013; € 26.000.000,00 stanziati ai sensi del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015) - finanziamento ammessi al primo anno nell'a.a. 2014-2015 e trascinamento; € 126.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015;
Vista la nota prot. n. 10781 del 4 aprile 2018, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, preso atto della ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota prot. n. 20790 dell'8 febbraio 2018, per un importo complessivo pari ad € 764.101.876,00, ha comunicato che dal predetto importo devono essere decurtate: i) la somma necessaria a coprire i costi correlati ai contratti statali delle coorti di specializzandi degli anni accademici precedenti, quantificabile ad oggi, in via prudenziale, in € 568.653.000,00; ii) la somma necessaria a garantire la copertura di eventuali sospensioni che dovessero riguardare le precedenti coorti di specializzandi ancora in corso, stimata, in via prudenziale, in € 15.000.000,00; iii) la somma necessaria a garantire, con riferimento al contenzioso concernente il concorso nazionale di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione per l'a.a. 2016/2017, la copertura, in caso di soccombenza, per il primo anno di corso, pari a € 4.775.000,00; e che pertanto a legislazione vigente rimane disponibile, al netto delle necessarie decurtazioni sopra descritte, un importo pari ad € 175.673.876,00, che potrebbe essere utilizzato, tenuto conto del costo complessivo del contratto di specializzazione al primo anno di corso, per la copertura dei costi correlati all'attivazione per l'a.a. 2017/2018 di
n. 6.200 contratti statali;
Vista la nota prot. n. 80318 del 4 maggio 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nel prendere atto degli elementi informativi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con la citata nota prot. n. 10781 del 4 aprile 2018 e considerate le fonti di finanziamento disponibili a legislazione vigente, gia' comunicate dal medesimo Dicastero con la richiamata nota prot. n. 20790 dell'8 febbraio 2018, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito all'attivazione per l'a.a. 2017/2018 di n. 6.200 nuovi contratti statali;
Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sancito il 21 giugno 2018 (rep. atti n. 110/CSR),
concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2017/2020, che risulta essere per l'anno accademico 2017/2018 pari a complessive 8.569 unita'; per l'a.a. 2018/2019 pari a complessive 8.523 unita'; per l'a.a. 2019/2020 pari a complessive 8.604 unita';
Decreta:
Art. 1
1. Per il triennio accademico 2017/2020, tenuto conto di quanto sancito nell'Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018, richiamato nelle premesse, il fabbisogno dei medici specialisti da formare e' determinato in 8.569 unita' per l'a.a. 2017/2018, in 8.523 unita' per l'a.a. 2018/2019 e in 8.604 unita' per l'a.a. 2019/2020, cosi' come indicato nelle allegate tabelle 1, 2 e 3, parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1. Per l'anno accademico 2017/2018, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato e' fissato in 6.200 unita' per il primo anno di corso, ed e' determinato per ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella allegata tabella 4, parte integrante del presente decreto.
2. Nel riparto dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1, tenuto conto delle risorse statali effettivamente disponibili e del tasso di turnover dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, sono stati presi in considerazione quali indicatori, il fabbisogno regionale espresso in termini di variazione rispetto all'analogo dato riferito all'anno accademico 2016/2017 e la quota di contratti statali rimasti vacanti all'inizio delle attivita' didattiche rispetto al totale dei contratti statali assegnati per singola specializzazione nell'anno accademico 2016/2017, anche al fine di garantire le esigenze rappresentate dalle regioni relativamente a quelle specialita' per le quali si riscontra una maggiore carenza di specialisti.
3. Alla distribuzione dei contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione degli atenei, tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.
Art. 3
1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle universita' e nel limite dei posti programmati di cui all'art. 1, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.
2. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio atenei con corsi di laurea in medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con universita' di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.
Art. 4
1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma
4 dell'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
e' espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.
2. Per l'ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dalla normativa vigente.
Art. 5
1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra universita' italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2018
Il Ministro della salute Xxxxxx
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Bussetti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2018
Ufficio controllo atti MIUR, XXXXX, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, xxx.xx prev. n. 3236
TABELLA 1 FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI PER L'A.A. 2017-2018
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 2 FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI PER L'A.A. 2018-2019
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 3 FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI PER L'A.A. 2019-2020
Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 4 CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA
PER L'A.A. 2017-2018
Parte di provvedimento in formato grafico