COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA
REP N.
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEA- TRO COMUNALE DI RIVANAZZANO TERME.
=================================================== INDICE
ART. 1: OGGETTO DELLA CONCESSIONE ART. 2: DURATA DELLA CONCESSIONE ART. 3 DIVIETO CESSIONE CONTRATTO ART. 4: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ART. 5: DECADENZA – REVOCA – RECESSO
ART. 6: MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE
ART. 7: MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MODIFICHE E MIGLIORIE ART. 8: RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO - GARANZIE
ART. 9: MODALITA’ DI UTILIZZO
ART. 10: FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO ART. 11: PERSONALE
ART. 12: SORVEGLIANZA E CUSTODIA ART. 13: PUBBLICITA’
ART. 14: CORRISPETTIVO E TARIFFE
ART. 15: UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DA PARTE DI TERZI ART.16: PENALI
ART.17: RICONSEGNA DELLA STRUTTURA
ART.18: SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE ART.19: CONTROVERSIE
ART.20: DISPOSIZIONI FINALI
L’anno , nel mese di il giorno negli uffici del Comune di Rivanazzano, sito in Rivanazzano Piazza Cornaggia Medici n. 71
TRA
il Comune di Rivanazzano Terme con sede a Rivanazzano Terme – Piazza Cornaggia Medici n. 71 - C.F. 00485130181 - rappresentato dalla Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nata a
, che interviene nella sua qualità di Responsabile Servizio Amministrativo del Comune di Rivanazzano Terme, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e degli atti organizzativi di questo Ente ed in esecuzione della Determinazione n. del
E
con sede legale in ( ) – Via
– X.Xxxxxxx X.Xxx che per brevità sarà di seguito nominato Concessionario, per il quale interviene , nato a il e residente in ,
C.F. , nella sua qualità di legale rappresentante;
che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso del- le attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri con- trattuali necessari alla stipula del presente atto.
PREMESSO CHE:
• L’Amministrazione Comunale è proprietaria di un teatro comunale sito in Xxxx- xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx;
• Con deliberazione C.C. n. 16 in data 04.08.2011 è stato espresso nuovo atto di in- dirizzo in ordine all’affidamento in concessione del teatro comunale di Rivanaz-
zano Terme, tramite procedura pubblica di selezione, secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
• con successiva Determinazione RSA n. del è stata av-
viata la procedura per l’affidamento della concessione de qua ed approvato il ban- do di selezione pubblica e lo schema di concessione;
• con determinazione RSA n. in data è stato approvato
il verbale di gara della selezione pubblica ed affidata la concessione della gestione del teatro comunale a ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
considerato, descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue
ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Oggetto della concessione è l’affidamento della gestione del teatro di proprietà comunale sito in Rivanazzano Terme, Viale Europa angolo Via Pedemonti. Il fabbricato è composto al piano terra da un ingresso, una biglietteria, due servizi igienici di cui uno per portatori di handicap, la platea nella quale sono presenti 154 poltrone a sedere, due posti liberi per disabili e 5 uscite di sicurezza, ed un palcoscenico con pavimentazione in legno ed una uscita di sicurezza. Dal palco- scenico, tramite una scala, si accede al piano interrato dove sono presenti tre ca- merini, un disimpegno con relativa uscita di sicurezza verso l’esterno e due ser- vizi igienici. Tramite scala interna, tra l’ingresso del teatro e la platea, è presente una scala di accesso ad ulteriori servizi igienici ed alla galleria, dotata di due u- scite di sicurezza nella quale sono presenti 88 poltrone a sedere. Da un’uscita di sicurezza dal piano galleria si accede alla balconata esterna, verso vale Europa,
dalla quale si scende al piano terra, tramite scala esterna in ferro di emergenza, oppure si accede, tramite una porta, ad un vano scala che conduce alla sala mac- chine utilizzata in passato per la proiezione di film.
ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE E CONSEGNA
1. La concessione ha decorrenza dalla data della stipula del contratto e ha durata pari ad un anno, salvo motivata proroga di un anno in attesa di nuovo affida- mento.
