REGIONE DEL VENETO
XXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX’ XXXXXX XXXXX-XXXXXXXXX X. 0 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 74 del 11-2-2016
O G G E T T O
Convenzione con l'Ente Primavera '85 S.C.S. per il Servizio Residenziale a favore di persone con disabilità anni 2016-2017-2018.
Proponente: U.O.S. Disabilità Anno Proposta: 2016
Numero Proposta: 104
Il Dirigente Delegato presso l'UOS Disabilità su indicazione del Direttore di Distretto Socio Sanitario riferisce che:
L’Ente “Primavera ’85 Società Cooperativa Sociale”, con sede legale in Xxx XX Xxxxxxxx 00 x Xxxxxxx (XX), avere P. IVA e C.F. 01758200248, iscritto all’Albo Regionale delle Società Cooperative Sociali al n. A142543, gestisce la struttura residenziale Comunità Alloggio per persone con disabilità ex LR 22/2002 e DGR 84/2007, dedicata in particolare alle persone con disabilità psichica grave con sindrome di autismo, come indicato nel progetto di realizzazione avallato in data 11.05.2010 e 17.05.2010 dalla “Dichiarazione di sostegno” sottoscritta dai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle Aziende ULSS 4, ULSS 5 e ULSS 6, a fronte della necessità di rispondere al bisogno di servizi innovativi rispetto alla tradizionale rete di offerta socio-sanitaria e sociale consolidata nel territorio.
Tale Comunità Alloggio è stata autorizzata all’esercizio per 10 posti con Decreto Regionale del Direttore della Sezione Non Autosufficienza n. 154 del 28.05.2015, è denominata “Ca’ Trentin” ed è sita nel Comune di Longare (VI) in via Longare Vecchie n. 15, nel territorio dell’Azienda ULSS 6.
Alla data odierna l’Ente ha presentato alla Regione Veneto la richiesta di accreditamento istituzionale per la medesima struttura residenziale.
Tale Comunità Alloggio è stata inclusa come nuova attivazione nel documento di Ripianificazione 2015 del Piano di Zona 2011-2015 dell’Azienda ULSS 6, approvato con Delibera n. 263 del 30.04.2015 e trasmesso alla Regione Veneto ai sensi della normativa vigente.
Con il presente provvedimento si intende approvare la Convenzione per il Servizio Residenziale tra l’Azienda ULSS 6 e l’Ente sopraindicato, avente oggetto la gestione del Servizio Residenziale a favore di persone con disabilità psichica grave con sindrome di autismo, per un periodo di 3 anni dal 01.01.2016 al 31.12.2018.
Tale Convenzione, allegata al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale.
I contributi economici indicati in Convenzione si differenziano per tipologia di progetto di inserimento, correlato alla gravità educativo-assistenziale della persona con disabilità approvato in sede di UVMD, e sono congrui rispetto agli standard organizzativi, professionali e strutturali garantiti dall’Ente per il Servizio Residenziale in favore di persone con grave disabilità psichica con sindrome di autismo.
Tenuto conto del vigente Regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità ospitate in strutture residenziali, approvato annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, e stimato il numero di utenti che saranno ospitati a tempo indeterminato o in accoglienza temporanea nel corso del 2016, a seguito dell’approvazione dei relativi Progetti in sede di U.V.M.D., si stima una spesa complessiva per l’anno 2016 pari a € 135.050,00 IVA inclusa, di cui € 65.700,00 relativi alla quota sanitaria in carico all’ipotesi di Fondo per la Non Autosufficienza 2016 – voce Residenzialità disabilità e € 69.350,00 relativi alla quota sociale in carico all’ipotesi di bilancio sociale 2016 area disabilità.
Per gli anni 2017 e 2018, la previsione di spesa è prudenzialmente mantenuta pari al 2015.
Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la convenzione per la gestione del Servizio Residenziale in favore delle persone con disabilità, e in particolare per le persone con disabilità psichica grave con sindrome di autismo, tra l’Azienda ULSS 6 e l’Ente Primavera ’85 Società Cooperativa Sociale;
2. di dare atto che la convenzione indicata al punto precedente ha durata triennale dal 01.01.2016 fino al 31.12.2018;
3. di approvare il costo complessivo del Servizio Residenziale a favore di persone con disabilità psichica grave con sindrome di autismo stimato per l’anno 2016 in € 135.050,00 IVA inclusa, di cui:
• € 65.700,00 relativi alla quota sanitaria e in carico all’ipotesi di Fondo per la Non Autosufficienza 2016 – voce Residenzialità disabilità al conto n. 5504121;
• € 69.350,00 relativi alla quota sociale e in carico al bilancio sociale 2016 area disabilità al conto 550410.
4. di approvare il costo complessivo del Servizio Residenziale a favore di persone con disabilità psichica grave con sindrome di autismo stimato per l’anno 2017 in € 135.050,00 IVA inclusa, di cui:
• € 65.700,00 relativi alla quota sanitaria e in carico all’ipotesi di Fondo per la Non Autosufficienza 2017 – voce Residenzialità disabilità al conto n. 5504121;
• € 69.350,00 relativi alla quota sociale e in carico al bilancio sociale 2017 area disabilità al conto 550410.
5. di approvare il costo complessivo del Servizio Residenziale a favore di persone con disabilità psichica grave con sindrome di autismo stimato per l’anno 2018 in € 135.050,00 IVA inclusa, di cui:
• € 65.700,00 relativi alla quota sanitaria e in carico all’ipotesi di Fondo per la Non Autosufficienza 2018 – voce Residenzialità disabilità al conto n. 5504121;
• € 69.350,00 relativi alla quota sociale e in carico al bilancio sociale 2018 area disabilità al conto 550410.
6. di stabilire che la convenzione indicata al punto 1. potrà subire variazioni, anche in relazione ai contributi erogati, qualora fossero emanate diverse indicazioni regionali o nazionali o da parte della Conferenza dei Sindaci per la parte di competenza.
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda ULSS 6.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxxxx
Digitally signed by Xxxxxxxx Xxxxxx Date: 2016.02.11
11:41:53 CET
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
Vicenza,
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Copia conforme all’originale, composta di x. xxxxx (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza,
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
Xxxxx X. Xxxxxxx x. 00 – 00000 XXXXXXX
COD. REGIONE 050 – COD. X.X.XX. 106 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000 Mail xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxx.xx
CONVENZIONE
tra l’ AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
legalmente rappresentata dal Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxx e
l’Ente PRIMAVERA ‘85 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
(di seguito denominato Ente) legalmente rappresentato dal Sig. Xxxxxxx Xxxxx
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’
PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO
PER PERSONE CON DISABILITA’ PSICHICA GRAVE CON SINDROME DI AUTISMO
PREMESSO
che la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” agli artt. 1 e 5 definisce ruoli, corresponsabilità ed impegni finalizzati all’esercizio di funzioni pubbliche;
che il Piano di Zona rappresenta lo strumento di sostegno alla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari nei diversi ambiti regionali, identificati nei territori coincidenti con quelli delle Aziende ULSS e delle loro articolazioni distrettuali (LL.RR. 56/1994, 5/1996, 11/2001);
che la presente convenzione si configura, nell’ambito della programmazione socio-sanitaria dell’Azienda ULSS, come un fondamentale strumento operativo per l’integrazione con i servizi erogabili dalle strutture socio-sanitarie per le persone con disabilità, in attuazione della Legge 328/2000 “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
che la L.R. 22/2002 recepisce e integra i requisiti minimi strutturali ed organizzativi fissati dallo Stato per l’autorizzazione all’esercizio e definisce i criteri per l’accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale, sociali e socio-sanitari della Regione Veneto;
che la definizione e la stipula di una convenzione/accordo contrattuale tra Azienda ULSS e soggetto accreditato sono espressamente previste dalla normativa in vigore per regolamentare l’affidamento dei servizi sanitari e socio-sanitari: la L.R. 22/2002 (art. 17) stabilisce a tal riguardo che “la Giunta Regionale disciplina, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i rapporti di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs.vo 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale, con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”.
che l’Ente dichiara di:
a) aderire alla programmazione stabilita dal Piano di Zona e di impegnarsi ad erogare i servizi concordati e definiti dallo stesso;
b) essere disponibile, fatta salva la propria configurazione ed autonomia giuridica ed amministrativa, a collaborare per l’erogazione di interventi a carattere educativo-riabilitativo- assistenziale previsti dagli standard regionali vigenti;
c) avere sede legale in Xxx XX Xxxxxxxx 00 x Xxxxxxx (XX), avere P. IVA e C.F. 01758200248, essere iscritto all’Albo Regionale delle Società Cooperative Sociali al n. A142543;
d) gestire la struttura residenziale Comunità Alloggio per persone con disabilità ex L.R. 22/2002 e DGR 84/2007, denominata “Ca’ Trentin” e sita nel Comune di Longare (VI) in via Longare Vecchie n. 15, nel territorio dell’Azienda ULSS 6 Vicenza;
e) aver avviato e concluso l’iter autorizzativo per la struttura residenziale sopra indicata, autorizzata all’esercizio con Decreto Regionale del Direttore della Sezione Non Autosufficienza n. 154 del 28.5.2015, ovvero con la verifica della dotazione da parte della
struttura residenziale sopraindicata di tutti i requisiti autorizzativi richiesti dalla L.R. 22/2002, per un numero complessivo di n. 10 posti;
e1) aver inviato alla Regione Veneto la procedura di richiesta di accreditamento per la struttura residenziale sopra indicata;
e2) essere informato sul fatto che il progetto di realizzazione, nel territorio dell’Azienda ULSS 6 Vicenza, di una Comunità Alloggio per persone con disabilità psichica grave con sindrome di autismo, è stato avallato in data 11.5.2010 e 17.5.2010 dalla “Dichiarazione di sostegno” sottoscritta dai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle Aziende ULSS 4, ULSS 5 e ULSS 6, a fronte della necessità di rispondere al bisogno di servizi innovativi rispetto alla tradizionale rete di offerta socio-sanitaria e sociale consolidata nel territorio;
e3) essere informato sul fatto che la Comunità Alloggio sopra indicata è stata inclusa come nuova attivazione nel documento di ri-pianificazione 2015 del Piano di Zona 2011-2015 dell’Azienda ULSS 6 Vicenza, approvato con Delibera n. 263 del 30.4.2015 e trasmesso alla Regione Veneto ai sensi della normativa vigente;
e4) essere informato sul fatto che il documento di ri-pianificazione 2015 del Piano di Zona 2011-2015, di cui al punto precedente, prevede l’attribuzione di n. 2 posti letto all’Azienda ULSS 6 Vicenza sui n. 10 posti letto complessivi presenti nella Comunità Alloggio sopra menzionata, trattandosi di progetto di cui al punto e2);
f) in considerazione di quanto indicato al punto precedente, mantenere a disposizione dell’Azienda ULSS 6 Vicenza n. 1 ulteriore posto letto per le accoglienze temporanee programmate o d’urgenza, con le modalità illustrate nella presente convenzione;
g) essere in possesso della carta dei servizi (Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e direttive P.C.M. 27/1/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”);
h) essere informato sul fatto che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti allegati:
• Allegato n. 1: Linee guida per la realizzazione del servizio di trasporto ai Centri Diurni;
• Allegato n. 2: Regolamento della presa in carico;
• Allegato n. 3: Protocollo per il monitoraggio e controllo del funzionamento e della qualità delle strutture residenziali;
• Allegato n. 3bis: Indicatori per il monitoraggio e controllo del funzionamento e della qualità delle strutture residenziali.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 – Oggetto
Oggetto della presente convenzione è la gestione del Servizio Residenziale in favore di persone con disabilità, nei limiti dei posti accreditati o per i quali sia stata fatta richiesta di accreditamento. L’Ente si impegna a garantire il Servizio nel rispetto della normativa vigente e con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione.
La presente convenzione non impegna l’Azienda ULSS alla copertura economica di tutti i posti accreditati se non occupati da persone con disabilità, il cui inserimento è stato autorizzato secondo le modalità previste dalla presente convenzione.
