REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DELLE ADDUZIONI IDRICHE DI
REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DELLE ADDUZIONI IDRICHE DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
INDICE
PARTE I | 4 |
PRINCIPI GENERALI | 4 |
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE | 4 |
ART. 2 OBIETTIVI | 4 |
ART. 3 PRINCIPI GENERALI CHE REGOLANO L’ATTO CONCESSORIO | 4 |
ART 4 COMPETENZA DELL'UFFICIO | 5 |
ART. 5 CONCESSIONARIO | 5 |
ART. 6 ONERI CONTENUTI NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE | 6 |
ART.7 CANONI DI CONCESSIONE ED ONERI ISTRUTTORI | 6 |
ART. 8 ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO | 7 |
ART. 9 NOTIFICA E REGISTRAZIONE DELLA CONCESSIONE | 7 |
ART.10 ESENZIONE DELL'OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE | 7 |
ART. 11 SPORTELLO UNICO | 7 |
PARTE II | 9 |
LE CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE (ISTRUTTORIA, DISCIPLINA) | 9 |
ART. 12 OGGETTO | 9 |
ART. 13 TERMINI RICORRENTI | 9 |
ART. 14 DOMANDA DI CONCESSIONE | 10 |
ART. 15 MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | 11 |
ART. 16 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE | 18 |
ART. 17 PARERE DELL'AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DELLA CALABRIA | 19 |
ART.1 8 RIGETTO DELLA DOMANDA | 19 |
ART. 19 ISTANZE DI DERIVAZIONE SOGGETTE A V.I.A. | 19 |
ART.2 0 AMMISSIONE ALL'ISTRUTTORIA | 19 |
ART. 21 PUBBLICAZIONE MEDIANTE AVVISO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA E/O SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLO STATO . | 20 |
ART. 22 PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE | 20 |
ART. 23 OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI. PRESENTAZIONE DI ISTANZE CONCORRENTI. | 20 |
ART. 24 ACQUISIZIONE DI ULTERIORI PARERI | 20 |
ART. 25 VISITA SOPRALLUOGO | 21 |
ART. 26 CRITERI DI SCELTA TRA DOMANDE CONCORRENTI | 21 |
ART. 27 RELAZIONE SUI RISULTATI DELL’ISTRUTTORIA | 22 |
ART. 28 DISCIPLINARE | 23 |
ART. 29 RILASCIO DELLA CONCESSIONE | 24 |
ART.30 CONCESSIONE DI ACQUA E DI SUOLO DEMANIALE | 24 |
ART.31 AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZI PER RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE | 24 |
ART.32 TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE | 25 |
ART.33 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE | 25 |
ART. 34 IL PROGETTO ESECUTIVO | 26 |
ART. 35 IL COLLAUDO DELLE OPERE | 27 |
ART. 36 DURATA DELLA CONCESSIONE | 27 |
ART. 37 COMUNICAZIONI ALL’ A. X. X. X. | 00 |
ART. 38 OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI MISURAZIONE E COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE QUANTITA’ PRELEVATE | 27 |
ART. 39 DINIEGO DELLA CONCESSIONE | 27 |
LE CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE (RINNOVO, MODIFICA,ESTENSIONE) | 28 |
ART.40 RINNOVO DELLA CONCESSIONE | 28 |
ART.41 LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELL’ ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE | 28 |
ART.42 VARIANTI ALLA CONCESSIONE | 29 |
ART. 43 LA SOTTENSIONE DI UTENZA | 29 |
ART.44 DECADENZA | 30 |
ART.45 REVOCA | 30 |
ART. 46 RINUNCIA | 30 |
ART.47 RIMOZIONE DELLE OPERE DI CAPTAZIONE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE | 30 |
PARTE III | 32 |
PROCEDIMENTI SPECIALI | 32 |
ART.48 CONCESSIONI PREFERENZIALI | 32 |
ART. 49 RICONOSCIMENTO DI ANTICO DIRITTO | 33 |
ART. 50 PRELIEVI ABUSIVI | 33 |
PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI | |
ART. 51 POZZI AD USO DOMESTICO | 34 |
ART. 52 LICENZE DI ATTINGIMENTO ANNUALE | 34 |
ART. 53 PERFORAZIONI FINALIZZATE A CONTROLLI | 35 |
PROCEDIMENTI PENDENTI, SANZIONI | 35 |
ART. 54 – CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI | 35 |
ART. 55 – DOCUMENTAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA | 35 |
ART. 56 – SANZIONI | 36 |
PARTE IV | 37 |
PAGAMENTI SPESE ISTRUTTORIA E CANONI | 37 |
ART. 57 – CANONI | 37 |
TABELLE
Tabella A – Spese istruttorie e contrattuali Tabella B – Canoni
REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DELLE ADDUZIONI IDRICHE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PARTE I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
– 1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti per la concessione di beni demaniali idrici attribuiti alla competenza della Provincia di Reggio Calabria in base agli artt. 86 ed 89 del D.Lgs 31.03.1998 n°112 e ai contenuti della L.R. 12 agosto 2002 n°34, avente ad oggetto il “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”.
– 2 Con tale legge regionale sono state attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di: risorse idriche e difesa del suolo e demanio idrico; in particolare a norma dell’art. 88 risultano, pertanto, attribuite alle Province le funzioni amministrative riguardanti:
a) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
b) gestione del demanio idrico con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d’uso.
– 3. Con Decreto dirigenziale n°13951 del 27 settembre 2005 la Regione Calabria ha stabilito, per l'inizio dell’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio idrico da parte della Provincia, di cui ai punti precedenti, la data del primo gennaio 2006.
– 4. Con Decreto dirigenziale n°20393 del 14 dicembre 2005 la Regione Calabria ha trasferito le funzioni amministrative in materia di risorse idriche e difesa del suolo di cui alle lettere a),
b) e d) della L.R.34/2002, nonché le funzioni ed i compiti dei Servizi Tecnici Decentrati di cui alla Delibera di Giunta Regionale n°943 del 11 novembre 2005, con esclusione delle competenze in ordine alle costruzioni in zona sismica di cui al DPR n°380/2001.
– 5. Restano attribuite alla Provincia , per quanto riguarda le finalità del presente Regolamento, in particolare alle concessioni di adduzione per la derivazione delle acque pubbliche, sotterranee e superficiali, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca.
– 6. Il presente Regolamento sostituisce ogni altra disposizione di pari livello con esso
incompatibile ed è derivato dall’approvazione delle linee guida da parte del Consiglio
Provinciale con delibera n°25 del 22/04/2009.
– 7. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Regolamento, si rimanda alla normativa di settore vigente.
ART. 2 – OBIETTIVI
1. Il presente Regolamento si propone la disciplina dei procedimenti di concessione delle adduzioni idriche demaniali , con la finalità di semplificare i procedimenti e regolare le scelte in modo da dare trasparenza e imparzialità all’azione amministrativa.
ART. 3 – PRINCIPI GENERALI CHE REGOLANO L’ATTO CONCESSORIO
1. Il provvedimento di concessione è atto amministrativo discrezionale e formale con il quale l’Amministrazione Provinciale conferisce ex-novo al soggetto istante facoltà inerenti il godimento di beni del demanio idrico. I provvedimenti amministrativi di concessione riguardano:
A. le piccole derivazioni di acqua pubblica, sotterranea e superficiale, in relazione alle diverse tipologie di utilizzo;
B. la realizzazione di opere e manufatti che riguardano qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive con esclusione delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del
D. Lgs 4 agosto 1999, n. 339.
La attribuzione di facoltà e diritti sui beni del demanio idrico avviene attraverso le concessione in quanto provvedimento destinato ad attribuire al privato facoltà inerenti il demanio Xxxxxx.
2. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato con la presentazione della relativa istanza da parte del “richiedente”
3. I provvedimenti di concessione sono adottati, nel rispetto della normativa, con le forme e le procedure espresse dal Regolamento, previa valutazione della “compatibilità dell’ uso individuale del bene con l’ interesse pubblico”.
4. Le concessioni di adduzioni idriche tendo conto, fra le altre cose, della compatibilità ambientale e dello stato del demanio idrico.
5. non è consentito il rilascio di nuove concessioni di acque , ad eccezione di quelle richieste per uso potabile, da corpi idrici superficiali individuati dalla Regione a portata critica e da corpi idrici sotterranei individuati a grave deficit di bilancio idrico.
6. Le concessioni possono essere in ogni tempo revocate, mediante provvedimento motivato, sia in autotutela che per sopravvenute esigenze.
ART 4 - COMPETENZA DELL'UFFICIO
1. I procedimenti concessori ed autorizzativi di competenza della Provincia di Reggio Calabria sono attribuiti dal preposto Settore, di seguito denominato "Ufficio", il quale adotta tutti i provvedimenti relativi alle concessioni dei beni del demanio idrico riguardanti:
a) rilascio, diniego, rinnovo e modifica della concessione;
b) revoca e decadenza della concessione;
c) sospensione temporanea dell'esercizio della concessione;
d) presa d'atto della rinuncia alla concessione;
e) modifica della titolarità della concessione.
2. Nell’ ambito del Settore è individuato il responsabile del procedimento, ai sensi dell’ art. 5 della L. 241 /1990.
3. Il Provvedimento del Dirigente competente per l'adozione di quanto stabilito dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone le motivazioni nel provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 6 lett.e) della L.07.08.1990 n°241.
4. La competenza riguarda essenzialmente le concessioni che ai sensi dell’art. 6 del R.D. 1775/1933 sono considerate piccole derivazioni, ovvero delle utenze di acqua pubblica , che non eccedono i seguenti limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua Kw 3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.
ART. 5 – CONCESSIONARIO
1. Le concessioni possono essere rilasciate a persone fisiche, in forma singola ovvero associata, ed a persone giuridiche sia private che pubbliche.
2. Le concessioni sono rilasciate al richiedente previa esclusione di eventuali cause di inidoneità od incompatibilità previste dalla legge.
3. Ai sensi della L.31.05.1965 n°575 e s..m.e i., non possono ottenere concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali per l’esercizio di attività imprenditoriali, coloro a carico dei quali siano state applicate con provvedimento definitivo misure di prevenzione. Nei casi e nei modi previsti dalla L. 31.05.1965 n°575 e s..m.e i.. l'Ufficio fa richiesta di certificazione presso la competente Prefettura.
4. Le concessioni non possono essere cedute se non previo assenso dell'Ufficio. E’ fatto divieto, a pena di decadenza, di sub-concedere i diritti e le facoltà assentite.
5. Il rinnovo della concessione in capo al soggetto che già ne sia stato titolare è soggetta alle condizioni ed alle procedure di cui all'articolo 40 del presente regolamento. E’ escluso il rinnovo tacito.
6. La richiesta di cambio di titolarità della concessione deve essere inviata al'Ufficio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. L'Ufficio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale, intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va
effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda o di successione ereditaria.
ART. 6 – ONERI CONTENUTI NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
1. Le concessioni sono costituite a titolo oneroso . Di tale onere che si traduce nel pagamento di un canone, il concessionario può essere esentato e avvantaggiato da riduzione , nei casi espressamente previsti dalle leggi e dal presente regolamento.
3. Il concessionario è tenuto , quindi, all’ adempimento degli oneri ed all’osservanza delle condizioni stabilite nel provvedimento di concessione ed, eventualmente, nel disciplinare redatto in aggiunta al primo provvedimento.
4. Il concessionario è tenuto ad un comportamento leale e corretto, improntato alla consapevolezza che il bene concesso appartiene allo Stato ed è soggetto alle regole del demanio idrico.
5. Il rilascio di concessioni di derivazione di acque è subordinato alla installazione di contatori di portata.
ART.7 – CANONI DI CONCESSIONE ED ONERI ISTRUTTORI
1. I canoni di concessione sono stabiliti in via generale nella Tabella B) del presente Regolamento. La suddetta Tabella, nasce da quanto già calcolato nelle linee guida, aggiornando gli importi dei canoni dal 2008 al 2010 .
