CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - CAPITOLATO D’ONERI
Azienda Sanitaria di Nuoro
Regione Autonoma della Sardegna
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - CAPITOLATO D’ONERI
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – CIG 4132910937
ART. 1 – FINALITA' E OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente appalto ha lo scopo di affidare il servizio di somministrazione di lavoratori temporanei nei casi e con le modalità previsti dal D.Lgs. 276/2003, da impiegare presso le strutture dell' Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro e ascrivibili alle categorie A, B, Bs, C, D.
Il ricorso a tale servizio, che comprende sia la fornitura di personale che l'attività di ricerca, selezione, sostituzione e gestione dello stesso, ha lo scopo di procurare all’ASL 3 di Nuoro uno strumento che consenta di soddisfare esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo conformemente a quanto disposto dall'art. 20, c.4, del D. Lgs. 10.09.2003, n. 276 e dall'art. 36 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. Le singole forniture di lavoro temporaneo saranno richieste alla Ditta aggiudicataria in ragione delle necessità dell'Ente. Il contratto non obbliga in alcun modo la ASL ad usufruire di tale servizio, al quale avrà facoltà di ricorrere sulla base di una valutazione unilaterale della situazione contingente.
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione, sono richiesti i seguenti requisiti:
1. Essere in possesso di autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 per le attività di cui al comma 1, lett. a, del medesimo articolo 4.
2. Aver realizzato, nel corso dell’ultimo triennio, intendendosi per tale quello degli anni 2009 – 2010 – 2011, a favore di almeno tre amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. N. 165/2001, servizi identici a quello dell’oggetto della gara, per l’importo complessivo di almeno € 1.000.000, 00 al netto dell’IVA.
3. Aver realizzato, nel corso dell’ultimo triennio, intendendosi per tale quello degli anni 2009 – 2010 – 2011, a favore di uno di almeno una fra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. N. 165/2001, operanti istituzionalmente nel settore della sanità, servizi identici a quello dell’oggetto della gara per l’importo di almeno € 3.000.000, 00 al netto dell’IVA.
4. Impegnarsi formalmente ad aprire, ove non sia già aperta, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, una unità produttiva nella città di Nuoro.
ART. 3 – DURATA
L’appalto decorrerà dalla data di stipulazione del contratto di aggiudicazione e avrà una durata di anni due. E’ facoltà della stazione appaltante, alla scadenza del suddetto periodo contrattuale, procedere al rinnovo a favore dell’aggiudicatario del contratto iniziale, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5, lett. b) del D. Lgs. N. 163/06, agli stessi
patti e condizioni, per un ulteriore anno. L’Azienda valuterà la convenienza del rinnovo, considerando eventuali proposte dell’affidatario; il rinnovo, se deciso, sarà disposto tenuto conto degli eventuali nuovi accordi, e, per quanto non da essi previsto, agli stessi patti e condizioni del contratto d’appalto originario. Alla scadenza del contratto l’aggiudicatario sarà comunque tenuto alla prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario all’effettivo subentro, a seguito di nuova procedura di scelta, di altro soggetto contraente. Il contratto avrà efficacia ulteriore tra le parti per tutte le forniture avviate entro la data di scadenza dell’appalto, nei limiti delle risorse stanziate.
ART. 4 – COSTO DEL SERVIZIO
La spesa massima del servizio, al lordo di qualsivoglia onere ivi compreso è fissata per un importo annuo presunto pari a Euro € 1.000.000,00 IVA inclusa. L’importo totale, comprensivo del periodo di eventuale rinnovo, è pertanto pari a € 3.000.000,00 IVA inclusa. Agli impegni finanziari e contabili si provvederà ogni qualvolta si ricorrerà alla somministrazione. Tale importo presunto non è in alcun modo vincolante per la ASL 3 che utilizzerà il servizio unicamente in base e nella misura necessaria alle proprie esigenze organizzative, nonché compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili e le norme di finanza pubblica che eventualmente dovessero imporre limiti o restrizioni all’utilizzo stesso.
ART. 5 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, L’ASL 3 di Nuoro richiederà all’aggiudicatario l’avvio di lavoratori in regime di somministrazione, con un termine di preavviso minimo di 3 giorni naturali e consecutivi.
