CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Polizza 8006000138/G
Lease & Go - Rimorchi e Semirimorchi
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO 8006000138/G - 2022.001 – EDIZIONE 01.02.2022
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al Contraente e all’Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Lease & Go – Rimorchi e Semirimorchi
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento: Set informativo
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Furto e Incendio, Eventi atmosferici, Eventi vandalici, Kasko e Collisione. La polizza comprende anche le garanzie Infortuni del Conducente e Assistenza.
Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente e dal Modulo di Adesione sottoscritto dall’Assicurato.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
🗴 Non sono assicurabili i veicoli diversi da quelli sottoelencati:
1. rimorchi e semirimorchi e rimorchi di prima immatricolazione;
2. rimorchi e semirimorchi usati e rimorchi usati che non abbiano più di 36
mesi (3 anni) dalla data di prima immatricolazione.
🗴 Non sono assicurabili i seguenti veicoli:
1. Veicoli senza targa;
2. Veicoli con targa prova;
3. Veicoli con targa estera;
4. Veicoli adibiti al trasporto infiammabili, materiali radioattivi, merci pericolose fatta eccezione ai veicoli adibiti al trasporto carburante (benzina e gasolio);
5. Ciclomotori;
6. Veicoli destinati al noleggio con o senza conducente.
CHE COSA È ASSICURATO?
🗸 Furto, Incendio e Rapina
gli accessori, a seguito di:
L’Impresa si obbliga a indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel certificato, compresi
a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione
del veicolo e a seguito di caduta di aeromobili e loro parti
b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel certificato nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.
In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo, l’Impresa indennizza all’Assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
! Tutte le garanzie, escluse le garanzie “Assistenza” e “Infortuni del conducente”, non comprendono:
• i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
• i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
• i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
• i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
• i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, calamità naturali, eventi atmosferici, atti vandalici (salvo quanto previsto agli artt. 2.1 e 3), atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
• l’appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente.
Resta inteso che la liquidazione del danno è soggetta all’applicazione di franchigie
e/o scoperti con relativi minimi così come indicato sul certificato di polizza.
! All’interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.
🗸 Ricorso terzi da incendio
Danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall’incendio del
veicolo assicurato sino alla concorrenza di € 100.000,00 (centomila/00) per sinistro.
🗸 Eventi atmosferici
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni,
alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, nonché cose trasportate dal vento.
🗸 Atti vandalici
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi
🗸 Kasko
socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio.
🗸 Collisione
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di: urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada.
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di: collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.
🗸 Garanzie varie
L’Impresa offre altresì una copertura relativa alle spese di immatricolazione, ai danni
all’interno del veicolo, alle spese di custodia e parcheggio e alla garanzia bagaglio.
🗸 Infortunio del conducente
L’Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsigli mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni che colpiscano il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.
Sono compresi in garanzia gli incidenti conseguenti a colpi di sole o di calore, stato di malore od incoscienza non sottesi da patologia conosciuta, nonché le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzo.
🗸 Assistenza
L’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni di assistenza: soccorso stradale per guasto, incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, anticipo denaro, invio pezzi di ricambio all’estero, veicolo sostitutivo, spese di albergo, rientro passeggeri o proseguimento del viaggio, invio taxi, trasporto in autoambulanza.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸 L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l’Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente e l’Assicurato hanno altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura
assicurativa.
L’Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c..
Il pagamento da parte del Contraente potrà avvenire per il tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto sottoscritto tra Impresa e Contraente (Banca Ifis S.p.A.) ha durata annuale.
La durata della copertura assicurativa è pluriennale ed è compresa da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 72 mesi. La durata della copertura assicurativa, indicata nell’apposito Modulo di proposta di adesione e richiamata sul certificato, si intende nella forma di Premio Annuo predeterminato per ciascuna annualità. Resta inteso che in caso di veicolo usato la durata massima della copertura assicurativa non potrà eccedere il limite di 120 mesi dalla data di prima immatricolazione.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il contratto di assicurazione stipulato tra Contraente ed Impresa ha durata annuale e si rinnova tacitamente per un altro anno nel caso in cui non intervenga disdetta nel termine di 30 giorni prima della scadenza annuale da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: 8006000138/G Lease & Go – Rimorchi e Semirimorchi Versione n. 1 di Febbraio 2022 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2020
Bilancio approvato il 30/04/2021
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 71.902.188 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 32.786.417.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 202,92% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,93% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto esclusivamente alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
Con riferimento alle garanzie Furto e Incendio, Eventi atmosferici, Atti vandalici, Kasko, Collisione, Infortunio del conducente e Assistenza non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. L’adesione alla presente polizza da parte dell’Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare la polizza al fine di ottenere la concessione del leasing o di ottenerla alle condizioni proposte. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Premio per applicazioni con durata pluriennale | Il premio per applicazioni con durata pluriennale beneficerà di uno sconto pari al 10% rispetto al premio annuale previsto per un’analoga polizza annuale stipulata in forma individuale. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Garanzie Varie | Comprende: • i bagagli trasportati in presenza di incendio che comporti la perdita totale del veicolo o l’antieconomicità della sua riparazione; • le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali; • le spese sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina; • un indennizzo per le spese documentate, sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. | |
