Contract
BANDO per il conferimento dell’idoneità alla partecipazione di personale non strutturato come responsabile scientifico di progetti collaborativi a valere su programmi di finanziamento esterni
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
Centro European Centre for Living Technology (ECLT) Il Direttore del Centro ECLT
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 “assegni di ricerca”;
VISTO il decreto ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011;
VISTA la Legge 11/2015;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 583 del 08.04.2011;
VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
VISTO il Regolamento assegni di ricerca emanato con Decreto Rettorale n.
1139/2020;
CONSIDERATA la delibera n. 50 del CdA del 21 Aprile 2017 che estende la possibilità di partecipazione in qualità di Responsabile scientifico di progetti collaborativi a ricercatori non strutturati in risposta a bandi competitivi europei ed internazionali (call) e/o altre tipologie di finanziamento che non escludano la partecipazione di assegnisti di ricerca in qualità di personale direttamente impiegato sul progetto e per cui il candidato è eleggibile;
VISTO il Decreto Rettorale rep.173/2018 prot. n.12330 del 28/02/2018 che approva gli schemi di bando e la relativa modulistica per un periodo di sperimentazione a far data dal presente decreto;
VISTA il decreto del Direttore Rep. n. 24/2022, Prot n. 17343 del 22/02/2022 che nomina la Commissione Selezionatrice conferendogli mandato in ordine all’autorizzazione alla sottomissione della proposta progettuale ritenendo valido il suo operato anche relativamente agli impegni che la struttura dovrà assumere e agli eventuali oneri che ne possano derivare, sia in termini finanziari, che di risorse umane, in caso di approvazione delle proposte progettuali presentate dai candidati al presente bando;
Dispone
Art. 1 – Oggetto
1. È indetta una procedura pubblica per la selezione di studiosi in possesso del titolo di dottore di ricerca idonei alla sottomissione in qualità di responsabili scientifici di progetti di ricerca collaborativi a valere su programmi di finanziamento esterni. Per la presente selezione sono ammessi i seguenti programmi di finanziamento esterni: bandi competitivi europei ed internazionali (call) e/o altre tipologie di finanziamento che non escludano la partecipazione di assegnisti di ricerca in qualità di personale direttamente impiegato sul progetto e per cui il candidato è eleggibile.
2. Le proposte progettuali (di seguito definite progetti) dovranno prevedere la partecipazione dell’Ateneo in qualità di partner - o parte terza; la Commissione di valutazione si riserva di verificare eventuali casi eccezionali che prevedano la partecipazione dell’Ateneo in qualità di coordinatore in relazione alla strategicità della proposta.
3. La selezione mira all’accertamento dei requisiti scientifico-professionali ritenuti necessari per lo svolgimento di attività scientifiche e di coordinamento connesse alla gestione di un progetto di ricerca collaborativo.
4. Gli studiosi ritenuti idonei potranno presentare, in qualità di responsabili scientifici, una proposta progettuale a valere su una call nell’ambito dei programmi di finanziamento definiti al precedente comma 1.
5. Fatto salvo il limite di cui al comma successivo, ai candidati idonei i cui progetti risultassero effettivamente finanziati dai programmi esterni di cui al precedente comma 1, sarà conferito un assegno di ricerca di durata pari alla durata del progetto e di importo annuo massimo corrispondente all’importo necessario per la copertura di un contratto da Ricercatore a Tempo Determinato (Lettera A), comprensivo degli oneri a carico dell’ente. Tale importo massimo annuo corrisponde a 48.391,98€ lordo alla persona e comprensivo degli oneri a carico dell’ente.
6. Ai sensi dell’art. 13 comma 2 Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, l’assegnista svolgerà la sua attività di ricerca secondo modalità organizzative atte a garantirne l’autonomia scientifica e di gestione dei fondi richiesta dall’Ente finanziatore nei limiti previsti dalla normativa nazionale vigente e dai regolamenti di Ateneo.
