CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Allegato B
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “BOTTEGA SCUOLA” 2019/2020 D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018
Art. 1. DEFINIZIONI 3
Art. 2. CIG - CUP 3
Art. 3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 4
Art. 4. OGGETTO DELL’APPALTO 4
Art. 5. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO “BOTTEGA SCUOLA” 5
Art. 6. PRESTAZIONI STRUMENTALI AL PROGETTO 11
6.1. SEDI ED ATTREZZATURE 11
6.2. PAGINA WEB 11
6.3. REFERENTI 12
Art. 7. IMPORTO A BASE DI GARA E FONTI DI FINANZIAMENTO 12
Art. 8. DURATA DELL’APPALTO E SERVIZI ANALOGHI 13
8.1. DURATA 13
8.2. OPZIONI 13
Art. 9. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA14
Art. 10. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 15
10.1. OFFERTA TECNICA 15
10.2. OFFERTA ECONOMICA 17
Art. 11. GARANZIE 18
Art. 12. CONTROLLI DA PARTE DELL’ENTE COMMITTENTE E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 18
Art. 13. MODIFICHE AL CONTRATTO 19
Art. 14. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE 19
Art. 15. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI 20
Art. 16. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 20
Art. 17. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 20
Art. 18. DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO. SUBCONTRATTI 21
Art. 19. DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE 23
Art. 20. INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 23
Art. 21. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI 25
Art. 22. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE 25
22.1. QUOTA ATTIVITA’ DI GESTIONE E ORIENTAMENTO/FORMAZIONE: 25
22.2. QUOTA INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE TIROCINANTI 26
22.3. QUOTA RIMBORSO IMPRESE: 26
22.4. QUOTA VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE: 26
22.5. PREMIALITA' 26
Art. 23. DOCUMENTI PER IL SALDO 28
Art. 24. DOCUMENTAZIONE CONTABILE 29
Art. 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 29
25.1. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 29
25.2. 1.2. Nomina responsabile esterno 31
Art. 26. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 31
Art. 27. SPESE DEL CONTRATTO 32
Art. 28. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 32
Art. 29. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RINVIO 32
Art. 1. DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente capitolato, si applicano le definizioni che seguono:
a) Amministrazione o amministrazione regionale o committente o Regione o Stazione Appaltante: la Regione Piemonte, Direzione “Competitività del sistema regionale” – “Settore Artigianato”;
b) Appaltatore o aggiudicatario o soggetto gestore: il soggetto cui sarà affidato il servizio di gestione del progetto Bottega scuola all’esito della presente procedura di gara;
c) Servizio: il progetto “Bottega scuola” così come definito e articolato nella
D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018 e nel presente capitolato;
d) Capitolato o CSA: il presente capitolato speciale d’appalto;
e) CIG: il codice identificativo di gara, acquisito tramite il sistema SIMOG dell’Autorità nazionale anticorruzione;
f) CUP: il codice unico di progetto, acquisito tramite il sistema MIP del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
g) Codice oppure D.Lgs. 50/2016: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” nel testo aggiornato alle modifiche apportate con X.Xxx. 56/2017;
h) Codice antimafia: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
i) DEC: il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016;
j) Responsabile del Procedimento o RUP.: l’esponente della Direzione Regionale cui competono i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del Contratto previsti dal Codice, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
k) contratto: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
l) Operatori economici o offerenti o concorrenti: gli offerenti prestatori del servizio di gestione del progetto, ovvero raggruppamenti di prestatori del servizio, in possesso dei requisiti definiti nel disciplinare di gara;
m) Imprese dell’”Eccellenza artigiana”: imprese artigiane in possesso del riconoscimento di Eccellenza artigiana di cui alla Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 “Testo Unico in materia di artigianato”.
Art. 2. CIG - CUP
1. In sede di approvazione degli atti di gare verrà acquisito il CIG.
2. Il CUP acquisito per il presente progetto è il seguente: J64J18000150002.
3. Entrambi i codici suindicati saranno riportati negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
Art. 3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
4. Ai sensi della D.G.R. n. 7-411 del 13/10/2014, il responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente del Settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale.
5. La Committente prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, nominerà un “Direttore dell’esecuzione del contratto” (DEC).
6. Al RUP competono le attività previste dagli artt. 31, 101, 111 D.Lgs. 50/2016 nonché dalle Linee Guida n. 3 dell’ANAC emanate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016) e successivamente aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017 (pubblicata sulla G.U. n. 260 del 7/11/2017), recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
7. Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.
Art. 4. OGGETTO DELL’APPALTO
1. Il presente capitolato disciplina l’affidamento del progetto “Bottega Scuola” che si identifica in un insieme coerente di attività di selezione, formazione/orientamento, inserimento in tirocini, tutoraggio in itinere e finale e monitoraggio, articolato nella fasi previste dalla D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018 e descritte nel dettaglio nel presente capitolato. Le attività previste perseguono l’obiettivo di fornire strumenti ai giovani e alle imprese al fine di facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro.
2. L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto la suddivisione in più lotti renderebbe l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, anche con difficoltà operative nel realizzare il coordinamento tra eventuali diversi operatori economici ed il conseguente rischio di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto. Il servizio richiede un coordinamento generale e univoco da parte di un unico operatore al fine di garantire la continuità di accompagnamento del giovane a partire dalla fase iniziale di abbinamento, successivo avvio del tirocinio e eventuale inserimento in azienda. La procedura in un unico lotto è pertanto motivata dalla necessità di organizzare le diverse fasi in modo uniforme sul territorio regionale al fine di garantire la progettazione, l’esecuzione e la gestione completa
del progetto stesso in tutte le sue fasi con la necessaria professionalità e nella tempistica prevista e un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie disponibili.
3. Il soggetto gestore deve avviare almeno 450 esperienze di botteghe scuola (450 giovani inseriti in altrettante imprese dell’eccellenza) nel rispetto dei termini di durata contrattuali previsti all’art. 8.
Art. 5. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO “BOTTEGA SCUOLA”
1. Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
FASE 1: PRELIMINARE (selezione dei giovani/abbinamento con l’impresa)
La fase preliminare prevede la selezione dei giovani interessati all’inserimento nella Bottega scuola attraverso colloqui individuali (con il giovane e eventualmente con le imprese) e il loro abbinamento alle imprese dell’Eccellenza artigiana che hanno dichiarato la propria disponibilità, tenendo prioritariamente conto delle opportunità di inserimento lavorativo dei giovani.
Spetta al soggetto gestore l’individuazione e l’abbinamento dei giovani da inserire nelle imprese artigiane (Bottega scuola), sulla base dell’elenco delle imprese approvato dalla Regione previa pubblicazione di apposito bando.
La selezione dei giovani è rivolta a disoccupati o inoccupati, in età compresa tra i 18 e i
29 anni, interessati all’esperienza formativa della bottega scuola, è effettuata dal soggetto gestore del progetto sulla base di colloquio individuale volto ad accertare gli interessi e le aspirazioni professionali dei giovani, nonché valutazione di fattori logistici (residenza del giovane e ubicazione dell’impresa).
La selezione avviene attraverso:
• i canali pubblici di reclutamento (Centri per l’impiego);
• l’utilizzo di banche dati pubbliche o di proprietà del soggetto gestore stesso;
• i contatti quotidiani intrapresi individualmente da giovani motivati a conoscere il mondo dell’artigianato attraverso la frequentazione delle botteghe;
• le eventuali segnalazioni delle imprese dell'Eccellenza artigiana o di altre imprese;
• le eventuali segnalazioni degli organismi di formazione professionale e orientamento e degli operatori del mercato del lavoro;
• ogni ulteriore modalità ritenuta congrua al coinvolgimento dei giovani potenzialmente interessati.
Nella procedura di selezione l’ente gestore dovrà tener conto degli interessi e delle aspirazioni professionali dei giovani, delle esperienze formative e lavorative maturate, nonché dei fattori logistici e di motivazione personale. L’obiettivo è quello di realizzare forme di abbinamento giovane-azienda efficaci, in grado di sviluppare un percorso formativo con ricadute positive e massimizzare le possibilità di assunzione del tirocinante, in particolare verificando da parte delle imprese artigiane il loro interesse potenziale in merito (imprese in tensione occupazionale).
Nel caso in cui la stessa impresa dell'Eccellenza artigiana proponga dei nominativi, il soggetto gestore non sarà vincolato ad abbinarli al proponente, ma dovrà valutare le effettive opportunità occupazionali.
Non è possibile per lo stesso giovane ripetere l’esperienza di Bottega scuola per piu’ di due volte, tenuto conto anche della edizione di Bottega scuola 2017-2018.
Eventuali problemi che dovessero insorgere nella fase di selezione ed abbinamento saranno risolti in collaborazione e sulla base delle indicazioni degli uffici regionali competenti.
La selezione delle imprese operanti nel settore del manifatturiero e dell’alimentare in possesso del Marchio eccellenza artigiana avviene sulla base di un apposito bando predisposto dalla Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Artigianato - volto ad individuare le imprese disponibili all’esperienza di Bottega scuola. Nel corso dello svolgimento del progetto la Regione potrà aprire nuovi bandi per raccogliere eventuali nuove adesioni.
Spetta all’ente gestore l’organizzazione e la gestione dell’avvio progressivo dei tirocini, nel rispetto dei termini di durata contrattuali previsti all’art. 8, in modo tale che tutte le imprese inserite in elenco possano effettuare almeno una esperienza. Le imprese possono ripetere l’esperienza di Bottega scuola solo se sono state soddisfatte almeno una volta tutte le imprese in elenco, comprese le nuove adesioni.
Nel caso si rendesse necessaria una selezione delle imprese, la Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Artigianato - redigerà una graduatoria sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018.
FASE 2: ORIENTAMENTO/FORMAZIONE
La fase di orientamento/formazione è di durata complessiva di 116 ore. La formazione deve prevedere:
- n. 16 ore di attività di formazione sulla sicurezza per i giovani;
- n. 50 ore di corsi su tematiche trasversali e di consulenza orientativa allo scopo principale di arricchire le opportunità di comunicazione delle competenze acquisite e fornire al giovane utili informazioni sul mercato del lavoro e sul sistema regionale dei servizi per l'impiego;
- n. 50 ore di laboratori tematici, specifici per i settori in cui il giovane sta facendo o si avvia a fare l’esperienza di tirocinio.
Spetta al soggetto gestore realizzare tale fase attraverso docenti ed esperti di comprovata capacità ed esperienza specifica nel campo della sicurezza sul luogo di lavoro, sulle lavorazioni artigianali e in tematiche di carattere trasversale, definire il programma didattico, fornire il materiale e mettere a disposizione aule e laboratori attrezzati nonché ogni altra attività riconducibile alla conduzione del percorso di orientamento/formazione.
In particolare la fase di orientamento/formazione deve essere organizzata in modo da agevolare la partecipazione dei giovani, tenuto conto anche delle distanze dei luoghi di residenza o di tirocinio, secondo un calendario che ne consenta la massima partecipazione e in modo da non ostacolare il regolare svolgimento del tirocinio.
Spetta all’ente gestore un costante monitoraggio sull’effettiva partecipazione dei giovani ai corsi proposti. Una partecipazione inferiore al 70% delle attività formative proposte puo’ costituire motivo di mancato inserimento del giovane in tirocinio o interuzione del tirocinio stesso, ove già avviato.
Le ore di formazione non sono computate all’interno delle ore previste di tirocinio.
Il soggetto aggiudicatario dovrà dettagliare quanto definito in sede di offerta tecnica con la proposta di programma formativo ed inviare al referente del settore competente della Regione Piemonte il programma formativo definitivo che dovrà dettagliare:
- contenuto, materie, temi del percorso formativo inerente i settori dell’artigianato artistico Eccellente e la loro suddivisione in ore;
- contenuto, materie, temi del percorso formativo inerente le competenze trasversali e di consulenza orientativa e la loro suddivisione in ore;
- eventuali esercitazioni, casi, visite, workshop, seminari ecc;
- individuazione delle risorse (docenti);
- definizione delle metodologie didattiche.
La Regione Piemonte verificherà la congruità del programma formativo definito con la proposta presentata in sede di offerta e si riserva la possibilità di proporre eventuali variazioni e/o integrazioni.
Durante l’esecuzione dell’attività formativa, anche sulla base dei fogli presenza degli allievi, la Regione Piemonte ed il soggetto aggiudicatario potranno concordare modifiche al programma al fine di migliorare la qualità del servizio e venire incontro alle esigenze dei soggetti coinvolti nella Bottega scuola. Qualora dovessero emergere livelli di gradimento non soddisfacenti, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad apportare le modifiche al programma formativo che saranno richieste dalla Regione Piemonte.
Il soggetto aggiudicatario dovrà apportare le suddette modifiche senza nulla pretendere a titolo di indennizzo.
FASE 3: TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO E TUTORAGGIO
Il tirocinio da svolgersi all’interno dell’impresa artigiana dell’Eccellenza (Bottega scuola) è della durata di 6 mesi in conformità della disciplina in materia di tirocini extracurriculari prevista dalla D.G.R. n. 85-6277 del 22/12/2017.
Il soggetto gestore del progetto stipula con l’impresa presso cui viene inserito il giovane apposita convenzione ed è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi (Art.11, comma 1, D.G.R. 85/2017).
In ottemperanza alle disposizioni previste dal “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 81/2008 s.m.i., art. 2), stante l’equiparazione del soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini al lavoratore, l’impresa è tenuta a garantire al tirocinante visita medica preventiva di idoneità da parte del medico competente nominato dall’azienda stessa, qualora questa sia prevista dalle vigenti normative per le mansioni afferenti al singolo tirocinio.
Inoltre, sempre in forza dell’art. 2, comma 1, punto a) secondo capoverso del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la formazione erogata dal soggetto aggiudicatario in tema di Salute e sicurezza sul posto di lavoro, dovrà essere equivalente a quella prevista per i lavoratori del medesimo settore e comparto delle Botteghe aderenti al Progetto (Cfr. Art. 37 T.U. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo 21 dicembre 2011 ”Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” - Rep. Atti n. 221/CSR).
Il soggetto gestore/promotore individua, ai sensi della D.G.R. n. 85-6277 del 22/12/2017, il tutor organizzativo che avrà il compito di supportare la bottega scuola nel processo di gestione amministrativa e formativa dell’esperienza e monitorare il corretto svolgimento del tirocinio.
È compito del tutor organizzativo, in collaborazione con l’impresa artigiana, definire un percorso di lavoro e apprendimento che, tenendo conto delle capacità e caratteristiche iniziali del giovane, ne fissi gli obiettivi e le abilità da conseguire, sviluppare e perfezionare.
In particolare, il percorso dovrà preparare il giovane, orientare la parte di insegnamento dell’artigiano e produrre evidenze a supporto della validazione delle competenze.
Compito fondamentale è quello di garantire ai tirocinanti e all’impresa il necessario supporto per ovviare ad eventuali problematiche ed indirizzare al meglio l’esperienza di Bottega scuola.
Durante la fase di tirocinio spetta al soggetto gestore effettuare un costante tutoraggio e monitoraggio delle esperienze, individuando eventuali criticità e risolvendo le problematiche che dovessero insorgere.
Nella fase del tirocinio spetta al soggetto gestore/promotore l’erogazione delle indennità di partecipazione ai giovani di Euro 450,00 (o.f.c.) mensili per un periodo massimo di 6 mesi: l’erogazione della indennità ai giovani avverrà da parte del soggetto gestore che provvederà, mensilmente, all’erogazione in nome e per conto della Regione Piemonte.
L’impegno orario previsto nel piano di formazione individuale del tirocinio deve essere proporzionato ai sensi della normativa vigente in materia di tirocini con l’indennità riconosciuta dalla Regione.
L’importo previsto può essere integrato dall’azienda al fine di aumentare le ore previste in tirocinio, fino ad un massimo di 40 ore settimanali.
Inoltre, il soggetto gestore/promotore deve provvedere all’erogazione dei compensi alle imprese dell’Eccellenza artigiana di Euro 300,00 (o.f.c.) mensili per un periodo di 6 mesi in nome e per conto della Regione Piemonte. Tale compenso non è considerato aiuto di stato.
L’erogazione del compenso alle imprese dell’Eccellenza artigiana avverrà da parte del soggetto gestore/promotore al termine del tirocinio, entro 60 giorni dall’emissione da parte dell’impresa del documento contabile riportante il rimborso spettante.
Qualora il tirocinio dovesse essere interrotto, o comunque avere una durata inferiore ai sei mesi previsti, il rimborso spettante sarà proporzionale alla effettiva durata. Per le aziende che ospitano più di un tirocinante il rimborso spese sarà attributo per ciascun tirocinante.
Interruzione del tirocinio.
Qualora, nel corso dei primi tre mesi il giovane interrompa il tirocinio, per causa non imputabile all’azienda, il soggetto gestore è tenuto ad individuare un nuovo giovane da inserire presso l’azienda per il periodo residuo di tirocinio.
Qualora, nel corso dei primi tre mesi l’impresa artigiana interrompa il tirocinio, per causa non imputabile al giovane, il soggetto gestore è tenuto ad individuare una nuova impresa presso cui inserire il tirocinante per il periodo residuo di tirocinio, attingendo dall’elenco approvato dalla Regione.
Attività del TUTOR.
Al fine di svolgere efficacemente l’attività di tutoraggio, il tutor è tenuto a effettuare in loco almeno 3 visite presso la Bottega scuola:
la prima in occasione dell’avvio del tirocinio, la seconda a tre mesi dall’avvio,
la terza a conclusione del tirocinio.
Al termine del tirocinio, il soggetto gestore deve approfondire e verificare la possibilità dell’inserimento lavorativo del giovane presso la stessa o altra impresa, fornendo al giovane e all’impresa stessa tutte le informazioni per quanto riguarda le tipologie di contratto attivabili ed eventuali agevolazioni ad esse collegate e consulenza su specifiche problematiche inerenti l'inserimento lavorativo.
I contratti conclusi a seguito di tale attività del soggetto gestore sono valutati ai fini del raggiungimento del premio di risultato.
FASE 4: VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE
Al termine del tirocinio il soggetto gestore è tenuto ad assicurare l'opportunità di accedere alla validazione al fine del rilascio dell’attestato di validazione delle competenze, ai sensi di quanto previsto dal "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema" approvato con D.D. Settore Standard formativi e Orientamento professionale
n. 849 del 18/09/2017. Le esperienze acquisite nel contesto dei tirocini dovranno essere riconducibili alle competenze con le quali sono descritti i profili professionali presenti nel Repertorio regionale delle qualificazioni regionali.
In tal senso il soggetto gestore deve redigere il programma formativo, di cui alla fase 2, tenendo presenti i contenuti del repertorio, al fine di consentire l'acquisizione di competenze validabili. Tale aspetto dovrà essere condiviso con gli artigiani ospitanti il tirocinio durante la fase 3, in quanto soggetti indispensabili al conseguimento delle competenze professionali. Particolare attenzione dovrà essere data alla produzione delle evidenze, a supporto della fase di validazione.
Il servizio di validazione delle competenze deve essere erogato esclusivamente dall’ente titolato ai sensi della determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 17 del 15/01/2018, anche in caso di raggruppamento temporaneo di imprese.
Nella fase di individuazione, validazione e certificazione delle competenze deve essere previsto anche il coinvolgimento dell’artigiano presso cui il tirocinante ha effettuato l’esperienza di Bottega scuola.
Nel caso in cui venissero validate tutte le competenze previste per il profilo professionale relativo, il tirocinante potrà sostenere l’esame per ottenere la relativa “qualifica professionale“ ai sensi della normativa vigente.
Il rilascio dell'attestazione ha lo scopo principale di migliorare le caratteristiche di occupabilità dei giovani partecipanti a Bottega Scuola.
FASE 5: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE
Durante l’esecuzione del progetto, il soggetto gestore è tenuto a monitorare l’andamento del progetto stesso e a trasmettere alla Regione Piemonte Settore Artigianato la seguente documentazione:
- Foglio rilevamento presenze dei corsi: da trasmettersi alla Regione Piemonte - Settore Artigianato - entro la settimana successiva allo svolgimento del corso.
- Verbale dei sopralluoghi effettuati dai tutor presso aziende: da trasmettersi ogni due mesi, con segnalazione di eventuali problematiche emerse.
- Una o più relazioni specifiche sui risultati occupazionali raggiunti entro l’anno dalla conclusione dei tirocini con indicazione per ogni nuovo posto di lavoro dipendente della tipologia del contratto di lavoro sottoscritto o delle nuove aziende avviate.
- Entro un mese dalla conclusione di ogni tirocinio, il soggetto gestore rilascia al giovane l’attestazione finale di cui all’art. 15 della D.G.R. n. 85-6277 del 22/12/2018.
Entro lo stesso termine il soggetto gestore deve inviare alla Regione Piemonte - Settore Artigianato:
- una scheda di valutazione, redatta dal tutor organizzativo, relativa al percorso di ciascun giovane coinvolto nel progetto che motivi sia l’inserimento che l’eventuale non inserimento lavorativo, le difficoltà riscontrate, l’incremento delle competenze formative acquisite al termine dell’esperienza;
- una scheda di valutazione, redatta dal tutor organizzativo, relativa all’impresa presso cui si è svolta l’esperienza, che riporti una valutazione sull’attività di formazione, collaborazione e coinvolgimento dell’imprenditore;
- una scheda di valutazione dell’esperienza formativa redatta dal giovane stesso;
- una scheda di valutazione dell’esperienza formativa redatta dall’imprenditore.
La scheda di valutazione redatta dal tutor riferita all’impresa in particolare dovrà tenere conto di:
- partecipazione attiva del titolare dell'impresa artigiana al progetto, mediante il trasferimento delle competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, relazionali e gestionali;
- azioni e strategie del titolare dell'impresa artigiana per favorire il coinvolgimento diretto del tirocinante;
- gestione del clima e del benessere lavorativo durante il tirocinio e capacità di risolvere le eventuali criticità;
- confronto finale di raggiungimento degli obiettivi prefissati all'inizio del tirocinio.
La valutazione espressa dal tutor, in merito alla partecipazione dell’impresa al progetto, in caso di giudizio negativo, costituirà uno dei criteri da applicare per stilare la graduatoria delle domande pervenute e potrà costituire causa di esclusione dell’impresa stessa dalla partecipazione a ulteriori esperienze di “Bottega scuola”.
Il settore Artigianato predispone i modelli base delle schede di valutazione.
A conclusione del progetto, il soggetto gestore deve trasmettere i documenti indicati all’art. 23 per il saldo.
Il soggetto gestore è tenuto a trasmettere per conoscenza al settore Artigianato ogni comunicazione di carattere generale inviata dall’ente stesso alle imprese.
ALTRE ATTIVITÀ
Spetta al soggetto gestore partecipare, in collaborazione anche con altri soggetti, ad iniziative coerenti con il progetto Bottega scuola e a svolgere a supporto del progetto, tutte quelle attività (ulteriore incremento delle botteghe scuola, convegnistica, approfondimenti, certificazioni e premiazioni) che il settore Artigianato ed il soggetto gestore intendono predisporre per la promozione, la diffusione e l’ulteriore qualificazione dell’esperienza formativa.
Il Soggetto gestore deve inoltre garantire la disponibilità a collaborare con iniziative pubbliche in grado di migliorare le opportunità occupazionali dei tirocinanti: a mero titolo di esempio si citano le attività dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro dell'Agenzia Piemonte Lavoro e il programma di consulenza e supporto all’imprenditorialità "Mettersi in Proprio" della Regione Piemonte.
Art. 6. PRESTAZIONI STRUMENTALI AL PROGETTO
6.1. SEDI ED ATTREZZATURE
1. Il soggetto gestore dovrà garantire la disponibilità di sedi ed attrezzature a norma con le vigenti disposizioni sulla sicurezza e l’igiene e idonei secondo i requisiti tecnici richiesti dalla Regione Piemonte.
2. Le aule attrezzate per lo svolgimento dell’attività formativa e di orientamento dovranno essere dotate di idonei strumenti didattici e operativi funzionali all’attività stessa.
3. In particolare, in caso di aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario si impegna ad individuare le sedi in cui realizzare le attività oggetto dell’appalto in modo da garantire la presenza sul territorio regionale piemontese, nelle seguenti aree di intervento, con riferimento agli ambiti territoriali previsti dalla L.R. n. 23/2015, artt. 3 e 4:
Città Metropolitana di Torino; Province di Alessandria ed Asti; Provincia di Cuneo;
Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.
4. Si intende in tal modo agevolare la partecipazione dei giovani e delle imprese alle attività di orientamento, formazione, tutoraggio, validazione delle competenze, facilitazione dell'inserimento occupazionale.
6.2. PAGINA WEB
1. In caso di aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario si impegna a disporre di un sito web o di un portale e a mettere a disposizione gratuitamente una pagina web a libera consultazione dedicata all’attività di selezione, orientamento e formazione erogata oggetto del presente appalto. Tale sito web costituirà il portale dal quale sarà possibile visionare e scaricare ogni documentazione e materiale informativo relativo al progetto Bottega scuola.
2. La pagina web dovrà comprendere una apposita sezione di discussione nella quale i soggetti coinvolti nel progetto “Bottega scuola” (giovani e imprenditori artigiani)
potranno proporre argomentazioni inerenti l’esperienza, esprimere eventuali criticità, proporre soluzioni e miglioramenti al progetto.
3. La gestione della pagina è a carico del soggetto aggiudicatario. Deve essere assicurato il coordinamento dei contenuti con le pagine web del sito ufficiale della Regione Piemonte - Sezione Artigianato.
6.3. REFERENTI
1. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare, entro cinque giorni dalla stipula del contratto, al settore competente della Regione Piemonte, un proprio referente, Direttore/Coordinatore del servizio oggetto dell’appalto, indicando i recapiti telefonici (fisso e cellulare) e l’indirizzo e-mail.
2. La Regione Piemonte farà riferimento al referente indicato per tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi/fiscali e didattici connessi alla gestione del contratto. Il referente dovrà rendersi disponibile per tutti gli incontri sia organizzativi che di contenuto didattico richiesti dalla Regione Piemonte.
Art. 7. IMPORTO A BASE DI GARA E FONTI DI FINANZIAMENTO
1. Importo complessivo a base di gara (comprensivo di eventuale affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) è di Euro: 5.834.000,00 (o.f.e.) di cui:
- Servizio principale: Euro 2.917.000,00 (o.f.e.)
- Eventuale affidamento servizi analoghi: Euro 2.917.000,00 (o.f.e).
2. L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonchè degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
3. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, è pari a Euro 0,00 e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, e non è soggetto a ribasso.
4. L’appalto è finanziato per il servizio principale con risorse regionali stanziate sul capitolo 123371 annualità 2019 e 2020 del Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020.
5. L’importo di Euro 2.917.000,00 (o.f.e) riferito al servizio principale è così suddiviso: Servizio principale: Euro 2.917.000,00 di cui:
A) MASSIMO Euro 553.000,00 esente IVA ai sensi dell’art.10 punto 20 del D.P.R. 633/72 (attività formative e gestione);
B) minimo Euro 2.025.000,00 fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3 lett. a) del D.P.R. 633/72) (indennità di partecipazione giovani e rimborso spese imprese) per l’attivazione di un numero minimo di 450 tirocini;
C) MASSIMO Euro 189.000,00 esente IVA ai sensi dell’art.10 punto 20 del D.P.R. 633/72 (attività di validazione delle competenze);
D) massimo Euro importo 150.000,00 (o.f.e.) quale premio di risultato, a fronte della trasformazione di almeno il 20% del numero minimo di tirocini previsti (450) entro l’anno
dalla conclusione del tirocinio stesso in contratti di lavoro dipendente, presso la stessa azienda o presso altra azienda nell'ambito di una filiera produttiva collegata al tirocinio svolto oppure in posizioni di lavoro autonomo in qualità di imprenditore artigiano, riconosciuta all’ente gestore.
6. Fermo restando l’importo previsto per l’indennità di partecipazione al giovane e il rimborso all’impresa (Euro 450,00 mensili per sei mesi per il giovane e Euro 300,00
o.f.c. mensili per sei mesi per l’impresa), e il numero minimo di 450 tirocini attivabili, il concorrente in sede di offerta economica può proporre l’attivazione di un numero superiore di tirocini. L’importo di cui alla lett. B in sede di offerta economica può pertanto essere uguale o in aumento.
7. Gli importo di cui alle lett. A e C sono soggetti a solo ribasso.
8. Non è soggetto a ribasso l’importo della premialità di cui alla lett. D.
9. Eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili, anche a fronte di economie di spesa derivanti dall’interruzione anticipata di tirocini o dalla validazione delle competenze, previo accordo con il Settore regionale competente, possono essere utilizzate per avviare ulteriori tirocini fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il costo di ogni tirocinio aggiuntivo sarà definito sulla base dell’offerta economica del soggetto aggiudicatario.
Art. 8. DURATA DELL’APPALTO E SERVIZI ANALOGHI
8.1. DURATA
1. La durata massima prevista per l’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto. L’appaltatore ha facoltà di organizzare autonomamente le attività da eseguire (nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato) e potrà concludere le suddette attività anche prima del termine suindicato. Inoltre, al verificarsi di cause inerenti l’esigenza di miglior efficacia dell’attività di inserimento del tirocinante in azienda o ragioni oggettive e documentate dall’appaltatore, la durata del contratto potrà essere estesa per il tempo, da concordare con la committente, necessario a concludere le attività, comunque non superiore a 12 mesi. In tale evenienza, l’appaltatore non avrà diritto ad alcuna indennità, qualunque sia il maggior tempo impiegato.
8.2. OPZIONI
1. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento e come dettagliati nel presente capitolato speciale di appalto, per una durata pari a ulteriori due anni, per un importo stimato complessivamente non superiore a Euro 2.917.000,00 al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’affidamento di servizi analoghi avverrà alle stesse condizioni alle quali sono stati aggiudicati i servizi oggetto dell’appalto principale.
2. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a Euro 5.834.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Art. 9. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA
1. Xxxxx restando le disposizioni previste nel disciplinare di gara, possono partecipare alla presente selezione per l’individuazione del soggetto gestore:
-operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
- accreditamento per la Macrotipologia B quali Agenzie formative di cui alla L.R. 63/95 art. 11, 1° comma, lettere a), b), c);
- accreditamento per i servizi al lavoro di cui all’art. 21 della L.R. 34/08;
- essere presenti nell’elenco degli enti titolati per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali ai sensi della DD della Direzione Coesione sociale n. 17 del 15/01/2018.
- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti suddetti.
2. In caso di forma associata non ancora costituita, l’impegno a costituire il raggruppamento dovrà essere espressamente indicato in sede di presentazione della domanda e la costituzione dovrà avvenire, pena la revoca, entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima dalla sottoscrizione del contratto.
3. Gli stessi operatori economici dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da qualificarsi come agenzia mandataria capofila, da indicare in sede di domanda.
4. Ciascun operatore economico concorrente può presentare una sola candidatura alla selezione, singolarmente o in raggruppamento.
5. Gli operatori economici per poter partecipare singolarmente alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- accreditamento per la Macrotipologia B quali Agenzie formative di cui alla L.R. 63/95 art. 11, 1° comma, lettere a), b), c);
- accreditamento per i servizi al lavoro di cui all’art. 21 della L.R. 34/08;
- essere presenti nell’elenco degli enti titolati per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali ai sensi della DD della Direzione Coesione sociale n. 17 del 15/01/2018.
- aver effettuato esperienze significative di progettazione e realizzazione di attività formative inerenti i settori dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale avviate negli ultimi cinque anni;
- aver realizzato altre iniziative collegate a progetti di tutela, valorizzazione e promozione delle attività artigianali artistiche (convegni, laboratori, seminari, pubblicazioni);
- assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, di individuare le sedi in cui realizzare le attività oggetto dell’appalto in modo da garantire la presenza sul territorio regionale piemontese nei 4 ambiti territoriali richiamati nell’art. 6.1, al fine di agevolare la partecipazione dei giovani e delle imprese alle attività di orientamento, formazione e tutoraggio.
6. I raggruppamenti temporanei per poter partecipare alla selezione devono avere al proprio interno soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- accreditamento per la Macrotipologia B quali Agenzie formative di cui alla L.R. 63/95 art. 11, 1° comma, lettere a), b), c);
- accreditamento per i servizi al lavoro di cui all’art. 21 della L.R. 34/08;
- essere presenti nell’elenco degli enti titolati per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali ai sensi della DD della Direzione Coesione sociale n. 17 del 15/01/2018.
- il raggruppamento, per il tramite dei propri componenti, deve aver effettuato esperienze significative di progettazione e realizzazione di attività formative inerenti i settori dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale avviate negli ultimi cinque anni;
- il raggruppamento, per il tramite dei propri componenti, deve aver realizzato altre iniziative collegate a progetti di tutela, valorizzazione e promozione delle attività artigianali artistiche (convegni, laboratori, seminari, pubblicazioni);
- il raggruppamento deve assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, di individuare le sedi in cui realizzare le attività oggetto dell’appalto in modo da garantire la presenza sul territorio regionale piemontese nei 4 ambiti territoriali richiamati nell’art. 6.1, al fine di agevolare la partecipazione dei giovani e delle imprese alle attività di orientamento, formazione e tutoraggio.
Art. 10. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
1. L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo decreto tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Autorità con le Linee Guida n. 2, approvate dal consiglio dell’Autorità con Deliberazione n.1005 del 21 settembre 2016, secondo i seguenti criteri.
2. L’offerta, presentata dagli operatori economici concorrenti, sarà sottoposta all’esame, in seduta riservata, di una apposita Commissione giudicatrice, nominata dall’Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dei seguenti parametri e relativi fattori ponderali:
- Offerta tecnica: massimo 70/100 punti
- Offerta economica: massimo 30/100 punti.
10.1. OFFERTA TECNICA
1. Il soggetto concorrente dovrà presentare secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, un progetto – offerta tecnica, contenuto in un massimo di 20 pagine, comprensivo del programma formativo provvisorio, nel quale siano descritte le modalità operative attraverso cui si intende assolvere al servizio e le caratteristiche dello stesso.
2. Quanto all'offerta tecnica (peso complessivo 70/100), i criteri e il peso attribuito ad ogni requisito sono così definiti:
Requisito 1: Metodologia, qualità, modalità della gestione del progetto “Bottega scuola”: max punti 60/100, così articolato:
1) Metodologia e caratteristiche del servizio in generale: max punti 15/100; sarà valutata l’adeguatezza, logica e temporale delle soluzioni organizzative e del cronoprogramma per il progressivo avvio dei tirocini nell’arco del periodo previsto in funzione del completo svolgimento dei tirocini entro la scadenza del contratto, della metodologia per la selezione dei giovani e l’abbinamento con impresa, dell’organizzazione del servizio di tirocinio e tutoraggio, monitoraggio e valutazione finale e dell’organizzazione dei servizi generali.
2) Metodologia e caratteristiche del servizio di orientamento/formazione: max punti 20/100 sarà valutato con riferimento a: adeguatezza, logica e temporale, delle soluzioni organizzative proposte per l’erogazione delle attività previste, in funzione dell’obiettivo della massima partecipazione dei giovani, sia dal punto di vista dell’attrattività dei corsi proposti, sia della logistica; programma formativo provvisorio e metodologie didattiche; competenza professionale richiesta per i vari settori dell’artigianato dell’Eccellenza artigiana.
3) Metodologia e caratteristiche dei servizi di validazione delle competenze e facilitazione dell'inserimento occupazionale: max punti 10/100; verranno presi in considerazione: qualità delle metodologie e soluzioni tecnico operative proposte per la gestione delle suddette fasi del progetto, dettaglio delle attività, coerenza con le caratteristiche dei sistemi economico-produttivi locali;
4) Logistica: max punti 10/100: disponibilità di sedi, aule, laboratori, attrezzature e strumentazione, dotazioni tecnologiche; dislocazione sedi, punti di riferimento, sito web.
5) Pertinenza ed articolazione delle azioni di supporto: max punti 5/100; verranno presi in considerazione: la qualità e la pertinenza di ulteriori attività di supporto che si intendono attivare a sostegno dei soggetti coinvolti nel progetto (giovani ed imprese).
Requisito 2: Proposte migliorative: max punti 10/100; verranno presi in considerazione le eventuali proposte di modelli organizzativi, procedure e/o strumenti aggiuntivi e migliorativi rispetto a quanto indicato nel capitolato di gara, anche in merito all'evoluzione futura, alla replicabilità e alla sostenibilità del progetto.
3. Il punteggio di valutazione tecnica per ciascuna offerta presentata Pt(a), sarà determinato dalla sommatoria per ciascun criterio dei coefficienti V(a)i per i relativi pesi, come indicato nella formula seguente:
Pt(a) = Σn [ Wi ∗V(a)i ]
Pt(a) = punteggio di valutazione dell’offerta tecnica (a);
Wi = peso previsto per criterio/punteggio massimo previsto (i)
V(a)i = coefficiente calcolato dalla Commissione rispetto al criterio (i); n = numero totale dei criteri
Σn= sommatoria.
4. I singoli coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in relazione a ciascuno dei criteri sopra indicati.
10.2. OFFERTA ECONOMICA
1. Quanto all'offerta economica (peso complessivo 30/100), il peso attribuito ad ogni requisito è così definito:
- Numero di tirocini: 15/100
- Costo formazione e gestione amministrativa: 10/100
- Costo validazione delle competenze:5/100
2. Per quanto riguarda l’offerta economica i fattori di natura quantitativa sono:
a) il numero di tirocini proposti
b) il prezzo del servizio di formazione e gestione amministrativa
c) il prezzo del servizio di valutazione delle competenze per ogni prova
3. L’Amministrazione attribuirà il punteggio applicando la seguente formula: Per il numero di tirocini proposti:
Punteggio: = (Txi/Tmax)*15 ove
Txi =tirocini proposti
Tmax= maggior numero di tirocini proposti
Per il prezzo del servizio di formazione e gestione amministrativa: Punteggio = (Pmin/Pxi)*10 ove
Pmin= prezzo più conveniente offerto
Pxi= prezzo offerto da ogni singolo concorrente
Per il prezzo del servizio di validazione delle competenze:
Punteggio = (Pmin/Pxi)*5 ove
Pmin= prezzo più conveniente offerto
Pxi= prezzo offerto da ogni singolo concorrente
4. Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica.
5. Risulterà aggiudicatario del servizio il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di giudizio relativo all’offerta tecnica e all’offerta economica. Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che ha totalizzato un punteggio più elevato rispetto all’offerta tecnica.
6. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto o in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni prestate, salve le segnalazioni alle Autorità competenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli di rito.
7. Nel caso in cui pervenga all’Amministrazione una sola offerta, si procederà comunque all’aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dall’Amministrazione conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.
8. L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario della gara, mentre la Regione sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all’espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.
9. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio oggetto del presente Capitolato nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, le offerte pervenute non vengano ritenute convenienti o idonee in relazione all’oggetto del contratto.
Art. 11. GARANZIE
1. La garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del Codice, è stabilita nella misura del 2% dell’importo a base di gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice . Deve essere rilasciata nelle forme previste all’art. 93 suddetto e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
2. La garanzia provvisoria sarà restituita agli operatori economici non aggiudicatari secondo quanto previsto all’art. 93, comma 9.
3. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva nella misura, nei modi e con le garanzie previste dall’art. 103 del Codice e dal disciplinare di gara. La garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dal suddetto art. 103.
Art. 12. CONTROLLI DA PARTE DELL’ENTE COMMITTENTE E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
1. Il soggetto gestore è responsabile della gestione complessiva del progetto “Bottega scuola”, come dettagliatamente descritto negli articoli precedenti e che si esplica, oltrechè con i compiti relativi alla selezione e alla didattica (orientamento/formazione), con i rapporti da tenere con le imprese artigiane dell’Eccellenza artigiana e con i giovani inseriti nelle aziende per la fase di tirocinio (tutoraggio e monitoraggio), nella gestione delle prove di valutazione delle competenze e loro certificazione.
2. I competenti uffici del settore Artigianato effettuano verifiche in ordine alle attività effettivamente svolte e documentate durante l’intero svolgimento del servizio. Il documento di programmazione delle attività di controllo della committente previsto all’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 sarà reso disponibile all’appaltatore entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Detto documento prevederà, in particolare, visite ispettive, anche a sorpresa, durante le diverse fasi di esecuzione delle attività oggetto dell’appalto (colloqui con i giovani, attività formative, inserimento in azienda ecc).
3. La Regione, con nota formale, farà pervenire all'aggiudicatario del servizio le osservazioni critiche e le eventuali contestazioni a seguito dei controlli esercitati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione
del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio non preventivamente comunicati per iscritto alla Regione.
4. Su richiesta della Regione l’ente gestore del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Art. 13. MODIFICHE AL CONTRATTO
1. L’Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall’Amministrazione aggiudicatrice e che questi gli abbia ordinato, che non rappresentino modifica essenziale alla natura del servizio e delle prestazioni comprese nel servizio, in conformità al disposto dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Per quanto concerne eventuali modifiche alla durata del contratto, si richiama quanto previsto all’art. 8 del presente capitolato.
Art. 14. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE
1. Per l’ammissione alla procedura d’appalto, il concorrente deve dichiarare espressamente di accettare il Patto d’integrità degli appalti pubblici regionali, che regola i comportamenti della Regione Piemonte e degli operatori economici nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti, delle concessioni e degli altri contratti disciplinati dal D.Lgs. 50/2016. La violazione del patto suddetto da parte dell’appaltatore comporta la revoca dell’affidamento e la risoluzione del contratto.
2. Il soggetto aggiudicatario della gara è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-602 del 24/11/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell’affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei princìpi di gradualità e proporzionalità. Una copia del Codice sarà consegnata all’appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto.
3. In adempimento di quanto previsto all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l’aggiudicatario deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Come precisato dall’Autorità nazionale anticorruzione, tale divieto trova applicazione anche
con riferimento ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.
Art. 15. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI
1. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.
2. Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione regionale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
Art. 16. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L’appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d’uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
3. Il soggetto aggiudicatario della gara dovrà riconoscere a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiarare di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni. Il soggetto aggiudicatario risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.
Art. 17. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
2. L’appaltatore deve comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni
dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.
4. La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
5. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.
Art. 18. DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO. SUBCONTRATTI
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) D.Lgs. 50/2016.
2. Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1°, lett. d), 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i , in caso di modifiche soggettive dell’esecutore del contratto.
3. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.
4. Per l’esecuzione delle attività di cui al contratto, l’aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i , nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della stazione appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
5. In caso di subappalto, l’aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8.
6. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
− l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per affidamento dell'appalto;
− all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
− il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
8. In tal caso, il concorrente deve indicare, ai sensi dell'art. 105, comma 6, la terna di subappaltatori e deve allegare le dichiarazioni di quest'ultimi sull'assenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo Codice.
9. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, nel limite della quota del 30% dell'importo complessivo dell'appalto. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara, ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
10. L’affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso X.Xxx. n. 50/2016 e s.m.i. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
11. L’affidatario che si avvale del subappalto dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
12. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
13. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
14. Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
15. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’Appaltatore;
16. L’affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
17. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'affidatario è tenuto a comunicare alla committente, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Devono essere, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Art. 19. DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE
1. In applicazione di quanto previsto all’art. 1, comma 13 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 153 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Il diritto di recesso previsto al comma 1 è riconosciuto al committente anche in caso di sopravvenienza di accordi-quadro CONSIP con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato con l’appaltatore, qualora quest’ultimo non accetti di adeguare le condizioni contrattuali ai suddetti parametri migliorativi.
3. All'Amministrazione aggiudicatrice è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1671 del codice civile.
4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, ai sensi e con le modalità previste all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 20. INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
2. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell’art. 108, comma 4 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1662 codice civile, il Committente, a mezzo PEC, intimerà all’Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l’esatto adempimento. Qualora l’appaltatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l’inadempimento, è salva la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
3. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, in caso di difformità dei servizi resi rispetto a quanto previsto dal capitolato, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata, una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
4. Il direttore dell’esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento.
5. In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente capitolato o successivamente definite, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell’appaltatore.
6. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale.
7. In ogni caso, qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale, vengono avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
8. La risoluzione del contratto è anche disposta per qualunque altro comportamento dell'appaltatore che, a giudizio del RUP, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tal caso, l’Amministrazione procede a contestare l’addebito all’appaltatore secondo la procedura prevista all’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
9. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
10. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, il committente può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla garanzia definitiva (di cui all’art. 11), senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’aggiudicatario a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l’importo della penale sia trattenuta sulla garanzia definitiva, l’appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l’importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.
11. Su motivata richiesta dell'appaltatore, è possibile la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore oppure
che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide il RUP su proposta del DEC.
12. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
13. La stazione appaltante risolverà di diritto il contratto al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
14. Per quanto qui non espressamente previsto in merito alla risoluzione del contratto, si richiama integralmente l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 21. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
1. Tutti i prodotti realizzati durante l’esecuzione del servizio, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione, e su qualsiasi supporto, sono di proprietà esclusiva della Regione Piemonte. Il soggetto gestore non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa autorizzazione degli uffici regionali.
2. La committente si riserva la facoltà di pubblicare o riprodurre anche parzialmente tutto il materiale prodotto dall’appaltatore e di utilizzare la documentazione in occasione di eventi, manifestazioni, campagne divulgative e pubblicitarie.
Art. 22. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE
1. Il pagamento del corrispettivo sulla base e nella misura della realizzazione delle attività previste dal presente capitolato nel periodo di durata dell'appalto, è subordinato all’emissione di regolari fatture in modalità elettronica sul portale della fatturazione elettronica (ai sensi dell’art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007,
n. 244, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3/4/2013, n. 55 e dell'art. 25, comma 2 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 convertito, con modificazioni, in legge 23/06/2014, n. 89) da parte dell’Appaltatore, nonché all’accertamento da parte della Committente della regolare esecuzione delle prestazioni.
2. I costi saranno liquidati dalla Committente come segue:
22.1. QUOTA ATTIVITA’ DI GESTIONE E ORIENTAMENTO/FORMAZIONE:
comprende la fase di selezione e abbinamento dei giovani con le imprese artigiane, l’organizzazione delle attività didattiche e di formazione, di tutoraggio, nella fase di orientamento e di tirocinio, l’erogazione delle indennità di partecipazione ai giovani e dei rimborsi spese alle imprese, la fase di monitoraggio in corso di tirocinio con valutazione finale, il coordinamento e la gestione in generale dell’intero progetto:
a) un 30% della quota riferita la voce “attività formativa e di gestione del progetto” sulla base dell’offerta economica dell’aggiudicatario, ad avvenuto avvio della selezione dei giovani (almeno 100 colloqui effettuati); il soggetto gestore deve trasmettere documentazione giustificativa idonea a dimostrare l’avvio dell’intervento (esempio: relazione in merito ai colloqui effettuati);
b) un ulteriore 20% della quota riferita alla voce “attività formativa e di gestione del progetto” ad avvenuto pagamento del 50% dell’importo previsto per le indennità di partecipazione dei tirocinanti sulla base dell’offerta economica dell’aggiudicatario;
c) un ulteriore 20% della quota a disposizione per la voce “attività formativa e di gestione del progetto” ad avvenuto pagamento di tutte le imprese e di tutti i tirocinanti;
d) il saldo (30% della gestione) a completa realizzazione dell’intervento a conclusione di tutte le attività, comprese le validazioni di competenze e di verifica dei risultati occupazionali.
22.2. QUOTA INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE TIROCINANTI:
con periodicità mensile per un importo corrispondente alle indennità di partecipazione erogate ai tirocinanti nel mese precedente su presentazione dell’elenco dei pagamenti effettuati (pagamenti dei cedolini).
22.3. QUOTA RIMBORSO IMPRESE:
a conclusione del tirocinio per un importo corrispondente ai pagamenti effettuati dall’ente gestore alle imprese che hanno concluso l’esperienza di tirocinio, su presentazione di elenco dei pagamenti effettuati e dei documenti di spesa giustificativi emessi dalle imprese.
22.4. QUOTA VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE:
con periodicità mensile erogata a fronte della trasmissione dei verbali di validazione per l’importo orario corrispondente come indicato dall’ente aggiudicatario in sede di offerta economica (costo orario come da offerta economica x n. complessive delle ore di prova dei tirocinanti, per un massimo di 12 ore a validazione).
22.5. PREMIALITA':
Calcolata sulla base dei risultati occupazionali raggiunti riportati dalle relazioni specifiche previste all'art. 5 del presente capitolato, previa verifica del Settore regionale competente e subordinata alla comunicazione obbligatoria di lavoro relativa all'assunzione dei tirocinanti o all'iscrizione presso il Registro imprese.
Erogata nel caso in cui almeno il 20% del numero minimo di tirocini previsti (450) entro un anno dalla conclusione del tirocinio stesso si trasformino in contratto di lavoro dipendente, presso la stessa azienda o presso altra azienda nell'ambito di una filiera produttiva collegata al tirocinio svolto, oppure aprano una posizione di lavoro autonomo in qualità di imprenditore artigiano, coerente al tirocinio svolto.
Ai fini del riconoscimento della premialità sono considerate valide le seguenti tipologie di inserimento in azienda o tipologie contrattuali:
- iscrizione di nuova azienda, nell'ambito di una filiera produttiva coerente al tirocinio svolto, presso il Registro imprese con annotazione di qualifica artigiana con il giovane tirocinante in qualità di titolare o socio prestatore d’opera;
- inserimento del giovane tirocinante nella compagine sociale di un'impresa esistente, nell'ambito di una filiera produttiva coerente al tirocinio svolto, in qualità di socio prestatore d’opera;
- assunzione del giovane tirocinante presso la stessa azienda o presso altra azienda nell'ambito di una filiera produttiva coerente al tirocinio svolto mediante le seguenti tipologie contrattuali:
- contratto a tempo indeterminato
- contratto a tempo determinato di durata di almeno 6 mesi
- contratto di apprendistato ex X.Xxx. n. 81/2015 (art. 43 - art.44 - art.45).
Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, i contratti intermittenti, i contratti a chiamata, i contratti in somministrazione e i contratti con part time inferiore al 50%.
Il premio è riconosciuto solo per nuove aziende o inserimento in compagine societaria o contratti di lavoro che a 6 mesi dal loro avviamento siano ancora in essere.
Modalità di erogazione al soggetto gestore della quota di premialità:
a) importo corrispondente a 1.000,00 Euro (o.f.e.) per giovane erogata al raggiungimento della percentuale minima del 20% di trasformazione del numero minimo di tirocini previsti (450) in inserimento lavorativo in azienda o altra modalità occupazionale prevista ([450*0,2*1.000,00] fino all’importo massimo di 150.000,00 (iva esclusa).
b) il saldo della eventuale quota a disposizione fino ad un massimo di 150.000,00 Euro (iva esclusa) alla presentazione della relazione sui risultati occupazionali raggiunti entro l’anno dalla conclusione dell'ultimo tirocinio regolarmente concluso.
3. L’ammontare del corrispettivo verrà comunque determinato dal computo delle prestazioni effettivamente eseguite. In particolare, il corrispettivo per le prestazioni con riferimento alle indennità di partecipazione e contributi alle imprese sarà determinato dall’effettivo numero e durata dei tirocini attivati. Il corrispettivo per la parte di gestione è erogato all’ente gestore a corpo, nell’importo definito in sede di offerta economica, purchè risultino attivati e svolti con durata di almeno 4 mesi l’80% dei tirocini proposti dal soggetto gestore in sede di gara. Qualora il numero dei tirocini attivati con durata di almeno 4 mesi sia inferiore alla percentuale indicata, il corrispettivo per l’attività di gestione è proporzionalmente ridotto.
4. La Committente provvede al pagamento degli acconti e del saldo previa emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113-bis D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei termini previsti all’art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In particolare, per il pagamento dei singoli acconti, la Committente emette il certificato di pagamento entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal presente capitolato. Ad avvenuta ricezione del certificato di pagamento, l’appaltatore può emettere la fattura, al cui pagamento la Committente provvede nei termini previsti al comma 2 dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002 (aggiornato alle modifiche apportate con legge 161/2014). Il pagamento del saldo è subordinato all’emissione del certificato di verifica della conformità del servizio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto all’art. 102 D.Lgs. 50/2016 e art. 216, comma 16. La verifica di conformità deve aver luogo entro 30 giorni dalle decorrenze individuate all’art. 4 D.Lgs. 231/2002 e, se positiva, si conclude con l’emissione del certificato di verifica di conformità e del certificato di pagamento. Ad avvenuta ricezione del certificato di pagamento, l’appaltatore può emettere la fattura, al cui pagamento la Committente provvede nei termini previsti al comma 2 dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002 (aggiornato alle modifiche apportate con legge 161/2014).
5. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza dei termini di pagamento previste dall’art. 4 del D.Lgs. citato.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
7. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni riferite a formazione e gestione del progetto e validazione (con esclusione degli importi dovuti per erogazione indennità di partecipazione e rimborso alle imprese) è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. Nel caso in cui la fattura non risulti regolare o completa della documentazione obbligatoria o il parere del DEC non sia favorevole o non vengano comunicati dall’appaltatore i dati o le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi fino alla regolarizzazione.
8. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del codice civile.
9. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli articoli 3 e 6 della legge 136/2010, come meglio descritto all’art. 17.
10. Nel caso l’appaltatore sia costituito da un’aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria, sui conti correnti dedicati che saranno comunicati alla committente secondo quanto previsto dalla legge 136/2010. La capogruppo mandataria deve provvedere a corrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.
Art. 23. DOCUMENTI PER IL SALDO
1. Per il saldo, a conclusione del progetto, il soggetto gestore dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a garantire l’avvenuta prestazione ed in particolare:
- una relazione generale sul progetto con indicazione degli aspetti critici riscontrati e suggerimenti per il suo miglioramento;
- una relazione sul programma formativo attuato, con indicazione dei corsi proposti e delle attività specifiche rivolte alla facilitazione dell’inserimento occupazionale, scheda riassuntiva delle presenze dei giovani, elenco dei docenti con ore svolte, indicazioni sul grado di soddisfazione e gradimento dei corsi proposti, suggerimenti per il miglioramento dell’offerta formativa;
- una relazione sulle attività di validazione delle competenze effettuate con sintesi dei risultati raggiunti;
- schema riassuntivo delle spese relative alle fasi di gestione, tirocinio, validazione delle competenze;
- schema complessivo e riassuntivo per ogni tirocinio comprensivo di: dati anagrafici e di contatto dei giovani e delle imprese; costi sostenuti per indennità di
partecipazione, rimborso imprese, attività di validazione; indicazione degli estremi dei pagamenti effettuati (cedolini e imprese); durata del tirocinio (inizio-fine), ore settimanali di tirocinio; nominativo del tutor, date delle visite in azienda; date e tipologia dei corsi; durata e date riferiti alla attività di validazione;
- una o più relazioni specifiche sui risultati occupazionali raggiunti entro l’anno dalla conclusione dei tirocini regolarmente conclusi con indicazione per ogni nuovo posto di lavoro dipendente della tipologia del contratto di lavoro sottoscritto o delle nuove aziende avviate;
- una sintesi complessiva delle risultanze delle schede di valutazione di cui all’art. 5 riferite ai singoli tirocini;
- relazione su attività per convegni e/o momenti di approfondimento, per iniziative coerenti sviluppate in concorso con altri soggetti, nonché per la comunicazione, promozione e pubblicizzazione del percorso formativo;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a:
a) rendicontazione finale delle spese, suddivise nelle voci:
- indennità di partecipazione ai giovani;
- compensi alle imprese;
- costi per attività di validazione;
- costi della gestione del progetto “Bottega scuola”; in caso di raggruppamento, devono essere specificate le spese sostenute da ogni componente del raggruppamento, con indicazione dei pagamenti effettuati dalla capofila ai componenti del raggruppamento stesso;
b) coerenza delle spese con il progetto ammesso a finanziamento;
c) dichiarazione attestante l’avvenuto e completo pagamento nei confronti delle imprese, dei giovani e dei componenti del raggruppamento.
2. Gli originali della documentazione di spesa rimangono a disposizione per ogni eventuale verifica presso la sede del soggetto gestore, per il periodo previsto dalla vigente legislazione.
Art. 24. DOCUMENTAZIONE CONTABILE
1. I documenti giustificativi di spesa, le fatture e la restante documentazione contabile sono organizzati, conservati ed esibiti attraverso una modalità tale che consenta l’esatta individuazione dei movimenti contabili relativi all’intervento nell’ambito dei documenti contabili generali del soggetto beneficiario.
Art. 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
25.1. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679
Si informa che i dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”, di seguito “GDPR”.
I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla verifica dei requisiti generali e speciali dei partecipanti alla gara e degli altri adempimenti connessi alla procedura in oggetto, alla
stipulazione del contratto ed alla sua esecuzione nell’ambito del quale vengono acquisiti dal Settore Contratti – Persone Giuridiche - Espropri – Usi Civici e Settore Artigianato. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel D.Lgs. 50/2016.
L’acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.
Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: xxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è per la fase della gara il dirigente pro tempore del Settore Contratti
– Persone Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx – Usi Civici e, per l'esecuzione del contratto, il dirigente pro tempore del Settore Artigianato, Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI (Consorzio Sistemi informativi Piemonte).
I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.
I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e successive modifiche e integrazioni).
I dati personali saranno conservati per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte.
I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
1. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
2. società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato pagamento degli importi dovuti all’Amministrazione;
3. soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l’accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
4. soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990);
5. altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
25.2. 1.2. Nomina responsabile esterno
Poiché l’attività oggetto del presente capitolato comporta il trattamento di dati personali, in sede di stipulazione del contratto l’aggiudicatario sarà nominato responsabile (esterno) del trattamento, disciplinando altresì il rapporto di “responsabilità” ai sensi di quanto previsto all’art. 28 del Reg. UE 679/2016.
Art. 26. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
1. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, con le modalità previste nel disciplinare di gara, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
2. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
3. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
4. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (c.d. Codice Antimafia).
5. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
6. Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
7. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
8. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
9. Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
10. Fanno parte integrante del contratto di appalto:
- il bando di gara;
- il disciplinare di gara;
- il presente capitolato speciale;
- l'offerta dal soggetto aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione presentata.
11. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia costituito in forma di raggruppamento, avrà l’obbligo di costituire il raggruppamento stesso entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima dalla sottoscrizione del contratto.
Art. 27. SPESE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 39 l.r. 8/1984, tutte le spese di contratto sono a carico dell’appaltatore.
2. Il contratto sarà repertoriato presso il settore regionale competente e sarà registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Sono a carico dell’appaltatore le imposte di bollo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642) e tutte le spese di registrazione (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986 n. 131).
3. Sono a carico dell’appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.
4. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell’Appaltatore.
Art. 28. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Le eventuali vertenze tra la stazione appaltante e l'appaltatore che non sia possibile definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino.
Art. 29. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applica la normativa in materia di appalti europea, nazionale e regionale tuttora vigente (nei limiti di compatibilità con le nuove norme) nonché, per la fase di affidamento e per le attività amministrative, la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, per la stipula del contratto e la fase di esecuzione, il codice civile.