Furto e incendio | Non ci sono indicazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Garanzia Bagaglio | Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché apparecchi elettronici, fotografici e radio-televisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato. In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga redatto regolare verbale. |
Eventi Atmosferici | Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche. |
Garanzie Varie | Sono in ogni caso esclusi i danni: a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo; b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. |
Atti vandalici | La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo. Per i veicoli di età superiore a tre anni, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Restano comunque esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati. |
Infortuni del conducente | Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni verificatisi: • durante la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti; • se l’Assicurato, alla guida del veicolo al momento del sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del libretto di circolazione; • durante le operazioni di carico/scarico del veicolo; • in connessione con atti di guerra, insurrezioni, sommosse, calamità naturali, esplosioni contaminazioni radioattive; • come conseguenza di intossicazione acuta di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci); • in conseguenza di atti temerari o di azioni dolose. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive, infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità, sindromi organiche cerebrali. L’assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. |
Kasko/Collisione | Ferme restando le esclusioni previste all’art. 6 della polizza, la garanzia non è altresì operante: • se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; • se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti ed allucinogeni; • se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; in conseguenza di attività illecite; • se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo. • se i danni risultano causati da atti vandalici. L’Impresa non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia. |
Assistenza | • Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti. • Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. • Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero. • L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato. • L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato. • Relativamente a ciascun Assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni. • Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. |
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati. |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Per tutti i sinistri il Contraente e/o l’Assicurato e/o il Proprietario deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa componendo il numero verde 800.894139 dall’estero occorre comporre il numero +39. 039.9890.715 e successivamente inviare denuncia per iscritto all’Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nel caso di furto o rapina nonché di atti vandalici e/o dolosi di Xxxxx, dovrà essere fatta immediata denuncia all’Autorità, inoltrando all’Impresa copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero (in uno Stato non facente parte della Unione Europea), la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità italiana. |
Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il Contraente/Assicurato effettui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Il Contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento semestrale del premio. Il singolo Assicurato dovrà pagare al Contraente il premio relativo alla singola applicazione al momento dell’inclusione nella copertura assicurativa. L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposta. |
Rimborso | In caso di estinzione anticipata o di trasferimento della locazione finanziaria, l’Impresa restituisce al Contraente – per il tramite dell’Intermediario – la parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. In alternativa l’Impresa, su richiesta dell’Assicurato/Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Resta inteso che, in caso di un sinistro che comporti la perdita totale del bene e il pagamento del relativo indennizzo, il premio versato per l’annualità in corso al momento del sinistro, in relazione al veicolo oggetto di danno totale, rimane comunque acquisito dall’Impresa. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | Il contratto è stipulato tra l’Impresa e il Contraente con previsione di tacito rinnovo per un anno e così successivamente. Il contratto ha validità annuale ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente. La durata della copertura assicurativa è pluriennale ed è compresa da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 72 mesi. La durata della copertura assicurativa, indicata nell’apposito Modulo di proposta di adesione e richiamata sul certificato, si intende nella forma di Premio Annuo predeterminato per ciascuna annualità. Resta inteso che in caso di veicolo usato, la durata massima della copertura assicurativa non potrà eccedere il limite di 120 mesi dalla data di prima immatricolazione. |
Sospensione | Non sono previste possibilità di sospendere il contratto. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: 1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; 2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; 3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; 4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. |
Risoluzione | Il contratto garantisce alle parti il diritto di recesso in caso di sinistro. |
Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come rimorchio e semirimorchio o rimorchio di prima immatricolazione; rimorchio e semirimorchio usato e rimorchio usato che non abbiano più di 36 mesi (3 anni) dalla data di prima immatricolazione.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario per il Ramo 1 (Infortuni) è pari al 38,30%, per il Ramo 3 (CVT) è pari al 33,97% e per il Ramo 18 (Assistenza) è pari al 48,40%.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni dal reclamo. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA ALL’ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
INDICE
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2
Premessa 2
A. Assicurazione per conto di chi spetta 2
B. Veicoli assicurabili 2
C. Veicoli non assicurabili 2
D. Durata delle coperture assicurative 2
X. Xxxxxxxxxx anticipata 2
F. Proroga copertura assicurativa 2
G. Limiti assuntivi 2
H. Pacchetti assicurativi 2
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 3
CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI 3
Art. 1– Garanzia incendio e furto (garanzia sempre presente e operativa per tutti i pacchetti) 3
1.1 – Oggetto della garanzia 3
1.2 – Ricorso terzi da incendio 3
1.3 – Spese di immatricolazione 3
1.4 – Danni all’interno del veicolo 3
1.5 – Spese custodia e parcheggio 3
1.6 – Garanzia bagaglio 3
Art. 2 – Garanzie accessorie (valide in abbinamento a uno dei pacchetti indicati al punto h delle premesse) 3
EVENTI SPECIALI 3
2.1 Eventi atmosferici (garanzia valida per i pacchetti lease & go classic, classic plus, top) 3
Art. 3 – Garanzia atti vandalici (garanzia valida per i pacchetti lease & go classic, classic plus, top) 4
Art. 4 – Xxxxxxxx xxxxx (garanzia valida per il pacchetto lease & go top) 4
4.1 – Oggetto della garanzia 4
4.2 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia kasko 4
4.3 – Criteri di indennizzo kasko 4
Art. 5 – Garanzia collisione (garanzia valida per il pacchetto lease & go classic plus) 4
5.1 Oggetto della garanzia 4
5.2 Esclusioni e limiti specifici per la garanzia collisione 4
