CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO A CANONE CONCORDATO
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO A CANONE CONCORDATO
Art. 2 comma 3 l. 431\98 Art. 2 comma 3 l. 431\98
accordo territoriale del comune di depositato il 22/04/2004
Il/la Sig./ra
nato/a a
in data _ codice fiscale
_ _ attualmente residente a _ via E
Il/la Sig./ra
nato/a a
in data _
codice
fiscale _
attualmente residente a _
via
_ _ di seguito denominato/a/i locatore
Al/lla Sig./ra _
CONCEDE IN LOCAZIONE
nato a/in _
il codice fiscale
_ _ residente a _ in via
denominato conduttore che accetta, per sé e i suoi aventi causa,
, di seguito
l’immobile sito in in via
dei seguenti elementi accessori:
, composta di x. xxxx e dotata
cantina | solaio | posti auto coperti | cortile privato. |
COMUNICAZIONE ex articolo 8, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8
agosto 1992, n. 359:
ESTREMI CATASTALI ALLOGGIO: foglio , mappale , subalterno , categoria , classe , rendita catastale Euro .
ESTREMI CATASTALI AUTORIMESSA (se presente): xxxxxx , mappale , sub , categoria , classe
, mq. , rendita catastale Euro .
CONFORMITÀ/RISPONDENZA IMPIANTO TERMOIDRAULICO rilasciata in data _ dalla ditta
_ p.iva via – .
CONFORMITÀ/RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO rilasciata in data
_ p.iva via _ .
dalla ditta
CERTIFICAZIONE ENERGETICA nr. rilasciata in data _ da _ .
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
ARTICOLO 1 (Xxxxxx, proroga, rinuncia). Il contratto è stipulato per la durata di anni 3 dal al
_ e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto e’ prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare le opere di cui all’articolo 3 della legge n.431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui all’ articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per rinnovare il contratto a nuove condizioni, ovvero rinunciarvi, con comunicazione all’altra parte delle proprie intenzioni da inviare con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto e’ rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.
ARTICOLO 2 (Disdetta del contratto da parte del locatore)
Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta,il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o, in alternativa, al risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone corrisposto.
ARTICOLO 3 (Canone e incremento ISTAT). Il canone annuo di locazione, secondo gli accordi territoriali tra le organizzazioni sindacali,depositato presso il Comune di _ è convenuto in € ( ) che il conduttore si obbliga a corrispondere con bonifico o in altra forma da
concordare, in n° 12 rate eguali anticipate di € ( ) ciascuna, scadenti 20 giorni dopo l’inizio mensile del contratto. Il canone può essere aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione accertata da ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo verificatesi nei dodici mesi precedenti. L’aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta del locatore con lettera raccomandata.
ARTICOLO 4 (Deposito cauzionale). A garanzia delle obbligazioni contrattuali il conduttore versa al locatore o delegato - che con la firma del contratto ne rilascia quietanza - la somma di €
( ) pari a 3 mensilità, non imputabile in conto pigioni. Il deposito cauzionale sarà restituito al conduttore al termine della locazione insieme agli interessi maturati nella misura legale, previa verifica dello stato dell’immobile conforme a come era stato consegnato salvo il normale deperimento d’uso e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Il deposito cauzionale è corrisposto attraverso bonifico. Copia della ricevuta di bonifico per deposito cauzionale è corrisposta prima della firma del contratto.
ARTICOLO 5 (Oneri accessori - Condominio). Per la disciplina di ripartizione degli oneri accessori le parti applicheranno la Tabella oneri accessori, allegato G al Decreto ministeriale delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’Art. 4, c. 2 L. 431/98. Per quanto ivi non previsto, le parti richiamano le norme vigenti, gli usi locali e le tabelle concordate fra le organizzazioni stipulanti il presente accordo. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire alle scadenze indicate nei piani di ripartizione a preventivo e consuntivo approvati dall’assemblea condominiale. Il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione,nonché di avere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore o l’amministratore condominiale dei documenti giustificativi delle spese.
