Contract
CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA’ E DELLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, AFFERENTE SERVIZI COMUNALI E INTERCOMUNALI DELLA CITTA’ DI ALESSANDRIA.
TRA
Comune di Alessandria, (P.I. 00429440068) nella persona del Direttore, Arch. Xxxxxxxxxx XXXXXXX, della Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità appositamente delegato con deliberazione C.C. n. 7/321/480/16110.del 30/01/2018 domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Piazza della Libertà 1
E
l’Agenzia della Mobilità Piemontese, di seguito denominata “Agenzia” (C.F.97639830013), rappresentata dal Direttore Generale, Xxxxxx Xxxxxxxx, appositamente delegato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 38 del 22/12/2017, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia;
Premesso che:
a) la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;
b) con D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale al fine di massimizzare l’efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell’art. 3 bis D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come modificato dall’art. 53 del D.L. 83/2012; in particolare, la X.X.X. Xxxxxxxx x. 00-0000 ha individuato il bacino ottimale “Sud-Est” corrispondente alle Province Alessandria e Asti, assegnando “il ruolo di Ente di Governo al Consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega ai sensi della l.r. 1/2000 ricadenti nel bacino stesso”, al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
c) con le L.R. nn. 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l’altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l’estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all’art. 8 della legge medesima, ridenominato da “Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale” in “Agenzia della mobilità piemontese”, di seguito Agenzia, il quale è costituito per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;
d) lo Statuto e la Convenzione dell’Agenzia sono stati definitivamente approvati dalla Regione Piemonte con DGR 32-2101 del 14/09/2015, pubblicata sul BURP del 01/10/2015;
e) Le procedure per l’adesione all’ Agenzia per la Mobilità Piemontese (AMP), in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale, si sono concluse al termine del 2015 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 26/10/2015 che ha approvato lo Statuto e la Convenzione costitutiva del consorzio denominato “Agenzia della mobilità piemontese”;
f) sul BURP n. 45 del 12 novembre 2015 è stato pubblicato l’elenco degli enti che hanno approvato i testi di Convenzione e Statuto dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della Convenzione che prevede che “L’Agenzia della mobilità piemontese diventa operativa dalla data di pubblicazione sul BURP dell’elenco degli Enti di cui all’Allegato A che hanno approvato i testi di Convenzione e Statuto, rappresentanti nel complesso una quota di partecipazione pari almeno al 65% del totale delle quote di partecipazione”;
g) l’art. 3 dello Statuto dell’Agenzia, prevede che gli Enti aderenti possano esercitare tramite l’Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, inoltre, l’Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da enti non consorziati;
h) l’art. 10, comma 4 bis della L.R. 1/2000 stabilisce che gli enti soggetti di delega stipulino, con l’Agenzia, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere.
