Contract
X.xx Xxxxxxx I -90040 Capaci
COMUNE DI CAPACI
AREA METROPOLITANA CITTA’ DI PALERMO
AREA V – Lavori Pubblici
Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di “Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento sismico ed impiantistico e di efficientamento energetico da realizzare nell'edificio scolastico sede della scuola per infanzia Xxxxxxx” ai sensi del comma 2 lett. b) dell’art. 1 della L. 120/2020 con le modalità prevista dal comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs.
50/16 ed ss.mm.ii. tramite RDO sul MePa
CUP: C18E18000320005 CIG 8744537C34
DISCIPLINARE DI GARA
Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Xxxxxxxx Lo Xxxxxx
Il Funzionario Responsabile dell’Area V: Ing. Xxxxxxxx Lo Xxxxxx
Art. 1 – OGGETTO ED IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
Oggetto del servizio consiste sinteticamente nell’espletamento del servizio di architettura e ingegneria inerente la “Progettazione definitiva ed esecutiva compresa redazione relazione geologica, relazione di verifica e diagnosi energetica ex Lege 10/91 e svolgimento dell’attività di C.S.P. degli interventi di adeguamento sismico ed impiantistico e di efficientamento energetico da realizzare nell'edificio scolastico sede della scuola per l’infanzia Xxxxxxx” svolgendo tutte le attività e prestazioni comunque richiamate e/o elencate nel dettaglio nell'allegato schema di contratto/disciplinare di incarico ferme restando tutte le competenze attribuite all’O.E. dagli specifici provvedimenti normativi e legislativi vigenti in ambito complessivo di progettazione di opere pubbliche di cui al D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. nonché coordinamento della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii..
In particolare si specifica che l'importo del servizio posto a base di gara, pari ad € 33.420,95 compreso il rimborso spese, stimato nella misura massima del 25,00%, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA, comprende l’espletamento delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva con la necessaria redazione delle relazione geologica (di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III e IV del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Tale importo computato secondo quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, sarà assoggettato al ribasso di aggiudicazione offerto in sede di gara.
Con l’importo sopra indicato risultano compensate tutte le prestazioni principali ed accessorie, tutte le spese anche per viaggio vitto ed alloggio nonché tutti gli oneri accessori che l’aggiudicatario dovrà sostenere, anche qualora non esplicitamente menzionati nel contratto e negli atti di gara ma comunque normativamente previsti e/o necessari, per assicurare la corretta e completa l'esecuzione del servizio secondo le migliori regole dell'arte e nel rispetto dei precetti della deontologia professionale e come meglio dettagliato nello schema di contratto/disciplinare di incarico.
Fatto salvo quanto richiamato schema di contratto/disciplinare di incarico, risulta compreso e compensato all'interno del suddetto onorario, il compenso per le seguenti prestazioni accessorie richieste:
✓ redazione della relazione di verifica termica dell’edificio ex Legge 10/91 ed s.m.i. e della relativa diagnosi energetica sia nella situazione pre-interventi sia nella situazione a interventi già individuati ma non ancora realizzati anche in conformità alla norma UNI CEI EN 16247-1;
✓ presenza a tutti gli incontri con l’Amministrazione appaltante che si rendessero necessari anche con terzi comunque interessati.
✓ presenza alle sedute per l’acquisizione in conferenza dei servizi dei necessari pareri propedeutici per la verifica e la validazione del progetto nonché l’esecuzione delle eventuali modifiche/integrazioni progettuali conseguenti a tale attività e/o procedure;
✓ adeguamento del progetto definitivo e/o esecutivo ai pareri rilasciati a condizione da parte degli Enti/Organismi preposti
L’importo totale del servizio come aggiudicato è da intendersi convenuto a corpo, in misura fissa ed invariabile senza alcuna possibilità di rideterminazione in aumento a consuntivo dopo la redazione del progetto definitivo ed esecutivo.
Le ulteriori specifiche anche inerenti la descrizione delle prestazioni e modalità, durata e termini di espletamento del servizio nonché gli oneri a carico dell’operatore economico incaricato sono dettagliate nell’allegato capitolato d’oneri da intendersi anche quale schema di contratto/disciplinare di incarico.
Art. 2 – FINANZIAMENTO, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
La copertura finanziaria per l’espletamento del servizio in questione è garantita mediante il finanziamento ottenuto dal Comune di Capaci con Decreto Dirigenziale della Direzione Centrale della Finanza Locale - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 10/02/2021.
A tal proposito si precisa che qualora il finanziamento venisse revocato o comunque non più erogato da parte dell’Ente/Ministero/Assessorato finanziatore, il Comune di Capaci si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, alla stipula del contratto/disciplinare di incarico, alla consegna del servizio ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all’ultimazione del servizio per impossibilità sopravvenuta senza incorrere in responsabilità e senza che l’operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 50/16 e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccepita e/o pretesa dall’operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento.
L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 come derogato dall’art. 1 della Legge 120/2020 mediante consultazione di almeno due operatori economici individuati tra quelli abilitati riportati negli elenchi degli operatori economici con sede legale nella Regione Sicilia presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. afferenti all’area merceologica “Servizi per il funzionamento della P.A. – Servizi professionali – Progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale” iscritti all’albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della L.R. 12/11 costituito con Decreto dell’Xxx.xx Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità del 22/06/2015 ss.mm.ii e presenti sia nell’elenco approvato ed allegato al D.D.G 52/18 che nell’ultimo elenco aggiornato ed approvato con D.D.G. 211/21 come modificato con D.D.G. 255/21.
L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta espresso in percentuale di ribasso con un massimo di 3 (tre) cifre decimali, da applicare all’importo a base d’asta.
