CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI LIMBIATE
CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI LIMBIATE
L’anno …….. addì…..del mese di ….., nella residenza Comunale di , tra i Signori:
1. ……………….., nato a …………. il ………….., C.F. ………….. il quale agisce nel solo interesse ed in rappresentanza del Comune di Limbiate, Codice Fiscale
…………, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. xx del xx/xx/xxxx, immediatamente eseguibile, di seguito per brevità “ Comune o Socio”;
2. …………….., nato a ………….. il ……….., , Legale Rappresentante della
Società ……………. con sede legale a ……………. in Via ………….., iscritta al Registro delle Imprese di ………. in data ………, Codice Fiscale e Partita Iva
……….., di seguito per brevità “Società”;
PREMESSO CHE:
a. il Comune ha conferito la gestione della Farmacia Comunale con sede in Via
…………., per la durata di anni 20 (venti);
b. é necessario regolamentare l’affidamento del servizio relativo alla conduzione della Farmacia Comunale, fissando gli obblighi reciproci tra Comune (nella sua qualità di Socio regolatore e controllore) e Società (nella sua qualità di soggetto erogatore controllato), al fine di garantire l’autonomia gestionale della Società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse del Comune e quindi per il fine ultimo della tutela dei cittadini/utenti;
c. tutto ciò premesso quale parte integrante del presente atto, e oggetto di specifico accordo tra le parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune e la Società affidataria del servizio pubblico relativo alla gestione della farmacia di cui il Comune detiene la titolarità (di seguito per brevità Servizio).
2. Il Servizio sinteticamente comprende:
a) il commercio al dettaglio e all’ingrosso di specialità medicinali, prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni
altro bene che possa essere utilmente commerciato nell’ambito dell’attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;
b) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
c) l’effettuazione di test diagnostici;
d) C.U.P. - centro di prenotazione esami clinici/diagnostici, scelta o revoca del medico di base.
3. Senza pregiudizio di quanto previsto all’art. 6, comma 3, eventuali nuovi servizi e/o condizioni verranno disciplinati con separati accordi conclusi tra il Comune e la Società che una volta approvati integreranno il presente contratto. Tali servizi risulteranno accessori o complementari o comunque connessi all’oggetto del presente contratto.
4. I Servizi di cui al comma 3 a secondo dei casi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d’intesa tra il Comune e la Società tenuto conto della copertura dei costi totali, nonché della congrua remunerazione del capitale investito.
ART. 2 – CARATTERE DEL SERVIZIO
Il Servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, essendo la farmacia uno dei centri preposti all’assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.
La Società s’impegna a erogare il servizio per un numero massimo di 40 ore settimanali fatti salvi i periodi di turno festivo e notturno impegnando inizialmente almeno le seguenti professionalità:
- n. 1 direttore di farmacia;
- n. 1 farmacista collaboratore;
- n. 1 addetto magazziniere.
Impegnandosi ad implementare il personale e gli orari di apertura, in funzione dei ricavi della Farmacia al fine di garantire il miglior servizio alla utenza.
ART. 3 – OBIETTIVI E PRINCIPI NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI
1. La Società nell’espletamento del Servizio si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a. promuovere l’uso corretto del farmaco;
b. promuovere, organizzare ed attuare all’interno della Farmacia e sul territorio iniziative d’educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione e progetti nell’ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
c. mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del Servizio.
2. La Società si impegna ad uniformare lo svolgimento del Servizio ai principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, continuità ed efficienza contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
3. La società è tenuta, inoltre, a uniformare i propri criteri di gestione alla “ Carta dei Servizi delle Farmacie” (di seguito per brevità Carta), predisposta dalla Società in accordo con i Soci ed approvata da questi ultimi. La sottoscrizione del presente contratto e l’approvazione da parte del Comune della Carta dei Servizi costituiscono condizione per l’erogazione del Servizio.