Gli operatori forniti dall’Affidatario dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti di accesso dall’esterno previsti dai CCNL vigenti per il profilo professionale richiesto;
• Accertamento di idoneità generica alla mansione effettuato dall’Affidatario;
• Conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta); in particolare i profili sanitari dovranno conoscere bene la terminologia tecnica;
• Esperienza lavorativa (EL) o formazione specifica (FS) minima come da eventuale offerta dell’Affidatario;
• Idoneità fisica piena ed assoluta alle mansioni proprie generali e specifiche del personale della categoria e del profilo professionale richiesti che deve essere accertata da medico competente della Azienda, come prescritto dalla vigente normativa in materia (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) e dalla L. 276/03 entro il periodo di prova (l’accertata inidoneità anche parziale alle mansioni è condizione di risoluzione del rapporto di lavoro, obbligando l’Affidatario alla sostituzione del lavoratore).
Le richieste dovranno, a firma esclusiva del Direttore Generale o suo delegato, essere inviate anche per fax o via email e dovranno contenere le seguenti informazioni:
1. Descrizione della professionalità (profilo professionale), corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario. L’Amministrazione ha facoltà di richiedere che il lavoratore abbia già maturato esperienza o acquisito professionalità o conoscenze teorico – pratiche in particolari settori;
2. La finalità, tra quelle previste dalla vigente normativa, per la quale si richiede la fornitura;
3. Modalità, orario di lavoro e durata della somministrazione;
4. Il Servizio al quale il lavoratore sarà assegnato ed il relativo Responsabile;
5. Il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
6. La mansione specifica a cui sarà destinato il lavoratore in somministrazione, nonché la relativa Voce di Tariffa attribuita dall’INAIL ai fini della determinazione del tasso medio ponderato.
ART.6 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO
La Ditta aggiudicataria svolgerà il servizio di somministrazione obbligandosi in particolare alle seguenti prestazioni:
a) Xxxxx, nel termine indicato al precedente art. 5 di lavoratori da essa individuati in base ad una selezione di personale, effettuata con propri mezzi, sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione rispetto al profilo professionale, alle specifiche mansioni e alle caratteristiche attitudinali richieste e già in possesso dell’idoneità fisica relativa al profilo professionale di inquadramento e alle mansioni cui il medesimo sarà adibito;
b) Assunzione del lavoratore con contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 276/2003, del D.Lgs. 165/2001 e del C.C.N.L. per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro;
c) Pagamento diretto al lavoratore, con periodicità mensile, della retribuzione, corrispondente alla categoria e posizione economica di inquadramento, secondo il vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità Pubblica - S.S.N.;
d) Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
e) Iscrizione del lavoratore presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
f) Formazione e informazione del/al lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento delle attività produttive in generale, in conformità alle disposizioni recate dal T.U. sulla sicurezza approvata con decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008;
g) Informazione sulle disposizioni interne in ordine all’articolazione oraria del lavoro;
h) Entro i termini temporali offerti in sede di gara, avvio di un nuovo lavoratore nel caso di interruzione dell’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, per mancato superamento della prova o per giusta causa;
i) Entro i termini temporali offerti in sede di gara, invio di un lavoratore in sostituzione di quello già inviato, assente per malattia, infortunio, gravidanza, dimissioni, sospensione o licenziamento a seguito di procedimento disciplinare;
j) Esercizio dell’azione disciplinare secondo quanto previsto dalla lettera d) del successivo art. 8.
ART. 7 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO E TUTELA DEI LAVORATORI
In base all’art 20 e segg. del D. Lgs. N. 276/03 è fatto obbligo all’appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.
ART. 8 – OBBLIGHI DELL’AZIENDA SANITARIA
Oltre a quelli descritti in altri articoli, L’Amministrazione assume le seguenti obbligazioni:
a) Comunicazione per iscritto alla ditta dell’eventuale assegnazione al lavoratore temporaneo di mansioni superiori, con presa d’atto che in tal caso la ditta dovrà modificare il corrispettivo ad essa spettante secondo la corrispondente tariffa oraria;
b) Assunzione, in caso di inadempimento della ditta, dell’obbligo del pagamento diretto
al lavoratore temporaneo del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso la ditta;
c) Pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla data di emissione della fattura, del compenso dovuto alla ditta, nella misura determinata in sede di offerta e meglio descritto all’art. 10. Nell’eventualità in cui l’Amministrazione riscontri errori e/o irregolarità nella fattura, si riserva di contestarla in forma scritta. In tal caso, il termine di 60 giorni si interrompe e rincomincia a decorrere dalla data di ricevimento della medesima fattura debitamente corretta da parte della ditta. Nel caso in cui insorga contesa tra le parti circa l’errore e/o irregolarità eccepiti dall’Amministrazione, quest’ultima procederà, nelle more della definizione della questione, alla liquidazione parziale della fattura con il pagamento del massimo importo di cui riconosce il debito; il pagamento della fattura è subordinato all’acquisizione del DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta.
Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro, l’Amministrazione procederà alla consegna dei tabulati relativi alle timbrature del personale in somministrazione o in alternativa trasmetterà un’apposita scheda indicante le ore lavorate, debitamente sottoscritta dal funzionario referente presso il Servizio utilizzatore ed il lavoratore. La documentazione attestante le ore di lavoro prestate dovrà essere trasmessa all’impresa fornitrice attraverso il Servizio del Personale entro:
▪ Le ore 12,00 del giorno successivo al termine della prestazione, nel caso di brevi prestazioni;
▪ Le ore 12,00 del 3° giorno lavorativo del mese successivo della prestazione, nel caso di più mesi di lavoro;
d) Comunicazione tempestiva degli elementi utili alla contestazione disciplinare a carico del lavoratore, ai fini dell’eventuale azione che la Ditta dovrà esercitare;
e) Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’Amministrazione ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza approvato con decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008. L’utilizzatore osserva altresì il rispetto, nei confronti dei propri dipendenti, degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi;
f) Sottoposizione dei lavoratori agli accertamenti sanitari preliminari e periodici presso il Medico competente;
g) L’Amministrazione risponde nei confronti dei terzi dei danni arrecati dal prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni (Circolare n. 9 del 1° agosto 2007 del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione).
ART. 9 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI LAVORO TEMPORANEO
I prestatori di lavoro temporaneo, oggetto del presente Capitolato, saranno adibiti alle mansioni previste, per i dipendenti diretti pari categoria, dal CCNL Comparto Sanità e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.
L’orario di lavoro sarà di 36 ore settimanali, salvi i casi di riduzione previsti dal vigente CCNL, debitamente comunicati alla Ditta aggiudicatrice. I lavoratori somministrati saranno soggetti, al pari dei dipendenti dell’Amministrazione, alle disposizioni interne in ordine all’articolazione dell’orario di lavoro, con particolare riferimento alla flessibilità dell’orario, ai rientri pomeridiani con conseguente diritto all’eventuale ticket-mensa, alla turnazione e alle disposizioni relative all’orario prestato in regime di straordinario e di reperibilità, ecc.
Per la parte retributiva, il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL per i dipendenti di pari categoria, compresi gli eventuali miglioramenti derivanti da
contratti collettivi intervenuti successivamente alla stipulazione del singolo contratto di fornitura.
La contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle Aziende di fornitura di lavoro temporaneo.
La contribuzione assicurativa sarà quella riferita al tasso medio ponderato stabilito per l'attività svolta dall'Amministrazione nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati. Sarà compito dell’Amministrazione comunicare preventivamente la mansione specifica a cui sarà destinato il lavoratore in somministrazione, nonché la relativa Voce di Tariffa attribuita dall’INAIL.
ART. 10 – PREZZO DEL SERVIZIO
Il costo del servizio è dato dalla somma:
a) del costo delle ore effettivamente lavorate secondo le tariffe orarie indicate nella tabella che segue (esse sono calcolate ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Sanità in vigore alla data di estensione del Capitolato);
b) del margine di agenzia, che costituisce il corrispettivo del servizio.
a) Tabella Costo orario ordinario per categorie
❑ CATEGORIA A – AUSILIARIO: € 15,41
❑ CATEGORIA B – OPERATORE TECNICO: € 17,30
❑ CATEGORIA B – COADIUTORE AMMINISTRATIVO: € 16,67
❑ CATEGORIA Bs – OPERATORE SOCIO SANITARIO: € 17,25
❑ CATEGORIA Bs – MAGAZZINIERE: € 17,37
❑ CATEGORIA C – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: € 19,10
❑ CATEGORIA C – ASSISTENTE TECNICO: € 19,08
❑ CATEGORIA D – INFERMIERE PROFESSIONALE: € 21,13
❑ CATEGORIA D – TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA: € 22,88
❑ CATEGORIA D – TECNICO DI LABORATORIO MEDICO: € 20,86
❑ CATEGORIA D – FISIOTERAPISTA: € 20,72
❑ CATEGORIA D – COLLABORATORE AMMINISTRATIVO: € 20,74
Detto costo:
- E’ fissato univocamente dalla stazione appaltante e varierà in corso d’appalto unicamente in base alle eventuali modificazioni sopravvenute di Legge o di CCNL, con effetto dalla data in cui le modificazioni debbono essere applicate;
- Non è soggetto a ribasso in gara.