Art. 3 – Destinatari del Servizio Residenziale
Possono accedere alla struttura residenziale le persone con disabilità con età dai 16 anni ai 65 anni (salvo diverse determinazioni straordinarie in sede di UVMD) e in possesso della certificazione di Handicap ai sensi della Legge 104/92.
L’Ente è tenuto ad accogliere la persona con disabilità per la quale il Distretto Socio Sanitario ha autorizzato l’inserimento in sede di UVMD, convocata secondo quanto previsto dal regolamento sulla presa in carico (Allegato n. 2).
Art. 4 – Definizione del Servizio Residenziale definitivo
Per Servizio Residenziale definitivo si intende il servizio di accoglienza in una struttura residenziale di una persona con disabilità, quando si ritiene che la famiglia non sia più in grado di provvedere ai bisogni del familiare con disabilità e che gli interventi attivati non siano in grado di garantire la permanenza nell’abitazione di residenza della persona con disabilità.
La struttura residenziale è caratterizzata da un ambiente valido dal punto di vista affettivo, professionale e strutturale, che si prende cura della persona con disabilità in tutti i suoi aspetti e rappresenta la nuova dimensione relazionale e di vita sociale della persona stessa, continuando a favorire l’integrazione e mantenendo il più possibile il collegamento con tutte le realtà di partecipazione alla vita relazionale e sociale (centri diurni, associazioni, tempo libero, ecc.).
Le strutture residenziali per persone con disabilità normate dalla Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 sono: la Comunità Alloggio per persone con disabilità, la Comunità Residenziale e la
R.S.A. per persone con disabilità (quest’ultima non ancora presente nel territorio dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza).
La Comunità Alloggio per persone con disabilità è un servizio che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente.
La Comunità Residenziale per persone con disabilità è un servizio residenziale per gravi e gravissimi con limitazioni sia fisiche che mentali, nella cui valutazione multidimensionale risulti comunque inequivocabile l’impossibilità dell’assistenza domiciliare o dell’inserimento in altra struttura per disabili, con soglie più basse di protezione. Il servizio è caratterizzato da elevati livelli d’integrazione socio-sanitaria e riabilitativa.
La R.S.A. per persone con disabilità è un servizio residenziale per disabili con limitazioni di autonomia sia fisiche che mentali, nella cui valutazione multidimensionale risulti comunque
inequivocabile l’impossibilità dell’assistenza domiciliare o dell’inserimento in altra struttura per disabili.
La tabella seguente include:
a) denominazione dell’Ente;
b) denominazione, tipologia ed indirizzo della struttura residenziale, con il numero dei posti letto autorizzati ed il numero dei posti letto riservati alle accoglienze temporanee.
Il numero dei posti letto autorizzati per ciascuna struttura residenziale è lo stesso indicato nelle Premesse alla presente convenzione. Il numero dei posti letto riservati alle accoglienze programmate temporanee e d’urgenza per ciascuna struttura residenziale è definito secondo le modalità descritte nella presente convenzione.
Denominazione Ente | Tipo e denominazione della struttura residenziale | Indirizzo della struttura residenziale | N. dei posti letto autorizzati | N. dei posti letto impegnati nel Piano di Zona dell’Azienda ULSS 6 Vicenza | N. dei posti letto disponibili per le accoglienze temporanee programmate o d’urgenza dell’Azienda ULSS 6 Vicenza |
PRIMAVERA ‘85 COOPERATIVA SOCIALE | COMUNITA’ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA’ “CA’ TRENTIN” | LONGARE – VIA LONGARE VECCHIE 15 | 10 | 2 | 1 |
Tra i 10 posti letto autorizzati, 2 posti letto sono impegnati nel Piano di Zona dell’Azienda ULSS 6 Vicenza per il servizio residenziale a tempo indeterminato e 1 posto letto è disponibile per l’Azienda ULSS 6 Vicenza per le accoglienze temporanee programmate o d’urgenza.
I rimanenti 7 posti sono a disposizione dell’Azienda ULSS 6 Vicenza, delle altre Aziende ULSS della Regione Veneto o di ASL di altre Regioni, con le modalità descritte dal presente accordo contrattuale ai sensi della DGR 1303/2012.
Art. 5 – Il regolamento dell’Ente
L’Ente è tenuto a stilare un regolamento interno al fine di definire e gestire i rapporti tra la persona con disabilità, la famiglia, l’amministratore di sostegno/tutore/curatore della persona con disabilità, l’eventuale gestore del centro diurno e l’Ente stesso.
Il regolamento è consegnato alla persona con disabilità ove possibile, all’amministratore di sostegno/tutore/curatore della persona con disabilità e alla famiglia della persona con disabilità.
Tale documento regolamenta, in forma standardizzata o personalizzata a seconda delle diverse situazioni, i seguenti punti:
a) gli accessi dei familiari nella struttura;
b) l’organizzazione della struttura;
c) tempi e modalità di discussione del Progetto Personalizzato (PP);
d) il rientro della persona con disabilità in famiglia o presso terzi;
e) modalità di incontri con le famiglie;
f) l’autorizzazione ai trattamenti sanitari (somministrazione di farmaci e trattamenti d’urgenza);
g) eventuali oneri a carico dell’ospite, non compresi nella percentuale del contributo di partecipazione previsto dalla Conferenza dei Sindaci.
Il regolamento e le eventuali modifiche sono trasmessi all’U.O.S. Disabilità dell’Azienda ULSS 6 vicenza, che provvede ad inoltrarli al Distretto Socio Sanitario.
Il regolamento è sottoscritto dalla persona con disabilità ove possibile, dall’amministratore di sostegno/tutore/curatore ed eventualmente dalla famiglia.
Art. 6 – Procedimento di ammissione al Servizio Residenziale
L’ammissione al Servizio Residenziale di una nuova persona con disabilità avviene in seguito al percorso di presa in carico condiviso tra Azienda ULSS, Ente e persona con disabilità ove possibile, amministratore di sostegno/tutore/curatore e famiglia della persona con disabilità, volto alla definizione del Progetto Individuale per la persona con disabilità e sulla base del quale vengono individuati gli obiettivi generali di un Progetto Personalizzato (PP).
Il percorso di presa in carico è descritto nel regolamento sulla presa in carico allegato alla presente convenzione (Allegato n. 2).
L’Ente si rende disponibile a collaborare con l’Azienda ULSS per favorire le famiglie nel percorso di conoscenza e orientamento per la scelta della struttura residenziale.
Il Distretto Socio-Sanitario si impegna contemporaneamente a informare il soggetto stesso, se ritenuto in grado, o i familiari della necessità di presentare ricorso per l’Amministratore di sostegno. Come indicato all’art. 11 della presente convenzione, nel caso in cui non vi provvedano le persone sopra indicate, questo sarà compito dei responsabili del servizio socio sanitario ai sensi degli artt. 404 e 406 del Codice Civile.
L’UVMD viene convocata dopo che il Distretto Socio Sanitario ha acquisito gli elementi relativi alla valutazione complessiva effettuata tramite S.Va.M.Di. ed eventuali altri strumenti, al Progetto Individuale, al livello assistenziale rispetto al quale si intende rilasciare l’Impegnativa di Residenzialità (1° - 2° - 3° livello), di cui alla normativa regionale vigente, e agli obiettivi generali del progetto di inserimento, dopo aver individuato l’Ente di inserimento sulla base dell’analisi contestuale.
6.1 La relazione del Distretto Socio Sanitario
In sede di UVMD il Distretto Socio Sanitario, su autorizzazione scritta della persona con disabilità ove possibile o del suo tutore/amministratore di sostegno/curatore e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 76, 85 e 86), fornisce all’Ente una relazione scritta che comprende:
1. I dati anagrafici della persona con disabilità: cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico, codice fiscale, il numero di tessera sanitaria ed il nominativo del medico di medicina generale;
2. Il nominativo ed il recapito di un referente per gli aspetti giuridici ed economici (utente, tutore/amministratore di sostegno/curatore);
3. Il referente del caso definito in sede di UVMD;
4. I dati relativi all’anamnesi e agli aspetti assistenziali, sanitari, comportamentali e socio- familiari, nonché ogni elemento utile ad una maggiore comprensione della situazione della persona con disabilità, comprese le eventuali terapie farmacologiche.
Tale relazione è corredata da una relazione dello specialista nel caso la persona sia in carico ad un servizio specialistico e da una relazione sul percorso educativo/assistenziale, qualora la persona provenga da un altro servizio diurno.
6.2 Il verbale di UVMD
In sede di UVMD il Distretto Socio Sanitario rilascia ai componenti dell’UVMD il verbale, che include i seguenti elementi:
1. La sintesi del Progetto Individuale, con gli obiettivi generali dell’inserimento eventualmente allegato al verbale;
2. La fascia di inserimento residenziale, individuata secondo la valutazione complessiva effettuata dal Distretto Socio Sanitario tramite S.Va.M.Di. ed eventuali altri strumenti, il contributo giornaliero e l’Impegnativa di Residenzialità (1° - 2° - 3° livello) assegnata alla persona;
3. Le modalità di verifica del Progetto Individuale;
4. Le modalità di eventuale frequenza e trasporto al centro diurno.
6.3 La nota del Distretto Socio Sanitario
L’ammissione al servizio residenziale è formalmente disposta, prima dell’inizio dell’inserimento residenziale, tramite nota scritta firmata dal Direttore del Distretto Socio Sanitario di competenza e spedita all’Ente, alla famiglia della persona con disabilità, all’amministratore di sostegno, tutore o curatore della persona con disabilità, al Comune di residenza della persona con disabilità, ai servizi specialistici se coinvolti e, per conoscenza, all’U.O.S. Disabilità.
La nota scritta contiene i seguenti elementi:
1. I dati anagrafici della persona con disabilità: cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale;
2. Il nominativo e recapito di un referente per gli aspetti giuridici ed economici (amministratore di sostegno o tutore o curatore o familiare);
3. La data della UVMD;
4. La data di inizio dell’inserimento residenziale, sulla base degli accordi intervenuti tra Distretto Socio Sanitario ed Ente;
5. La fascia di contribuzione stabilita dalla UVMD per l’inserimento residenziale, individuata secondo valutazione complessiva effettuata anche tramite S.Va.M.Di. ed eventuali altri strumenti, e relativo contributo economico giornaliero suddiviso tra Impegnativa di Residenzialità (quota sanitaria), quota sociale, compartecipazione dovuta dalla persona con disabilità ed eventuale compartecipazione del Comune di residenza nel caso in cui la persona con disabilità abbia più di 65 anni di età;
6. Il referente del caso definito in sede di UVMD;
7. Le modalità di eventuale frequenza e trasporto al centro diurno.
Ogni variazione degli elementi sopradescritti e contenuti nella nota scritta è tempestivamente comunicata in maniera formale dal Distretto Socio Sanitario agli stessi destinatari.
Contestualmente all’inserimento, l’Ente rilascia al Distretto Socio Sanitario un’attestazione scritta sulla data di effettivo inizio.
Il Distretto Socio Sanitario è tenuto a farsi rilasciare l’autorizzazione, da parte della persona con disabilità ove possibile, dal suo amministratore di sostegno o tutore o curatore oppure – se questo non fosse stato ancora individuato – dai suoi familiari, alla trasmissione all’Ente dei dati sensibili e degli elementi citati nel presente articolo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
Contemporaneamente all’invio della nota, i dati saranno inseriti negli idonei strumenti utilizzati per il monitoraggio e la conservazione dei dati.
L’Ente è tenuto ad informare l’Azienda ULSS n. 6 Vicenza di qualsiasi inserimento di persona con disabilità in struttura residenziale a tempo indeterminato, diverso da quelli autorizzati secondo la procedura sopradescritta.
Qualora sussistano i presupposti per un inserimento residenziale da parte dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza e il posto letto per tale inserimento risulti occupato da una persona con disabilità inserita privatamente in struttura, l’Ente è tenuto a rendere disponibile il posto all’Azienda ULSS 6 Vicenza entro trenta giorni di calendario, affinché possa realizzare l’inserimento residenziale.