Il Comune di Alessandria, soggetto di delega ai sensi dell’art. 9 comma 2 della L.R. 1/2000, a seguito della deliberazione Consiglio Comunale n. 37 in data 01.04.2016 con la quale si dava atto dello stato di liquidazione di A.T.M. S.p.A e della Determinazione Dirigenziale n.770 del 27.04.2016, sottoscriveva gli Atti ricognitori del contratto di servizio, di cui all’Allegato 1 alla presente Convenzione, di seguito elencato:
Allegato n. | oggetto | concessionario | termine iniziale | termine finale |
1 | ATTO DI RICOGNIZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI ALESSANDRIA E AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA’ | ATM S.p.A. in liquidazione (dal 01.04.2017 AMAG MOBILITA’ S.p.A. ) | 01.01.2007 | Prorogato, in considerazione della Deliberazione G.C. n. 350 del 29.12.2010 |
S.p.A. IN LIQUIDAZIONE PER IL | fino all’atto di | |||
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO | aggiudicazione della | |||
DI PERSONE URBANO, | gara a rilevanza | |||
SUBURBANO, INTERURBANO | europea del servizio di | |||
trasporto pubblico. |
In data 14 Giugno 2016 è stato sottoscritto il contratto d’affitto d’azienda con il quale A.T.M. S.p.A. in liquidazione concede in affitto ad AMAG Mobilità S.p.A. fino al 31.12.2016 il ramo d’azienda relativo alle prestazioni dei seguenti servizi:
o servizi di trasporto pubblico locale TPL;
o servizio trasporto alunni
o servizio trasporto disabili
o servizio gestione parcheggi a pagamento
Con sentenza nr.75 del Tribunale di Alessandria, depositata in Cancelleria il 18/07/2016, è stato dichiarato il fallimento della società Azienda Trasporti e Mobilità Spa in liquidazione, con sede legale in Alessandria, XxxxxXxxxxx Xxxxxxx x. 0/x Cod.Fisc. 96026480069 P.Iva 01682850068;
Il Comune di Alessandria con deliberazione Consiglio Comunale n. 91 del 30.09.2016, stabiliva, in attesa della conclusione della procedure di aggiudicazione del trasporto pubblico locale relative al bacino ottimale Sud-Est in capo all’Agenzia della Mobilità Piemontese, che i contratti relativi ai servizi di seguito elencati:
- servizio di trasporto pubblico locale;
- servizio trasporto alunni;
- servizio trasporto disabili;
abbiano durata sino al 30 giugno 2020, e comunque non oltre la conclusione delle procedure di aggiudicazione del trasporto pubblico locale relative al suddetto bacino Sud-Est (comprendente i territori delle province di Alessandria e Asti), come individuato con deliberazione Giunta Regionale n. 17-4134 del 12 luglio 2012;
L’Agenzia della Mobilità Piemontese ha provveduto alla pubblicazione sulla GUCE in data 11/03/2017 dell’avviso di preinformazione relativo al contratto di servizio di TPL relativo al Bacino Sud-Est del Piemonte che comprende tra gli altri anche il Comune di Alessandria.
A seguito della conclusione della procedura di gara fallimentare bandita da Tribunale di Alessandria relativa alla cessione del ramo d’azienda concernente tra l’altro la gestione del trasporto pubblico locale, alunni e disabili, la società AMAG Mobilità S.p.A., a far data dal 01.04.2017, è subentrata nella gestione dei relativi contratti;
Dato atto che:
con riferimento all’affidamento del servizio di T.P.L., e alle intese di cui in premessa, è necessario definire la procedura per il trasferimento all’Agenzia della titolarità dello stesso individuando oggetto, tempi e modalità;
per il perfezionamento dell’iter di trasferimento della titolarità del sopra citato contratto, si allegano:
1. i programmi di esercizio TPL anno 2017/2018 (All. 2 sub A);
2. l’ammontare delle risorse economiche regionali, quelle comunali, nonché le agevolazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle predisposte dalla Regione Piemonte (All. 2 sub B);
3. il parco mezzi autorizzato per la gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (All. 2 sub C);
4. la delibera G.C. n. 362 del 16.12.2014 “TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA CITTA’ DI ALESSANDRIA - ADEGUAMENTI TARIFFARI DEI TITOLI DI VIAGGIO E CONFERMA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE”, come modificata e integrata dalla G.C. n. 61 del 03.03.2015 (All. 2 sub D);