b) Il corrispettivo del servizio è dato dal margine di agenzia; il margine di agenzia posto a base di gara è pari al 10% dei costi ordinari per categoria di lavoratori indicati al punto a). Verranno ammesse, a pena di esclusione dalla gara, unicamente offerte al ribasso rispetto al suddetto margine posto a base di gara. Il ribasso offerto e conseguentemente il margine di agenzia che verrà applicato, sarà percentualmente unico e fisso per tutte le categorie di lavoratori somministrati.
Il corrispettivo dovuto per il servizio, costituito esclusivamente dal margine di agenzia nella misura suindicata ridotta del ribasso offerto in gara dall’Affidatario, è l’unica componente del costo soggetta ad Iva (nella misura di legge). Il margine di agenzia si applica esclusivamente alle ore effettivamente lavorate, nella misura percentuale offerta sui costi orari ordinari, e non è soggetto ad alcuna variazione correlata alle tariffe orarie da pagarsi ai lavoratori (ad es. perché sia da retribuirsi prestazione straordinaria) o all’onere di pagamento di indennità di turno ecc.
Pertanto il margine di intermediazione è unico e non varierà anche nel caso in cui il personale somministrato venga assegnato ad attività che comportano indennità di turno o altre eventuali indennità o rimborsi, né ove debbano essere corrisposti compensi straordinari (che potranno essere fatturati solo previa autorizzazione espressa del Servizio del Personale).
Sono a carico dell’Affidatario, compensati con il costo complessivo del servizio pagato ad ore effettivamente lavorate, gli oneri sotto elencati che pertanto rimangono a carico dell’Affidatario:
1. Retribuzione base oraria;
2. Festività soppresse;
3. Tredicesima mensilità;
4. Ferie;
5. ROL
6. Malattie ed infortuni dei lavoratori temporanei;
7. Congedi e permessi retribuiti (ad esempio: studio, lutto, congedo matrimoniale etc) fruiti dai lavoratori temporanei in applicazione di norme, legislative e contrattuali, che ne prevedono il diritto di godimento;
8. Formazione dei lavoratori temporanei;
9. Contribuzione Formatemp – Ebitemp; 10.Contributi previdenziali ed assistenziali;
11.Xxxxx derivanti da eventuali interventi di tutela, prevenzione e protezione dei lavoratori diversi da quelli che il presente Capitolato pone a carico dell’Azienda;
12.Ore straordinarie non autorizzate dall’Azienda; 13.Trattamento di fine rapporto.
Si precisa ulteriormente che gli importi orari di cui sopra sono definibili come “costi industriali” del dipendente per categoria, essendo stati ricavati applicando una maggiorazione percentuale al costo orario stabilito dal vigente c.c.n.l. di settore al fine di compensare alla fonte i maggiori oneri derivanti da assenze del dipendente a qualsiasi titolo ascrivibili (es. ferie, congedi, malattie, permessi etc).
Pertanto si ribadisce che non verrà, in nessun caso e senza alcuna eccezione, riconosciuto alcun ulteriore importo, oltre a quello dovuto per la remunerazione, secondo i suindicati costi orari industriali, delle prestazioni effettivamente rese. I maggiori oneri, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo, resteranno ad esclusivo e totale carico dell’agenzia aggiudicataria.
Il prezzo offerto per la realizzazione del servizio (margine di intermediazione) si intende fissato dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria e assoluta convenienza, è a corpo, omnicomprensivo e forfettario, pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, ed indipendente da qualunque eventualità.
Per le ore straordinarie l’Azienda disporrà l'applicazione del riposo compensativo o eventualmente il pagamento dello straordinario.
Saranno inoltre riconosciuti i costi relativi ad eventuali ore straordinarie specificatamente autorizzate dall’Amministrazione, nonché il relativo margine d’agenzia.