Si precisa che riguardo l’offerta economica non si terrà conto di eventuali cifre oltre la terza.
Per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte si procederà ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2- bis e 3-bis del D.Lgs. 50/16; con l’avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
E’ prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiori a 5 ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020.
Si terrà conto per quanto ammissibile, anche di quanto indicato in merito, dalla Linea Guida ANAC n. 4.
Si precisa che troverà applicazione il principio di invarianza della soglia di anomalia di cui al comma 15 dell’art. 95 del Codice
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Art. 3 - DATE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Secondo le indicazioni, modalità e procedure della RdO su piattaforma Xx.Xx. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:
• previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente procedura e modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea o congrua e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
• di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice ritenuta idonea o congrua;
• di procedere all’aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua a sua discrezione;
• di procedere, in caso di presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, al sorteggio esclusivamente del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali;
• qualora il finanziamento venisse revocato o non più erogato da parte dell’Ente/Ministero finanziatore, di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, alla stipula del contratto, alla consegna del servizio ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all’ultimazione del servizio senza incorrere in responsabilità e senza che l’operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 50/16 e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccepita e/o pretesa dall’operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento.
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla procedura e/o delle spese sostenute per la preparazione dell’offerta.
Troverà applicazione quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/16 in merito al soccorso istruttorio e che il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83, comma 9, costituisce causa di esclusione. Inoltre si sottolinea che comunque sarà facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati anche in maniera ultronea. Ai sensi del 2° periodo dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualunque irregolarità afferente all’offerta economica non potrà essere sanata e comporterà quindi l’immediata esclusione dalla procedura di gara.
Art. 4 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art.46 del D.Lgs 50/2016 iscritti all’albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della L.R. 12/11 costituito con Decreto dell’Xxx.xx Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità del 22/06/2015 ss.mm.ii e presenti sia nell’elenco approvato ed allegato al D.D.G 52/18 che nell’ultimo elenco aggiornato ed approvato con D.D.G. 211/21 come modificato con D.D.G. 255/21, che siano in possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale, di idoneità professionale ed economico-finanziari tecnico-professionale e che:
• non versino in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art.80 del Codice degli Appalti;
• non siano incorsi nei divieti o nelle violazioni richiamate all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 ed ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
• procedano all’accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità in quanto causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e del comma 3 dell’art. 83 bis del D.Lgs. 159/11 ed ss.mm.ii..
Si ricorda che:
• ai sensi del comma 5 del succitato articolo 80, l’esclusione è disposta in ogni momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del succitato articolo 80;
• ai sensi del comma 7 del succitato articolo, l’operatore economico che si trovi nelle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante e/o affidatario, ai sensi dell’art.24 c.5 del D.Lgs 50/2016, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di manifestazione di interesse e confermati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.
In caso di professionalità distinte, l’operatore economico dovrà indicare, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Non possono partecipare alla procedura in oggetto coloro che risultino inibiti per Legge ovvero per emissione di provvedimento di autorità giudiziaria o disciplinare da parte dell’Albo/Collegio/Associazione professionale che comportino la sospensione dall’esercizio della professione.
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applica l’art. 48 D.Lgs 50/2016.
Ai sensi del punto 2.2.3.1. della Linea Guida ANAC n. 1, i raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi di professionisti devono possedere cumulativamente i requisiti di capacità economica- finanziaria e tecnico-organizzativi di cui al presente avviso.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/16 nell'offerta devono inoltre, essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
I raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi di professionisti devono possedere cumulativamente i requisiti tecnico professionali indicati nell’avviso.
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art.4 del D.M. 02/12/2016 n.263, i raggruppamenti temporanei di operatori economici devono prevedere, a pena di esclusione, la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione quale progettista, secondo le norme dello stato membro dell’U.E. di residenza, i cui requisiti non concorreranno alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti. Resta fermo che alla data di presentazione della documentazione di partecipazione alla presente procedura negoziata, il giovane professionista, oltre ad essere iscritto nel relativo albo professionale, dovrà risultare iscritto all’Albo Unico regionale di cui all’art.12 L.R. 12/2011.
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Va specificatamente indicata quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, ai fini della loro computazione.
Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.
In caso di raggruppamenti temporanei il requisito relativo al fatturato globale ed il requisito dell’elenco dei servizi devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso e detti requisiti devono essere posseduti singolarmente in misura maggioritaria dal mandatario.
A tal proposito si specifica che, come rappresentato dall’ANAC con specifico chiarimento del Consiglio dell’Autorità del 14 novembre 2018, “Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti; pertanto l’operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandatario, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultimo”.
In particolare si precisa che il componente designato come capogruppo deve soddisfare i requisiti richiesti per la/e categoria/e in percentuale maggioritaria, non inferiore al 40% rispetto a ciascuno degli altri componenti del raggruppamento. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti con un minimo del 10%.
Si precisa ancora che in caso di raggruppamenti temporanei il requisito relativo ai due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, con l’avvertenza che, come rappresentato dall’ANAC con specifico chiarimento del Consiglio dell’Autorità del 14 novembre 2018, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni coppia di servizi di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, per il singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due diversi soggetti del raggruppamento, mai da tre o più soggetti, stante il divieto di frazionamento come confermato dall’art. 2.2.3.2. della Linea Guida ANAC n. 1. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP. Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria.
Ai sensi del comma 7 dell’art.48 del Codice degli Appalti, ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed
f) dell’art.46 c.1 D.Lgs 50/2016 è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla presente procedura negoziata, contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti in cui figura la presenza del medesimo soggetto.
