ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA
ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA
TRA
da una parte il COMUNE DI CAPUA (CF: 00150590610) in persona del dell’xxx. Xxxxxxxxx XXXXX, in qualità di Responsabile del Settore LL.SS.PP. del Comune di Capua, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che legalmente rappresenta, giusto Decreto del Sindaco n. 68 del 15/04/2020, domiciliato, per la funzione, presso la sede comunale - Codice Fiscale: 00150590610,
E
dall’altra parte la Soc. DEL BO IMPIANTI SRL, in persona del legale rapp.te
p.t. (P. IVA 06224510633) con sede alla xxx Xxxxxxxxx, x. 0 xx Xxxxxx
PREMESSO
• Con ricorso per Decreto Ingiuntivo iscritto in data 31/07/2017 al R.G. n.7293/17, la Soc. Del Xx Xxxxxxxx Xxx chiedeva al Presidente del Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere di ingiungere al Comune di Capua il pagamento di €. 10.401,09 comprensivo di IVA e interessi a tutto il 21/07/2017 per fatture emesse per l’attivazione e manutenzione dell’ascensore presso la Scuola elementare di via Roma;
• Con Decreto Ingiuntivo n. 2332/17 del 12/09/2017 il Giudice designato Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxx ingiungeva al Comune di Capua il pagamento della somma di €. 10401,09 oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/02 dalle scadenze di legge fino al soddisfo nonché le spese legali di procedimento in €. 145,00 per spese vive ed €. 540,00 per onorari;
• Che detto Decreto ingiuntivo veniva notificato al Comune di Capua in data 2/10/2017;
• Che mediante atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, a ministero del difensore avv. Xxxxx Xxxxxx (incaricato a tal uopo giusta Delibera
G.C. n. 86 dell’8/11/2017), il Comune di Capua si opponeva a detto Decreto e nell’impugnare la domanda del ricorrente chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “ NEL MERITO, dichiarare che nulla deve l’opponente alla Soc. Del Xx Xxxxxxxx Xxx, in persona del legale rapp.te p.t. e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in premessa.-
Condannare essa opposta Del Bo Impianti Srl, al pagamento delle spese ed
onorario di giudizio da attribuire al procuratore antistatario”;
• L’opposizione era fondata sul fatto che per quanto atteneva le fatture nn. 16486/10, 7528/11, 5659/12, 8852/12 e 853/13, le stesse erano oggetto di insinuazione alla massa passiva in quanto il Comune di Capua in data 28708/2013 aveva dichiarato il dissesto finanziario e per la fattura n. 17958/13, la stessa non era stata liquidata in quanto, l’Ente aveva più volte richiesto alla Società Del Bo Impianti Srl di voler rettificare la suddetta in quanto comprendeva compensi anche per il periodo successivo alla disdetta del contratto;
• La causa veniva iscritta a ruolo R.G. n. 10221/17 affidata al Xxxxxxx Xxxx.ssa D’Xxxxxxx e prima udienza differita d’ufficio al 5/03/2018;
• Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la Società Del Bo Impianti Srl, a ministero dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, la quale eccepiva in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx alle liti, il rigetto dell’opposizione e mediante ordinanza ex art. 186 bis c.pc. il pagamento delle somme fuori dissesto pari ad €. 2.606,69;
• Dopo vari rinvii d’ufficio alla prima udienza celebrata in data 14/02/2019 il nuovo Giudice designato Dott.ssa Sorgente si riservava sull’eccezione di nullità del mandato proposta da parte opponente;
• A scioglimento della riserva, il Giudice disponeva per la rinnovazione della procura alle liti da parte opponente e rinviava per i successivi provvedimenti all’udienza del 16/09/2019 poi rinviata d’ufficio al 09/01/2020;
• In ossequio a quanto disposto dal Giudice il Comune di Capua rinnovava la procura alle liti e provvedeva al suo deposito nel fascicolo telematico;
• All’udienza del 09/01/2020, il nuovo Giudice Dott. Dinardo si riservava sulle richieste avanzate dalle parti;
• Sciolta la riserva, con provvedimento del 09/01/2020, il Giudice dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo e contemporaneamente, ritenendo confacente all’interesse delle parti trovare un rapido accordo conciliativo ed evitare l’aggravio di spese proponeva la suddetta conciliazione: “Rinuncia all’opposizione e compensate le spese di lite”; ordinando ai Difensori costituiti di comunicare il suddetto provvedimento alle parti e rinviava all’uopo all’udienza del 21/09/2020 poi rinviata d’ufficio al
7/01/2021;
• Che il Comune di Capua, al fine di evitare inutili aggravi di spese, intende definire bonariamente la controversia.