Non sarà riconosciuta l’applicazione di Margini di Agenzia relativamente ad eventuali indennità spettanti al lavoratore in somministrazione.
Ogni singola fattura, dovrà essere corredata del riepilogo delle prestazioni lavorative a prova della regolarità del servizio eseguito.
ART. 11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. N. 163/06, valutata sulla base dei seguenti criteri:
a) OFFERTA ECONOMICA (da 0 a 60 punti): il punteggio massimo di 60 punti sarà attribuito alla ditta che offrirà il maggior ribasso da applicare alla maggiorazione percentuale di riferimento, pari al 10%
Agli altri partecipanti sarà attribuito un punteggio ridotto proporzionalmente secondo la seguente formula:
Ci = Ra
Rmax
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo Rmax = valore dell’offerta più conveniente
Ra = valore dell’offerta del concorrente iesimo
Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il peso massimo attribuibile all'elemento prezzo ( 60 ) ottenendo il punteggio definitivo da attribuire a ciascuna offerta.
Tutti i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
b) OFFERTA TECNICA (da 0 a 40 punti): la Ditta dovrà presentare una relazione articolata secondo il seguente schema (massimo 20 pagine in formato A4). All’offerta tecnica sarà attribuibile il punteggio massimo di punti 40/100, sulla base dei criteri appresso indicati:
❑ Sistema organizzativo aziendale: max punti 20
Sub criteri di valutazione:
A) Procedure di selezione e reclutamento del personale messo a disposizione – max punti 5;
Verranno valutate le modalità di selezione e reclutamento del personale da somministrare con particolare attenzione al tipo e/o di esperienze professionali acquisite dal lavoratore in attività analoghe a quelle previste dall’appalto.
Il punteggio sub A) sarà attribuito dalla commissione di gara secondo i seguenti parametri: ottimo n. 5 punti, buono n. 3 punti, sufficiente punti n. 1, insufficiente punti 0.
B) Flussi comunicativi (Adempimenti amministrativi, Redazione cedolini, Fatturazione, Reportistica – Trasmissione dati controlli, Provvedimenti disciplinari) - max punti 5;
C) Composizione e caratteristiche minime di professionalità ed esperienza del gruppo dedicato alla gestione amministrativa e tecnica della commessa e alle consulenze specialistiche - max punti 5.
Il punteggio sub B) e sub C) sarà attribuito dalla commissione di gara secondo i seguenti parametri: ottimo n. 5 punti, buono n. 3 punti, sufficiente punti n. 1, insufficiente punti 0.
D)Tempestività nella proposizione e sostituzione del personale: max punti 5
GIORNI EFFETTIVI PER LA PROPOSIZIONE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE | GIORNI EFFETTIVI PER LA PROPOSIZIONE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE | GIORNI EFFETTIVI PER LA PROPOSIZIONE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE | |
MAX 1 GIORNO | MAX 2 GIORNI | MAX 3 GIORNI | |
PUNTEGGIO | 5 | 3 | 0 |
❑ Formazione del personale: max punti 15
Sub criteri di valutazione:
1) FORMAZIONE PREASSUNTIVA : MAX 5 PUNTI
2) FORMAZIONE ON THE JOB: MAX 5 PUNTI
3) FORMAZIONE CONTINUA: MAX 5 PUNTI
Il punteggio di cui sopra sarà attribuito dalla commissione di gara secondo i seguenti parametri: ottimo n. 5 punti, buono n. 3 punti, sufficiente punti n. 1, insufficiente punti 0.
Resta, altresì, inteso che l’attività di formazione continua deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio dei lavoratori somministrati all’Amministrazione e che il costo delle ore destinate alla formazione del personale somministrato sarà a totale carico della ditta aggiudicataria.
Nell’ipotesi che la formazione venga svolta necessariamente su sistemi informatici aziendali (es. SISAR) le ore dedicate alla formazione (max 4 giorni) non verranno considerate ai fini della fatturazione.
❑ Proposte migliorative: max 5 punti
Sub criteri di valutazione:
Saranno oggetto di valutazione la descrizione delle migliorie e dei servizi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel presente capitolato d’oneri. Particolare attenzione sarà rivolta a:
✓ Xxxxxxxxx proposte per il rafforzamento e l’integrazione del personale in somministrazione rispetto al contesto lavorativo.
✓ Modalità operative utili all’implementazione del rapporto tra utilizzatore, somministratore e lavoratore;
✓ Altri aspetti.
L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata secondo quanto previsto nell’Allegato P (“Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa”) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. utilizzando il metodo di cui al punto II - 5.
Per l'attribuzione del punteggio tecnico la Commissione Giudicatrice utilizzerà un criterio motivazionale valutando le condizioni offerte dai concorrenti.
Per ogni sub criterio di valutazione, con adeguata motivazione, verrà quindi attribuito un punteggio qualità provvisorio. Quindi, se del caso, si procederà ad una prima riparametrazione dei singoli punteggi attribuiti per ogni sub criterio, rapportando ciascuno di essi al punteggio massimo previsto per singolo sub criterio; tale operazione avverrà attraverso la moltiplicazione del punteggio provvisorio per un coefficiente, appunto di riparametrazione, ottenuto dalla seguente formula:
Ci = Ppi / Ppmax x Pqmax
Dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ppi = punteggio qualitativo provvisorio assegnato al concorrente xxxxxx Xxxxx = punteggio qualitativo migliore assegnato provvisoriamente Pqmax = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione
Determinata in tal modo la graduatoria provvisoria si ri-procederà o si procederà per la prima volta, sempre secondo la formula sopra indicata, alla riparametrazione dei singoli punteggi conseguiti rapportando ciascuno di essi al punteggio massimo previsto per l’offerta tecnica.
Tutti i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
Ai sensi dell’art. 83, comma 2 del D.Lgs 163/2009, la valutazione dell’offerta economica avrà luogo solo per quelle proposte la cui offerta tecnica avrà superato i seguenti valori soglia:
❑ Sistema organizzativo: minimo 12 punti
❑ Formazione del personale: minimo 9 punti
Il non raggiungimento del valore soglia anche di uno solo dei criteri sopraindicati, sarà motivo di esclusione dalla successiva fase di valutazione dell’offerta economica.
Saranno escluse le offerte contenenti eccezioni, riserve o modifiche a quanto prescritto nel presente capitolato e in ogni altro atto dell’Amministrazione riguardante l’affidamento del servizio.
Verrà proclamata aggiudicataria del servizio la società che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, derivante dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e del punteggio attribuito all’offerta economica.
In caso di parità di punteggio si procederà a richiedere un miglioramento dell’offerta economica da presentarsi in forma scritta e in modo tale da garantire la segretezza secondo modalità e tempi da definirsi in sede di gara. Sarà comunque garantita alle ditte interessate parità di trattamento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
ART. 12 – DECORRENZA DEL SERVIZIO
L’appalto decorrerà dalla data di stipulazione del contratto di aggiudicazione e avrà una durata di anni due. Eventuali affidamenti sotto riserva di legge saranno possibili e disciplinati esclusivamente ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
ART. 13 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006, si impegna ad emettere il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dalla data di cessazione del servizio.
ART. 14 – CAUZIONE
A garanzia degli adempimenti richiesti, l’aggiudicatario dovrà prestare a favore dell’Amministrazione cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
ART. 15 – SUBAPPALTO, AVVALIMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Per la Ditta contraente è vietata la possibilità di subappaltare o cedere anche parzialmente
il contratto.
Qualora, ai sensi dell’art 117 D.lgs 163/2006, l’ Affidatario intenda cedere il proprio credito deve notificare all’Azienda Sanitaria Locale le cessioni di crediti stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le cessioni del credito sono efficaci e opponibili all’Azienda qualora quest’ultima non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l’Azienda sanitaria può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. Ai sensi dell’art. 116 D.lgs 163/2006, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Azienda fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente appalto.
Per l’avvalimento si rinvia a quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006.
ART. 16 – SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali quelle di xxxxx, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione, saranno a carico dell’aggiudicatario.
ART. 17 – FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E FORZA MAGGIORE
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs 163/2006, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo, potrà interpellare i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, così come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio.
L’Amministrazione potrà ricorrere alla suddetta possibilità anche in caso di perdita dei requisiti da parte dell’appaltatore dopo la stipulazione del contratto o, comunque, dopo la consegna del servizio.