2. E’ escluso ogni tacito rinnovo.
3. Il teatro verrà consegnato successivamente alla stipula del contratto con apposito verbale redatto in contradditorio tra le parti, comprensivo di apposito inventario dei beni.
4. Gli spazi saranno dati in concessione a corpo e non a misura, pertanto, non vi sarà luogo ad azione per lesione né ad aumento né a diminuzione del corrispettivo per qualunque errore nella descrizione dei beni e nell'indicazione delle superfici, do- vendosi intendere come espressamente conosciute ed accettate nel loro complesso dall'aggiudicatario.
5. Gli immobili saranno assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ri- manendo a carico dell'aggiudicatario la richiesta e l'ottenimento di nulla osta, di permessi, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso stabilito, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune di Rivanazzano Terme e di altri enti pubblici.
ART. 3 CESSIONE CONTRATTO
1. E’ consentita, se non espressamente vietata dall'Amministrazione, la cessione o su- bconcessione totale o parziale a terzi, anche gratuita, della gestione dell’organizzazione artistica delle attività. In caso di diniego motivato
dell’Amministrazione la cessione o subconcessione totale o parziale a terzi compor- terà la risoluzione del contratto.
ART. 4 ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Sono a carico del concessionario i seguenti oneri e obblighi:
A) gestione dell’immobile consistente in:
a1) manutenzione ordinaria della struttura consegnata in gestione, secondo quanto indicato dall’art. 27 comma 1 lett. a) della L.R. 12/2005, e precisamente:
- pulizia e manutenzione della pavimentazione;
- pulizia delle poltroncine;
- manutenzione e controllo dell’impianto elettrico con particolare attenzione a quello d’emergenza;
- manutenzione e controllo dei bocchettoni idraulici e dell’impianto antincendio;
- manutenzione e controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipanico;
- manutenzione e controllo degli estintori;
- ignifugazione dei materiali lignei e tessuti presenti nella struttura;
a2) manutenzione e pulizia dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione ed ogni qualvolta risulti necessario;
a3) servizi di funzionamento degli impianti di riscaldamento, fornitura di combustibi- le, di acqua ed energia elettrica, nonché manutenzione ordinaria degli impianti e- lettrici idrici, igienico – sanitari, ecc.;
a4) manutenzione ordinaria di tutti gli impianti fissi e mobili e di tutti gli arredi ed attrezzature affidate;
a5) pagamento di tutte le spese per consumi di acqua, energia elettrica, combustibile, telefono, ecc.. A tal fine il concessionario provvederà ad intestarsi i relativi con- tratti di utenza, sostenendone gli oneri amministrativi e finanziari connessi;
a6) pagamento spese per l’assicurazione, contro incendio, furto, responsabilità civile verso terzi e quant’altro necessario per tenere sollevato il Comune da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque. Il concessionario è tenuto a munirsi di tali assicu- razioni e garanzie prima di avere in consegna la struttura;
a7) sono a carico del concessionario le spese per le riparazioni dei mezzi utilizzati a titolo esclusivo oltre alle spese per prodotti di pulizia, disinfettanti, attrezzi depe- ribili, ecc;
a8) utilizzo personale di custodia e di manutenzione nonché personale tecnico per il funzionamento delle attrezzature in possesso delle prescritte abilitazioni previste dalla normativa vigente;
a9) obbligo di assunzione della “gestione della sicurezza” del locale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
B) attività artistica del teatro comunale consistente in:
- organizzazione delle attività culturali ricreative e di spettacolo (teatrali e musicali), secondo il progetto di gestione prodotto in sede di gara;
- obbligo di gestione contabile e commerciale dei rapporti con le compa- gnie/associazioni teatrali e musicali, stipulazione dei contratti relativi ai pro- grammi di attività fronteggiando gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali se ed in quanto dovuti; sostenimento delle spese relative al personale occorrente per montaggi e smontaggi ed aiuti di palcoscenico nei casi in cui siano necessari;
- utilizzo personale con funzioni di vigilanza nel corso delle rappresentazioni, non- ché gestione del servizio di biglietteria;
- obbligo di versamento delle imposte (SIAE);
- obbligo di pagamento delle compagnie teatrali o enti organizzatori di pubblico spettacolo. Il concessionario è intestatario del bordereaux e beneficia degli in-
xxxxx, di conseguenza è responsabile nei confronti della SIAE e risponde delle imposte ad essa dovute;
- è data facoltà al concessionario di organizzare e gestire in proprio altre attività , di carattere culturale, artistico, sociale, di studio e di documentazione, o altro, esu- lanti dal progetto presentato ed approvato dall’Amministrazione, previo assenso del Comune stesso, in ogni caso conformi all’agibilità e finalità del teatro. Ogni onere derivante dalle attività sopra descritte è a carico del concessionario, al qua- le fanno altresì carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni, licenze e permessi necessarie allo svolgimento delle attività;