2. Le spese di cui alla Tabella A) (spese di istruttoria) possono essere aggiornate dal'Ufficio ogni qualvolta si rendesse necessario adeguare gli importi alle esigenze organizzative ed ai costi delle procedure
3. I canoni di cui alla Tabella B) (canoni idrici), comprensivi di imposta addizionale regionale, sono soggetti ad aggiornamento annuale in base al tasso di inflazione programmato. Gli aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito internet della Provincia entro il mese di novembre dell’anno precedente.
4. I canoni per concessione di derivazione d’acqua stabiliti nei singoli atti di concessione devono tenere conto degli usi, dei consumi effettivi, della disponibilità di acque reflue da riutilizzare. Essi saranno soggetti a revisione, sulla base delle direttive regionali che potrebbero essere impartite. Le tariffe attualmente determinate rimarranno in vigore fino alla predisposizione dei contatori di portata per l'adeguamento del canone all’effettivo consumo.
5. Il concessionario è tenuto ad effettuare annualmente il versamento del canone entro il mese di febbraio. In caso di ritardo sono dovuti gli interessi al tasso legale.
6. Su richiesta del concessionario, l'Ufficio, in presenza di particolari circostanze, allorquando si tratti di importi ingenti, anche per somme dovute per arretrati, può concedere dilazioni rateali del dovuto, applicando in tali casi l’ interesse al tasso legale determinato ai sensi dello art. 1284 del codice civile; in tali casi la dilazione è concessa a condizione della sottoscrizione da parte del debitore di un atto redatto ai sensi dell’art.1988 del codice civile.
ART. 8 – ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO
1. Nell’ ambito dei procedimenti relativi alle concessioni l'Ufficio persegue la celerità del procedimento e la partecipazione del richiedente e dei soggetti titolari di interessi pubblici.
2. Qualora l'istruttoria della istanza di concessione richieda l'esame contestuale di vari interessi pubblici, il responsabile del procedimento può indire una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il responsabile del procedimento decide in merito alla necessità del sopralluogo, anche in relazione alla presenza di osservazioni e/o opposizioni, alla complessità delle opere realizzande, alla loro ubicazione e tipologia. Il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione scritta della data fissata al soggetto richiedente la concessione ed a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni. La comunicazione deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale data. Dell'esito del sopralluogo viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.
4. Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, ai fini del completamento dell'istruttoria, ne fa richiesta all'interessato assegnandogli un termine per provvedere. In caso di mancato rispetto del termine si applica quanto previsto all'art. 44.
5. Ai fini della semplificazione amministrativa e della economia di atti, quando si tratti di provvedere in ordine ad istanze per l’utilizzo di beni del demanio idrico che comportino sia una autorizzazione che una concessione, ove ciò sia possibile si procede alla adozione di un unico provvedimento con contenuto autorizzativo e concessorio.
ART.9 – NOTIFICA E REGISTRAZIONE DELLA CONCESSIONE
1. Tutti i provvedimenti relativi alle concessioni del demanio idrico devono essere notificati all'intestatario e devono indicare i termini e le modalità per l'impugnazione.
2. I provvedimenti di rilascio o rinnovo della concessione e di cambio di titolarità sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (DPR-131-86.doc)
ART.10 – ESENZIONE DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
1. I provvedimenti di cui all'art. 9 sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso qualora l'ammontare dell'imposta di registro - calcolata applicando l'aliquota dello 0,50% (se relativi a concessioni di acqua a tempo determinato) all'importo complessivo dei canoni dovuti per la durata della concessione, risulti inferiore all'importo della tassa fissa di registrazione.
ART. 11- SPORTELLO UNICO
1. Qualora la necessità di prelevare acqua ovvero di occupare un suolo demaniale sia connessa ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447 (Dpr_447-98.doc) l'utente presenta un'unica domanda allo Sportello Unico per le attività produttive territorialmente competente.
2. Per l'istruttoria relativa alle concessioni di cui al primo comma, lo Sportello Unico si avvale dell' Ufficio. Il responsabile del procedimento resta il funzionario preposto alla struttura dello Sportello, come previsto dalla normativa di settore.
3. L'Ufficio, a conclusione dell'iter istruttorio, trasmette al medesimo Sportello Unico il provvedimento di concessione e il relativo disciplinare, che sono allegati quali parti integranti al provvedimento finale dello Sportello.
4. Eventuali modifiche e prescrizioni da apportare alla concessione o al disciplinare che non siano connesse ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447 sono di competenza dell'Ufficio.
PARTE II
LE CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE (ISTRUTTORIA, DISCIPLINA)
ART. 12 - OGGETTO
1. Il presente titolo disciplina il procedimento per il rilascio delle concessioni di acque pubbliche, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale e regionale in materia.
2. Le concessioni di cui al presente titolo riguardano qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione di quanto indicato di seguito e con esclusione delle acque minerali e termali , nonchè delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del DLgs 4 agosto 1999, n. 339.(D-LGS-339-99.pdf)
3. Non è disciplinata dal presente regolamento, in quanto non necessita di autorizzazione o concessione ai sensi dell'art.17 comma 2 del R.D.11.12.1933 n°1775 (RD-1775-33.doc) la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici che ai sensi dell'art. 167 comma 3 del DLgs.03.04.2006 n°152, è libera .
ART. 13 – TERMINI RICORRENTI
Le definizioni adottate più ricorrenti nel presente regolamento sono appresso elencate:
a) "acque superficiali": il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, fiumare, fossi, canali, laghi,lagune e corpi idrici artificiali con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali;
b) "acque sotterranee": le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo;
c) “acque sorgive”: le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, che costituiscono affioramenti naturali della circolazione idrica sotterranea; ai fini del procedimento di concessione di derivazione, sono equiparate alle acque superficiali;
d) "acque subalvee": gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;
e) "portata di prelievo": valore del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s;
f) "portata massima di prelievo": valore massimo del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile;
g) "portata media di prelievo": valore medio annuale del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile.
h) "modulo": unità di misura dell'acqua che equivale ad una quantità costante di 100 litri al minuto/secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi;
i) "volume di prelievo": quantità di acqua, corrispondente al fabbisogno idrico stimato in un determinato periodo di tempo (giorno, mese, anno) in relazione all'uso, espressa in mc;
l) "minimo deflusso vitale": livello minimo di deflusso di un xxxxx x'xxxxx xxxxxxxxxx per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
m) "bilancio idrico": rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per gli usi diversi;
n) "prova di pompaggio": prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione ad intervalli fissi dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso ed in pozzi e/o piezometri vicini;
o) "domanda concorrente": domanda di concessione presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria dell'avviso relativo alla concessione trattata.
p) "derivazione": qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse. Nell’ ambito delle derivazioni si considerano “grandi derivazioni” quelle che eccedono i seguenti limiti:
per produzione forza motrice | potenza nominale media annua KW3.000 |
per acqua potabile | l/s 100 |
per irrigazione | l/s 1000(o meno, se si possa irrigare una superficie> di 500 ettari |
per bonificazione per colmata | l/s 5000 |
per usi industriali | l/s 100 |
per uso ittiogenico | l/s 100 |
per costituzione di scorte idriche ad uso antincendio | l/s 100 |
Si considerano “piccole derivazioni”quelle contenute nei limiti sopra riportati;
q) “attingimento”: derivazione da acque superficiali senza opere fisse di presa per quantità non superiori a 100 l/s per una durata non superiore ad un anno;
r) "uso domestico": utilizzazione di acqua sotterranea destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro; le condizioni essenziali per la configurazione dell’uso domestico sono:
• essere proprietario, affittuario, usufruttuario, titolare di diritto di abitazione;
• essere persona fisica;
• utilizzare per irrigazione di orto e giardino di uso familiare; per uso igienico della abitazione;
• per uso potabile della abitazione.
Sono assimilati all’uso domestico, purché nel prelievo non sia superata la quantità complessiva di mc. 300 annui e l’utilizzo sia esclusivamente di irrigazione:
• l’ irrigazione di orti e giardini di proprietà condominiale a prevalente uso residenziale;
• l’ irrigazione di orti e giardini afferenti a più proprietari di immobili residenziali;
• l’irrigazione di orti, giardini, aree a verde pertinenti ad immobili in uso ad associazioni onlus, enti e istituti senza scopo di lucro, ordini religiosi ed enti ecclesiastici.
L’ acqua deve essere utilizzata esclusivamente per i casi sopra elencati. Sono esclusi dall’ uso domestico: il riempimento di piscine, il funzionamento di apparati di climatizzazione.
s) "uso non domestico": utilizzazione di acqua per gli usi non ricompresi alla lettera precedente;
in particolare, sono usi non domestici previsti dalla legge:
irrigazione ,consumo umano, industriale, forza motrice – elettricità ,ittico, irriguo attrezzature sportive, irriguo verde pubblico, igienico ed assimilati, antincendio, autolavaggio, lavaggio strade, per altri usi “non domestici”, non espressamente previsti dalla legge, si applicano le equiparazioni di cui alla Tabella B ) “usi assimilati” del presente Regolamento.
t) "uso consumo umano": quando non diversamente specificato, si intende l'utilizzazione di acqua destinata all'uso potabile, fornita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse o approvvigionata autonomamente attraverso acquedotti privati o consorziali;
u) "rete consortile": sistema di corsi d'acqua naturali o artificiali in gestione ai Consorzi di bonifica e di irrigazione ai fini dell'esercizio delle funzioni di irrigazione e di bonifica, con esclusione di quelli affidati dalla Regione ai fini di manutenzione.
v) “restituzione”: successivamente all’utilizzo delle acque derivate, riconduzione delle stesse al corpo idrico di provenienza, sia esso superficiale o sotterraneo, in misura totale ovvero parziale;
z) “riuso”: nell’ambito di un ciclo produttivo, reimmissione delle acque, risultanti all’esito delle lavorazioni, nel circuito della produzione, in misura non inferiore al 70% della quantità derivata.
ART. 14 - DOMANDA DI CONCESSIONE
1. Possono presentare istanza di concessione sia le persone fisiche, in forma singola o associata, sia le persone giuridiche di diritto pubblico o privato.
2. Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività produttiva, necessiti di più opere di presa afferenti allo stesso corpo idrico (acque superficiali, sotterranee e sorgenti) può presentare, al fine della semplificazione e dell' economia degli atti, un'unica domanda di concessione purché siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni e fermo restando che ogni opera di presa sarà oggetto di specifica istruttoria e dei relativi oneri, di apposito provvedimento e di specifica determinazione di canone :
a) localizzazione delle opere di presa in aree confinanti o ubicazione all'interno dell'unità aziendale/stabilimento;
b) utilizzazione della risorsa idrica finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o dello stesso stabilimento.
3. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi possono presentare un'unica istanza di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con la Provincia.
ART. 15 – MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA
1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda alla Provincia di Reggio Calabria - Settore 13 A.P.Q. infrastrutture - Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00- 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx. I moduli per produrre domanda sono rilevabili sul sito Internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx.xx. (istanza adduzione 1.doc)
2. La domanda, deve essere prodotta in n. 5 copie, di cui una in bollo da € 14.62 ( ad eccezione per quella presentata da Ente pubblico), deve comunque contenere i seguenti elementi:
1. dati identificativi del richiedente;
2. dati identificativi del proprietario del terreno, qualora il richiedente sia l’utilizzatore;
3. oggetto della richiesta;
4. individuazione del corpo idrico dal quale si richiede il prelievo (superficiale, sotterraneo, sorgente), denominazione del corpo idrico superficiale o della sorgente, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali, coordinate UTM o Gauss-Boaga);
5. uso della risorsa;
6. portata di prelievo, espressa in moduli o litri/secondo, indicando, nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio;
7. volume annuo, espresso in metri cubi, quando coerente con la destinazione d’uso;
8. durata richiesta della concessione;
9. contestuale richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee mediante perforazione nel caso in cui l'opera di presa sia costituita da un pozzo. Il modulo è riportato sul sito Internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx.xx. (istanza ricerca 1.doc)
3. A tutte le domande devono essere allegati:
• fotocopia del documento di identità del richiedente;
• quietanza del versamento delle spese di istruttoria;
• quietanza dell’anticipo del versamento di 1/4 del canone annuo stimato, in ogni caso non inferiore ad €.31,00.
