Contract
8 NUMERO 262 / 2021
IL COMMERCIALISTA VENETO CV
PROCEDURE CONCORSUALI
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ESTESI E AGEVOLATI
XXXXX XXXXXXX
Avvocato in Padova
1. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA
1.1. Breve quadro normativo
L’articolo 20, comma 1, lett. e) del decreto-legge 118/2021 incide signifi- cativamente sulla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa previsti e regolati dall’art. 182 septies della legge fallimentare, riscrivendolo radicalmente.
Tali modifiche erano già “in cantiere” poiché contenute dall’art. 61 del Codice della Crisi (D. Lgs. 14/2019) la cui entrata in vigore è stata però differita dal Decreto Legge da ultimo intervenuto1, seppur nell’attuale art. 182 septies L.F. – come modificato dal decreto legge “agostano” – non siano state trasposte integralmente le norme così come previste dal Codice della Crisi2. La riforma, introdotta d’urgenza, dispone (art. 20, comma 2, del D.L) l’applicabilità delle norme che andremo ad esaminare ai procedimenti per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successi- vamente alla data di entrata in vigore del D.L3.
Come affermato nella Relazione Illustrativa del Codice della Crisi in relazio- ne all’art. 61, la ratio sottesa all’introduzione nel nostro ordinamento degli accordi ad efficacia estesa da parte dell’art. 182 septies L.F., consisteva nel fornire un nuovo strumento, idoneo a permettere il successo dell’operazione di ristrutturazione aziendale concordata - e quindi ad evitare l’apertura di una procedura concorsuale - anche nell’ipotesi di disaccordo da parte di creditori finanziari detentori di un credito di piccola entità, ove vi fosse stato invece l’accordo tra il debitore e la maggioranza dei creditori finanziari. La peculiarità di questo tipo di accordo è infatti, in deroga al principio con- sensualistico dei contratti4, quella di spiegare i propri effetti, anche verso i creditori non aderenti. La riforma, in linea con la ratio della norma originaria e nell’ottica di favorire la riuscita del tentativo di risanamento dell’impresa, estende l’applicabilità dell’istituto a tutte le ipotesi di ristrutturazione del debito eliminando il requisito per cui l’ammontare dei debiti doveva essere rappresentato, per almeno la metà, da debiti verso banche ed intermediari finanziari.
Sostanzialmente, la riforma amplia la possibilità di impiegare lo strumento anche alle ipotesi in cui i creditori non siano costituiti da banche ed inter- mediari finanziari.
1.2 La nuova disciplina
Lo strumento è azionabile da parte di imprenditori, di natura commerciale e non, non appartenenti alla categoria di imprenditori minori, che si trovino in stato di crisi o di insolvenza e consente di vincolare, secondo la discipli- na delineata dalla riforma, “creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici”.
La nuova disciplina dispone, innovando, che l’accordo debba necessariamen- te prevedere la prosecuzione dell’attività di impresa in via diretta od anche solo indiretta5. Gli accordi estesi sono soggetti alla medesima disciplina sostanziale e processuale della figura generale, anche per quanto riguarda gli effetti dell’omologazione, ma sono previsti specifici requisiti a tutela dei creditori destinati a subirne gli effetti.
1 Art. 1 D.L. 118/2021.
2 Il testo dell’art. 61 del Codice della Crisi e l’attuale testo dell’art. 182 septies
L.F. non sono in toto coincidenti.
3 Tali norme trovano pertanto applicazione a partire dal 25 agosto 2021.
4 In deroga ai principi di cui articoli 1372 e 1411 del codice civile.
5 per mezzo del trasferimento o dell’affitto dell’azienda.
Secondo i presupposti generali dell’istituto degli accordi di ristrutturazione, nell’accordo devono essere coinvolti i creditori verso i quali l’imprenditore sia esposto complessivamente per almeno il sessanta percento dell’inde- bitamento complessivo. I crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria devono rappresentare il setta cinque percento di tutti i creditori appartenenti alla categoria6.
1.2.1. Norme a tutela dei creditori destinati a subire l’estensione degli effetti
dell’accordo
La nuova disciplina prevede che gli effetti dell’accordo possano essere estesi ai creditori della medesima categoria non aderenti solo nel caso in cui essi possano risultare soddisfatti dall’accordo in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili7. La riforma non innova riguardo l’obbligo di informare tutti i creditori appartenenti alla stessa categoria di quelli che sottoscrivono l’accordo – e dunque destinati a subirne l’estensione
- dell’avvio delle trattative, affinché gli stessi vengano messi in condizione di parteciparvi in buona fede, avendo ricevuto complete ed aggiornate infor- mazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sugli effetti dello stesso. Viene confermato anche l’obbligo di notifica da parte del debitore nei confronti dei creditori (verso i quali viene richiesta l’estensione degli effetti dell’accordo):
1. dell’accordo stesso;
2. della domanda di omologazione;
3. dei documenti allegati.
