Comparto Enti pubblici non economici. Accordo per l'adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa per il personale del comparto in relazione al rinvio contenuto nell'art. 48 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995.
Comparto Enti pubblici non economici. Accordo per l'adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa per il personale del comparto in relazione al rinvio contenuto nell'art. 48 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995.
A seguito dell'avvenuta registrazione, da parte della Corte dei conti, dell'accordo per l'adeguamento contrattuale della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, nel testo concordato in data 4 novembre 1996,
il giorno 24 aprile 1997, alle ore 9,30, presso la sede dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia stessa, rappresentata dai componenti del comitato direttivo di seguito indicati:
Prof. Xxxxx Xxxx'Xxxxxx (firma) Avv. Xxxxx Xxxxxxx (firma) Avv. Xxxxxx Xxxxxx (firma)
ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria:
Confederazioni CGIL (firma) CISL (firma) UIL (firma) CISAL (firma) CIDA (firma)
RDB/CUB (firma) CONFSAL (firma) UGL (firma) CONFEDIR (firma)
UNIONQUADRI (firma)
USPPI (firma)
Organizzazioni sindacali di categoria CGIL/Funzione pubblica (firma) CISL/Federpubblici (firma)
UIL-DEP (firma) CISAL-FIALP (firma)
CIDA/Fendep (firma) RDB/Enti pubblici (firma)
Al termine della riunione le parti concordano l'unito testo di accordo per l'adeguamento contrattuale della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa in relazione al rinvio contenuto nell' art. 48 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici.
PREMESSA
Con riferimento alla riserva contenuta nell' art. 48 CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, le parti, su richiesta di alcune delle Organizzazioni sindacali firmatarie, hanno proceduto all'esame della normativa vigente in materia di mensa e relativi servizi sostitutivi ( art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509) per valutare la necessità di un suo adeguamento allo scopo di meglio garantire, anche in armonia con il generale riordinamento dell'articolazione degli orari e dei servizi per il settore delle Amministrazioni pubbliche, l'operatività delle scelte organizzative degli enti del comparto preordinate al miglioramento dei servizi al pubblico e all'estensione delle relative fasce orarie.
Ciò con particolare riferimento agli enti il cui sistema organizzativo si caratterizza per un forte decentramento sul territorio, per un'avanzata dotazione tecnologica, nonchè per un'articolazione dell'orario già orientata all'apertura al pubblico anche nelle ore pomeridiane, con conseguenti maggiori esigenze operative, ivi comprese quelle collegate all'utilizzo ottimale dei sistemi di collegamento telematico ed informatico e al funzionamento di nuovi servizi come il "numero verde".
Al riguardo le parti:
-considerato che la normativa attuale ( art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509) prevede la possibiltà di erogare il servizio di mensa e i servizi sostitutivi soltanto a favore dei dipendenti tenuti ad osservare un orario giornaliero ordinario non inferiore a otto ore, limite che, per l'ipotesi di orario articolato su cinque giorni settimanali, è stato rideterminato, su autorizzazione della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica, in ore 7 ore e 12 minuti a seguito della riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 40 a 36 ore;
-rilevato che la rigidità della normativa attuale, così come formulata, ha dato origine, presso enti del comparto, a contestazioni in relazione al mancato riconoscimento del "ticket restaurant", in regime di orario settimanale articolato su cinque giorni, in assenza del requisito del raggiungimento di 7 ore e 12 minuti di lavoro, pur a fronte di un impegno lavorativo comportante la presenza sia nell'arco antimeridiano che in quello pomeridiano della giornata;
-considerato che la contrattazione collettiva successiva al decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979 si è sempre più ispirata, in materia di orario di lavoro, al principio della massima flessibilità al fine di corrispondere alle esigenze dei cittadini, principio sul quale si incentra la normativa contenuta, in materia di orario di lavoro, nell' art. 17 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995;
hanno convenuto sulla necessità di procedere a una rilettura della normativa in materia per assicurarne l'aderenza alle esigenze di flessibilità degli enti e a tal fine hanno definito il seguente
ACCORDO
Art. 1
1. I requisiti previsti dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 per l'attribuzione al personale del "ticket restaurant" o di altro analogo servizio s'intendono realizzati, nell'ipotesi di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni, quando il singolo dipendente, sulla base delle disposizioni in vigore in materia di orario nonchè della flessibilità e dei turni disposti dal dirigente responsabile, sia tenuto ad effettuare e di fatto effettui, nella singola giornata lavorativa, un orario di lavoro ricomprendente sia l'arco antimeridiano sia quello pomeridiano della giornata stessa, con l'intervallo della "pausa mensa". Detta pausa, all'interno della quale il servizio deve essere fruito, di norma non può avere durata inferiore a 30 minuti. Costituisce requisito indispensabile per l'accesso al beneficio, di norma, il compimento nell'arco della giornata di almeno sei ore
complessive di lavoro effettivo, salvo diverse ed eccezionali esigenze di flessibilità individuate di volta in volta dal dirigente responsabile.
Art. 2
1. Resta ferma la possibilità di prevedere, in sede di contrattazione decentrata, nell'ambito della disciplina dei servizi sociali per il personale, altre forme sostitutive del servizio di mensa, nel rispetto dei medesimi presupposti e condizioni previsti ai commi che precedono. L'attribuzione del "ticket restaurant" non può essere sostituito dall'equivalente in denaro, così come attualmente previsto dall' art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 / 1979.
Art. 3
1. Il presente accordo ha valenza interpretativa ai fini della risoluzione delle vertenze in atto e non può determinare per l'Amministrazione un aggravio di costi rispetto agli stanziamenti per lo scopo previsti.