7. Il contratto per collaborazione ad attività di ricerca dovrà decorrere entro 1 mese dalla data di inizio del progetto così come stabilito dal contratto con l’Ente finanziatore; in ogni caso l’idoneità acquisita per il conferimento dell’assegno avrà validità di 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco di idoneità.
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione alla selezione
1. Alla selezione possono partecipare i cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini extracomunitari, in possesso di:
⮚ diploma di dottorato e di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento delle attività di ricerca;
⮚ lo svolgimento di documentata attività di ricerca nell’ambito di progetti collaborativi, presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all’estero.
2. I titoli di studio conseguiti all’estero saranno esaminati dalla Commissione, di cui al successivo art. 4, che li potrà considerare equivalenti ai fini dell’ammissione, fatta salva la normativa vigente in materia.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di selezione al successivo art. 3.
4. Non possono essere titolari di assegno, e sono pertanto automaticamente esclusi dalla partecipazione alle selezioni, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
5. Non possono essere titolari di assegno i dipendenti di ruolo delle Università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.
6. Non possono essere titolari di assegno i dipendenti privati, ancorché part time.
7. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l’Università dispone, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato all’interessato su sua richiesta, mail con ricevuta di ritorno, o mediante PEC, qualora il candidato ne possieda una.
Art. 3 - Scadenza del bando di selezione e Domanda di partecipazione
1. Per la partecipazione alla selezione il candidato è tenuto a presentare domanda con relativa documentazione al Direttore del Centro ECLT, Università Ca’ Foscari Venezia, presso Ca' Bottacin, Dorsoduro 3911, Xxxxx Xxxxxxx - 00000 Xxxxxxx entro la scadenza fissata dal presente bando, come dettagliato nei commi seguenti.
2. La modalità di presentazione delle domande è “a sportello” pertanto i candidati potranno presentare domanda entro il termine di chiusura del bando stabilito entro le ore 12:00 (ora italiana) del 7 dicembre 2023. L’istruttoria avverrà secondo l’ordine cronologico di assunzione a protocollo della domanda, solo se completa di tutta la documentazione prevista, e secondo le modalità di seguito indicate.
La Commissione selezionatrice dovrà espletare le procedure di valutazione da 10 e fino ad un massimo di 60 giorni solari dalla data di assunzione a protocollo della domanda di partecipazione. Pertanto i candidati sono tenuti a tener conto delle sopra indicate tempistiche nella scelta della call con scadenza confacente i tempi necessari ad espletare le procedure pena l’impossibilità di procedere alla valutazione della candidatura da parte della Commissione.
Gli esiti saranno comunicati secondo le modalità previste dall’art. 4 comma 5;3.
3. Gli schemi della modulistica per partecipare al bando sono disponibili nella pagina web di questo Ateneo dedicata agli assegni di ricerca (link).
4. La domanda e la relativa documentazione dovrà pervenire al ECLT Ca' Bottacin, Dorsoduro 3911, Xxxxx Xxxxxxx - 00000 Xxxxxxx, nelle seguenti modalità:
a) essere inviate all’indirizzo e-mail xxxx@xxxxx.xx esclusivamente in formato .pdf
b) essere inviate tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
6. Sono inammissibili e, pertanto, non verranno prese in considerazione le domande incomplete e/o prive degli allegati obbligatori, firmati laddove necessario, e quelle che, per qualsiasi causa, risultino inoltrate a questa Università oltre la scadenza di cui al precedente comma 2.
7. Salvo quanto previsto all’art. 6, tutte le comunicazioni riguardanti le selezioni pubbliche indette con il presente bando vengono inoltrate agli interessati a mezzo PEC o e-mail con ricevuta di ritorno.
8. Il candidato deve aver cura di precisare in modo inequivocabile nella domanda o negli allegati il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale (se in possesso), residenza, il recapito di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (se posseduto) e il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione di questi dati deve essere tempestivamente comunicata al Centro cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione.