É inoltre, vietata la partecipazione di operatori economici, anche in consorzio, che abbiamo rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., o si trovino qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori che partecipano alla medesima gara, se la situazione di controllo o la relazione di fatto implica che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/16, i consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
É vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 48 del D.Lgs 50/16, è vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 20 dell’art. 105 del codice degli appalti.
Ai sensi del comma 10 dell’art. 48 del D.Lgs 50/16, l'inosservanza del divieto di cui al comma 9 dell’art.
48 del D.Lgs 50/16 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.
Salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17, 18 e 19 del D.Lgs 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Per quanto non indicato nel presente invito relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 5 - VERIFICHE POST GARA E STIPULA DEL CONTRATTO
L'affidamento è condizionato alla verifica dell'inesistenza, a carico dell’aggiudicatario, delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti ed all’accertamento da parte della stazione
appaltante dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/16 dichiarati dall’operatore economico aggiudicatario.
La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di idoneità professionale, di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, esclusivamente sull'aggiudicatario ai sensi del comma 6 ter dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.
E’ fatta salva ed impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.
In particolare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e richiamati nei vari moduli allegati alla presente lettera di invito, preso atto di quanto indicato agli artt. 85 comma 5 ed 86 del Codice sarà verificato acquisendo d’ufficio cin interrogazioni inviate presso altre pubbliche o, qualora necessario anche con richiesta di presentazione direttamente agli offerenti, la seguente documentazione:
1) DURC o certificato attestante la regolarità contributiva all’Ente assicurativo e previdenziale di competenza;
2) il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
3) il certificato del casellario giudiziario
4) la comunicazione antimafia;
5) il certificato di regolarità fiscale;
6) il certificato di regolarità contributiva;
7) il certificato di iscrizione al relativo all’ordine professionale con attestazione di assenza di sospensione dall’attività professionale;
8) l’attestato di cui all’art.98 del D.Lgs 81/2008;
9) l’attestato di avvenuto adempimento agli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 137/12 ed
s.m.i. per l’anno 2020;
10) certificati di regolare esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria dichiarati in sede di gara/procedura negoziata, con indicazione delle rispettive classi e categorie di progettazione, l’importo del servizio, il periodo di espletamento e l’Ente Committente; in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell’atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia o titoli abilitativi equivalenti;
11) a dimostrazione del possesso del numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, dai soggetti organizzati societaria, i concorrenti dovranno produrre:
• organigramma, per ciascun anno, integrato con indicazione delle qualifiche professionali e la tipologia del contratto,
• per i soci: estratto del libro soci e documenti comprovanti l’attiva partecipazione alla società;
• per i direttori tecnici: verbale di nomina;
• per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all’albo o libro unico del lavoro;
• per i collaboratori coordinati e continuativi: copia del contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro;
• per i consulenti: dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente etc.
12) copia delle dichiarazione IVA, dei modelli Unico e/o dei Bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione offerte corredati della nota integrativa, e qualora dovuti, con relativa attestazione di avvenuta deposito/presentazione telematica dei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio.
Si precisa che, ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D.lgs. 50/16, la Stazione Appaltante nei termini stabiliti al comma 5 e con le modalità di cui a comma 6 dell’art. 76 del Codice, comunicherà ai candidati e ai concorrenti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà ad effettuare le comunicazioni inerenti l’aggiudicazione entro cinque giorni dall’emissione del relativo provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 con le modalità ed i contenuti di cui al comma 6 del suddetto articolo.
Ai sensi del paragrafo 4.3.3 della Linea Guida ANAC n. 4 approvata con delibera n. 1097 del 26/10/16, al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante, quest’ultima, entro trenta giorni dall'aggiudicazione della presente procedura, pubblicherà anche ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) ed ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della Legge120/2020 e, per quanto applicabile, dell’art.98 del D.Lgs. 50/16, le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali l’elenco dei soggetti invitati/partecipanti.
La stazione Appaltante garantirà l’applicazione del differimento del diritto di accesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 comma 2 del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Qualora a seguito delle verifiche d’ufficio risultasse che i requisiti di ordine generale e/o speciale dichiarati con autocertificazione da parte dell’operatore economico aggiudicatario non fossero confermati, ovvero in caso di presentazione di qualsiasi altra dichiarazione mendace, la Stazione Appaltante procederà alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza ai sensi del comma 12 dell’art.80 del D.Lgs. 50/16 ed alla conseguente esclusione dalla gara ed eventuale nuova aggiudicazione al secondo migliore offerente in graduatoria ed eventuale nuova aggiudicazione al secondo migliore offerente in graduatoria, secondo il principio di invarianza, di cui al comma 15 dell’art.95 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
Lo scorrimento della graduatoria verrà esercitato anche in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario ai sensi dell’art.110 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
Il contratto sarà stipulato “a corpo”, in misura fissa ed invariabile senza alcuna possibilità di rideterminazione solo in aumento ed è forfettario e comprensivo delle prestazioni principali ed accessorie, nonché di tutte le spese di qualunque natura sostenute per l’espletamento del servizio.
Per la stipula del contratto, che avverrà con una delle forme previste dall’art. 32, comma 14 del Codice, trovano applicazione le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/16.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le indicazioni e le modalità previste dall’art. 103 del Codice e le polizze assicurative per responsabilità civile professionale per la copertura dei rischi di natura professionale richiamate all’art. 7 del presente disciplinare.
Eventuali spese di pubblicazione, nonché le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario.