ART. 5 DECADENZA – REVOCA - RECESSO
1. Oltre che per scadenza naturale, il contratto può cessare per decadenza o revoca della concessione o per recesso.
2. Viene pronunciata la decadenza della concessione con conseguente risoluzione del contratto per inottemperanza alla diffida ad adempiere nel termine assegnato, nei seguenti casi:
a) cessione della concessione o del contratto in violazione del precedente art. 3;
b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza il preventivo assenso del Comune di Rivanazzano Terme;
c) ingiustificato mancato rispetto del programma di gestione artistica o modifica unilaterale dello stesso, senza il consenso del Comune;
d) mancato pagamento del corrispettivo;
e) scioglimento del Concessionario o sua accertata procedura concorsuale in at- to;
f) mancato reintegro entro 30 giorni della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale della stessa;
g) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione o nella messa a norma;
h) chiusura ingiustificata o/e non autorizzata del teatro comunale per più di cen- toventi giorni consecutivi nel corso di un anno solare;
i) inosservanza da parte del Concessionario di norme di leggi, regolamenti o provvedimenti comunali, nonché grave inadempienza agli articoli della pre- sente convenzione o per motivi di ordine pubblico;
3. La concessione può essere revocata per rilevanti motivi di pubblico interesse.
4. Il Concessionario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata del contratto, salvo causa di forza maggiore o altra causa a lui non imputabile. In ta- le ipotesi deve essere preventivamente data comunicazione al Comune di Riva- nazzano Terme, a mezzo raccomandata, almeno tre mesi prima della data fissata per il recesso.
ART. 6 MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE DI GESTIONE
1. Sono a carico del Concessionario i costi relativi a tutte le forniture energetiche e ad ogni tipo di utenza, nonché tutte le spese necessarie alla gestione del teatro comunale. Il Concessionario ha l’obbligo di effettuare a proprie spese tutte le at- tività di organizzazione artistica nonché le opere di manutenzione ordinaria, per conservare il teatro comunale in buono stato di efficienza e di igiene nonchè per- fettamente idoneo all’uso convenuto, per tutta la durata del contratto fino alla consegna al Comune di Rivanazzano Terme.
2. Il Comune di Rivanazzano Terme i riserva il diritto di svolgere direttamente e indirettamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo a mezzo dei propri incari- cati dando resoconto al Concessionario dei risultati.
3. Ove dovessero rendersi necessari lavori per il mantenimento dell’agibilità della struttura, il Comune di Rivanazzano Terme potrà procedere secondo modalità e tempi da concordare con il Concessionario.
ART. 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MODIFICHE E MIGLIORIE
1. La manutenzione straordinaria ed ogni eventuale opera di risanamento e di ri- strutturazione dell’immobile sono di norma a carico del Comune di Rivanazzano Terme.
2. Nessun intervento di modifica o trasformazione della struttura e relativi arredi ed attrezzature è consentito al Concessionario senza il preventivo consenso scrit- to dell’Amministrazione Comunale. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia e le particolari condizioni pattuite nei provvedimenti che autorizzano le modifiche, migliorie e trasformazioni di cui sopra, le quali sono acquisite im- mediatamente al patrimonio del Comune, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modi- fiche o migliorie apportate alla struttura.