Tanto premesso, le suddette parti convengono quanto segue:
1. La premessa forma parte integrante del presente atto e le circostanze esposte si intendono tutte riconosciute.
2. Il Comune di Capua accetta la proposta conciliativa avanzata dalla Soc. Del Bo Impianti con PEC del 30709/2020 e avente il seguente contenuto:
- Sorta capitale fuori dissesto €. 2606,69
- 50% Interessi su sorta fuori dissesto €. 638,79
- Spese legali D.I. €. 790,84
- Spese legali giudizio opposizione €. 0
Per un totale complessivo da corrispondere di €. 4.036,32 a fronte di €. 10.457,77 in caso di mancato accordo.
3. Le parti convengono espressamente che tale atto di transazione non costituisce novazione del credito con la conseguenza che, in caso di mancato e/o ritardato pagamento concordato della presente scrittura, si avrà facoltà di recedere dal presente accordo e di far rivivere, valere e azionare le proprie ragioni e con la conseguenza che la presente scrittura dovrà intendersi priva di ogni e qualsiasi effetto, anche processuale.
4. Gli effetti del presente atto inizieranno a decorrere a far data dalla sua sottoscrizione, con tutte le conseguenze utili ed onerose derivanti.
5. Le parti, pertanto, avendo definito in via transattiva ogni pendenza con riferimento a quanto in premessa indicato, convengono inoltre che, alla sottoscrizione della presente, seguirà la rinuncia da parte del Comune di Capua delle domande svolte nel procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale di SMCV– R.G. 10221/17 con prossima udienza 07/01/2021, che verrà estinto per non attività ex art. 309 cpc. Con la definizione dei rapporti come innanzi regolati e disciplinati, le suddette parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano espressamente di non avere null’altro a pretendere per le richieste indicate nel Decreto Ingiuntivo limitatamente al credito non facente parte del dissesto dell’Ente, nell’opposizione a Decreto Ingiuntivo e negli altri atti di causa, per questo e per qualsiasi altro motivo o ragione o
causa anche se quivi non espressamente indicate, per cui rilasciano ampia finale e liberatoria quietanza anche relativamente alle competenze di giudizio di opposizione che verranno compensate tra le parti.
6. Il residuo credito vantato dalla Soc. Del Xx Xxxxxxxx Xxx, rientrante nel periodo di dissesto, seguirà l’iter previsto dalla normativa vigente.
7. Sottoscrivono la presente anche gli Avv. Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx per autentica e per rinunzia alla solidarietà delle spese di giudizio e onorari di causa di cui all'art. 68 della legge professionale.
8. Le parti autorizzano l'uso ed il trattamento dei dati inseriti nel presente accordo esclusivamente per le finalità allo stesso sottese, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
9. I proventi derivanti dal presente atto sono destinati agli scopi previsti dalle disposizioni di legge.
10. La presente scrittura è composta da 4 pagine dattiloscritte ed è sottoscritta con firma digitale dalle parti e dai rispettivi difensori.
11. La presente scrittura non ha alcun effetto, neppure a carattere processuale, in mancanza della sottoscrizione delle parti.