• certificato catastale o altro atto comprovante la proprietà degli immobili interessati dalla derivazione;
• solo per uso irriguo: estratto autentico di mappa catastale;
• solo per acque sotterranee: copia dell’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
• solo per acque sotterranee: nel caso in cui il richiedente sia già in possesso dell’autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea e la perforazione si sia spinta oltre i
30 metri dal piano di campagna, attestazione degli adempimenti di cui alla Legge 468/84.
4. Alla domanda va allegata la documentazione tecnica nel numero di 6 copie. Tutti gli elaborati grafici e di progetto devono essere firmati da un tecnico in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, adeguata in relazione alla tipologia delle opere da realizzare. Una copia di tutti gli elaborati progettuali deve essere in regola con le imposte di bollo ai sensi dell’art. 28 della tariffa approvata con Decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992 e successive modificazioni e integrazioni. Il contenuto della documentazione tecnica richiesta deve essere conforme alle indicazioni fornite dalla Autorità di Bacino della Regione Calabria, Ente preposto al rilascio del parere obbligatorio ai sensi dell’art. 7 comma. 2 del RD. 1775/1933, così come modificato dall’art 96 del D.Lgs 152/2006, nel documento approvato dal Comitato istituzionale dell’ABR con Delibera n. 14 del 17/07/2007.
5. Per le istanze di concessione di derivazione di acque superficiali la documentazione tecnica comprende:
1. relazione tecnica generale;
2. relazione idraulica ed idrogeologica;
3. relazione geologica di massima;
4. relazione di prefattibilità ambientale;
5. corografia in scala 1:10.000 o 1:25.000;
6. planimetria in scala 1:2.000 o più con ubicazione delle opere connesse alla derivazione ed alla eventuale restituzione;
7. planimetria catastale con un intorno significativo, comprese le aree di salvaguardia nel caso in cui le acque siano destinate al consumo umano;
8. profili longitudinali e sezioni trasversali del corso d’acqua e degli eventuali canali derivatori;
9. particolari costruttivi in pianta, prospetto e sezione in scala adeguata delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all’esercizio della derivazione;
10. opere d’arte.
La documentazione tecnica da allegare alle domande di concessione deve essere caratterizzata da un grado di elaborazione e da contenuti tali da consentire esaustivamente la valutazione degli aspetti relativi (vedi anche comma 3 dell’art. 96 del D/Lgs. 152/2006):
▪ al bilancio idrico e/o idrologico del bacino;
▪ al Deflusso Minimo Vitale (DMV), ossia della portata minima da rilasciare nell’alveo del corso d’acqua a valle dell’opera di presa;
▪ alle previsioni nelle opere d’arte degli appositi passaggi per il DMV e la fauna ittica, in relazione alla tipologia delle opere di derivazione, all’entità delle portate oggetto di derivazione e alle caratteristiche del corpo idrico interessato;
▪ monitoraggio quali-quantitativo delle acque.
Nello specifico, la documentazione tecnica deve contenere:
a) Inquadramento preliminare delle opere riguardo le perimetrazioni di rischio idraulico e/o di frana del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e, in caso di interferenza, loro giustificazione normativa nell’ambito delle relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (ciò ai fini della sola verifica di compatibilità con il PAI, laddove necessario).
b) Riferimenti ad altre eventuali situazioni di vincolo territoriale (idrogeologico, urbanistico, paesaggistico-ambientale…) interferenti con le aree d’intervento;
c) Inquadramento corografico in scala 1:10.000 o 1:25.000, con perimetrazione del bacino imbrifero di interesse, e ubicazione in scala di maggior dettaglio (1:2.000 o più, se disponibile) delle opere connesse alla derivazione (opere di presa, di derivazione/trasporto, utilizzo) e, infine, alla eventuale restituzione dell’acqua;
d) Indicazione univoca delle coordinate UTM o Gauss-Boaga delle opere di presa e di eventuale restituzione sia sulla modulistica, sia sulla relazione e sugli elaborati cartografici allegati (necessario per il costante aggiornamento del catasto delle utenze idriche).
e) Tipologia d’uso: consumo umano, irriguo, industriale, zootecnico, pescicoltura, idroelettrico, irrigazione di impianti sportivi e di aree destinate a verde pubblico, antincendio, igienico e assimilati, altro uso.
f) Valutazione esaustiva e puntuale illustrazione di tutti gli aspetti idrologico-idraulici connessi alla derivazione: bilancio idrologico del bacino di riferimento, caratterizzazione idrologica del corpo idrico, calcoli giustificativi delle portate richieste in relazione alle potenzialità del corso d’acqua.
g) Dettaglio delle fonti di riferimento, e di tutti gli elaborati e tabelle (da allegare) riportanti i periodi di osservazione, i dati pluviometrici e/o idrometrici utilizzati e le stazioni di misura considerate.
h) Dimostrazione di eventuali similitudini idrogeologiche tra bacino di interesse e bacino di riferimento assunte, su basi idrologiche, geologiche, delle formazioni superficiali e di uso del suolo.
i) Valutazione del DMV da rilasciare a valle dell’opera di presa sulla base dei criteri indicati dall’Autorità di Bacino Regionale nella seduta del 17/05/2007.
j) Dettagliata descrizione delle opere di captazione e di eventuale restituzione, e del loro funzionamento, con particolare riferimento alle parti volte a garantire il rilascio del DMV e i passaggi della fauna ittica, ai sensi della normativa vigente, attraverso il quale dovrà transitare l’intero DMV calcolato.
k) Informazioni sulle altre derivazioni di acque superficiali in essere lungo lo stesso corso d’acqua, se disponibili.
l) Relazione sul fabbisogno, modalità di effettivo utilizzo (continuo, discontinuo, sporadico e periodi di utilizzo) e giustificazione dei quantitativi richiesti con l’attività e l’uso previsto della risorsa, con indicazione delle portate media e massima (in l/s) e dei volumi mensili e annui (in m3). In dettaglio, occorre fornire inoltre i seguenti dati:
▪ consumo umano: abitanti serviti;
▪ uso irriguo: superficie complessiva da irrigare (in ettari), colture esistenti e/o da impiantare, sistema di irrigazione, comprensorio irriguo;
▪ uso zootecnico: tipo di allevamento e numero dei capi;
▪ uso industriale: descrizione del processo produttivo e di utilizzo dell’acqua, eventuali sistemi di riciclo.
▪ uso idroelettrico: salto utile e potenza installata.
m) Descrizione degli strumenti di misurazione e monitoraggio delle portate oggetto di domanda sia in prelievo e, se prevista, in restituzione, sulla base di quanto previsto già dall’art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. e dal D.M. 28 luglio 2004 del Ministero dell’Ambiente, e ora dall’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
n) Descrizione delle misure di riduzione dei consumi idrici, qualora esistenti.
o) Per le richieste dove è prevedibile uno scarico delle acque prelevate, oltre alla ubicazione del punto di restituzione di cui al punto d), devono essere specificati:
▪ volume restituito;
▪ presenza, tipologia e capacità di depurazione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti e/o collettamento dei reflui;
▪ la qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nel D.Lgs. 152/2006 (art. 101, comma 1).
p) Descrizione dei programmi di controlli ambientali, se previsti in progetto, sulla qualità biologica del corso d’acqua (parametro IBE – Indice Biotico Esteso), per verificare il mantenimento delle caratteristiche qualitative nel tratto compreso tra opera di presa e restituzione.
q) Se il sito ricade in un territorio di competenza di un Consorzio di Bonifica, si deve dimostrare che il fabbisogno idrico non possa essere soddisfatto attraverso le strutture consortili esistenti (art. 96, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, che inserisce un altro comma dopo il terzo dell’art. 21 del R.D. 1775/1933). Lo stesso vale per le derivazioni ad uso industriale in ambiti di agglomerati A.S.I.
r) Solo per le derivazioni da rete idrica superficiale ad uso potabile, in aggiunta:
▪ analisi delle caratteristiche fisico-chimiche e batteriologiche delle acque;
▪ cartografazione di eventuali centri di pericolo (art. 94, comma 4 del D.Lgs. 152/2006) presenti nell’intorno dell’opera di captazione per un raggio di almeno 500 m (solo in caso di erogazione a terzi “mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse” ai sensi dell’art. 94, comma 1, del D.Lgs. 152/2006)
▪ proposta preliminare di delimitazione delle aree salvaguardia per l’opera in progetto (di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) previste dall’art. art. 94 del D.Lgs. 152/2006 ( solo in caso di erogazione a terzi “mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse” ai sensi dell’art. 94, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).
Al fine di stabilire una “modulazione” delle elaborazioni e degli adempimenti sopra dettagliati, in relazione all’entità del prelievo e alla tipologia di concessione si stabilisce che per opere che prevedono prelievi per qualsiasi tipologia d’uso entro i 7 l/s, gli adempimenti sono limitati ai punti a-b-c-d-e-j-k-l-m-o-q (ad eccezione dell’uso irriguo e/o potabile), mentre il punto “ r “ solo nel caso di uso potabile, salvo richiesta di integrare la documentazione a discrezione dell’Autorità di Xxxxxx.
6. Per la istanza di concessione di derivazione di acque sotterranee mediante opere di captazione (pozzi, trincee drenanti) la documentazione tecnica comprende:
1. relazione tecnica generale;
2. relazione geologica ed idrogeologica;
3. relazione di prefattibilità ambientale;
4. corografia in scala 1:10.000 o 1:25.000 e ubicazione in scala di maggior dettaglio (1:2.000 o più, se disponibile) delle opere connesse alla captazione (pozzo propriamente detto, opere di trasporto e utilizzo) e alla eventuale restituzione dell’acqua;
5. planimetria catastale con ubicazione del pozzo o trincea drenante;
6. planimetria a curve di livello in scala 1:5000 con l’ubicazione del pozzo o trincea drenante e relative coordinate UTM o Gauss-Boaga;
7. disegni rappresentanti le opere di estrazione, adduzione e utilizzazione.
8. particolari del tipo e della collocazione del misuratore di portata.
La documentazione tecnica da allegare deve essere caratterizzata da un grado di elaborazione e da contenuti tali da consentire esaustivamente la valutazione degli aspetti relativi alla garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico e dell’equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell’acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate (art. 12- bis, comma 2, del R.D. 1775/1933 nella formulazione dell’art. 96, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, originariamente introdotta dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 275/1993).
