Circ. 09/2020 Accordo Multilaterale M329
Circ. 09/2020 Accordo Multilaterale M329
L’Italia ha aderito in data 04.11.2020 all’Accordo Multilaterale M329 che permette alcune deroghe nel
contesto del trasporto dei rifiuti soggetti ad ADR.
L’accordo M329 sostituisce il precedente M287 scaduto il 1 agosto 2020. L’accordo prevede:
• In deroga alle disposizioni vigenti sono autorizzati al contenimento di rifiuti soggetti ad ADR
a) imballaggi testati ma scaduti,
b) imballaggi che non sono stati testati, e
c) per rifiuti solidi contenitori mobili per rifiuti da EN 840-1 a 840-4.
I rifiuti devono essere classificati con gruppo di imballaggio III, Per i rifiuti di p.g. II vedi elenco numeri ONU autorizzati specificati nel testo della Deroga che segue la presente
• In deroga alla D.S. 663 il numero ONU 3509 può essere applicato ai contenitori vuoti non ripuliti che hanno dei residui di merci pericolose all’interno che non possono essere rimossi senza uno sforzo maggiore
• Il trasporto di macchinari o attrezzature che contengono merci pericolose nelle loro attrezzature interne o operative e che sono quindi assegnati ai numeri UN N. 3537, 3538, 3540, 3541, 3544, 3546, 3547 o 3548, è esentato dalle disposizioni dell'ADR a condizione che siano state prese misure per impedire qualsiasi fuoriuscita di contenuto nelle normali condizioni di trasporto
L ’accordo è valido fino al 21 settembre 2025 . Ricordiamo che, quando si applica l’accordo, si deve aggiungere nel documento di trasporto la seguente dicitura “Trasporto in accordo Cap. 1.5.1 - ADR (M329)”.
Per ulteriori informazioni xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx - 0341423249
Accordo multilaterale M329
In accordo con sezione 1.5.1 ADR sul trasporto di alcuni rifiuti contenenti merci pericolose Traduzione libera non ufficiale
1. Introduzione
1.1 Il presente Accordo si applica solo in relazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti in linea con il quadro normativo applicabile ai rifiuti .
1.2 In deroga alle disposizioni dell'ADR, il trasporto di rifiuti che sono merci pericolose o che contengono merci pericolose è consentito alle condizioni delle sezioni da 2 a 8 seguenti.
1.3 Il presente Accordo non si applica al trasporto di rifiuti di
a) Classe 1,
b) Classe 6.2,
c) Classe 7,
d) Classe 2, per la quale è richiesta l'etichettatura come tossica (etichetta 2.3 o 6.1),
e) Classi 4.1 e 5.2, se richiedono il controllo della temperatura (codice di classificazione SR2, PM2 o P2), e
f) Microrganismi geneticamente modificati e organismi UN No. 3245.
2 Classificazione
2.1 Assegnazione semplificata
2.1.1 Può essere richiesta anche l'assegnazione secondo 2.1.3.5.5 ADR
a) UN 1950 aerosol di scarto e
b) la classificazione come sostanza liquida, se non si può escludere lo sviluppo di una fase liquida.
2.1.2 La classificazione come imballaggi UN 3509, scartati, vuoti, non puliti, può essere applicata anche se gli imballaggi contengono residui, che rimangono nell'imballaggio dopo il corretto scarico e che non possono essere rimossi senza grande sforzo.
2.2 Miscela di altro materiale per errore
Laddove, secondo l'ADR, i rifiuti siano assegnati a un numero ONU o non siano soggetti alle disposizioni dell'ADR, non è necessario prendere in considerazione una mescolanza per errore di elementi di rifiuti con una classificazione diversa se nessuna reazione pericolosa e nessun impatto essenziale su il grado di pericolo del carico totale è prevedibile dal materiale additivato.
Ciò non si applica ai rifiuti e alle miscele assegnati al gruppo di imballaggio I.
3 IMBALLAGGI
Gli imballaggi possono essere utilizzati con la seguente deroga alle disposizioni dell'ADR, purché il loro stato e contenuto, nonché le modalità di trasporto, non pregiudichino il rispetto delle disposizioni di protezione per gli imballaggi di cui al punto 4.1.1 ADR
3.1 Gli imballaggi possono presentare piegature, ammaccature e contaminazioni.
3.2 Per i rifiuti del gruppo di imballaggio II e III possono essere utilizzati i seguenti imballaggi:
d) imballaggi testati ma scaduti,
e) imballaggi che non sono stati testati, e
f) per rifiuti solidi contenitori mobili per rifiuti da EN 840-1 a 840-4.
I punti b) e c) NON si applicano ai rifiuti del gruppo di imballaggio II delle seguenti classi e codici di classificazione:
Classe 3, ad eccezione dei numeri ONU 1228,1263,1268,1866,1986, 1988, 1992, 1993, 2478, 2733,
2924, 2985, 3021,3248, 3273, 3274, 3286, 3469, Classe 4.1 FO, FT, FC, SR1, PM1,
Classe 4.2 SW, SO, da ST1 a 4, da SC1 a 4, Classe 4.3,
Classe 5.1 XX, XX, XX, XX0, XX0, XX0, XX0, OTC,
Classe 5.2 P1,
Classe 6.1 TS, TW1, TW2, TO1, TO2, TC1-4, TFC, TFW,
Classe 8, ad eccezione dei numeri UN N. 1759,2683, 2734, 2920, 2921,2922, 2923, 2986, 3084, 3093,
3094, 3095, 3096, 3244, 3264, 3266, 3301,3470, 3471 e
Classe 9 M1.
