CIRCOLARE MONOGRAFICA
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SOCIETÀ
Il contratto di rete: contenuti e fac-simile
Come costituire una rete tra micro-imprese di Xxxxxx Xxxxxxxxx | 24 GENNAIO 2023
Il contratto di rete rappresenta un utile strumento negoziale per instaurare un rapporto stabile di colla- borazione tra imprese, allo scopo di integrare, migliorare ed accrescere reciprocamente le conoscenze e le competenze imprenditoriali e quindi una migliore collocazione sul mercato.
Premessa
Il contratto di rete trova espresso riconoscimento legislativo nell’art. 3, D.L. n. 5/2009, ai sensi del quale
“con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettiva- mente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa” (comma 4-ter, parte prima).
L’accordo in questione può avere soltanto lo scopo di assumere tra le imprese firmatarie delle obbligazioni ed impegni reciproci, si parla in questo caso di rete-contratto, oppure può costituire un ente giuridico autonomo rispetto al quale si è di fronte alla figura più avanzata e complessa della rete-soggetto. Su questa distinzione si tornerà più avanti, dopo avere chiarito alcuni concetti fondamentali.
In proposito, il predetto art. 3, comma 4-ter, seconda parte, prosegue prevedendo che
“il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un or- gano comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”.
Quindi, tanto il fondo comune, quanto la presenza di organo comune sono facoltativi.
Per espressa previsione del comma 4-ter, n. 3, lett. e), l’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, in particolare nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni.
Ai sensi del comma 4-ter, terza parte, ”il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimo- niale non è dotato di soggettività giuridica”; vi è però la possibilità di conseguire la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, secondo cui ”se è prevista la costituzione del fondo comune, la re- te può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica”.
Tuttavia, per ottenere la soggettività giuridica, ”il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del de- creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; quindi non è sufficiente la sottoscrizione dell’atto per scrittura priva- ta ma vi deve essere quanto meno l’autentica di firma.
Il concetto di rete‐soggetto
Attenzione
La rete dotata di soggettività giuridica diviene un nuovo soggetto di diritto (“rete-soggetto”) e un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici. Nondimeno, il concetto di sogget- tività giuridica, che ad esempio appartiene anche alle società di persone, non va confuso con quel- lo di personalità giuridica, proprio, tipicamente, delle società di capitali, che comporta altresì la schermatura della responsabilità personale dei soci.
Come pure confermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E/2013, la rete-soggetto – quella cioè che è dotata di organo comune e di fondo patrimoniale e che ha altresì deciso di iscriversi nella sezio- ne ordinaria del Registro delle imprese – acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario, con tutti gli obblighi che ne conseguono ai fini delle II.DD. e IVA se la rete svolge attività commerciale.
Deve pure rammentarsi che nel caso di rete-soggetto, quella ripetiamo dotata di soggettività giuridica, en- tro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede (comma 4-ter, n. 3).
Il fondo patrimoniale comune
Tornando al fondo comune, la sua previsione ed esistenza può risultare utilissima anche se la rete non acquistasse la soggettività giuridica, laddove l’art. 3, comma 4-ter, n. 2, D.L. n. 5/2009, prevede che ”in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi pos- sono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”.
La prima parte del comma 4-ter n. 2 che precisa come ”al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615“ del codice civile.
Il richiamato art. 2615 c.c. dispone che ”per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo” mentre la responsabilità delle singole imprese emerge, ai sensi del comma 2, ”per le obbliga- zioni assunte dagli organi... per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fon- do”.
Ricorda
Conclusivamente, il contratto di rete può costituire un interessante strumento di crescita economica per le imprese e può essere più o meno strutturato, incrementando le sue potenzialità dietro un aggravio di incombenti civilistici e fiscali.
Fac‐simile di contratto di rete
Viene qui di seguito proposta la tipologia di contratto di rete, cosiddetta “rete-contratto”, ossia senza personalità giuridica, fattispecie più snella e che viene usualmente preferita dagli operatori.
Il modello di contratto ricalca una rete di imprese edili, tenuto conto la particolare attitudine dello stru- mento negoziale per questo ambito di attività, in considerazione della possibilità di adottare il distacco di personale e di costituire forme di collaborazione tra micro-imprese allo scopo di poter conseguire commes- se più grandi che i singoli operatori difficilmente potrebbero sperare di ottenere.
Il contratto viene predisposto in base ai contenuti richiesti nella piattaforma delle CCIAA presso il quale andrà depositato.
Durata:
Data atto di costituzione .
Il contratto di rete cessa di produrre effetti in data [è consigliabile un orizzonte temporale almeno di medio periodo laddove quello breve sarebbe difficilmente compatibile con lo spirito programmatico della rete], fatta salva la facoltà delle parti, di comune accordo, di proroga- re il contratto stesso o di scioglierlo anticipatamente e fatti salvi i casi di recesso anticipato e le ipotesi di risoluzione del contratto stabilite nel presente contratto e dalla legge.
Imprese partecipanti:
1. ;
2. ;
3. .
Oggetto del programma di rete:
Le Imprese retiste operano tutte nell’ambito dell’edilizia. Si precisa che:
• la ditta
;
• la ditta
;
• la ditta
.
ha sviluppato particolari competenze nell’ambito di ha sviluppato particolari competenze nell’ambito di ha sviluppato particolari competenze nell’ambito di
Il programma della rete consiste in generale:
• nello scambio di informazioni, conoscenze e/o prestazioni di qualsiasi natura per poter au- mentare le potenziali opportunità di lavoro delle Imprese retiste, principalmente operative nell’ambito dei lavori di edilizia, oltre che per migliorare la qualità delle lavorazioni e le condi- zioni di lavoro anche in relazione alla sicurezza sul lavoro e al contrasto ad eventuali infortu- ni;
• nella collaborazione reciproca tra le Imprese retiste nei propri ambiti di attività e nelle rispet- tive specializzazioni;
• nell’esercizio in comune delle attività oggetto delle Imprese retiste o di una o più fasi lavora- tive, in particolare, ma non solo, in relazione alle attività di efficientamento energetico degli edifici ed opere connesse e collegate.
Il programma di rete potrà essere esteso ad ulteriori oggetti coerenti con i suddetti punti pro- grammatici e con gli obiettivi strategici assegnati e la sua esecuzione potrebbe concentrarsi sol- tanto su alcuni punti.
Diritti ed obblighi assunti dai partecipanti al programma di rete:
Le Imprese retiste si obbligano a:
• comportarsi secondo correttezza e buona fede con la Rete e con le altre Imprese appartenen- ti ad essa;
• collaborare tra loro per il raggiungimento dello scopo del contratto di rete;
• tenere ogni comportamento richiesto dal presente contratto, da quanto deriva dalla sua ese- cuzione, da quanto legittimamente deciso dall’assemblea dei partecipanti;
• non aderire ad altri contratti di rete, salvo espressa autorizzazione dell’Assemblea;
• mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entreranno a conoscenza nell’ambito del presente rapporto di rete.
Ciascuna Impresa retista eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fisca- le, gestionale e operativa con assunzione di responsabilità in ordine alla corretta esecuzione dei compiti a ciascuna affidati nel rispetto del programma di rete; ciascuna impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti dei terzi coinvolti nelle attività di rete per le proprie prestazioni e ne sopporterà le conseguenze pregiudizievoli delle proprie azioni od omissioni dalle quali emergano responsabilità di qualsiasi genere.
Per la realizzazione del programma di rete le Imprese hanno diritto al reciproco trasferimento di quanto in esso previsto e di quanto stabilito dall’assemblea.
Tutti i diritti di proprietà industriale o intellettuale di ciascuna Impresa rimarranno nella sua piena
ed esclusiva proprietà e il presente contratto non costituisce alcun diritto o concessione di licenza, uso o altro diritto in favore della Rete o delle altre Imprese.
Ogni Impresa avrà diritto di avvalersi dell’eventuale marchio della Rete e dei servizi offerti dalla Rete per lo svolgimento delle attività ricadenti nell’ambito di applicazione della Rete di collabora- zione.
Le Imprese retiste potranno svolgere attività in concorrenza con la Rete e con le Imprese retiste, sempre nel rispetto della reciproca buona fede.
Modalità di realizzazione dello scopo comune:
Le modalità di esercizio in comune delle attività ricomprese nell’ambito di operatività della Rete saranno indirizzate e funzionali al perseguimento degli obiettivi convenuti.
Modificabilità a maggioranza del programma
NO [quindi il contratto è modificabile solo all’unanimità, previsione certamente consigliabile per garantire la stabilità e la certezza degli effetti]
Obiettivi strategici della Rete:
In virtù dell’istituzione della Rete, le Imprese retiste intendono in via generale perseguire l’obiettivo strategico della loro innovazione e/o dell’innalzamento della loro capacità competitiva, individualmente e collettivamente, nel loro settore imprenditoriale di riferimento (lavori di edilizia) ed in quelli correlati che possono avere un potenziale di crescita (es. realizzazione di progetti di Economia circolare, Efficientamento energetico, Rigenerazione urbana), attraverso la sinergia del- le loro conoscenze, competenze e risorse aziendali, nel rispetto della normativa vigente in partico- lare relativa alla sicurezza sul lavoro.
Nell’ambito di questi obiettivi strategici, a titolo esemplificativo, la Rete potrà:
• effettuare lavorazioni o fasi di lavorazioni con l’apporto di tutte o alcune delle Imprese retiste, anche acquisendo lavorazioni in appalto o subappalto;
• studiare e/o dare esecuzione a modalità di lavorazioni di più efficaci ed efficienti;
• perseguire la maggiore e migliore penetrazione nel mercato di riferimento nazionale e possi- bilmente internazionale, anche con comuni campagne di marketing;
• promuovere la migliore coordinazione, collaborazione e integrazione funzionale delle Imprese e favorire e ottimizzare le attività comuni, eventualmente:
o mettendo in comune di dati, know-how, informazioni per ricerca e sviluppo e adottando for- me di collaborazione e integrazione reciproca delle rispettive competenze e processi;
o condividendo procedure di acquisto/forniture e tecnologie/servizi;
o promuovendo l’innovazione nel settore di riferimento;
o gestendo in modo condiviso la catena distributiva/logistica;
o creando un’offerta completa di prodotti/servizi a marchio congiunto;
o scambiando mezzi e personale eventualmente col ricorso al distacco del personale e al regi- me di codatorialità tra i contraenti stessi nei limiti di quanto consentito dalla legge ed in rela- zione a tutti i lavoratori di tutte le Imprese retiste presenti e future;
o sviluppo attività immobiliari verso clienti;
o ricostruzione post terremoto;
• costituire una cultura aziendale omogenea;
• migliorare gli standard di qualità;
• accrescere le rispettive possibilità di lavoro e profitto;
• partecipazione ad appalti e gare pubbliche, bandi e fiere internazionali.
La Rete potrà valutare e dare esecuzione ad ulteriori attività e iniziative coerenti con il l’oggetto di rete e con gli obiettivi strategici assegnati.
Modalità di misurazione dell’avanzamento degli obiettivi strategici:
L’avanzamento verso gli obiettivi strategici assegnati sarà misurato mediante il periodico confron- to tra le Imprese contraenti in ordine all’ottenimento dei risultati di crescita, competitività ed effi- cienza, potendo a tale fine essere utilizzati anche indicatori economici.
Potranno essere raccolti e/o analizzati dati, ad eccezione di quelli sensibili e personali in particola- re dei clienti, in ordine alle attività svolte dalle Imprese nell’ambito del presente contratto di rete, che permettano di monitorare l’avanzamento degli obiettivi.
Modalità di successiva adesione al contratto:
L’Impresa che intende aderire al presente Rete deve presentare apposita domanda, sottoscritta
dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:
• la denominazione e la sede legale dell’Impresa richiedente;
• l’oggetto sociale;
• l’attività effettivamente svolta e la sede operativa nella quale viene esercitata;
• l’autocertificazione che il titolare o legale rappresentante non è stato interdetto dall’esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
• la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.
Alla domanda deve essere allegata:
• visura camerale aggiornata;
• per le società copia della delibera dell’organo competente che autorizza la richiesta di adesio- ne al contratto di rete e il nome della persona designata a rappresentare l’Impresa nella Re- te;
• copia dello atto costitutivo e statuto.
Sulla domanda di ammissione, l’Assemblea delle Imprese retiste delibera all’unanimità.
Previsione di clausole di recesso:
SÌ
Le Imprese retiste possono recedere dal contratto di rete senza giusta causa con preavviso di tre mesi o per giusta causa con effetto immediato.
Il recesso della singola Impresa retista non fa venire meno il contratto di rete salvo che la parte- cipazione di questa Impresa sia da ritenersi essenziale.
Rimangono ferme in ogni caso le regole generali di legge in materia di scioglimento totale o par- ziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo.
Regole per l’assunzione delle decisioni da parte dei partecipanti:
L’attuazione del programma e l’organizzazione delle attività della Rete sono affidate all’Assemblea delle Imprese retiste, alla quale appartengono tanti membri quante sono le Imprese aderenti, ciascuna delle quali nomina un proprio rappresentante destinato a far parte dell’Assemblea.
L’Assemblea può riunirsi anche con modalità a distanza purché sia garantita l’effettiva partecipa- zione e l’identità dei partecipanti.
Con la sottoscrizione del presente contratto le Imprese dichiarano fin d’ora di nominare come proprio componente e rappresentante dell’assemblea:
• per l’Impresa il Sig. ;
• per l’Impresa il Sig. ;
• per l’Impresa il Sig. .
In seno all’Assemblea viene nominato, a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente dell’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea può essere sostituito per gravi ragioni con votazione a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente rimane in carica per due anni.
L’Assemblea decide a maggioranza dei suoi componenti presenti, ciascuno dei quali esercita un voto. In caso di parità prevale la decisione adottata con il voto del Presidente. Ciascun compo- nente può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro componente mediante delega scritta; ciascun componente dell’assemblea non può ricevere più di una delega.
L’Assemblea stabilisce e coordina l’attività della Rete. A titolo esemplificativo, l’Assemblea ha i se- guenti compiti e funzioni:
• predispone all’unanimità disciplinari e regolamenti di qualità e di condotta per le Imprese re- tiste;
• verifica la conformità ad essi dell’attività delle Imprese retiste;
• accerta il corretto utilizzo del marchio della Rete da parte delle Imprese;
• utilizza e gestisce il fondo comune;
• predispone e approva il rendiconto annuale delle eventuali entrate e delle uscite;
• nomina all’unanimità delle Imprese retiste coinvolte nel contratto di appalto o subappalto, l’Impresa “capofila” o “mandataria” la quale riceve il mandato per conto delle altre Imprese retiste alla conclusione del contratto di appalto o subappalto, specificando i poteri del manda- to e la loro estensione, nonché l’esistenza o meno di poteri di rappresentanza, in relazione a tutte o ad alcune delle Imprese retiste, salva la facoltà di confermare il mandato all’organo comune [se si decide di costituirlo];
• individua all’unanimità i criteri di ripartizione tra le Imprese retiste dei proventi derivanti dai contratti di appalto e subappalto ai quali partecipa la Rete, se non già previsti altrove.
L’Assemblea si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da tre dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta all’anno.
L’Assemblea è convocata mediante comunicazione del Presidente inviata a mezzo PEC o con let- tera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno giorni 7 (sette) prima dell’adunanza; l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
La decisione se eventualmente attribuire soggettività giuridica alla Rete viene assunta all’unanimità così come ogni eventuale decisione di trasformazione della Rete.
Le decisioni dell’Assemblea sono verbalizzate per iscritto in modo tempestivo; i verbali sono con- servati dal Presidente e copia dei verbali viene trasmessa senza indugio alle Imprese aderenti.
La carica di componente dell’Assemblea viene svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive giustificate e documentate.
Note:
[Si consiglia l’inserimento delle seguenti ulteriori clausole]
Risoluzione anticipata del contratto di rete:
Il contratto di rete si risolve nei confronti della singola Impresa in caso di inadempimento di quest’ultima e di sopravvenuta impossibilità a svolgere le attività connesse alla Rete.
II venir meno del rapporto nei confronti della singola Impresa non fa venire meno il contratto di rete tra le altre Imprese retiste, salvo che la partecipazione di questa Impresa sia da ritenersi es- senziale. Rimangono ferme in ogni caso le regole generali di legge in materia di scioglimento to- tale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo.
Modifiche del contratto e norme applicabili:
Il presente contratto può essere modificato solo con il consenso scritto di tutte le Imprese ade- renti, salvo quanto previsto nella clausola relativa alle “Regole per l’assunzione delle decisioni da parte dei partecipanti”.
Ogni accordo tra la Rete e le singole Imprese retiste o tra le Imprese retiste tra di loro, a prescin- dere dalla valutazione sulla validità dello stesso, dovrà comunque essere provato per iscritto.
Per quanto qui non espressamente previsto si applicano il Codice civile, le leggi speciali e, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.
Sezione “Organo comune”
□ Monocratico □ Collegiale □ Non presente
[Se viene costituito l’Organo comune, indicare il/i componente/i dell’Organo comune]
Poteri di gestione conferiti all’Organo comune:
[Esempio di Organo comune monocratico che coincide con la figura del Presidente]
L’Organo comune, in composizione monocratica, è assunto dal Presidente pro tempore
dell’Assemblea delle Imprese retiste.
L’Organo comune esegue le decisioni assunte dall’Assemblea dei partecipanti, eventualmente de- legando i compiti ai singoli membri dell’assemblea.
La carica di Organo comune viene svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive giusti- ficate e documentate.
Poteri di rappresentanza conferiti all’Organo comune:
Il Presidente ha la rappresentanza delle Imprese retiste componenti e può agire a nome e per conto delle stesse con riguardo alle attività da svolgere in attuazione del programma della rete.
L’Organo comune ha espresso mandato, anche a nome e per conto delle singole Imprese retiste, di presentare domande di partecipazione od offerta per le procedure di gara o appalti pubblici.
Limitazione dei poteri di rappresentanza:
L’Organo comune non può effettuare acquisti di beni e servizi e stipulare contratti in generale per importi maggiori alla consistenza del fondo comune, salvo espressa autorizzazione dell’Assemblea.
Eventuale sostituzione
L’Organo comune decade o viene sostituito nei seguenti casi: .
Sezione “Fondo patrimoniale”
Presenza di fondo patrimoniale comune:
SÌ [consigliabile per gli effetti parzialmente segregativi rispetto alla responsabilità delle imprese retiste]
Denominazione e sede della Rete:
Inserire i dati.
Ammontare del fondo:
Inserire l’importo.
Regole per la gestione del fondo:
Al fine di sopperire ai costi iniziali di funzionamento della Rete e di agevolare il perseguimento degli obiettivi strategici, ciascuna Impresa si obbliga a effettuare, entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, un versamento di € , che potrà essere effettuato in contanti nella cassa custodita dall’Organo comune o mediante bonifico sul conto corrente bancario che po- trà essere successivamente aperto dall’Organo unico e comunicato alle Imprese retiste.
Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del Codice civile. In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’Organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.
In sede di approvazione del rendiconto dell’anno precedente, l’Assemblea delle Imprese retiste delibera il contributo alle spese di gestione della Rete che va a integrare o incrementare il fondo patrimoniale comune e che dovrà essere versato da ciascuna Impresa in parti uguali.
La comprovata impossibilità o difficoltà di versare il suddetto contributo costituisce giusta causa di risoluzione dal contratto nei confronti dell’Impresa inadempiente, che potrà essere invocata dalle altre Imprese retiste.
Qualora nel presente contratto facciano ingresso nuove imprese, all’atto dell’ingresso la nuova impresa dovrà versare alla Rete una somma pari al contributo iniziale e al contributo previsto per l’anno corrente.
In caso di recesso o risoluzione del singolo rapporto la quota del fondo residuo di spettanza dell’impresa fuoriuscita dalla Rete sarà liquidata in suo favore, salvo che la liquidazione immediata possa pregiudicare l’azione della Rete, nel qual caso sarà posticipata ad un momento successivo; qualora il fondo sia già vincolato ad impegni di spesa deliberati precedentemente al recesso o alla risoluzione del rapporto, la liquidazione della quota del fondo all’impresa fuoriuscita sarà limitata alla parte del fondo libero. Nel caso in cui la Rete vanti controcrediti, anche illiquidi e non ancora immediatamente esigibili, pure derivanti da pretese risarcitorie nei confronti della singola Impre- sa, nel qual caso si dovrà procedere alla liquidazione del controcredito e quindi alla compensazio- ne.
Scadenza degli esercizi:
31 dicembre di ciascun anno.
Responsabilità:
Vi sono clausole di deroga alla regola generale della responsabilità del fondo patrimoniale. NO
Impegno alla registrazione del contratto:
[Inserire persona fisica che si impegna alla registrazione del contratto]
Riferimenti normativi
• Codice civile, artt. 2614 e 2615;
• D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 3;
• Agenzia delle Entrate, circolare 18 giugno 2013, n. 20/E.