Nello specifico, la documentazione tecnica deve contenere:
a) Inquadramento preliminare delle opere riguardo alle perimetrazioni di rischio idraulico e/o di frana del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e, in caso di interferenza, loro giustificazione normativa nell’ambito delle relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (ciò ai fini della sola verifica di compatibilità con il PAI, laddove necessario).
b) Riferimenti ad altre eventuali situazioni di vincolo territoriale (idrogeologico,
urbanistico, paesaggistico-ambientale…) interferenti con le aree d’intervento.
c) Inquadramento corografico in scala 1:10.000 o 1:25.000, con perimetrazione del bacino idrogeologico di interesse, se ricostruito, e del bacino imbrifero all'interno del quale ricade l'opera di presa, e ubicazione in scala di maggior dettaglio (1:2.000 o più, se disponibile) delle opere connesse alla captazione (pozzo propriamente detto, opere di trasporto e utilizzo) e alla eventuale restituzione dell’acqua.
d) Indicazione univoca delle coordinate UTM o Gauss-Boaga del pozzo di emungimento e delle opere di eventuale restituzione sia sulla modulistica, sia sulla relazione e sugli elaborati cartografici allegati (necessario per l’aggiornamento del catasto delle utenze idriche).
e) Attestazione degli adempimenti di cui all’art. 1 della legge 464/84 in merito alla comunicazione al Servizio Geologico Nazionale (oggi confluito nel Dipartimento per la Difesa del Suolo - APAT) e della documentazione contenente i risultati della ricerca (stratigrafia, prove di collaudo, etc…) e le caratteristiche tecniche delle opere realizzate (solo per pozzi profondi più di 30 m e per gallerie drenanti lunghe più di 200 m).
f) Studio geologico-idrogeologico di dettaglio sull’assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde, con particolare riguardo alla stratigrafia e alla permeabilità dei materiali attraversati (individuazione dell’acquifero che si intende captare, valutazione della compatibilità dei prelievi con le condizioni idrogeologiche locali e la capacità di ricarica naturale dell’acquifero, verifica di eventuali interferenze con altre derivazioni già in essere).
g) Relazione tecnica generale, con dettaglio :
delle caratteristiche esecutive della perforazione
• modalità di avanzamento
• diametro
• profondità;
delle caratteristiche tecnico-costruttive del pozzo
• tubo di rivestimento
• cementazione
• filtri e loro posizionamento
• pompa installata (profondità di posizionamento, tipo, matricola e potenza).
h) Prova di portata (per portate previste > 1 l/s), per la definizione delle caratteristiche idrauliche del pozzo, con misurazione dei livelli statico e dinamico della falda e definizione della curva caratteristica del pozzo e definizione della portata critica di emungimento (l/s) e della portata di esercizio o ottimale (l/s), completi di tabelle e diagrammi riassuntivi. Deve essere altresì definito il cono di emungimento per la verifica delle interferenze con le altre opere di derivazione esistenti nell’area.
i) Tipologia d’uso: consumo umano, irriguo, industriale, zootecnico, pescicoltura, idroelettrico, irrigazione di impianti sportivi e di aree destinate a verde pubblico, antincendio, igienico e assimilati, altro uso.
j) Definizione della portata media (l/s) e della portata massima (l/s), del volume mensile (m3) e annuo di prelievo (m3).
k) Relazione sul fabbisogno, modalità di effettivo utilizzo (continuo, discontinuo, sporadico e periodi di utilizzo) e giustificazione dei quantitativi richiesti con l’attività:
▪ consumo umano: abitanti serviti;
▪ uso irriguo: superficie complessiva da irrigare (in ettari), colture esistenti e/o da impiantare, sistema di irrigazione, comprensorio irriguo;
▪ uso zootecnico: tipo di allevamento e numero dei capi;
▪ uso industriale: descrizione del processo produttivo e di utilizzo dell’acqua, eventuali sistemi di riciclo.
l) Autocertificazione sull’esistenza o meno di altre utilizzazioni a beneficio della stessa proprietà.
m) Informazioni su eventuali pozzi preesistenti in un intorno di 500 m, e loro
cartografazione con coordinate UTM o Gauss-Boaga.
n) Descrizione degli strumenti di misurazione e monitoraggio delle portate di prelievo oggetto di domanda, per come già previsto dall’art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. e del D.M. 28 luglio 2004 del Ministero dell’Ambiente, e ora dall’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
o) Se il sito ricade in un territorio di competenza di un Consorzio di Bonifica si deve dimostrare che il fabbisogno idrico non possa essere soddisfatto attraverso le strutture consortili esistenti (art. 96, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, che inserisce un altro comma dopo il terzo del R.D. 1775/1933). Lo stesso vale nel caso di agglomerati A.S.I.
p) Laddove è previsto uno scarico delle acque prelevate, dovranno altresì essere dettagliati:
▪ il volume restituito;
▪ l’esistenza, la tipologia e la capacità di depurazione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti e/o collettamento dei reflui;
▪ la qualità delle acque restituite, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006.
q) Solo per i pozzi ad uso potabile, in aggiunta:
▪ analisi delle caratteristiche fisico-chimiche e batteriologiche delle acque;
▪ cartografazione di eventuali centri di pericolo (art. 94, comma 4 del D.Lgs. 152/2006) presenti nell’intorno dell’opera di captazione per un raggio di almeno 500 m (solo in caso di erogazione a terzi “mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse” ai sensi dell’art. 94, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).
▪ proposta preliminare di delimitazione delle aree di salvaguardia per l’opera in progetto (di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) previste dall’art. art. 94 del D.Lgs. 152/2006 (solo in caso di erogazione a terzi “mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse” ai sensi dell’art. 94, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).
7. Per la istanza di concessione di derivazione di acque superficiali e o sotterranee mediante captazione di sorgenti la documentazione tecnica comprende:
1. relazione tecnica generale;
2. relazione geologica ed idrogeologica;
3. relazione idraulica;
4. relazione di prefattibilità ambientale;
5. corografia in scala 1:10.000 o 1:25.000 e ubicazione in scala di maggior dettaglio (1:2.000 o più, se disponibile) delle opere connesse alla captazione (pozzo propriamente detto, opere di trasporto e utilizzo) e alla eventuale restituzione dell’acqua;
6. disegni rappresentanti le opere di estrazione, adduzione e utilizzazione.
La documentazione tecnica da allegare alle domande di concessione deve essere caratterizzata da un grado di elaborazione e da contenuti tali da consentire esaustivamente la valutazione degli aspetti relativi:
alla garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico e dell’equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell’acquifero (art. 12-bis, comma 2, del R.D. 1775/1933 nella formulazione dell’art. 96, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, originariamente introdotta dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 275/1993);
al Deflusso Minimo Vitale (DMV), ossia della portata minima da rilasciare a valle dell’opera di presa.
Nello specifico, la documentazione tecnica deve contenere:
a) Inquadramento preliminare delle opere riguardo alle perimetrazioni di rischio idraulico e/o di frana del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e, in caso di interferenza, loro giustificazione normativa nell’ambito delle relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (ciò ai fini della sola verifica di compatibilità con il
PAI, laddove necessario).
b) Riferimenti ad altre eventuali situazioni di vincolo territoriale (idrogeologico, urbanistico, paesaggistico-ambientale…) interferenti con le aree d’intervento.
c) Inquadramento corografico in scala 1:10.000 o 1:25.000, con perimetrazione del bacino idrogeologico di interesse, se ricostruito, e del bacino imbrifero all'interno del quale ricade l'opera di presa, e ubicazione in scala di maggior dettaglio (1:2.000 o più, se disponibile) delle opere connesse alla captazione della sorgente, nonché al trasporto e all’utilizzo della risorsa, e, infine, alla eventuale restituzione dell’acqua.
d) Indicazione univoca delle coordinate UTM o Gauss-Boaga delle opere di presa e di eventuale restituzione sia sulla modulistica, sia sulla relazione e sugli elaborati cartografici allegati (necessario per l’aggiornamento del catasto delle utenze idriche).
e) Tipologia d’uso: consumo umano, irriguo, industriale, zootecnico, pescicoltura, idroelettrico, irrigazione di impianti sportivi e di aree destinate a verde pubblico, antincendio, igienico e assimilati, altro uso.
f) studio idrogeologico di dettaglio contenente l’inquadramento dell’area, l’assetto litostratigrafico, i lineamenti geomorfologici, strutturali e idrografici, e la descrizione delle caratteristiche dell’acquifero interessato e del relativo bacino di alimentazione, definizione del regime delle portate e dei parametri idraulici e idrogeologici necessari per la corretta gestione della sorgente (curva d’esaurimento, coefficiente d’immagazzinamento, etc…).
g) Indicazione del regime delle portate, della portata minima e massima della sorgente.
h) Dettaglio delle fonti di riferimento, e di tutti gli elaborati e tabelle (da allegare) riportanti i periodi di osservazione, i dati pluviometrici e/o idrometrici utilizzati e le stazioni di misura considerate.
i) Valutazione del DMV da rilasciare a valle dell’opera di presa sulla base dei criteri indicati dall’Autorità di Xxxxxx (solo per le sorgenti con portata minima continua oltre 1(uno) l/s).
j) Dettagliata descrizione delle opere di captazione e di eventuale restituzione, e del loro funzionamento, con particolare riferimento alle parti volte a garantire il rilascio del DMV, laddove previsto.
k) Relazione sul fabbisogno, modalità di effettivo utilizzo (continuo, discontinuo, sporadico e periodi di utilizzo) e giustificazione dei quantitativi richiesti con l’attività:
▪ consumo umano: abitanti serviti;
▪ uso irriguo: superficie complessiva da irrigare (in ettari), colture esistenti e/o da impiantare, sistema di irrigazione, comprensorio irriguo;
▪ uso zootecnico: tipo di allevamento e numero dei capi;
▪ uso industriale: descrizione del processo produttivo e di utilizzo dell’acqua, eventuali sistemi di riciclo.
l) Autocertificazione sull’esistenza o meno di altre utilizzazioni a beneficio della stessa proprietà.
m) Informazioni su altre opere di captazione di sorgenti e/x xxxxx di emungimento in un intorno di 500 m, nonché di opere derivazione di acque superficiali nel caso l’opera di presa sia in corrispondenza di un impluvio naturale, riportando l’ubicazione su cartografia e le coordinate UTM o Gauss-Boaga.
n) Descrizione degli strumenti di misurazione e monitoraggio delle portate di prelievo oggetto di domanda, per come già previsto dall’art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. e del D.M. 28 luglio 2004 del Ministero dell’Ambiente, e ora dall’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
o) Se il sito ricade in un territorio di competenza di un Consorzio di Bonifica si deve dimostrare che il fabbisogno idrico non possa essere soddisfatto attraverso le strutture consortili esistenti (art. 96, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, che inserisce un altro comma dopo il terzo del R.D. 1775/1933). Lo stesso vale nel caso di agglomerati A.S.I.
p) Per le richieste in cui è previsto uno scarico delle acque prelevate, oltre alla
ubicazione del punto di restituzione di cui al punto d), devono essere specificati:
▪ il volume restituito;
▪ l’esistenza, la tipologia e la capacità di depurazione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti e/ collettamento dei reflui;
▪ la qualità delle acque restituite, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del Dlgs. 152/2006.
q) Solo per le captazioni di sorgenti ad uso potabile, in aggiunta:
▪ analisi delle caratteristiche fisico-chimiche e batteriologiche delle acque;
▪ cartografazione di eventuali centri di pericolo (art. 94, comma 4 del D.Lgs. 152/2006) presenti nell’intorno dell’opera di captazione per un raggio di almeno 500 metri ( in caso di erogazione a terzi “mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse” ai sensi dell’art. 94, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).
▪ proposta preliminare di delimitazione delle aree salvaguardia per l’opera in progetto (di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) previste dall’art. 94 del D.Lgs. 152/2006 ( in caso di erogazione a terzi “mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse” ai sensi dell’art. 94, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).
Al fine di stabilire una “modulazione” delle elaborazioni e degli adempimenti sopra dettagliati, in relazione all’entità del prelievo e alla tipologia d’uso della risorsa in concessione che per opere che prevedono prelievi entro i 7 l/s per uso irriguo, gli adempimenti possono essere limitati ai punti a-b-c-d-e-g-k-l-m-n-o, salvo richiesta di integrare la documentazione a discrezione dell’Autorità di Xxxxxx. Per le altre tipologie d’uso, che prevedano prelievi entro i 3 l/s, deve essere prodotta anche la documentazione di cui al punto p, ad eccezione dell' uso "consumo umano" o "potabile" in cui la documentazione deve essere integrata con la documentazione di cui al punto q.
8. L’utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:
a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;
b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;
c)sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. In questi casi il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto .
9. La Provincia potrà formulare, d’ intesa con gli Enti ed Organi che partecipano al procedimento di concessione (di cui all’ art. 24 del presente Regolamento), le linee guida per la progettazione, contenenti raccomandazioni e prescrizioni relative alla realizzazione, esercizio, manutenzione e chiusura delle opere di captazione. Tali linee guida saranno preventivamente pubblicate sul sito internet della Provincia per un periodo non inferiore a trenta giorni, in modo da consentire la acquisizione delle osservazioni di tutti i soggetti interessati.
10. A seguito della adozione delle linee guida, i richiedenti ed i concessionari dovranno attenersi alle indicazioni ivi specificate.
ART. 16 - ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
1. L'Ufficio verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il termine, non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni , per la regolarizzazione e/o l’integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell’ulteriore termine di 30 giorni concesso dall'Ufficio a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
2. Accertata la completezza della istanza, l'Ufficio comunica l’ avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile.