La Carta dei Servizi che dovrà essere esposta al pubblico in farmacia ed adeguatamente pubblicizzata dalla Società, dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
- presentazione del soggetto erogatore del servizio;
- servizi offerti come di seguito meglio specificati:
SERVIZI ASL PER IL CITTADINO
- Servizi C.U.P. prenotazione visite
- Scelta revoca del Medico
- Autocertificazione esenzione reddito
- Screening colon retto
SERVIZI IN FARMACIA PER IL CITTADINO
- Prevenzione Osteoporosi – esame m.o.c.
- Prevenzione ipertensione – holter xxxxxxxxx
- Esame Spirometria
- Esame Saturazione O2
- Consulenza Fisioterapista
- Psicologo
- Nutrizionista
- Problemi Gastrointestinali
- Problemi Circolazione Gambe
- Xxxxx xxxxxxxxxxxx
- Test intolleranze alimentari
- Analisi Udito
- Noleggio ausili sanitari: carrozzine per disabili, kit tiralatte elettrico, kit aerosol, magnetoterapia, stampelle, girello per deambulazione con e senza ruote, aspiratore di muco, bilance pesa bimbi, inalatore acque termali.
Tutti gli esami, laddove previsto un contributo a carico dell’utente, saranno offerti a un costo mediamente inferiore del 50% del prezzo di mercato e/o del Ticket sanitario.
- competenze del personale;
- standard di qualità;
- iniziative;
- impegni e programmi.
Inoltre, al fine di promuovere la prevenzione sanitaria, saranno garantite le seguenti campagne gratuite in farmacia nei tempi e modi che verranno concordati con l’Amministrazione comunale di Limbiate:
- Prevenzione Cardiovascolare; servizio in farmacia - per una intera settimana ogni anno, sarà eseguito gratuitamente il test per il calcolo del rischio cardiovascolare (pressione + colesterolo)
- Prevenzione Diabete; servizio in farmacia - per due intere settimane ogni anno sarà eseguito gratuitamente il test per la misurazione della glicemia
- Prevenzione osteoporosi: servizio in farmacia - per due intere settimane ogni anno sarà eseguita gratuitamente la MOC .
Il Comune potrà dare pubblicità alla Carta dei Servizi anche attraverso pubblicazione sul proprio sito internet/giornalino comunale e altre forme di pubblicità che ritiene utili e idonee.
Inoltre, in considerazione della natura sociale della Farmacia Comunale, verranno anche riservati i seguenti sconti alla popolazione:
- Sconto “bebè” del 10% per articoli per la prima infanzia, a titolo di esempio, ma non esaustivo: Biberon, tettarelle, succhietti, accessori per l'igiene del bambino, Detergenti, creme idratanti e paste per il cambio, salviettine, soluzioni fisiologiche in fiale e spray. Apparecchi elettromedicali (Aerosol, termometri, umidificatori, tiralatte, sterilizzatori, scalda-biberon.
-Sconto del 10% alla popolazione over 60 anni, per l’acquisto di farmaci e parafarmaci senza obbligo di ricetta.
4. La Società adotta le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi e per il rispetto dei principi previsti nel presente articolo.
5. La Società è tenuta ad applicare nuove disposizioni cogenti in materia di erogazione del Servizio, anche in assenza o nelle more del formale recepimento nel contratto di servizio. Il medesimo obbligo vale nel caso di modifica della Carta da parte del Comune, previa intesa con la Società.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
La gestione in affidamento ha la durata di anni 20 (venti), a partire dalla data di effettivo affidamento, fatto salvo l’eventuale scioglimento anticipato della Società.
ART. 5 – RAPPORTI ECONOMICI CON IL COMUNE
1. La società si impegna a corrispondere al Comune di Limbiate un canone annuo pari a 5,5% del fatturato annuo dell'anno in corso fino a € 1.000.000 e a 3,5% del fatturato annuo dell'anno in corso da € 1.000.0001 in rate trimestrali posticipate a partire dalla sottoscrizione del contratto.
2. Tutti gli investimenti per interventi straordinari e di rinnovamento (arredi, attrezzature, impianti, migliorie su beni di terzi ecc.) sono a carico della Società e potranno essere detratti parzialmente o totalmente dal canone annuo se preventivamente approvati dal Comune di Limbiate.
3. Gli investimenti saranno ammortizzati secondo i coefficienti di ammortamento previsti dalla normativa vigente e per le migliorie sull’immobile in base alla durata del contratto di locazione.
4. In caso di recesso anticipato spetterà alla Società il valore residuo degli investimenti al netto degli ammortamenti già effettuati o rimborsati dal Comune di Limbiate. Per quanto riguarda le giacenze di materiali, sarà eseguito un inventario fisico delle giacenze (a titolo di esempio ma non esaustivo: farmaci, parafarmaci, prodotti elettromedicali, etc.) destinate alla vendita e saranno rimborsate alla Società al prezzo di acquisto. Il subentro da parte del nuovo soggetto gestore avverrà solo a seguito della corresponsione del valore di avviamento determinato ai sensi di legge.
5. Il personale addetto ad operare nella Farmacia sarà alle dipendenze della Società e potrà essere individuato tra il personale attualmente in organico e/o selezionato per mezzo di concorso pubblico ai sensi della vigente normativa in materia.
6. In caso di mancato rinnovo dell’affidamento al termine dei 20 anni, o in caso di recesso anticipato dell’affidamento, tutto il personale in servizio presso la farmacia passerà obbligatoriamente al nuovo concessionario.
ART. 6 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA’
1. La Società si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio nel rispetto delle norme vigente in materia.
2. Nell’espletamento del Servizio, la Società osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme, la Società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate.
3. La Società, senza oneri o costi aggiuntivi a carico del Comune, si impegna ad ampliare la gamma dei servizi resi all’utenza oltre a quelli descritti nella Carta, in ragione dell’evoluzione dell’attività della farmacia e dei mutamenti delle esigenze della collettività, ferma restando la facoltà per il Comune di richiedere lo svolgimento di nuovi servizi da parte dell’Azienda come previsto dall’art. 1, cc. 3 e 4.
4. Alla Società spettano inoltre tutti gli adempimenti legati all’attivazione del servizio in termini di selezione del personale, acquisizione di autorizzazioni e fornitura al Comune di documentazioni già dettagliate nella convenzione sottoscritta e a cui si rinvia.
5. La Società si obbliga altresì a fornire annualmente al Comune i dati contabili relativi alla farmacia in gestione al fine della verifica dell’andamento della gestione.
ART. 7 – VIGILANZA E CONTROLLO DEL COMUNE
1. Il Comune può eseguire, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali della Farmacia e in quelli comunque utilizzati per l’espletamento del Servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso.
2. Il Comune può chiedere di eseguire indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell’utenza sullo svolgimento del Servizio.
3. I risultati delle indagini e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di Amministrazione della Società e al Comitato Tecnico di Controllo, per la messa in atto delle opportune azioni correttive.
ART. 8 – INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE DEL COMUNE
1. Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della Società con particolare riferimento all’adozione di tutti i
provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.
2. Il Comune puo’ consentire, inoltre, l’accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili all’espletamento del Servizio ad esclusione di quelle contra legem.
ART. 9 – ASSICURAZIONE
La società provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli eventualmente impiegati.
ART. 10 – RESPONSABILITA’
La Società mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall’esercizio del Servizio, sia esso esercitato direttamente ovvero attraverso società controllate, come consentito ai sensi dell’art. 11.
ART. 11 – DIVIETO DI SUB AFFIDAMENTO
1. E’ fatto divieto alla Società di sub affidare, anche parzialmente, la gestione del Servizio di cui è istituzionalmente incaricata.
2. La Società potrà tuttavia avvalersi di società esterne per limitati servizi, non afferenti direttamente alla conduzione della Farmacia (a titolo di esempio pulizie) ovvero attività strumentali o accessorie. La Società rimane, comunque, responsabile di fronte al Comune del puntuale e compiuto adempimento di quanto previsto nel presente contratto.
ART. 12 – INADEMPIMENTO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento, sia che comporti l’applicazione di una penale, sia che possa determinare la risoluzione del contratto, dovrà essere contestato alla Società entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dall’avvenuta conoscenza da parte del Comune. La Società avrà la facoltà di produrre deduzioni e giustificazioni, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal ricevimento del provvedimento di addebito.
2. Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto quando, per comportamenti imputabili alla Società, siano accertate:
a) gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
b) chiusura di un esercizio per oltre 5 giorni non comunicata all’autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
c) decadenza dell’esercizio della farmacia dichiarata dall’autorità sanitaria;
d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti.
3. La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltre che la revoca dall’affidamento del servizio e l’estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarità del Comune, la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili necessari e utili all’espletamento del Servizio e dei relativi rapporti di lavoro. Il comune corrisponderà alla Società una somma, equivalente al valore dei beni e diritti in restituzione, da determinarsi da un esperto, nominato dal Presidente del Tribunale, su richiesta della parte più diligente, il quale determinerà anche, in caso di disaccordo tra le parti, quali siano i beni e i diritti oggetto della restituzione.
4. La Società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.
ART. 13 – VALORE AVVIAMENTO
In caso di recesso anticipato, dopo il terzo anno e prima della scadenza della concessione, o in caso di mancato rinnovo della Concessione alla sua naturale scadenza, il Comune di Limbiate si impegnerà a far corrispondere ad ………… dal nuovo soggetto gestore il valore di avviamento calcolato ex art. 2, punto 4) del D.P.R. 460/1996 sulla scorta dei dati presenti nel Bilanci Settoriali della Società relativamente alla Farmacia di
………, al netto dei ricavi e del reddito della farmacia comunale ottenuti negli anni 2017/2018/2019.
ART. 14 – PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. In caso di controversia che dovesse sorgere tra il Comune di Limbiate e la società
…….., relativa al presente contratto, ad esclusione delle materie riservate alla competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, sia ordinaria che amministrativa, le parti si impegnano ad attivare un procedimento di mediazione e/o conciliazione.
2. Nel caso in cui il procedimento attivato ai sensi del precedente c. 1 non dia esito positivo, la controversia sarà rimessa alla determinazione di un collegio di tre arbitri.
3. La parte che instaura il giudizio arbitrale dovrà contestualmente e a pena di nullità designare il proprio arbitro e comunicarlo all’altra parte insieme alla indicazione almeno sommaria delle richieste formanti oggetto dell’arbitrato.
4. La parte chiamata al giudizio arbitrale dovrà entro trenta giorni designare il proprio arbitro. I due arbitri di parte designeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale.
5. Qualora la parte chiamata al giudizio arbitrale non designi il proprio arbitro nel termine sopra indicato o gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano entro venti giorni l’accordo sulla nomina del terzo arbitro, provvederà alla designazione il Presidente del Tribunale di Monza.
6. Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale. Il collegio arbitrale avrà sede nel luogo che sarà stabilito dal suo Presidente.
ART. 15 Legge 231/2001 e Legge 190/2012
La Società….. si è dotata di P.T.P.C.T. e modello organizzativo ai sensi dei D.Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012 reperibili nella apposita sezione “Società Trasparente” sul sito web della Società.
Il Comune di Limbiate dichiara di essere a conoscenza sia dei principi, delle norme, degli standard previsti dal modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico e dal Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza di ………. .
ART. 14 – SPESE
Tutte le spese relative e conseguenti la stipulazione del presente contratto sono a carico della Società.
Letto, confermato e sottoscritto
Il comune di Limbiate La Società