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SCHEMA DI CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ONCOLOGICA di cui alla DGRM n. 1081/2008
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L’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE / AREA VASTA 2, con sede legale in Ancona, Via Oberdan n. 2 CAP 60131, CF/P.IVA. 0217586042 e sede amministrativa in Fabriano, Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 51, CAP 60044, rappresentata dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, sostituito per la sottoscrizione della presente dal Direttore di Area Vasta 2, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, delegato alla sottoscrizione e stipula del presente accordo, giusta Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 217 del 30/03/2017.
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L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS …………………………………………….
con sede legale in ………………………. …….
legalmente rappresentata da ………………………………………
il quale agisce in nome e per conto dell’Associazione
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Oggetto della convenzione
Nell’ambito dell’erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) a pazienti oncologici dei distretti di Ancona, Senigallia e Fabriano, l’A.S.U.R./Area Vasta 2 si avvale della collaborazione delle Associazioni di Volontariato:
.……………………………….. per i pazienti del distretto di Ancona
……………………………….. per i pazienti del distretto di Senigallia
……………………………….. per i pazienti del distretto di Fabriano Per l’esecuzione delle seguenti attività:
- assistenza medico-specialistica
- assistenza psicologica
- cure palliative
- formative
Le attività fornite dalle associazioni di settore sono distinte per tipologie tecniche-organizzative come definite dall’articolo 8 della presente convenzione in:
⮚ Tipologia A
⮚ Tipologia B
⮚ Tipologia C
La collaborazione avverrà secondo le modalità definite negli articoli successivi.
ART. 2- Livello decisionale e responsabilità organizzativa
Il livello decisionale e la verifica della qualità dei servizi resi sono funzioni l’A.S.U.R./Area Vasta 2. Il soggetto convenzionato collabora, quindi, con essa attraverso un rapporto funzionalmente subordinato. Il livello operativo è distrettuale.
Il responsabile organizzativo, viene individuato dal Direttore del Distretto, partecipa all’Unità Valutativa Distrettuale (U.V.I.) e funge da l’interfaccia con il soggetto convenzionato.
La rilevazione del bisogno e la stesura del Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) sono a cura delle
U.V.I. presenti in ciascun distretto.
Il Medico di Medicina Generale, responsabile clinico del proprio paziente, fa parte integrante dell’U.V.I. Un rappresentante del soggetto convenzionato partecipa alle attività dell’U.D.I.
ART. 3 - Modalità operative per la presa in carico dei pazienti
La richiesta formale di ammissione alle cure domiciliari compete formalmente al Medico di Medicina Generale e va trasmessa all’U.V.I.
La presa in carico del paziente è a cura del Distretto competente, il quale garantisce la prevista assistenza a tutti coloro che vengono individuati dal’U.V.I quali casi in possesso dei requisiti per ricevere l’ADI (cure domiciliari), previa verifica dei criteri di ammissibilità di cui all’art. n° 5.
Concordato il PAI e preso in carico il paziente, il soggetto convenzionato attiva nel più breve tempo possibile il servizio di assistenza, recandosi presso il domicilio (entro 24 ore).
ART. 4 - Rapporti con U.O. Oncologia
La U.O. di Oncologia del Presidio Ospedaliero di riferimento, competente per territorio, garantisce la eventuale consulenza, il supporto tecnico e farmacologico e quant’altro previsto dal Piano Assistenziale Integrato individuale.
Ai pazienti oncologici in A.D.I. viene garantito un percorso preferenziale, allo scopo di aderire a specifiche richieste di riduzione del ricorso al ricovero, garantendo allo stesso paziente la dimissione protetta.
ART. 5 - Criteri di ammissibilità e numero di pazienti assistiti
Criteri necessari e sufficienti per l’ammissibilità:
a. Assenza, esaurimento o inopportunità di trattamenti specifici volti alla guarigione o al rallentamento della malattia;
b. Presenza di sintomi invalidanti con una riduzione della performance status uguale o inferiore al 50% secondo la Scala Karnofsky;
c. Sopravvivenza stimata non superiore a tre mesi.
Il periodo di assistenza deve essere non inferiore ai 15 giorni e non superiore ad un anno.
In caso di vita superiore ad un anno il paziente viene rinviato all’U.D.V. per un nuovo eventuale P.A.I.
ART. 6 -Gestione delle eventuali liste di attesa
L’Area Vasta 2, in base al bacino di utenza di ciascun distretto, stabilisce il numero massimo di pazienti assistibili (vedi successivo art 9) e comunque nei limiti del tetto massimo di spesa.
Nel caso in cui le richieste siano superiori al numero massimo di pazienti assistibili, ovvero nel caso che numerose richieste da soddisfare si concentrino in un breve arco di tempo, le conseguenti liste di attesa sono gestite direttamente dal Distretto, previo accordo con il soggetto convenzionato, secondo i seguenti criteri:
a. gravità clinica;
b. condizioni psico-socio familiari;
c. data della domanda.
Gli eventuali pazienti eccedenti il numero massimo di assistibili, pur presi in carico previa autorizzazione del Distretto competente, non potranno comportare oneri da parte dell’Area Vasta 2.
Resta, infatti, inteso che il tetto complessivo di spesa non potrà essere superato, quindi il rimborso delle prestazioni rese verrà assegnato proporzionalmente al numero di pazienti assistiti, rivalutati economicamente con conseguente abbattimento.