3. Qualora nel corso dell’ istruttoria si verifichi la necessità di acquisire documentazione suppletiva dal richiedente, i termini temporali del procedimento amministrativo si sospendono sino alla avvenuta presentazione della stessa.
ART. 17 – PARERE DELLA AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DELLA CALABRIA
1. L'Ufficio trasmette la istanza di concessione unitamente alla relativa documentazione alla competente Autorità di bacino distrettuale per l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante, previsto dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33, in ordine alla compatibilità della utilizzazione e ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
2. Se il parere non è reso entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, ove si tratti di piccole derivazioni, ovvero di novanta giorni, ove si tratti di grandi derivazioni, l'Ufficio può procedere in casi di urgenza e di danno potenziale , alla concessione provvisoria per la durata di un anno. Nelle procedure che non si ravvisa l’urgenza, trascorsi novanta giorni senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio, su segnalazione da effettuarsi da parte dell'Ufficio , entro 30 giorni dovrà procedere alla nomina di un commissario “ad acta” che provvederà entro i medesimi termini sopra esposti decorrenti dalla nomina .
3. Non saranno accettati pareri provenienti dall’ A.B.R. , se non a riscontro di un istanza fatta dall'Ufficio.
ART.18 – RIGETTO DELLA DOMANDA
1. Nel caso in cui la istanza risulti inammissibile per palese inattuabilità o per contrarietà al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, essa viene respinta con provvedimento motivato.
2. Conformemente a quanto previsto all’ art. 10 bis della L. 07.08.1990 n°241, nei casi di rigetto della istanza, il responsabile del procedimento o l'organo competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all’ istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
ART. 19 – ISTANZE DI DERIVAZIONE SOGGETTE A V.I.A
1. Le istanze di concessione di derivazione di acqua pubblica e i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) sono inviate con tutta la documentazione al Settore provinciale competente e alla Regione Calabria, Dipartimento Ambiente "Nucleo VIA" , per la V.I.A.. Il procedimento resta sospeso in attesa delle determinazioni al riguardo.
ART.20 – AMMISSIONE ALL'ISTRUTTORIA
1. Una copia della domanda ammessa ad istruttoria viene restituita al richiedente con l’attestazione della data di presentazione e della ammissione ad istruttoria.
2. Entro trenta giorni, il richiedente è tenuto a versare le spese di istruttoria nell’ importo indicato nella allegata Tabella A, esibendo la relativa quietanza.
3. Entro lo stesso termine effettuerà un ulteriore versamento per la pubblicazione della domanda nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per le grandi derivazioni).
4. Produrrà all'Ufficio ricevuta degli avvenuti versamenti.
5. Le domande potranno essere sospese, in attesa di istruttoria, se esiste già in iter un procedimento con le stesse finalità e in contrasto con le richieste effettuate di cui sono state
prodotte le pubblicazioni di cui ai successivi articoli 21 e 22 ed è trascorso il termine previsto al punto g) del comma 1 dell'art. 21 e quello successivo previsto all'art. 22 per presentare osservazioni o nuove domande. Si prenderà in esame la nuova istruttoria, solo nel momento che per la prima, entro i termini stabiliti, sino pervenuti pareri negativi od opposizioni motivate ed accettate dall'Ufficio.
ART.21 – PUBBLICAZIONE MEDIANTE AVVISO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA E/O SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLO STATO.
1. L'Ufficio richiede la pubblicazione della istanza mediante apposito avviso, nel Bollettino Ufficiale della Regione CALABRIA e, nel caso di grandi derivazioni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'avviso deve contenere i seguenti elementi:
a) dati identificativi del richiedente;
b) portata massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, volume annuo di prelievo;
c) luogo di presa;
d) luogo di eventuale restituzione;
e) uso della risorsa idrica;
f) nominativo del responsabile del procedimento;
g) termini e modalità per la presentazione di osservazioni ed opposizioni o nuove domande di concessione similari;
h) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali.
ART. 22 – PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
1. Decorso il termine di giorni 30 dalla avvenuta pubblicazione nel B.U.R.C. e/o nella Gazzetta Ufficiale, l'Ufficio richiede la pubblicazione all’ Albo Pretorio del Comune interessato, per una durata di quindici giorni, della domanda e del progetto, specificando il termine entro il quale si possono presentare le osservazioni, opposizioni o nuove domande di concessione similari. Nella richiesta di pubblicazione saranno precisati: l’ ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti ed il relativo orario; la data e l’ora della visita sopralluogo alla quale potrà intervenire chiunque interessato.
ART.23 – OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI. PRESENTAZIONE DI ISTANZE CONCORRENTI.
1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta all'Ufficio entro 30 giorni dalla za<2data di pubblicazione dell'avviso nel B.U.R.C. o nella G.U. ovvero entro il termine indicato all’ atto della pubblicazione all’ Albo Pretorio.
2. L'Ufficio valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.
3. I termini di cui al comma 1 sono utili anche ai fini della presentazione di istanze concorrenti, che seguiranno lo stesso iter di pubblicazione al fine di riaprire i termini per la presentazione delle sole osservazioni ed opposizioni.
ART.24 – ACQUISIZIONE DI ULTERIORI PARERI
1. Oltre al parere di cui all’ art. 17, qualora ne ricorrano i presupposti sono obbligatoriamente richiesti anche i pareri e nulla osta dei seguenti Enti:
a) Ufficio Caccia e Pesca della Provincia, in relazione alle materie di specifica competenza;
b) Enti parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette ( ai sensi dell’ art.13 della L. 06.12.1991 n°394 (Legge n. 394-1991.pdf) comporta la verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento da rendere entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali, si intende rilasciato);
c) Azienda Unità Sanitaria locale, per le derivazioni destinate al consumo umano come definito dall'art. 2 del DLgs 2 febbraio 2001, n. 31 (D-LGS-31-2001.doc) ai fini delle verifiche di conformità previste dall'art. 8 del decreto medesimo;
d) Autorità di Ambito, per le derivazioni destinate al consumo umano, come definito all'art. 13, lett. t), e per quelle destinate ad attività produttive ai sensi del DLgs 03.04.2006 n° 152 (Dlgs_152_2006.pdf) in materia di scarichi;
e) Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio, per le grandi derivazioni;
f) Servizio Idrologico Regionale della Regione Calabria, per grandi e piccole derivazioni;
f) Comando Militare Territoriale, per le concessioni di grande derivazione;
g) Autorità di Xxxxxxxxx sulle Attività Minerarie della Regione Calabria, per le autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 2 della L. 07.08.1990 n°241, i pareri devono essere resi nel termine di giorni 30.
3. La acquisizione dei pareri avviene di preferenza nell’ ambito della conferenza dei servizi, come previsto all’art.8 comma 2 del presente Regolamento.
4. Ove l'Ufficio ritenga di discostarsi dai pareri di cui al presente articolo, adotta un provvedimento motivato sul punto.
ART.25 – VISITA SOPRALLUOGO
1. Al sopralluogo, in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche ed all'ubicazione della derivazione, saranno invitati ad intervenire i rappresentanti di altri Enti per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire nel verbale, quali:
a) Ufficio Urbanistica del Comune ove ricade l’opera;
b) Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici;
c) Ministero dell'Ambiente;
d) Altri Settori della Provincia, in relazione alle materie di specifica competenza;
e) Enti Parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette;
f) Azienda Unità Sanitaria locale, per le derivazioni destinate al consumo umano come definito dall'art. 2 del DLgs 2 febbraio 2001, n. 31, ai fini delle verifiche di conformità previste dall'art. 8
del decreto medesimo;
g) Autorità di Bacino per le competenze idriche della Regione Calabria;
h) Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (X.X.X.X.XXX);
i) altri eventuali soggetti previsti da specifiche disposizioni di legge.
2. La mancata partecipazione al sopralluogo dei soggetti di cui al comma 1, ove ritualmente e tempestivamente invitati, non condiziona la prosecuzione del procedimento.
3. Le circostanze di fatto constatate durante la visita locale risulteranno da un verbale redatto dal funzionario della Provincia. In detto verbale, su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti, saranno inoltre inserite le osservazioni e le controdeduzioni.
ART. 26 – CRITERI DI SCELTA TRA DOMANDE CONCORRENTI
1. Qualora nel corso del procedimento siano state ammesse ad istruttoria più istanze in concorrenza tra loro, o già tale situazioni sono presenti fra le domande giacenti e trasmesse dalla Regione Calabria, la scelta è effettuata dal responsabile del procedimento secondo i criteri di cui all’art.9 del R.D. 1775 / 1933 (RD-1775-33.doc).
2. Tra più domande concorrenti è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento da parte dei concorrenti delle esigenze essenziali dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata .
3. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) .
4. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo.
5. A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico- finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della completezza della documentazione e dei pareri positivi già a corredo, infine , della priorità di presentazione.
6. Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.
7. Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore. Il Consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.
8. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.
ART. 27 – RELAZIONE SUI RISULTATI DELL’ISTRUTTORIA
1. La relazione sui risultati dell’istruttoria fornirà particolari informazioni sui seguenti punti :
a) sulla quantità d'acqua che si può concedere, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata e sulla lunghezza e pendenza dei canali di presa e restituzione;
b) sulle opere di raccolta e in merito alla direzione, alla lunghezza, all'altezza, alla forma e alla natura delle chiuse che si dovessero costruire nell'acqua pubblica e sulla loro innocuità per gli interessi pubblici e i diritti dei terzi;
c) sulla forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione e degli edifici e congegni occorrenti per regolare l'estrazione dell'acqua nei limiti della concessione;
d) sul modo di restituzione delle acque, quando previsto, al loro corso primitivo, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e del buon regime idraulico;
e) sulle cautele da prescriversi per l'innocuo ripristino della chiusa se è instabile;
f) sulla razionale utilizzazione dei corsi di acqua e del bacino idrografico e sulla compatibilità della concessione col buon regime idraulico e sulle garanzie da richiedersi a tutela del detto regime;
g) sulle prescrizioni per la regolare esecuzione delle opere nei riguardi dell'interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere;
h) sulle cautele per impedire inquinamento delle acque;
i) sulle opposizioni presentate e su tutte caratteristiche locali da considerare nella concessione richiesta;
j) sull'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate e sui canoni da richiedere, con l’indicazione, per le concessioni ad uso di forza motrice, dei necessari calcoli;
k) sulle garanzie da richiedere nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e fluitazione,dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, nonché della sicurezza e dell'igiene pubblica;
l) sulla capacità tecnico-finanziaria ed industriale del richiedente;
m) su tutti gli altri elementi di giudizio che l'Ufficio ritenga utili riguardo alla opportunità di accordare la concessione richiesta;
n) sugli esiti della valutazione di impatto ambientale;
o) sulla domanda presa in considerazione, nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 26.
2. La concessione potrà essere rilasciata solo se risulta verificato che:
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;
b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.
ART. 28 - DISCIPLINARE
1. A seguito dell’ esito favorevole della istruttoria tecnica, viene redatto il disciplinare di concessione, che contiene le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Provincia concedente e soggetto concessionario.
2. Esso è redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dal'Ufficio e contiene i seguenti elementi:
a) i dati identificativi del concessionario;
b) la specie della derivazione, il corpo idrico, la quantità d'acqua massima consentita da derivare, espressa in moduli o in l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, in mc . annui, precisando, nel caso di portata variabile, i valori assentiti di portata massima e media nonché la curva di portata;
c) l'uso o gli usi cui la risorsa è destinata;
d) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione, la quantità e le caratteristiche qualitative dell’ acqua restituita;
e) le eventuali modalità di riutilizzo o riciclo delle risorse;
f) i termini entro i quali il concessionario dovrà presentare il progetto definitivo, effettuare le espropriazioni, iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;
g) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua o dell'equilibrio del bilancio idrico;
h) la durata della concessione;
i) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;
j) l'importo e la decorrenza del canone annuo, stabilito secondo quanto previsto all’ art.33 del presente Regolamento, e successivamente sulla base delle indicazioni che verranno, eventualmente, impartite dalla Regione Calabria;
k) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, sempre commisurata al potenziale danno che il richiedente potrebbe causare con l’attuazione della concessione;
l) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;
m) l'obbligo relativo alla installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni;
n) l'obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di
presa con le modalità indicate dal'Ufficio;
o) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico.
