ACCORDO QUADRO
Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Risorse Strumentali
U.O.D. 04 Ufficio Tecnico Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali
Ufficio dell' Energy Manager
(art. 59 D. Lgs. 163/2006)
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PREMESSA
La Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Giunta Regionale della Campania, per il tramite dell'U.O.D. 04 – Ufficio Tecnico – Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio dell'Energy Manager (nel seguito, per brevità, “Amministrazione”), al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti tecnologici degli edifici di proprietà o in disponibilità, intende stipulare, con un solo operatore economico per lotto corrispondente con una definita zona territoriale, un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006, per la realizzazione di tutti i lavori di natura impiantistica che si renderanno necessari per la durata di un anno, a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo medesimo.
Il presente Capitolato detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con l’indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa ai singoli contratti di affidamento degli interventi di manutenzione.
Con la conclusione dell’Accordo Quadro, gli operatori economici aggiudicatari si impegnano a stipulare, senza nuovo confronto competitivo, un singolo contratto con il quale assumeranno l'impegno dei lavori per ogni singolo lotto, corrispondente con una “zona territoriale”, entro il limite massimo di importo previsto per ciascun contratto ed entro il periodo di validità dell’Accordo stesso.
CAPITOLO 1 - Indicazioni generali dell’Accordo Quadro
Art. 1 – OGGETTO
L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione straordinaria ed adeguamento degli immobili, siti in tutto il territorio regionale, degli edifici in proprietà o in uso all’Amministrazione, compresa la sede degli uffici regionali ubicati in Roma alla via Poli ed in particolare per i seguenti servizi:
1) manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti elettrici;
2) manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti antincendio;
3) manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti di sicurezza e controllo accessi;
4) manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti idrico-sanitari.
Gli immobili di cui trattasi sono adibiti prevalentemente ad uso ufficio, ma possono anche avere destinazione diverse (deposito, abitazione o altro).
Il presente Capitolato definisce la tipologia degli interventi eseguibili con riferimento ad un determinato arco di tempo. Gli interventi non sono determinati nel numero, ma resi necessari in base alle necessità dell'Amministrazione regionale.
E’ prevista altresì l‘esecuzione di interventi, imprevedibili ed urgenti, e comunque giudicati tali dalla Direzione Lavori, che per motivi di carattere di pubblica utilità dovranno avere luogo in pronta disponibilità, anche in ore, prefestive e festive.
L’ubicazione, la forma, il numero e l'entità dei lavori che sono oggetto dell’appalto e che dovranno essere realizzati in conformità delle vigenti disposizioni di Xxxxx e con i criteri di buona tecnica risultano, oltre che dal presente Capitolato e dall’Elenco Prezzi allegato, dalle indicazioni che verranno meglio precisate dalla Direzione Lavori all’atto esecutivo. Essendo la progettazione degli interventi direttamente condizionata dalle necessità, spesso imprevedibili, che si evidenzieranno durante il corso del presente Accordo, non risulta possibile l‘elaborazione a priori dei progetti esecutivi, pertanto all’atto dell’ordinativo sarà cura della Stazione Appaltante fornire all’Appaltatore le informazioni tecniche progettuali ritenute utili e necessarie al fine della definizione dell’intervento ordinato e della sua buona riuscita.
L’appaltatore dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente appalto.
In particolare quando l’oggetto dei lavori è relativo:
a) all’esterno dei fabbricati dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni ai passanti e a terzi per effetto dell’esecuzione dei lavori;
b) all’interno dei locali, l’Impresa dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi, anche in presenza dei dipendenti, organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili.
Art. 2 - ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEI LAVORI
Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti negli immobili presenti in tutto il territorio regionale, raccolti e individuati in n. 5 lotti, corrispondenti con zone territoriali omogenee, come di seguito indicate:
LOTTO | RUP | IMPORTO LAVORI | CIG |
1 – Immobili ubicati nella Città di Napoli: - Palazzo S. Lucia n. 81 - Complesso xxx Xxxxxxxxxx 00/00 - Xxxxxxx xxx Xx Xxxxxxx n. 28 | Arch. D’Xxxxxx Xxxxxxx | € 83.850,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso) | 6023148AF5 |
2 – Immobili ubicati nella Città di Napoli: - Complesso xxx Xxx Xxxxx x.0 - Xxxxxxxx Xxxxxxxx via X. Xxxxxx degli Scalzi - Immobili ubicati in Provincia di Napoli - Uffici di Rappresentanza di Roma in via Poli | Arch. X’Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | € 83.850,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso) | 6023365E07 |
3 – Immobili ubicati in Provincia di Salerno | Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx | € 83.850,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso) | 6023261836 |
4 – Immobili ubicati in Provincia di Caserta | Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | € 83.850,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso) | 60232215242 |
5 – Immobili ubicati nelle Province di Avellino e Benevento | Dott. Xxxxxxxx X’Xxxxxx | € 83.850,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso) | 6023287DA9 |
L'elenco degli immobili ha solo valore indicativo, pertanto, non potrà costituire titolo per l'Appaltatore per avanzare ragioni o riserve qualsivoglia per eventuali omissioni od erronee
indicazioni, dovendo le opere essere eseguite a norma del presente Capitolato, in qualunque stabile o locale si debba provvedere.
L’Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell’Amministrazione, a qualsiasi titolo, o quelli ai quali l' U.O.D. 04 - Ufficio Tecnico – Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio dell'Energy Manager dovesse provvedere quale autorità, anche per conto di terzi, successivamente alla sua sottoscrizione senza che l’appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere taluni degli stabili compresi nell’Accordo senza obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.
Si specifica inoltre che potranno essere ordinate dall’Amministrazione, in casi particolari ed urgenti, agli stessi patti e condizioni anche opere fuori dalla zona territoriale assegnata.
