Traduzione
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Traduzione
Accordo
relativo all’attuazione dell’Accordo di Parigi
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica Orientale dell’Uruguay
Concluso
il 12 dicembre 2022
Entrato in vigore il 1° novembre 2023
La Confederazione
Svizzera
e
la Repubblica Orientale dell’Uruguay,
in
seguito denominate «Parti»,
tenendo conto delle relazioni amichevoli tra le Parti;
intendendo rafforzare tali relazioni e la cooperazione proficua tra le Parti;
riaffermando l’impegno delle Parti a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei diritti fondamentali, in accordo con il diritto internazionale, tra cui lo Statuto delle Nazioni Unite1 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
ricordando l’Accordo di Parigi, concluso il 12 dicembre 20152, in particolare gli articoli 4, 6 e 13 e le decisioni pertinenti adottate in virtù di detto Accordo;
riaffermando la loro intenzione di modificare il presente Accordo in funzione delle direttive che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti dell’Accordo di Parigi (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement, CMA);
ricordando gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
sottolineando la necessità di ridurre a zero le emissioni globali nette di carbonio entro il 2050 tenendo conto dell’articolo 4 paragrafo 1 dell’Accordo di Parigi e dei risultati pubblicati nel rapporto speciale del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) sulle ripercussioni di un riscaldamento globale pari a 1,5 gradi centigradi al di sopra dei livelli preindustriali e sui relativi percorsi di riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra;
riaffermando l’importanza dell’adattamento e dei relativi vantaggi quale risultato di un’attività di mitigazione;
ricordando l’importanza di formulare e comunicare al Segretariato dell’Accordo di Parigi la messa a punto di strategie a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra conformemente all’articolo 4 paragrafo 19 dell’Accordo di Parigi;
osservando che la cooperazione di cui all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi permette di accrescere l’ambizione delle attività di mitigazione e di adattamento;
riaffermando l’impegno nell’assicurare la trasparenza ed evitare la doppia contabilizzazione, nel proteggere l’ambiente e nel promuovere uno sviluppo sostenibile nel rispetto dei diritti dell’uomo;
riconoscendo che l’attuale contributo determinato a livello nazionale dalla Confederazione Svizzera nel quadro dell’Accordo di Parigi comprende l’utilizzo di risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
notando che la Repubblica Orientale dell’Uruguay non considera il trasferimento internazionale delle riduzioni delle emissioni ottenute purché non costituisca un ostacolo per il raggiungimento del proprio contributo determinato a livello nazionale;
osservando che ogni Parte può assumere il ruolo di Parte trasferente o Parte ricevente conformemente al presente Accordo;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni generali
Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni.
1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:
a. un «risultato di mitigazione» che corrisponde alla riduzione o all’assorbimento di emissioni pari a una tonnellata metrica di CO2 equivalente (CO2eq) applicando metodi e orientamenti conformemente all’articolo 4 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi,
b. un «risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale», di seguito denominato «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome), è un risultato di mitigazione autorizzato, trasferito e riconosciuto conformemente all’articolo 8 del presente Accordo;
2. «Ente ricevente» è un ente pubblico o privato che riceve gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo;
3. «Attività di mitigazione» è un progetto o un programma di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra;
4. «Autorizzazione» designa la dichiarazione formale con la quale ogni Parte, conformemente all’articolo 5 del presente Accordo, si impegna pubblicamente, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari al trasferimento di cui all’articolo 7, a riconoscere il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo;
5. «Rapporto biennale di trasparenza» si riferisce ai rapporti di cui all’articolo 13 dell’Accordo di Parigi;
6. «Rettifica corrispondente» è un elemento dei rapporti previsti dall’Accordo di Parigi volto a garantire che si evitino doppie contabilizzazioni degli ITMO in applicazione dell’articolo 4 paragrafo 13, dell’articolo 6 paragrafo 2 e dell’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi;