3. L'Ufficio assegnerà al concessionario un termine per presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare, munito delle quietanze a dimostrazione dei pagamenti relativi a:
a) la imposta addizionale regionale pari al 10% del canone;
b) le spese per la registrazione del disciplinare al'Ufficio del Registro, che avrà luogo qualora l’ imposta (liquidata in base al valore complessivo della concessione) risulti superiore allo importo relativo alla tassa fissa;
c) le spese per la pubblicazione del decreto di concessione sul B.U.R.C.;
d) la cauzione pari alla metà del canone annuo;
e) pagamento anticipato del canone annuo.
f) eventuale importo integrativo delle spese di istruttoria secondo la tariffa allegata.
4. All’ atto della sottoscrizione, la firma del concessionario è autenticata dal funzionario all'uopo delegato.
5. Il disciplinare è approvato con il provvedimento di concessione di cui all'art.29.
6. L'Ufficio provvederà alla registrazione del disciplinare presso l’ Ufficio del Registro entro 20 giorni dalla data di emanazione della determinazione dirigenziale di cui al seguente articolo, qualora l'ammontare dell'imposta di registro - calcolata applicando l'aliquota dello 0,50% all'importo complessivo dei canoni dovuti per la durata della concessione - risulti superiore all'importo della tassa fissa di registrazione.
ART. 29 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE
1. Ove non sussistano circostanze tali da determinare il diniego a sensi del successivo art. 39, la concessione è rilasciata con determinazione dirigenziale: tale determinazione approva il progetto definitivo delle opere di derivazione ed il disciplinare di cui al precedente art. 28.
2. Il provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, con le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del concessionario;
b) quantità di acqua concessa;
c) luogo di presa e di eventuale restituzione;
d) uso e durata della concessione;
e) entità del canone;
f) eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare.
3. La durata della concessione viene stabilita nel singolo provvedimento concessorio.
4. Non essendo cedibile a terzi la concessione, anche se non giunta al termine, decade in caso di cessazione del titolare, compreso il caso in cui essa sia necessaria alla fruizione di un bene.
5. Indicativamente la durata della concessione relativa ad opere di pubblica utilità è rilasciata per un periodo minimo di anni 10 e massimo di anni 30, mentre per altre opere e/o utilizzazioni è rilasciata per un periodo minimo di anni 6 e massimo di anni 12, salvo diverse e motivate valutazioni.
6. Nell'emettere l'atto di concessione del bene demaniale idrico, a titolo cautelativo ed a garanzia degli oneri ed obblighi derivanti dalla concessione e dell’eventuale mancato pagamento del canone, la Provincia prescriverà il versamento di una cauzione a proprio favore.
7. Il calcolo dell’importo della cauzione sarà effettuato dall’ufficio competente sulla base della somma necessaria al ripristino dei luoghi in caso di inottemperanza da parte del concessionario.
4. La cauzione sarà svincolata con apposito atto del Dirigente competente in materia di demanio idrico alla fine della concessione se ne ricorrono le condizioni, non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di richiesta di rimborso della stessa.
ART.30 – CONCESSIONE DI ACQUA E DI SUOLO DEMANIALE
1. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali, è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area. L'importo del canone da corrispondere annualmente è relativo alla sola concessione della risorsa idrica.
2. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio Forestale dello Stato, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente Regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale.
3. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio Regionale, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui
al presente Regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale se necessario.
ART.31 – AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZI PER RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE
1. Qualora la istanza di concessione di acqua presupponga la preventiva ricerca di acque sotterranee, l'Ufficio instaura un unico procedimento per il rilascio della autorizzazione e per la successiva concessione.
2. Nel caso di istanza di concessione di acque sotterranee da esercitarsi mediante pozzo, l'Ufficio, ferma restando la disciplina prevista all'art. 95 del RD 1775/33 relativamente alle perforazioni su fondo altrui, autorizza la ricerca dando conto di eventuali osservazioni ed opposizioni e dopo aver acquisito i pareri di cui gli artt. 17 e 24.
3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla/e falda/e captabile/i;
c) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a sei mesi, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi;
d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Amministrazione pubblica.
4. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo può essere revocata in qualsiasi momento, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.
5. Ai fini della conclusione del procedimento concessorio l'interessato trasmette al'Ufficio, entro trenta giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione integrativa che indica:
a) l'esatta localizzazione della perforazione;
b) la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
c) la stratigrafia dei terreni attraversati;
d) la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
e) il tipo di falda captata;
f) le modalità di effettuazione ed i risultati di prove di emungimento (di portata a gradini e di pompaggio di lunga durata) finalizzate sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;
g) il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.
7. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione comporta il diniego della concessione.
8. Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee è di 120 giorni.
9. Il termine per il rilascio della concessione è sospeso dalla data di rilascio dell'autorizzazione a quella di ricezione della relazione di cui al comma 5, relativamente all'espletamento della procedura di autorizzazione alla perforazione.
ART.32 - TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
1. Il termine per l'emanazione dei provvedimenti decorre dalla data di ricezione della istanza da parte dell'Ufficio.
2. Il termine per la adozione del provvedimento di rilascio o diniego della concessione e di quello di rinnovo è di 210 giorni.
3. Il termine per la conclusione dei procedimenti relativi al cambio di titolarità, alle varianti alla concessione (per riduzione del prelievo o per modifiche non sostanziali di cui al successivo art 42), alla rinuncia alla concessione è di 60 giorni.
4. Il termine è sospeso, nei casi in cui debbano essere acquisiti i pareri di cui all'art. 24, e nel caso in cui vengano richieste le integrazioni di cui all'art. 8 comma 4.
5. Il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.
ART.33 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, determinato ai sensi dell’ art. 7 comma 4, il cui importo è calcolato in base alla allegata Tabella B), in relazione all’uso ed al quantitativo di acqua concessa.
2. L'obbligo del pagamento del canone decorre dalla data di rilascio della concessione. Resta fermo l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati nel caso di istanze di concessioni in sanatoria, concessioni preferenziali e riconoscimenti di antico diritto.
3. La prima annualità del canone viene corrisposta anticipatamente, all'atto del ritiro del provvedimento di concessione, mentre gli importi successivi sono versati prima della scadenza di cui all’ art. 7.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, qualora la concessione preveda volumi costanti di prelievo, il canone è determinato sulla base della portata assentita nell'unità di tempo, espressa in l/s o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo, il canone viene calcolato sulla base della portata media concessa.
5. Nel caso di uso industriale della risorsa il canone è determinato sulla base del modulo, assumendosi un modulo pari a l/s 95,13.
6. Nel caso di uso idroelettrico/forza motrice il canone è calcolato sulla base della potenza nominale media annua concessa, espressa in kW.
7. Alla concessione di derivazione destinata a diverse utilizzazioni ed esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di prelievo qualora la risorsa concessa non sia quantificabile in base alle rispettive tipologie d'uso, si applica il canone più elevato.
8. Conformemente a quanto previsto all’art. 12 bis del R.D. 11.12.1933 n°1775 (RD-1775- 33.doc), l'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che sia garantita la condizione di equilibrio dl bilancio idrico, che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.
9. Sulle concessioni di acque pubbliche è dovuta la addizionale regionale nella misura del 10% dei canoni annui. Tale imposta è versata distintamente alla Provincia contestualmente al pagamento del canone e con le stesse modalità.
10. Nel caso di derivazioni per uso idroelettrico si farà riferimento, per la applicazione del sovracanone di cui all’ art. 53 del R.D. 11.12.1933 n°1775 (RD-1775-33.doc) , ai decreti emanati con cadenza biennale dalla Agenzia del Demanio, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 22.12.1980 n° 925 (L-925-1980.doc)
11. I canoni possono essere riscossi direttamente o tramite un concessionario incaricato dall'Ente.
ART. 34 – IL PROGETTO ESECUTIVO
1. Adottata la determinazione dirigenziale di concessione, il concessionario deve presentare al'Ufficio, qualora sia richiesto nel disciplinare e nel termine in esso fissato, il progetto esecutivo dei lavori.
2. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del progetto esecutivo con quello approvato con decreto.
3. Nel caso in cui il progetto esecutivo presenti delle varianti sostanziali rispetto a quello
preliminare, si applicheranno le procedure previste dall’ art. 44 del presente regolamento. ART. 35 – IL COLLAUDO DELLE OPERE
1. Ultimati i lavori, il concessionario né dà avviso al'Ufficio, il quale procede, a spese del richiedente, alla visita delle opere, al fine di verificarne la conformità alle condizioni della concessione e la esecuzione a regola d'arte. Adottato l’atto dirigenziale di approvazione del collaudo, l'Ufficio ne rilascia copia al concessionario.
ART.36 – DURATA DELLA CONCESSIONE
1.Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16.03.1999 n°79 (D-LGS- 79-1999.doc)
2. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
3. Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio
4. I parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione sono desunti anche dalle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare.
ART.37 – COMUNICAZIONI ALL’ A. P. A. T.
1. Ai sensi della L. 4 agosto 1984, n. 464 L464-84.pdf ( “Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico dell'Ufficio generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale”), qualora la perforazione si spinga oltre i trenta metri dal piano di campagna, il soggetto che intende realizzare l’opera è tenuto a darne comunicazione, entro trenta giorni dall’ inizio dei lavori, al Servizio Geologico del Ministero dell’ Ambiente (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici). Entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori, è tenuto ad inviare al suddetto Servizio una dettagliata relazione corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti.
ART. 38 – OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI MISURAZIONE E COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE QUANTITA’ PRELEVATE
1. L’ opera di presa dovrà essere dotata di dispositivo per la misurazione, che dovrà essere in regolare stato di funzionamento e sigillato da parte della Provincia, dietro pagamento dei diritti di cui alla Tabella A).
2. Entro il mese di gennaio l’utente dovrà inviare all'Ufficio la comunicazione relativa al quantitativo prelevato nell’ anno decorso. L'Ufficio utilizza tali informazioni anche ai fini della costituzione di una banca dati utile a scopo conoscitivo e di gestione del bilancio idrico.
ART. 39 – DINIEGO DELLA CONCESSIONE
1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del Piano regionale di tutela, uso e
risanamento delle acque, dei Piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
c) incompatibilità del prelievo richiesto con i vincoli imposti dal Piano regolatore generale degli acquedotti;
d) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
e) incompatibilità tra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;
f) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
g) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
h) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
i) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
j) contrasto con il pubblico generale interesse.
LE CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE (RINNOVO, MODIFICA,ESTENSIONE)
ART.40 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE
1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa istanza anteriormente alla scadenza naturale del titolo, da presentarsi con le modalità indicate all'art.
15. Il richiedente, di norma, è esentato dalla presentazione degli elaborati tecnici previsti nello stesso articolo.
2. Le istanze di rinnovo non sono soggette a pubblicazione.
3. Sono soggette al parere dell'Autorità di Xxxxxx , ai sensi dell'art. 7, comma 2, del RD 1775/33.
4. L'Ufficio, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni.
5. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dell'art. 42, comma 1, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.
6. Qualora la richiesta di rinnovo comporti varianti non sostanziali alla concessione originaria, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata al comma 3 dell'art. 42.
7. La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 39.
8. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
9. Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, la domanda è assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione.
10. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
ART.41 - LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELL’ ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE
1. L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare:
a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;
b) qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;
c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;
d) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito.
2. Il provvedimento indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Nel caso in cui non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, l’Ufficio dovrà procedere, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione, alla sua revoca.
3. Qualora la sospensione temporanea non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo totale del canone, che sarà, invece, proporzionalmente ridotto per periodi di sospensione superiori.
4. L’esercizio del prelievo dovrà essere ridotto di una percentuale che l’Ufficio stabilirà, sui corpi idrici superficiali a portata critica e sui corpi idrici sotterranei a grave deficit di bilancio idrico, nei modi e nei tempi che si stabiliranno.