si ritiene opportuno che le obbligazioni derivanti dai contratti relativi alla gestione dei seguenti servizi:
‐ trasporto pubblico locale;
‐ trasporto alunni (solo per quanto riguarda la liquidazione dei corrispettivi);
‐ trasporto disabili(solo per quanto riguarda la liquidazione dei corrispettivi);
vengano poste a capo all’Agenzia della Mobilità Piemontese dalla data di sottoscrizione della presente convenzione con pagamento diretto da parte della suddetta Agenzia ad AMAG Mobilità
S.p.A. retroattivo a decorrere dal 01.01.2018;
a partire dall'1/01/2018 la programmazione dei servizi dovrà essere strutturata sulla base delle esigenze del territorio urbano e suburbano di Alessandria, nel rispetto di parametri uniformi a livello regionale dell’offerta complessiva del TPL, concordata con il Comune, conformemente a quanto previsto dalla L. n. 56/2014 in materia di pianificazione del TPL, e con gli Enti soggetti di delega, e basata sulle risorse regionali che saranno trasferite direttamente all’Agenzia e integrate dalle risorse Comunali;
per quanto riguarda le risorse necessarie per la gestione dei contratti:
‐ le risorse regionali per i servizi minimi verranno trasferite dalla Regione direttamente all’Agenzia sulla base del Programma triennale regionale 2016-2018 in virtù della DGR n. 12-2217 del 12/10/2015 (linee guida per la redazione del PTS);
‐ le risorse regionali per i servizi minimi pari a € 140.000,00 di competenza della Provincia di Alessandria, ma destinate al Comune sulla base di apposito Accordo di programma sottoscritto tra le parti, verranno trasferite dalla Regione direttamente all’Agenzia;
‐ il Comune di Alessandria, a integrazione delle risorse trasferite dalla Regione, trasferirà all’Agenzia, sulla base del bilancio triennale 2018-2020 le risorse di propria competenza;
Il Comune supporterà con proprio personale l'Agenzia nella gestione del contratto di TPL, mentre gestirà direttamente il trasporto alunni e il trasporto disabili tranne che per la parte relativa alla liquidazione dei corrispettivi;
Tutto ciò premesso:
- visto lo Statuto dell’Agenzia;
- visto l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ed in particolare il comma 2 bis che prevede che a fare data dal 30 giugno 2014 detti accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.
- vista la deliberazione del C.C. Comunale di Alessandria del 30/01/2018 n. 7/321/480/16110 di approvazione dello schema di Convenzione;
- vista la Delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia del 22/12/2017 n. 38 di approvazione dello schema di Convenzione;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 Richiamo alle premesse e rinvio agli allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante della Convenzione.
ART. 2 Oggetto della Convenzione
1. E’ oggetto della Convenzione, in attuazione dell’art.10, comma 4 bis della L.R. n. 1/2000 e s.m.i., il trasferimento della titolarità del contratto di servizio di trasporto pubblico locale afferente al Comune di Alessandria, meglio dettagliati nell’ Allegato 1, già citati in premessa. La liquidazione dei contratti di servizio riguardanti il trasporto alunni e il trasporto disabili viene trasferita per la durata del
rapporto contrattuale in essere (30 giugno 2020, e comunque non oltre la conclusione delle procedure di aggiudicazione del trasporto pubblico locale relative al bacino Sud-Est);
2. l’allegato 2 alla Convenzione, definisce per ciascuno dei contratti di servizio oggetto del trasferimento:
• il programma di esercizio TPL anno 2017/2018 (All. 2 sub A)
• l’ammontare delle risorse economiche regionali, quelle comunali, nonché le agevolazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle predisposte dalla Regione Piemonte (All. 2 sub B);
• il parco veicoli autorizzato per la gestione del servizio TPL (All. 2 sub C);
• l’allegato B alla deliberazione G.C. n. 61 del 03.03.2015 che modifica e integra la delibera G.C. n.