7. «Ente autorizzato a effettuare trasferimenti» è un ente pubblico o privato autorizzato dalla Parte trasferente in conformità alle sue procedure nazionali a trasferire risultati di mitigazione riconosciuti in virtù del presente Accordo;
8. «Certificazione» corrisponde all’iscrizione in un registro di un risultato di mitigazione trasferibile;
9. «Descrittivo dell’attività di mitigazione» o «MADD» (Mitigation Activity Design Document) è un documento che descrive l’attività di mitigazione;
10. «Rapporto di monitoraggio» è un rapporto sugli indicatori che consentono di verificare i risultati di un’attività di mitigazione. La responsabilità della preparazione di tale rapporto compete all’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti;
11. «Contributo determinato a livello nazionale» o NDC (Nationally Determined Contribution) corrisponde al contributo di una Parte dell’Accordo di Parigi conformemente all’articolo 3;
12. «Periodo di attuazione del NDC» corrisponde al periodo a disposizione di una Parte dell’Accordo di Parigi per raggiungere il NDC;
13. «Riconoscimento di trasferimento» corrisponde all’iscrizione di un’informazione in un registro per confermare un trasferimento, senza certificazione di quote;
14. «Registro» è un sistema digitale per tracciare i risultati di mitigazione;
15. «Parte ricevente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto ITMO i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
16. «Parte trasferente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto aggiunte alle emissioni coperte dal proprio NDC i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
17. «Organismo di verifica» è l’organismo indipendente di terza parte che verifica i rapporti di monitoraggio;
18. «Rapporto di verifica» è il rapporto allestito dall’organismo di verifica per confermare l’esattezza di un rapporto di monitoraggio;
19. «Anno» corrisponde all’anno in cui è stato ottenuto un risultato di mitigazione.
Art. 2 Scopo
Il presente Accordo mira a definire un quadro legale che disciplini la realizzazione del trasferimento di risultati di mitigazione da utilizzare ai fini del raggiungimento dei NDC o per altri scopi di mitigazione. A tale riguardo, entrambe le Parti promuovono lo sviluppo sostenibile e garantiscono l’integrità ambientale e la trasparenza, anche a livello di governo, come pure l’applicazione di una contabilizzazione rigorosa volta a evitare doppie contabilizzazioni.
Art. 3 Integrità ambientale
Per assicurare l’integrità ambientale dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati si applicano i seguenti principi e requisiti minimi:
1. i risultati di mitigazione sono reali, verificati, aggiunti ai risultati ottenuti e durabili o raggiunti in un sistema che garantisca la permanenza e, se pertinente, compensando in modo appropriato eventuali riconversioni;
2. i risultati di mitigazione si riferiscono alle mitigazioni ottenute a partire dal 2021;
3. l’anno di un risultato di mitigazione e il relativo utilizzo rientrano nello stesso periodo di attuazione del NDC; e
4. i risultati di mitigazione devono essere generati da attività che:
a. non comportano un netto aumento delle emissioni globali,
b. sono in linea con la strategia di sviluppo a basse emissioni di ogni Parte,
c. favoriscono la transizione verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra conformemente all’obiettivo di emissioni nette pari a zero entro il 2050,
d. non comprendono attività basate sull’energia nucleare ed evitano di mantenere livelli di emissioni, tecnologie o pratiche ad elevate emissioni di carbonio incompatibili con il raggiungimento dell’obiettivo a lungo termine dell’Accordo di Parigi, in particolare qualsiasi attività basata sull’utilizzo costante di combustibili fossili,
e. promuovono un’azione climatica più intensa e tutelano contro incentivi a favore di un ridimensionamento delle ambizioni delle Parti interessate,
f. mitigano il rischio di rilocalizzazione di gas a effetto serra,
g. fissano le emissioni di base in modo conservativo al di sotto delle abituali proiezioni delle emissioni,
h. considerano tutte le politiche nazionali rilevanti esistenti e previste, anche a livello legislativo,
i. prendono in considerazione altri fattori finalizzati a incentivare la Parte trasferente a intensificare la propria attività climatica,
j. collegano i risultati di mitigazione alle fonti di finanziamento, ove opportuno, e
k. prevengono ogni impatto ambientale e sociale negativo compresi quelli sulla qualità dell’aria, la biodiversità, l’ineguaglianza sociale e la discriminazione di gruppi di popolazione basata sul genere, sull’appartenenza etnica o sull’età.
Art. 4 Sviluppo sostenibile
I risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati devono essere generati da attività che:
1. sono conformi allo sviluppo sostenibile e alle strategie e politiche nazionali, regionali e internazionali;
2. sono conformi alle strategie a lungo temine di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, se applicabili, e promuovono uno sviluppo a basse emissioni;
3. prevengono ogni altro impatto ambientale negativo e rispettano le normative nazionali e internazionali in materia ambientale;
4. prevengono i conflitti sociali e rispettano i diritti umani.
Art. 5 Autorizzazione
1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento dei NDC o ogni altro scopo internazionale di mitigazione richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali.
2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche dei suddetti requisiti.
3. Ogni Parte rende accessibile al pubblico le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro definito e ne informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni conformemente all’articolo 9 paragrafo 1. Ogni Parte può trasmettere le autorizzazioni al Segretariato dell’Accordo di Parigi o a un Ente definito a tale scopo nelle rispettive decisioni della CMA.
4. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti.
5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.
Art. 6 Forma dell’autorizzazione
1. La dichiarazione di autorizzazione fa riferimento al MADD e comprende:
a. l’identificazione dell’attività di mitigazione che genera i risultati di mitigazione;
b. la descrizione in particolare degli standard e dei metodi di riferimento applicati e dei requisiti per i rapporti di monitoraggio e di verifica;
c. l’indicazione del periodo di certificazione per l’attività di mitigazione;
d. se del caso, la descrizione del o dei periodi di attuazione dei NDC durante cui è consentito trasferire e utilizzare gli ITMO;
e. il massimo totale cumulato dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati;
f. se applicabile, il riferimento all’autorizzazione corrispondente dell’altra Parte.
2. L’autorizzazione della Parte trasferente include l’identificazione dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
Art. 7 Monitoraggio, verifica ed esame
1. Per ogni attività di mitigazione che genera gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo sono richiesti rapporti di monitoraggio e relative verifiche. Un organismo di verifica approvato da entrambe le Parti e scelto dall’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti prepara un rapporto di verifica e inoltra i rapporti di monitoraggio e di verifica a ogni Parte.
2. Ogni Parte pubblica le informazioni in merito agli organismi di verifica riconosciuti.
3. Ogni Parte pubblica i rapporti di monitoraggio e di verifica.
4. Ogni Parte esamina i rapporti di monitoraggio e di verifica basandosi sui requisiti definiti nell’autorizzazione di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo. L’autorizzazione di ogni Parte diventa effettiva dopo un periodo di non obiezione di 90 giorni civili dalla data di inoltro dei rapporti di verifica e di monitoraggio all’organismo di verifica.
5. Entro 90 giorni civili a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica da parte dell’organismo di verifica, la Parte trasferente esamina se i risultati di mitigazione il cui trasferimento è autorizzato soddisfano i seguenti requisiti per il trasferimento:
a. i risultati di mitigazione non sono oggetto di doppie contabilizzazioni a titolo di altri sistemi o altri scopi internazionali;
b. non risultano discrepanze con le disposizioni che figurano nella corrispondente autorizzazione;
c. non risulta alcuna violazione dei diritti umani o di normative nazionali della Parte trasferente nell’attuazione delle attività di mitigazione che generano i risultati di mitigazione.
La Parte trasferente pubblica una dichiarazione di esame e ne informa la Parte ricevente e l’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
6. Una volta ricevuta dalla Parte trasferente la notifica dell’esito positivo dell’esame, la Parte ricevente conferma entro 30 giorni civili che i requisiti per il trasferimento sono soddisfatti. La Parte ricevente pubblica tale conferma informandone la Parte trasferente e l’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
Art. 8 Riconoscimento dei trasferimenti
Ogni Parte riconosce i trasferimenti autorizzati di risultati di mitigazione per i quali sono disponibili dichiarazioni positive delle Parti conformemente all’articolo 7 paragrafi 5 e 6:
1. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, la Parte trasferente notifica il trasferimento all’Ente ricevente e alla Parte ricevente. La notifica comprende l’identificazione dell’Ente ricevente e indicazioni sulla quantità di risultati di mitigazione trasferiti, identificativi univoci per ogni risultato di mitigazione che ne specifichino la sottostante attività di mitigazione e l’anno, il metodo applicabile per le rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 10 nonché un riferimento alla relativa autorizzazione.