ARTICOLO 6 (Spese di registro e bolli). Le eventuali spese di bollo per il presente contratto nonché quelle di registrazione sono suddivise al 50% tra locatore e conduttore. Vengono registrate 2 copie (di cui una è trattenuta dall’Agenzia delle Entrate). La copia originale è trattenuta dal locatore che ne produce copia per il conduttore. Il locatore provvederà ad anticipare le spese di registrazione del contratto, e il conduttore rimborserà la quota di sua spettanza. Una fotocopia del contratto è lasciata presso ACER.
ARTICOLO 7 (Pagamento, risoluzione e prelazione). Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone nonché di oneri dovuti, se di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatte salve le disposizioni di cui agli artt.5 e 55 L. 27/7/1978, n.392. La vendita dell’immobile non costituisce motivo di risoluzione del contratto. Il locatore non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione alla scadenza del contratto. Alla cessazione della locazione viene redatto e firmato dalle parti un verbale di riconsegna.
ARTICOLO 8 (Uso dell’immobile). L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione del conduttore e persone conviventi. Il conduttore si impegna a non ospitare permanentemente altre persone nell’appartamento, tranne incremento naturale per nascite. Inoltre è vietata la sublocazione totale o parziale. Il mancato rispetto degli obblighi della presente clausola è causa di risoluzione contrattuale. Per la successione del contratto si applica l’art. 6 della L. 27.7.1978 n.392.
ARTICOLO 9 (Recesso del conduttore). E’ facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso a mezzo lettera raccomandata con tre mesi di anticipo prima di lasciare l’alloggio.
ARTICOLO 10 (Consegna alloggio e verbale). Il conduttore dichiara di aver visitato l’immobile locato e di averlo trovato adatto all’uso convenuto e di prenderlo in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode del bene, dando atto, in relazione allo stato, di quanto risulta dal verbale di consegna ai sensi dell’art. 1590 C.C. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’immobile nello stato in cui l’ha ricevuto, salvo deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile, da intendersi con la sottoscrizione del contratto conosciuto ed accettato. Si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condòmini. E’ in ogni caso fatto obbligo al conduttore di osservare condotte civili e di buon vicinato.
ARTICOLO 11 (Modifiche e danni). Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti non dipendenti dal locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
ARTICOLO 12 (Assemblea condominiale). Il conduttore ha diritto di voto nell’assemblea condominiale, in luogo del proprietario, nelle delibere relative alle spese/modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.Ha diritto di intervenire, senza voto, su quelle relative alla modifica degli altri servizi comuni. In caso si tratti di edificio non in condominio, il conduttore ha gli stessi diritti in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria e i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
ARTICOLO 13 (Impianti). Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata
- si obbliga a servirsi unicamente di quell’impianto; in caso di inosservanza il locatore è autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore. Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, del citato DPR.
ARTICOLO 14 (Accesso). Il conduttore deve consentire al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati l’accesso all’unita’ immobiliare,per motivate ragioni, tra le quali l’intenzione di vendere,nel qual caso il conduttore deve consentire la visita una volta la settimana per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi o secondo gli usi locali
ARTICOLO 15 (Commissione di conciliazione). La commissione di conciliazione di cui all’art. 6 del D.M. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è composta da 3 membri di cui due scelti dal locatore e dal conduttore fra appartenenti alle rispettive organizzazioni sindacali ed un terzo con funzioni di Presidente, scelto dagli altri due. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
ARTICOLO 16 (xxxxx contrari al presente contratto). È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal presente contratto.
ARTICOLO 17 (fondo di garanzia). Parte locatrice e parte conduttrice si danno atto che con la sottoscrizione del presente contratto aderiscono all'iniziativa realizzata mediante convenzione tra l’Unione Terre d’Argine e Acer Modena, volta all'attivazione del Fondo di Garanzia così come meglio dettagliata più oltre nel presente contratto.