Art. 6 – DURATA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio affidato avrà la durata complessiva di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi con inizio dalla data di sottoscrizione del contratto/disciplinare di incarico. Entro il suddetto termine l’operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà presentare all’Amministrazione Comunale il progetto sia definitivo che esecutivo, completo di tutti gli elaborati necessari prescritti e richiamati nel capitolato tecnico e schema di contratto/disciplinare di incarico e che dovranno conformarsi alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 nonché agli articoli contenuti nella parte II, Titolo II, Capo I del D.P.R. 207/2010.
In particolare il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto/disciplinare di incarico anche a seguito di consegna anticipata in urgenza.
Il conteggio della durata del servizio verrà sospeso nel tempo intercorrente tra la data di consegna del progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati necessari prescritti dalla vigente legislazione e richiamati nello schema di contratto/disciplinare di incarico, e l’approvazione del progetto definitivo da parte del Comune di Capaci previa acquisizione con esito favorevole dei necessari e propedeutici pareri resi dagli Enti/Uffici/Organismi. Il computo dei termini comincerà a decorrere nuovamente a far data dalla comunicazione, da parte del RUP, di approvazione del progetto definitivo e di avvio del progetto esecutivo da completarsi nei successivi 30 giorni naturali e consecutivi. Si sottolinea che nella fase di redazione del progetto esecutivo si dovrà procedere, tra l’altro, all’eventuale adeguamento del progetto ai pareri rilasciati a condizione dai seguenti Enti preposti (ASP, Soprintendenza, Genio Civile, VV.F ecc…).
Si precisa che per la suddetta sospensione del servizio, l’O.E. affidatario del servizio non potrà richiedere la risoluzione del contratto anche senza indennità, non potrà avanzare alcuna ultronea pretesa economica e non avrà diritto ad alcun risarcimento di danni subiti indipendentemente dalla durata della stessa.
Si precisa altresì che costituisce obbligo dell’O.E. aggiudicatario procedere all’immediato avvio del servizio in urgenza a seguito di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e di richiesta dall’Amministrazione Appaltante nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura e della stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 8 della legge 120/2020 accettandone la relativa consegna degli stessi sotto le riserve di legge. Si sottolinea pertanto che rimane facoltà del Comune di Capaci, avviare ogni e qualsivoglia azione giudiziaria a tutela dell’Ente per il risarcimento del danno derivante dall’eventuale mancata erogazione e/o revoca del finanziamento assegnato oltre l’applicazione delle ulteriori clausole prescritte e richiamate nel contratto/disciplinare di incarico a seguito dell’eventuale mancato avvio del servizio da parte dell’O.E. aggiudicatario.
Qualora il ritardo nella consegna degli elaborati e/o nel completamento delle prestazioni richieste non sia in tutto o in parte imputabile all’O.E. incaricato, a seguito di richiesta motivata dello stesso, il R.U.P., valutata la congruità, può concedere una sospensione del termine di consegna degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 107.
Art. 7 – CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE
Per la partecipazione alla presente gara, l’operatore economico partecipante non deve presentare alcuna garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L. 120/2020.
Per la partecipazione alla procedura negoziata, ciascun operatore economico deve dichiarare di impegnarsi a presentare, qualora risultasse aggiudicatario, una copertura assicurativa per responsabilità civile per la copertura dei rischi di natura professionale in corso di validità già alla data di presentazione
dell’offerta e di impegnarsi a presentare prima della sottoscrizione del contratto/disciplinare di gara una dichiarazione resa da una compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” operante nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 con efficacia dalla data di inizio dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio che copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Al momento della stipulazione del contratto l’O.E. dovrà costituire una garanzia definitiva nella misura del 10% sull’importo del servizio secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all’art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali. La garanzia definitiva, a scelta dell’affidatario, può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice. Qualora sia costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La presentazione della polizza generale assicurativa per responsabilità civile professionale sopra richiamata costituisce obbligo pre-contrattuale con condizione risolutiva in danno all’aggiudicatario; pertanto dalla mancata presentazione prima della sottoscrizione del contratto/disciplinare di incarico, discenderà l’attivazione da parte dell’Amministrazione Committente della revoca dell’aggiudicazione dell’affidamento del servizio e la contestuale aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria fatte salve le necessarie verifiche di rito.
La copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dovrà interessare i progettisti liberi professionisti ovvero i progettisti delle società di professionisti o delle società di ingegneria che saranno impegnati per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento. Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre ai progettisti, tutti i soggetti componenti l’eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei medesimi; a tal proposito in caso di raggruppamento temporaneo di XX.XX. dovrà essere prodotto l’atto costitutivo.
La polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e del punto 4.1 della Parte II della Linea Guida ANAC n. 1 dovrà coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo/esecutivo, che possano determinare a carico dell’Amministrazione Comunale nuove spese di progettazione e/o maggiori costi ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/16. A tal proposito si specifica che:
1) per maggior costo si intende la differenza fra i costi e gli oneri che l’A.C. dovrà sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
2) per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri derivanti da una nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dall’A.C. per l’affidamento ad altro O.E. della nuova progettazione.
La polizza dovrà garantire una copertura con massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati ed essere conforme, se ed in quanto ancora applicabile, alla scheda tecnica 2.2. in relazione allo schema di polizza tipo 2.2 approvato con D.M. 123/04 ed smi e dovrà prevedere espressamente l’impegno della compagnia di assicurazione di:
a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il previo consenso della Stazione Appaltante;
b) comunicare alla Stazione Appaltante, mediante P.E.C. inoltrata a: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xx ed a xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xx l’eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze in via sostitutiva ed in danno al contraente principale.
Resta inteso che la clausola di cui alla lett.b) non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente all’A.C., con il preavviso dovuto ai sensi di polizza. Resta inteso che in questo caso l’aggiudicatario dovrà immediatamente provvedere ad attivare un’altra copertura assicurativa con le medesime condizioni già definite pena la risoluzione del presente contratto/disciplinare di incarico in danno all’O.E. incaricato. Qualora l’aggiudicatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che riporti gli impegni di cui ai precedenti punti a), b).