Tenuto conto della natura di associazione di volontariato, resta ferma la possibilità da parte dell’Associazione di erogare assistenza con oneri a proprio carico.
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ART. 7 - Oneri dell’Area Vasta
L’A.S.U.R./Area Vasta 2 si impegna, con le proprie Sedi Operative distrettuali di Fabriano, Ancona, Senigallia a:
1. mettere a disposizione le proprie strutture per lo svolgimento delle attività di pianificazione degli
interventi, di formazione e di supervisione degli operatori, nonché per ogni altra necessità logistica;
2. assicurare il corretto funzionamento della UVI e la stesura della PAI per ciascun paziente, in tempi congrui;
3. assicurare la fornitura di materiali sanitari e farmaci;
4. provvedere con proprio personale all’erogazione delle prestazioni non oggetto della presente convenzione ma previste dal PAI, in forma integrata con il soggetto convenzionato;
5. promuovere e favorire la progressiva integrazione con gli Ambiti Territoriali, con particolare riferimento al Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) erogato dai Comuni.
ART. 8 - Oneri del soggetto convenzionato
Il soggetto convenzionato si impegna ad assicurare la disponibilità e la presenza delle figure professionali a seconda della tipologia di seguito indicata:
⮚ Tipologia “A”: coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, infermiere, psicologo; OSS, volontario con competenze socio sanitarie;
⮚ Tipologia “B”: coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, infermiere, volontario con competenze socio sanitarie;
⮚ Tipologia “C”: coordinatore/responsabile, psicologo; OSS, volontario con competenze socio sanitarie.
Per ogni tipologia (A-B-C-) deve essere garantito almeno un accesso settimanale per ogni figura professionale presente nella rispettiva tipologia. Il PAI disciplinerà ulteriori accessi.
Il servizio, da garantire sette giorni su sette, compresi i festivi e prefestivi deve:
- assicurare la reperibilità telefonica degli operatori professionali h 12 ore;
- assicurare la disponibilità e la presenza di personale volontario con competenze socio-sanitarie, adeguatamente formato, a supporto del paziente, dei familiari e degli operatori professionali;
- assicurare le prestazioni definite nel PAI;
- assicurare modalità trasparenti (da concordare in sede) per il riscontro dei materiali sanitari e dei farmaci effettivamente utilizzati;
- partecipare alla compilazione dei flussi informativi dell’ADI, in aderenza alla normativa nazionale.
ART. 9 - Fornitura farmaci e materiale sanitario
La fornitura dei farmaci e del materiale sanitario d’uso per l’assistenza oggetto della presente convenzione è a totale carico dell’Area Vasta 2, sede operativa distrettuale, secondo le linee guida regionali per la distribuzione diretta dei farmaci.
La prescrizione dei farmaci deve avvenire ad opera del medico di medicina generale.
ART 10 - Aspetti economici
L’A.S.U.R./Area Vasta 2 corrisponderà al soggetto convenzionato un contributo annuo omnicomprensivo in base alla tipologia di standard assistenziali forniti per il numero di pazienti stimati secondo le seguenti tipologie:
⮚ Tipologia A: 900,00 euro per ciascun paziente assistito;
⮚ Tipologia B: 700,00 euro per ciascun paziente assistito;
⮚ Tipologia C: 550,00 euro per ciascun paziente assistito.
La spesa complessiva annua prevista non potrà, comunque, superare il tetto autorizzato:
• distretto di Ancona: € 180.000,00 / tipologia A - B -C
• distretto di Senigallia: € 70.000,00 / tipologia A - B -C
• distretto di Fabriano: € 44.000,00 / tipologia A - B -C
ART. 10 - Monitoraggio dell’assistenza
E’ compito dell’A.S.U.R./Area Vasta 2 attraverso il proprio personale presente nei vari distretti, verificare periodicamente le modalità di esecuzione del presente accordo.
In caso di gravi inadempienze, l’A.S.U.R./Area Vasta 2, a suo insindacabile giudizio, né può disporre l’immediata sospensione o risoluzione.
ART. 11 - Risoluzione della convenzione
E’ facoltà delle parti recedere dal contratto in qualunque momento della sua esecuzione, con preavviso motivato di 120 giorni, che dovrà essere reso tramite Raccomandata A.R. E’ fatta salva, altresì, la facoltà dell’Area Vasta 2 di risolvere il contratto in caso di comprovate inadempienze della controparte nelkle modalità di svolgimento del servizio motivate dalla Direzione Amministrativa Territoriale e dalla
U.O. di Oncologia del P.O. di competenza.
ART. 12 – Durata
La durata della convenzione è stabilita in anni 3 (tre) dalla data di stipula del contratto anno 2017
In caso di sopraggiunte modifiche di legge e/o normative la convenzione potrà essere rivista e adeguata.
ART. 13 - Foro competente
Per ogni eventuale controversia tra le parti, il foro Competente è quello di Ancona.
ART. 14 - Norme finali
Per quanto non compreso nella presente convenzione, si fa riferimento alle normative di legge vigenti. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
L’Azienda Sanitaria Unica Regionale / Area Vasta 2
p. il Direttore Generale (Dottor Xxxxxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore di Area Vasta 2
(Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
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L’Associazione di Volontariato onlus
Il Presidente
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