Art. 7 – Requisiti strutturali e organizzativi della struttura residenziale
Per i requisiti strutturali ed organizzativi della struttura residenziale si fa riferimento alla normativa relativa all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (L.R. 22/2002) e provvedimenti seguenti.
Art. 8 – Le fasce contributive del Servizio Residenziale
L’Azienda ULSS n. 6 Vicenza, nelle more di ulteriori specificazioni regionali, eroga all’Ente un contributo giornaliero per ciascuna persona con disabilità utente del Servizio Residenziale, sulla base della fascia contributiva definita in sede di UVMD secondo le procedure descritte nella presente convenzione.
I contributi inclusi nelle tabelle seguenti sono validi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino alla scadenza della stessa o all’emanazione di diverse indicazioni regionali o nazionali, salvo diversi accordi pattizi secondo quanto previsto dal Codice Civile, che potranno riguardare i contributi inclusi nelle tabelle seguenti, nonché i contributi relativi a R.S.A. per persone con disabilità (struttura non ancora presente nel territorio dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza) non ancora disciplinati nella presente convenzione.
I contributi giornalieri inclusi nelle tabelle seguenti sono da intendersi IVA inclusa se dovuta.
Servizio Residenziale a tempo indeterminato – contributi giornalieri
Livello 3 Bassa intensità | Livello 2 Media intensità | Livello 1 Alta intensità |
€ 110,00 | € 160,00 | € 210,00 |
Accoglienza temporanea programmata o d’urgenza – contributi giornalieri
Livello 3 Bassa intensità | Livello 2 Media intensità | Livello 1 Alta intensità |
€ 110,00 | € 160,00 | € 210,00 |
I livelli sopra indicati sono specificati così come segue:
✓ Livello 1
La persona presenta una compromissione qualitativa grave rispetto alle caratteristiche diagnostiche di riferimento. Il livello di strutturazione e supporto individuale operatore- persona con autismo necessario è continuativo in tutte le situazioni e prevede un accompagnamento costante nell’arco della giornata.
Il rapporto operatore-utente è 1:1.
In periodi limitati, in cui si presentano gravi problemi di comportamento, può essere necessario garantire un intervento sostenuto da più operatori.
✓ Livello 2
La persona presenta una compromissione qualitativa media rispetto alle caratteristiche diagnostiche di riferimento. Il livello di strutturazione e supporto individuale operatore- persona con autismo necessita di una maggiore intensità operativa rispetto alle seguenti situazioni:
- Situazioni di passaggio, transizioni, tra un’ambiente e l’altro internamente o esternamente al servizio;
- Momenti comunitari;
- Momenti di apprendimento;
- Momenti assistenziali e di igiene personale.
L’intervento e il rapporto definito comporta una supervisione costante operatore-persona con autismo nell’arco della giornata.
Il livello di intervento e supporto operativo è programmato sulla base di un operatore ogni 2 persone con autismo nell’arco della giornata.
In periodi limitati, in cui si presentano gravi problemi di comportamento, può essere necessario garantire un intervento sostenuto da più operatori.
✓ Livello 3
La persona presenta una compromissione qualitativa lieve rispetto alle caratteristiche diagnostiche di riferimento. Il livello di strutturazione e supporto individuale operatore- persona con autismo necessario è di sola supervisione.
In periodi limitati, in cui si presentano gravi problemi di comportamento, può essere necessario garantire un intervento sostenuto da più operatori.
Il contributo giornaliero è conteggiato dalla data di ingresso della persona con disabilità sino alla cessazione, sulla base del numero delle notti di presenza.
Dopo la terza notte consecutiva di assenza dalla struttura residenziale, è riconosciuta all’Ente la quota alberghiera, mentre non è riconosciuta l’Impegnativa di Residenzialità.
Nell’eventualità di una malattia o di ospedalizzazione prolungate della persona con disabilità, che richiedano un’assistenza di maggiore intensità, l’Ente entro 24 ore segnala la situazione al Distretto Socio Sanitario di competenza, per la valutazione delle misure necessarie per affrontare la situazione dal punto di vista organizzativo e/o economico sulla base di adeguata documentazione, garantendo nel frattempo il supporto assistenziale adeguato alla persona con disabilità.
Art. 9 – Clausola di revisione periodica del corrispettivo
I contributi di cui all’art. 8 sono soggetti a revisione annuale, con adeguamento al tasso di inflazione programmata, con la seguente precisazione: la revisione annuale della quota sanitaria è eventualmente definita dalla Regione Veneto, la revisione della quota sociale a carico dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza è avallata dalla Conferenza dei Sindaci.
Art. 10 – Variazione del Progetto Individuale
Nell’eventualità di variazioni della situazione fisico-psichica della persona con disabilità inserita in struttura residenziale, l’Ente ospitante, l’amministratore di sostegno o tutore o curatore della persona con disabilità, la sua famiglia o il Distretto Socio Sanitario possono chiedere la convocazione di una nuova UVMD per un confronto sulla situazione esistente e l’eventuale variazione del Progetto Individuale (es. attività diurna interna o esterna; aggravamento). L’eventuale proposta di variazione del percorso educativo/assistenziale e/o del monte ore di frequenza (attività diurna esterna/interna) dovrà essere valutata, in collaborazione con tutti gli interlocutori, in sede di UVMD.
Qualora l’UVMD accertasse la necessità di variare per motivi di aggravamento il percorso educativo/assistenziale in atto, la proposta approvata andrà inserita in una graduatoria di aumento di fascia contributiva, elaborata secondo dei criteri di priorità definiti dall’Azienda ULSS n. 6 Vicenza per individuare gli interventi più urgenti.
Compatibilmente con le risorse disponibili ovvero in presenza di un’Impegnativa di Residenzialità di livello analogo a quello richiesto e del relativo importo da bilancio sociale per la copertura della quota di competenza, il Distretto Socio Sanitario disporrà la variazione del percorso educativo/assistenziale con comunicazione formale agli interessati.
La data ai fini della decorrenza delle modifiche coinciderà con il primo giorno del mese successivo al momento in cui si sono rese disponibili le risorse.
Tale data non potrà essere antecedente alla data di approvazione in UVMD.
Art. 11 – L’amministratore di sostegno o tutore o curatore della persona con disabilità
Ogni qual volta vi sia un inserimento residenziale definitivo, i soggetti previsti dalla normativa vigente (ai sensi del Codice Civile artt. 404 e 406, il soggetto beneficiario dell’amministratore di sostegno, anche se minore, interdetto o inabilitato, il coniuge, i parenti entro il 4° grado, l’amministratore di sostegno o il tutore o il curatore della persona con disabilità o il pubblico ministero) sono tenuti obbligatoriamente ad avviare la procedura per la nomina (o la modifica) di un amministratore di sostegno o tutore o curatore per la persona con disabilità.
Tale procedura è osservata anche per le persone con disabilità inserite in strutture residenziali in modo permanente e attualmente prive di amministratore di sostegno o tutore o curatore.
Il quadro completo delle funzioni attribuite all’amministratore di sostegno o tutore o curatore sarà comunicato al Distretto Socio Sanitario, in virtù del ruolo dell’amministratore di sostegno o tutore o curatore quale costante punto di riferimento per il Distretto Socio Sanitario, la famiglia della persona con disabilità e la struttura residenziale ospitante.
Art. 12 – Dimissioni
Si definiscono le seguenti ipotesi di dimissioni:
a. Per trasferimento presso altra struttura
Sia che esso sia proposto dal Distretto Socio Sanitario, dall’Ente o dalla persona con disabilità, dal suo amministratore di sostegno o tutore o curatore o dalla sua famiglia, la decisione di un trasferimento in altra struttura è concordata in sede di UVMD, che definisce nel contempo anche la data del trasferimento. Tale data determina il termine dell’erogazione del contributo previsto.
b. Per volontà della persona con disabilità o della sua famiglia o del suo amministratore di sostegno o tutore o curatore
Quando la persona con disabilità o la sua famiglia o il suo amministratore di sostegno o tutore o curatore manifesta la volontà di dimissione, l’Ente è tenuto immediatamente a comunicare tale volontà al Distretto Socio Sanitario, che propone la convocazione della UVMD al fine di concordare l’eventuale dimissione o proporre soluzioni diverse.
c. Su richiesta dell’Ente
Nell’eventualità che l’Ente proponga di sospendere la permanenza di un ospite, esso è tenuto a chiedere tempestivamente al Distretto Socio Sanitario la convocazione di una UVMD, che si esprimerà circa il futuro del Progetto Personalizzato (PP) e le ragioni della proposta. In tale sede saranno concordate le condizioni di corresponsione del contributo economico, ferme restando le norme di carattere generale sulla materia. In attesa della convocazione della UVMD, l’Ente si confronta con il Distretto Socio Sanitario per promuovere le azioni necessarie.
d. Per decesso
Si intendono le dimissioni dalla struttura residenziale per morte della persona con disabilità.
L’Ente è tenuto a dare immediata comunicazione al Distretto Socio Sanitario, e per conoscenza all’U.O.S. Disabilità, del decesso della persona con disabilità.
L’erogazione del contributo per il Servizio Residenziale cessa in corrispondenza della data di dimissione dalla struttura residenziale della persona con disabilità.
Si precisa che nel caso di convocazione della UVMD per la definizione della data di dimissione, questa non può essere antecedente alla data della UVMD stessa.
In ogni caso l’Azienda ULSS non è obbligata alla copertura dei posti lasciati liberi da eventuali dimissioni.
Art. 13 – Il Progetto Personalizzato (PP)
Entro il 31/12 di ciascun anno l’Ente, in accordo con la persona con disabilità ove possibile o con il suo amministratore di sostegno o tutore o curatore, formula – o aggiorna – e inoltra il Progetto Personalizzato (PP) al Distretto Socio Sanitario.
Il Distretto Socio Sanitario è tenuto a dare un riscontro scritto in merito al Progetto ricevuto.
Il Distretto Socio Sanitario è tenuto a partecipare agli incontri per il PP con le seguenti modalità:
1. Nel caso di nuovo inserimento, il Distretto Socio Sanitario è presente: il PP è presentato al Distretto Socio Sanitario, all’amministratore di sostegno o tutore o curatore e alla famiglia della persona con disabilità entro tre mesi successivi alla data di inserimento, salvo diversa valutazione della UVMD;
2. Nella ridefinizione del PP richiesta dal Distretto Socio Sanitario, dall’Ente ospitante, dall’amministratore di sostegno o tutore o curatore o dalla famiglia della persona con disabilità, il Distretto Socio Sanitario è presente qualora intervengano sostanziali modifiche nel PP riguardanti la fascia contributiva o gli obiettivi del Progetto di inserimento;
3. Nel caso lo ritenga opportuno, il Distretto Socio Sanitario provvede ad una verifica periodica dei Progetti Personalizzati per singolo Ente, nell’espletamento dei propri compiti ispettivi e di controllo.
Art. 14 – Rapporti tra Ente, Azienda ULSS, famiglia e amministratore di sostegno o tutore o curatore della persona con disabilità
L’Ente è chiamato a garantire la qualità e la trasparenza nel rapporto con la persona con disabilità, la sua famiglia e il suo amministratore di sostegno o tutore o curatore.
L’Ente si impegna al trattamento dei dati personali, anche sensibili, della persona con disabilità, raccolti nell’espletamento del servizio, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento del servizio medesimo e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
In linea con quanto previsto dalla L.R. 22/02, l’Ente mette in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione sia della persona con disabilità sia della sua famiglia.
In particolare tale compito si espleta attraverso un’adeguata comunicazione ed informazione. L’Ente facilita la comprensione alla famiglia e all’amministratore di sostegno o tutore o curatore della persona con disabilità dell’attività svolta nei confronti della persona con disabilità stessa, illustrandone obiettivi, passaggi e traguardi significativi.
Allo stesso tempo l’Ente aggiorna le famiglie in merito alle proprie attività nel complesso e/o ai momenti più significativi della vita dell’Ente stesso e della struttura residenziale.