Qualora in seguito ad errori e/o omissioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/16, l’A.C. decida di non procedere all’affidamento della nuova progettazione degli interventi ad altro O.E., è fatto obbligo all’O.E. incaricato, su richiesta dell’A.C., di procedere all’esecuzione della nuova progettazione a proprie cure e spese senza costi e oneri per la stazione appaltante a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui all’art. 6, ridotti proporzionalmente all’importo dei lavori residui e sulla base dell’urgenza di realizzazione delle opere.
La copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dovrà interessare i progettisti liberi professionisti ovvero i progettisti delle società di professionisti o delle società di ingegneria che saranno impegnati per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento. Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre ai progettisti, tutti i soggetti componenti l’eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei medesimi; a tal proposito in caso di raggruppamento temporaneo di XX.XX. dovrà essere prodotto l’atto costitutivo.
La mancata presentazione da parte dell’O.E. della polizza di garanzia per responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 ovvero la presentazione di polizza non conforme agli elementi richiamati nel presente articolo o alle disposizioni legislative vigenti, esonera l'Amministrazione Committente dal pagamento dei servizi comunque espletati.
Art. 8 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16 non è ammesso il subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Per quanto ammissibile, in caso di subappalto troverà applicazione l’art. 105 del D.lgs. 50/16.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
In assenza di dichiarazione di ricorso all’avvalimento ove consentito, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
Il subappalto dei servizi dichiarato in fase di gara potrà essere concesso, previa autorizzazione, della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare
d) l’affidatario del subappalto dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 ossia:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Il contraente principale, ai sensi del comma 8 dell’art. 105 del Codice, è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante; pertanto il subappalto non comporterà alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri dell’O.E. appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.C, della completa e perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata e dei danni che dovessero derivare all’A.C. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Pertanto l’O.E. incaricato si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.C. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L'aggiudicatario, ai sensi del comma 8 dell’art. 105 del Codice, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lett. a) e c) dell’art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
L'affidatario, ai sensi del comma 9 dell’art. 105 del Codice, è solidalmente responsabile con i subappaltatori dell'osservanza delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 14 dell’articolo 105 del Codice, l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’Appaltatore deposita presso la stazione appaltante il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Al momento del deposito del contratto di subappalto o di cottimo l’affidatario dovrà allegare:
✓ la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata;
✓ la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.
✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; a tal fine analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La stazione appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
In caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all’O.E. l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale e perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto e che in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine previsto, l’A.C. non autorizzerà il subappalto.
Ai sensi del comma 14 dell’art. 105 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale ed a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del Codice, l’appaltatore è obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore richiamati al comma 7 del citato art. 105 del Codice.
Ai sensi del comma 12 dell’art. 105 del Codice, l'affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto ed a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica dimostri la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’A.C., né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
Ai sensi del comma 19 dell’art. 105 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto di subappalto a cascata).
Ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del Codice, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Ai sensi del comma 20 dell’art. 105 del Codice, le disposizioni ivi richiamate si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice necessari per partecipare alla presente procedura di gara avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli art. 80 ed 83 comma 1 lett.a) del Codice. Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti per la partecipazione alla gara, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
A tal proposito si precisa che il possesso del requisito di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione cui all’art. 98 del D.Lgs 81/08 (T.U. Sicurezza) e del requisito di Geologo non può essere oggetto di avvalimento.
L’operatore economico che intende fare ricorso all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del codice, dovrà presentare unitamente alle dichiarazioni pertinenti debitamente compilate o al proprio DGUE
debitamente compilato, eventuale attestazione SOA o certificazione dei requisiti speciali dell’O.E. ausiliario e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice e dei requisiti tecnici (allegati 6.1 e 6.2) e, in originale o in copia autentica, il contratto di avvalimento in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto pena l’esclusione.
In particolare, ai sensi del comma 1 dell’art. 89 del Codice, il contratto di avvalimento, a pena di nullità, dovrà contenere e riportare la specificazione in modo compiuto, esplicito ed esauriente dei seguenti elementi:
• oggetto;
• specificazione dettagliata dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (risorse, mezzi prestati ecc..);
• durata;
• ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento anche relativamente alla indicazione del corrispettivo o dell’utilità o interesse sottostanti di natura direttamente o indirettamente patrimoniale riferibile all’ausiliaria.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 89, l’O.E. ausiliario deve possedere i requisiti pertinenti con i criteri di selezione a norma dell’art. 83 del Codice e non deve trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 80 del Codice come da dichiarazioni rese in sede di gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, ovvero mediante dichiarazioni rese secondo agli allegati 6.1 e 6.2.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 89 del Codice, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, impone al concorrente di sostituire l’O.E. ausiliario; a tal fine in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliario, la commissione di gara comunicherà l’esigenza al RUP, il quale richiederà per iscritto tramite la piattaforma telematica alla sezione “Comunicazioni con i fornitori” o in via subordinata tramite pec, ai sensi dell’art. 76 del Codice, al concorrente la sostituzione dell’ausiliario, assegnando un termine congruo e perentorio per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliario subentrante nonché il nuovo contratto di avvalimento; in caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ai sensi del comma 5 dell’art 89 del Codice, il concorrente e l'O.E. ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 89 del Codice, è ammesso l'avvalimento di più XX.XX. ausiliari ma l’ausiliario non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 89 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che più concorrenti si avvalgano dello stesso l’O.E. ausiliario e che partecipino alle procedure sia l’ausiliario che il concorrente ausiliato.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’operatore che partecipa alla gara al quale è rilasciato il certificato di esecuzione mentre, a tal fine, l’O.E. ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Si precisa che sarà sanabile, mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati
elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non si potrà procedere al soccorso istruttorio – e quindi deriverà l’esclusione dalla procedura di gara – allorché l’oggetto del contratto sia indeterminato o indeterminabile per esempio per mancanza di qualsivoglia indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione in merito ai mezzi, al personale e alla loro esatta quantificazione numerica ovvero per l’assenza dell’indicazione del corrispettivo o dell’utilità riferibile all’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento ovvero qualora il contratto preveda clausole condizionanti di tipo potestativo tali da non consentire la certezza dell’impegno contenuto nel contratto stesso in quanto causa di invalidità del contratto.