362 del 16.12.2014 “TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA CITTA’ DI ALESSANDRIA - ADEGUAMENTI TARIFFARI DEI TITOLI DI VIAGGIO E CONFERMA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE” (All. 2 sub D)
ART. 3 Impegni delle parti
1. Per il finanziamento degli oneri relativi alla compensazione degli obblighi imposti all'affidatario, riguardanti il Trasporto Pubblico Locale fino al 31/12/2017 l’Agenzia trasferisce al Comune di Alessandria le risorse relative agli esercizi degli anni precedenti, previste nel programma triennale regionale, assegnate allo stesso e non ancora erogate, in modo da dare copertura ai servizi svolti;
2. Le obbligazioni per il finanziamento della gestione del contratti di servizio di cui all’allegato 1 sono poste a capo dell’Agenzia.
a) Servizio TPL:
le risorse regionali relative al Trasporto Pubblico Locale, così come definite dai Programmi triennali regionali e dal bilancio dell’Agenzia, verranno trasferite dalla Regione direttamente all’Agenzia e saranno utilizzate per far fronte agli obblighi contrattuali. Il corrispettivo del TPL, previa acquisizione della rendicontazione dei servizi svolti e della documentazione di regolarità contributiva (DURC), per un ammontare pari al 95% dell’importo previsto del servizio, sarà liquidato mensilmente entro il 10 del mese successivo allo svolgimento del servizio, fatto salvo conguaglio finale o minor periodo di esercizio.
Il Comune di Alessandria, a integrazione delle risorse trasferite dalla Regione, trasferirà all’Agenzia, sulla base del bilancio triennale 2018-2020, le proprie risorse, con rate trimestrali anticipate entro la fine del primo mese del trimestre di riferimento. Anche tali risorse saranno liquidate dall’Agenzia con le modalità di cui sopra.
Tali risorse integrative comunali sono destinate a garantire la copertura economica anche di eventuali specifici obblighi di servizio e le agevolazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle predisposte dalla Regione Piemonte. L’Agenzia destinerà ai servizi minimi di TPL del Comune di Alessandria anche le risorse pari a €. 140.000,00 previste dalla Regione Piemonte alla Provincia di Alessandria ed erogate direttamente all’Agenzia.
Al fine di semplificare l’iter amministrativo di gestione dei contratti relativi alle lettere b e c, dovrà essere valutato il mantenimento della gestione amministrativa in capo al Comune di Alessandria.
b) Servizio trasporto alunni:
il corrispettivo, previa acquisizione della rendicontazione dei servizi svolti e della documentazione di regolarità contributiva (DURC) da parte del Comune, per un ammontare pari al 95% dell’importo previsto del servizio, sarà liquidato mensilmente entro il 10 del mese successivo allo svolgimento del servizio, fatto salvo conguaglio finale o minor periodo di esercizio.
Il Comune di Alessandria trasferirà all’Agenzia, sulla base del bilancio triennale 2018-2020, le proprie risorse, con rate trimestrali anticipate entro la fine del primo mese del trimestre di riferimento.
c) Servizio disabili:
il corrispettivo, previa acquisizione della rendicontazione dei servizi svolti e della documentazione di regolarità contributiva (DURC) da parte del Comune, per un ammontare pari al 95% dell’importo previsto del servizio, sarà liquidato mensilmente entro il 10 del mese successivo allo svolgimento del servizio, fatto salvo conguaglio finale o minor periodo di esercizio.
Il Comune di Alessandria trasferirà all’Agenzia, sulla base del bilancio triennale 2018-2020, le proprie risorse, con rate trimestrali anticipate entro la fine del primo mese del trimestre di riferimento
Per gli eventuali successivi ulteriori atti d’obbligo le clausole contrattuali saranno analoghe a quelle previste nell’atto d’obbligo trasferito.
3. L'adozione da parte del Comune di specifiche agevolazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle previste dalla Regione e a quelle già ricomprese nel corrispettivo previsto dal contratto di servizio TPL trasferito, comporta la preventiva valutazione dei maggiori oneri di servizio ed il trasferimento dal Comune all'Agenzia delle relative compensazioni economiche.