I creditori della medesima categoria non aderenti e destinati a subire l’e- stensione degli effetti dell’accordo hanno facoltà di proporre opposizione ed il termine decorre dalla notifica di cui sopra.
Resta fermo che, in linea con la disciplina previgente, in nessun caso ai creditori cui è stato esteso l’accordo potrà essere imposta l’esecuzione di nuove prestazioni8, la concessione di nuovi affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti.
1.3 Gli accordi con banche ed intermediari finanziari
La nuova disciplina, non riservando più lo strumento degli accordi ad efficacia estesa ai rapporti debitori con banche ed intermediari finanziari e quindi generalizzandone l’applicazione al ricorrere delle condizioni sopra esaminate, rende, di fatto, gli accordi di ristrutturazione con banche ed in- termediari finanziari una sottospecie degli accordi in estensione.
La condizione di accesso a tale sottocategoria di accordi è legata alla mi- sura di indebitamento dell’impresa, che, come previsto dal nuovo ultimo comma del riformato art. 182 septies L.F., deve avere debiti verso banche ed intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebita- mento complessivo.
6 Fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.
7 Il Codice della Crisi disponeva invece che gli effetti dell’accordo potevano esten- dersi ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria se gli stessi potevano risultare soddisfatti in base all’accordo in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
8 Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godi-
mento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
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CV IL COMMERCIALISTA VENETO
Accordi di ristrutturazione
DIREZIONE
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Nell’accordo è possibile individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano tra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. All’interno delle categorie eventualmente individuate, secondo la disciplina generale, deve formarsi una maggioranza sull’accordo non in- feriore al settantacinque percento (con riferimento alla medesima categoria). Lo strumento può riguardare anche ristrutturazioni di carattere liquidatorio ed è questa la peculiarità che contraddistingue questa sottocategoria di accordi ad efficacia estesa dall’istituto generale.
2. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AGEVOLATI
L’articolo 20 del decreto-legge 118/2021 inserisce nella legge fallimentare9 anche la nuova disciplina degli accordi di ristrutturazione agevolati di cui all’art. 60 del Codice della Crisi. Questa categoria non costituisce di per sé una figura autonoma rispetto alla fattispecie degli accordi di ristrutturazione dei debiti generale, configurandosi come un’ipotesi speciale in cui è previsto l’abbattimento della percentuale minima richiesta dall’art. 182 bis L.F. ai fini della conclusione dell’accordo. La ratio è quella di favorire l’accesso e alla procedura evitando che l’accordo venga ostacolato o impedito da parte dei creditori che, facendo affidamento sul peso decisivo del proprio credito, abbiano quale scopo non già l’integrale soddisfazione del proprio credito
– comunque dovuto nel caso non aderissero – bensì quello di conseguire ulteriori vantaggi dall’impresa che si trovi in stato di crisi.
Gli accordi di ristrutturazione agevolati possono essere conclusi tra l’im- prenditore ed i creditori che rappresentino almeno il trenta per cento dei crediti e, secondo un meccanismo premiale, la possibilità di avvalersi della ridotta percentuale di adesioni è subordinata: alla rinuncia alla moratoria del pagamento dei creditori estranei10, alla mancata presentazione del ricorso contenente domanda di concordato11, alla mancata richiesta di sospensione dell’avvio o della continuazione di azioni cautelari o esecutive12.
I limiti previsti all’applicazione dello strumento evidenziano come gli accor- di di ristrutturazione agevolati siano azionabili nell’ambito di realtà impren- ditoriali efficienti poiché le rinunce, previste quali requisito di accesso alla fattispecie sono, nel concreto, praticabili esclusivamente dall’imprenditore che si sia attivato tempestivamente, al fine di affrontare la crisi d’impresa prima dei propri creditori.
9 Art. 182 novies L.F.
10 Si tratta della moratoria di cui all’art. 182 bis, primo comma, lettere a) e b) L.F. Il piano dovrà pertanto prevedere il pagamento dei creditori non aderenti in modo integrale e tempestivo.
11 Di cui all’art. 161, sesto comma, L.F.
12 Previste dall’art. 182 bis, sesto comma, L.F.
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