Per maggiori dettagli in ordine all’attivazione e attuazione dell’avvalimento si rimanda a quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/16.
Art. 9 – PAGAMENTI E PENALI
L’importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall’aggiudicazione dell’offerta formulata dall’operatore economico, oltre agli oneri di legge.
Il corrispettivo delle prestazioni risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di procedura negoziata, è da intendersi convenuto “a corpo”, in misura fissa ed invariabile senza alcuna possibilità di rideterminazione in aumento ed è forfettario e comprensivo delle prestazioni principali ed accessorie, nonché di tutte le spese di qualunque natura, tipologia e importo sostenute per l’espletamento del servizio.
Il pagamento delle prestazioni, compatibilmente con gli accreditamenti ricevuti dall’Ente erogatore del finanziamento, avverrà secondo le modalità e tempistiche indicate nello schema di contratto/disciplinare di incarico. In particolare il corrispettivo, eventualmente diminuito delle penali, verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate:
✓ il 50% dell’importo complessivo del servizio rispondente ad € 16.710,47 ridotto del ribasso offerto, oltre oneri previdenziali ed IVA dopo l’approvazione del progetto definitivo previa presentazione di polizza assicurativa ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e del punto 4.1 della Parte II della Linea Guida ANAC n. 1;
✓ il 45% dell’importo complessivo del servizio rispondente ad € 15.039,43 ridotto del ribasso offerto, oltre oneri previdenziali ed IVA dopo l’approvazione del progetto esecutivo comprensivo del PSC e del fascicolo informativo di cui all’art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 e previa presentazione di polizza assicurativa ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e del punto 4.1 della Parte II della Linea Guida ANAC n. 1;
✓ il 5% dell’importo complessivo del servizio rispondente ad € 1.671,05 ridotto del ribasso offerto, oltre oneri previdenziali ed IVA dopo l’avvio della procedura di appalto per l’affidamento dei lavori determinati nel progetto esecutivo approvato e previa presentazione di polizza assicurativa ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e del punto 4.1 della Parte II della Linea Guida ANAC n. 1.
Le relative liquidazioni saranno disposte entro i successivi 30 giorni dall'accreditamento delle somme da parte dell’Ente finanziatore.
Si precisa che la liquidazione delle fatture potrà avvenire solo dopo l’ottenimento dell’attestazione di regolarità contributiva della operatore economico. Le fatture elettroniche, oltre che i dati previsti dall'art.
42 del succitato D.L. 66/2014 (CIG, estremi dell'impegno spesa, ecc...), dovranno contenere obbligatoriamente anche il Codice Univoco Ufficio "UF7FCU" e prevedere la scissione dei pagamenti. I pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso Istituti Bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 previa presentazione di apposita dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della Legge n. 136/2010 opportunamente redatta dal legale rappresentante dell’O.E.
Trova applicazione l’anticipazione nella misura massima del 20% del valore del contratto di appalto secondo e con le modalità previste dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/16 compatibilmente con la disponibilità di erogazione del finanziamento. Detta anticipazione verrà assorbita nel pagamento del compenso relativo alla progettazione definitiva.
In considerazione della fattispecie di finanziamento pubblico dell’intervento, si precisa che l’effettivo pagamento potrà essere subordinato all’erogazione o emissione di mandati a favore del Comune di Capaci da parte del Ministero dell’Interno delle somme connesse con l’ammissione al finanziamento dell’intervento come indicato nel D.D.G. del 10/02/2021 e che in ragione di ciò l’eventuale ritardo nel pagamento non produrrà alcun interesse e che l’operatore economico incaricato, con la formulazione dell’offerta, ha dichiarato di accettare e di impegnarsi espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, a non richiedere il riconoscimento di alcuna ulteriore somma aggiuntiva per interessi e neanche ai fini di indennizzo o risarcimento.
Gli inadempimenti agli obblighi contrattuali determineranno l’applicazione delle penali secondo le modalità indicate all’art. 10 dello schema di contratto/disciplinare di incarico fatta salva ed impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione Committente di procedere, ricorrendo all’utilizzo della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/16, alla eventuale risoluzione del contratto ed all’attivazione di ogni e qualsivoglia azione giudiziaria nei confronti dell’O.E. per i danni diretti ed indiretti subiti.
10 - REQUISITI DI CAPACITÁ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE
Nel rispetto dei principi di adeguatezza attinenza e proporzionalità, ai sensi dell’art.83 c.1 lett. b) e c) e dell’Allegato XVII D.Lgs 50/2016, nelle more di quanto previsto all’art.216, e tenuto conto di quanto espresso nelle Linee Guida n. 1 dell’ANAC approvate con delibera n. 973 del 14/9/16 ed aggiornate da ultimo con delibera n. 417 del 15/5/19 e nel comunicato ANAC pubblicato sulla GURI n. 186 del 11/8/18 correlato alla pubblicazione del Bando Tipo 3 per affidamenti superiore ad € 100.000,00 approvato con delibera n. 723 del 31/7/18, gli operatori economici devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di seguito elencati.
a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione della presente procedura negoziata, per un importo pari all’importo a base di gara.
Si precisa che il periodo temporale è da intendersi relativo ai cinque esercizi annuali antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura negoziata senza bando che, alla stessa data, risultano telematicamente trasmessi all’Agenzia delle Entrate o depositati alla CCIAA territorialmente competenti.
b) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni1 di servizi di ingegneria e architettura, di cui all’articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/16, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari all’importo stimato dei lavori oggetto dell’appalto, con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.
Si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Va specificatamente indicata quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, ai fini del computo.
1 Con comunicato pubblicato alla sottosezione “Bandi Tipo” della sezione “Contratti Pubblici” dell’area “Attività e documentazione” del proprio sito ufficiale, l’ANAC ha esteso all’intera vita professionale il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta.
Qualora i servizi siano stati espletati in associazione/compartecipazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.
Inoltre richiamando quanto indicato ai punti 2.2.2.3 e 2.2.2.4 della vigente Linea Guida ANAC tra i SIA e gli altri servizi utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del requisito in questione possono essere ricompresi studi di fattibilità per OO.PP. da realizzarsi con finanza di progetto ovvero progettazione per committenti privati nonché attività di consulenza aventi ad oggetto attività di supporto alla progettazione ecc.. con le condizioni ivi precisate.
Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del D.M.143/2013 e del successivo D.M. 17/6/16, si farà riferimento alla corrispondenza con le classi e categorie della L.143/49.
c) Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e architettura, di cui all’articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento.
Si precisa che l’importo dei due “servizi di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, è complessivo e non riferito a ciascuno dei servizi; pertanto il concorrente deve aver svolto singoli servizi (intesi come incarichi di progettazione e CSP, di sola progettazione ovvero di solo CSP), di una certa entità complessivamente considerati, riferiti alle classi e categorie cui si riferiscono i lavori da affidare. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del D.M.143/2013 e del D.M. 17/6/16, si farà riferimento alla corrispondenza con le classi e categorie della L.143/49.
Si sottolinea che, come richiamato al Capo V della Linea Guida n. 1 dell’ANAC, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità degli interventi sia almeno pari a quello dei servizi da affidare all’interno della medesima categoria della tabella Z-1. Tali valutazioni, sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle categorie “Edilizia”, “Strutture” e “Infrastrutture per la mobilità“ non sono, tuttavia, direttamente estensibili alla categoria “Impianti” in cui sono presenti destinazioni funzionali caratterizzate da specificità diverse. Pertanto nel caso di specifico in relazione alla categoria “Impianti” ritenendosi caratterizzate da specificità distinte le destinazioni funzionali “Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni” e “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti” le opere e/o i lavori/interventi afferenti alle stesse non saranno ritenuti analoghe/i.
Inoltre, preso atto di quanto indicato al punto 2.2.3 della vigente Linea Guida ANAC n.1 in relazione ai RT ed ai consorzi stabili e richiamato quanto già indicato al punto 4 della presente lettera di invito, si precisa che:
1) In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti relativi al fatturato globale ed ai servizi espletati di cui alle successive lett. a) e lett. b) devono essere soddisfatti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo e detti requisiti devono essere posseduti dal mandatario in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante. In particolare si precisa che il componente designato come capogruppo deve soddisfare i requisiti richiesti per la/e categoria/e in percentuale maggioritaria, non inferiore al 40% rispetto a ciascuno degli altri componenti del raggruppamento mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti con un minimo del 10%.
2) In caso di raggruppamenti temporanei il requisito richiesto alla lett. c) inerente ai due servizi di punta non risulta frazionabile e quindi deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, con l’avvertenza che, come rappresentato dall’ANAC con specifico chiarimento del Consiglio dell’Autorità del 14 novembre 2018, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni coppia di servizi di punta relativi alla singola categoria e ID (identificativo opere) che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, per il singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due diversi soggetti del raggruppamento, mai da tre o più soggetti, stante il divieto di frazionamento come confermato dall’art. 2.2.3.2. della Linea Guida ANAC n. 1. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP. Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria.
3) Ai sensi dell’art.4 del D.M. 02/12/2016 n. 263, i raggruppamenti temporanei di operatori economici devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione quale progettista, secondo le norme dello stato membro dell’U.E. di residenza, i cui requisiti non concorreranno alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.
d) Per le società di professionisti e società di ingegneria
Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni nella misura tale da comprendere tutte le professionalità previste nel presente disciplinare di gara, per lo svolgimento dell’incarico.
Per personale tecnico si intendono i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent (FTE)), in una misura proporzionata alle unità stimate dal presente bando per lo svolgimento dell’incarico pari a 2 ed, al massimo, non superiore al doppio.
e) Per i professionisti singoli o associati
Numero di unità minime di tecnici nella misura tale da comprendere tutte le professionalità previste nel presente disciplinare di gara per lo svolgimento dell’incarico.
Per unità tecniche si intendono i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent (FTE)), in una misura proporzionata alle unità stimate dal presente bando per lo svolgimento dell’incarico pari a 2 ed, al massimo, non superiore al doppio da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 46 c.2 D.Lgs 50/2016, per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento in questione, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara può essere documentato anche con riferimento ai requisiti dei soci, per le società costituite nella forma di società di persone o di
società cooperative, e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali.
Ai sensi del punto 2.2.3.4. della Linea Guida ANAC n. 1 e dell’art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all’art. 46 comma 1 lett.f) del Codice possono dimostrare tutti i requisiti di qualificazione di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali di cui al parag. 2.2.2 della suddetta Linea Guida ANAC n.1 (lett. a)÷e)) attraverso i requisiti di maturati in proprio sia mediante quelli posseduti dai singoli operatori economici consorziate designati per l’esecuzione delle prestazioni ovvero anche mediante avvalimento, di quelli degli XX.XX. consorziati non designati all’esecuzione del contratto, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Art. 11 – SPESE, IMPOSTE E TASSE
Saranno a carico dell’operatore economico aggiudicatario le imposte di bollo, le eventuali imposte di registro e tutte le spese eventualmente derivanti dalla stipula del contratto qualora necessario.
L'I.V.A. sull’importo dell’appalto è a carico del Comune di Capaci quale destinatario della prestazione che provvederà ai sensi di legge con l’esecuzione dello split payment.
Art. 12 – REVOCA, RECESSO, CESSIONE, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui l’Amministrazione provveda, di sua iniziativa e senza giusta causa, alla revoca dell’incarico, all'affidatario dovranno essere corrisposti i rimborsi spese per le attività svolte sino alla data della comunicazione di revoca (che dovrà avvenire tramite raccomandata A/R o PEC).
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi già eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. A tal proposito si applicherà quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 50/16. Si precisa che a seguito del recesso l’A.C. avrà l’insindacabile ed incontestabile facoltà di utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, le prestazioni effettivamente svolte dall’O.E. fino al momento del recesso. Il recesso da parte dell’Operatore Economico comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni provocati.
A tal proposito si applica quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 50/16.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/16, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/16, è fatto divieto all’O.E. appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
L’operatore economico può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’A.C.. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG elativo alla presente procedura di affidamento al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’O.E. appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione alla cessione dei crediti, fermo restando il diritto dell’A.C. al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.
Per il caso di sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 50/16 per quanto compatibile con il presente contratto.
L’Amministrazione committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in ogni momento ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del c.c., mediante idoneo provvedimento e previa diffida, per decadenza dei requisiti morali e particolari dell’affidatario ai sensi del comma 2 dell’art. 108 del D.lgs. 50/16 o per inadempimento se l’operatore economico incaricato contravviene alle condizioni contrattuali oppure a norme di legge o aventi forza di legge o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 108 del Codice oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso o approvazioni da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all’operatore economico nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte e regolarmente eseguite al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali, la decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e l’escussione della cauzione definitiva rimanendo impregiudicato il diritto da parte della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti subiti in conseguenza dell'inadempimento.
Per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, nel caso in cui il ritardo dello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un applicazione della penale, di cui all'articolo 10 del presente atto, di ammontare superiore al 10%. In tale ipotesi l'Amministrazione comunale si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa posso pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Amministrazione comunale medesima. In tal caso l’A.C. ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’O.E. appaltatore e resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.
In ogni caso si conviene che l’A.C., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con pec.
Altresì si procederà alla risoluzione in danno all’operatore economico incaricato in uno dei seguenti casi:
a) nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016 ad esso addebitabili;
b) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
c) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all’articolo 42 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 del presente contratto/disciplinare di incarico;
d) cessione del contratto;
e) accertamento della violazione della disciplina della cessione dei crediti;
f) per situazioni di grave negligenza, imperizia o dolo nell’espletamento dell’incarico;
g) per violazione a quanto disposto, in merito alla tracciabilità delle operazioni finanziarie, dall’articolo 3 della L. 136/10;
h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’A.C.;
i) mancata attivazione di altra copertura sostitutiva nel caso di recesso dal contratto da parte dell’assicuratore entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’A.C.;
j) mancato conseguimento del parere positivo o atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione o mancato conseguimento della verifica positiva del livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d’appalto per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norme di legge o di regolamento. In questo caso l'Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte dell'Amministrazione comunale stessa, l’Operatore Economico avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo dell'Amministrazione committente o che siano state validate positivamente.
k) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di operatore economico strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura dell’operatore economico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
l) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
m) applicazione di misure di prevenzione in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del D.Lgs. 59/2011 ed smi;
n) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori.
Art. 13 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 ed ss.mm.ii., sono devolute al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Palermo essendo esclusa la competenza arbitrale.
Art. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali che si dovessero rendere necessari fornire, saranno trattati mediante strumenti informatici, telematici e manuali, esclusivamente per le finalità del presente avviso, per gli scopi istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo n°679/2016 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR).
I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi dei comuni e sul sito istituzionale dell’Ente, relativamente agli esiti finali delle procedure amministrative e in ossequio alle norme applicabili in materia di trasparenza.
Ai sensi del D. Lgs. n°196/2003 e ss. mm. ii, si precisa che il trattamento dei dati potrà essere utilizzato per la fase di controllo sulle autocertificazioni e comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese, per consentire l'accertamento dell'idoneità del concorrente a partecipare alla procedura di affidamento dell’incarico di che trattasi ed a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n°241/90 e ss. mm. e ii..
Il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.
ART. 15 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL DIPENDENTE PUBBLICO (D.P.R. 16.04.2013 n.62 ART.2, comma 3).
L'affidatario si obbliga al rispetto delle disposizioni sia del D.P.R. n. 62/2013 ed ss.mm.ii. che del vigente Codice di Comportamento del Comune di Capaci; la violazione degli obblighi derivanti dal citato Decreto e dal codice locale costituisce causa di risoluzione del contratto e di violazione del rispetto del
Codice Etico del Comune di Capaci.
Per presa visione ed accettazione L’OPERATORE ECONOMICO
Il legale rappresentante: (Firma per esteso)
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Xxxxxxxx Lo Xxxxxx