4. Il Comune di Alessandria si impegna ad inoltrare all’Agenzia per l’istruttoria tutte le richieste di variazione dei servizi originate da richieste degli utenti del trasporto pubblico locale. L’istruttoria per le variazioni dei servizi è effettuata dall’Agenzia che, concorde il Comune, provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all’emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti;
In particolare l’Agenzia si impegna a richiedere al Gestore e a concordare con il Comune:
o il programma di esercizio del servizio TPL “invernale” ed “estivo” di ciascun anno.
5. L’Agenzia, per quanto di sua competenza anche nella fase di definizione delle risorse, si impegna a garantire sul territorio regionale parametri omogenei a riguardo dell’offerta complessiva del TPL (ferro + gomma), e ad assicurare adeguati livelli di servizio per il bacino del Sud-Est, da definire sulla base delle esigenze di mobilità del territorio.
6. A partire dal 1° gennaio 2018 la programmazione dei servizi e la definizione del nuovo “progetto di TPL” propedeutico all’affidamento dei servizi del bacino unico, dovranno essere concordate con il Comune di Alessandria conformemente a quanto previsto dalla L. n. 56/2014 in materia di pianificazione del trasporto pubblico.
7. Le eventuali economie di gestione, anche derivate dal recupero dell’IVA, sono utilizzate dall’Agenzia secondo gli indirizzi del Comune di Alessandria.
ART. 4 Personale
1. Per la gestione del contratto di TPL e dei relativi servizi, il Comune supporterà con proprio personale l'Agenzia.
2. I contratti relativi al trasporto alunni e al trasporto disabili saranno gestiti direttamente dal Comune di Alessandria tranne che per la parte relativa alla liquidazione dei corrispettivi.
ART. 5 Decorrenza della Convenzione
1. La Convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, con pagamento diretto da parte dell’Agenzia ad AMAG Mobilità s.p.a. a decorrere dal 1/1/2018.
ART. 6 Modifiche alla Convenzione
1. La Convenzione potrà essere modificata e integrata su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.
2. Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime degli enti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.
ART. 7 Effetti della Convenzione
1. I soggetti che stipulano la presente Convenzione hanno l’obbligo di rispettarla in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino la Convenzione medesima o che contrastino con essa.
2. I soggetti che stipulano la presente Convenzione sono tenuti a adottare gli atti applicativi ed attuativi.
3. Della sottoscrizione della Convenzione e dei relativi effetti viene data comunicazione alla Regione Piemonte ed al titolare dei contratti di servizio oggetto del trasferimento.
ART. 8 Responsabili della Convenzione e Comitato di monitoraggio
1. Ciascuno degli Enti firmatari individua un proprio Responsabile della Convenzione.
2. E’ istituito un Comitato di monitoraggio paritetico della Convenzione composto dai Responsabili di cui al precedente comma e da eventuali ulteriori rappresentanti degli Enti scelti tra i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia.
3. Il Comitato:
• vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della Convenzione;
• individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione della Convenzione, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
• provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l’acquisizione di pareri in merito all’attuazione della Convenzione;
• dirime in xxx xxxxxxx xx controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all’interpretazione ed attuazione della Convenzione;
• approva all’unanimità eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti della Convenzione e dei suoi Allegati.
ART. 9 Controversie
1. Eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti della Convenzione non sospenderanno l’esecuzione della stessa e saranno preliminarmente esaminate dal Comitato di monitoraggio di cui al precedente art. 8.
ART. 10 Sottoscrizione e pubblicazione
1. La presente Convenzione, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” è sottoscritta digitalmente nelle forme ivi previste.
2. L’Agenzia provvede alla pubblicazione della Convenzione sul proprio sito internet provvedendo alla pubblicazione della stessa sul B.U.R. Piemonte con oneri a proprio carico.
Per l’Agenzia della mobilità piemontese Per il Comune di Alessandria
Xxx. Xxxxxx XXXXXXXX Arch. Xxxxxxxxxx XXXXXXX I
ELENCO ALLEGATI ALLA CONVENZIONE: ALL. 1
ALL. 2 (sub A, B, C, D)