2. La Parte trasferente riconosce il trasferimento dei risultati di mitigazione nel registro designato all’articolo 9 paragrafo 1 come pure il carattere aggiuntivo di tali risultati di mitigazione conformemente alle rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 10 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo.
3. La Parte ricevente riconosce i risultati di mitigazione trasferiti in quanto ITMO nel registro designato all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo.
Art. 9 Registro
1. Per il riconoscimento dei trasferimenti, ogni Parte definisce e allestisce un registro dalle caratteristiche seguenti:
a. è pubblico;
b. pubblica e aggiorna periodicamente autorizzazioni di cui all’articolo 5 paragrafo 3 e riconoscimenti di trasferimenti di cui all’articolo 8 paragrafi 2 e 3;
c. il registro comprende identificativi univoci per tutti i risultati della mitigazione riconosciuti in virtù del presente Accordo, indicazioni sull’origine delle sottostanti attività di mitigazione e sull’anno nonché un riferimento alle autorizzazioni richieste e ai documenti necessari per il riconoscimento del trasferimento di risultati di mitigazione.
2. Le Parti possono definire un registro comune per l’emissione, il trasferimento e il tracciamento delle unità internazionali che rappresentano gli ITMO.
Art. 10 Rettifiche corrispondenti
1. Per evitare doppie contabilizzazioni di ITMO trasferiti, le Parti applicano le seguenti rettifiche corrispondenti:
a. alle emissioni e agli assorbimenti per i settori e i gas serra coperti dal NDC;
b. addizionando tutti i risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta e sottraendo i risultati di mitigazione utilizzati per raggiungere il NDC di una Parte.
2. Ogni Parte avente un NDC riferito a più anni addiziona o sottrae al suo livello di emissioni di cui all’articolo 10 paragrafo 1 lettera a la somma di tutti i risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta o utilizzati per raggiungere il proprio NDC.
3. Ogni Parte avente un NDC riferito a un solo anno addiziona o sottrae al suo livello di emissioni di cui all’articolo 10 paragrafo 1 lettera a la somma di tutti i risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta o utilizzati per raggiungere il proprio NDC nel corso del rispettivo periodo di attuazione del NDC, divisa per il numero di anni di tale periodo di attuazione.
4. In alternativa, ogni Parte avente un NDC riferito a un singolo anno può definire un percorso di riduzione delle emissioni riferito a più anni, diversi percorsi o un budget per il periodo di attuazione del NDC conformemente all’attuazione e al raggiungimento del proprio NDC. La Parte in questione effettua rettifiche corrispondenti conformemente all’articolo 10 paragrafo 2 del presente Accordo e comunica al Segretariato dell’Accordo di Parigi, al più tardi in occasione del primo trasferimento riconosciuto in virtù del presente Accordo, il percorso di riduzione delle emissioni riferito a più anni, i diversi percorsi o il budget per il periodo di attuazione del NDC.
5. Conformemente all’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi, ogni Parte tiene conto delle rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 10 paragrafi 1–5 per determinare in che misura ha raggiunto il proprio NDC.
Art. 11 Rapporto annuale
Ogni Parte inoltra al Segretariato dell’Accordo di Parigi un rapporto annuale contenente informazioni quantitative in merito ai risultati di mitigazione trasferiti, ricevuti, posseduti, annullati e utilizzati, insieme a indicazioni sullo scopo di utilizzo, compresi gli identificativi univoci degli ITMO, anche in relazione con la Parte trasferente o l’Ente ricevente, nonché indicazioni sull’origine e sull’anno nonché riferimenti ai rispettivi rapporti di monitoraggio e verifica.
Art. 12 Rapporto biennale
Conformemente all’articolo 13 paragrafo 7 lettera b e alle modalità, procedure e linee guida di cui all’articolo 13 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi, ogni Parte fornisce un rapporto contenente le informazioni seguenti:
1. Nel rapporto biennale di trasparenza relativo all’inventario di fine anno dei NDC, ogni Parte applica le rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 10 paragrafi 1–5 per determinare in che misura ha raggiunto il proprio NDC.