3. Il Concessionario potrà provvedere a proprie spese ad ulteriore arredamento dei locali concessi in uso . Detto arredamento resterà di proprietà del Concessionario che dovrà provvedere per la sua manutenzione per tutta la durata della conces- sione, alla cui scadenza l’Amministrazione Comunale potrà concordare eventuali acquisizioni degli arredi medesimi al patrimonio dell’Ente.
ART. 8 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO - GARANZIE
1. Il concessionario è responsabile:
a) dell’uso dell’immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni che debbono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e/o limi- tazioni concordate con il Comune;
b) dell’inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti sta- biliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. Il concessionario è pertanto responsabile ad ogni effetto, di qualsiasi danno o in- fortunio a chiunque possa accedere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa;
c) della buona conservazione e dell’efficienza degli immobili, degli arredi e delle attrezzature tecniche in dotazione, del necessario servizio di vigilanza e di custo- dia e degli eventuali danni causati durante l’utilizzo della struttura stessa. Se tali danni sono causati da terzi resta fermo che la responsabilità è del Concessionario che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi, escluso il Co- mune.
d) della manutenzione ordinaria, nonché della pulizia delle attrezzature, locali, servizi, accessori, ecc., tale che la struttura nel suo complesso si presenti sempre nelle migliori condizioni d’uso;
e) il concessionario è tenuto ad acquisire, sotto la propria responsabilità ed a proprie cure e spese, le licenze e le autorizzazioni prescritte per l’apertura e l’utilizzo della struttura. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, il concessionario è tenuto a richiedere ai terzi stessi l’esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l’utilizzo della struttura.
2. Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli im- mobili e impianti .
3. Ogni responsabilità connessa e dipendente dall’uso e dalla gestione del teatro comunale nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti viene assunta
per intero ed esclusivamente dal Concessionario sollevandone completamente il Comune di Rivanazzano Terme.
4. Il Concessionario solleva altresì il Comune di Rivanazzano Terme da ogni re- sponsabilità arrecata verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in esecuzione della convenzione.
5. Il Concessionario, all’uopo, ha stipulato apposita polizza di assicurazione contro incendio, furto, responsabilità civile verso terzi e quant’altro, necessario per te- nere sollevato il Comune da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque con massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) a favore di tutti i frequentatori ed utenti della struttura (ivi compreso il Comune di Rivanazzano Terme) rispondendone direttamente e sollevando il Comune di Ri- vanazzano Terme da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarci- toria avanzata da terzi, mediante la/le seguente/i polizza/e:
- .
6. A garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni indicate in conven- zione e di tutti gli oneri comunque posti a carico del Concessionario, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a fronte delle spese conseguenti alle esecuzioni d’ufficio, il Con- cessionario ha costituito una cauzione definitiva per un importo pari a € 10.000,00.= (diecimilamilaeuro//00) per gli anni di durata della concessione, mediante polizza fideiussoria .
7. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della pre- ventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione, qualsiasi eccezione esclusa. L’incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale dell’Ammini-
strazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della concessionaria di proporre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
8. Il Concessionario si obbliga a reintegrare entro 30 giorni la cauzione definitiva in relazione alla somma escussa dal Comune di Rivanazzano Terme; in difetto si applicherà quanto previsto all’art.5 comma 2 punto f).
9. La cauzione definitiva verrà svincolata solo al termine della convenzione e dopo il saldo di ogni debito residuo, nonchè dopo la definizione di ogni controversia. ART. 9 MODALITA’ DI UTILIZZO
1. Il teatro comunale dovrà essere utilizzato nel rispetto del progetto di attività arti- stica presentato in sede di gara.. Eventuali variazioni dovranno essere preventi- vamente comunicate al Comune di Rivanazzano Terme.
2. Le attività dovranno essere gestite nel pieno rispetto di tutte le norme in vigore, di tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene, della salute pubblica e dell’ordine pubblico nonchè con l’osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
3. L’organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve esse- re improntata a criteri di correttezza, efficienza ed efficacia nei confronti degli utenti del teatro comunale.