ARTICOLO 18 (Varie). A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove e’ situato l’immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs 196/03). Per quanto non previsto in contratto le parti rinviano alle discipline del C.C., delle leggi n. 392/78 e n. 431/98 e agli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all’accordo territoriale del Comune ove è sito l’immobile stesso. Le parti contraenti dichiarano a propria responsabilità che le dimensioni dell’alloggio oggetto della locazione sono di MQ 84,70 (calpestabile) e pertanto si colloca come segue:
Zona | Sub-fascia |
L’immobile è dotato dei seguenti parametri oggettivi:
Impianto riscald. Central./Autonomo | Cantina o Soffitta | |||
Impianto fisso di aria condizionata | Ascensore - Piano Terra - Piano 1° | |||
Autorimessa | Doppi servizi | |||
Terrazzo / Balcone > 5mq | Giardino Privato o Condominiale |
TINTEGGIO | BARRARE CORR. |
TINTEGGIATO DI FRESCO | |
PARZIALMENTE TINTEGGIATO | |
NON TINTEGGIATO |
ARREDI | BARRARE CORR. |
NON ARREDATO | |
PARZIALMENTE ARREDATO | |
TOTALMENTE ARREDATO |
PIANO DOVE SI TROVA L’ALLOGGIO:
L’immobile è dotato dei seguenti
parametri soggettivi:
STATO MANUTENTIVO ALLOGGIO | BARRARE CORR. |
DISCRETO | |
BUONO | |
OTTIMO |
STATO MANUTENT. IMMOBILE | BARRARE CORR. |
DISCRETO | |
BUONO | |
OTTIMO |
LIVELLO FINITURE ALLOGGIO | BARRARE CORR. |
DISCRETO | |
BUONO | |
OTTIMO |
LIVELLO FINITURE IMMOBILE | BARRARE CORR. |
DISCRETO | |
BUONO | |
OTTIMO |
APPENDICE: GARANZIA SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE E DISCIPLINA DEL FONDO.
Fra il locatore ed il conduttore del contratto di locazione soprascritto e ACER (Azienda Casa Xxxxxx-Romagna) di Modena – c.f. 00173680364 - soggetto gestore del Fondo di Garanzia a ciò delegata in virtù di Accordo di Programma con l’Unione Terre d’Argine del 03/02/2012 – qui rappresentata dal Presidente sig. XXXXXX XXXXXXXXXX - nato a Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx il giorno 19/06/1953 codice fiscale XXXXXX00X00X000X e domiciliato per la carica presso la sede ACER in viale Xxxxxx Xxxxxxxx 5 – 41123 Modena - premesso che:
• è stato istituito dall’Unione delle Terre D’Argine, mediante Accordo di Programma con Acer Modena, un Fondo di Garanzia per la locazione ( Servizio Affitto Casa Garantito, in sigla ACG) destinato alla copertura dei rischi di morosità nel pagamento del canone e delle spese accessorie da parte del conduttore ;
• le parti firmatarie del contratto di locazione dichiarano di essere a conoscenza del Regolamento del Fondo di Garanzia disciplinato dall’Accordo di Programma e intendono aderirvi;
• ACER funge da soggetto gestore del Fondo di Garanzia;
• ACER ha espletato le verifiche previste dall’art. 4 dell’Accordo di Programma con riguardo alla definizione del canone di locazione e allo stato dell’alloggio;
si conviene e si stipula quanto segue
A - 01. Fondo di Garanzia. Il locatore e il conduttore sottoscrivono, unitamente al contratto di locazione, la presente parte del contratto che disciplina gli obblighi e i diritti che le parti medesime assumono in relazione all’accesso al Fondo di garanzia (di seguito anche “Fondo”). ACER sottoscrive la presente sezione in qualità di gestore del Fondo di Garanzia.
A - 02. Gestione. ACER Modena si impegna a gestire, per il presente contratto di locazione, il Fondo di garanzia, adempiendo a tutti i procedimenti amministrativi inerenti e conseguenti e più in particolare a curare le attività di verifica, liquidazione ed erogazione ai locatori, delle somme ad essi dovute a valere sul Fondo di garanzia, in relazione alla morosità per canoni impagati e spese accessorie non corrisposte e al rimborso delle spese legali, nei limiti ed alle condizioni stabilite nel Regolamento del Fondo come indicate nei successivi punti.
A - 03. Garanzia per rimborso morosità canoni e oneri accessori (ivi incluse le spese condominiali) . Le garanzie offerte dal Fondo di Garanzia a favore dei locatori a copertura di morosità canoni e mancato pagamento oneri accessori sono prestate fino alla concorrenza massima di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per ciascun contratto, anche qualora le morosità accertate risultassero di ammontare superiore a tale limite. In nessun caso l’ammontare del rimborso potrà superare la somma di euro 4.500,00.
A - 04. Garanzia per rimborso spese legali. Le garanzie offerte dal Fondo di Garanzia a favore dei locatori per il rimborso delle spese legali dagli stessi sostenute per attivazione e svolgimento dei procedimenti legali relativi a:
- licenza per finita locazione (prima della scadenza del contratto);
- intimazione di sfratto (dopo la scadenza del contratto);
- intimazione di sfratto per morosità;
sono prestate fino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per ciascun contratto, anche qualora le spese effettivamente sostenute ed accertate risultassero di ammontare superiore a tale limite. In nessun caso l’ammontare del rimborso per spese legali (iva inclusa) potrà superare la somma di euro 1.500,00.
I locatori per l’attivazione e lo svolgimento dei procedimenti legali potranno avvalersi di legali di propria fiducia il cui nominativo e i relativi recapiti telefonici dovranno essere comunicati ad ACER a cura del locatore o del legale
medesimo, entro 8 giorni dalla data di affidamento dell’incarico, a mezzo di fax, lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
I locatori, qualora non intendano incaricare direttamente un legale di propria fiducia, potranno chiedere di avvalersi di servizi legali appositamente convenzionati con ACER che renderà noto in anticipo le tariffe professionali che verranno applicate. Anche nel caso il legale incaricato sia stato individuato tramite richiesta ad ACER, l’incarico professionale intercorrerà sempre ed esclusivamente tra il locatore e il professionista incaricato e il rimborso delle spese legali spetterà entro il limite massimo di € 1.500,00 ( iva inclusa) per singolo contratto.
Il locatore, all’atto della liquidazione del rimborso da parte di ACER a valere sul Fondo di Garanzia, si obbliga a surrogare ACER in tutte le sue ragioni e diritti verso il conduttore, per i crediti maturati o che dovesse maturare verso il conduttore, sia in sorte capitale con accessori di legge sia per le spese legali delle procedure, fino alla concorrenza delle somme rimborsate tramite il Fondo di Garanzia. Il locatore si impegna a fornire ad Acer Modena tutte le informazioni in proprio possesso ritenute utili per il recupero del credito.
A - 05. Comunicazioni del Locatore. Il locatore è tenuto a comunicare in forma scritta ad Acer nella sua qualità di Gestore del Fondo di Garanzia e nel rispetto dei termini sotto indicati, il verificarsi dei seguenti eventi:
a) da comunicare entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del pagamento: un canone mensile non pagato dall’inquilino;
b) da comunicare entro 15 giorni dalla conoscenza dell’evento: pendenze condominiali non pagate dall’inquilino equivalenti al valore di almeno due canoni di affitto;
La tardiva comunicazione dei suddetti eventi determina una riduzione della garanzia prestata per rimborso delle morosità per un valore pari a €10,00 per ogni giorno di ritardo, facendo fede la data di invio della comunicazione ad ACER Modena. In seguito alle comunicazioni di cui alle lettere a) e b) ACER avvierà l’istruttoria, in contraddittorio con il locatore, per l’invio della diffida/intimazione di pagamento al conduttore e per la valutazione delle ulteriori azioni da intraprendere, tra cui l’affidamento da parte del locatore dell’incarico di assistenza legale.
A – 06. Durata delle garanzie per rimborso morosità canoni e per tutela legale. Le garanzie offerte dal Fondo di Garanzia, con riguardo al rimborso dei canoni e delle spese accessorie insolute e al rimborso delle spese legali, avranno durata e validità per un periodo massimo di 6 anni di contratto. Vale a dire per la durata dei primi 3+2 anni e di un anno ulteriore in caso il contratto fosse poi rinnovato tacitamente di ulteriori 3 anni per volontà delle parti che non avessero inviato disdetta nei termini. In questo caso, decorsi sei anni dalla sottoscrizione del contratto di locazione, cesserà comunque ogni forma di garanzia.
In caso di cessazione del rapporto per iniziativa del locatore con tempestivo diniego di rinnovo dopo i primi 3 anni o con tempestiva disdetta negli ulteriori 2 anni di proroga, le garanzie si estenderanno, nei limiti economici indicati ai precedenti punti 2 e 3 del presente articolo, fino all’effettivo rilascio dell’immobile.
In tutti i casi in cui la comunicazione ad ACER della situazione di morosità da parte del locatore sia stata effettuata entro il termine di copertura della garanzia, questa si estenderà anche al periodo necessario per la liberazione dell’immobile, nei limiti economici indicati ai precedenti punti 19/2 e 19/3, in seguito all’avvio della procedura di sfratto per morosità.
A - 07. Verbale di Consegna. La mancata consegna ad ACER del VERBALE DI CONSEGNA dell’alloggio entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione, porta alla decadenza automatica da ogni garanzia.
A – 08. Termini per la liquidazione dei rimborsi a valere sul Fondo di Garanzia. I rimborsi spettanti al locatore per morosità e per spese legali saranno effettuati da Acer esclusivamente ad avvenuto rilascio dell’immobile da parte del conduttore. I rimborsi saranno liquidati entro 60 giorni dalla presentazione da parte del locatore della documentazione comprovante i canoni rimasti insoluti e le spese legali sostenute. In caso di incompletezza dei documenti prodotti, Acer provvederà a comunicare la richiesta della documentazione integrativa necessaria. La decorrenza dei termini per la liquidazione dei rimborsi rimarrà sospesa fino alla data di avvenuta integrazione della documentazione.
A - 09. Norme antielusive. In caso di cessazione del contratto per iniziativa del locatore con tempestivo diniego di rinnovo dopo i primi 3 anni o con tempestiva disdetta negli ulteriori 2 anni di proroga, non sarà possibile per il locatore la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione con accesso ai benefici ACG con riguardo alle unità immobiliari oggetto del contratto cessato. Non sarà possibile la stipula di nuovi contratti ACG con conduttori che nei tre anni precedenti la data di ultimo inserimento dei medesimi nell’Elenco dei Richiedenti Alloggi in locazione di cui al Regolamento approvato con delibera del Consiglio dell’Unione n. 21 del 09/11/2011, siano stati oggetto di procedimenti legali di sfratto da immobili locati nell’ambito del Servizio ACG. Non è consentita la stipula di ulteriori contratti di locazione con accesso ai benefici ACG da parte di proprietari o locatori che abbiano in corso contratti di locazione ACG in numero massimo di cinque.
A - 10. Tutela riservatezza – Informativa privacy – Consenso autorizzato. I contraenti dichiarano di avere ricevuto informativa sul trattamento dati personali, ai sensi dell’art.13 D.L. 196/2003 nonché sulle modalità di
esercizio della tutela dei propri diritti (art.7 D.L. 196/2003). I contraenti danno il consenso ad ACER Modena e all’Unione Terre d’Argine (art.26 D.L. 196/2003) per il trattamento degli eventuali dati sensibili connessi al presente rapporto contrattuale, incluso quanto previsto per il Fondo di Garanzia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. NOVI DI MODENA - MO, 15/03/2013
La parte locatrice
La parte conduttrice
ACER Modena
A mente dell’articolo 1342, 2° comma C.C., le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17 e 18 del presente contratto.
La parte locatrice
La parte conduttrice