9. Il candidato avrà cura altresì di indicare nella domanda o negli allegati, laddove richiesto:
a) il programma di finanziamento scelto e la scadenza della call a cui intende applicare;
b) il possesso del titolo di dottorato di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero e tutti i dati relativi previsti dal modulo di domanda. I Candidati in possesso di titolo conseguito all’estero dovranno allegare alla domanda una copia del titolo di studio estero con una traduzione in italiano o in inglese e i voti riportati nei singoli esami e del titolo di dottore di ricerca/specializzazione, corredata da autodichiarazione relativa alla conformità all’originale della traduzione stessa. Detta documentazione sarà utile a consentire la dichiarazione di equivalenza in parola da parte della Commissione giudicatrice;
c) la cittadinanza posseduta;
d) di avere l’idoneità fisica alla collaborazione;
e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. Qualora vi siano condanne penali o procedimenti penali in corso, il candidato dovrà dichiararli ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000; a riguardo l'Università Ca’ Foscari si riserva di valutare discrezionalmente, ai fini dell’eventuale esclusione del candidato, la gravità delle condanne penali dichiarate e di quelle che eventualmente sopraggiungeranno, in esito ai procedimenti penali in corso;
f) di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
g) di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010;
h) di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010;
i) di aver o meno presentato una proposta Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Actions - Individual Fellowships/ERC/FIRB/SIR o equivalenti e di aver o meno conseguito una valutazione superiore alla soglia minima per l’accesso ai fondi, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi;
j) di aver o meno già concluso un progetto individuale Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Actions – Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti;
k) se cittadino non appartenente all’Unione Europea presente sul territorio italiano, l’eventuale possesso del permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando;
l) di essere a conoscenza che il conferimento dell'assegno non è compatibile con le posizioni di cui all’art. 11, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento assegni di ricerca e dalla normativa vigente;
m) l’indicazione, ove prevista, della volontà di avvalersi della modalità di svolgimento del colloquio per via video telematica;
n) il possesso o meno dei titoli preferenziali previsti all’art. 5;
o) il titolo del progetto che corrisponderà al titolo per il conferimento dell’assegno di ricerca;
p) qualsiasi altro elemento previsto esplicitamente nel bando artt. 2, 3 e 5;
q) qualsiasi elemento obbligatorio previsto dal modulo di domanda.
r) i candidati disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità riguardo all’ausilio necessario per poter sostenere le eventuali prove ed il colloquio.
10. La mancanza della/e dichiarazione/i di cui alle lettere b), e) e o) del comma precedente, comporterà l’esclusione dalla selezione.
11. L’Università non assume alcuna responsabilità per i casi di irreperibilità del destinatario o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio e dei recapiti da parte del candidato, dalla mancata o tardiva comunicazione di variazione di essi o da cause non dipendenti dall’Università, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
12. Le dichiarazioni formulate nella domanda e negli allegati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all’utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.
13. I candidati devono allegare alla domanda:
a) scansione di un documento di identità in corso di validità;
b) il proprio curriculum scientifico-professionale, sottoscritto in originale, recante, oltre all’indicazione del titolo di studio posseduto ai fini dell’accesso alla selezione, una puntuale descrizione dei titoli scientifico-professionali che intende far valere con in calce la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità legate alla presente procedura di selezione resa ai sensi del D.lgs. 196/2003;
c) gli allegati denominati: ‘obblighi e impegni’, ‘concorsi e incompatibilità’ (link);
d) il progetto redatto esclusivamente in lingua inglese utilizzando il modello Template Application form reperibile alla pagina web di questo Ateneo (link); è anche possibile presentare la domanda inviando la bozza della proposta progettuale redatta sullo schema predisposto dall'ente finanziatore, purché contenga le informazioni necessarie alla valutazione, cioè le stesse riportate nel suddetto schema di domanda, e rispettando eventuali vincoli specifici imposti dal coordinatore (ad esempio l’inclusione di un “non disclosure agreement” che potrebbe essere allegato alla domanda del candidato).
e) lettera di supporto di un docente (professore associato o ordinario) o di un ricercatore a tempo indeterminato afferente all’Ateneo recante la propria disponibilità a subentrare al Responsabile scientifico del progetto in caso si verifichi qualsiasi impedimento. Il modello è reperibile alla pagina web di questo Ateneo (link).
