PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO E LA GUARDIA DI FINANZA
Ispettorato Nazionale del Lavoro Guardia di Finanza
PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO E LA GUARDIA DI FINANZA
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito denominato anche INL o, congiuntamente al Comando Generale della Guardia di Finanza, “LE PARTI”), con sede in Roma, in xxx Xxxxxxx 0, legalmente rappresentato dal Capo dell’Ispettorato, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx,
e
il Comando Generale della Guardia di Finanza (di seguito denominato “GUARDIA DI FINANZA” o, congiuntamente all’INL, “LE PARTI”), con sede in Xxxx, Xxxxx XXX Xxxxxx, 00, legalmente rappresentato dal Gen. C.A. Xxxxxxx Xxxxxx,
Visto il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, art. 1, comma 1, che istituisce un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Visto il citato D.Lgs. n. 149/2015, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale ed in particolare:
− art. 1, comma 2, che conferisce all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS e dall’INAIL, attribuendo ai funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, compresa la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria;
− art. 2, comma 2, in particolare la lettera a), che conferisce ed esplicita l’attribuzione della funzione di esercizio e coordinamento su tutto il territorio nazionale della “..vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e
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malattie professionali, della esposizione al rischio delle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini dell’applicazione della tariffa dei premi”;
− l’art. 11, comma 6, che prevede, al fine di uniformare l’attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, l’obbligo di ogni altro Organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale – tra cui rientra, per espressa previsione della Relazione illustrativa al provvedimento in esame, anche la Guardia di Finanza - a raccordarsi con le sedi centrale e territoriali dell’Ispettorato;
Visto il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 3, convertito dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, che definisce i poteri conferiti ai funzionari di vigilanza degli enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nonché agli ispettori del lavoro;
Visto il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’art. 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78” ed in particolare l’art. 3 in tema di collaborazione con gli organi istituzionali che ne facciano richiesta;
Visto l’art. 36, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in tema di comunicazione alla Guardia di Finanza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie da parte di soggetti incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza;
Visto il D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, concernente la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro ed in particolare:
− l’art. 6, comma 2, che qualifica il personale di vigilanza disponendo che “Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria”;
− l’art. 7, che individua i compiti del personale ispettivo nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi;
− l’art. 10, comma 5, che dispone: “i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate”;
Visto il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 1, comma 14, convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, ha ribadito, tra l’altro, l’impegno degli organismi preposti all’azione di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali nelle attività di contrasto all’evasione fiscale e all’impiego del lavoro non regolare;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15, comma 1, che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Visto che il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, concernente “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ed in particolare l’art. 22 che ha novellato la normativa sanzionatoria in materia di lavoro e legislazione sociale;
Visto l’art. 18, comma 1, del D.P.C.M. del 23 febbraio 2016 che dispone, in attuazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 149/2015, che gli altri organi di vigilanza che svolgono accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale assicurano, sulla base di quanto stabilito in sede di Commissione centrale di coordinamento prevista dall’art. 3 del D.Lgs. n. 124/2004, il raccordo con la sede centrale e le sedi territoriali dell’Ispettorato;
RITENUTO
opportuno disciplinare, potenziandoli, i rapporti di collaborazione a suo tempo avviati tra la Guardia di Finanza e gli organismi ora integrati nell’organizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, stabilendo principi e modalità volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dell’attività di coordinamento;
PRESO ATTO
della volontà manifestata, di concerto, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalla Guardia di Finanza, diretta a definire le modalità della reciproca cooperazione istituzionale,
CONCORDANO
di regolare, coordinare e sviluppare la collaborazione in parola nei sotto indicati termini, con la definizione del seguente Protocollo d’intesa:
TITOLO I
Disposizioni generali Articolo 1 Definizioni
“Protocollo”: il presente atto convenzionale;
“Responsabile”: rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti nell’ambito delle intese raggiunte con il documento convenzionale;
“Nucleo Speciale”: il Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza, individuato quale articolazione competente a curare i rapporti di collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
“Azione a progetto”: attività complessa di carattere operativo, in attuazione delle linee strategiche stabilite dal Comando Generale della Guardia di Finanza, che comporta l’esecuzione di compiti interrelati da parte di unità organizzative della Componente speciale e di quella territoriale, con obiettivi, tempi e assorbimento di risorse definiti.
Articolo 2
Finalità
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Guardia di Finanza collaborano al fine di tutelare, nell’ambito delle rispettive competenze, le forme regolari di lavoro da possibili deviazioni, per evasioni fiscali e contributive, nonché da abusi quali, a titolo esemplificativo, fenomeni di lavoro irregolare e di sfruttamento della manodopera, in tutti i settori lavoristici, compreso quello marittimo.
TITOLO II
Rapporti e procedure di collaborazione Articolo 3
Procedure di collaborazione
1. L’attività di collaborazione della Guardia di Finanza, espletata nell’ambito delle risorse e degli obiettivi stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione e le linee strategiche, deve essere stabilita d’intesa con il Comando Generale della Guardia di Finanza.