5.3 Criteri di indennizzo collisione 5
NORME COMUNI ALLE GARANZIE DI CUI AL CAPITOLO 1 5
Art. 6 – Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie 5
Art. 7 – Rivalsa 5
Art. 8 – Determinazione dell'ammontare del danno 5
8.1 Rete convenzionata 5
8.2 Fuori rete convenzionata 5
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO 5
1 Danno parziale 5
2 Danno totale 6
Art. 9 – Liquidazione dei danni - Nomina dei periti 6
Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo 6
10.1 Clausola responsabilità civile autoveicoli 6
Art. 11 – Beneficiario dell’indennizzo 6
Art. 12 - Recupero del veicolo 6
CAPITOLO 2 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE 6
Art. 13 – Garanzia infortuni del conducente (garanzia valida per i Pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus, Top) 6
13.1 Esclusioni e delimitazioni specifiche per la garanzia Infortuni del Conducente 7
13.2 Garanzie prestate 7
CAPITOLO 3 – ASSISTENZA 8
Art. 14 – Garanzia assistenza 8
14.1 Garanzie prestate 8
14.2 Esclusioni e limiti specifici per la garanzia assistenza 9
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 10
Art. 15 – Determinazione del premio - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 10
Art. 16 – Durata del contratto - Proroga del contratto 10
Art. 17 – Recesso in caso di sinistro 10
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 11
Art. 18 – Denuncia del sinistro 11
Art. 19 – Estensione territoriale 11
Art. 20 – Imposte e tasse 11
Art. 21 – Legge – Giurisdizione 11
Art. 22 – Obblighi del Contraente 11
Art. 23 – Premio per applicazioni con durata pluriennale 11
ALLEGATO N. 1 POLIZZA N. 8006000138/G 13
APPENDICE NORMATIVA 14
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 16
SEZIONE I - GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
Alienazione: la vendita, la demolizione, la distruzione o l’esportazione definitiva del veicolo;
Accessori: le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del veicolo fornita dalla Casa Costruttrice. Tali “accessori” devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile). Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione;
Assicurato:
b) il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
c) nelle prestazioni di infortuni: il conducente del veicolo regolarmente autorizzato alla conduzione del medesimo;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Centrale Operativa: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;
Certificato/Scheda di polizza: documento rilasciato all’Assicurato da parte del Contraente al momento dell’effetto della copertura assicurativa attestante l’operatività delle garanzie contrattualmente previste;
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; in questa polizza Banca Ifis S.p.A. con sede a Xxxxxx (XX), xxxx xxx Xxxxxxxxx, x. 00;
Danno parziale: ogni danno il cui ammontare sia inferiore al’80% del valore del veicolo al momento del sinistro;
Danno totale: ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari al’80% del valore del veicolo al momento del sinistro;
Durata contratto: il periodo di validità del contratto concordato tra l’Impresa ed il Contraente;
Durata applicazioni: il periodo di validità della singola applicazione, corrispondente alla durata della locazione finanziaria concordata tra il Contraente e l’Assicurato;
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Eurotax: pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore destinata agli operatori professionali del settore automobilistico. Tale pubblicazione si articola in “Eurotax blu” (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, commercianti, ecc.) ed “Eurotax giallo” (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti, ecc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basati su indagini di mercato;
Furto: è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro;
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l’Assicurato l’utilizzo in condizioni normali;
Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
Incendio: l’autocombustione con sviluppo di fiamma;
Incidente: l’evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali;
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente;
Intermediario: soggetto al quale le parti hanno conferito mandato per la gestione della polizza;
Legittimo Conducente: proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato; Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa quale corrispettivo dell’obbligazione assunta dalla medesima; Proprietario del veicolo: l’intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Quattroruote: pubblicazione mensile dell’Editoriale Domus S.p.A.;
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;
Residenza: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico; Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro; la sua quantificazione risulta dal certificato;
Scoppio: il repentino dirompersi del serbatoio o dell’impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna;
Sinistro: il verificarsi del fatto o dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Valore commerciale: il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro desunto dalle quotazioni aggiornate di “Quattroruote” o, in assenza, delle riviste specializzate quali Eurotax (media tra Eurotax Blu e Eurotax Giallo).
Valore a nuovo: prezzo di listino della casa costruttrice al momento della prima immatricolazione, compresi gli accessori installati sul veicolo e le spese di messa in strada, o il diverso valore risultante da fattura di acquisto (fermo comunque il valore assicurato); Valore assicurato: la somma (comprensiva di accessori) dichiarata dal Contraente e riportata sulla scheda di polizza, ovverosia, in ogni caso, il limite massimo d’indennizzo esigibile dall’Impresa. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al momento della stipulazione del contratto;
Veicolo: mezzo meccanico di trasporto guidato dall’Assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato nella scheda di polizza.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazione Mod. 8006000138/G ed. 2022-02 – Ultimo aggiornamento 01.02.2022 Convenzione LEASE & GO – Rimorchi e Semirimorchi
In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
PREMESSA
A. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome e per conto di chi spetta.
Le azioni, le ragioni e tutti i diritti nascenti dall’assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dagli Assicuratori. L’accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato secondo il contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso del titolare dell’interesse assicurato.
L’adesione alla presente polizza da parte dell’Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare la polizza al fine di ottenere la concessione del leasing o di ottenerla alle condizioni proposte.
B. VEICOLI ASSICURABILI
Con il presente contratto si possono assicurare esclusivamente i seguenti veicoli:
1. rimorchi e semirimorchi e rimorchi di prima immatricolazione;
2. rimorchi e semirimorchi usati e rimorchi usati che non abbiano più di 36 mesi (3 anni) dalla data di prima immatricolazione.
C. VEICOLI NON ASSICURABILI
Con il presente contratto non si possono assicurare i seguenti veicoli:
1. Veicoli usati di età superiore a 36 mesi dalla data di prima immatricolazione; 2. Veicoli senza targa;
3. Veicoli con targa prova;
4. Veicoli con targa estera;
5. Veicoli adibiti al trasporto infiammabili, materiali radioattivi, merci pericolose fatta eccezione ai veicoli adibiti al trasporto carburante (benzina e gasolio);
6. Ciclomotori;
7. Veicoli destinati al noleggio con o senza conducente.
Tutti i rischi non espressamente contemplati nel presente accordo.
D. DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
La durata della copertura assicurativa è pluriennale ed è compresa da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 72 mesi.
La durata della copertura assicurativa, indicata nell’apposito Modulo di proposta di adesione e richiamata sul certificato, si
intende nella forma di Premio Xxxxx predeterminato per ciascuna annualità. Resta inteso che in caso di veicolo usato la durata massima della copertura assicurativa non potrà eccedere il limite di 120 mesi dalla data di prima immatricolazione. In caso di disdetta del presente contratto/convenzione la copertura assicurativa delle singole applicazioni relative ai veicoli assicurati prima della scadenza della Convenzione stessa, proseguirà fino alla naturale scadenza dei relativi contratti di leasing.
E. ESTINZIONE ANTICIPATA
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento della locazione finanziaria, l’Impresa restituisce al Contraente – per tramite dell’Intermediario – la parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. In alternativa l’Impresa, su richiesta dell’Assicurato/Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Resta inteso che, in caso di un sinistro che comporti la perdita totale del bene e il pagamento del relativo indennizzo, il premio versato per l’annualità in corso al momento del sinistro, in relazione al veicolo oggetto di danno totale, rimane comunque acquisito dall’Impresa.
F. PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA
La copertura assicurativa di ciascun veicolo resterà attiva fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo al termine del periodo di copertura prescelto e risultante dal certificato.
G. LIMITI ASSUNTIVI
I limiti assuntivi vengono così stabiliti:
- Rimorchi e semirimorchi: da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 180.000,00 di valore del veicolo.
H. PACCHETTI ASSICURATIVI
x. Xxxxxxxxx Lease & Go Base: Furto e Incendio totale e parziale;
b. Pacchetto Lease & Go Classic: Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Naturali - Eventi Vandalici- Infortuni del conducente.
c. Pacchetto Lease & Go Classic Plus: Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Naturali - Eventi Vandalici - Collisione – Infortuni del Conducente.
d. Pacchetto Lease & Top: Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Naturali - Eventi Vandalici - Kasko – Infortuni del Conducente.
La garanzia Assistenza Stradale sarà acquistabile in abbinamento ai Pacchetti b (Lease & Go Classic), c (Lease & Go Classic Plus), d (Lease & Go Top).
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli (Corpi Veicoli Terrestri – Infortuni del Conducente – Assistenza) che disciplinano le garanzie oggetto della presente Assicurazione, incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI
Art. 1- GARANZIA INCENDIO E FURTO (garanzia sempre presente e operativa per tutti i pacchetti)
1.1 – Oggetto della garanzia
L’Impresa si obbliga a indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel certificato, compresi gli accessori, a seguito di:
a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo e a seguito di caduta di aeromobili e loro parti;
b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel certificato nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.
all’Assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.
In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo, l’Impresa indennizza
1.2 – Ricorso Terzi da Incendio
L’Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.
Sono in ogni caso esclusi i danni:
a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
1.3 – Spese di immatricolazione
In caso di incendio, furto od incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, l’Impresa corrisponderà un indennizzo pari alle spese documentate sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Filo diretto Car o quelle relative al passaggio di proprietà di un veicolo usato di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Filo diretto Car, sostenute al momento dell’acquisto del veicolo stesso, fino ad un massimo di Euro 250,00 per anno.
1.4 – Danni all’interno del veicolo
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo garantito dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e per anno. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell’Amministrazione Ospedaliera o dal Medico intervenuto o dall’autorità di Polizia.
1.5 – Spese Custodia e Parcheggio
L’Impresa rimborsa le spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo garantito disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina, fino alla concorrenza di Euro 250,00 per sinistro e per anno. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso all’Assicurato.
1.6 – Xxxxxxxx Xxxxxxxx
In caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, l’Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro. La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell’Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio.
Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché apparecchi elettronici, fotografici e radio-televisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato. In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga redatto regolare verbale.
Art. 2 – GARANZIE ACCESSORIE (valide in abbinamento a uno dei Pacchetti indicati al punto H delle Premesse)
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.
EVENTI SPECIALI
2.1 Eventi Atmosferici (garanzia valida per i Pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus, Top)
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori , a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, nonché cose trasportate dal vento.
Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.
Art. 3 – GARANZIA ATTI VANDALICI (garanzia valida per i Pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus, Top)
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio.
La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo.
Per i veicoli di età superiore a tre anni, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Restano comunque esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.
Art. 4 – GARANZIA KASKO (garanzia valida per il Pacchetto Lease & Go Top)
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.
4.1 – Oggetto della garanzia
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada.
4.2 – Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Kasko
Ferme restando le esclusioni previste all’art. 6, la garanzia non è altresì operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti ed allucinogeni;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
• in conseguenza di attività illecite;
• se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo.
• se i danni risultano causati da atti vandalici.
L’Impresa non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
4.3 – Criteri di indennizzo Kasko
• In caso di sinistro con responsabilità totale di Terzi identificati, l’indennizzo sarà corrisposto per l’intero importo del danno senza applicazione dello scoperto e del degrado eventualmente previsti.
• In caso di sinistro con responsabilità anche concorsuale dell’Assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado e lo scoperto pattuiti e risultanti dalla scheda di polizza.
• Tuttavia in ogni caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità intervenute).
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.
Art. 5 – GARANZIA COLLISIONE (garanzia valida per il Pacchetto Lease & Go Classic Plus)
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.