Non saranno prese in considerazione le domande che non saranno perfezionate con gli allegati sopra citati.
14. Ulteriori allegati:
a) eventuale elenco delle pubblicazioni del candidato;
b) allegato ‘titoli preferenziali’ qualora il candidato ne possegga;
c) qualsiasi altro elemento previsto nel bando agli artt. 2, 3 e 5.
15. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione Europea. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
16. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato italiano, possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
00. L’Università effettua controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nel curriculum riservandosi, inoltre, la possibilità di richiedere gli originali delle pubblicazioni indicate nella domanda.
18. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Art. 4 - Commissione giudicatrice
1. Le proposte progettuali saranno valutate da un’apposita Commissione giudicatrice composta da:
- almeno 3 docenti e/o ricercatori dell’Ateneo;
- un esperto in progettazione scelto tra il personale tecnico-amministrativo dall’Ateneo ivi inclusi i tecnologi in relazione al programma di finanziamento indicato dal candidato nella domanda di partecipazione;
- il Segretario della struttura che bandisce o suo delegato.
2. La Commissione è designata dal Direttore della struttura proponente, che indica Presidente e Segretario verbalizzante. Nell’ipotesi in cui la selezione sia proposta da più strutture la Commissione giudicatrice è designata in accordo con i Direttori delle strutture medesime. La Commissione potrà essere integrata da altri esperti esterni all’Ateneo senza oneri aggiuntivi a carico della struttura.
3. La Commissione, si insedia entro 15 giorni dalla data di assunzione a protocollo della domanda di partecipazione e determina i criteri generali di valutazione dei titoli scientifico- professionali previsti per l’accesso alla selezione (art. 2), della proposta progettuale e del colloquio, nonché dei titoli preferenziali (art. 5).
4. La convocazione delle riunioni successive, è disposta dal Presidente tramite avviso inviato a cura del Segretario a mezzo di posta elettronica. Le sedute potranno svolgersi anche per via
telematica. La Commissione sarà chiamata a valutare le domande pervenute entro 15-60 giorni solari dalla data di assunzione a protocollo della domanda di partecipazione.
5. Gli atti di selezione saranno approvati con Decreto della struttura che ha emanato il bando e resi pubblici secondo quanto definito all’art. 11 del Regolamento assegni di ricerca.
Art. 5 - Modalità di valutazione
1. La selezione è effettuata attraverso valutazione dei titoli scientifico-professionali degli aspiranti, del curriculum vitae, della produzione scientifica, del progetto, redatto secondo lo schema reperibile nelle pagine web di questo Ateneo (link) cui seguirà un colloquio nell’eventualità in cui la Commissione giudicatrice lo ritenga opportuno.
2. L’eventuale colloquio mira all’accertamento dei seguenti temi:
• impatto per il Centro e la sostenibilità del progetto, qualora finanziato;
• approfondimento relativo al piano di sviluppo delle attività da svolgere presso il Centro in vista della sottomissione della proposta presso l’ente finanziatore.
3. Sono esclusi dalla selezione e dall’eventuale colloquio i candidati i cui titoli e progetto siano giudicati insufficienti dalla Commissione giudicatrice. La sufficienza è determinata in un punteggio non inferiore a 56/80.
4. L’esclusione è dettagliatamente motivata nei verbali relativi alla selezione, per i quali è garantito l’accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e al D.P.R. n. 184/2006 e l’accesso civico semplice e civico generalizzato introdotti dal X.Xxx. n. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, come previsto anche al successivo art. 8.
5. Sono considerati titoli preferenziali:
a. i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento
post lauream, conseguiti sia in Italia che all’estero;
b. la tematica del progetto, che deve essere ricompresa nelle aree scientifiche di interesse per il Centro.
6. L’eventuale colloquio può essere sostenuto anche per via video telematica previa richiesta motivata da parte del candidato.
Art. 6 – Svolgimento della selezione e formazione dell’elenco degli idonei
1. Per la valutazione del progetto presentato, la Commissione selezionatrice dispone complessivamente di 100 punti così di seguito ripartiti.