ART. 10 FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO
1. Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo sulla struttura e sull’attività a garanzia degli interessi dell’intera comunità, nel quadro della poli- tica complessiva da attuare per la promozione e lo sviluppo dell’attività culturale locale.
ART. 11 PERSONALE
1. Il concessionario è tenuto a rispettare, nei confronti di eventuali operatori addetti, la normativa del lavoro ed applicare il trattamento economico e giuridico previ- sto dalla normativa vigente e/o di settore, salvo il caso di utilizzo di soli volonta- ri.
ART. 12 SORVEGLIANZA E CUSTODIA
1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorve- glianza e custodia del teatro comunale. Dei danni derivanti dalla carente sorve- glianza e custodia, risponde esclusivamente il Concessionario.
2. La custodia e vigilanza avrà riguardo:
- alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi o quant’altro esi- stente;
- alla sorveglianza dell’accesso alla struttura e, comunque, nel corso delle attività culturali;
- al controllo sul regolare utilizzo dell’immobile volto ad impedire abusi o arbitrii di qualunque genere.
ART. 13 PUBBLICITA’
1. E’ consentito l’utilizzo da parte del Concessionario degli spazi interni alla strut- tura per l’esercizio della pubblicità cartellonistica, fermo restando l’obbligo di acquisire l’autorizzazione prescritta dal regolamento sulla pubblicità e di corri- spondere la relativa imposta.
2. Ogni onere tributario e ogni provento derivante da tale attività sono a carico e a favore del Concessionario.
3. Il Concessionario si obbliga a concedere idonei spazi pubblicitari in forma gra- tuita al Comune di Rivanazzano Terme per l’affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dal Comune di Rivanazzano Terme o relativo ad altre attività istituzionali.
ART. 14 CORRISPETTIVO E TARIFFE
1. Il Concessionario deve corrispondere al Comune di Rivanazzano Terme, a fronte della presente concessione, a titolo di riconoscimento della proprietà, il corrispet- tivo annuale di € ,00 (euro /00) più I.V.A. (se dovuta ai sen- si di legge) da versare entro il 1°febbraio del 2012.
2. Il corrispettivo, in caso di proroga, potrà essere rivalutato, in base agli indici I- STAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (od in base a diverso indice che l’ISTAT dovesse adottare in attuazione di Direttive comunita- rie).
3. Tutti i ricavi derivanti dall’utilizzo e dalla gestione della struttura sono a favore del Concessionario.
4. Le tariffe a carico degli utenti per l’ingresso in teatro per gli spettacoli sono de- terminate dal concessionario.
5. Il Tariffario in vigore nonchè il calendario delle attività devono essere esposti all’ingresso del teatro in luogo ben visibile ai frequentatori.
6. Eventuali tariffe (quale rimborso spese) a carico di terzi per l’utilizzazione del teatro, sono determinate dal concessionario e preventivamente concordate con il Comune.
ART. 15 UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DELL’AMMINI- STRAZIONE COMUNALE E DA PARTE DI TERZI
1. L’Amministrazione Comunale ha diritto ad utilizzare la struttura per lo svolgi- mento di attività istituzionali o per manifestazioni culturali (rappresentazioni musicali, liriche, teatrali ecc.) dalla stessa organizzate o fatte proprie e/o patroci- nate anche attraverso altri enti nel corso dell’anno per complessive 20 (venti) giornate annue da programmarsi, senza andare in contrasto con il calendario del- le manifestazioni del concessionario. In dette giornate il concessionario dovrà fornire la custodia, il riscaldamento, l’illuminazione e la pulizia dei locali.
2. L’utilizzo della struttura nelle sopracitate giornate verrà richiesta con comunica- zione scritta da inviarsi con anticipo di almeno 1 giorno rispetto alla data richie- sta. In caso di mancata richiesta di utilizzo da parte del Comune il concessiona- rio potrà utilizzare, salvo diverso accordo, la struttura anche in dette giornate.