5.1 Oggetto della Garanzia
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.
5.2 Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Collisione
Ferme restando le esclusioni previste all’art. 6 la garanzia non è altresì operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
• in conseguenza di attività illecite;
• se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo.
• se i danni risultano causati da atti vandalici.
L’Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
5.3 Criteri di indennizzo Collisione
• In caso di sinistro con responsabilità totale di Terzi identificati, l’indennizzo sarà corrisposto per l’intero importo del danno senza applicazione dello scoperto e del degrado eventualmente previsti.
• In caso di sinistro con responsabilità anche concorsuale dell’Assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado e lo scoperto pattuiti e risultanti dalla scheda di polizza.
Tuttavia in ogni caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità intervenute).
NORME COMUNI ALLE GARANZIE DI CUI AL CAPITOLO 1
Art. 6 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
L’assicurazione non comprende:
• i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
• i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
• i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
• i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
• i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, calamità naturali, eventi atmosferici, atti vandalici (salvo quanto previsto agli artt. 2.1 e 3), atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
• l’appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente.
Resta inteso che la liquidazione del danno è soggetta all’applicazione di franchigie e/o scoperti con relativi minimi così come indicato sul certificato di polizza.
Art. 7 - RIVALSA
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati, del Contraente e del Locatario del veicolo/Assicurato fatto salvo il caso di dolo.
Art. 8 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
di ricezione da parte dell’Impresa della denuncia del sinistro. L’Impresa rimborsa secondo le modalità contrattuali previste.
l’Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data
Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni di cui al presente contratto, l’Assicurato deve contattare
8.1 Rete Convenzionata
L’Assicurato deve contattare l’Impresa la quale autorizza la riparazione e provvede al pagamento diretto del sinistro presso la
rete delle carrozzerie convenzionate. Restano comunque a carico dell’Assicurato eventuali scoperti/franchigie previsti in polizza.
Per i danni avvenuti e riparati all’estero, l’Impresa liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad eccezione della procedura di pagamento che sarà effettuata in modo indiretto.
8.2 Fuori Rete Convenzionata
L’Assicurato deve contattare l’Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell’Impresa della denuncia del sinistro.
L’Impresa, accertato il diritto all’indennizzo, rimborsa direttamente l’Assicurato.
Nel caso in cui una carrozzeria convenzionata segnalata dall’Impresa ha sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
1 Danno Parziale
1.1 Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, resta inteso che:
• nei primi 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado;
• al quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 25%;
• dopo il quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 50%.
L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero.
1.2 Fuori Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato “Fuori Rete Convenzionata”, resta inteso che:
• nei primi 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado;
• al quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 25%;
• dopo il quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 50%.
L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero.
In ogni caso, l’Impresa rimborserà il costo orario della mano d’opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata dell’Impresa [massimo Euro 40,00 (quaranta/00) + IVA all’ora]. Resta inteso che l’Assicurato sarà sempre tenuto a provvedere alla riparazione del veicolo, in difetto della quale nessun indennizzo verrà corrisposto dall’Impresa.
2 Danno Totale
L’Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia. In caso di perdita totale avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado.
ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI
Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’Assicurato, la valutazione dei danni è effettuata mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l’accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell’Assicurato. Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d’ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l’Autorità Giudiziaria. Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese a delle competenze del terzo.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Art. 10 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia e valutato l’ammontare del danno, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell’ammontare del danno l’Impresa terrà conto dell’incidenza dell’IVA quando rimanga a carico dell’Assicurato e l’importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia (se possibile) della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:
• individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato);
• verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà). In caso di incendio, l’Assicurato deve inoltre far pervenire all’Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purchè non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari.
10.1 Clausola Responsabilità Civile Autoveicoli
Il Contraente/Assicurato dichiara che il veicolo identificato in polizza è assicurato con polizza in corso di validità per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto previsto dalle legge 990/69 nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. “Codice della Strada”) e successive modifiche.
Qualora al momento del sinistro, a seguito di verifiche effettuate dall’Impresa, il veicolo risulti non assicurato per la garanzia Responsabilità Civile Auto, il sinistro non sarà indennizzabile dalla presente polizza.
Art. 11 – BENEFICIARIO DELL’INDENNIZZO
In considerazione del fatto che l’inclusione nelle coperture offerte dal presente contratto assicurativo è in ogni caso subordinata alla stipula di un contratto di leasing tra il Contraente e la propria clientela, resta espressamente inteso tra le Parti come ogni indennizzo derivante dal presente contratto assicurativo dovrà essere erogato esclusivamente in favore della società proprietaria dei veicoli assicurati, così come risultante al P.R.A.
Art. 12 - RECUPERO DEL VEICOLO
L’Assicurato è tenuto ad informare l’Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parte di esso. In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell’indennizzo, l’eventuale danno sarà considerato parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest’ultimo. Prima di procedere alla liquidazione del danno, l’Assicurato si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo rubato all’Impresa mediante sottoscrizione di idonea procura. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso l’Assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dall’Impresa.
CAPITOLO 2 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 13 – GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
(garanzia valida per i Pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus, Top) Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsigli mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni che colpiscano il legittimo
Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.
Sono compresi in garanzia gli incidenti conseguenti a colpi di sole o di calore, stato di malore od incoscienza non sottesi da patologia conosciuta, nonché le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzo . Non sono considerate infortuni le ernie da sforzo. A deroga dell’art. 1900 Codice Civile, si considerano in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell’Assicurato.
Somme assicurabili
Alla stipula del contratto, il Contraente può scegliere le garanzie operanti in base alla seguente combinazione di somme assicurabili:
combinazione A): morte: - inv. perm.: € 50.000,00. rimborso spese da ricovero: € 5.000,00.