In caso di colloquio:
• da 0 a 60 per il progetto;
• da 0 a 20 per titoli e curriculum vitae;
• da 0 a 20 per il colloquio.
Qualora la Commissione giudicatrice non ritenesse opportuno effettuare il colloquio:
• da 0 a 60 per il progetto;
• da 0 a 40 per titoli e curriculum vitae.
La soglia di attribuzione dell’idoneità è stabilità in 70/100. La Commissione attribuisce l’idoneità con motivato giudizio.
2. I candidati sono ammessi all’eventuale colloquio qualora la valutazione dei titoli e del progetto riporti una votazione complessivamente non inferiore a 56 punti su 80.
3. Questa università renderà noto il diario delle selezioni e la data dell’eventuale colloquio con l’indicazione della sede e dell’orario di svolgimento dello stesso e/o eventuali rinvii della pubblicazione di tali informazioni mediante avviso che verrà pubblicato nel sito web di questo Ateneo (link) e nelle pagine web previste dalla normativa vigente entro 5 giorni lavorativi dalla data di assunzione a protocollo della domanda di partecipazione. In ogni caso, dalla data di pubblicazione del calendario del colloquio allo svolgimento dello stesso dovranno intercorrere almeno 20 giorni ai sensi del D.P.R. n. 487/94.
4. La pubblicazione del suddetto calendario o eventuali rinvii di tali informazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione al concorso. Pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell’ora indicati nell’avviso pubblico.
5. L’assenza dei candidati all’eventuale colloquio sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla selezione quale ne sia la causa.
6. L’eventuale colloquio si svolge pubblicamente e si intende superato solo nel caso in cui la valutazione sia pari o superiore a 14 punti su 20.
7. In base ai punteggi assegnati ai titoli, al curriculum, al progetto e all’eventuale colloquio la Commissione formula uno o più elenchi di candidati idonei alla sottomissione in qualità di responsabili scientifici di progetti di ricerca collaborativi a valere esclusivamente su call emanate nell’ambito dei programmi di finanziamento di cui all’art. 1 del presente bando.
8. Entro la data di scadenza della call indicata in fase di partecipazione al presente bando, il candidato idoneo dovrà fornire alla Segreteria del Centro il budget definitivo della proposta, l’elenco dettagliato delle risorse e/o degli spazi necessari allo svolgimento delle attività previste ivi incluso l’accesso alle attrezzature esistenti al fine di verificarne la congruenza con quanto proposto in fase di selezione. Un incremento nelle richieste relative all’accesso alle attrezzature e/o di risorse e spazi del Centro nonché una diminuzione dei costi di personale tale da non permettere la copertura del costo dell’assegno di ricerca comprensivo degli oneri a carico dell’ente determinerà la decadenza dell’idoneità.
Il candidato idoneo si impegna inoltre a depositare presso la Segreteria della struttura copia del progetto definitivo sottomesso.
Art. 7 – Approvazione atti
1. Gli atti della selezione e i relativi elenchi degli idonei, con i giudizi motivati dei commissari, sono approvati dal Direttore della struttura che ha bandito e resi immediatamente pubblici secondo le modalità definite dal successivo articolo 8. Il decreto di approvazione accerta la regolarità complessiva del procedimento e la conformità con la normativa vigente e con i regolamenti di Ateneo.
2. Nel caso si riscontrassero elementi tali da far ritenere il procedimento non regolare o non conforme ai regolamenti di Ateneo, il Direttore della struttura provvede a richiedere chiarimenti alla Commissione valutatrice. In assenza di risposta nel termine di 20 giorni dalla richiesta o in caso di valutazione negativa degli elementi forniti nella risposta, il Direttore della struttura provvede ad annullare gli atti della procedura.
3. Dalla data di pubblicazione degli atti e dell’elenco degli idonei decorre il termine per eventuali impugnative da parte degli interessati.
4. L’idoneità ha durata di 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco di idoneità. L’idoneità acquisita resta comunque valida esclusivamente per la proposta progettuale e per la call specificate nella domanda di partecipazione al presente bando.