3. Per la disponibilità delle predette giornate, indipendentemente dall’effettivo uti- lizzo, l'Amministrazione Comunale corrisponderà al gestore un rimborso spese forfetario omnicomprensivo di Euro 6.000,00 (seimilaeuro/00) all’anno, da cor- rispondere ad inizio stagione.
4. L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la possibilità di utilizzare la struttura per lo svolgimento di attività istituzionali o per manifestazioni culturali dalla stessa organizzate o fatte proprie e/o patrocinate anche attraverso altri enti, compatibilmente con il calendario delle manifestazioni del concessionario, oltre il numero minimo di cui al comma 1 previo rimborso spese per utilizzo per ogni giornata determinato convenzionalmente in Euro 300,00 (trecentoeuro/00).
5. Oltre a quanto previsto nei precedenti commi, il concessionario compatibilmente con il suo programma di attività si impegna a concedere l’utilizzo del Teatro a
Compagnie teatrali, associazioni e circoli culturali per lo svolgimento di attività di carattere pubblico, compatibili con l’agibilità e le finalità del Teatro, appli- cando le tariffe concordate ai sensi del precedente art. 14 comma 6.
ART. 16 PENALI
1. Oltre alle ipotesi di decadenza previste al precedente articolo 5, l’inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dalla presente convenzione comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l’applicazione di una penale da un minimo di € 500,00.= ad un massimo di € 5.000,00.= oltre alle eventuali sanzioni di legge.
La penale può essere reiterata sino all’effettivo adeguamento o alla pronuncia di decadenza.
In particolare:
a) per inosservanza agli obblighi connessi all’attività artistica, verrà applicata una penale di € 2.500,00
b) per inosservanza agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria, verrà applicata una penale di € 5.000,00.=;
c) per grave compromissione dell’igiene dei locali e servizi verrà applicata una penale di €. 2.500,00.=;
d) per le violazioni delle modalità di utilizzo verrà applicata una penale di € 5.000,00.=;
e) per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsti nel pre- cedente elenco verrà applicata una penale di € 2.500,00.=.
2. Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro 60 (sessanta) giorni dalla intimazione di pagamento.
3. Una volta decorso tale termine, le somme dovute a titolo di penale, oltre alle e- ventuali spese per l’esecuzione d’ufficio, verranno escusse direttamente dal Co- mune di Rivanazzano sul fidejussore.
4. Nel termine di trenta giorni successivi, la fidejussione deve essere reintegrata dal Concessionario pena decadenza della convenzione.
ART. 17 RICONSEGNA DELLA STRUTTURA
1. Alla naturale scadenza del contratto, nonché al cessare a qualsiasi titolo della concessione, il teatro comunale, compreso le addizioni e le migliorie, dovranno essere consegnati al Comune di Rivanazzano in perfetto stato di manutenzione e conservazione unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di cor- rispettivo, se non diversamente concordato, a carico del Comune di Rivanazza- no Terme.
2. Nel caso di inottemperanza il Comune di Rivanazzano Terme procederà allo sgombero d’ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versa- ta, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.
3. All’atto della consegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione della struttura e dei beni presenti. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l’obbligo del risarcimento.
ART. 18 SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE
1. Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse inerenti e dipendenti dalla stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa, sono per intero a cari- co del Concessionario.
2. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari previsti per legge, i ca- noni, le tariffe, i diritti nonché le spese e gli oneri inerenti l’uso e la gestione del teatro comunale, compreso quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. La presente convenzione rientra nell’ambito di applicazione dell’I.V.A., se dovu- ta ai sensi di legge.
ART. 19 CONTROVERSIE
1. La competenza per eventuali controversie inerenti e dipendenti dall’esecuzione del presente contratto è quella del Foro di Voghera.
ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti.
La presente convenzione sarà registrabile in caso d'uso ai sensi della vigente legge di regi- stro.
Letto, confermato e sottoscritto
p. IL COMUNE DI RIVANAZZANO T. p. IL RESPONSABILE SERVIZIO AMM.VO
(Dr. Xxxxxxxx XXXXXXX) ( )