13.1 Esclusioni e delimitazioni specifiche per la garanzia Infortuni del Conducente
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni verificatisi:
• durante la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti;
• se l’Assicurato, alla guida del veicolo al momento del sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del libretto di circolazione;
• durante le operazioni di carico/scarico del veicolo;
• in connessione con atti di guerra, insurrezioni, sommosse, calamità naturali, esplosioni contaminazioni radioattive;
• come conseguenza di intossicazione acuta di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci);
• in conseguenza di atti temerari o di azioni dolose.
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive, infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità, sindromi organiche cerebrali. L’assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni.
L’Impresa indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti, purché la denuncia avvenga entro un anno dalla data dell’infortunio.
Per gli Assicurati che abbiano compiuto il 75° anno di età, le somme assicurate, a partire dalla prima scadenza annua successiva al compimento, si intendono ridotte del 50% (cinquanta per cento), fermo il premio.
13.2 Garanzie prestate Invalidità permanente
Qualora l’infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è accaduto, l’Impresa corrisponderà per tale titolo una indennità determinata in base alla somma assicurata per invalidità permanente ed alla percentuale di invalidità calcolata in base alla tabella delle percentuali di invalidità allegata al
D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 (tabella INAIL) e successive modifiche; fermo restando che sarà operante una franchigia assoluta di 5 punti percentuali e che nulla è dovuto per invalidità permanenti inferiori a tale percentuale. Tuttavia, qualora l’invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado pari o superiore al 66% l’indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata senza applicazione di alcuna franchigia. L’indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte.
Morte
Qualora l’infortunio abbia per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è accaduto, l’Impresa liquida ai Beneficiari, indicati dall’Assicurato o in mancanza, agli eredi legittimi, la somma assicurata per il caso di morte.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato (entro un anno dall’infortunio) muore in conseguenza del medesimo infortunio, l’Impresa corrisponde ai Beneficiari soltanto l’eventuale differenza tra indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.
Rimborso spese di cura da ricovero
In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza e che abbia comportato ricovero, l’Impresa, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo, rimborsa le spese relative al periodo di ricovero per rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami, nonché le spese per interventi chirurgici e precisamente: onorari del chirurgo, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento. Si precisa che l’Impresa provvederà al rimborso delle spese di cura sopra indicate, solo se sostenute durante il periodo di ricovero, restando escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera. Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative fatture, notule e ricevute debitamente quietanzate. Il rimborso delle spese di cura è cumulabile con l’indennizzo per morte o per invalidità permanente.
Rinuncia all’azione di rivalsa
Salvo che per le spese di cura da ricovero, l’Impresa rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 Codice Civile verso i Terzi responsabili dell’infortunio.
Controversie - Arbitrato irrituale
Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’Assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo Medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
È fatto salvo il diritto delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
I risultati delle operazioni arbitrali, devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
CAPITOLO 3 – ASSISTENZA
Art. 14 – GARANZIA ASSISTENZA
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito.
Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L’assistenza è materialmente erogata dalla Centrale Operativa dell’Impresa presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.
Modalità per l’erogazione dell’assistenza
L’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa componendo il numero verde 800.894139; dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico x00.000.000.0000 ed in caso di chiamate dall’estero l’Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall’Assicurato. La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste dell’Assicurato. L’Impresa ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’Assicurato, su richiesta dell’Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Centrale Operativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato.
14.1 Garanzie prestate Soccorso Stradale per guasto
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all’officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre, il costo del soccorso sarà a carico dell’Assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Per i rimorchi e semirimorchi, la presente prestazione è operante con una franchigia di Euro 100,00 e con un limite massimo per evento di Euro 5.000,00. La franchigia di Euro 100,00 deve essere corrisposta obbligatoriamente al momento della erogazione della prestazione di soccorso. In caso contrario l’Impresa si riserva la facoltà di non procedere all’erogazione del servizio. La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento.
Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “Rete Convenzionata” le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato). È data facoltà all’Assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete. Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre, il costo del soccorso sarà a carico dell’Assicurato qualora l’evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Per i rimorchi e semirimorchi, la presente prestazione è operante con una franchigia di Euro 100,00 e con un limite massimo per evento di Euro 5.000,00. La franchigia di Euro 100,00 deve essere corrisposta obbligatoriamente al momento della erogazione della prestazione di soccorso. In caso contrario l’Impresa si riserva la facoltà di non procedere all’erogazione del servizio.
Recupero fuori strada del veicolo
Qualora il veicolo, a seguito di incidente stradale, fuoriuscisse dalla sede stradale senza essere in grado di rientrarvi autonomamente, la Centrale Operativa fornirà uno o più mezzi idonei a riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di:
Euro 2.500,00 (da intendersi compreso nel massimale di Euro 5.000,00 relativo alla prestazione “Soccorso stradale” ed a consumo del medesimo) per rimorchi e semirimorchi. La prestazione potrà essere erogata per un singolo evento per ciascun anno assicurativo.
Anticipo denaro
Se l’Assicurato si trova nella situazione di dover forzatamente sostenere delle spese impreviste e non sia in grado di provvedere al pagamento di tali spese per mancanza/insufficienza di disponibilità finanziaria immediata o perché ha subito il furto o lo smarrimento di ogni forma di pagamento disponibile (contanti, assegno, carta di credito od altro), la Centrale Operativa anticiperà la somma necessaria, rendendola disponibile nel più breve tempo possibile presso la località e il luogo ove si presenta la necessità, entro un massimale di Euro 5.000,00.