5. Il candidato idoneo potrà presentare la proposta progettuale di ricerca valutata positivamente dalla Commissione selezionatrice in qualità di responsabile scientifico a valere sulla relativa call indicata in sede di presentazione della domanda.
Qualora, entro 18 mesi dalla pubblicazione del giudizio di idoneità, il progetto risultasse finanziato, il Centro conferirà un assegno di ricerca di durata pari alla durata del progetto e di importo annuo massimo corrispondente all’importo necessario per la copertura di un contratto da Ricercatore a Tempo Determinato (Lettera A), comprensivo degli oneri a carico dell’ente. Tale importo massimo annuo corrisponde a 48.391,98€ lordo persona e inclusi degli oneri a carico ente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 2 Regolamento assegni di ricerca, l’assegnista svolgerà la sua attività di ricerca secondo modalità organizzative atte a garantirne l’autonomia scientifica e di gestione dei fondi richiesta dall’Ente finanziatore.
6. L’assegnista dovrà esprimere l’accettazione del conferimento di contratto per collaborazione ad attività di ricerca entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione sottoscrivendo il relativo contratto presso il competente ufficio del Centro a mezzo del quale verranno regolati i termini e le modalità di svolgimento dell’attività di collaborazione ed erogazione dell’assegno entro i termini previsti dall’art.1 del presente bando.
7. L’assegno di ricerca potrà essere rinnovato al termine del progetto previa valutazione positiva dell’attività svolta come stabilito all’ art. 16 del Regolamento assegni di ricerca, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Art. 8 - Pubblicità della procedura di selezione
1. È assicurata la pubblicità dei risultati di tutte le fasi della selezione mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi spazi della struttura interessata. Gli atti di selezione sono resi pubblici anche nel sito di Ateneo e nelle altre pagine web previste dalla normativa vigente.
2. È comunque garantito l’accesso agli atti di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e al D.P.R. n. 184/2006 e l’accesso civico semplice e civico generalizzato introdotti dal X.Xxx. n. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016 e del relativo regolamento interno di attuazione.
Art. 9 - Attività del titolare dell’assegno
1. L’attività del titolare dell’assegno è svolta presso la sede della struttura che ha bandito per l’intera durata dell’attività di ricerca, fatte salve le missioni o le attività fuori sede previste dal
progetto di ricerca e/o quelle preventivamente autorizzate dal Direttore della struttura nei casi previsti dall’art. 13 comma 2 del Regolamento.
2. L’assegnista svolge la sua attività comunque in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca.
3. L’attività del titolare dell’assegno non prefigura in nessun caso un’attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.
4. L’assegnista è tenuto ad effettuare l’iscrizione alla gestione separata INPS, ad iscriversi al portale ministeriale xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/, ad implementare il catalogo U-GOV contenente le pubblicazioni scientifiche prodotte dall’assegnista, a rispettare i regolamenti di Ateneo, in particolare il Regolamento assegni di ricerca, il Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti, il Codice etico dell’Ateneo, il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 10 - Proprietà intellettuale, brevettabilità e riservatezza
1. Il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento di tutti i risultati della ricerca sarà stabilito dal contratto che verrà stipulato con il/i candidato/i idoneo/i. Nello specifico tutti i risultati della ricerca (meritevoli di esclusiva o no) saranno di proprietà dell'Ateneo, che avrà la piena ed esclusiva facoltà di poterli sfruttare, utilizzare e/o pubblicare, fatti salvi i diritti morali dell'inventore/autore. Si applica in tal senso il Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti, fatta salva la normativa vigente in materia.
Art. 11 - Incompatibilità - Divieto di cumulo - Sospensione dell’attività
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 4 del Regolamento e all’art. 2 del presente bando, i titolari di assegno possono essere titolari di contratto d’insegnamento nell’Università e possono far parte delle commissioni d’esame di profitto in qualità di cultori della materia.
2. Non è consentito il cumulo dell’assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del titolare dell’assegno.
3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, o specializzazione medica, in Italia o all'estero, o master, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche se dipendente part time. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.