Art. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Gli interventi interessano gli immobili e le rispettive aree di pertinenza e possono riassumersi nel modo seguente:
Tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere gli uffici agibili e/o il fabbricato e sue pertinenze esterne rispondenti ai requisiti di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienica e funzionale, relativamente agli impianti tecnologici.
Tutte quelle lavorazioni indispensabili per l’adeguamento dei locali alle nuove esigenze degli Uffici, modifiche interne richieste ai sensi del D.Lgs 81/2008.
L'impresa ha l'obbligo di eseguire tutte le categorie dei lavori contemplati nel Tariffario Regione Campania edizione 2013 e, in caso di mancanza di voci, nel Prezzario D.E.I. Impianti Tecnologici ed Impianti Elettrici, in vigore al momento della stipula del contratto.
L'impresa è pure tenuta ad eseguire qualsiasi altra categoria di lavoro, anche se non compresa nell'Elenco prezzi, ma inerente alle opere ordinate.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni, detrazioni in corso d‘opera e somme urgenze, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art.132 del Codice degli Appalti.
Art. 4 – CATEGORIA DEI LAVORI
Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici) ed in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento i lavori sono classificati nella categoria OG11 – Impianti tecnologici ( così come definita nell'Art. 79 comma 16 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
Art. 5 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro avrà la durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso.
Dalla data di scadenza dell’Accordo Quadro non potranno essere affidati ulteriori lavori di manutenzione ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova gara e comunque entro la capienza finanziaria stanziata per il presente accordo.
Art. 6 - DURATA DEL SINGOLO CONTRATTO E CRITERI DI AFFIDAMENTO
La scelta dei contraenti sarà effettuata mediante procedura aperta da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara.
L'Amministrazione si avvarrà, in sede di gara, della facoltà relativa alla esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D. Lgs. n° 163/2006.
Dopo la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, si procederà alla stipula di 5 (cinque) contratti, uno per ogni lotto, con gli operatori meglio posizionati nella graduatoria di merito, formata in base al ribasso
offerto (1° classificato=xxxxxxx xxxxxxx offerto) cui saranno abbinati i lotti secondo l’ordine di priorità espresso da ciascun operatore in sede di gara, nei modi sotto descritti:
1° Classificato: (ribasso maggiore) sarà abbinato il lotto indicato quale sua prima scelta;
2° Classificato - sarà abbinato il lotto, tra quelli rimanenti, indicato quale sua prima scelta; nel caso sia stato già abbinato ad altro operatore, il lotto sarà individuato con il criterio dello scorrimento dell’ordine di priorità espresso dall’operatore economico;
Per il 3°, 4° e 5° Classificato si procederà all’abbinamento del lotto di competenza seguendo lo stesso criterio stabilito per il 2° classificato.
L’Amministrazione valuterà eventuali richieste di accordo, tra uno o più operatori della stessa annualità, per un diverso abbinamento dei lotti.
Ogni singolo contratto avrà durata durata di un anno, a decorrere dalla data di stipula dello stesso, oppure, entro tale data, sino al raggiungimento dell’importo contrattuale.
Resta inteso che tale scadenza, debba intendersi prorogata per tutto il tempo necessario ad eseguire o completare i lavori che siano stati richiesti con ordini di lavoro emessi dall’Amministrazione nel periodo di vigenza contrattuale. Detta proroga non darà diritto all’appaltatore a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendo tutto ciò compreso e compensato nei prezzi stabiliti nell'”Elenco prezzi”.
Oltre che per casi particolari e/o urgenti l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare, agli stessi patti e condizioni, lavorazioni fuori dal lotto assegnato anche nel caso in cui per uno o più contratti si raggiunga l’importo contrattuale prima della scadenza naturale.
Art. 7 – AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’articolo 29, comma 13, del Codice dei Contratti, il valore massimo complessivo dei lavori affidabili in base al presente Accordo Quadro per la categoria di lavorazione richiesta, nel periodo di validità dello stesso ammonta ad € 419.250,00 escluso IVA.
Il predetto importo massimo è comprensivo degli oneri per la sicurezza e per la manodopera non soggetti a ribasso che saranno quantificati, di volta in volta, per ogni singolo appalto specifico da stipulare nell’ambito del presente Accordo Quadro, oltre l’Imposta sul Valore Aggiunto.
Il valore massimo di ogni singolo contratto per ciascun lotto è stato stabilito in € 83.850,00 (ottantatremilaottocentocinquanta/00) oltre IVA
A) IMPORTO LAVORI PER CIASCUN LOTTO | |
di cui | |
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | € 65.350,00 |
ONERI PER LA SICUREZZA E MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO | € 18.500,00 |
TOTALE A) | € 83.850,00 |
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | |
IVA (22%) | € 18.447,00 |
TOTALE GENERALE | € 102.297,00 |
L’importo complessivo finale di affidamento di ogni singolo contratto sarà stabilito detraendo il ribasso unico offerto dall’operatore economico primo classificato nella graduatoria di merito.
Il corrispettivo sarà determinato a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D. Lgs 163/2006.
Il valore complessivo dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti non impegna l’Amministrazione a stipulare contratti fino alla sua concorrenza mentre l’appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto per l’importo lavori manutenzione immobili stabilito.
Con le somme ricavate dal ribasso d'asta sarà costituto un fondo comune per tutti i lotti sul quale imputare interventi/lavori che non trovano più capienza nei singoli lotti.
CAPITOLO 2 Disposizioni particolari riguardanti il singolo contratto
Art. 8- INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO
Non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica l’art.1664, comma 1 del Codice civile.
In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’art. 133, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice dei Contratti.
Art. 9 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CONDOTTA DEI LAVORI NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO
Nel corso della vigenza dell’accordo quadro, l’Amministrazione provvederà ad affidare i lavori all’impresa, attraverso ordinativi attuativi (Ordini di intervento) secondo un apposito modello predisposto ed in riferimento ad un livello di priorità di urgenza degli interventi/lavori richiesti.
L’Impresa aggiudicataria dell’accordo quadro dovrà :
⮚ istituire un ufficio/recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione degli "ordinativi" durante le ore lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefonica e posta elettronica certificata, senza aggravio di spesa;
⮚ indicare il nominativo ed il recapito telefonico della persona referente con cui conferire, nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante, per formulare le richieste di interventi oppure per rappresentare altre situazioni eccezionali;
⮚ indicare il nominativo ed il recapito del Referente tecnico al quale l’Amministrazione (in persona del RUP o del DL o di altro dipendente delegato) potrà rivolgersi per tutta la durata dell’accordo quadro. Il referente dell’impresa dovrà poter sottoscrivere gli ordinativi, curare per l’impresa l’esecuzione dei lavori di manutenzione e contattare giornalmente il Direttore dei Lavori per ricevere eventuali ordini o disposizioni finalizzati a garantire il completamento regolare dei lavori appaltati.
In sede di ordinativo l’Amministrazione provvederà a indicare gli interventi da eseguirsi, fermo restando che qualora nel corso dell’esecuzione si dovessero rendere necessarie prestazioni non previste inizialmente, dette prestazioni saranno contabilizzate e remunerate previa ratifica da parte del D.L. I lavori affidati con le predette modalità ed eseguiti a regola d’arte saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione dell’intervento.
Ciascun intervento di manutenzione ed adeguamento verrà individuato di volta in volta e sarà attuato previa adozione, da parte della Direzione Lavori, degli atti necessari alla sua esecuzione.
Pertanto, l’impresa, posto che ne sarà avvertita, dovrà preparare e predisporre per l'esecuzione dei lavori, ma non potrà darvi corso senza averne ricevuto l'ordine scritto e se non dopo che un incaricato dell'Ufficio Tecnico, esaminato lo stato delle cose e l'entità dei lavori, avrà dato le disposizioni relative. L'ordine di intervento scritto consisterà in apposito modulo redatto da un tecnico del suddetto Ufficio nel quale, firmato dal D.L. e vistato dal R.U.P., verrà stabilita la data di inizio e il tempo massimo per la esecuzione dell'intervento autorizzato. Eseguita la visita dell'incaricato dell'Ufficio Tecnico, l'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti, dovrà lavorare senza interruzione e con quel numero di operai che il tecnico preposto giudicherà necessari a condurre a termine i lavori nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine che lo stesso tecnico avrà fissato avendo riguardo dell'urgenza, della località e della importanza dei lavori. L'ordine
dei lavori di cui sopra equivale alla consegna degli stessi e se l'Impresa non solleva, alcuna eccezione, si intende che essa è a perfetta conoscenza di quanto deve fare e che la consegna è accettata senza eccezioni.
I preventivi dei lavori, salvo diversa disposizione, devono essere predisposti dall’operatore economico aggiudicatario con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L. e del R.U.P., secondo il livello di definizione all’uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.
Resta inteso che, l’impresa dovrà, a sua volta, ritrasmettere all'Ufficio Tecnico, l’ordine dei lavori firmato e timbrato per accettazione, entro 12 ore dal suo ricevimento e comunque non oltre il giorno successivo alla sua emissione. In relazione a quanto disposto dal Direttore del Lavori, ad alcuni interventi può essere riconosciuto il carattere d’urgenza e indifferibilità; sono quelli il cui ritardo nell’esecuzione non consente una sollecita eliminazione di stati di pericoli per l’incolumità e la salute di persone, oppure comporta una grave limitazione nell’uso dell’unità immobiliare. In tali casi all’Appaltatore verrà ordinato di effettuare il lavoro in pronto intervento, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l’orario notturno e/o quello festivo. In tale situazione il lavoro può essere affidato tramite comunicazione verbale, telefonica e successivamente confermato con comunicazione di esecuzione delle lavorazioni.
Art. 10 - LAVORI
La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata applicando i corrispettivi stabiliti nell’Elenco prezzi, al netto del ribasso d'asta, facendo riferimento al Tariffario Regione Campania edizione 2013 e, in caso di mancanza di voci al Prezzario D.E.I. Impianti Tecnologici ed Impianti Elettrici, in vigore al momento della stipula del contratto.
Art. 11 - LAVORI IN ECONOMIA
Le somministrazioni di operai, materiali, noli e trasporti per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine dell’Amministrazione, saranno pagate con apposite liste settimanali da comprendersi nella contabilità dei lavori a prezzi di contratto. Per la manodopera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo l’elenco prezzi di progetto, con applicazione del ribasso d’asta sulle spese generali (calcolate al 15%) e utili d’impresa (calcolati al 10%).
Art. 12 - LAVORI DIVERSI NON COMPRESI IN ELENCO
Occorrendo lavori e somministrazioni non contemplati nell’Elenco prezzi, l’Amministrazione sarà in facoltà di ordinarli all’Impresa che dovrà eseguirli a regola d’arte nei modi indicati alla Direzione Lavori. Ad essi verranno applicati nuovi prezzi, facendo riferimento al Tariffario Regione Campania edizione 2013 e, in caso di mancanza di voci al Prezzario D.E.I. Impianti Tecnologici ed Impianti Elettrici, in vigore al momento della stipula del contratto, soggetti anch’essi al ribasso d’asta. Nel caso trattasi di specie di lavorazioni non comprese in tali elenchi, i nuovi prezzi verranno concordati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore, ed approvati dal R.U.P.
Art. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA
I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni comprendono:
a) per i materiali: ogni spesa per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc.. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le note per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ecc..
c) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggio, di deposito di cantiere, di occupazione temporanea e diversi mezzi d'opera provvisionali nessuna esclusa, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa e discesa ecc.., e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli dell'elenco prezzi. I prezzi medesimi per lavori a misura, in economia od a corpo, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Art. 14 - VALUTAZIONE LAVORI
I lavori verranno computati sulla base dei precedenti articoli 9, 10, 11 e 12.
Il tecnico incaricato, sulla base dell'entità e della difficoltà dei lavori, valuterà di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, il numero delle unità lavorative da impiegarsi ed il tempo necessario per l'esecuzione dell'intervento manutentivo.
CAPITOLO 3 Clausole contrattuali
Art. 15 – PAGAMENTI
L’Amministrazione procederà di norma, previa attestazione della regolarità dei lavori eseguiti, al pagamento del corrispettivo mediante emissione di singoli stati d’avanzamento lavori, ogniqualvolta il credito, a favore della Ditta, raggiungerà la somma di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00).
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si procederà alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo precedentemente stabilito.
Resta comunque facoltà dell’Amministrazione procedere al pagamento degli stati d’avanzamento lavori anche se il credito maturato a favore dell’appaltatore non raggiunga la somma di € 25.000,00. A garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 5/10/2010, N.207, sull’importo netto progressivo dei lavori contabilizzati è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Art. 16 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l’Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli.
La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i codici identificativi di gara (CIG) riportati nella tabella a pagina 3.
La tracciabilità, cosi come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti emanate dall’Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell’appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, ai fini del comma 7, dell’art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.
L’appaltatore è altresì obbligato all’invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica di cui al comma 9 dello stesso articolo di legge.
Sempre in tema di materia di antimafia l’appaltatore è obbligato al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l’identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge 136/2010.
ART. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l’espletamento della presente gara;
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla vigente normativa;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno dell’ente implicato nel procedimento;
- i concorrenti alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione regionale.
ART. 19 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, sarà tenuto a prestare, prima della stipula del singolo contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, che provvede ad affidare il singolo contratto al concorrente che segue nella graduatoria di merito. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee, ai sensi dell’art. 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, a condizione che in sede di offerta documentino il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Amministrazione. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in
copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinquepercento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
ART. 20 – COPERTURA ASSICURATIVA
L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 54, comma 6, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza dovrà coprire i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata non potrà essere inferiore all’importo del contratto al lordo dell’I.V.A.. La polizza dovrà inoltre assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo minimo assicurato è pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Deve pertanto ritenersi onere a carico dell’operatore economico, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, di polizze relative a:
1. Assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo.
2. Assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, oltre agli altri danneggiamenti e distruzioni totali che si verifichino in corso di esecuzione. Le polizze di cui ai precedenti punti 1. e 2., dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori, dovranno portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa, è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l’esecutore dei lavori potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il lavoro svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quelli sopra indicati.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile dall’operatore economico mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
Art. 21 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
I danni di forza maggiore sono disciplinati dall’art.166 del D.P.R. 207/2010. Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta.
Non sono risarcibili i danni causati da forza maggiore al cantiere ed ai mezzi d’opera o alle provviste. Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.
ART. 22 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. L’Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti. Qualora l’Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente capitolato, si procederà comunque a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all’inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale
ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Amministrazione competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 23 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori;
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r..
In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità;
- delle spese sostenute dall’appaltatore;
- di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.
ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO, DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
E’ tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell’Appaltatore e pertanto è vietata la cessione di qualsiasi presunto credito basato sul medesimo Accordo. La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata dell’Accordo stesso e dell’eventuale contratto specifico affidato, l’incameramento della cauzione richiesta per l’Accordo Quadro e il relativo contratto specifico, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione.
E’ altresì vietata la cessione anche parziale del singolo contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs 163/2006. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art. 117 del D.Lgs 163/2006. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
ART. 25 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se
trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.
Art. 26 - RITARDO NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA' RELATIVE
In caso di inadempienza o nel caso di ritardo nell'inizio dei lavori, o nell'eseguirli o nel condurli a termine, l'Impresa oltre ad essere responsabile di ogni possibile danno, sarà passibile della penalità compresa tra lo 0.3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, in misura non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze derivanti per ogni giorno di sospensione non autorizzata o di ritardo non giustificato nell'inizio o nell'ultimazione di ogni singola categoria di lavori ordinati.
Art. 27 - SOSPENSIONE DEI LAVORI
L’Appaltatore non può sospendere i lavori in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione. L'eventuale sospensione dei lavori per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Art. 28 – SUBAPPALTO
I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/06.
In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al comma 8 dell’art. 118, D.Lgs 163/06 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo:
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e
subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Art. 29 - COLLAUDO DEI LAVORI
L’U.O.D. 04 - Ufficio Tecnico, provvederà all’emissione del certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
ART. 30 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia si procederà a termini di legge è sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli
CAPITOLO 4 - Disposizioni riguardanti l’Appaltatore
Art. 31 - PRECAUZIONI PARTICOLARI
Nel formulare l'offerta l'Impresa dovrà tener presente quanto segue:
a) che i lavori di manutenzione saranno eseguiti in locali e ambienti che potranno contenere arredi e apparecchiature non rimovibili e per le quali dovrà essere garantita dall'Impresa la più valida protezione.
b) l'Impresa sarà responsabile dei danni che arrecherà a detti arredi e apparecchiature;
che i lavori potranno subire dei rallentamenti o delle sospensioni per necessità derivanti dal funzionamento degli Uffici senza che l’Impresa possa pretendere compensi aggiuntivi.
Art. 32 - ORDINI DIRETTI AGLI OPERAI
Gli operai dell'Impresa debbono obbedire ad ogni ordine che il tecnico incaricato della Direzione Lavori intenda impartire direttamente in caso di necessità o di urgenza.
In qualunque momento, il tecnico incaricato della Direzione Lavori potrà ordinare l'allontanamento dal lavoro di quegli operai che si dimostrino indisciplinati e non idonei.
Art. 33 - MANO D'OPERA DI PRONTO INTERVENTO
L'Impresa dovrà avere immediatamente disponibile almeno una squadra tipo, cosi composta:
• tre operai specializzati;
• un operaio comune.
I nominativi dei suddetti operai dovranno essere comunicati contestualmente alla stipula del contratto.
Art. 34 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA
L'Appaltatore sarà direttamente responsabile di tutti i danni che potranno avvenire in seguito alla esecuzione dei lavori, tanto alle persone quanto alle cose, sia dell'Amministrazione regionale che di terzi, restando pertanto Capitolato Speciale Accordo Quadro manutenzione impianti. A tal uopo procederà con le debite cautele e circospezioni, adottando tutte quelle misure e precauzioni necessarie per evitare danni alle persone e cose attenendosi a tutte le leggi dello Stato e regolamenti locali, senza che occorra ordine o richiamo dell’Ufficio Tecnico.
Art. 35 - MATERIALI DEPOSITATI SUL LAVORO
I materiali saranno depositati sul luogo dei lavori secondo il bisogno, in quantità tali che il deposito non risulti ingombrante e incomodo.
Art. 36 - PRESENZA DELL'IMPRESA (CALL CENTER)
L'Impresario dovrà costantemente sovrintendere ai lavori personalmente o mediante un suo rappresentante bene accetto all'Amministrazione regionale. Dovrà, inoltre, depositare presso l'Ufficio Tecnico un recapito telefonico al fine di essere reperibile, in caso di necessità, 24 ore su 24, un
recapito fax e indirizzo e_mail per la trasmissione dei moduli richiesta lavori, istituendo così un call center telefonico e/o sistema informativo telematico per la trasmissione degli ordini di intervento.
Art. 37 - PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA NEL LAVORO
L’appaltatore è tenuto ad osservare le norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Deve esibire quanto previsto dall’allegato XVII e fornire una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavori dipendenti.
Art. 38 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
La Ditta Appaltatrice si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
Art. 39 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore, oltre agli oneri e obblighi di cui al D.P.R. 5/10/2010, N.207, al Capitolato amministrativo, al presente Capitolato speciale ed alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di sicurezza sul lavoro, anche i seguenti:
a) La predisposizione e gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, chiusura al traffico veicolare e moto veicolare, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
b) La redazione di tutti i calcoli di stabilità di tutte le opere strutturali in acciaio, conglomerato cementizio semplice o armato, normale o precompresso, in muratura e in legno. Pertanto prima di eseguire le opere l’Impresa dovrà presentare il progetto esecutivo completo firmato da un tecnico abilitato di sua fiducia, assumendo con ciò la responsabilità piena e incondizionata del progetto stesso e della sua esecuzione. A fine lavori dovrà essere predisposto un certificato di idoneità statica.
c) La redazione del progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, come previsto dall’art. 133 del D.lgs 81/2008, di ponteggio metallico fisso di altezza superiore a 20 metri, per quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi.
d) La relazione tecnica e attestazione, a firma di un professionista abilitato, relativa al rispetto del valore di trasmittanza termica e massa superficiale, per le strutture opache verticali, orizzontali, inclinate e chiusure trasparenti delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, come riportato nelle tabelle 2.1, 3.1, 3.2, 4.a, 4.b del punto 3 e 4 dell’allegato C e al punto b) del comma 9 dell’allegato I del D.Lgs 19/08/2005 n.192 e sm.i..
CAPITOLO 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 40 - NORMATIVA GENERALE
Legge 1 marzo 1968, n. 186: disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici.
Legge n. 791 del 18/10/1977: Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato
ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione
DM del 5/10/1984: Attuazione della direttiva (CEE) n. 47 del 16/1/1984 che adegua al progresso tecnico la precedente direttiva (CEE) n. 196 del 6/2/1979 concernente il materiale elettrico destinato ad essere impiegato in atmosfera esplosiva già recepito con il Decreto del Presidente della Repubblica 21/7/1982 n. 675
X.Xxx. n. 615 12/11/1996: Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata e integrata dalle direttive 92/ 31/ CEE, 93/ 68/ CEE, 93/ 97/ CEE
DPR n. 126 del 23/03/1998: Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva”
DM del 5/05/1998: Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche
Direttiva 06/95/CEE del 12-12-2006: Riguardante la marcatura CE del materiale elettrico
D.M. 37/2008: regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdiecies, comma 13, lettera a), della legge 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti sicurezza degli impianti elettrici all’interno degli edifici (ex legge n. 46/1990, tranne l’art. 8 (finanziamento delle attività di normazione tecnica), l’art. 14 (verifiche) e l’art. 16 (sanzioni) - ex regolamento DPR n. 447/1991 di attuazione della legge n. 46/1990 - ex Capo V articoli da 107 a 121 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)
DPR n. 462 del 22/10/2001: Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”
Legge n. 36 del 22/02/2000: Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: regolamento recante semplificazione della disciplina in materia di prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
D.M. 10.03.1998: criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
X.Xxx. 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106): attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia dei tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162: regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazioni dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori/montacarichi e della relativa licenza di esercizio
CAPITOLO 6 - Qualità e Provenienza dei materiali
Art. 41 – IMPIANTI ELETTRICI
I materiali e gli apparecchi relativi agli impianti elettrici devono essere rispondenti alle prescrizioni progettuali; devono avere le caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche e all’umidità, alle quali potranno essere esposti durante l’esercizio.
Dovranno essere rispondenti alle norme CEI, UNI e alle tabelle di unificazione UNEL vigenti in materia ove queste, per detti materiali e apparecchi risultassero pubblicate e corrispondere alle specifiche prescrizioni progettuali.
La rispondenza dei materiali e degli apparecchi dovrà essere attestata, ove previsto, dalla presenza del contrassegno dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ) o di contrassegno equipollente (ENEC-03).
Norme tecniche
CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
CEI 11-20: impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria
CEI EN 60439 (CEI 17-13): apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)
CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2): prescrizioni particolari per i condotti sbarre.
CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso
CEI EN 60445 (CEI 16-2): principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico.
CEI EN 60529 (CEI 70-1): gradi di protezione degli involucri (codice IP)
CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata
CEI 20-19: cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V
CEI 20-20: cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 000/000 X
XXX XX 00000 (CEI 81-10): protezione contro i fulmini. Serie composta da:CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): principi generali. CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): valutazione del rischio. CEI EN 62305- 3 (CEI 81-10/3): danno materiale alle strutture e pericolo per le persone. CEI EN 62305-4 (CEI 81- 10/4): impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture. CEI 81-3: valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato.
CEI 0-2: guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici
CEI 0-3: guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati per la legge n. 46/1990
CEI EN 61724 (CEI 82-15): rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati
CEI 13-4: sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica
CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2)
CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3)
CEI 64 - 8/1-7ediz. 2003: impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
CEI 70-1: gradi di protezione degli involucri contenenti apparecchiature sotto tensione (codice IP)
CEI - UNEL: Cavi per energia isolati in gomma o materiale termoplastico aventi grado di protezione non superiore a 4 (caduta di tensione e portate iun regime permanente
CEI 0-16: adeguamento delle cabine di trasformazione MT/BT CEI 0-15: manutenzione delle cabine di trasformazione MT/BT NORMA UNI 10380: illuminazione interna con luce artificiale
Art. 42 - IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Normativa di riferimento
CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): principi generali e misure di protezione da adottare e criteri per la protezione contro i fulmini
CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): criteri per stabilire la necessità di installare un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): criteri da adottare per la progettazione, l’istallazione e la manutenzione di un impianto di protezione contro i fulmini
CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): criteri per ridurre i danni agli impianti elettrici ed elettronici presenti all’interno delle strutture protette contro le scariche atmosferiche
Generalità
Le misure di protezione contro le scariche atmosferiche più idonee devono essere conformi alle prescrizioni della Norma CEI 81-1. Le norme CEI 81-1 prevedono quattro livelli di protezione: Composizione dell’impianto
In generale l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche si compone dei seguenti elementi:
- impianto di protezione contro le fulminazioni dirette (impianto base) costituito dagli elementi normali e naturali atti alla captazione, all'adduzione e alla dispersione nel suolo della corrente del fulmine (organo di captazione, calate, dispersore);
- impianto di protezione contro le fulminazioni indirette (impianto integrativo) costituito da tutti i dispositivi (quali connessioni metalliche, limitatori di tensione) atti a contrastare gli effetti (per esempio: tensione totale di terra, tensione di passo, tensione di contatto, tensione indotta, sovratensione sulle linee) associati al passaggio della corrente di fulmine nell'impianto di protezione o nelle strutture e masse estranee ad esso adiacenti.
Captatori
Il captatore può essere composto dalla combinazione dei seguenti elementi: aste, funi e maglie. Il posizionamento dei captatori secondo il metodo dell’angolo di protezione (indicato per gli edifici di forma regolare) o il metodo della sfera rotolante (indicato per gli edifici di forma complessa), deve essere conforme al punto 2.2.2. della norma CEI 81-1 e in particolare dell’appendice B. La protezione delle superfici piane dovrà essere attuata con il metodo della maglia.
Il punto 2.2.3 della norma stabilisce che ai fini della protezione, possono essere utilizzati come captatori naturali le seguenti parti della struttura, secondo le prescrizioni dell’art. 2.1.3 della citata norma CEI 81-1:
- coperture metalliche dei tetti:
- componenti metallici costruttivi di tetti (capriate metalliche, ferri di armatura elettricamente continui, ecc.), al di sotto di una copertura non metallica, purché quest’ultima parte possa essere esclusa dalla struttura da proteggere;
- parti metalliche come gronde, ornamenti, ringhiere, ecc., la cui sezione trasversale non sia inferiore a quella specificata per i captatori normali;
- tubazioni e serbatoi metallici, costruiti in materiale di non meno di 2,5 mm di spessore, purché non si crei una situazione pericolosa o altrimenti inaccettabile qualora essi vengano perforati;
- tubazioni e serbatoi metallici.
Le lastre e le tubazioni metalliche devono possedere lo spessore minimo in funzione del materiale (Fe, Cu. Al) indicato nella tabella 4 della norma CEI 81-1.
Sistemi di protezione LPS
I sistemi di protezione contro i fulmini vengono definiti LPS (Lighting Protection of Structures) e si dividono in:
LPS esterno; LPS interno.
a) LPS esterno
• l'impianto interno deve essenzialmente essere costituito da:
− collegamenti equipotenziali di tutti i corpi metallici esterni ed interni;
− collegamenti equipotenziali, tramite limitatori di tensione, di tutti gli impianti esterni ed interni;
– isolamenti o distanziamenti.
L'impianto esterno è principalmente costituito da captatori del tipo ad asta o a maglia. La loro funzione è quella di creare un volume protetto ovvero una zona che non può essere colpita da fulmini.
I captatori ad asta consistono nel posizionare una o più aste metalliche in uno o più punti, sulla sommità dell’edificio con ridotto sviluppo orizzontale.
I captatore a maglia consistono nel creare una gabbia metallica intorno all'edificio, tramite piattine o tondi in ferro o rame, per proteggerlo completamente. I percorsi devono essere preferibilmente rettilinei e i cambi di direzione devono avvenire senza spigoli o curve a piccolo raggio.
b) LPS interno
• l'impianto esterno deve essenzialmente essere costituito da:
– organi di captazione (normali o naturali);
– organi di discesa (calate) (normali o naturali);
– dispersore di tipo A o B (normali o naturali);
• collegamenti diretti o tramite SPD agli impianti esterni ed interni, ed ai corpi metallici esterni ed interni.
Verifiche
Dopo l’ultimazione, l’impianto di protezione contro i fulmini deve essere verificato per accertarne che:
- l’LPS sia conforme al progetto;
- tutti i componenti dell’LPS siano in buone condizioni;
- tutte le strutture aggiunte dopo siano comprese nella struttura protetta con ampliamenti dell’LPS. L’impianto dove essere soggetto a manutenzione periodica come disposto dalla norma CEI 81-1. L’appaltatore, al termine dei lavori, dovrà rilasciare la prescritta dichiarazione di conformità dell’impianto.
Norme di riferimento
La protezione contro le scariche atmosferiche è disciplinata dalle seguenti norme: CEI 81-1 - Protezione di strutture contro i fulmini;
CEI 81-3 - Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d'Italia, in ordine alfabetico;
CEI 81-4 - Protezione delle strutture contro i fulmini.Valutazione del rischio dovuto al fulmine; CEI 81-5 - Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC);
CEI 81-6 - Protezione delle strutture contro i fulmini - Linee di telecomunicazione;
CEI 81-7 - Prescrizioni relative alla resistibilità per le apparecchiature che hanno un terminale per telecomunicazioni;
CEI 81-8 - Guida d'applicazione all'utilizzo di limitatori di sovratensioni sugli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione.
Protezione contro i contatti diretti e indiretti
Le misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti devono rispettare la Norma CEI 64-8. La protezione può essere attuata con i seguenti accorgimenti:
1) protezione mediante bassissima tensione di sicurezza e di protezione (sistemi Selv e Pelv);
2) protezione mediante bassissima tensione di protezione funzionale (sistemi Felv);
3) protezione totale
4) protezione parziale
5) protezione addizionale
6) protezione con impiego di componenti di classe II o con isolamento equivalente
7) protezione per separazione elettrica
8) protezione per mezzo di locali isolanti;
9) protezione per mezzo di locali resi equipotenziali non connessi a terra;
10) protezione contro i contatti indiretti nei sistemi di I categoria senza propria cabina di trasformazione “ Sistema TT”;
11) protezione con interruzione automatica del circuito;
12) protezione contro i contatti indiretti nei sistemi di I categoria con propria cabina di trasformazione “ Sistema TN”.
Protezione delle condutture elettriche contro le sovracorrenti e i corto circuiti
La protezione delle condutture elettriche contro le sovracorrenti deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni della norma CEI 64-8.
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da corto circuiti. La protezione contro i sovraccarichi può essere prevista:
– all'inizio della conduttura;
– alla fine della conduttura;
– in un punto qualsiasi della conduttura.
Nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio e nei luoghi con pericolo d'esplosione, le protezioni contro i sovraccarichi debbono essere installate all'inizio della conduttura.
La protezione contro i corto circuiti deve essere sempre prevista all'inizio della conduttura.
Sono ammessi 3,00 m di distanza dall'origine della conduttura purché il tratto non protetto soddisfi contemporaneamente alle due condizioni seguenti (con esclusione degli impianti nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, o con pericolo di esplosione):
− venga realizzato in modo da ridurre al minimo il pericolo di corto circuito;
− venga realizzato in modo che anche in caso di corto circuito sia ridotto al minimo il pericolo di incendio o di danno per le persone.
E' possibile non prevedere la protezione contro i corto circuiti per i circuiti la cui interruzione improvvisa può dar luogo a pericoli, per esempio per taluni circuiti di misura e per le condutture che collegano batterie di accumulatori, generatori, trasformatori e raddrizzatori con i rispettivi quadri, quando i dispositivi di protezione sono posti su questi quadri.
In tali casi bisogna verificare che sia minimo il pericolo di corto circuito e che le condutture non siano in vicinanza di materiali combustibili.
ART. 43 – IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI
Normativa di riferimento
NORMA CEI 7914: Sistema di controllo accessi
NORMA XXX XX 00000-0: criteri di progettazione , installazione e manutenzione di un sistema di sicurezza e controlli accessi
NORMA CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzati a tensione nominale non superiore a 1˙000 V in c.a. e a 1˙500 V in c.c.
NORMA EN 12445 ed EN 12453: all’interno della Direttiva Macchine
EN 349: distanze minime di sicurezza per evitare schiacciamenti delle parti del corpo
EN 12453: requisiti e classificazioni nella sicurezza e nell’uso di cancelli e porte industriali, commerciali e residenziali
EN 12445: metodi di prova nella sicurezza e nell’uso di cancelli e porte industriali, commerciali e residenziali
EN 12604: requisiti e classificazioni di cancelli e porte industriali, commerciali e residenziali, aspetti meccanici
EN 12605: metodi di prova di cancelli e porte industriali, commerciali e residenziali, aspetti meccanici
EN 12635: procedura per un' installazione ed un uso sicuro di cancelli e porte industriali, commerciali e residenziali
EN 12650: accessori per serramenti
EN 12978: caratteristiche dei dispositivi di protezione elettrosensibili (dispositivi denominati PSPE) come pedane e bordi sensibili, mentre Fotocellule e Dispositivi ad effetto capacitivo elettrosensibili sono nella categoria ESPE
EN 60204-1: regole generali sulla sicurezza del macchinario, equipaggiamento elettrico delle macchine
EN 60335-1: norme generali sulla sicurezza del macchinario, equipaggiamento elettrico delle macchine
UNI 8612: criteri costruttivi e dispositivi di protezione contro gli infortuni
ART. 44 – IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO
Normativa di riferimento
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici
D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192: attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia coordinato con:
1. D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 (disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192(;
2. D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28;
3. D.L. 4 giugno 2013, n. 63
D.P.R. 21.12.1999, n. 551: regolamento avente modifiche al D.P.R. 412/93 in materia di progettazione, installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione ai fini del contenimento dei consumi di energia
D.P.R. 26.8.1993, n. 412: regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
NORMA UNI 7129:2001: Impianti a gas alimentati da rete di distribuzione - progettazione, installazione e manutenzione
NORMA UNI 7131:1999: Impianti a G.P.L. non alimentati da rete di distribuzione - progettazione, installazione e manutenzione
NORMA UNI 10347:1993: Riscaldamento e Raffrescamento degli edifici
ART. 45 – IMPIANTI ANTINCENDIO
Normativa di riferimento
D.M. 20.12.2012: Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
UNI 10779: Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione e manutenzione
UNI EN 671-1: Sistemi fissi di estinzione incendi con tubazioni semirigide
UNI EN 672-2: Sistemi fissi di estinzione incendi con idranti a muro con tubazioni flessibili
UNI EN 671-3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili
UNI EN 14384: Idranti a colonna soprasuolo
UNI EN 14339: Idranti sottosuolo
UNI EN 14540: Tubazioni appiattibili per idranti a muro “UNI”
UNI 804: Raccordi per tubazioni flessibili
UNI 814: Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili
UNI 7421: Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili UNI 7422: Requisiti delle legature delle tubazioni flessibili UNI 9487-2006: Tubazioni flessibili antincendio DN 70
UNI 11423: Xxxxx erogatrici di DN 70 a corredo di idranti per pressioni di esercizio fino a 1,2 Mpa
UNI EN 179: Accessori per serramenti – dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra per l’utilizzo di vie di uscita
UNI EN 1125: Accessori per serramenti – dispositivi per uscite antipanico azionati mediante barra orizzontale per l’utilizzo di vie di uscita
UNI EN 1154: Accessori per serramenti – dispositivi di chiusura controllata delle porte
UNI EN 1155: Accessori per serramenti – dispositivi elettromagnetici fermo-porta per porte girevoli
UNI EN 1158: Accessori per serramenti – dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte
UNI EN 1634: Accessori per serramenti – maniglie e pomoli
UNI EN 12209: Accessori per serramenti – serrature e chiavistelli – serrature azionate meccanicamente – chiavistelli e piastre di bloccaggio
UNI EN 14600: Porte e finestre apribili con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo
UNI EN 54: Sistemi di rilevazione incendi
UNI 9795-2010: Sistemi fissi automatici di rilevazione e segnalazione incendi
UNI 11292-2008: locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio
UNI 11224-2011: Controlli e manutenzione dei sistemi di rilevazione incendi
UNI 11280-2008: Controlli e manutenzione dei sistemi di rilevazione incendi ad estinguenti gassosi
Art. 46 - LAVORI IN ECONOMIA
Mano d’opera: gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla direzione dei lavori. Circa le prestazioni di mano d’opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Art. 47 - NOLO PONTEGGIO METALLICO
Il nolo del ponteggio (tubo e giunto o telaio prefabbricato) per altezze superiori a 2,00 m dal piano di posa sarà pagato :
• a metro quadrato misurato in proiezione verticale di facciata (larghezza per altezza), con l'altezza misurata dal piano terra al piano dell'ultimo impalcato, aumentata di 120 cm.;
• nei modi previsti dal presente capitolato ed elenco prezzi costi della sicurezza di cui all’Allegato 2;
• obbligatoriamente conforme alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il prezzo comprende anche la prestazione di mano d'opera per il montaggio, il mantenimento, lo smontaggio, le opere di predisposizione, il trasporto in cantiere, il servizio di segnalazione diurno e notturno, il sistema d’allarme per garantire una piu’ adeguata protezione contro le intrusioni, i necessari sistemi di ancoraggio, le eventuali protezioni in teli di plastica, reti, ecc., gli adempimenti amministratici con relativi costi per l’occupazione di suolo pubblico e qualsiasi altro accessorio, onere e magistero per darlo a perfetta regola d’arte e conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza.
CAPITOLO 8 - Ulteriori disposizioni e Allegati
Art. 49 - DOCUMENTI CONTABILI
Per ogni singolo intervento verranno predisposti, da parte dell’Ufficio Tecnico, i documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni.
ART. 50 - RINVIO ALLA LEGISLAZIONE
Per quanto non espressamente previsto dal bando e da tutti i documenti ad esso allegati si osservano le norme in materia di contratti ed appalti pubblici.
Mod. B2 – Modello Affidamento Intervento Manutenzione Impianti Tecnologici
Prot. n.
Data
Spett.le Impresa
Oggetto: CONTRATTO N. REP. DEL
Accordo quadro annuale per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti tecnologici degli immobili di proprietà o in disponibilità della Regione Campania.
ORDINE D'INTERVENTO N.
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE1 DELL'IMPIANTO2 PRESSO3 SITO IN
Ai sensi dell’art. 2 del Contratto di cui all'oggetto e dell’art. 22 del Capitolato speciale di Appalto ad esso allegato, con il presente Ordine di intervento, si affida a Codesta Impresa l'esecuzione dei lavori come di seguito indicati:
DESCRIZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE4
Importo lavori (al netto di IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza)
1 DI ADEGUAMENTO, ove ricorra il caso
2 Specificare tipologia dell'impianto
3 Specificare tipologia dell'immobile e ubicazione
4 DI ADEGUAMENTO, ove ricorra il caso
Tempi di realizzazione: Data inizio lavori:
Data fine lavori:
Codesta Impresa, nell'esecuzione dei lavori, è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO
Si allegano:
Disegni
Computo metrico
Si richiamano in questa sede tutti gli impegni contrattuali assunti, con particolare riferimento anche alle condizioni , ai termini e alle modalità di esecuzione specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto, ivi comprese le penalità in caso di mancata o erronea esecuzione dei lavori, che, in questa sede, si intendono integralmente riportati e trascritti come parte integrante e sostanziale.
Il RUP
N.B. Restituire il presente Ordine di intervento timbrato e controfirmato per accettazione