A tal fine l’Ente è tenuto ad informare almeno una volta all’anno la persona con disabilità, la sua famiglia ed il suo amministratore di sostegno o tutore o curatore.
L’Ente è tenuto, ove possibile, a promuovere la continuità dei rapporti tra la persona con disabilità e la sua famiglia, favorendo il rientro della persona con disabilità a casa nei week-end o durante le festività e/o le visite della famiglia nella struttura residenziale.
Al fine di favorire la partecipazione attiva delle famiglie, l’Ente invita le stesse ad esprimere le loro considerazioni, iniziative, problematiche direttamente all’Ente o al Distretto Socio Sanitario o, laddove presente, attraverso l’adesione all’associazione dei familiari.
L’Ente è tenuto a trasmettere eventuali comunicazioni inviate dall’Azienda ULSS e destinate anche alle famiglie, agli amministratori di sostegno o tutori o curatori delle persone con disabilità o alle Associazioni dei familiari ove presenti.
Art. 15 – Attività di programmazione, formazione e aggiornamento del personale dell’Ente L’Ente riconosce nella valorizzazione, nella qualificazione e nella formazione del proprio personale elementi prioritari per la qualità del servizio erogato e pertanto cura in modo particolare la motivazione e formazione permanente del personale stesso.
Ai sensi della L.R. 22/02 l’Ente è tenuto a garantire la formazione degli operatori, pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio.
L’Ente produce annualmente all’Azienda ULSS la copia del calendario e la documentazione attestante gli incontri di programmazione, formazione e aggiornamento.
Art. 16 – La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità per l’inserimento a tempo indeterminato secondo il Regolamento per la compartecipazione
La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità per inserimenti a tempo indeterminato è definita secondo il Regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali a tempo indeterminato, attualmente in vigore.
La comunicazione riportante l’importo giornaliero a carico della persona con disabilità è inviata dal Distretto Socio Sanitario all’amministratore di sostegno o tutore o curatore della persona con disabilità e per conoscenza all’Ente ospitante.
La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità è versata all’Ente secondo le modalità da esso concordate con l’amministratore di sostegno o il tutore o il curatore della persona con disabilità.
Nella fattura mensile a carico dell’Azienda ULSS, l’Ente provvede a detrarre tale contributo dall’importo di competenza sociale.
Le eventuali variazioni alla compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità sono regolate con le modalità definite nel Regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali a tempo indeterminato, attualmente in vigore.
La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità è comunque dovuta anche nei casi di rientro della persona con disabilità in famiglia nei week-end, durante le festività e nei casi di soggiorni o ricoveri ospedalieri.
La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità è finalizzata a contribuire ai costi della gestione corrente per il suo inserimento nella struttura residenziale.
Competono all’Ente, nell’ambito del contributo complessivo e secondo il regolamento interno di ciascuno, le spese relative a:
1. vitto e alloggio;
2. servizi e prodotti per l’igiene personale secondo standard dignitosi (lavanderia, pedicure semplice e non sanitaria-podologica, manicure, parrucchiere, barbiere, come da regolamento interno);
3. vestiario e calzature secondo standard dignitosi, quando la persona con disabilità non sia in grado di provvedervi economicamente in modo autonomo.
A carico della persona con disabilità, al di fuori della compartecipazione economica dovuta e sopra descritta, competono le seguenti spese:
1. eventuali soggiorni estivi, invernali e gite;
2. vestiario e calzature, quando l’interessato è in grado di provvedervi economicamente in modo autonomo;
3. protesi;
4. farmaci e parafarmaci per quanto non possa essere compreso nelle forniture gratuite definite dal Protocollo Farmaci stabilito dall’Azienda ULSS;
5. trasporti per eventuali rientri in famiglie e/o viaggi;
6. spese minute;
7. tutto quanto non previsto a carico dell’Ente.
La persona con disabilità inserita in una struttura residenziale non è tenuta alla corresponsione di alcun costo per la mensa interna, e, se frequentante un centro diurno esterno, è inoltre esentata dal pagamento della partecipazione alle spese di mensa e trasporto.
Art. 17 – Farmaci
La persona con disabilità può usufruire, se residente nel territorio dell’Azienda ULSS, della fornitura gratuita dei farmaci di fascia A e C, nei termini di quanto previsto dalla delibera n. 626 del 22/9/2011 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza.
Ferma restando la normativa nazionale e regionale, le parti applicano il protocollo per la fornitura e la somministrazione dei farmaci approvato dall’Azienda ULSS n. 6 Vicenza e consegnato all’Ente, e costituirà parte integrante della presente convenzione. La fornitura gratuita dei farmaci di fascia A e C sarà subordinata all’applicazione di tale protocollo, nel rispetto della normativa vigente in ambito sanitario.
Art. 18 – Attività diurna interna e centro diurno esterno
Così come avviene normalmente nella vita di una persona adulta, anche la persona con disabilità durante la giornata partecipa ad attività diurne in un contesto diverso dall’ambito residenziale.
Quando però in sede di UVMD viene rilevata l’opportunità e/o la necessità di favorire la permanenza della persona con disabilità, anche durante la giornata, nell’ambito residenziale per un maggiore benessere della persona stessa, l’Ente è tenuto a organizzare attività diurne interne sulla base degli obiettivi del Progetto Individuale.
Così come previsto dalla L.R. 22/02, per ciascuna persona con disabilità che svolge attività diurna interna deve essere definito un Progetto Personalizzato (PP) che tenga conto della valutazione multidimensionale della persona e degli obiettivi del Progetto Individuale definiti in sede di UVMD.
Art. 19 – Inserimento residenziale da parte dell’Ente di una persona con disabilità proveniente da altra Azienda ULSS
Nel caso l’Ente riceva una richiesta di inserimento a tempo indeterminato o temporaneo di una persona con disabilità proveniente da un’Azienda ULSS diversa dall’Azienda ULSS n. 6 Vicenza, tale diversa Azienda ULSS (o il Comune di riferimento della persona con disabilità) che intende usufruire dell’Impegnativa di Residenzialità è tenuta ad informare l’U.O.S. Disabilità dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza.
L’Ente è pertanto tenuto a dare l’opportuna comunicazione a tale diversa Azienda ULSS (o il Comune di riferimento della persona con disabilità), che intende procedere con l’inserimento a tempo indeterminato o temporaneo, della procedura da seguire per ottenere l’autorizzazione all’inserimento ed il riconoscimento della quota di rilievo sanitario.
Entro tre giorni di calendario dalla data di inserimento residenziale, l’Ente è tenuto ad inviare all’U.O.S. Disabilità il nominativo della persona con disabilità, la data di nascita, l’indirizzo di residenza, l’Azienda ULSS (o il Comune di riferimento della persona con disabilità), la data di inizio inserimento residenziale, specificando se si tratta di inserimento a tempo indeterminato o di inserimento temporaneo, ed in questo caso indicando la data di cessazione dell’inserimento.
Art. 20 – Automezzi e trasporto
Al fine di garantire l’integrazione sociale della persona con disabilità ospitata e quindi la sua partecipazione ad iniziative di socializzazione, l’Ente è tenuto ad organizzare sistemi di trasporto adeguati per la finalità di cui sopra.
Per quanto riguarda il trasporto ai centri diurni esterni o in altri contesti esterni per attività svolte da uno o più utenti, l’Ente è tenuto, in quanto nucleo di riferimento significativo, ad assicurare il trasporto della persona con disabilità direttamente alla sede dell’attività svolta, qualora per il centro diurno frequentato non sia possibile garantire il trasporto della persona per esigenze organizzative (ad esempio per frequenze part-time e attività di tirocinio).
Nel caso in cui il trasporto sia effettuato dalla struttura residenziale, l’Azienda ULSS riconosce un contributo per il servizio reso, calcolato secondo le linee guida per la realizzazione del servizio di trasporto ai centri diurni allegato alla presente convenzione (Allegato n. 1)
Art. 21 – Impegnative di Residenzialità
Per impegnativa di residenzialità si intende il titolo che viene rilasciato al cittadino per l’accesso alle prestazioni rese presso servizi residenziali autorizzati all’esercizio e accreditati ai sensi della
L.R. n. 22/02 e relativo provvedimento attuativo DGR n. 84 del 16/01/07.
Alla data della firma della presente convenzione, i contributi assegnati per i tre livelli di impegnativa di residenzialità sono i seguenti:
Impegnativa di residenzialità di 1° livello: € 56,00 giornalieri; Impegnativa di residenzialità di 2° livello: € 49,00 giornalieri; Impegnativa di residenzialità di 3° livello: € 34,98 giornalieri.
A seguito dell’individuazione del Progetto Individuale elaborato dal Distretto Socio Sanitario con l’utilizzo della Scheda S.Va.M.Di. e condiviso in sede di UVMD, si delineano i livelli assistenziali rispetto ai quali si intende riconoscere il contributo di rilievo sanitario per le prestazioni erogate nei servizi accreditati.
L’Azienda ULSS ove risiede la persona con disabilità rilascia alla persona stessa l’Impegnativa di Residenzialità per l’accesso all’unità di offerta di servizi residenziali accreditati ai sensi della L.R. 22/2002 su tutto il territorio regionale, in relazione alle indicazioni date in sede di UVMD.
A conclusione del suo utilizzo, l’Azienda ULSS rientra in possesso dell’Impegnativa di Residenzialità emessa.
L’eventuale aumento delle Impegnative di Residenzialità da parte della Regione Veneto non determina un aumento del contributo complessivo, se l’aumento Istat riconosciuto all’Ente ad inizio anno è stato uguale o superiore all’aumento regionale della Impegnativa di Residenzialità.
In linea con la normativa vigente, l’Azienda ULSS n. 6 Vicenza riconosce all’Ente il corrispettivo economico relativo all’Impegnativa di Residenzialità per le persone con disabilità provenienti da altre Aziende ULSS.
Art. 22 – Aspetti amministrativi e modalità di rimborso
La documentazione fiscalmente idonea relativa al servizio reso deve essere inviata mensilmente, anche tramite posta elettronica, al Servizio Finanziario entro il 10° giorno di calendario del mese successivo al mese di competenza.
L’U.O.S. Disabilità fornisce indicazioni, cui l’Ente deve attenersi, relativamente ai dati che le fatture e gli allegati devono contenere, anche in relazione alle ripartizioni per centro di costo su base distrettuale.
In particolare l’Ente presenta in due distinte fatture:
1. le spese di rilievo sanitario secondo l’importo regionale stabilito e moltiplicato per il numero
dei giorni di presenza e per il numero di ospiti a carico dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza, fino ad eventuali nuove definizioni regionali in merito alle Impegnative di Residenzialità;
2. le spese di competenza sociale di ciascun utente, calcolata moltiplicando i giorni di presenza per la differenza tra il contributo complessivo, la quota di rilievo sanitario (Impegnativa di Residenzialità), la partecipazione economica della persona con disabilità e, nel caso di utenti ultrasessantacinquenni, la quota direttamente imputabile al Comune di residenza della persona con disabilità.
Le fatture verranno emesse e pagate secondo la normativa vigente.
Art. 23 – Il Servizio di accoglienza temporanea: accoglienze programmate e accoglienze d’urgenza
Il Servizio di accoglienza temporanea in struttura residenziale si contraddistingue per il carattere di provvisorietà: la UVMD ha il compito di individuare sempre per la persona con disabilità una data di rientro in famiglia, concordandola con quest’ultima.
Il Servizio di accoglienza temporanea è collegato ad una particolare situazione della famiglia della persona con disabilità (sollievo alla famiglia, malattia di un genitore, ricovero ospedaliero, ecc.).
Per queste caratteristiche l’accoglienza temporanea non può superare un periodo superiore ai sei mesi senza proroga.
Il Servizio di accoglienza temporanea è gestito attraverso un sistema di criteri trasparenti di accesso. La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità per il Servizio di accoglienza temporanea è definita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci e comunicata per iscritto dal Distretto Socio Sanitario all’Ente e all’amministratore di sostegno/tutore/curatore della persona con disabilità utente del Servizio.
L’accoglienza temporanea può essere programmata oppure d’urgenza, a tempo pieno o solo in orario diurno.
23.1 Il Servizio di Accoglienza temporanea programmata
L’accoglienza temporanea si intende programmata quando l’inserimento è stato valutato e concordato in sede di UVMD. Esso può essere caratterizzato da un unico accesso oppure da più accessi nella struttura residenziale durante l’anno.
L’Ente è tenuto a garantire in qualsiasi momento l’inserimento in accoglienza programmata di tutti gli utenti valutati e proposti dagli operatori distrettuali, fatta salva l’adeguata presentazione all’Ente della persona con disabilità da parte degli operatori distrettuali, effettuata prima di concordare la programmazione trimestrale delle accoglienze programmata in ciascuna struttura. Tale presentazione deve evidenziare in particolar modo la situazione sanitaria della persona con disabilità, le eventuali terapie farmacologiche compresi eventuali problemi legati a difficoltà psicologiche e/o comportamentali, il nominativo del medico di medicina generale della persona con disabilità e il numero della tessera sanitaria.
Pur assicurando all’Ente il percorso di conoscenza e l’accompagnamento delle persone con disabilità utenti del Servizio di accoglienza temporanea, in particolare delle persone con disabilità con problematiche comportamentali, in caso di mancata disponibilità all’accoglienza programmata da parte di tutti gli Enti firmatari per cause motivate e oggettive, l’Azienda ULSS procederà ad effettuare l’accoglienza programmata nel posto letto dedicato all’accoglienza d’urgenza.
23.2 Il Servizio di Accoglienza temporanea d’urgenza
Un’accoglienza temporanea si definisce d’urgenza quando si presenta una necessità imprevista: il Distretto Socio Sanitario concorda con l’Ente l’inserimento residenziale entro 12 ore.
Nel caso in cui l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a 15 giorni viene convocata la UVMD che individuerà la struttura più adatta per il programma di inserimento della persona.
L’Ente è tenuto a garantire in qualsiasi momento l’inserimento di tutti gli utenti valutati e proposti dagli operatori distrettuali.
L’Ente è tenuto a garantire la disponibilità di tale posto letto entro 12 ore dalla segnalazione, alla quale seguirà un’adeguata presentazione all’Ente della persona con disabilità da parte degli operatori distrettuali, che evidenzi in particolar modo la situazione sanitaria della persona con
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disabilità, le eventuali terapie farmacologiche compresi eventuali problemi legati a difficoltà psicologiche e/o comportamentali, il nominativo del medico di medicina generale della persona con disabilità e il numero della tessera sanitaria.
Nel caso in cui l’amministratore di sostegno/tutore/curatore o i familiari della persona con disabilità richiedano all’Ente per motivi di comprovata emergenza un’accoglienza temporanea d’urgenza tra il venerdì sera e la domenica sera, o in giornate festive in cui il Distretto Socio Sanitario non possa garantire la gestione dell’accoglienza temporanea d’urgenza descritta nel presente articolo, l’Ente contattato può effettuare l’accoglienza temporanea d’urgenza. In questo caso, entro il primo giorno lavorativo seguente, l’Ente è tenuto a comunicare tempestivamente al Distretto Socio Sanitario di avere effettuato tale/i accoglienza/e temporanea/e d’urgenza riportando i motivi di comprovata emergenza. Il Distretto Socio Sanitario è tenuto a verificare i motivi di comprovata emergenza che hanno portato alla richiesta dell’accoglienza temporanea d’urgenza e, sulla base di tale verifica, informare l’Ente dell’eventuale riconoscimento del contributo dovuto per l’accoglienza e l’amministratore di sostegno o tutore o curatore ed i familiari della persona con disabilità dell’eventuale compartecipazione alla spesa.
Per tutti gli altri aspetti sono valide le norme incluse nella presente convenzione e relative al Servizio Residenziale definitivo.
Art. 24 – Procedimento di ammissione per le accoglienze temporanee programmate e d’urgenza
L’inserimento temporaneo viene disposto formalmente tramite una nota scritta inviata prima dell’inizio dell’accoglienza temporanea all’Ente, all’amministratore di sostegno o tutore o curatore e alla famiglia della persona con disabilità.
Il percorso di presa in carico è descritto nel Regolamento per la presa in carico allegato alla presente convenzione (Allegato n. 2).
E’ cura del Distretto Socio Sanitario favorire, prima di autorizzare l’accoglienza programmata, la conoscenza graduale da parte dell’Ente delle persone con disabilità con problematiche specifiche sul piano assistenziale e comportamentale e non conosciute in precedenza.
La UVMD viene convocata dal Distretto Socio Sanitario dopo aver acquisito gli elementi relativi alla valutazione complessiva, effettuata tramite S.Va.M.Di. ed eventuali altri strumenti, al Progetto Individuale, al livello assistenziale rispetto al quale si intende rilasciare l’Impegnativa di Residenzialità (1° - 2° - 3° livello), e gli obiettivi generali del Progetto di accoglienza temporanea, dopo aver individuato l’Ente sulla base dell’analisi contestuale.
La nota scritta del Distretto Socio Sanitario contiene:
a. I dati anagrafici della persona con disabilità: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico; il numero di tessera sanitaria ed il nominativo del medico di medicina generale;
b. La data della UVMD;
c. La/e data/e di inizio inserimento e data/e di dimissione;
d. Il referente del caso individuato in sede di UVMD;
e. Gli obiettivi del Progetto Individuale;
f. Il contributo giornaliero relativo alla fascia stabilita, individuata secondo valutazione complessiva effettuata tramite S.Va.M.Di. ed eventuali altri strumenti;
g. La compartecipazione economica giornaliera dovuta dalla persona con disabilità;
h. L’eventuale nominativo dell’amministratore di sostegno/tutore/curatore, o il riferimento di un familiare se questo non fosse stato ancora nominato;
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i. Un documento in allegato, da inviare solo all’Ente, che presenti la situazione sanitaria della persona con disabilità, le eventuali terapie farmacologiche ed eventuali problemi legati a difficoltà psicologiche e/o comportamentali.
Nell’eventualità che l’inserimento avvenga con carattere di urgenza, tale nota scritta è inviata entro 2 giorni lavorativi, ad eccezione del documento in allegato (punto i. dell’elenco di cui sopra), il cui contenuto dovrà essere inoltrato all’Ente tempestivamente entro il giorno stesso dell’inserimento.
Art. 25 – Accoglienza temporanea con frequenza al centro diurno
In quanto sostitutivo della famiglia, l’Ente è tenuto ad assicurare la permanenza della persona con disabilità presso la propria struttura, nell’eventualità che la persona con disabilità sia ammalata e non possa frequentare il centro diurno.
L’Ente è tenuto a garantire un servizio di reperibilità per rendere possibile il rientro nella struttura residenziale della persona con disabilità dal centro diurno, nel caso in cui per cause legate a sopraggiunti stati di malessere non ne sia possibile la permanenza.
Salvo diversi accordi compete comunque al centro diurno l’organizzazione del trasporto per il rientro nella struttura residenziale della persona con disabilità.
Nei giorni di accoglienza programmata o d’urgenza e nel caso in cui la persona con disabilità frequenti un centro diurno, l’Ente è tenuto ad assicurare il trasporto della persona con disabilità dalla struttura residenziale alla sede dell’attività esterna svolta, qualora il centro diurno frequentato non possa garantire il trasporto della persona con disabilità.
Nel caso in cui il trasporto sia effettuato dall’Ente, l’Azienda ULSS riconosce un contributo per il servizio reso, secondo il Regolamento per la realizzazione del servizio di trasporto ai centri diurni. Prima dell’inizio dell’inserimento temporaneo della persona con disabilità in struttura, vengono concordate le modalità di trasporto tra l’Ente, il Distretto Socio Sanitario, la famiglia ed il centro diurno esterno. Attualmente per il servizio di trasporto la persona con disabilità non è tenuta ad alcuna partecipazione economica.
Art. 26 – La fascia contributiva per le accoglienze temporanee
Se l’accoglienza di urgenza si protrae per più di 15 giorni di calendario, l’UVMD conferma o eventualmente modifica il contributo stesso.
Il contributo giornaliero è conteggiato sulla base del numero delle notti trascorse in struttura, ad eccezione delle presenze giornaliere solo in fascia diurna, per la quale vengono conteggiati i giorni di presenza.
Art. 27 – La partecipazione economica da parte della persona con disabilità in accoglienza temporanea programmata o d’urgenza
La persona con disabilità è tenuta a partecipare alla spesa residenziale per le accoglienze temporanee con un contributo giornaliero fissato annualmente dalla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza. Eventuali modifiche alla partecipazione economica sono disposte dalla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza.
Nell’eventualità di una presenza della persona con disabilità nella struttura residenziale nella sola fascia diurna, è prevista una partecipazione economica dell’utente pari a 1/2 della partecipazione economica di un’accoglienza temporanea con permanenza notturna.
Art. 28 – Il coordinamento delle accoglienze temporanee
La programmazione delle accoglienze temporanee programmate viene eseguita in modo coordinato.
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Il Distretto Socio Sanitario, valutata la situazione di difficoltà della famiglia, tenuto conto del benessere della persona con disabilità, si impegna a condividere gli obiettivi e le modalità dell’accoglienza con l’Ente, attraverso l’azione degli operatori distrettuali, che garantiscono il corretto passaggio di tutte le informazioni necessarie alla gestione dell’accoglienza temporanea.
Art. 29 – Accoglienze temporanee e soggiorni estivi
Entro il 31/3 di ciascun anno l’Ente è tenuto a comunicare agli operatori distrettuali di riferimento il calendario dei soggiorni estivi ed invernali pianificati nel corso dell’anno solare, al fine di consentire un’adeguata programmazione delle accoglienze temporanee.
Art. 30 – Disdetta del servizio di accoglienza temporanea o rientro anticipato in famiglia
Le giornate di accoglienza temporanea disdette all’Ente dal Distretto Socio Sanitario, con un preavviso di almeno tre giorni di calendario rispetto alla data programmata di accesso in struttura, non comportano alcun onere da parte dell’Azienda ULSS e della famiglia.
Se le giornate di accoglienza programmata vengono disdette all’Ente dal Distretto Socio Sanitario, con un preavviso inferiore a tre giorni di calendario rispetto alla data programmata di accesso in struttura ma per situazioni di provata emergenza (es. in caso di ricovero e/o malattia), nessun onere è posto a carico della famiglia e l’Azienda ULSS è tenuta al pagamento della sola integrazione sociale (differenza tra il contributo giornaliero, l’Impegnativa di Residenzialità e la partecipazione economica dell’utente) per un massimo di sette notti, salvo proposta di una nuova accoglienza programmata per il medesimo posto letto.
Se le giornate di accoglienza programmata vengono disdette per volontà della famiglia con un preavviso inferiore a tre giorni di calendario rispetto alla data programmata di accesso in struttura, l’utente è tenuto al pagamento della quota alberghiera (compartecipazione e quota sociale) relativa all’intero periodo previsto di accoglienza.
Se la famiglia decide il rientro anticipato dalla struttura della persona con disabilità, essa è tenuta al pagamento, per l’intero periodo di accoglienza programmata, della quota alberghiera (compartecipazione e quota sociale) relativa all’intero periodo previsto di accoglienza.
Art. 31 – Attività di monitoraggio e controllo
L’Azienda ULSS verifica la validità dei documenti di autorizzazione all’esercizio e accreditamento ai sensi della L.R. 22/02.
L’Azienda ULSS monitora il funzionamento e la qualità delle strutture in convenzione attraverso sopralluoghi annuali per verificare il rispetto degli indicatori di qualità ritenuti esigibili nell’erogazione dei servizi in oggetto, come da Protocollo allegato alla presente convenzione (Allegato n. 3 e Allegato n. 3bis).
L’Azienda ULSS effettua un’azione di controllo, anche senza preavviso in caso di segnalazione, attraverso la costituente commissione ispettiva di vigilanza.
L’Ente è tenuto ad inviare semestralmente all’Azienda ULSS un elenco aggiornato degli operatori in servizio e relativo titolo.
Art. 32 – Assicurazioni e infortuni
L’Ente, oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro e prima dell’inizio delle attività, stipula le assicurazioni di legge a favore di operatori, persone con disabilità ospitate anche temporaneamente, personale volontario e tutte le persone frequentanti la struttura anche saltuariamente.
Inoltre l’Ente è tenuto a stipulare adeguate coperture assicurative per i propri mezzi di trasporto. L’Ente si rende disponibile alla visione e alla duplicazione delle polizze e delle denunce di infortunio riguardanti gli utenti, qualora i documenti relativi al proprio tutelato o congiunto siano richiesti dall’amministratore di sostegno/tutore/curatore della persona con disabilità o eventualmente dalla sua famiglia.
All’atto della sottoscrizione della presente convenzione, l’Ente è tenuto a fornire all’Azienda ULSS copia delle assicurazioni stipulate e relative ai propri operatori in servizio ed alle persone con disabilità ospitate alla data della stipulazione della presente convenzione.
Art. 33 – Fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda
Qualora l’Ente, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione, o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del Codice Civile, o proceda a cessione di ramo d’azienda, deve garantire comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.
Art. 34 – Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto
In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali oggetto della presente convenzione o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la sua gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda ULSS contesta mediante lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate ed assegna all’Ente un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.
Trascorso tale termine di dieci giorni e nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’Ente, che devono comunque pervenire all’Azienda ULSS entro il termine stabilito, non siano ritenute soddisfacenti, l’Azienda ULSS n. 6 Vicenza procede a detrarre una penalità da € 500,00 (cinquecento) a € 5.000,00 (cinquemila) dopo due richiami scritti per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dall’Ente.
In particolare l’Azienda ULSS pone in carico all’Ente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti all’inadempienza riscontrata.
Art. 35 – Eventuale risoluzione del rapporto
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione e relativi allegati ne determina la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile su iniziativa di ciascuna delle parti. Resta ferma in ogni caso la possibilità di recesso per ciascuna delle parti in qualsiasi momento e con preavviso di 3 mesi da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R.
L’Azienda ULSS, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile, potrà risolvere il contratto, previa comunicazione scritta all’Ente con lettera raccomandata A.R. o telefax, nei seguenti casi:
1. grave e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
2. xxxxxxx, da parte dell’ente gestore, dei requisiti espressi in premessa;
3. cessazione dell’attività, fallimento;
4. mancata stipula delle assicurazioni di legge;
5. inadempienze di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro;
6. qualora l’Ente non provveda ad avviare le procedure per il rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della L.R. 22/02 entro le scadenze previste;
7. non assolva agli obblighi derivanti dal piano di adeguamento previsto nei sopralluoghi di autorizzazione ai sensi della L.R. 22/02.
Art. 36 – Foro competente
In caso di controversia tra Ente e Azienda ULSS circa l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, le parti si attivano secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si raggiunga un accordo, per le controversie non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il foro competente è il Foro di Vicenza. In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto può giustificare la sospensione o il rifiuto dell’esecuzione del contratto.
Art. 37 – Trattamento dei dati personali
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, facendo presente che i dati personali forniti dall’Ente saranno raccolti presso l’Azienda ULSS per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale.
Il titolare del trattamento è l’Azienda ULSS n. 6 Vicenza ed il responsabile del trattamento è il Dirigente delegato dal Direttore Generale.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la rescissione del contratto.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento.
Ai sensi del medesimo articolo i soggetti hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. I dati potranno essere comunicati dall’Azienda ULSS a soggetti terzi aventi diritto, secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
Art. 38 – Segreto d’ufficio
Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, il personale impiegato dall’Ente è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
L’Ente assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni previste dalla presente convenzione mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
Art. 39 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Ente si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta della presente convenzione.
Art. 40 – Clausola risolutiva
La presente convenzione è soggetta ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.
Art. 41 – Clausola finale
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente contratto, valgono le norme del Codice Civile.
Art. 42 – Durata e decorrenza
La presente convenzione ha durata dal 01/01/2016 al 31/12/2018 e non è oggetto di tacito rinnovo.
Qualora intervenissero comunque nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni.
Vicenza,
PER ACCETTAZIONE:
Direttore Generale Azienda ULSS n. 6 Vicenza Legale Rappresentante Ente (Xxxxxxxx Xxxxxx) (Xxxxxxx Xxxxx)
Allegato n. 1
Linee guida per la realizzazione del Servizio di Trasporto ai Centri Diurni
Il presente regolamento disciplina le modalità di esecuzione del servizio di trasporto realizzato dagli Enti Gestori, ai Centri Diurni delle persone con disabilità dell’Azienda Ulss n. 6 Vicenza.
Così come da indicazioni regionali, il servizio di trasporto e accompagnamento è da intendersi quale attività socio-sanitaria integrativa del Centro Diurno: “i costi del trasporto per l’accesso ai CEOD per persone con disabilità costituiscono fattore di produzione del servizio a sostegno delle famiglie e sono ricompresi nella retta del servizio la cui copertura avviene secondo quanto previsto per il LEA, detratti i trasferimenti a valere sul fondo sociale regionale di cui all’articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (art. 5 LR n. 1 del 27/02/2008).
Art. 1 - Destinatari
Il servizio di trasporto è garantito alle persone con disabilità, previamente autorizzate dall’Azienda Ulss n. 6 Vicenza, che frequentano i Centri Diurni gestiti da Cooperative/Fondazioni che hanno stipulato una convenzione con l’Azienda Ulss 6 o sono a gestione diretta Ulss.
Art. 2 – Trasporto utenti fuori Ulss
L’Ente Gestore può erogare un servizio di trasporto agli utenti, frequentanti il proprio Centro Diurno, residenti fuori dal territorio dell’Azienda Ulss n. 6 Vicenza.
Il rimborso economico sarà chiesto direttamente all’Azienda Ulss di competenza.
Art. 3 - Orari
L’arrivo al Centro Diurno dovrà avvenire entro le 9.30, la partenza dal Centro non prima delle 15.30.
L’arrivo del mezzo al domicilio della persona con disabilità non dovrà avvenire indicativamente prima delle 8.00, per il percorso di andata e dopo le 17.30, per il percorso di ritorno, salvo diversi accordi direttamente tra Ente gestore e amministratore di sostegno/tutore/curatore della persona con disabilità in merito all’organizzazione del servizio
Sarà cura dell’Ente Gestore informare direttamente la famiglia e per conoscenza il Distretto, di eventuali variazioni di orari, dovute a ritardi per cause impreviste o per cambiamenti di percorso.
Nell’eventualità che, per determinate situazioni, gli orari di cui sopra non potessero essere rispettati, l’Ente Gestore è tenuto a darne informazione al Distretto Socio Sanitario di competenza.
Art. 4 - Automezzi
Gli automezzi possono essere di proprietà o concessi in comodato d’uso all’Ente Gestore da terzi. I mezzi devono inoltre essere idonei al trasporto di persone con disabilità deambulanti e non, dotati di pedana idraulica (dove ci sono carrozzine) per la salita e la discesa delle carrozzine, provvisti di posti a sedere sufficienti per gli utenti e l’accompagnatore e sistemi di fissaggio delle carrozzine e dei trasportati in carrozzina.
Allegato n. 1
In ciascun automezzo dovrà essere presente un kit con tutto il materiale di prima necessità per far fronte ad eventuali bisogni dell’utente e a situazioni igienico-sanitarie che richiedano un intervento immediato.
Sarà cura della famiglia/Amministratore di sostegno/tutore/curatore, provvedere alla fornitura degli ausili personali specifici che fossero necessari per garantire che la persona con disabilità in carrozzina possa essere trasportata in sicurezza a bordo dei mezzi attrezzati (es. appoggiatesta specifico per la carrozzina).
Art. 5 - Autista e accompagnatore
A bordo di ciascun automezzo, oltre alla figura dell’autista, deve essere garantita la disponibilità di un accompagnatore nei momenti di trasporto degli ospiti, in relazione alla gravità dell’handicap.
Per quanto riguarda l’autista esso può essere un operatore del Centro Diurno o un dipendente da una ditta esterna ovvero un volontario.
L’accompagnatore dovrà essere un operatore o un volontario che conosca gli utenti e abbia sostenuto uno specifico corso di interventi di primo soccorso.
Non è possibile che entrambe le figure sopradescritte siano volontari.
In caso di servizi di trasporto effettuati a favore di due persone con disabilità a bordo (es. accoglienze temporanee, tragitti particolari etc.), il Responsabile del Centro Diurno/Centro Residenziale, previo accordo con la famiglia e informando il Distretto, può autorizzare, laddove non ravvisi particolari problematiche di tipo sanitario e/o comportamentale, che l’accompagnamento sia realizzato con un solo operatore/autista presente nel mezzo.
Ogni Ente Gestore designa un coordinatore del trasporto che sarà referente, rispetto alle famiglie e agli operatori distrettuali, per tutti gli aspetti che attengono al servizio.
Art. 6 – Regolamento dell’Ente gestore
Ciascun Ente gestore è tenuto a dotarsi di un proprio regolamento operativo interno che verrà portato a conoscenza degli utenti, dei loro famigliari, degli operatori del centro diurno e di coloro che effettuano il trasporto.
Art. 7 - Richiesta di trasporto di un nuovo inserimento diurno
In caso di nuovo inserimento al Centro Diurno, l’UVMD che ratifica l’inserimento valuta l’adeguatezza della richiesta della famiglia, intesa quale effettiva ed assoluta necessità di trasporto, la fattibilità ed eventuali soluzioni alternative relativamente al servizio di trasporto.
Per far ciò gli operatori di riferimento distrettuali sono tenuti ad effettuare una istruttoria che prevede:
- la verifica della disponibilità dell’Ente Gestore ad effettuare il servizio di trasporto nell’ambito dei percorsi già esistenti e l’eventuale costo aggiuntivo;
- l’invio dell’istruttoria al Servizio Disabili per la autorizzazione all’attivazione del servizio.
Allegato n. 1
Il Servizio Disabili autorizza l’attivazione dopo aver verificato gli aspetti organizzativi e gestionali rispetto alla richiesta e l’impatto economico ed organizzativo.
Il Servizio Disabili, nel caso di non disponibilità di posti, valuta l’opportunità utilizzare altre linee di trasporto di altri Enti Gestori in prossimità dell’abitazione del nuovo inserito.
Art. 8 - Richiesta di trasporto di una persona con disabilità già inserita in Centro Diurno
Gli operatori distrettuali di riferimento sono tenuti ad accogliere e valutare le richieste di trasporto di persone con disabilità già inserite al Centro Diurno, per le quali è venuta meno, da parte dei familiari la disponibilità all’accompagnamento.
Qualora la richiesta di trasporto di una persona con disabilità già inserita venga inoltrata direttamente all’Ente Gestore del Centro Diurno, quest’ultimo è tenuto a trasmettere la domanda agli operatori distrettuali di riferimento che procedono con l’istruttoria descritta nel punto precedente.
Art. 9 – Parametri di contribuzione
All’Ente Gestore del Centro Diurno che realizza un servizio di trasporto viene riconosciuto un contributo economico nella misura di € 0,40 moltiplicato per i chilometri complessivi del percorso e
€ 17 orari per ciascuna figura presente a bordo (autista e operatore) moltiplicata per i minuti intercorrenti prima delle ore 9.00 e dopo le ore 16.00.
Nell’eventualità di un servizio di trasporto realizzato da un Ente Gestore di servizi residenziali, sarà corrisposto un contributo economico nella misura di € 0,40 moltiplicato per i chilometri complessivi del percorso e € 17 orari per ciascuna figura presente a bordo (autista e operatore).
In caso di diverse modalità di organizzazione del servizio concordate tra Ente gestore e amministratore di sostegno/tutore/curatore della persona con disabilità, l’Ente gestore è tenuto a informare il Servizio Disabili che provvederà alla determinazione del contributo secondo un criterio di equità rispetto alle modalità vigenti.
I parametri di contribuzione saranno rivisti a cadenza annuale compatibilmente con la disponibilità del bilancio economico preventivo – Area Disabilità – dell’Azienda Ulss n. 6 Vicenza, a partire dal bilancio economico preventivo 2013 e previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci.
Art. 10 - Riconoscimento economico per una nuova persona trasportata
Nell’eventualità di nuova persona trasportata, il Servizio Disabilità valuta la richiesta di variazione del percorso che l’Ente Gestore dovrà compiere: nel caso in cui la variazione richiesta non sia superiori a 10 km complessivi giornalieri e/o a 10 minuti complessivi giornalieri di percorrenza in aggiunta rispetto al percorso tradizionale, il contributo rimane invariato.
Qualora le variazioni di percorso fossero maggiori rispetto ai termini sopra citati, sarà cura del Servizio Disabilità disporre sulla base dei chilometri aggiuntivi percorsi e del tempo aggiuntivo di percorrenza, una variazione del contributo annuale riconosciuto secondo i parametri di cui all’art. 7.
Nell’eventualità che più richieste di inserimento comportassero, per saturazione delle linee, la revisione dei tragitti con l’eventuale aggiunta di un automezzo, l’Ente Gestore è tenuto a presentare il nuovo progetto al Servizio Disabilità che, compatibilmente con la situazione di budget, ridefinirà il contributo annuale.
Allegato n. 1
Art. 11 – Variazione del contributo per dimissioni dal Centro Diurno della persona trasportata
In caso dimissioni dal Centro Diurno della persona trasportata, sarà cura dell’Ente Gestore informare il Servizio Disabilità della variazione del percorso: se la variazione non è superiore a 10 km e/o a 10 minuti di percorrenza rispetto al percorso tradizionale, il contributo rimane invariato. Se questi parametri dovessero essere superati il contributo, in assenza di nuove persone trasportate, sarà ridotto.
Art. 12 - Trasporto di persone con disabilità in accoglienza temporanea
L’équipe distrettuale che valuta gli inserimenti di accoglienza temporanea presso le comunità residenziali, è tenuta a verificare la possibilità del trasporto della persona con disabilità al Centro Diurno da parte dell’Ente Gestore del servizio semiresidenziale. In alternativa verrà chiesta la disponibilità al trasporto all’Ente Gestore del servizio residenziale con corresponsione di un contributo secondo i parametri di cui all’articolo 8.
Art. 13 - Aggiornamento linee percorsi
L’Ente Gestore è tenuto, entro il mese di dicembre di ciascun anno, ad inviare al Servizio Disabilità un aggiornamento dei percorsi secondo il prospetto allegato al presente regolamento e ogniqualvolta si modifichino sensibilmente i percorsi e i tempi di percorrenza (vedi art. 9 e 10 secondo capoverso)
Art. 14 - Trasporto di persone di Centri Diurni diversi
Al fine di una razionalizzazione del sistema, in alcune e specifiche situazioni, la persona con disabilità può essere trasportata da un Ente Gestore diverso dal proprio, i cui tragitti sono contigui al domicilio della persona. Sarà cura degli Enti Gestori coinvolti (Ente Gestore che trasporta ed Ente Gestore che gestisce il Centro Diurno frequentato) concordare con la famiglia della persona con disabilità trasportata una forma di accordo che dichiari il consenso al trasporto.
Art. 15 – Automezzi a disposizione
Nel caso vi sia l’urgenza di reperire un automezzo sostitutivo per rotture impreviste, sarà messo a disposizione degli Enti Gestori un elenco con relativo recapito telefonico degli automezzi messi a disposizione e non utilizzati nelle fasce orarie dedicate al trasporto.
Allegato n. 2
REGOLAMENTO DELLA PRESA IN CARICO
(delle persone con disabilità da 0 a 65 anni e delle loro famiglie)
FASE 1 – Accoglimento della domanda
a. Accoglimento della domanda da parte del Distretto Socio Sanitario
La domanda consiste in una richiesta scritta presentata al Distretto Socio Sanitario (Ufficio Disabilità distrettuale) firmata dalla persona con disabilità ove possibile, dal suo tutore/amministratore di sostegno/curatore oppure da un familiare, nel caso in cui non sia stata ancora conclusa la procedura di nomina del tutore/amministratore di sostegno/curatore della persona con disabilità e accolta di norma dall’Assistente Sociale.
Nel caso in cui la domanda pervenga ad un Ente gestore privato, questo invita la persona interessata ad inoltrarla al Distretto Socio Sanitario (Ufficio Disabilità Distrettuale), fornendo le opportune indicazioni.
b. Registrazione della domanda nella cartella personale unitaria
La registrazione della domanda nella cartella personale unitaria da parte del Distretto Socio Sanitario implica l’apertura formale del procedimento di presa in carico, che porterà alla realizzazione di un Progetto.
L’apertura formale del procedimento di presa in carico, che porterà alla realizzazione di un Progetto, avviene con la registrazione della domanda nella cartella personale unitaria da parte del Distretto Socio Sanitario.
c. Analisi della domanda da parte del Distretto Socio Sanitario
L’analisi della domanda viene effettuata tramite uno o più colloqui conoscitivo (di norma l’A.Sociale).
Allegato n. 2
FASE 2 – Valutazione della domanda
a. Valutazione della domanda da parte dell’Ufficio Disabilità distrettuale
L’Ufficio Disabilità distrettuale effettua una valutazione complessiva degli aspetti sociali e raccoglie aspetti sanitari registrati nella cartella unitaria della persona con disabilità.
Laddove la situazione richieda il supporto di figure professionali provenienti da servizi diversi, il Distretto Socio Sanitario procede all’attivazione delle collaborazioni necessarie.
Per la valutazione della domanda è obbligatoria l’applicazione della Scheda S.Va.M.Di.
FASE 3 – La costruzione del Progetto
Di concerto con la persona con disabilità ove possibile, con il suo amministratore di sostegno/tutore/curatore e con la sua famiglia, gli operatori dell’equipe di riferimento che hanno compiuto la valutazione della domanda procedono come segue:
a. Condivisione del quadro complessivo e dei percorsi possibili
b. Costruzione del Progetto Individuale Globale
L’equipe di riferimento raccoglie i dati della valutazione della domanda e formula le ipotesi del Progetto, tenendo presente:
• Il coinvolgimento di tutte le parti interessate (la persona con disabilità, la sua famiglia, il suo amministratore di sostegno/tutore/curatore, l’Ente, il Distretto Socio Sanitario);
• La condivisione di tutte le informazioni utili e necessarie;
• La compatibilità del Progetto con le risorse disponibili nella rete di offerta del territorio.
c. Individuazione concertata dell’Ente nel caso in cui si prevede attivazione di interventi gestiti da Enti gestori privati convenzionati
Il Distretto Socio Sanitario individua l’Ente sulla base di:
• Caratteristiche e attività dell’Ente, in relazione ai bisogni specifici della persona con disabilità;
Allegato n. 2
• Dislocazione territoriale della struttura;
• Eventuali preferenze espresse dalla persona con disabilità ove possibile, dalla sua famiglia e dall’amministratore di sostegno/tutore/curatore.
FASE 4 – Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD)
Per quanto riguarda la regolamentazione dell’attività delle UVMD valgono le indicazioni contenute nel Regolamento per la definizione delle attività dell’UVMD (DGR 4588 del 28/12/2007), approvato dall’A. ULSS 6 Vicenza in data 9/4/2008 con Deliberazione 139 del Direttore Generale: Si riportano di seguito i punti fondamentali.
a) Finalità generali
L’UVMD è costituita presso il Distretto Socio Sanitario, ambito territoriale omogeneo per la gestione del sistema dei servizi e degli interventi socio sanitari.
L’UVMD valuta ed attiva la presa in carico delle persone residenti nel Distretto, segue nel tempo il progetto individualizzato, effettuando opportune verifiche ed aggiornamenti del progetto medesimo. L’UVMD è competente ad effettuare la presa in carico della persona, ovvero effettuare la valutazione multidimensionale e multiprofessionale, la progettazione personalizzata degli interventi, seguire nel tempo la persona, effettuare verifiche periodiche e a fornire risposte appropriate che permettono il rispetto dei principi di equità, sussidiarietà, sostenibilità e trasparenza di accesso ai servizi e alle prestazioni del territorio.
L’UVMD attua il monitoraggio e la verifica dei risultati nei progetti approvati.
b) Obiettivi
Obiettivo dell’attività dell’UVMD è la definizione, in ciascuna area di intervento, del progetto individuale della persona in condizioni di bisogno socio sanitario nell’ottica di una presa in carico globale della persona.
L’UVMD deve individuare la migliore soluzione possibile, rispondente alle esigenze del soggetto richiedente e in linea con le scelte individuabili nell’ambito della programmazione regionale del sistema di offerta.
Allegato n. 2
c) Funzioni
La prima funzione dell’UVMD è la valutazione multidimensionale e multiprofessionale, cioè la lettura delle esigenze della persona in modo correlato (sanitarie, sociali, relazionali, ambientali), al fine di identificare gli interventi e le risposte più appropriate, nel rispetto del principio di equità, sussidiarietà e sostenibilità di accesso ai servizi e alle prestazioni del territorio.
Tale funzione è supportata da strumenti di valutazione, quali quelli approvati dalla Regione del Veneto, che costituiscono modalità uniformi sul territorio regionale (SVAMA, SVaMDi) e, in caso di assenza di questi, da strumenti definiti a livello locale.
In secondo luogo, l’UVMD elabora il progetto individuale globale,
In terzo luogo, ai fini della realizzazione del progetto individuale globale, l’UVMD individua il “case manager”, cioè l’operatore di riferimento per la persona e la sua famiglia, che ha il compito di verificare la realizzazione delle varie fasi del progetto, raccordare il sistema dei servizi e della rete formale ed informale, che dà impulso, stimola e monitora gli interventi e che, in ultima analisi, attua e concretizza la presa in carico per l’attuazione del suddetto progetto individuale.
L’UVMD individua il case manager nell’operatore, sociale, sanitario o socio-sanitario che, rispetto alla situazione personale e famigliare, è più funzionale alla realizzazione del progetto approvato.
Infine, l’UVMD svolge una funzione di verifica rispetto ai risultati, intesi come esiti dei progetti individuali di intervento. A tale scopo l’Azienda ULSS individua gli indicatori di verifica, anche in correlazione a quelli definiti nella Programmazione locale del Piano di Zona e dei Piani Settoriali che lo compongono.
d)Richiesta di revisione/riesame da parte degli interessati
Entro 30 giorni dalla ricezione del progetto individuale o dell’esito della domanda il richiedente può presentare richiesta motivata e documentata di revisione al Responsabile UVMD.
L’UVMD, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di revisione/riesame, risponde al richiedente con atto motivato.
La valutazione in UVMD è richiesta in base alle indicazioni regionali vigenti per:
- l’accesso alle strutture residenziali e semiresidenziali per le persone con disabilità e l’accoglienza programmata;
Allegato n. 2
- l’accesso agli interventi e alle prestazioni di autonomia personale, aiuto personale – interventi a domicilio e progetti di vita indipendente, per la disabilità riconosciuta grave;
- l’accesso alle prestazioni ADI, come definite nell’accordo regionale con i MMG (DGR 325/200) e in particolare: prestazioni ADIMED, dimissioni protratte e assistenza nelle ultime fasi della vita;
- i casi complessi ritenuti tali dal Responsabile UVMD.
FASE 5 – Gestione del progetto e compiti del Referente del caso
Il Referente del caso (Case manager) è l’operatore responsabile del percorso della persona con disabilità e della sua famiglia ed è individuato in sede di UVMD.
Ha il compito di:
- monitorare tutte le fasi di attuazione del Progetto Globale deciso in suo favore;
- collaborare con le diverse figure professionali della sua equipe e con altre figure professionali de Distretto richiedendone l’attivazione da parte del Responsabile dell’Ufficio Disabili distrettuale;
- partecipare ai momenti di verifica e di ridefinizione del Progetto Personalizzato elaborato e realizzato dall’Ente gestore responsabile del servizio attivato;
- segnalare al Responsabile dell’Ufficio Disabili distrettuale qualsiasi variazione progettuale richieda una revisione del Progetto globale e quindi una attivazione di UVMD;
- tenere i contatti con la persona con disabilità, con la sua famiglia e con gli operatori dell’ente che gestisce i servizi in essere;
- mediare ed intervenire nei contesti territoriali attivati per favorire la realizzazione del Progetto Personalizzato della persona con disabilità;
- facilitare la persona e la sua famiglia nella gestione e nell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla persona.
Il Referente del caso indicativamente segue tutto il percorso della presa in carico e rappresenta quindi il punto di contatto unico, costante e riconoscibile della persona e della sua famiglia nei confronti del sistema di servizi dell’area della disabilità.
Allegato n. 3
Protocollo per il monitoraggio e controllo del funzionamento e della qualità delle strutture residenziali
Premessa
L’Azienda ULSS n. 6 Vicenza in collaborazione con gli Enti Gestori ha avviato nel 2009 un progetto di verifica e di controllo delle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali che operano da anni nel nostro territorio.
Parallelamente all’applicazione graduale della normativa vigente in materia di Autorizzazione e Accreditamento (L.R. 22/02), che implica un processo di adeguamento di tutte le strutture esistenti nel nostro territorio ai requisiti strutturali e organizzativi, è emersa l’esigenza di verificare maggiormente la qualità del servizio offerto, in rapporto alla coerenza con le finalità e le strategie della programmazione locale (Piani di Zona) e in relazione alla soddisfazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Gli Obiettivi del Progetto
1) Conoscere e valutare le diverse modalità di funzionamento delle strutture diurne e residenziali;
2) Garantire una sufficiente divulgazione e una adeguata trasparenza delle informazioni sulle modalità di accesso e sui modelli gestionali organizzativi di ciascuna struttura;
3) Favorire un dialogo efficace e concreto tra strutture, famiglie e distretti;
4) Favorire il confronto sui diversi modelli di gestione per individuare i requisiti di funzionamento che siano indicativi di un servizio di qualità.
Il procedimento di monitoraggio
In relazione a quanto descritto all’Art. 30 della Convenzione tra Azienda ULSS ed Enti Gestori di Servizi Residenziali denominato “Attività di monitoraggio e controllo”, si riportano di seguito le fasi di attuazione del processo di monitoraggio attuato dall’Azienda ULSS nei confronti delle strutture residenziali oggetto della Convenzione.
1. L’Azienda ULSS, attraverso il Servizio Disabili e gli Operatori dei Distretti Sociosanitari. effettua le visite di verifica almeno con cadenza annuale in una o più strutture di ciascun Ente, allo scopo di rilevare il grado di raggiungimento dei requisiti considerati “esigibili” (elencati nelle tabelle sotto riportate) da parte delle persona con disabilità e delle loro famiglie e quindi dall’Azienda ULSS. La prima fase sperimentale sarà conclusa entro la fine del 2012.
2. Verifica dei risultati e condivisone con ciascun Ente dell’eventuale percorso di adeguamento rispetto agli indicatori non raggiunti
3. Verifica condivisa con tutti gli Enti sulla validità degli indicatori, eventuali aggiustamenti sugli indicatori, aggiunta di nuovi indicatori e definizione di eventuali modalità di misurazione (es.: 0% - 60% - 100% di raggiungimento)
4. Mantenimento del processo di monitoraggio nel 2013 e negli anni di validità della Convenzione che interesserà tutte le strutture oggetto delle Convenzioni.
5. Pubblicizzazione, nell’ambito del Tavolo di Concertazione Permanente o suoi Gruppi di Lavoro, degli esiti delle verifiche e condivisione di eventuali percorsi di adeguamento degli indicatori non raggiunti.
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
Xxxxx X. Xxxxxxx x. 00 – 00000 XXXXXXX
COD. REGIONE 050 – COD. X.X.XX. 006 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242
ALLEGATO N. 3 BIS
INDICATORI DI QUALITA' SERVIZIO RESIDENZIALE
Legenda punteggio minimo esigibile:
Punteggio 2: ciò che è indicato è totalmente esigibile Punteggio 1: ciò che è indicato è parzialmente esigibile
AREA ALIMENTAZIONE | PUNTEGGIO MINIMO ESIGIBILE |
Il menu varia sulle 4 settimane del mese e viene modificato stagionalmente. | 2 |
L'utente può scegliere tra 2 primi, 2 secondi, 2 contorni, frutta o dolce. | 1 |
L'utente in grado di scegliere provvede a definire il proprio menu o vi provvedono la famiglia/tutore/AdS o l'operatore in base ad accordi con la famiglia, nel rispetto della propria dieta. | 2 |
La famiglia conosce il menu mensile, comprese le variazioni, in quanto il menu viene consegnato o esposto in modo visibile ed accessibile. | 2 |
Le esigenze dietetiche di ciascun utente sono documentate dalle figure preposte e rispettate. | 2 |
L'utente può accedere al cibo in orari diversi, nel rispetto della propria dieta e con la supervisione dell'operatore. | 2 |
TOTALE AREA ALIMENTAZIONE | 11 |
AREA IGIENE PERSONALE E ABBIGLIAMENTO | PUNTEGGIO MINIMO ESIGIBILE |
Tutti gli interventi vengono registrati in cartella personale. | 2 |
L'igiene orale viene effettuata almeno 3 volte al giorno. | 2 |
La doccia o il bidet sono effettuati giornalmente e ogni qualvolta ce ne sia bisogno. | 2 |
Il taglio della barba e delle unghie è effettuato almeno 2 volte alla settimana e ogni qualvolta ce ne sia bisogno. | 2 |
Il taglio dei capelli e la cura dei calli sono effettuati da un professionista ogni qualvolta ce ne sia bisogno. | 2 |
La biancheria intima ed il vestiario sono cambiati quotidianamente e ogni qualvolta ce ne sia bisogno. | 2 |
L'utente può scegliere il proprio vestiario nei limiti delle proprie capacità. | 2 |
La sostituzione della biancheria da letto e da cucina avviene settimanalmente e comunque al bisogno. | 2 |
TOTALE AREA IGIENE PERSONALE E ABBIGLIAMENTO | 16 |
AREA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE | PUNTEGGIO MINIMO ESIGIBILE |
Lo stato di salute generale (ciclo mestruale, evacuazioni…) viene registrato giornalmente nella cartella personale e/o nel libro comunicazioni/consegne. | 2 |
Tutti gli interventi e le attività sono registrati giornalmente nella cartella personale e/o nel libro comunicazioni/consegne. | 2 |
Il MMG effettua visite periodiche direttamente in struttura. | 2 |
Esiste un protocollo per la somministrazione dei farmaci che avviene previa acquisizione di consenso/richiesta scritto/a da parte della famiglia/tutore/AdS e con un certificato medico. | 2 |
In relazione a comportamenti problematici, vengono assicurati interventi particolari anche attraverso formazioni specifiche. | 2 |
In caso di ricovero ospedaliero, l'Ente garantisce, attraverso gli operatori, l'assistenza qualora non sia possibile per i familiari, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione. | 2 |
TOTALE AREA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE | 12 |
AREA CURA DELL'AMBIENTE | PUNTEGGIO MINIMO ESIGIBILE |
L'ambiente (locali, arredi, luci e tutto quanto incluso nella struttura) è accogliente, pulito, funzionale, accessibile e sicuro. | 2 |
Le camere sono pulite a fondo almeno una volta al mese. | 2 |
Viene favorita la personalizzazione delle stanze. | 2 |
TOTALE AREA CURA DELL'AMBIENTE | 6 |
AREA BISOGNI AFFETTIVI E RELAZIONALI | PUNTEGGIO MINIMO ESIGIBILE |
L'orario del coricarsi e dell'alzarsi viene concordato con l'utente nei limiti delle esigenze della comunità. | 2 |
E' offerta la possibilità di personalizzare il tempo libero a seconda dei bisogni e dei progetti individuali, tali attività sono registrate nella cartella personale e/o nel libro comunicazioni/consegne e comunicate ai familiari durante gli incontri. | 2 |
E' favorito un codice comunicativo personalizzato. | 2 |
Nella programmazione generale sono previste attività ricreative/sportive/culturali/religiose individualmente o in piccoli gruppi, e tali attività sono registrate nella cartella personale e/o nel libro comunicazioni/consegne e comunicate ai familiari durante gli incontri. | 2 |
Per ciascuna persona con disabilità sono previste uscite almeno settimanali, ed uscite nel week-end almeno mensili, per fruire delle offerte di tempo libero del territorio. | 2 |
I rilevatori hanno avuto modo di conoscere e verificare le attività effettuate negli ultimi 3 mesi. | 2 |
Viene favorita una relazione costante con la famiglia, nel rispetto del progetto individuale. | 2 |
TOTALE AREA BISOGNI AFFETTIVI E RELAZIONALI | 14 |
AREA PROGETTAZIONE EDUCATIVA | PUNTEGGIO MINIMO ESIGIBILE |
Il PP è inserito nella cartella personale della persona con disabilità, è aggiornato periodicamente, è consultabile e contiene le attività codificate per gli utenti con attività diurna interna e per tutti gli utenti nel periodo di chiusura dei centri diurni. | 2 |
Sono proposti soggiorni estivi. | 2 |
Gli utenti vengono coinvolti nelle attività domestiche nell'ottica di promozione delle autonomie. | 2 |
L'Ente è impegnato in progetti di apertura e collaborazione con il territorio. | 2 |
L'Ente promuove un rapporto costante con i centri diurni e le altre realtà educative e lavorative del territorio nel rispetto del Progetto Individuale. | 2 |
Sono effettuati incontri periodici con specialisti e servizi di riferimento. | 2 |
TOTALE AREA PROGETTAZIONE EDUCATIVA | 12 |
AREA ORGANIZZAZIONE | PUNTEGGIO MINIMO ESIGIBILE |
E' accolta qualsiasi tipologia di utenza secondo quanto previsto dalla convenzione e dalla LR 22/02. | 2 |
Il passaggio di consegne avviene tramite procedure scritte e formali tra operatori. | 2 |
Almeno mensilmente vengono effettuati, verbalizzati e registrati incontri di confronto e programmazione tra operatori. | 2 |
Negli ultimi 6 mesi gli operatori hanno partecipato ad almeno un evento formativo. | 1 |
E' favorita all'interno dell'Ente la presenza stabile degli operatori e sono adottate misure adeguate di riduzione del turn over | 1 |
Il responsabile dell'Ente, a richiesta, è disponibile ad incontri o colloqui con familiari e operatori distrettuali. | 2 |
Sono presenti volontari che partecipano attivamente alla vita dell'Ente, al di fuori dello standard richiesto dalla LR 22/02. | 1 |
TOTALE AREA ORGANIZZAZIONE | 11 |
AREA RAPPORTI CON LA FAMIGLIA E IL DISTRETTO S.S. | PUNTEGGIO MINIMO ESIGIBILE |
E' presente un regolamento per l'effettuazione delle visite da parte di familiari ed amici ed esso è ben esposto all'interno della struttura e consegnato ai familiari. | 2 |
E' possibile effettuare visite non programmate, nel rispetto degli utenti e compatibilmente alle attività ed alla programmazione della struttura e dell'Ente. | 2 |
Gli utenti hanno la possibilità di fare e ricevere telefonate. | 2 |
Sono svolti incontri periodici (almeno semestrali) tra Ente (operatori) e singola famiglia. | 2 |
Sono somministrati (almeno annualmente) questionari di gradimento. | 2 |
Sono svolti incontri periodici (almeno semestrali) tra Ente (operatori) e Gruppo/Associazione Famiglie. | 2 |
TOTALE AREA RAPPORTI CON LA FAMIGLIA E IL DISTRETTO S.S. | 12 |