ART.42 – VARIANTI ALLA CONCESSIONE
1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente Regolamento per il rilascio di nuova concessione. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche un aumento del prelievo o una modifica delle opere di derivazione;
b) variazione in aumento del prelievo;
c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;
d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.
2. Le istanze di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e devono comunque essere assentite dall'Ufficio.
3. Per le istanze di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta con le modalità previste dall'art. 15, comma 1 del presente Regolamento. Alla domanda sono allegate:
a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria;
b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.
4. Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione né condizionate all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 24, commi 1 e 2.
5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere obbligatoriamente tombato nei modi previsti all'art. 47 comma 2.
ART. 43 – LA SOTTENSIONE DI UTENZA
1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:
a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa e/o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.
2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.
3. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente
costituite è accertata dall'Ufficio in fase di istruttoria.
4. L'utente sottendente deve garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso o corrispondere un indennizzo. L’Ufficio recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta all'Ufficio.
5. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
6. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
ART.44 - DECADENZA
1. Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti atti, fatti od omissioni:
a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
b) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
c) mancato pagamento di due annualità del canone;
d) decorrenza del termine di cui all'art. 28 comma 3 (termine per la sottoscrizione del disciplinare), senza valida motivazione;
e) subconcessione a terzi.
2. Il concessionario decade, di fatto, qualora, diffidato a mezzo di lettera raccomandata a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda. Nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la decadenza è pronunciata con apposito provvedimento.
ART.45 - REVOCA
1. La concessione può essere revocata, previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. La revoca può essere altresì disposta per inadempienza da parte del concessionario agli oneri ed obblighi di cui al presente Regolamento e di cui al disciplinare di concessione.
ART. 46 – RINUNCIA
1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta al'Ufficio e deve contenere le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi del titolare;
b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione relativamente allo smantellamento o meno delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi.
2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La determinazione dell'Ufficio di presa d'atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto all'articolo seguente.
ART.47 - RIMOZIONE DELLE OPERE DI CAPTAZIONE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE
1. Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, devono, di norma, essere rimosse a cura e spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati.
2. Allo stesso modo, qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata, secondo le prescrizioni del'Ufficio, di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.
3. L’Ufficio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi:
a) modifica della destinazione d'uso del pozzo da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri;
b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dall'Ufficio.
4. Non è in ogni caso consentito il mantenimento del pozzo, qualora l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue, fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 3.
5. Qualora l’Ufficio non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.
6. L’Ufficio, nel caso in cui il concessionario, obbligato ai ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.
PARTE III
PROCEDIMENTI SPECIALI
ART.48 – CONCESSIONI PREFERENZIALI
1. Sono soggette a procedura speciale le concessioni preferenziali, di cui all'art. 1, comma 4 del DPR 18 febbraio 1999, n. 238 (DPR 238-99.doc.) La concessione preferenziale può essere
assentita:
a) a colui che entro il 30.06.2006 (D.Lgs. 03.04.2006 n°152 art. 96 comma 7 (Dlgs_152_2006.pdf).) ne abbia fatto espressa richiesta, per il quantitativo di acqua effettivamente utilizzata al 10 agosto 1999 e prelevata da corpi idrici non compresi negli Elenchi delle acque pubbliche;
b) a colui che, ai sensi del D.Lgs 275 del 1993 (D-LGS-275_93.pdf) abbia presentato la denuncia di pozzo entro il 30.06.2006; tale denuncia, ove riferita a pozzo per uso non domestico, è equiparata alla istanza di concessione preferenziale.
2. La concessione preferenziale è accordata con esclusione di qualunque concorrente.
3. La istanza di concessione preferenziale si intende validamente proposta se è stata presentata al'Ufficio entro il 30.06.2006, ovvero entro tale data ad essa spedita a mezzo di lettera raccomandata.
4. Qualora il responsabile del procedimento rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dall’ art. 15 o dai seguenti articoli, invita il richiedente a regolarizzarla. Il mancato adempimento comporta, ai sensi dell'art 16, l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con atto formale, con il quale viene disposta altresì l'immediata cessazione dell'utenza, fatto salvo il recupero dei canoni arretrati. Analogo provvedimento viene adottato per le domande pervenute dopo la scadenza del termine.
5. L’Ufficio effettua le verifiche di congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo effettivamente esercitato nel 1999, anno in cui tutte le acque sono diventate pubbliche, sia alla destinazione d'uso e predispone un elenco delle domande procedibili, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi (quando coerente con la destinazione d'uso), la portata media e massima da assentire in concessione, l'importo del canone, distinguendo:
a) utenze da acque sotterranee su base comunale;
b) utenze da acque superficiali con riferimento al xxxxx x'xxxxx x/x xx xxxxxx idrografico.
6. Gli elenchi di cui al comma 5 devono essere inviati all'Autorità di Xxxxxx competente per l'espressione del parere di cui all'art. 17 ed agli Enti gestori dei parchi e delle aree protette per il parere previsto dall'art. 164 del D.Lgs.03.04.2006 n° 152 (Dlgs_152_2006.pdf).
7. L'Ufficio procede contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio degli elenchi di cui al comma 3, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio.
8. L'Ufficio, acquisiti i pareri di cui al comma 6 e dando atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, adotta i provvedimenti di concessione, assentendo i prelievi, limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzato, nonché prevedendo prescrizioni in ordine al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale del corso d'acqua interessato dalla concessione. Il provvedimento di concessione stabilisce il canone da corrispondere annualmente. Il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999, ai sensi dell'art. 96 comma 7 del D.Lgs. 03.04.2006 n°152.
9. Le istanze di concessione preferenziale rientranti nell'ambito di applicazione dell’art.19 seguono la disciplina ivi prevista.
10. I procedimenti riconducibili alla fattispecie della concessione preferenziale per i quali l'istruttoria sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi ai sensi dell'art. 54.
11. Qualora ,nel caso di prelievi oggetto di istanze di concessione preferenziale ai sensi del presente articolo, il soggetto sia titolare di una pluralità di opere di presa da acque sotterranee che attingono alla medesima falda acquifera, le opere di presa siano dislocate all’ interno di una superficie continua non superiore a mq. 30.000 ed i prelievi siano destinati ad un’unica attività, ai fini del calcolo del canone, in attesa delle direttive regionali, si procederà assumendo come base il valore complessivo, espresso in l/sec o moduli, ottenuto dalla somma delle portate delle singole opere di presa. Per portata si intende la capacità della pompa secondo la taratura effettuata.
12. Ai fini del pagamento dei canoni arretrati, il richiedente la concessione preferenziale potrà
dimostrare, anche a mezzo di dichiarazioni, rese ai sensi del Capo III Sez.V del DPR 28.12.2000 n°445 (DPR 445-2000.doc) e soggette alle verifiche previste nel DPR di cui sopra, di avere effettivamente prelevato quantità diverse ed inferiori a quelle in precedenza richieste: in tal caso il canone sarà commisurato alle quantità effettivamente utilizzate.
ART. 49 - RICONOSCIMENTO DI ANTICO DIRITTO
1. Il riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque, di cui all’ art. 1, comma 4 del DPR 238/99, può essere richiesto, con esclusione di qualunque concorrente, da:
a) i possessori di un titolo legittimo, inteso come quell'atto che, per l'ordinamento legislativo del tempo e del luogo in cui era stato emanato, consentiva legittimamente l'utilizzazione dell'acqua, riconosciuta pubblica da successive norme;
b) gli aventi causa di coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della Legge 10 agosto 0000, x. 0000 (X- 2644 - 1884.pdf) recante norme sulle derivazioni di acque pubbliche, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica.
2. Per quanto non specificamente disciplinato nella presente Parte si applica la disciplina prevista per il rilascio delle concessioni di acqua precedentemente esposta .
3. Le domande di riconoscimento si intendono validamente presentate se pervenute al'Ufficio entro il termine previsto dalla legge. Alla istanza deve essere allegata copia del titolo legittimante l'uso o dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore all'entrata in vigore della Legge 10 agosto 1884, n. 2644.
4. Le istanze di riconoscimento sono soggette al medesimo procedimento previsto per le concessioni preferenziali, con omissione della fase relativa alla pubblicazione all'Albo pretorio.
5. Qualora l'Ufficio valuti la documentazione presentata non idonea a costituire titolo per il riconoscimento di antico diritto, la domanda di riconoscimento è considerata quale domanda per il rilascio di concessione preferenziale.
6. Il provvedimento col quale è disposto il riconoscimento della antica utenza ha valore dichiarativo ed in tal senso esplica efficacia retroattiva; esso dispone anche per il futuro con efficacia costitutiva solo se sussistono, ai sensi della vigente normativa e del presente Regolamento, tutte le condizioni per la concessione di derivazione .
ART. 50 – PRELIEVI ABUSIVI
1. Fermo restando che è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio della Provincia, e ferme restando le sanzioni previste all’ art. 57 del presente Regolamento, l’Ufficio con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti
in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art.48 del presente Regolamento, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 2006 sono esaminate previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 56 del presente Regolamento, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite.
In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico.
PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI
ART. 51 - POZZI AD USO DOMESTICO
1. Il proprietario di un fondo, ha facoltà, per gli usi domestici come definiti all’art.13 lett.r), di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
2. I pozzi ad uso domestico non sono soggetti alla procedura della concessione e al pagamento del canone annuale. Essi sono tuttavia soggetti ad istruttoria sotto il profilo tecnico. A tal fine, chi intenda realizzare un pozzo ad uso domestico deve darne comunicazione allo Ufficio, allegandovi il relativo progetto esecutivo: l’Ufficio rilascia il proprio nulla osta, riportando nel relativo provvedimento eventuali prescrizioni e raccomandazioni, di carattere generale e di carattere particolare, circa la realizzazione dell’ opera di presa e circa l’ esercizio della derivazione.
3. L’utente dovrà dare altresì comunicazione dell’ inizio e della fine dei lavori : entro 30 giorni da quest’ultima, dovrà inviare la relazione tecnica relativa alle opere di perforazione e comunicare l’esito della ricerca. Per i pozzi a profondità maggiore di 30 mt. dal piano di campagna dovranno essere effettuate le comunicazioni di cui all’ art.37.
4. L’ opera di presa dovrà essere dotata di dispositivo per la misurazione; entro il mese di febbraio l’utente dovrà inviare comunicazione al'Ufficio del quantitativo prelevato nell’ anno precedente.
ART. 52 - LICENZE DI ATTINGIMENTO ANNUALE
1. Possono essere rilasciate licenze annuali per l'attingimento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, a condizione che:
a) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo;
b) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
c) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito.
2. Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa d'acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai punti b) e c).
3. La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
4. Per attingimenti superiori a 1 litro/secondo e comunque per gli usi diversi dall’irriguo e’ necessario presentare anticipatamente domanda di concessione di piccola derivazione In tal caso la domanda di attingimento potrà essere effettuata in via provvisoria in attesa della definizione della concessione pluriennale.
5. La licenza di attingimento è soggettiva, pertanto ciascun utilizzatore dovrà presentare propria istanza e pagare il relativo canone annuale.
6. La relativa istanza, ove riguardi l’uso irriguo, deve essere di norma presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno. Essa deve essere presentata in bollo, con l’aggiunta di una copia in carta semplice, di regola dal proprietario dei beni immobili interessati; se è presentata da mezzadro, affittuario, ecc., dovrà contenere anche i dati anagrafici e fiscali e la firma del proprietario.
7. L’ istanza deve indicare:
a) dati identificativi del richiedente;
b) dati identificativi del proprietario se diverso dal richiedente;
c) oggetto della richiesta;
d) individuazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo, denominazione del corpo idrico, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali);
e) uso della risorsa;
f) quantità di acqua richiesta, espressa in moduli o litri/secondo;
g) periodo di prelievo;
h) ore e giorni di prelievo.
8. Alla istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
a) descrizione delle opere di presa, la quantità e modalità del prelievo;
b) attestazione del versamento delle spese di istruttoria;
c) cartografia in scala 1:10.000 sulla quale sarà evidenziata la località dove avviene l’attingimento;
d) estratto di mappa catastale del terreno da irrigare sulla quale sarà evidenziato il punto esatto dell’ attingimento;
e) certificato catastale delle particelle interessate;
f) fotocopia del documento di identità;
g) se trattasi di società, certificato di iscrizione alla camera di commercio.
9. Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione annuale per attingimento è di 90 giorni.
ART. 53 – PERFORAZIONI FINALIZZATE A CONTROLLI
1. Qualora le perforazioni siano finalizzate a sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualità dell'acqua o siano funzionali all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia al'Ufficio una comunicazione corredata da:
a) relazione tecnica generale;
b) progetto di massima delle perforazioni da realizzare;
c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia in scala 1:10000 e planimetria catastale).
2. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che lo Ufficio abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette al'Ufficio la stratigrafia dei terreni attraversati.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2 l’Ufficio può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.
PROCEDIMENTI PENDENTI, SANZIONI
ART. 54 – CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati, riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole richieste alle diverse procedure individuate per la diversa casistica nel Regolamento.
2. Il responsabile del procedimento, al fine di acquisire i pareri di cui agli artt. 17 e 24 può convocare la Conferenza di Servizi di cui all'art. 8 e, qualora lo ritenga opportuno, può disporre l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi.
ART. 55 – DOCUMENTAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
1. Nell’ ambito della documentazione tecnico-amministrativa prevista a corredo delle istanze di concessione, si può prescindere, salvo quanto previsto al comma seguente, dalla acquisizione dello studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde previsto fra gli elaborati a corredo della domanda all’art. 15 del presente Regolamento, ove si
tratti di prelievo in atto alla data del 30.06.2006 per il quale sia stata presentata istanza di concessione preferenziale, a sensi dell’ art. 48 del presente Regolamento.
2. L'Ufficio si riserva , comunque, di acquisire dal richiedente il documento tecnico di cui sopra ed ogni altro documento che a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento, ovvero su richiesta di uno dei soggetti di cui agli artt. 17 e 24 del presente Regolamento, sia necessario ai fini istruttori, in presenza di particolari motivate circostanze che impongano una più approfondita e ponderata valutazione dell’interesse pubblico.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti gli usi ad eccezione dell’ uso industriale, dell’ uso potabile acquedotti stico e dell’ uso impianti di condizionamento.
ART. 56 – SANZIONI
1. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, riconducibile all'utilizzo abusivo, in tutto o in parte, di acqua pubblica comporta, oltre che la adozione dei provvedimenti intesi alla cessazione dell’ abuso ed al ripristino dei luoghi,l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 17 del TU 1775/33.
2. La sanzione comporta l’obbligo del pagamento di una somma compresa tra €.3.000,00 ed €. 30.000,00
3. Nei casi di particolare tenuità la sanzione varia da €. 300,00 a €. 1.500,00 . Sono considerate di particolare tenuità le violazioni costituite da prelievi abusivi di acque pubbliche inferiori a 5 l/s.
4. La entità della sanzione è determinata sulla base delle seguenti tabelle, tenuto conto delle circostanze attenuanti e aggravanti.
TABELLA 1 – Sanzioni applicabili per prelievi inferiori a 5 l/s.
USO SANZIONE
potabile 300,00
irriguo 500,00
industriale 1.000,00
altro 1.000,00
5.Nella determinazione dell’ importo della sanzione di cui alla tabella 1 si terrà conto della incidenza intrinseca sul ciclo dell’ acqua attraverso i parametri “restituzione” e “riciclo” (non applicabili agli usi potabile ed irriguo) nonché della influenza del prelievo sulla portata dei corsi d’acqua attraverso il parametro “influenza” da applicarsi in caso di prelievo da acque superficiali o da pozzi sub-alveo; tali parametri costituiscono circostanze aggravanti:
a) restituzione: per i prelievi relativi ad uso industriale od “altro” le sanzioni vanno maggiorate di €.100,00 nel caso in cui non ci sia restituzione;
b) riciclo: per i prelievi relativi ad uso industriale od “altro” le sanzioni vanno ulteriormente maggiorate di €. 150,00 nel caso in cui non siano posti in atto dispositivi di riciclo;
c) influenza: gli importi determinati in base alla tabella ed agli eventuali fattori “restituzione” e “riciclo” vengono raddoppiati nel caso in cui il prelievo avvenga da acque superficiali.
6. Costituisce circostanza attenuante e si applica una sanzione pari al minimo edittale il caso di prelievo da acque superficiali ad uso irriguo di terreno di estensione fino a mq. 500 nella quantità non superiore a 2 l/s
TABELLA 2 – Sanzioni applicabili per prelievi superiori a 5 l/s.
USO | |||
Entità prelievo L/S 5-10 | Entità prelievo L/S 11-100 | Entità prelievo L/S >100 | |
potabile | 3.000,00 | 3.800,00 | 4.000,00 |
irriguo | 3.900,00 | 4.900,00 | 6.000,00 |
industriale | 8.000,00 | 11.000,00 | 13.000,00 |
altro | 5.500,00 | 7.000,00 | 9.000,00 |
7. Nella determinazione dell’ importo della sanzione di cui alla tabella 2 si terrà conto della incidenza intrinseca sul ciclo dell’ acqua attraverso i parametri “restituzione” e “riciclo” (non applicabili agli usi potabile ed irriguo) nonché della influenza del prelievo sulla portata dei corsi d’acqua attraverso il parametro “influenza” da applicarsi in caso di prelievo da acque superficiali o da pozzi sub-alveo; tali parametri costituiscono circostanze aggravanti:
d) restituzione: per i prelievi relativi ad uso industriale od “altro” le sanzioni vanno maggiorate di €. 600,00 nel caso in cui non ci sia restituzione;
e) riciclo: per i prelievi relativi ad uso industriale od “altro” le sanzioni vanno ulteriormente maggiorate di €. 1.000,00 nel caso in cui non siano posti in atto dispositivi di riciclo;
f) influenza: gli importi determinati in base alla tabella ed agli eventuali fattori “restituzione” e “riciclo” vengono raddoppiati nel caso in cui il prelievo avvenga da acque superficiali.
8. E’ in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.
9. Nel caso in cui l’illecito abbia ad oggetto una derivazione solo in parte abusiva, e cioè quando il prelievo ecceda quello a suo tempo autorizzato, il quantitativo da considerare ai fini della determinazione dell’ importo della sanzione avrà ad oggetto il solo maggiore uso abusivo e non la derivazione nel suo complesso.
10. Con riferimento ai procedimenti relativi al rilascio delle concessioni in sanatoria di cui all’ art.96 comma 6 del D.Lgs. 03.04.2006 n°152, l’Ufficio provvede al rilascio della concessione in sanatoria previa contestazione della relativa violazione e verifica dell’ avvenuto pagamento della sanzione.
10. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi regionali in materia..
PARTE IV
PAGAMENTI SPESE ISTRUTTORIA E CANONI
ART. 57 – CANONE
1. Il canone si desume dalla tabella B i cui importi sono stati ricavati aggiornando, in base ai dati ISTAT, quelli del 2008 riportati sulle linee guida approvate da questo Ente.
2. Se l’importo del canone risulta, per le varie tipologie d’uso, inferiore a quello che è indicato come il canone minimo, il versamento dell’utente deve essere ricondotto a quello minimo.
3. Il canone deve essere comprensivo dell’addizionale del 10% cosiddetta “Regionale”, anche nel caso di canone minimo.
4. A decorrere dal 01.01.2001 la riscossione e l'introito dei canoni competono alla Regione e non più allo Stato.
5. Per il calcolo del canone di concessione si procede nel seguente modo:
si moltiplica la portata media annua espressa in moduli (1 modulo=100 l/s) per la tariffa unitaria riportata nella tabella n°2. Se l'importo è inferiore o uguale al canone minimo si dovrà versare il canone minimo. Se invece il risultato della moltiplicazione è superiore al canone minimo si dovrà versare l'importo ottenuto.
Fermo restando che il canone demaniale viene calcolato sulla portata media annua, occorre specificare che:
- in caso di derivazione a scopo IDROELETTRICO, il canone viene calcolato sulla potenza nominale media annua, secondo la seguente formula: Q X H / 102 = KW dove Q è la portata media derivata (l/s) e H è il salto utile (m);
- per l'IRRIGAZIONE dei terreni, quando la derivazione è a bocca libera (cioè a bocca non tassata), la determinazione del canone è fatta in relazione all'estensione dei terreni irrigati espressa in Ha; in caso invece di derivazione a bocca tassata, viene calcolato il quantitativo d'acqua che si immette nelle opere della derivazione ed in tale caso il canone è commisurato a tale quantitativo;
- per le utilizzazioni ad USO PROMISCUO (art. 36 T.U. n. 1775/33), ossia nel caso in cui l'acqua derivata venga destinata contemporaneamente ad usi diversi, l'individuazione del canone è riferita all'uso predominante, intendendo per tale quello che comporta un canone più elevato.
TABELLE
TABELLA A – Spese di Istruttoria anno 2010
ISTANZA | IMPORTO € |
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA | 130,00 |
AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE | 50,00 |
AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE PER IL CONTROLLO DEL LIVELLO PIEZZOMETRICO DELLA FALDA | 30,00 |
LICENZA DI ATTINGIMENTO | 30,00 |
RINNOVO CONCESSIONE ACQUA PUBBLICA | |
CON VARIANTI | 130,00 |
SENZA VARIANTI | 80,00 |
VARIANTI ALLA CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA | |
SOSTANZIALI | 130,00 |
NON SOSTANZIALI | 80,00 |
CESSIONE/VOLTURA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE | 30.00 |
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE CESSAZIONE UTENZA | 50,00 |
SIGILLATURA MISURATORI DI PORTATA | 100,00 |
TABELLA B – Tabella dei Canoni IDRICI ( canoni fissati dalla legge Xxxxx ed aggiornati al 2010)
usi | Riferimento art.18 L.36/94 | Unità di misura | Canone 2010 aggiornato | Canone 2010 comprensivo di addizionale regionale (10%) |
IRRIGUO -ORTO- FLORO-VIVAISTICO- ZOOTECNICO- ANTIPARASSITARIO | A) | Per ogni modulo di acqua ad uso specifico 1 modulo =100 L/S | 45.65 | 50.21 |
Con restituzione in falda dei residui e colature d'acqua | 22.82 | 25.11 | ||
B) | Per ogni ettaro, per irrigazione dei terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata | 0.42 | 0.46 | |
minimo | 19.23 | 21.15 | ||
CONSUMO UMANO | C) | Per ogni modulo di acqua ad uso specifico 1 modulo =100 L/S | 1945.13 | 2139.64 |
minimo | 324.19 | 356.61 | ||
INDUSTRIALE E CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE CON UNA POTENZA INSTALLATA > KW 5 | D) | Per ogni modulo di acqua ad uso specifico 1 modulo =95,13 L/S | 14264.28 | 15690.70 |
In caso di riuso | 7132.13 | 7845.35 | ||
minimo | 1945.13 | 2139.64 | ||
PESCICOLTURA ATTREZZATURE SPORTIVE VERDE PUBBLICO. (per le associazioni sportive dilettantistiche si applica un abbattimento del 59%) | E) | Per ogni modulo di acqua ad uso specifico 1 modulo =100 L/S | 324.19 | 356.61 |
minimo | 116.71 | 128.38 |
IDROELETRICO | F) | Per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico | 13.27 | 14.59 |
minimo | 105.38 | 115.91 | ||
IGIENICO ED ASSIMILABILI | G) | Per ogni modulo di acqua per servizi igienici ed antincendio , compreso quello relativo agli impianti sportivi, industrie e strutture varie , per impianti di autolavaggio e lavaggio stradale. 1 modulo =100 L/S | 972.57 | 1069.83 |
minimo | 116.71 | 128.38 | ||
PISCINE, IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE CON POTENZA INSTALLATA < KW5 ED ALTRI USI | Per ogni modulo di acqua ad uso non previsto alle lettere A,B,C,D,F,G . 1 modulo =100 L/S | 972.57 | 1069.83 | |
minimo | 116.71 | 128.38 |
Il Dirigente
xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx