«Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Contratto di mutuo con garanzia ipotecaria — Rimedi giuridici nel procedimento d’esecuzione — Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto —...
Raccolta della giurisprudenza
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE XXXXXXX XXXXXX
presentate l’8 novembre 20121
Causa C-415/11
Xxxxxxx Xxxx contro
Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx x. 0 Xxxxxxxxx (Xxxxxx)]
«Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Contratto di mutuo con garanzia ipotecaria — Rimedi giuridici nel procedimento d’esecuzione — Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto — Interessi moratori — Esigibilità anticipata del prestito da parte del creditore»
I – Introduzione
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori 2.
2. Il sig. Xxxx, ricorrente nella causa principale, aveva stipulato un contratto di credito al consumo assistito da garanzia ipotecaria per il finanziamento dell’acquisto di un’abitazione individuale con la cassa di risparmio convenuta. A causa di difficoltà di pagamento del sig. Xxxx la convenuta avviava l’esecuzione forzata sull’immobile nell’ambito di un procedimento giudiziale semplificato di esecuzione forzata previsto dal diritto spagnolo.
3. Dopo la conclusione del procedimento di esecuzione forzata il sig. Xxxx, in un procedimento distinto, contestava la natura abusiva di una clausola del contratto di mutuo. Secondo quanto esposto dal giudice del rinvio, in un procedimento di esecuzione forzata non può essere fatta valere la natura abusiva di clausole del contratto di mutuo. Il consumatore, invece, può eccepirla solamente in un processo di cognizione distinto, ma con tale procedimento non può incidere in alcun modo sull’esecuzione. In questo contesto il giudice nazionale pone la questione della compatibilità con la direttiva 93/13 di norme processuali nazionali che non permettono di eccepire la natura abusiva di clausole. Esso pone inoltre la questione della natura abusiva di singole clausole del contratto di mutuo.
1 — Lingua originale: il tedesco.
2 — GU L 95, pag. 29, modificata nel frattempo dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, GU L 304, pag. 64, la quale, tuttavia, non ha introdotto alcuna modifica della direttiva rilevante per il caso di specie.
IT
ECLI:EU:C:2012:700 1
4. Il presente procedimento offre dunque alla Corte di giustizia l’occasione di sviluppare ulteriormente la propria giurisprudenza sulla garanzia effettiva della tutela del consumatore mediante il diritto processuale nazionale. Si discute inoltre delle circostanze che devono essere tenute in considerazione nel determinare la natura abusiva di una clausola contrattuale.
II – Contesto normativo
A – Normativa dell’Unione
5. L’articolo 3 della direttiva 93/13 stabilisce quanto segue:
«1) Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
(…)
3) L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».
6. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede quanto segue:
«1) Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende».
7. L’articolo 7, paragrafo 1, di questa direttiva ha il seguente tenore:
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
8. L’allegato della direttiva 93/13, rubricato «Clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3», così recita:
«1. Clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
(...)
e) imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato;
(…)
q) sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe a un’altra parte del contratto.
(…)».
B – Normativa nazionale
9. Il procedimento giudiziale di esecuzione forzata è disciplinato agli articoli 693 e 695-698 della Ley de Enjuiciamiento Civil 3.
10. L’articolo 695 della LEC così dispone:
«1. Nei procedimenti di cui al presente capo il debitore esecutato può presentare opposizione solo per i seguenti motivi:
1) Estinzione della fideiussione o dell’obbligazione garantita, nel caso in cui venga presentata una ricevuta della registrazione da cui risulti la cancellazione dell’ipoteca o eventualmente del diritto di pegno senza spossessamento (diritto di pegno registrato), ovvero un atto notarile relativo al ricevimento del pagamento o alla cancellazione della garanzia;
2) Errori nella determinazione dell’importo esigibile, quando il credito assistito da garanzia è il saldo alla chiusura di un conto fra creditore dell’esecuzione e debitore esecutato. Il debitore esecutato è tenuto a presentare il suo esemplare dell’estratto conto, e l’opposizione è ammissibile solo se il saldo ivi riportato differisce da quello che risulta dall’estratto conto presentato dal creditore dell’esecuzione.
(…)
2. In caso di opposizione ai sensi del paragrafo 1, il cancelliere sospende l’esecuzione e cita le parti ad un’udienza dinanzi al Tribunale che ha emesso l’ordine di esecuzione: fra la citazione e la detta udienza devono trascorrere almeno quattro giorni. Alla suddetta udienza il giudice sente le parti, ammette gli atti che sono addotti ed emette entro due giorni la decisione da esso ritenuta opportuna sotto forma di ordinanza
(…)».
11. L’art. 698 della LEC così recita:
«1. Sull’opposizione del debitore, del terzo possessore o di altri soggetti interessati non rientrante nei precedenti articoli, compresi i motivi di opposizione che non riguardano la nullità del titolo nonché la scadenza, la certezza, l’estinzione o l’entità del credito si decide nel relativo procedimento senza che ciò comporti la sospensione o un ritardo del procedimento previsto nel presente capo.
(…)
2. Contestualmente alla proposizione dell’opposizione di cui al paragrafo 1 o nel corso del procedimento ad essa successivo si può chiedere che l’efficacia della sentenza pronunciata nel suddetto procedimento sia garantita dal trattenimento di tutto l’importo o di una parte di esso che deve essere corrisposto al creditore mediante il procedimento disciplinato al presente capo.
Il giudice dispone il suddetto trattenimento mediante decreto, sulla base dei documenti presentati, qualora ritenga sufficienti i motivi fatti valere. Qualora l’istante non sia palesemente solvibile in modo adeguato, il giudice è tenuto a richiedere previamente allo stesso una garanzia sufficiente per gli interessi di mora e il risarcimento di eventuali danni di altro tipo che il creditore potrebbe subire.
3 — Codice di procedura civile; in prosieguo: la «LEC».
III – Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale
12. Nel luglio 2007 il sig. Xxxx contraeva un prestito ipotecario con la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) 4 mediante un atto pubblico sottoscritto davanti ad un notaio. Tale contratto di prestito, per un capitale di EUR 138 000, aveva fondamentalmente lo scopo di cancellare il debito residuo nei confronti di un altro istituto creditizio contratto per acquistare una casa familiare avente il prezzo di EUR 115 821. Il bene ipotecato continuava ad essere l’abitazione familiare, che veniva valutata, nel contratto di prestito rogato, EUR 194 000. In quel momento il sig. Xxxx aveva entrate fisse mensili pari a EUR 1 341.
13. Le principali clausole del contratto sono sintetizzate come segue nella domanda di pronuncia pregiudiziale. Come periodo di ammortamento del prestito sono previsti 33 anni, con 396 rate mensili, calcolate a partire dal 1o agosto 2007 fino al 31 luglio 2040. L’importo di ciascuna rata mensile, finché rimanga invariato il tasso d’interesse iniziale, è pari ad EUR 701,04. Gli interessi ordinari sono stabiliti nel seguente modo: fino al 30 gennaio 2008 è applicato un tasso di interesse fisso nominale annuo del 4,87%. Dal giorno successivo a tale data fino all’ammortamento totale del prestito, il tasso di interesse diventa variabile (indice Euribor +1,10).
14. La sesta clausola del contratto prevede che il destinatario del prestito è costituito in mora automaticamente, senza che sia necessario alcun sollecito o reclamo, qualora non paghi entro il termine prestabilito, e anche in caso di scadenza anticipata, qualsiasi importo dovuto per interessi o ammortamento. Gli interessi di mora sono liquidabili giornalmente e vengono calcolati al tasso del 18,75%.
15. È inoltre stabilito che la cassa di risparmio può anticipare l’esigibilità dell’intero prestito, fra l’altro, qualora sia scaduta una delle rate prestabilite e il debitore non abbia adempiuto il proprio obbligo al pagamento del capitale o degli interessi del prestito. Le parti concordano di iscrivere nel Pubblico registro immobiliare tale motivo di esigibilità, per poter eventualmente agire in giudizio per richiedere il pagamento dell’intero debito (capitale più interessi) in forza delle disposizioni dell’articolo 693 LEC.
16. L’undicesima clausola riguarda la costituzione dell’ipoteca. L’ipoteca copre il capitale prestato per un valore di EUR 138 000, più gli interessi annuali pattuiti e gli interessi di mora fino all’importo massimo di EUR 51 750, cui vengono aggiunti EUR 13 800 in previsione di costi e spese, ferma restando la responsabilità personale del mutuatario.
17. La quindicesima clausola ha ad oggetto l’esecuzione giudiziale dell’ipoteca: si stabilisce la valutazione dell’immobile (EUR 194 000) riportato nel contratto di mutuo stipulato con atto notarile; le parti concordano che il debito può essere reclamato giudizialmente per via di un procedimento di cognizione o di un procedimento esecutivo ordinario o per escussione dell’ipoteca. Alla cassa di risparmio è espressamente riconosciuto il diritto, soprattutto ai fini dell’esecuzione forzata, di quantificare unilateralmente il valore del credito esigibile presentando, insieme all’atto di costituzione dell’ipoteca, la liquidazione dei pagamenti non ancora effettuati sotto forma di un atto notarile oltre alle corrispondenti certificazioni.
4 — In prosieguo: la «cassa di risparmio».
18. A partire dall’ottobre 2007 il sig. Xxxx ometteva di pagare svariate rate mensili (ottobre 2007, dicembre 2007, gennaio 2008, febbraio 2008, marzo, aprile e maggio 2008). A causa del ritardo dei pagamenti la cassa di risparmio gli chiedeva gli interessi moratori pattuiti. Nel periodo compreso fra il 31 luglio 2007 – data di scadenza della prima rata del prestito – fino al 31 maggio 2008 il sig. Xxxx aveva pagato EUR 1 325,98 del capitale versato e EUR 6 656,44 a titolo di interessi convenzionali o moratori.
19. A partire dalla fine del maggio 2008 il sig. Xxxx xxxxxxx il pagamento – più o meno regolare – delle rate del mutuo. La cassa di risparmio si avvaleva del suo diritto all’esigibilità anticipata del credito. Avvalendosi di tale diritto la cassa di risparmio reclamava la restituzione dell’importo totale del credito (capitale più interessi).
20. Nell’ottobre 2008 un rappresentante della cassa di risparmio faceva redigere da un notaio un atto in cui veniva accertato il debito residuo del sig. Xxxx. In detto atto notarile il debito veniva stimato – secondo criteri matematico-finanziari generalmente riconosciuti, conformemente alle condizioni stipulate fra le parti e corrispondentemente alle certificazioni emesse dall’ente finanziario mutuante - pari ad EUR 139 764,76. Il suddetto importo si compone delle seguenti poste: EUR 136 674,02 capitale, EUR 3 017,97 interessi convenzionali, EUR 72,77 interessi moratori.
21. Nel gennaio 2009 la cassa di risparmio comunicava al sig. Xxxx, per mezzo di un telegramma, l’avvio di un’azione legale per esigere il pagamento dell’importo addebitatogli fino al 16 ottobre 2008, più gli interessi pattuiti da tale data fino al pagamento completo del debito e relative spese. Il telegramma in cui si richiedeva il pagamento del debito veniva consegnato, il 2 febbraio 2009, ad un familiare del sig. Xxxx presso il domicilio di quest’ultimo.
22. Nel marzo 2009 la cassa di risparmio iniziava un procedimento di esecuzione forzata su beni ipotecati per titoli non giudiziali a norma del codice di procedura civile spagnolo, reclamando dal sig. Xxxx l’importo di EUR 136 674,02 a titolo di capitale, più EUR 90,74 di interessi di mora ed EUR 41 902,21 a titolo di interessi convenzionali e spese. Nel momento in cui veniva depositata la domanda di esecuzione forzata sulla base dell’ipoteca, le rate scadute non pagate ammontavano ad EUR 3 153,46. L’esecuzione forzata dei beni patrimoniali aveva ad oggetto l’immobile ipotecato, ossia la casa dove abitava il sig. Xxxx con la sua famiglia.
23. Il procedimento giudiziale di esecuzione forzata su beni ipotecati veniva affidato allo Juzgado de Primera Instancia n. 5 di Martorell. Detto Juzgado ingiungeva al sig. Xxxx il pagamento del debito, ma senza successo.
24. Il giudice nazionale fa notare che in base al diritto processuale civile spagnolo i motivi di opposizione nell’ambito del procedimento giudiziale di esecuzione forzata su beni ipotecati sono limitati. È possibile solo l’opposizione relativa all’estinzione della fideiussione o dell’obbligazione garantita, l’opposizione relativa all’errore nel calcolo dell’importo dovuto (quando il debito consiste nel saldo di chiusura di un conto fra creditore dell’esecuzione e debitore esecutato) e l’opposizione relativa all’esistenza di un’altra ipoteca – non cancellata – iscritta in data anteriore. Nessuno di tali motivi sarebbe applicabile al caso presente.
25. Il giudice nazionale sottolinea inoltre che, ai sensi dell’articolo 698, paragrafo 1, della LEC, ogni eventuale opposizione formulata dal debitore, basata su motivi diversi da quelli precedentemente esposti (per esempio, relativamente alla validità delle clausole del contratto di prestito da cui origina il debito), viene esaminata nell’ambito di un procedimento civile ordinario distinto, senza che ciò comporti la sospensione del procedimento di esecuzione. A tenore dell’articolo 698, paragrafo 2, della LEC, il giudice competente a statuire nel procedimento ordinario può assicurare l’applicazione dell’emananda sentenza solo trattenendo in tutto o in parte il prezzo di realizzo dell’asta da consegnare al creditore.
26. Il sig. Xxxx non compariva nel procedimento di esecuzione né formulava alcun motivo di opposizione all’esecuzione; non si avvaleva neppure della possibilità di «liberare il bene» dalla garanzia e di evitare la vendita all’asta, prevista dall’articolo 693, paragrafo 3, della LEC, versando le rate convenzionali non pagate al momento dell’esecuzione, più gli interessi maturati e le spese relative a tali rate.
27. Di conseguenza il 15 dicembre 2009 veniva emanato un decreto di esproprio dell’immobile ipotecato.
28. Il 20 luglio 2010 si svolgeva l’asta giudiziaria, cui non si presentavano offerenti. La cassa di risparmio chiedeva pertanto l’aggiudicazione dell’immobile al 50% della sua valutazione (EUR 97 200,00), il che risulta possibile secondo la normativa spagnola sull’esecuzione forzata ed effettivamente si verificava. Il sig. Xxxx perdeva così la proprietà del suo appartamento e continua ad avere un debito nei confronti della cassa di risparmio per oltre EUR 40 000 del capitale prestato, nonché degli interessi e delle spese non corrisposti. Il 20 gennaio 2011 la commissione giudiziaria incaricata dallo Juzgado de Primera Instancia n. 5 di Martorell si recava presso l’immobile oggetto dell’asta e dell’aggiudicazione per trasferirne il possesso alla cassa di risparmio. Il sig. Xxxx veniva sfrattato dall’immobile.
29. Nel procedimento principale dinanzi al giudice del rinvio, lo Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx0 Xxxxxxxxx, il sig. Xxxx chiede, in veste di ricorrente, che sia accertata la natura abusiva, e pertanto la nullità, della clausola 15 del contratto e dunque, come illustra il giudice nazionale, in ultima analisi la nullità della procedura d’esecuzione svolta. Il giudice nazionale ha sospeso il procedimento pendente dinanzi ad esso fino alla decisione sulle questioni pregiudiziali.
30. Lo Juzgado Mercantil sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il sistema di esecuzione dei titoli giudiziali su beni ipotecati o pignorati stabilito dagli articoli 695 e segg. della LEC, che pone limiti ai motivi di opposizione previsti dall’ordinamento processuale spagnolo, costituisca una palese limitazione della tutela del consumatore, in quanto pone evidenti ostacoli di carattere formale e sostanziale all’esercizio, da parte di quest’ultimo, delle azioni legali o dei mezzi di ricorso giurisdizionali che garantiscono una tutela effettiva dei suoi diritti.
2) Si chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di dare un contenuto alla nozione di sproporzione per quanto riguarda:
a) la possibilità di esigibilità anticipata di contratti a lungo termine – nel caso di specie, 33 anni
- per inadempimenti relativi ad un periodo assai limitato e preciso;
b) la fissazione di interessi moratori – nel caso di specie, superiori al 18% – che non rispondono ai criteri di determinazione degli interessi di mora inseriti in altri contratti riguardanti i consumatori (credito al consumo) e che in altri ambiti della contrattazione relativa ai consumatori potrebbero essere considerati abusivi ma per i quali, tuttavia, nei contratti di mutuo per l’acquisto di immobili, non sono previsti limiti di legge chiari, nemmeno nei casi in cui i detti interessi debbano essere applicati non soltanto alle rate scadute, bensì a tutte le rate dovute in virtù dell’esigibilità anticipata del contratto;
c) la previsione di meccanismi di liquidazione e di fissazione degli interessi – sia ordinari che moratori - a tasso variabile, messi in atto unilateralmente dal mutuante e vincolati alla possibilità di esecuzione forzata, che non permettono al debitore esecutato di opporsi alla quantificazione del debito nell’ambito dello stesso procedimento di esecuzione, ma rinviano ad un procedimento di cognizione in cui, quando verrà ottenuta una pronuncia definitiva, l’esecuzione si sarà conclusa o, quanto meno, il debitore avrà perduto il bene ipotecato o
dato in garanzia, una questione questa, che assume speciale rilevanza qualora il mutuo sia stato richiesto per l’acquisto di una casa e l’esecuzione comporti lo sgombero dell’immobile».
31. Nel procedimento dinanzi alla Corte il sig. Xxxx, la Catalunyacaixa, il governo spagnolo e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte ed orali».
IV – Valutazione giuridica
A – Prima questione pregiudiziale
1. Ricevibilità
32. Con la sua prima questione il giudice a quo chiede di accertare se un sistema di esecuzione forzata su beni ipotecati, come quello disciplinato nel diritto processuale nazionale, che non prevede la possibilità di eccepire contro l’esecuzione la natura vessatoria delle clausole contrattuali del contratto di mutuo alla base dell’ipoteca, rappresenti una limitazione della tutela del consumatore e sia pertanto contrario alla direttiva 93/13.
33. La cassa di risparmio convenuta nel procedimento principale nutre dubbi circa la ricevibilità della suddetta questione. Essa ritiene che sia meramente ipotetica e che non abbia alcuna relazione con il procedimento principale dinanzi al giudice del rinvio. Detta controversia verterebbe, infatti, esclusivamente sulla questione dell’efficacia della quindicesima clausola del contratto. Anche il governo spagnolo sostiene l’irricevibilità. La questione della limitazione dei motivi di opposizione nel procedimento di esecuzione potrebbe tutt’al più essere rilevante per il giudice del procedimento d’esecuzione. Quest’ultimo procedimento, tuttavia, si è già concluso nel caso di specie. La prima questione pregiudiziale, pertanto, sarebbe irrilevante per il procedimento dinanzi al giudice a quo, chiamato a pronunciarsi sull’efficacia di una clausola contrattuale in modo astratto e svincolato dal procedimento d’esecuzione già svoltosi.
34. Anche la Commissione reputa che la questione delle possibilità di controllo del giudice dell’esecuzione sia ipotetica e, dunque, irricevibile. Essa suggerisce di riformulare la questione pregiudiziale. Si dovrebbe analizzare la questione delle competenze che devono essere attribuite al giudice del procedimento di cognizione vista la limitazione dei motivi di opposizione nel procedimento di esecuzione.
35. Si deve concordare con le parti sul fatto che la questione concretamente formulata è ipotetica nella misura in cui non è effettivamente presentata dal giudice del procedimento di esecuzione. È solo a quest’ultimo giudice, tuttavia, che si pone direttamente la questione dei motivi di opposizione nel procedimento in cui è chiamato a pronunciarsi e dell’influenza della direttiva 93/13 sui rimedi giuridici nel procedimento di esecuzione.
36. Come correttamente suggerisce la Commissione, la questione deve essere interpretata in senso lato, analizzando le possibilità di cui debba disporre il consumatore quanto meno all’interno del procedimento di cognizione dinanzi al giudice a quo per potere attuare la tutela giuridica contro l’esecuzione. Anche la suddetta questione potrebbe apparire ipotetica a prima vista, atteso che l’esecuzione si è già conclusa. Essa, tuttavia, è rilevante ai fini della decisione.
38. In prosieguo si dovrà quindi analizzare quali requisiti siano richiesti dalla direttiva 93/13 relativamente alle possibilità per il consumatore di eccepire la natura vessatoria delle clausole nel contesto di un’esecuzione.
2. Valutazione
39. Per rispondere a tale prima questione, va ricordato innanzitutto che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte preventivamente dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse 5.
40. Alla luce di una siffatta situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Come risulta dalla giurisprudenza, si tratta di una norma imperativa che mira a sostituire all’equilibrio formale che il contratto istituisce fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza delle parti stesse 6.
41. La Corte ha più volte ribadito come, per garantire la tutela cui mira la direttiva, la disuguaglianza tra il consumatore e il professionista possa essere riequilibrata solo grazie ad un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale 7.
42. Sulla base di tali principi la Corte ha statuito che il giudice nazionale è persino tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a porre un argine allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista 8.
43. La presente causa verte su quali strumenti debba avere un consumatore per eccepire la natura abusiva di una clausola del contratto di mutuo all’esecuzione relativa ad un’ipoteca posta a garanzia dello stesso.
5 — Sentenze del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores (da C-240/98 a C-244/98, Racc. pag. I-4941, punto 25); del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro (C-168/05, Racc. pag. I-10421, punto 25); del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, Racc. pag. I-9579, punto 29), e del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C-618/10, punto 39).
6 — Sentenze Mostaza Claro (cit. supra alla nota 5, punto 36); Asturcom Telecomunicaciones (cit. supra alla nota 5, punto 30), nonché del
9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing (C-137/08, Racc. pag. I-10847, punto 47), e sentenza del 15 marzo 2012, Xxxxxxxxxx e Xxxxxxx (C-453/10, punto 28).
7 — Sentenza Banco Español de Crédito (cit. supra alla nota 5, punto 41 e giurisprudenza ivi cit.).
8 — Sentenza Banco Español de Crédito (cit. supra alla nota 5, punto 42).
44. In mancanza di armonizzazione dei meccanismi nazionali di esecuzione forzata, le modalità di attuazione dei procedimenti rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio dell’autonomia processuale di questi ultimi. La libertà organizzativa degli Stati membri, tuttavia, trova il proprio limite nel principio di equivalenza e nel principio di effettività 9. Una disciplina non può essere meno favorevole rispetto a quella relativa a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non deve rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dal diritto dell’Unione 10.
45. Il principio di equivalenza afferma che le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna 11. A questo riguardo non si pongono problemi nel caso di specie: l’articolo 698 della LEC esclude non solo l’opposizione dovuta alla natura abusiva di clausole nel procedimento di esecuzione ma anche, in generale, tutti i motivi di opposizione che possono riguardare la nullità del titolo.
46. In prosieguo si dovrà esaminare più in dettaglio il rispetto del principio di effettività. Da questo discende che l’organizzazione del diritto processuale nazionale non può comportare che sia precluso l’esercizio dei diritti conferiti al consumatore nella direttiva 93/13. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, ogni caso in cui si ponga la questione se una norma procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di tale norma nell’insieme del procedimento, nonché dello svolgimento e delle peculiarità di quest’ultimo dinanzi ai diversi organi nazionali 12.
47. Secondo il quadro tracciato dal giudice nazionale, il procedimento spagnolo d’esecuzione semplificata su beni ipotecati è configurato in modo tale che, ai fini di una realizzazione effettiva e rapida dell’ipoteca, al debitore sono offerti solo strumenti molto limitati di tutela. Con poche eccezioni, che secondo il giudice a quo non erano pertinenti nella fattispecie, un debitore, pertanto, deve accettare la realizzazione dell’ipoteca indipendentemente da eventuali clausole vessatorie. Egli può sollevare eccezioni contro il credito su cui si basa l’esecuzione, e quindi contestare la natura vessatoria delle clausole applicate, solo in un procedimento separato di cognizione avente ad oggetto la validità del titolo.
48. Attraverso tale procedimento, tuttavia, il debitore ha solo la possibilità di incidere sulla distribuzione del ricavato dell’esecuzione o di fare valere diritti al risarcimento del danno risultante dall’esecuzione. E in questo procedimento di cognizione distinto il giudice ha anche la possibilità di disporre il trattenimento del ricavato dell’asta garantendo così anche la realizzazione di una pretesa creditizia del debitore nei confronti del creditore dell’esecuzione.
49. Secondo quanto esposto nella domanda di pronuncia pregiudiziale, tuttavia, il giudice non ha, né nel contesto dello stesso procedimento di esecuzione semplificato, né nel procedimento di cognizione separato, la possibilità di disporre la sospensione provvisoria dell’esecuzione forzata, ossia dell’asta giudiziaria dell’immobile.
50. Anche qualora la natura abusiva di una clausola del contratto di mutuo alla base dell’ipoteca ostasse all’esecuzione immobiliare, il consumatore, ai sensi del diritto spagnolo, non avrebbe la possibilità di impedire l’asta giudiziaria e la conseguente perdita della proprietà. La tutela del consumatore è circoscritta alla modalità del risarcimento del danno a posteriori ed egli deve – come nella fattispecie di cui al procedimento principale – accettare la perdita della propria abitazione.
9 — Sentenza Banco Español de Crédito (cit. supra alla nota 5, punto 46).
10 — Sentenza Banco Español de Crédito (cit. supra alla nota 5, punto 46) e giurisprudenza ivi cit.
11 — Sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a. (da C-317/08 a C-320/08, Racc. pag. I-2213, punto 48).
12 — Sentenze Asturcom Telecomunicaciones (cit. supra alla nota 5, punto 39), e Banco Español de Crédito (cit. supra alla nota 5, punto 49).
51. Un siffatto assetto procedurale pregiudica l’efficacia della tutela che la direttiva 93/13 intende conferire.
52. Soprattutto nel caso in cui l’immobile gravato da ipoteca rappresenti l’abitazione del debitore, infatti, è difficile che un mero diritto al risarcimento del danno possa essere idoneo a garantire in modo effettivo i diritti conferiti al consumatore dalla direttiva 93/13. Non si può parlare di tutela effettiva contro le clausole contrattuali abusive se un consumatore, in relazione a siffatte clausole, deve accettare indifeso la realizzazione di un’ipoteca e, pertanto, la vendita all’asta giudiziaria della propria abitazione, la perdita della proprietà e lo sfratto collegati a quest’ultima e può agire in giudizio per il risarcimento dei danni solo attraverso una tutela giudiziaria a posteriori.
53. La direttiva 93/13 richiede piuttosto che il consumatore debba poter disporre di un rimedio effettivo per esaminare la natura vessatoria delle clausole del proprio contratto di mutuo e, in tal modo, potere eventualmente impedire l’esecuzione forzata.
54. Va nella medesima direzione la sentenza pronunciata recentemente nella causa Banco Español de Crédito. In tale sentenza la Corte ha statuito, per una procedura giudiziaria d’ingiunzione di pagamento, che per garantire il principio di effettività nel contesto della direttiva 93/13 un giudice nazionale è persino tenuto, già prima dell’emissione di un’ingiunzione di pagamento contro cui il consumatore potrebbe poi fare opposizione, a verificare d’ufficio la natura abusiva di clausole contrattuali, qualora disponga già di tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine 13. Sussiste infatti un rischio non trascurabile che il consumatore non proponga l’opposizione richiesta 14.
55. Da ciò discende anche che il consumatore deve avere direttamente nel procedimento di esecuzione – e non solo in un procedimento distinto – la possibilità di contestare la natura vessatoria delle clausole? Dubbi circa la possibilità di applicare la giurisprudenza Banco Español de Crédito potrebbero sorgere dato che, contrariamente al procedimento d’ingiunzione, in una situazione come quella in parola con l’atto notarile esiste già un titolo esecutivo e si deve riconoscere l’interesse dei creditori ad effettuare tempestivamente l’esecuzione forzata. Strutturando in modo formale il procedimento di esecuzione vero e proprio e prevedendo un’ampia esclusione dei motivi di opposizione in tale procedimento il legislatore persegue lo scopo di consentire una rapida esecuzione forzata su crediti assistiti da un titolo. In questo contesto non mi sembra debba essere qualificata a priori come aggravio eccessivo della tutela giudiziale del consumatore la circostanza che quest’ultimo debba previamente creare i presupposti, avviando un procedimento, per la verifica delle clausole contrattuali da parte del giudice adito.
56. Suddetta questione, tuttavia, non necessita di essere chiarita in modo definitivo nel presente procedimento. Infatti, come ho già esposto nel contesto del controllo di ricevibilità, nel caso di specie non occorre rispondere alla questione se il consumatore debba avere esplicitamente già nel contesto del procedimento d’esecuzione la possibilità di far valere la natura abusiva di una clausola del contratto di mutuo. Né tantomeno si deve chiarire se dalla sentenza nella causa Banco Español de Crédito si debba dedurre che anche il giudice del procedimento di esecuzione debba verificare d’ufficio l’efficacia di singole clausole contrattuali che possono avere ripercussioni sull’esecuzione forzata 15. La prima questione pregiudiziale, in definitiva, verte espressamente sui motivi di opposizione accessibili al consumatore, mentre il giudice a quo non ha chiesto nulla riguardo alla possibilità di un controllo d’ufficio.
13 — Sentenza Banco Español de Crédito (cit. supra alla nota 5, punto 53).
14 — Sentenza Banco Español de Crédito (cit. supra alla nota 5, punti 54 e 55).
15 — Nei casi in cui il giudice dell’esecuzione disponga già di tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, v. sentenza Banco Español de Crédito (cit. supra alla nota 5, punto 53).
57. Nel contesto del presente procedimento è pertanto decisivo solo il fatto che il principio di effettività richiede comunque che il giudice del processo di cognizione abbia la possibilità di sospendere (temporaneamente) il procedimento d’esecuzione per fermare l’esecuzione forzata fino alla verifica della natura abusiva di una clausola contrattuale e quindi di impedire che attraverso il procedimento d’esecuzione si realizzino a danno del consumatore situazioni che solo difficilmente possono essere risarcite o che non lo possono essere affatto.
3. Soluzione intermedia
58. Alla prima questione pregiudiziale si deve pertanto rispondere che un sistema di esecuzione in base ai titoli notarili su beni ipotecati o pignorati, nel quale i motivi di opposizione all’esecuzione sono limitati, è incompatibile con la direttiva 93/13 qualora un consumatore non possa, né nel procedimento di esecuzione stesso né in un procedimento giudiziario separato per l’attuazione dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13, ottenere tutela giuridica effettiva, ad esempio mediante la disposizione da parte del giudice della sospensione temporanea dell’esecuzione forzata.
B – Seconda questione pregiudiziale
59. Nel testo della seconda questione pregiudiziale si utilizza la nozione di «sproporzione», ricollegandosi così alla terminologia di cui al paragrafo 1, lettera e), dell’allegato della direttiva. La domanda di pronuncia pregiudiziale, tuttavia, deve essere intesa nel senso che con la seconda questione pregiudiziale si chiede un’interpretazione della categoria collegata di «squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, in vece della quale solo nel caso speciale degli indennizzi di cui al paragrafo 1, lettera e), dell’allegato della direttiva si usa la locuzione «sproporzionatamente».
60. Con la sua seconda questione pregiudiziale il giudice a quo chiede sostanzialmente una spiegazione più approfondita della nozione di «squilibrio» nell’accezione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13. In base ad esso, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, deve essere considerata abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
61. Il giudice a quo cita a questo proposito tre clausole concrete che sono parte integrante del contratto controverso nel procedimento principale. Queste clausole, secondo le indicazioni di detto giudice, sono state imposte al consumatore unilateralmente e, pertanto, rientrano nel campo di applicazione della direttiva.
1. Ricevibilità
62. Secondo le indicazioni della cassa di risparmio e del governo spagnolo, tuttavia, sinora solo una delle clausole citate dal giudice nazionale ha costituito l’oggetto del procedimento principale. Anche la risposta in relazione alle altre clausole, tuttavia, non è irrilevante ai fini della decisione del procedimento principale. Non è escluso, infatti, che un esame complessivo delle singole condizioni contrattuali e della loro valutazione giuridica incida anche sull’interpretazione della clausola controversa nel procedimento principale.
63. Inoltre, già nel contesto del controllo della ricevibilità della prima questione pregiudiziale si è affermato che l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, secondo quanto indicato dal giudice a quo, si estende ad un’eventuale nullità del procedimento di esecuzione. Occorre considerare che anche la valutazione giuridica delle clausole identificate nella seconda questione pregiudiziale, che il giudice a quo è peraltro chiamato a verificare anche d’ufficio, può avere ripercussioni sull’efficacia del procedimento di esecuzione. La seconda questione pregiudiziale, pertanto, è nel suo complesso ricevibile.
2. Valutazione
a) In generale
64. La Corte ha già più volte sottolineato che l’articolo 3 della direttiva 93/13, facendo riferimento alle nozioni di buona fede e di significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti definisce solo in modo astratto gli elementi che conferiscono il carattere abusivo ad una clausola contrattuale 16.
65. Per stabilire il carattere abusivo di una clausola, occorre una valutazione concreta della stessa facendo riferimento a tutte le circostanze del singolo caso 17. Questa valutazione è effettuata, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto stesso o di un altro contratto da cui esso dipende.
66. Secondo una giurisprudenza costante della Corte spetta al giudice nazionale determinare se una clausola contrattuale soddisfi i criteri per essere qualificata come abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Solo il giudice nazionale può valutare in generale le conseguenze che può avere detta clausola nel contesto della legge applicabile al contratto, cosa che implica la verifica del sistema giuridico nazionale 18.
67. La valutazione definitiva del carattere abusivo delle clausole controverse spetta al giudice nazionale e non alla Corte 19. È compito della Corte interpretare i criteri generali che permettono di valutare la natura abusiva delle clausole contrattuali soggette alle disposizioni della direttiva 20.
b) Clausola relativa all’esigibilità anticipata
68. La prima clausola su cui verte la seconda questione pregiudiziale riguarda la possibilità di anticipare la scadenza di contratti a lungo termine per inadempimenti relativi ad un periodo assai limitato.
69. Nel caso concreto, alla sesta clausola del contratto di mutuo è stabilita la regola secondo cui la cassa di risparmio che concede il mutuo può dichiarare automaticamente esigibile l’intero prestito già nel caso di mora del debitore per una sola delle 396 rate mensili totali da corrispondere nell’ambito di un contratto della durata di 33 anni.
16 — Sentenza Pannon GSM (C-243/08, Racc. pag. I-4713, punto 37).
17 — Sentenze VB Pénzügyi Lízing (cit. supra alla nota 6, punto 44), e del 26 aprile 2012, Invitel (C-472/10, punto 22). 18 — Sentenza Invitel (cit. supra alla nota 17, punto 30).
19 — V. sentenze Pannon GSM (cit. supra alla nota 16, punto 42), Mostaza Claro (cit. supra alla nota 5, punto 22), e VB Pénzügyi Lízing (cit. supra alla nota 6, punti 43 e 44).
20 — X. xxxxxxxx xxx 0 xxxxxx 0000, Xxxx xx Xxxxxxx y Monte de Piedad de Madrid (C-484/08, Racc. pag. I-4785, punto 33), e VB Pénzügyi Lízing (cit. supra alla nota 6, punto 40).
70. La Commissione ritiene che la suddetta clausola contrattuale sia chiaramente efficace, in quanto il mancato pagamento anche solo di una rata costituirebbe una violazione di un obbligo contrattuale essenziale del mutuatario e non si potrebbe pretendere dal mutuante che continui ad attenersi al contratto.
71. Non è possibile valutare se una clausola determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto a danno del consumatore senza operare un confronto con la situazione giuridica prevista dal diritto nazionale nel caso in cui le parti stesse non abbiano convenuto una disciplina contrattuale. Solo qualora il consumatore sia posto in una situazione peggiore dalla clausola contrattuale rispetto alla disciplina normativa, tale clausola provoca senz’altro uno spostamento dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto a danno del consumatore che potrebbe avere natura abusiva.
72. E anche laddove una clausola contrattuale determini un peggioramento della situazione del consumatore rispetto alla situazione normativa, ciò non altera necessariamente l’equilibrio contrattuale in un modo qualificabile come abusivo nell’accezione dell’articolo 3 della direttiva 93/13.
73. L’articolo 3 della direttiva 93/13, piuttosto, prescrive espressamente che una clausola contrattuale sia considerata abusiva solo se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. In tal modo si preserva e si riconosce il principio dell’autonomia contrattuale secondo cui le parti hanno molteplici legittimi interessi ad organizzare i propri rapporti contrattuali secondo un assetto diverso rispetto alla disciplina ex lege.
74. Se lo spostamento dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto rispetto alla disciplina ex lege provocato dalla clausola contrattuale a danno del consumatore determini un significativo squilibrio può essere determinato solo mediante una valutazione globale di tutte le circostanze contrattuali individuali, come affermato all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva. Uno squilibrio significativo dovrà essere considerato ingiustificato segnatamente quando si verifica una tale compressione dei diritti e degli obblighi del consumatore per cui il redattore delle clausole contrattuali non può supporre in buona fede che il consumatore avrebbe aderito ad una siffatta regolamentazione nell’ambito di negoziati individuali.
75. In questo contesto è rilevante fra l’altro se simili clausole contrattuali siano usuali, ossia se siano utilizzate regolarmente negli scambi commerciali in contratti simili o, al contrario, se siano inconsuete, se sussista un motivo oggettivo per la regolamentazione della clausola o se il consumatore, nonostante lo spostamento dell’equilibrio contrattuale a favore dell’utilizzatore della clausola, non resti indifeso relativamente all’oggetto regolamentato da tale clausola.
76. Nel procedimento principale è pertanto rilevante innanzitutto l’assetto della disciplina normativa sulla risoluzione di un prestito, in particolare quali siano le condizioni che autorizzano il mutuante, nel caso di mora del debitore per singole rate, a risolvere e a portare a scadenza l’intero prestito. La clausola controversa deve pertanto essere valutata secondo questo parametro.
77. A questo riguardo occorre considerare, da un lato, che l’obbligo di pagare le rate rappresenta l’obbligo contrattuale sostanziale del mutuatario. Nel rispondere alla domanda se già dopo il mancato pagamento di anche una sola rata non sembra si possa più pretendere, in linea di principio, che la cassa di risparmio che eroga il prestito si attenga al contratto, occorre d’altro canto considerare che con l’ipoteca è stata concessa alla cassa di risparmio una garanzia e che il mero mancato pagamento di una sola rata può essere dovuto ad una semplice svista e non permette di concludere necessariamente che il mutuatario abbia difficoltà di pagamento. Si dovrà inoltre raffrontare l’entità del mutuo concesso, la durata dello stesso nonché la sua importanza esistenziale per il mutuatario con l’interesse dell’ente creditizio che eroga il prestito a potersi svincolare dal contratto di prestito già dopo il mancato pagamento di una sola rata.
79. Le considerazioni che precedono mostrano che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la quale considera la clausola controversa astratta, avulsa da precisi sistemi giuridici e condizioni, come efficace, solo il giudice nazionale è in grado di effettuare il dovuto controllo sulla natura abusiva secondo i parametri dell’articolo 3 della direttiva 93/13.
80. Si deve affermare come conclusione intermedia, pertanto, che spetta al giudice nazionale valutare, la natura abusiva di una clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto alla luce dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13. Rispetto ad una clausola relativa alla scadenza anticipata di un prestito immobiliare da parte del creditore il giudice deve verificare in particolare in quale misura la clausola si discosti dalla disciplina normativa altrimenti applicabile, se sussista un motivo oggettivo per la disciplina della clausola e se il consumatore, nonostante lo spostamento dell’equilibrio contrattuale a favore dell’utilizzatore della clausola, non sia lasciato privo di tutela relativamente all’oggetto disciplinato da tale clausola.
c) Clausola relativa agli interessi moratori
81. La seconda questione pregiudiziale ha ad oggetto, inoltre, una clausola sugli interessi moratori. Nel caso concreto, la sesta clausola del contratto controverso nel procedimento principale pone la regola secondo cui il mutuatario è tenuto, anche senza alcun sollecito, a corrispondere interessi moratori calcolati al tasso del 18,75% p. a. Il tasso di interesse ordinario del prestito, invece, si attesta inizialmente al 4,87% nominale.
82. Relativamente all’approccio generale alla valutazione giuridica della questione se una siffatta disciplina degli interessi costituisca una clausola contrattuale inefficace ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in questa sede si rinvia innanzi tutto alle considerazioni generali svolte in precedenza 21.
83. Il giudice nazionale deve effettuare innanzi tutto un raffronto con il tasso degli interessi legali e poi, in un secondo momento, verificare, in considerazione di tutte le circostanze del singolo caso, se una differenza a danno del consumatore comporti in buona fede un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto 22.
84. Nell’allegato della direttiva, cui fa riferimento l’articolo 3, paragrafo 3, vengono espressamente citate come esempio di clausola abusiva, al paragrafo 1, lettera e), le clausole attraverso le quali al consumatore che non adempie i propri obblighi si impone un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato. L’elenco di cui all’allegato della direttiva è, ai sensi dell’articolo 3,
21 — X. xxxxxxxxx 00-00 xxxxx xxxxxxxx conclusioni.
22 — Nella causa Banco Español de Crédito il giudice spagnolo aveva ridotto d’ufficio un interesse convenzionale del 29% al 19% in considerazione del tasso di interesse legale e del tasso degli interessi moratori di cui alle leggi finanziarie degli anni 1990 – 2008.
85. Nell’analisi concreta possono essere importanti gli interessi di mora che vengono solitamente concordati nei prestiti ipotecari. Qualora la normativa spagnola preveda per siffatti prestiti ai consumatori che il tasso degli interessi moratori sia al massimo due volte e mezzo quello degli interessi legali, valore riferito dalla Commissione, ciò potrebbe rappresentare altresì un elemento indicativo di un possibile squilibrio, così come la circostanza che i costi di rifinanziamento delle banche e delle casse di risparmio nel caso di prestiti ipotecari sono nettamente inferiori rispetto ad altri prestiti ai consumatori a causa della garanzia prestata.
86. Nel giudizio di comparazione che deve essere effettuato occorre inoltre considerare quali scopi possa perseguire legittimamente il tasso degli interessi moratori in base al diritto nazionale, se rappresenti ad esempio solo un danno da ritardo quantificato forfettariamente o se debba servire anche a vincolare la parte contraente al rispetto del contratto. Gli obiettivi legittimamente perseguiti con un interesse moratorio possono essere diversi a seconda degli Stati membri. La ratio della direttiva 93/13 non è finalizzata ad appianare le differenze fra le culture giuridiche nazionali.
87. Qualora la finalità di un interesse moratorio sia esclusivamente quella di compensare forfettariamente il danno derivante dalla mora, un tasso di interessi moratori sarà eccessivamente elevato già solo se eccede il danno da mora che ci si deve attendere in concreto. Risulta tuttavia evidente che un elevato tasso di interessi moratori motiva il debitore a non ritardare l’adempimento dei suoi obblighi contrattuali e a porre rapidamente fine ad una mora già esistente. Qualora il tasso degli interessi moratori serva, secondo il diritto nazionale, a far rispettare il contratto e, dunque, a preservare la morale del rispetto dei pagamenti, esso dovrà essere qualificato come abusivo solo quando sia chiaramente superiore a quanto è necessario per il conseguimento della suddetta finalità.
88. Come conclusione intermedia, pertanto, occorre affermare che in relazione ad una clausola relativa agli interessi moratori il giudice deve valutare soprattutto l’entità della differenza del tasso di interesse rispetto al tasso di interesse legale altrimenti applicabile e se esso sia sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito con il tasso degli interessi moratori.
d) Clausola relativa alla determinazione unilaterale dell’importo dovuto
89. Da ultimo la seconda questione pregiudiziale è finalizzata ad una spiegazione della nozione di sproporzione relativamente alla quindicesima clausola delle condizioni contrattuali controverse nel procedimento principale. Questa clausola stabilisce che ai fini dello svolgimento del procedimento di esecuzione forzata il mutuante può quantificare unilateralmente l’importo del prestito ancora da restituire e, pertanto, può porre autonomamente in essere un requisito sostanziale per lo svolgimento del procedimento semplificato d’esecuzione su beni ipotecati. Per spiegare il contesto giuridico nel quale questa clausola acquisisce importanza il giudice nazionale illustra che il debitore non può opporsi alla suddetta quantificazione nel processo di esecuzione e che a questo riguardo è rinviato ad un distinto procedimento di cognizione. Il processo di cognizione, tuttavia, non ostacola l’ulteriore corso del procedimento di esecuzione, per cui il debitore avrà già perso il bene ipotecato una volta conclusosi il giudizio di cognizione.
23 — Sentenza Invitel (cit. supra alla nota 17, punto 26).
91. Il punto di partenza deve essere ancora la questione di come si presenterebbe la situazione giuridica – in questo caso il procedimento di esecuzione – qualora il contratto non contenesse la clausola controversa.
92. Su questo punto comprendo le considerazioni del giudice a quo nonché delle parti, secondo cui senza una clausola analoga la cassa di risparmio che finanzia il prestito dovrebbe innanzi tutto avviare un’azione legale contro il mutuatario per quantificare il suo credito ancora insoddisfatto, per potere così dimostrare nel procedimento d’esecuzione l’importo necessario concretamente quantificato. Mediante la quantificazione unilaterale da parte del creditore mutuante diventa superfluo questo procedimento di cognizione a monte. Ciò comporta che il debitore mutuatario non può difendersi, prima dell’esecuzione, contro l’entità del credito oggetto dell’esecuzione. Il giudice nazionale ovviamente, d’accordo con le conclusioni espresse dalle parti del procedimento, chiarisce che l’importo quantificato unilateralmente fra le parti non ha un effetto vincolante e quindi può essere contestato dal debitore in un procedimento di cognizione avviato successivamente e il debitore non è svantaggiato, sotto questo profilo, neanche per quanto riguarda l’onere della prova.
93. Nella compressione della tutela giuridica a monte dell’esecuzione, conseguente alla clausola, è insito uno spostamento a danno del consumatore dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto. A ciò, tuttavia, non consegue automaticamente che tale spostamento determini, a danno del consumatore, malgrado il requisito della buona fede, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Ciò deve essere accertato in modo conclusivo attraverso una valutazione globale dei pro e dei contra legati alla clausola per entrambi i contraenti.
94. Per la cassa di risparmio che finanzia il prestito la clausola controversa comporta che l’ipoteca concessa come garanzia può essere realizzata più velocemente e più facilmente. Ciò aumenta – anche nell’interesse economico del debitore – il valore della garanzia da esso concessa. L’altra faccia della medaglia consiste nel fatto che il debitore/consumatore è esposto al pericolo di perdere la garanzia prima che si stabilisca l’importo della garanzia su cui la cassa di risparmio che concede il prestito si può soddisfare.
95. Il giudice nazionale deve prendere la propria decisione valutando tutti gli elementi e considerando le ulteriori circostanze concrete del singolo caso. Fra queste figura la questione se sia possibile per il debitore far valere motivi di opposizione già nel procedimento d’esecuzione. Il testo dell’articolo 695, paragrafo 1, della LEC depone in tal senso. È inoltre importante l’organizzazione della procedura per la quantificazione unilaterale e quali poteri di controllo abbia il notaio coinvolto a tale scopo, nonché come debba essere valutata la circostanza che, come sostenuto dal governo spagnolo, solo le banche e le casse di risparmio soggette al controllo statale sugli istituti di credito sono autorizzate ad avvalersi della clausola controversa.
96. A titolo di conclusione provvisoria si deve affermare che, in relazione ad una clausola sulla determinazione unilaterale dell’importo dovuto, occorre prendere in considerazione in particolare gli effetti di una siffatta clausola nel diritto processuale nazionale.
V – Conclusione
97. Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue:
1. Un sistema di esecuzione sulla base dei titoli notarili su beni ipotecati o pignorati che pone limiti ai motivi di opposizione all’esecuzione è incompatibile con la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, qualora un
consumatore non possa, né nel procedimento di esecuzione stesso né in un procedimento giudiziario separato, ottenere tutela giuridica effettiva per attuare i diritti conferiti dalla direttiva 93/13, ad esempio mediante la disposizione da parte del giudice della sospensione temporanea dell’esecuzione forzata.
2. Spetta al giudice nazionale valutare la natura abusiva di una clausola contenuta nelle condizioni generali di contratti stipulati con i consumatori alla luce dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13.
a) Rispetto ad una clausola relativa all’esigibilità anticipata di un prestito immobiliare da parte del creditore, il giudice deve verificare in particolare in quale misura la clausola si discosti dalla disciplina ex lege altrimenti applicabile, se sussista un motivo oggettivo per la disciplina della clausola e se il consumatore, nonostante lo spostamento dell’equilibrio contrattuale a favore dell’utilizzatore della clausola, non sia lasciato privo di tutela relativamente all’oggetto della disciplina di tale clausola.
b) In relazione ad una clausola relativa agli interessi moratori il giudice deve valutare in particolare l’entità della differenza del tasso di interesse rispetto al tasso di interesse legale altrimenti applicabile e se esso sia sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito con il tasso degli interessi moratori.
c) In relazione ad una clausola sulla determinazione unilaterale dell’importo dovuto occorre prendere in considerazione in particolare gli effetti di una siffatta clausola nel diritto processuale nazionale.