2. L’attività di vigilanza dell’Ispettorato è realizzata nell’ambito della programmazione nazionale e locale. La programmazione dell’attività ispettiva dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è attuata in coerenza con gli obiettivi attribuiti dalla specifica convenzione stipulata con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 9 del
D.P.R. 26 maggio 2016, n. 109 e per il tramite della funzione di coordinamento prevista ai sensi della lettera a), comma 2, art. 2, del D.Lgs. n. 149/2015.
3. L’attività di verifica o controllo della Guardia di Finanza è realizzata nell’ambito della programmazione nazionale e locale, anche attraverso “azioni a progetto” elaborate e proposte dal Nucleo Speciale Entrate per la validazione del Comando Generale – III Reparto Operazioni.
4. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Nucleo Speciale individuano le linee di sviluppo dell’attività di collaborazione, anche per singoli settori, analizzandone periodicamente l’andamento. A tal fine, si procede
congiuntamente ad analisi del contesto e delle aree di rischio, per la verifica delle dinamiche macroeconomiche e per l’individuazione di soggetti potenzialmente irregolari, verso cui indirizzare, rispettivamente, le azioni ispettive, anche mediante specifici progetti, nel quadro e in linea con le previsioni dei precedenti commi.
5. L’Ispettorato per la segnalazione di informazioni, notizie ed elementi utili per la prevenzione e la repressione dei diversi fenomeni di lavoro irregolare, compresi quelli attinenti al lavoro marittimo, si relazionerà, come referente della Guardia di Finanza, con il Nucleo Speciale che provvederà:
a. all’interessamento ovvero al raccordo dei Comandi Provinciali e dei Reparti Operativi Aeronavali territorialmente competenti per lo sviluppo di eventuali autonome attività ispettive;
b. previa valutazione, a proporre al Comando Generale – III Reparto Operazioni la realizzazione di specifiche “azioni a progetto”.
6. Il Nucleo Speciale comunica periodicamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le risultanze di natura amministrativa e penale, qualora necessario previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, per le attività operative avviate e concluse sulla base delle segnalazioni di cui al punto precedente.
7. Il Nucleo Speciale e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potranno attivare azioni di coordinamento, anche alla luce delle risultanze delle relazioni che i Comandi territoriali e i Reparti Operativi Aeronavali intrattengono con le Articolazioni territoriali dell’Ispettorato nello sviluppo di ordinarie attività operative, ivi comprese quelle dedicate al settore marittimo.
8. Tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Nucleo Speciale si svolgono incontri periodici per la verifica delle modalità operative attinenti alla collaborazione istituita e disciplinata dal presente Protocollo. Ai citati incontri possono partecipare anche rappresentanti dell’Ufficio Tutela Entrate del III Reparto Operazioni del Comando Generale, nei casi di tematiche di interesse strategico.
Articolo 4
Azioni di coordinamento locale e scambio di informazioni
1. Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro e i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione, si impegnano a coordinare, a livello locale, le proprie azioni di contrasto ai fenomeni di lavoro irregolare e di sfruttamento della manodopera (quali, ad esempio, l’intermediazione illecita, l’occupazione illegale di minori e di lavoratori extra-comunitari, anche clandestini), di frode in danno degli Enti previdenziali e assistenziali nonché di ogni altra violazione alla disciplina in materia di lavoro e
legislazione sociale, nell’ambito delle finalità previste dall’art. 2 del presente Protocollo.
2. In attuazione del precedente comma, il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza terranno incontri con cadenza quadrimestrale per lo scambio di dati e di informazioni, anche con la finalità di un coordinamento – ove possibile, fatte salve le peculiari attribuzioni e responsabilità di ciascuna Istituzione – dell’attività di vigilanza volto ad evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nonché per la programmazione di eventuali interventi contestuali che dovranno, in ogni caso, essere posti in essere mediante modalità di verbalizzazione separata.
3. Le citate Articolazioni territoriali provvedono ad adottare misure di segnalazione reciproca, possibilmente in tempo reale, dei fenomeni di particolare gravità riguardanti l’ambito lavorativo riscontrati a livello locale. In particolare:
a. i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza segnaleranno agli Ispettorati Territoriali del Lavoro le situazioni indicative di possibili illeciti rilevate dai Reparti nell’ambito dell’ordinaria attività di servizio, ivi compresa l’azione di controllo economico del territorio, con riferimento, tra l’altro, all’esistenza di cantieri o strutture con la presenza di lavoratori “irregolari” o “in nero”, ovvero con visibili e palesi violazioni alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e fatte salve eventuali esigenze di segretezza o riservatezza delle indagini;
b. gli Ispettorati Territoriali del Lavoro provvederanno a segnalare ai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza le situazioni indicative di possibili evasioni fiscali e contributive, fenomeni di sommerso d’azienda, frodi in danno del bilancio dell’Unione europea, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e degli enti previdenziali e assistenziali, nonché di produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti, rilevate nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Articolo 5
Pianificazione ed esecuzione di interventi contestuali
1. Nell’ambito delle riunioni periodiche a livello locale di cui all’art. 4 saranno esaminate le risultanze dello scambio informativo ai sensi della medesima disposizione e sarà valutata la necessità di pianificare, per le situazioni connotate da maggiore complessità e delicatezza, interventi contestuali tra Reparti del Corpo e Ispettorati Territoriali del Lavoro, secondo modalità d’azione preventivamente coordinate e condivise.
2. In tale contesto, i Reparti del Corpo potranno effettuare accessi, ispezioni e controlli per finalità di polizia economico-finanziaria
contestuali agli interventi svolti dalle competenti articolazioni degli Ispettorati Territoriali del Lavoro nei confronti di operatori economici in relazione ai quali sussistano elementi indicativi di rischio - a mero titolo esemplificativo - di consistente evasione, anche contributiva, o di frode, e di impiego irregolare di manodopera ovvero di sfruttamento dell’immigrazione clandestina da parte di soggetti completamente sconosciuti al Fisco.
3. In ogni caso, nella pianificazione congiunta di interventi contestuali:
a. le attività ispettive saranno documentate in maniera autonoma mediante la redazione di distinti verbali di accesso e di operazioni compiute, tenendo conto degli ambiti operativi di stretta competenza, nonché dando atto della presenza degli appartenenti ad entrambe le Istituzioni;
b. i Comandanti Provinciali valuteranno l’opportunità di comunicare preventivamente l’esecuzione degli interventi ai Prefetti territorialmente competenti, qualora ritenuto necessario per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché tenuto conto di ulteriori aspetti connessi alla specifica iniziativa operativa che si ritiene di adottare in forma contestuale.
4. Ai programmi definiti in occasione degli incontri periodici è data esecuzione mediante specifiche riunioni operative ristrette tra rappresentanti degli Ispettorati Territoriali e Ufficiali del Corpo appositamente designati.
Articolo 6
Intervento della Forza pubblica
Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx situazioni che, a causa delle particolari condizioni ambientali e temporali, possano consigliare l’intervento della Forza pubblica, il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, previa prioritaria attivazione degli altri Organi specificamente deputati al controllo dell’ordine e della sicurezza pubblica, potrà richiedere l’eventuale supporto di pattuglie della Guardia di Finanza, anche sulla base di specifici accordi definiti a livello territoriale.
TITOLO III
Disposizioni finali Articolo 7
Profili didattici e formativi
Le Parti possono organizzare, d’intesa, incontri e corsi formativi a favore del personale interessato alle attività utili per le finalità del presente Protocollo, ovvero far partecipare il proprio personale ad analoga attività
formativa indetta d’iniziativa dalle stesse Parti, ciascuna sostenendo i relativi costi, salvo diverso accordo.
Articolo 8
Rapporti con gli organi di informazione
I rapporti con gli organi d’informazione, riguardanti attività o cooperazioni derivanti dal presente protocollo, saranno curati di comune accordo e a livello centrale, in modo da assicurare la piena valorizzazione strategica delle scelte operate.
Il presente Protocollo:
Articolo 9
Integrazioni e modifiche
a. ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovato automaticamente per un analogo periodo, salvo disdetta da esercitarsi entro i 30 giorni dalla scadenza stessa. Successivamente il rinnovo sarà annuale e, comunque, automatico, salvo l’esercizio del diritto di disdetta da esercitarsi entro i 30 giorni dalla scadenza stessa;
b. può essere integrato o modificato di comune accordo, anche prima della scadenza.
Articolo 10
Avvio operativo delle attività
L’avvio operativo delle attività previste dal Protocollo avrà luogo entro 60 giorni dalla sottoscrizione del medesimo.
Articolo 11
Ulteriori forme di collaborazione
Nell’ambito delle riunioni di cui all’art. 4, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro e i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza, oltre a quanto specificamente disciplinato nel presente Protocollo d’intesa, per l’espletamento dei compiti istituzionali ad essi assegnati, potranno prevedere ulteriori forme e modalità per un reciproco scambio di dati e informazioni contenuti nelle rispettive banche dati, senza possibilità di accesso diretto alle stesse.
Articolo 12
Responsabili dell’intesa e punti di contatto
Responsabili per la Guardia di Finanza, del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo d’intesa sono:
a. quanto agli aspetti programmatici e di valutazione generale, il Comandante pro tempore del Comando Tutela Economia e Finanza;
b. quanto agli aspetti operativi, il Comandante pro tempore del Nucleo Speciale Entrate.
Responsabili per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo d’intesa sono, quanto agli aspetti programmatici, di valutazione generale ed operativi:
c. il Dirigente e, in sua vece, il funzionario responsabile dell’Xxxxxxx XX “Vigilanza Lavoristica, Previdenziale e Assicurativa”.
Articolo 13
Invarianza finanziaria
Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo è assicurato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
per l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro per la Guardia di Finanza il Capo dell’Ispettorato il Comandante Generale (Xxxxx Xxxxxxx) (Gen. C.A. Xxxxxxx Xxxxxx)
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXX
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO/97900660586