Punti: da a) a c) non si applicano ai rifiuti del gruppo di imballaggio II delle classi 3 e 4.1 con codice di classificazione D o DT.
4 Trasporto alla rinfusa
Per il trasporto alla rinfusa si applicano le seguenti deroghe:
4.1 Gli aerosol di scarto dell'UN 1950, ad eccezione di quelli che perdono o sono gravemente deformati, possono essere trasportati in veicoli chiusi o rivestiti, contenitori chiusi o grandi contenitori rivestiti alla rinfusa.
Non è necessario proteggerli da scariche involontarie a condizione che vengano prese in considerazione misure per prevenire il pericoloso accumulo di pressione e atmosfere pericolose. Deve essere garantito mediante misure costruttive o di altro tipo (come l'uso di materiale assorbente o vassoio a tenuta stagna) che non ci saranno perdite di liquidi dai compartimenti di carico dei veicoli o contenitori durante il trasporto.
Prima del carico, i compartimenti di carico dei veicoli o dei contenitori, compresa la loro attrezzatura, devono essere ispezionati per rilevare eventuali danni. I veicoli o i contenitori con vani di carico danneggiati non devono essere caricati. I compartimenti di carico dei veicoli o dei container non devono essere caricati al di sopra delle loro pareti.
4.2 Gli imballaggi UN 3509, scartati, vuoti, non puliti, possono essere trasportati secondo i termini di BK1 o VC1 invece di BK2 o VC2, a condizione che tutte le altre condizioni rimangano le stesse. In nessun caso è richiesto il marchio di sostanza pericolosa per l'ambiente.
5 Trasporto di determinati rifiuti
5.1 Macchinari o apparecchiature che contengono merci pericolose nelle loro apparecchiature interne o operative
Il trasporto di macchinari o attrezzature che contengono merci pericolose nei loro dispositivi interni o operativi, che sono quindi assegnati ai numeri UN N. 3537, 3538, 3540, 3541, 3544, 3546, 3547 o 3548, sono esentati dalle disposizioni dell'ADR a condizione che siano state prese misure per impedire qualsiasi fuoriuscita di contenuto nelle normali condizioni di trasporto.
5.2 Medicinali
La disposizione speciale 601 si applica anche se i prodotti farmaceutici (medicinali) non sono più confezionati in imballaggi di un tipo destinato alla vendita al dettaglio o alla distribuzione, o non sono più destinati al consumo.
5.3 Estintori
La disposizione speciale 594 si applica anche al trasporto di estintori con n. UN 1044 se gli estintori vengono trasportati
- In imballaggi esterni robusti e rigidi (scatola a traliccio, scatola per pallet, ecc.) o
- Adagiati e assicurati su un pallet
in modo tale da impedire lo scarico accidentale nelle normali condizioni di trasporto.
6 Marcatura dei colli
Le disposizioni del 5.2 ADR sulla marcatura dei colli si applicano con le seguenti deroghe:
6.1 Le etichette possono essere attaccate all'imballaggio come prescritto al punto 5.2.2.1.6 ADR, ultima frase, anche nei casi in cui non siano rispettati i requisiti specificati nella disposizione richiamata.
6.2 Il marchio di sostanza pericolosa per l'ambiente non è richiesto.
6.3 Gli imballaggi non devono recare marchi ed etichette in conformità con l'ultimo ADR in vigore se ne recano di diversi secondo le versioni precedenti di ADR.
7 Informazioni nel documento di trasporto di merci pericolose
Le disposizioni del 5.4.1 ADR sulle informazioni nel documento di trasporto si applicano con le seguenti deroghe:
7.1 Il nome tecnico integrato secondo 5.4.1.1.1 (b) ADR non è richiesto.
7.2 La quantità di merci pericolose secondo 5.4.1.1.1 (f) ADR può essere stimata.
7.3 Per i mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti secondo 5.4.1.1.6 ADR, può essere indicata una descrizione generale distintiva sufficiente del carico pericoloso o di una parte di esso interessata al posto delle specifiche secondo 5.4.1.1.1 (e) ADR, senza indicare il numero di articoli.
7.4 L'iscrizione aggiuntiva "pericoloso per l'ambiente" secondo 5.4.1.1.18 ADR non è richiesta.
7.5 La seguente voce aggiuntiva deve essere inserita nel documento di trasporto: "Trasporto concordato ai sensi del 1.5.1 ADR (M329)".
8 Altre disposizioni
8.1 La massa lorda totale delle merci pericolose secondo 3.4.12 ADR può essere stimata, salvo diversa richiesta del vettore.
8.2 Si applicano tutte le altre disposizioni pertinenti dell'ADR.
9 Scopo
Il presente accordo sarà valido fino al 21 settembre 2025 per il trasporto sui territori delle Parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo. Se revocato prima di allora da uno dei firmatari, rimarrà valido fino alla suddetta data solo sui territori di quelle Parti contraenti firmatarie del presente Accordo che non lo hanno revocato.
Xxxxxx, 00 settembre 2020
L'autorità competente per l'ADR nella Repubblica d'Austria:
Xxxxxx Xxxxxxx