Il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda nei seguenti casi:
A) DI DIRITTO:
- mancato rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- perdita dei requisiti minimi previsti ai fini della partecipazione alla gara;
- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda;
- in caso di ritardo nell’avvio/sostituzione di lavoratori tale da comportare la mancata prestazione per più di sette giornate lavorative;
- in caso di applicazione di penali per tre volte nell’arco di 8 mesi (computando retroattivamente dall’ultima penale irrogata) o per due volte nella misura massima nel periodo di durata contrattuale;
- in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, dal contratto e dal CCNL e relativi accordi integrativi applicabili al personale diversa dall’omesso pagamento delle retribuzioni e dall’omesso versamento dei contributi;
- in caso di cessione del contratto.
B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:
• in caso di cessione d’impresa o di ramo di impresa, di incorporazione, di fusione o scissione quando il soggetto sia mancante dei requisiti per contrarre con la P.A. e dei requisiti specifici per lo svolgimento dell’appalto;
• in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento a carico del soggetto Affidatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall’ordinamento al tempo dei fatti vigente);
• negli altri casi previsti dalla legislazione pubblicistica e civilistica vigente direttamente applicabili.
In tali ipotesi (risoluzione di diritto e previa formale costituzione in mora) l’Azienda:
- potrà affidare, anche temporaneamente,il servizio ad altro offerente scorrendo la graduatoria o, in alternativa, potrà affidarlo ad altra Impresa individuata con negoziazione diretta e gli eventuali maggiori oneri saranno a carico dell’Affidatario;
- procederà all’incameramento della cauzione definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni e delle spese.
Il diritto di recesso è regolato dal C.C.(art. 1671) salvo quanto previsto dal presente articolo.
L’Azienda ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi tempo, con preavviso di 90 giorni:
- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- nel caso in cui, in attuazione della riforma del SSR, fosse deciso di appaltare il servizio di che trattasi in modo unificato a cura della Macroarea; in tal caso saranno corrisposti all’appaltatore esclusivamente i corrispettivi dovuti per i servizi già richiesti.
Il recesso dal contratto da parte dell’Affidatario potrà aver luogo con preavviso minimio di
90 giorni con raccomandata A.R. e comporterà l’incameramento da parte dell’Azienda della cauzione definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni e delle spese.
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.
Con l’espressione “forza maggiore” si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l’uso dell’ordinaria diligenza.
Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
Non rientra tra i casi di forza maggiore lo sciopero del personale dipendente.
ART. 18 – VIGILANZA, CONTROLLI, PENALITA’ ED ESECUZIONE IN DANNO
❑ Il Servizio del personale controllerà, in particolare, che i servizi previsti dal presente Capitolato, integrato dagli elementi indicati in sede di offerta tecnica, siano eseguiti nei tempi e nei modi prescritti dal progetto offerto. A tal fine il Servizio del Personale nominerà uno o più funzionari preposti ad ispezioni e controlli rispetto alla regolare
esecuzione del servizio, che dovranno segnalare per iscritto eventuali inadempienze o irregolarità. Tali inadempienze od irregolarità dovranno essere immediatamente contestate alla ditta e formare oggetto di apposito verbale di contestazione sottoscritto dai responsabili del citato settore e della ditta. Pertanto è indispensabile che l’appaltatrice assicuri, in ogni momento, la disponibilità di un proprio referente.
❑ In caso di ritardo nella proposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai termini contrattuali, si provvederà ad applicare una penale del 30% (trenta) del costo giornaliero del lavoratore da fornire o sostituire, per ogni giorno di ritardo.
❑ Fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, l’applicazione delle penalità dovrà essere proceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui l’impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla notifica della contestazione inviata dall’Azienda. In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni l’Amministrazione procedere all’applicazione delle sopra citate penali.
❑ Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Azienda potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Azienda. Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l’Azienda potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ART. 19 – FORO COMPETENTE
Si precisa che per la soluzione di eventuali controversie relative al servizio in oggetto è esclusa la competenza arbitrale. E’ escluso che il contratto possa contenere la clausola compromissoria. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Azienda Sanitaria e la ditta aggiudicataria dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine la ditta aggiudicataria, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda all’Azienda sanitaria, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 gg. dal ricevimento della notifica. Fallito tale tentativo, la controversia verrà devoluta alla Autorità Giudiziaria Competente. Il foro competente è comunque quello di Nuoro, luogo in cui la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale ad ogni effetto del presente contratto. È escluso il ricorso alla procedura arbitrale.
ART. 20 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario dovrà, pena la revoca dell’affidamento, conformarsi alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 N. 136, ove applicabili.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
x.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx