COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE
COMUNE DI SAN XXXXXXX DI VENEZZE
Provincia di ROVIGO
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PALESTRE E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
L’anno duemiladiciotto, addì ( ) del mese di , presso la sede municipale del Comune di San Xxxxxxx di Venezze (RO),
TRA
nato a il , codice fiscale , responsabile dell’Area
, settore – servizio , domiciliato per la sua carica presso il Comune di San Xxxxxxx di Venezze (RO), il quale interviene in quest’atto nella dichiarata sua qualità di rappresentante legale del Comune medesimo (codice fiscale 80001690298 e partita IVA 00229010293), ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità “Comune”;
E
- nato a il e residente a in Via (codice fiscale ), il quale interviene nella dichiarata sua qualità di legale rappresentante della , con sede a in Via
(codice fiscale partita IVA ), che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità “Concessionario”.
Le parti, della cui capacità di contrarre io, Xxxxxxxxxx, sono personalmente certo, rinunciano espressamente e concordemente, con il mio consenso, alla presenza ed all’assistenza di testimoni, avendone i requisiti di legge.
PREMESSO:
- che con deliberazione di Giunta comunale n. in data , è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento in concessione delle palestre comunali del capoluogo e del campo da tennis del capoluogo (compresi gli annessi spogliatoi), ai sensi dell’art. 5 comma b) del Regolamento comunale per la gestione e le
modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale, per la durata di
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anni ;
- che è stato pubblicato in data
prot.
un avviso pubblico per
l’affidamento in gestione delle palestre e del campo da tennis del capoluogo;
- che con successiva determinazione in data n.Reg. Gen., è stato approvato il verbale di affidamento in concessione della gestione e custodia degli impianti, alla rappresentata dal Sig. con sede in .
Tutto ciò premesso e nell’intesa che le suesposte premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1: Oggetto della convenzione
Il Comune di SAN XXXXXXX DI VENEZZE, come sopra rappresentato, concede alla _, che a mezzo del suo rappresentante, accetta, la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, di seguito indicati:
- palestra polivalente di Via Marconi (planimetria allegato 1);
- campo da tennis di Via Marconi (planimetria allegato 2);
- palestra di Via De Gasperi (planimetria allegato 3);
Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna.
La concessione rientra nella tipologia di gestione da parte di società ed associazioni sportive dilettantistiche senza senza finalità di lucro in base all’art. 5 comma 1 lett. B del Regolamento Comunale per la gestione e le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale. Il Comune di SAN XXXXXXX DI VENEZZE si riserva la facoltà di affidare in gestione al concessionario gli eventuali impianti che verranno realizzati nel periodo di validità della presente convenzione, previa sottoscrizione di apposito atto integrativo.
Nel caso di ammodernamento o modifica sostanziale, effettuato a carico dell’Amministrazione, ogni eventuale cambio d’uso dell’impianto o di parte di esso, deve essere concordato con l’Amministrazione proprietaria.
Art. 2: Durata della convenzione
La durata della convenzione per la gestione delle palestre e altri impianti sportivi di cui al
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precedente art. 1 a decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e sino
al .
Alla scadenza potrà essere prorogata per un periodo massimo di mesi sei, necessari all’espletamento di una nuova gara.
In ordine all’utilizzo delle palestre e degli impianti dati in gestione, il soggetto Concessionario non potrà assumere impegni nei confronti di terzi che producano effetti successivamente alla scadenza della convenzione.
Art. 3: Finalità della concessione
Lo scopo della concessione consiste nella gestione degli impianti sportivi descritti nel precedente art.1) per le finalità sportive e sociali previste dall’art. 2 del Regolamento Comunale per la gestione e le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale. In particolare la concessione è finalizzata alla:
- promozione della pratica sportiva, ricreativa ed educativa rivolta ai giovani, quale strumento di socializzazione ed accrescimento della qualità della vita;
- promozione di attività e/o iniziative rivolte alla valorizzazione, al coinvolgimento e al sostegno delle libere forme associative locali, in applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. 267/2000;
- realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi “partecipata”;
- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell’Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- valorizzare l’impiantistica sportiva comunale attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione, adeguamento, migliorie degli impianti sportivi dati in concessione, anche attraverso l’azione dedicata al potenziamento e riqualificazione dell’impiantistica con il coinvolgimento delle realtà associative sportive.
Art. 4: Obblighi del concessionario
Il concessionario dovrà assicurare il regolare funzionamento degli impianti sportivi comunali indicati nel precedente art. 1, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
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Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e secondo le
modalità e condizioni contenute nel Bando di gara per l’affidamento in concessione
della gestione delle palestre e altri impianti sportivi comunali (prot. n. _).
Gli immobili sono concessi in uso alla Associazione, al fine di consentire l’esercizio della propria attività sportiva, dei soggetti privati e delle Associazioni che ne facciano richiesta, e di instaurare un rapporto di collaborazione con la società stessa per il raggiungimento di finalità sociali e sportive del Comune.
La disponibilità va intesa compatibilmente con le esigenze di primario interesse pubblico dell’attività didattica dell’Istituto Scolastico Comprensivo Villadose. L’uso, pertanto, potrà avvenire esclusivamente negli orari liberi dalle attività scolastiche dell’istituto, che è tenuto a mettere a disposizione gli impianti idonei e puliti, non oltre le ore 16,45, fatte salve diverse necessità rappresentate dall’Istituto e comunque communicate, in via preventiva con congruo termine al Concessionario e al Comune.
L'uso degli impianti è consentito esclusivamente all’Associazione cui è affidata la gestione dell’impianto, a privati e ad altre Associazioni Sportive (con preferenza, in caso di pari requisiti, alle Associazioni iscritte al Registro Comunale delle libere forme associative, e in subordine alle associazioni con sede sul territorio comunale), e con le priorità individuate nella presente convenzione.
Gli impianti devono essere utilizzati esclusivamente per finalità sportive, di promozione dello sport amatoriale, dilettantistico e professionale. L’attività svolta deve essere compatibile con l’esigenza di salvaguardia delle proprietà tecnico - funzionali delle strutture concesse. L’utilizzo non può pregiudicare il buono stato degli edifici e delle attrezzature, non può essere contrario ai fini propri di edifici pubblici destinati a scopi formativi ed educativi e deve riguardare iniziative sportive o formativo - sportive a favore di adulti, minori, anziani, o disabili.
Gli orari dettagliati per l'utilizzo degli impianti da parte dell’Associazione Concessionario dell’impianto e degli altri utilizzatori autorizzati devono essere depositati presso la Segreteria del Comune di San Xxxxxxx di Venezze all’inizio dell’anno sportivo, e devono essere esposti in modo visibile negli impianti stessi.
Il Concessionario, i privati e le altre Associazioni che utilizzano le strutture devono
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impegnarsi a rispettare gli orari da ciascuna indicati.
Rientrano tra gli obblighi del Concessionario in particolare:
1. Pulizia giornaliera di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, palestra, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed eventuali aree esterne di pertinenza dell’impianto. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell’impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere straordinario.
2. Piccole riparazioni e manutenzioni di pavimenti interni ed esterni, vetri, infissi, pareti piastrellate;
3. Sostituzione lampadine rotte o bruciate nelle due palestre concesse in gestione;
4. Riparazione di maniglie, serrature, rubinetterie e sostituzione di vetri;
5. Tinteggiature interne degli ambienti di pertinenza alle palestre;
6. Durante il periodo delle vacanze scolastiche le strutture dovranno essere messe a disposizione dell’Amministrazione comunale per l’eventuale organizzazione di attività e centri di animazione estiva, concordando preventivamente gli orari con il Concessionario. In questo caso l’Amministrazione Comunale ha priorità d’uso delle strutture e dovrà garantirne la pulizia.
7. Saranno altresì a carico del concessionario le spese necessarie per il personale addetto alle pulizie ed aperture degli impianti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori. Si precisa che in caso di collaboratori dipendenti sarà necessario su richiesta del Comune dimostrare la regolarità dei pagamenti previdenziali ed assicurativi ai fini dell’erogazione del contributo. Il concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 8 comma 1 lett. L del Regoamento comunale per la gestione degli impianti sportivi e dalla normativa nazionale in vigore in materia di personale impiegato nel servizio.
8. Il Concessionario dovrà tenere l’impianto sportivo sempre in perfetto stato,
curando in particolar modo l’efficienza e la pulizia. Il Concessionario dovrà provvedere all’accensione e spegnimento degli impianti elettrici e di illuminazione, con
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costante verifica del regolare funzionamento degli stessi segnalando tempestivamente
ogni anomalia in merito all’Ufficio Tecnico Comunale – Area LLPP.
9. Eventuali manutenzioni straordinarie resesi necessarie a seguito di danni imputabili al concessionario per negligenza, incuria o cattivo uso dell’impianto sportivo, sono a carico del concessionario stesso, il quale ha l’obbligo di eseguirle a propria cura e spese. Qualora il concessionario non eseguisse gli interventi necessari, il Comune procederà d’Ufficio e addebiterà al concessionario i costi.
10. Il concessionario si assume l’impegno di presentare, all’Amministrazione comunale, entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio di gestione della complessiva attività svolta, accompagnata da una dettagliata relazione sul risultato di gestione. Tale relazione sarà attentamente valutata dai competenti uffici, i quali dovranno esprimere in merito un proprio parere.
11. Il Concessionario si impegna a comunicare al Comune l’elenco delle Associazioni e dei privati da ammettere all'utilizzo degli impianti. Le domande, presentate direttamente al gestore, saranno esaminate sulla base di criteri di trasparenza ed uguaglianza, e con preferenza per le Associazioni i cui orari di utilizzo non interferiscano con la normale fruizione da parte dell’Istituzione scolastica e delle altre associazioni richiedenti;
12. Il Concesionario si impegna a comunicare, prima dell'inizio di ogni anno sportivo, il calendario completo per l'uso degli impianti assegnati (al fine di garantire il regolare funzionamento degli impianti di illuminazione e riscaldamento), con l’indicazione di un preposto alla sicurezza per l’attività sportiva nelle strutture.
Art. 5: Oneri a carico del COMUNE di SAN XXXXXXX DI VENEZZE
Spettano al Comune di SAN XXXXXXX DI VENEZZE le determinazioni in ordine:
1. Riparazione componenti degli impianti idrici e di riscaldamento quali caldaie, bruciatori, centraline elettroniche e tubature interne;
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria all’impianto di illuminazione degli impianti sportivi;
3. Sostituzione attrezzature sportive primarie quale l’impianto rete per la pallavolo e per il tennis, le porte sul campo e tabelloni del basket.
4. Sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti;
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5. Opere murarie esterne quali intonaci, riparazione tetti, e tinteggiature;
6. Cambio infissi quali finestre e porte rotte o in condizioni di pericolo, dovuti a ordinario
deterioramento e non derivanti da uso improprio;
7. Ripristino tubazioni di scarico acque e fognature;
8. Messa a norma per la sicurezza degli impianti, in conformità con le disposizioni vigenti.
9. garantire la somministrazione dei servizi di luce, acqua e gas, salvo che per la somministrazione straordinaria dei predetti servizi per necessità esclusiva del Concessionario, il cui onere orario va concordato preventivamente con il responsabile del Comune.
Nel caso si rendessero necessari lavori urgenti di manutenzione, fra quelli previsti al presente articolo, indispensabili per assicurare la funzionalità e l’agibilità della struttura, il Concessionario deve urgentemente segnalare gli interventi da effettuare al Comune, che provvederà direttamente all’esecuzione dei lavori, o in accordo scritto col Concessionario lo autorizzerà ad eseguirli rimborsandolo successivamente.
Art. 6: Canone annuo di concessione ed investimenti
Il Concessionario assume l’obbligo di corrispondere al Comune (con versamento alla Tesoreria Comunale) un canone annuo di concessione dell’importo di € che dovrà essere versato entro il 31 maggio di ogni anno.
Gli interventi migliorativi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 7 del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi.
Il gestore si impegna inoltre a presentare annualmente idonea rendicontazione delle spese sostenute per il miglioramento degli impianti, non avanzando al contempo alcuna pretesa nei confronti dell’ente in caso di investimenti che superino (nell’arco del periodo di vigenza della convenzione) gli importi dei canoni offerti.
Art. 7: Tariffa d’uso degli impianti sportivi
Per l’uso degli impianti sportivi è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe deliberate dall’organo amministrativo competente, annualmente, con deliberazione di Giunta Comunale allegata al Bilancio Preventivo; dette tariffe dovranno
essere esposte in luoghi ben visibili all’interno degli impianti stessi.
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Il Comune può autorizzare l’uso gratuito degli impianti per manifestazioni di
particolare interesse pubblico, ad esclusione di manifestazioni aventi carattere politico.
Il concessionario è autorizzato ad introitare direttamente dagli utenti le tariffe per l’uso degli impianti, secondo quanto stabilito all’art. 11 comma 4 lett. A del vigente Regolamento comunale per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali.
Il pagamento delle tariffe è effettuato, di norma, in via anticipata.
Il concessionario si impegna ad applicare ogni eventuale modifica tariffaria deliberata dal Comune.
Art. 8: Responsabilità del concessionario
Il concessionario degli impianti è responsabile della gestione e del corretto funzionamento degli impianti nei confronti di terzi e del proprio personale, sollevando il Comune da ogni qualsivoglia responsabilità, interamente e senza riserve o eccezioni; è inoltre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose a seguito dell’uso degli impianti nel corso delle attività da esso programmate.
Il concessionario ha stipulato idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a garanzia degli eventuali danni cagionati nel corso dell’attività, nonché una polizza infortuni nei confronti del personale dipendente e dei collaboratori e dirigenti.
Le copie delle polizze assicurative sono state depositate presso l’ufficio comunale competente all’atto della sottoscrizione della presente convenzione.
Il Concessionario sarà tenuto a rispondere, sia civilmente che penalmente, per atti o circostanze addebitabili ai propri associati e collaboratori, avvenuti nei giorni e negli orari di utilizzo degli impianti da parte della stessa.
Prima dell’utilizzo delle strutture il Concessionario dovrà comunicare al Comune I soggetti di cui all’art. 8 comma 1 lett. P del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi.
Art. 9: Divieti
E’ vietato al concessionario sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, gli impianti sportivi rientranti nella presente convenzione.
Al Concessionario è inoltre fatto divieto:
a) consentire l'accesso negli impianti sportivi e loro pertinenze a soggetti e/o Associazioni
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non autorizzate all’uso, ed agli estranei;
b) svolgere, e far svolgere, nell'impianto attività e manifestazioni non sportive;
c) installare, e fare installare, attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità primaria degli ambienti;
d) collocare, e far collocare, negli impianti, a qualunque titolo, materiale pubblicitario fisso o mobile, salvo quello espressamente autorizzato dal Comune o nel rispetto della vigente normativa, sentito comunque l’istituto scolastico;
e) eseguire lavori di manutenzione ordinaria in violazione a quanto disposto al successivo articolo
Art. 10: Decadenza, sospensione o revoca della concessione
E’ facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando all’Amministrazione comunale un preavviso di almeno 3 (tre) mesi con lettera raccomandata o a mezzo pec all’indirizzo istituzionale del Comune.
Il Concessionario, anche in caso di recesso unilaterale, deve garantire comunque la gestione fino alla fine dell’anno sportivo in corso.
Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza della presente convenzione, qualora si verifichi l’indisponibilità dell’impianto per cause di forza maggiore. Il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione nel caso in cui si verifichino gravi disfunzioni e/o danni nella gestione degli impianti, tali da pregiudicare l’esercizio dell’attività in essi previsti.
Sono considerati disfunzioni e/o inadempimenti gravi:
- utilizzo degli impianti per scopi diversi da quanto previsto nella presente convenzione;
- inosservanza ripetuta delle disposizioni in materia di igiene, sanità e ordine pubblico;
- mancata apertura e chiusura degli impianti non giustificata;
- mancata attuazione delle coperture assicurative e delle misure di prevenzione e sicurezza;
- inosservanza reiterata degli obblighi ed oneri di cui agli artt. 4 e 6 della presente convenzione;
- mancata presentazione del bilancio e relazione sull’attività svolta nel termine di 30
giorni dalla scadenza prevista dal precedente art. 4;
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Il Comune, per motivi di pubblica utilità, potrà revocare o sospendere
temporaneamente la vigenza della convenzione, anche senza preavviso; tale
sospensione non comporta il diritto al risarcimento o all’indennizzo per il concessionario.
Art. 11: Attività di vigilanza e controllo degli impianti
L'affidatario si impegna ad effettuare i controlli necessari per assicurare l'integrità degli impianti, sia per quanto riguarda i beni mobili che immobili. Si impegna inoltre a vigilare affinché l'uso degli impianti da parte degli atleti, degli sportivi, del pubblico, ecc. avvenga in modo corretto e comunque tale da non arrecare danni. Si impegna, inoltre, ad un razionale impiego dell'impianto di illuminazione e riscaldamento al fine della sostenibilità dei costi delle utenze che dovranno essere sostenuti dal Comune.
Il Comune ha ampia facoltà di effettuare visite e/o sopralluoghi presso gli impianti sportivi per verificare lo stato di manutenzione e di funzionamento, nonché di accertare il rispetto delle norme contenute nella presente convenzione e nel Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali.
Il controllo potrà essere esercitato in qualsiasi momento da un tecnico comunale incaricato; l’eventuale violazione accertata sarà formalmente contestata al Concessionario, con invito a fornire le necessarie giustificazioni entro un congruo termine.
Art. 12 Responsabile del trattamento
Il Concessionario, con la sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi dell’art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati ( RGPD - UE-2016/679), viene nominato “Responsabile del trattamento” dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall’amministrazione comunale:
Elenco delle Associazioni utilizzatrici degli impianti e relativi Presidenti. Il fornitore nell’esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull’adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.
L’amministrazione comunale rimane “proprietaria” dei dati e titolare dei relativi
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trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù della concessione, modificati o
integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente,
nello stato di fatto dell’elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore.
Art. 13: Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e applicazione della presente convenzione, se non composta bonariamente tra le parti, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il competente Foro è quello di ROVIGO.
Art. 14: Oneri fiscali e cauzioni
Il concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante sia dalle attività sue proprie che da quelle connesse alla gestione degli impianti, sollevando il Comune da qualsivoglia responsabilità.
A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione il concessionario presta una cauzione di Euro
con polizza n. in data della società assicurativa
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Art. 15: Spese e disposizioni finali
Le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del concessionario.
Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, non è richiesta alcuna certificazione antimafia o dichiarazione sostitutiva.
Per quanto non previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili e compatibili, nonché al Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali.
Il Responsabile del Servizio
X.xx
Il Presidente
X.xx Sig.
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