4. Il titolare dell’assegno può svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l’attività di ricerca in essere e previa autorizzazione formale del Direttore della struttura, a condizione che l’attività:
- non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall’assegnista;
- non rechi pregiudizio all’Università.
5. L’attività di ricerca e l’assegno possono essere sospesi, previa approvazione da parte della struttura, per i seguenti motivi: servizio militare obbligatorio, congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale, grave infermità o gravi motivi familiari, attivazione di borse di studio
concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente e non direttamente legate al programma di ricerca finanziato dall’assegno, per un massimo di un anno, fermo restando che l’intera durata dell’assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni.
6. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.
7. Si rimanda in ogni caso al Regolamento assegni di ricerca per i casi di incompatibilità, divieto di cumulo e sospensione dell’attività.
Art. 12 - Modalità di controllo e valutazione dell’attività svolta dai titolari di assegno
1. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, il titolare dell’assegno è tenuto a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal Direttore della struttura di afferenza. A tal fine può essere richiesta al titolare dell’assegno la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato.
2. Il titolare dell’assegno è tenuto a presentare alla struttura, al termine del periodo di durata dell’assegno e comunque al termine di ogni anno, nel caso di assegni di durata pluriennale, una relazione scritta sull’attività di ricerca svolta anche al fine della graduazione dell’importo dell’assegno ove prevista dal contratto di cui al precedente art. 7. Nella relazione il titolare deve rendere conto in modo puntuale ed esauriente dei metodi di ricerca applicati e del raggiungimento dei risultati, anche parziali, conseguiti con riferimento allo specifico programma al quale collabora, anche al fine dell’eventuale rinnovo dell’assegno, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento art. 13.
3. L’assegnista al termine della propria attività dovrà inoltre fornire al Centro i prodotti scientifici definiti in sede di presentazione della proposta progettuale.
4. La relazione è portata all’esame del Consiglio della struttura o Organo preposto.
5. Nel caso di valutazione negativa, il Consiglio della struttura o Organo preposto, sentito il titolare dell’assegno, può proporre la revoca dell’assegno. La cessazione anticipata della collaborazione all’attività di ricerca è deliberata dal Consiglio della struttura o Organo preposto.
6. Al termine dell’assegno, la relazione di cui ai precedenti commi dovrà rendere conto in modo puntuale ed esauriente dei metodi di ricerca applicati e del raggiungimento dei risultati prefissati nel programma di ricerca, anche al fine dell’eventuale rinnovo dell’assegno.
7. Resta salva la cessazione anticipata della collaborazione all’attività di ricerca nei casi di gravi e documentate inadempienze del titolare dell’assegno segnalate dal Direttore o dal Consiglio della struttura o Organo preposto. Resta altresì impregiudicata ogni azione legale dell’Università a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio.
Art. 13 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
1. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13.08.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Xxxx assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca da parte della struttura presso cui l’assegno è gestito amministrativamente.
4. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
5. Il trattamento finanziario per gli assegni di ricerca si rifà alle note ministeriali n. 2867 del 15.12.1997 e n. 523 del 12.03.1998, gli emolumenti, alla luce della risoluzione n. 17/E del Ministero delle Finanze, prot. n. 2000/30703 del 17.02.2000, sono riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto rientrano nell’ambito dell’art. 50 (ex art. 47), comma 1, lettere c) e c) -bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con
D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni.
6. L’Università provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell’espletamento dell’attività di ricerca.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile (D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679). È possibile scaricare l’Informativa al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx o alla pagina del bando al link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx/00000/.
Art. 15- Responsabile del procedimento
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. i., il responsabile del procedimento amministrativo della presente selezione è la dott.ssa Xxxxxxx X’Xxxxxxx, Segretario Amministrativo del Centro ECLT.
Art. 16– Norme finali
Per quanto non previsto nel seguente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo e alla normativa vigente in materia.
Venezia, 23 febbraio 2022
X.xx
Il Direttore del Centro ECLT Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx