SETTORE S5
SETTORE S5
Opere Pubbliche - Manutenzione della Città
Xxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxxx (XX)
Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice dei contratti pubblici per l’organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro da destinare ai dipendenti del Comune di Carpi. CIG Master: ZC537A25C2
Art. 1 – Informazioni generali.
Il Comune di Carpi ha la necessità di fornire uno strumento flessibile per l’organizzazione e realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 da destinare ai propri dipendenti al fine di garantire la continuità nell’erogazione della formazione e aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 2 – Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato d’appalto ha per oggetto l’affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, c.3, del Codice dei contratti pubblici per l’organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 destinati a dipendenti del Comune di Carpi.
Le tematiche oggetto dei corsi di formazione e di aggiornamento inerenti al servizio richiesto sono le seguenti:
⋅ corsi per l'utilizzo di attrezzature di lavoro individuate dall'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 e messe a disposizione dei lavoratori;
⋅ corsi per conduzione di macchine per operazioni invernali mezzi spargisale e lama neve, di cui agli artt.
37 e 73, comma 4 del D. Lgs 81/08;
⋅ corsi inerenti le attività di pianificazione, controllo e apposizione di segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare, in conformità al Decreto Interministeriale del 04/03/2013;
⋅ corsi per utilizzo della motosega di cui agli artt. 37 e 73, comma 4 del D. Lgs. 81/08;
⋅ corsi per lavori in quota i sensi degli artt 36, 37, 77 c. 4 lett. h), e nel rispetto del Capo II del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008;
⋅ corsi di formazione per addetti ai lavori elettrici (PES-PAV-PEI) in conformità alla norma CEI 11-27. Il servizio che si intende appaltare si esplica attraverso le seguenti attività:
- attuazione del fabbisogno formativo del Comune di Carpi di cui all’allegato computo metrico-elenco prezzi;
- l’organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro da destinare ai dipendenti del Comune di Carpi;
- la tenuta dei registri di presenza dei partecipanti;
- la valutazione e la verifica dell'apprendimento secondo quanto previsto la normativa di settore;
- il rilascio dell'attestato finale secondo quanto previsto la normativa di settore;
- fornire il materiale didattico dei corsi.
Il numero stimato dei lavoratori a cui sono rivolti i corsi di formazione e aggiornamento è riportato nel documento computo metrico-elenco prezzi allegato al presente capitolato.
Il CPV di riferimento dell’appalto è il cod. 80550000-4 “Servizi di formazione in materia di sicurezza” inserito nell’Allegato n.11 al capitolato d’oneri per l’ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica “Servizi di formazione” del bando MePA relativo ai “Servizi”.
Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:
- Stazione appaltante: Comune di Carpi, con sede legale a 00000 Xxxxx (XX), in Xxxxx X. Xxx x. 00, C.F. 00184280360;
- Responsabile del procedimento: xxxx.xxx. Norberto Carboni – Dirigente del Settore S5 “Opere Pubbliche e Manutenzione della Città” del Comune di Carpi Tel. 059/649857 – Fax: 059/649751;
- punto istruttore della procedura è xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx che è possibile contattare al n. tel. 059/649390, o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx;
- Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC): xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dipendente dell’Ufficio Sicurezza del Comune di Carpi con il compito di supporto alla fase di controllo e supervisione dell’esecuzione del Servizio il quale dovrà comunicare tempestivamente al R.U.P. eventuali inadempienze contrattuali; il DEC sarà possibile contattare al n. tel. 059/649059, o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l’Amministrazione.
Art. 3 - Importo e durata dell’Accordo Quadro
Il valore complessivo massimo stimato dell’Accordo Quadro è quantificato in Euro 20.000,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 14, c. 10, della L. 537/1993).
Si precisa che l’importo predetto è stato calcolato sulla base delle stime degli approvvigionamenti di cui necessita il Comune di Carpi per gli anni 2022, 2023 e 2024; si precisa che le quantità indicate nell’allegato computo metrico-elenco prezzi sono puramente indicative pertanto variabili nel corso della durata dell’Accordo Quadro.
La decorrenza delle previsioni contenute nell’Accordo Quadro partirà in ogni caso dalla data della stipula dell’Accordo Quadro in oggetto (indicativamente prevista nel mese di ottobre 2022), fino al 31/12/2024 e comunque fino ad esaurimento dell’importo massimo dell’accordo quadro.
Il contratto di Accordo Quadro potrà essere rinnovato fino ad una durata massima di n. 2 anni su espressa comunicazione della Stazione appaltante, che avverrà entro n. 30 giorni prima della scadenza del contratto. Per il periodo di rinnovo di n. 2 anni si stimano corsi di formazione e aggiornamento per un importo pari ad Euro 15.000,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 14, c. 10, della L. 537/1993).
Per le attività oggetto della procedura non è prevista la predisposizione di un DUVRI.
Il valore complessivo massimo stimato dell’Accordo Quadro è puramente indicativo, in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi. L’importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’affidatario motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’Accordo Quadro che è meramente presuntivo. L’Accordo Quadro, comunque, si riterrà concluso anzitempo al raggiungimento dell’importo totale affidato.
Il contratto di accordo quadro è formalizzato mediante stipula sul MEPA, secondo le regole di e- procurement.
Il ribasso percentuale offerto verrà applicato ai prezzi unitari indicati nel nell’allegato computo metrico- elenco prezzi e dovrà essere comprensivo di ogni onere richiesto dal presente capitolato a IVA esente ai sensi dell’art. 14, c. 10, della L. 537/1993. Si precisa che il prezzo unitario di ogni singolo partecipante indicato nell’elenco prezzi indicati dell’allegato computo metrico-elenco prezzi è stato calcolato dall’Ufficio sicurezza del Comune di Carpi sulla base di una ricognizione dei prezzi praticati dal mercato libero.
L’affidatario, formulando la propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nel presente capitolato speciale d’appalto, con le indicazioni particolari e descrittive nel contesto del presente documento. Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole, proposte di condizioni diverse o limitazioni. La realizzazione delle attività oggetto della presente procedura dovrà essere garantita in tutte le sue parti e componenti.
All’impresa affidataria verranno affidati i singoli contratti discendenti, attivati in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità della Stazione appaltante, che verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio appositivi contratti attuativi. I corsi saranno richiesti mediante emissione di ordinativi dell’Ufficio Sicurezza del Comune di Carpi in base alle necessità dell’Amministrazione.
Si precisa che la conseguente fatturazione presenterà il ribasso offerto che verrà applicato su ogni partecipante di cui necessita la formazione e l’aggiornamento l’Amministrazione.
Art. 4 - Norme regolatrici dell’Accordo Quadro
Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell’affidamento dell’appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra qui si ricordano in particolare:
a) l’offerta dell’impresa affidataria;
b) il presente capitolato speciale d’appalto;
c) il D. Lgs. 50/16 e s.m.i.;
d) il Codice civile;
e) il DPR n.207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti non abrogate;
f) il Regolamento dei Contratti del Comune di Carpi e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carpi;
g) tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
h) tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
i) il regolamento attuativo del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012.
In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:
1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2) contratto di accordo quadro stipulato;
3) documenti ed elaborati allegati al presente accordo quadro.
Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione da eseguire secondo quanto comunque rilevabile da altri elaborati di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o dal contratto o indicati nel capitolato speciale d’accordo quadro.
In tale eventualità, compete al Responsabile del procedimento sentito il direttore dell’esecuzione se diverso, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell’operatore economico affidatario, in caso di ritardo, di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell’accordo quadro.
Art. 5 – Fabbisogno formativo e servizi formativi aggiuntivi
Il fabbisogno formativo di cui necessita il Comune di Carpi è elencato nell’allegato computo metrico-elenco prezzi.
L’operatore economico si dovrà rendere disponibile ad offrire all’Amministrazione anche corsi non inclusi nel Computo Metrico, ma che sono necessari per garantire la formazione e l’aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro da destinare ai dipendenti del Comune di Carpi come previsto dalle normative vigenti.
Per tali forniture “straordinarie” il Comune di Carpi dovrà richiedere un preventivo ad hoc all’affidatario dell’Accordo Quadro e, nel caso di adeguatezza del prezzo, procedere all’erogazione del corso.
Art. 6 - Descrizione delle prestazioni dell’Accordo Quadro
L’oggetto del presente capitolato riguarda l’organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro da destinare ai dipendenti del Comune di Carpi e dovrà avvenire nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento, a seconda della tipologia di corso, e in base a quanto prescritto dalle prestazioni minime richieste nel presente documento.
Il fabbisogno formativo è elencato nell’allegato computo metrico-elenco prezzi.
Le tematiche oggetto dei corsi di formazione e di aggiornamento inerenti al servizio richiesto sono le seguenti:
⋅ corsi per l'utilizzo di attrezzature di lavoro individuate dall'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 e messe a disposizione dei lavoratori;
⋅ corsi per conduzione di macchine per operazioni invernali mezzi spargisale e lama neve, di cui agli artt.
37 e 73, comma 4, del D. Lgs 81/08;
⋅ corsi inerenti le attività di pianificazione, controllo e apposizione di segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare, in conformità al Decreto Interministeriale del 04/03/2013;
⋅ corsi per utilizzo della motosega di cui agli artt. 37 e 73, comma 4, del D. Lgs. 81/08;
⋅ corsi per lavori in quota i sensi degli artt 36, 37, 77 comma 4, lett. h), e nel rispetto del Capo II del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008;
⋅ corsi di formazione per addetti ai lavori elettrici (PES-PAV-PEI) in conformità alla norma CEI 11-27.
Si precisa che i corsi relativi alle attrezzature da lavoro, individuate dall'Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012, riguardano quelle presenti nell'ambito dell'Amministrazione comunale e in particolare:
⋅ piattaforme di lavoro elevabili con stabilizzatori;
⋅ gru per autocarro;
⋅ carrelli industriali semoventi con conducente a bordo;
⋅ carrelli industriali semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico;
⋅ trattori agricoli su ruote;
⋅ macchine movimento terra (escavatori idraulici e terne).
L’operatore economico dovrà fornire all’Amministrazione il nominativo di un referente/coordinatore e tutte
le informazioni (ad es. n. telefonico e/o indirizzo e-mail ordinaria/PEC) affinché l’Ufficio sicurezza del Comune di Carpi sia in grado di richiedere l’attivazione dei corsi di formazione di aggiornamento di cui si necessita.
Tali informazioni dovranno pervenire al Direttore dell’esecuzione del contratto a mezzo e-mail all’indirizzo
xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx.
Il percorso formativo dovrà essere strutturato nel pieno rispetto della normativa di settore. Le docenze dovranno essere effettuate:
• da personale con esperienza professionale documentata in base a quanto previsto dal punto 2.1 della Sezione B) dell’Allegato A all’Accordo stipulato fra Stato e Regioni in data 22 febbraio 2012, per i corsi relativi alle attrezzature di lavoro;
• da personale con esperienza professionale documentata in base a quanto previsto dal punto n. 4 dell’Allegato II al Decreto Interministeriale del 04.03.2013, per i corsi sulla segnaletica stradale;
• da personale rispondente ai requisiti di cui al Decreto Interministeriale del 06.03.2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, ed esperto nella sicurezza degli impianti elettrici e dotati di esperienza nella progettazione, manutenzione e verifica degli impianti
elettrici di cui alla norma CEI 11-27, per i corsi per addetti ai lavori elettrici (PES-PAV-PEI).
• da personale rispondente ai requisiti di cui al Decreto Interministeriale del 06.03.2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, per tutti gli altri corsi previsti dall’ente.
L’affidatario dovrà erogare le seguenti attività:
- attuazione del fabbisogno formativo del Comune di Carpi di cui all’allegato computo metrico-elenco prezzi: l’affidatario dovrà erogare il servizio mediante l’espletamento di compiti di alto contenuto specialistico relativamente alla formazione e all’aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro da destinare ai dipendenti del Comune di Carpi. In particolare l’affidatario deve garantire la realizzazione dei corsi e il proprio buon andamento, nonché la realizzazione dei vari aspetti gestionali in cui si esplica il servizio;
- la tenuta dei registri di presenza dei partecipanti;
- la valutazione e la verifica dell'apprendimento secondo quanto previsto la normativa di settore;
- il rilascio dell'attestato finale secondo quanto previsto la normativa di settore;
- fornire il materiale didattico dei corsi in formato .pdf.
Gli attestati finali e il materiale didattico del corso dovranno essere forniti al Direttore dell’esecuzione in formato elettronico.
L'Amministrazione comunale metterà a disposizione le attrezzature da lavoro da dover utilizzare durante i casi pratici della parte pratica della formazione e dell’aggiornamento di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
I corsi dovranno essere svolti durante l’orario lavorativo dei dipendenti del Comune di Carpi e dovranno essere svolti generalmente presso il Comune di Carpi; all’uopo, verranno opportunamente individuate delle sedi idonee, sia per lo svolgimento della parte teorica dei corsi che per la parte pratica. I corsi potranno anche avere sedi diverse. I locali che verranno forniti dal Comune di Carpi sono dotati di tutti i requisiti di sicurezza necessari ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Tuttavia, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di far svolgere corsi (parte teorica e parte pratica) anche presso le sedi indicate dall’operatore economico, in base a sopraggiunte necessità organizzative.
I corsi dovranno essere realizzati con una calendarizzazione che dovrà essere concordata con il Direttore dell’esecuzione del contratto in base alle esigenze ravvisate dall’Amministrazione comunale.
Art. 7 - Obblighi del personale e qualifiche professionali
Nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, l’Appaltatore dovrà utilizzare personale esperto dedicato munito di conoscenze tecniche adeguate e certificazione prevista dalle norme vigenti di comparto per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il personale inoltre dovrà essere idoneo sotto il profilo psico-fisico allo svolgimento del servizio de quo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione degli operatori messi a disposizione qualora nell’esecuzione delle prestazioni riscontri inadempimenti o comportamenti non coerenti con le finalità del servizio.
Il DEC effettuerà la segnalazione all’appaltatore, via mail che procederà alla sostituzione a partire dal giorno successivo.
Si precisa che i servizi dovranno essere svolti nel rigoroso rispetto della normativa privacy e delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.
Nello specifico l’Appaltatore deve:
• mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
• non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.
In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.
In caso di inottemperanza le Amministrazioni potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni con un anticipo di almeno 7 giorni naturali e consecutivi.
Art. 8 - Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.
Art. 9 - Sospensione dell’esecuzione del contratto discendente
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto discendente qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:
a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.
Art. 9.1 - Proroghe e differimenti
Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare l’installazione nei termini contrattuali, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.
la richiesta può essere presentata oltre il termine sopra indicati, purché prima della scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
La richiesta è presentata al DEC, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC.
La proroga verrà concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) gg dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 5 (cinque) gg e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
Art. 10 – Verifiche di conformità del contratto discendente
L’Amministrazione si riserva di controllare con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione del contratto discendente. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell’Esecuzione del contratto.
La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione del contratto, delle prestazioni rese dall’appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto.
Art. 11 - Fatturazione
L’affidatario dovrà emettere una fattura posticipata rispetto all’espletamento singolo corso di formazione e/o di aggiornamento oggetto del contratto discendente. L’emissione di ciascuna fattura dovrà essere sarà autorizzata dal R.U.P. previa attestazione di regolarità delle attività da parte del Direttore dell’esecuzione. Il pagamento di ciascuna sarà effettuata con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.
Agli importi dovuti non sarà aggiunta l’IVA di legge in quanto trattasi di corsi di formazione e di aggiornamento nei confronti di una pubblica amministrazione e pertanto IVA esente ai sensi dell’art. 14, c. 10, della L. 537/1993. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'operatore economico affidatario sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco Ufficio: UFT5W3.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.
Al pagamento non si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.
In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA non dovrà essere versata in quanto trattasi di corsi di formazione e aggiornamento verso una pubblica amministrazione e pertanto l’IVA è esente ai sensi dell’art. 14, c. 10, della
L. 537/1993 e non regolata dal regime dello split payment. La fattura, intestata al Comune di Carpi con sede in 00000 Xxxxx (XX) in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, x. 00, C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.
Art. 12 - Disposizioni generali sui prezzi
Nel prezzo contrattuale si intende compreso e compensato, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento dell'operazione cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo delle voci. L’importo indicato nei contratti attuativi si intende dunque accettato dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualsiasi eventualità anche di causa maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice dei contratti pubblici vigente, il prezzo contrattuale è fisso e invariabile, per tutta la validità dell’accordo quadro. In conseguenza dell’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia, il RUP potrà altresì valutare la richiesta adeguamento prezzi a valere sugli ordini dal 01/01/2023, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 106 citato, in misura non superiore alla
differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
Art. 13 - Obblighi di tracciabilità
Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all’ente ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:
- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati
- all’Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto.
Art. 14 - Altre disposizioni
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.
Art. 15 - Penalità
L’Amministrazione, verificata la mancata effettuazione del servizio o l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi prescritti all’art. 6 del presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di comminare al fornitore la penale di Euro 100,00 per ciascun evento contestato con riferimento.
L’applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo.
La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni n. 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
Ai fini del ristoro dell’importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati.
Art. 16 - Risoluzione e recesso del contratto
Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi:
⋅ gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 50/2016;
⋅ mancata sottoscrizione di un contratto discendente nel corso di validità dell’accordo quadro;
⋅ gravi violazioni degli obblighi derivanti dall’Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell’appalto e l’appaltatore;
⋅ penali comminate dalla Stazione appaltante sui contratti discendenti per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale;
⋅ sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell’impresa affidataria del servizio;
⋅ mancata messa disposizione per tutta la durata dell’Accordo quadro, di personale idoneo e in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del presente Capitolato;
⋅ cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio;
⋅ manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica;
⋅ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
⋅ violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;
⋅ gravi violazioni dei codici di comportamento del Comune di Carpi;
⋅ ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento, a termine dell’art. 1453 del Codice civile.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.
All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.
Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte dell’impresa affidataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.
Art. 17 – Ulteriori casi di risoluzione del contratto
La Stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del contratto negli ulteriori seguenti casi:
• abbandono del servizio da parte dell’impresa affidataria; nel qual caso la stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata per i danni subiti;
• insorgenza di una contravvenzione inerenti i patti contrattuali, le disposizioni di legge e/o di regolamento relative ai servizi (art. 7 del capitolato speciale d’appalto).
In caso di scioglimento del contratto, l’impresa affidataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico fino a nuovo affidamento.
Art. 18 – Divieti, cessione del contratto e del credito
È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto affidatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In caso di risoluzione del contratto, l’affidatario sarà tenuto a tenere indenne l’Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando che l’autorizzazione è comunque subordinata all’indicazione dell’appaltatore nell’offerta economica di volere subappaltare parte delle prestazioni.
È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l’esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggianti.
L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all’ affidatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.
Art. 19 - Esecuzione in danno
Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna
formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.
Art. 20 - Definizione delle controversie
Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l’interpretazione e l’esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.
Art. 21 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.
Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all’Allegato 11 al capitolato d’oneri nonché il capitolato d’oneri del Bando “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di Formazione” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
Art. 22 – Trattamento dei dati personali
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d’appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante della documentazione relativa all’affidamento, ai fini dell’assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché ai sensi dell’art. 29 comma 1, secondo periodo e dell’art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di carpi. Il Titolare ha designato ai sensi dell’art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali.
L’interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure al Responsabile della protezione dei dati personali degli enti.
La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione l’ente ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.