I casi che danno diritto alla prestazione sono: pagamento di riparazioni meccaniche/carrozzeria abbandono e demolizione del veicolo a seguito di guasto o incidente, acquisto di carburante, spese di prima necessità (vitto, alloggio), spese amministrative (rifacimento documenti personali o del veicolo indispensabili per il proseguimento del viaggio ed il relativo rientro). La prestazione è subordinata a previa garanzia di copertura bancaria in Italia fornita per iscritto all’Impresa da un garante (familiare o datore di lavoro o istituto bancario) dell’Assicurato. Tale garanzia prevede il rimborso della somma anticipata entro 10 giorni dall’evento. le termine l’Impresa avrà facoltà di applicare gli interessi di legge nonché attivarsi per la tutela dei propri interessi.
Invio pezzi di ricambio all’estero
Se il veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l’evento, la Centrale Operativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l’Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice. La prestazione non è operante nel caso in cui l’Assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Spese di albergo
Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell’Assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Centrale Operativa organizza e l’Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell’Assicurato.
Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio
Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Centrale Operativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica/biglietto ferroviario prima classe/passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all’estero di Euro 500,00 per evento.
Invio taxi
Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Centrale Operativa invia un taxi fino all’officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l’immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L’Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di Euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri.
Trasporto in autoambulanza
Qualora l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Centrale Operativa organizza il trasferimento inviando direttamente l’autoambulanza.
Le spese di trasporto sono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). Prestazione valida soltanto in Italia e per un evento per anno assicurativo.
Piantonamento del veicolo
Qualora in caso di guasto, incendio, incidente, tentato furto, ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanga immobilizzato in condizioni tali da richiedere la custodia dei beni trasportati l’Impresa provvede ad organizzare la vigilanza dei beni trasportati per il tempo necessario ad effettuare il trasporto del veicolo e/o le riparazioni atte a ripristinare la sicurezza del veicolo. I costi di intervento sono a carico dell’Impresa sino ad un importo massimo di Euro 600,00 per evento e per anno assicurativo.
14.2 Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Assistenza
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente.
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.
• Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
• Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero.
• L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato.
• L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato.
• Relativamente a ciascun Assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
• Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 15 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento al tipo di veicolo, al luogo di residenza del Proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla scheda di polizza stessa; relativamente alla garanzia Furto, in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario. Il Contraente e/o il Proprietario del veicolo sono tenuti a dare immediata comunicazione all’Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, la liquidazione del danno non è dovuta o è dovuta in misura ridotta, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
In relazione a questo specifico contratto di assicurazione, resta inteso come il premio per le singole applicazioni viene determinato secondo il seguente processo di calcolo:
1. premio variabile =
a. valore del veicolo (“Valore a nuovo” per i veicoli di prima immatricolazione o “Valore commerciale” per i veicoli usati) moltiplicato per il tasso permillare;
b. il valore di cui al punto a) viene poi moltiplicato per il coefficiente di durata (12, 24, 36, 48, 60, 72 mesi – v. tabella).
2. premio fisso =
a. costo annuo delle garanzie il cui premio non varia in funzione del degrado del veicolo assicurato; b. il valore di cui al punto a) viene moltiplicato per la durata prescelta (12, 24, 36, 48, 60, 72 mesi).
3. Il premio totale ottenuto dalla somma del punto 1) e del punto 2) verrà diviso per il numero di annualità prescelto.
Il premio di ogni singola applicazione è determinato in via anticipata. Il Contraente, dopo aver effettuato il calcolo del premio relativo a ciascuna applicazione, invia all’Impresa un flusso giornaliero contenente tutte le informazioni richieste, a seguito del quale l’Impresa emetterà il certificato di applicazione attestante la copertura del veicolo.
Nel caso di disallineamento tra il premio calcolato dal Contraente e quello risultante dal motore di calcolo dell’Impresa, il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere all’Impresa anche l’eventuale differenza di premio.
Resta espressamente inteso come il premio calcolato dall’Impresa dovrà essere considerato in ogni caso quello corretto ed esigibile dal Contraente/Assicurato.
Art. 16 – DURATA DEL CONTRATTO - PROROGA DEL CONTRATTO
Il presente articolo regola i rapporti tra Impresa e Contraente (Banca Ifis S.p.A.) e non ha pertinenza per quanto riguarda le singole applicazioni.
Il contratto sottoscritto tra l’Impresa e il Contraente (Banca Ifis S.p.A.) ha durata annuale.
In mancanza di disdetta data da una delle parti, con lettera raccomandata AR e pervenuta all’altra parte almeno 30 giorni
prima della scadenza del contratto, quest’ultimo è prorogato per una durata uguale a quella originaria e così successivamente.
Art. 17- RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l’Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato e/o del Contraente della comunicazione inviata dall’Impresa;
In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa all’Assicurato e/o al Contraente la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Dal momento di efficacia del recesso esercitato nei confronti del Contraente questi non potrà includere ulteriori applicazioni, restando inteso che le coperture relative alle applicazioni già in essere al momento del recesso resteranno attive fino alla loro naturale scadenza annuale, escluso ogni tacito rinnovo.
L’Impresa inoltre potrà esercitare il recesso anche nei confronti di singole applicazioni particolarmente sinistrose che avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato e/o del Contraente della comunicazione inviata dall’Impresa. In quest’ultimo caso la restituzione del premio pagato e non goduto della singola applicazione verrà inserita nell’ambito della prima regolazione utile.
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
Art. 18 – DENUNCIA DEL SINISTRO
Per tutti i sinistri il Contraente e/o l’Assicurato e/o il Proprietario deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa componendo il numero verde
dall’estero occorre comporre il numero
800.894139
+39. 039.9890.715
e successivamente inviare denuncia per iscritto all’Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nel caso di furto o rapina nonché di atti vandalici e/o dolosi di Xxxxx, dovrà essere fatta immediata denuncia all’Autorità, inoltrando all’Impresa copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero (in uno Stato non facente parte della Unione Europea), la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità italiana.
Art. 19 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
Art. 20 – IMPOSTE E TASSE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 21 – LEGGE – GIURISDIZIONE
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana.
Art. 22 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al
pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, il Contraente
si obbliga a consegnare su supporto durevole, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le condizioni di assicurazione ed il relativo glossario. Qualora i contratti collettivi di cui al comma precedente prevedano un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, in luogo della documentazione di cui al comma precedente il Contraente consegna un documento concordato con l’Impresa che riporti la denominazione dell’Impresa, l’oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata. Il Contraente ha l’obbligo di consegnare tale ultimo documento in occasione dell’acquisto del prodotto o del servizio.
Art. 23 – PREMIO PER APPLICAZIONI CON DURATA PLURIENNALE
Il premio per applicazioni con durata pluriennale beneficerà di uno sconto minimo del 10% rispetto al premio annuale per polizze individuali.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde
800.894139
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39. 039.9890.715
comunicando subito le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
• Numero di polizza
• Targa del veicolo e la sua reperibilità per eventuale perizia e/o stima del danno
• Motivo della chiamata
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi. La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 – Xxxxxx Xxxxxxxx – 00000 XXXXXX XXXXXXX (XX)
Per eventuali reclami scrivere a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni Xxxxx Xxxxxxxx x. 00
00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB - fax 000.0000.000 - xxxxxxx@xxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI FURTO/RAPINA DEL VEICOLO oppure di EVENTI SOCIOPOLITICI o ATTI /VANDALICI
Presentare subito denuncia all’Autorità Giudiziaria del luogo in cui è avvenuto il fatto, avendo cura di specificare in denuncia se è stata sottratta anche la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In caso di danno totale occorre far pervenire tutte le chiavi del veicolo, copia (se possibile) della fattura di acquisto e, se si tratta di danno parziale, dovranno essere specificate in denuncia le parti asportate e/o danneggiate.
Copia della denuncia deve essere inviata alla Sede dell’Impresa corredata da:
• Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A.;
• Perdita di possesso;
• Procura a vendere intestata all’Impresa.
In caso di danni al veicolo avvenuti all’estero, occorre presentare denuncia anche presso la competente Autorità Italiana. Qualora il veicolo venga ritrovato, inviare copia del relativo verbale rilasciato dall’Autorità Giudiziaria allegando dettagliata descrizione delle parti asportate e/o danneggiate.
IN CASO DI INCENDIO oppure di EVENTI ATMOSFERICI
Presentare denuncia scritta all’Impresa descrivendo dettagliatamente i fatti ed allegando copia del verbale dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità, se vi è stato il loro intervento oppure dichiarazione equivalente.
In caso di incendio totale occorre inviare all’Impresa anche Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A. nonché la perdita di possesso.
IN CASO DI KASKO oppure di COLLISIONE
Presentare denuncia all’Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell’incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell’incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all’Impresa.
IN CASO DI INFORTUNIO
È necessario inviare il certificato Medico, notule, parcelle e tutta la documentazione, in originale, raccolta in merito al sinistro nonché copia della cartella clinica completa nel caso di eventuale ricovero.
NOTA IMPORTANTE
• Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario od alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
• In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l’atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
• Occorre fornire all’Impresa copia delle fatture delle riparazioni nonché copia della documentazione di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
• L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
• È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’Assicurato invia alla Compagnia gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, codice IBAN).
Gestione dei rapporti assicurativi via web
Il Contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) Le coperture assicurative in essere
b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero 039-9890714.
ALLEGATO N. 1 POLIZZA N. 8006000138/G BANCA IFIS SPA
Lease & Go – Rimorchi e Semirimorchi
GARANZIE
IN RETE
FRANCHIGIA
FUORI RETE
FRANCHIGIA
Limiti contrattuali
SCOPERTO | SCOPERTO | |||
FURTO | 10% | 500 | 10% | 500 |
FURTO (con antifurto satellit.) | 5% | 500 | 5% | 500 |
TUTTE LE AREE ATMOSFERICI E VANDALICI | 10% | 500 | 10% | 500 |
KASKO/COLLISIONE | 10% | 2.500 | 10% | 2.500 |
TABELLA DI DEGRADO PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI (DANNO TOTALE) ANNO DI 1° IMM.
1° ANNO 0% (solo per veicoli di 1° imm.)
2° ANNO
3° ANNO
4° ANNO valore commerciale (rif. EUROTAX) 5° ANNO
ANNI SUCCESSIVI
TABELLA DI DEGRADO PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI (DANNO PARZIALE) ANNO DI 1° IMM. | |
1° ANNO | 0% |
2° ANNO | 0% |
3° ANNO | 0% |
4° ANNO | 25% |
5° ANNO | 50% |
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1341 – Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. |
Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. |
Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. |
Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. |
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxxxx, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893. |
Art. 1898 – Aggravamento del rischio Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. |
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. |
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 – Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all’art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l’intervento dell’operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l’intervento dell’operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l’inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell’area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell’art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all’Interessato ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’art. 16 (diritto di rettifica), dall’art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 febbraio 2022
Set Informativo Polizza 8006000138/G Lease & Go - Rimorchi e Semirimorchi - modello 8006000138/G - 2022.001 – edizione 01.02.2022