2. In ogni rapporto biennale di trasparenza relativo al periodo di attuazione del NDC, ogni Parte fornisce le indicazioni seguenti:
a. informazioni annue sui risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta e utilizzati;
b. se del caso, bilanci annui delle emissioni conformemente all’articolo 10 paragrafo 1;
c. informazioni qualitative sui risultati di mitigazione trasferiti, con indicazioni sull’attuazione delle rettifiche corrispondenti conformemente al presente Accordo nonché indicazioni sui requisiti e sulle disposizioni per assicurare l’integrità ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile applicati in virtù del presente Accordo.
Art. 13 Evitare doppie contabilizzazioni nell’ambito del finanziamento climatico internazionale
Le risorse finanziarie impiegate per l’acquisizione degli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo non sono considerate un sostegno dato o mobilitato ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 dell’Accordo di Parigi, salvo diversa disposizione delle Parti del presente Accordo conformemente all’articolo 13 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi.
Art. 14 Autorità competenti
1. La Repubblica Orientale dell’Uruguay ha autorizzato il Ministero dell’ambiente ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo.
2. La Confederazione Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo.
Art. 15 Preoccupazione comune
Le Parti convengono di unire i loro sforzi per combattere la corruzione e, in particolare, dichiarano che ogni regalo, offerta, pagamento, rimunerazione o vantaggio di qualsivoglia tipo e destinato a chiunque, direttamente o indirettamente, per ottenere un’autorizzazione o il riconoscimento di un trasferimento ai sensi del presente Accordo è considerato atto illegale o pratica di corruzione. Qualsivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento di trasferimenti conformemente all’articolo 20 del presente Accordo. Le Parti si informano a vicenda senza indugio in caso di sospetto fondato di atto illegale o pratica di corruzione.
Art. 16 Entrata in vigore
L’Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ultima notifica scritta con cui una delle Parti comunica all’altra, attraverso i canali diplomatici, che tutte le procedure giuridiche interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state debitamente espletate.
Art. 17 Emendamenti
Qualsivoglia emendamento o modifica al presente Accordo richiede la forma scritta e il consenso di entrambe le Parti. Gli emendamenti entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo 16 del presente Accordo.
Art. 18 Risoluzione delle controversie
Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente per via diplomatica tramite negoziati diretti.
Art. 19 Denuncia del presente Accordo
1. Ogni Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale denuncia entra in vigore dopo quattro anni civili a decorrere dal termine del periodo di attuazione del NDC (al più presto al 1° gennaio 2035) durante il quale la denuncia è stata notificata.
2. La Parte trasferente informa senza indugio gli Enti autorizzati a effettuare i trasferimenti in merito alla denuncia dell’Accordo.
Art. 20 Sospensione del riconoscimento di trasferimenti
1. Ogni Parte può sospendere il riconoscimento di un trasferimento se:
a. l’altra Parte non rispetta l’articolo 4 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi, tenuto conto che la valutazione del mancato rispetto si fonda sulle considerazioni pertinenti fatte dal comitato istituito conformemente all’articolo 15 dell’Accordo di Parigi;
b. l’altra Parte non rispetta le disposizioni del presente Accordo.
2. La sospensione del riconoscimento di trasferimenti è comunicata all’altra Parte mediante notifica scritta ed entra in vigore dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di ricezione della notifica scritta o in seguito, secondo quanto specificato in detta notifica.
Art. 21 Estinzione
1. Il presente Accordo e tutte le autorizzazioni in virtù del presente Accordo si estinguono nel momento in cui una delle Parti si ritira dall’Accordo di Parigi.
2. L’estinzione entra in vigore il giorno stesso dell’entrata in vigore del ritiro della Parte dall’Accordo di Parigi.
Fatto a Montevideo, il 12 dicembre 2022, in due copie originali in lingua tedesca, inglese e spagnola, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze fa fede la versione inglese.
Per la Xxxxxx Xxxxxx |
Per la Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx |
0 RS 0.120
2RS 0.814.012
2022-3027 RU 2023 608