REGOLAMENTO di PROCEDURA A.N.GE.C.
REGOLAMENTO di PROCEDURA A.N.GE.C.
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Art. 1 NATURA E CARATTERI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento è emanato dall’ANGEC, quale organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi ed agli effetti del D.lgs.4 marzo, 2010 n. 28 e del DM. N. 180 del 2010, ai quali integralmente si rinvia per quanto quivi non disciplinato, ove compatibile.
2. Si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Il regolamento in vigore al momento in cui la parte istante deposita la domanda di mediazione vincola le parti coinvolte nel procedimento attivato presso il presente Organismo, e si presume integralmente conosciuto dalle stesse.
4. Il regolamento, nei limiti imposti dalla legge, è dalle parti, d’intesa con ANGEC, derogabile, in qualsiasi momento, in forma scritta. Non è derogabile la parte del regolamento relativa alle indennità della mediazione ex art. 17 del presente regolamento.
5. La non tempestiva risposta dell’ANGEC ad una proposta, da formularsi, in ogni caso, per iscritto, di deroga di parti del regolamento equivale a non accettazione.
6. Nel caso in cui l’ANGEC sia sospesa o cancellata dal Registro degli organismi di mediazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso, senza qualsivoglia responsabilità o onere a carico dell’ANGEC.
7. Le parti, anche congiuntamente, in qualsiasi momento, senza spese aggiuntive, avviato il procedimento di mediazione, possono avanzare all’Organismo, per iscritto, richieste di interpretazione autentica di qualsivoglia parte del presente regolamento. L’interpretazione fornita dall’ANGEC ha natura vincolante.
Art. 2 AVVIO DEL PROCEDIMENTO
1. L’istanza di mediazione (anche congiunta) è presentata mediante deposito, anche a mezzo fax o in via telematica, presso l’Organismo, nei luoghi, giorni ed
orari indicati su xxx.xxxxx.xx., esclusi i festivi ed il periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre, salvo diverse determine.
2. Per l’avvio del procedimento possono essere utilizzati appositi moduli ANGEC, se all’uopo predisposti dall’Organismo.
3. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione o partecipazione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento, in conformità all’art. 1, comma 3.
4. Salvo quanto previsto dall’art. 18 del presente regolamento, costituisce condizione di ricevibilità della domanda, anche agli effetti di cui all’art. 6 D.lgs. 4 marzo, 2010 n. 28, la produzione dell’avvenuto versamento integrale delle indennità di mediazione ex art. 17, secondo le modalità di pagamento (su conto corrente indicato dall’Organismo) ed i criteri di calcolo ivi previsti.
Nell’ipotesi di presentazione on line, la domanda e la prova dell’avvenuto pagamento devono essere fornite (digitalizzate con scanner) utilizzando l’applicazione telematica del sito xxx.xxxxx.xx.
5. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di ricezione della sua comunicazione alla controparte, o alla prima ricezione della sua comunicazione nell’ipotesi di una pluralità di controparti. Se l’avvio del procedimento è originato da una domanda congiunta occorre riferirsi alla data di deposito presso l’Organismo.
6. L’ANGEC non assume alcun obbligo o onere di verifica relativo alla sussistenza di una litispendenza presso un diverso Organismo, rimanendo così esente da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
7. Alla domanda che introduca procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali, anche se ricevibile, può non darsi seguito previa comunicazione alla parte o alle parti istanti entro e non oltre sette giorni dalla data di ricezione, con relativi effetti restitutori, senza qualsivoglia responsabilità per l’Organismo.
Art. 3 ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ISTANZA
L’istanza deve contenere:
a: Il nome dell’Organismo di mediazione. b: I dati identificativi delle parti.
c: I dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che dovessero assistere o rappresentare, muniti dei necessari poteri, la parte nel procedimento.
d: L’oggetto della lite.
e: Le ragioni della pretesa.
f: Il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. L’ANGEC ha il potere di rettificare il valore della controversia dichiarata, e per l’effetto di richiedere il versamento della differenza dovuta, riservandosi ogni ulteriore determinazione o provvedimento reputato opportuno. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole disaccordo tra le parti sulla stima, ANGEC decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
g: a pena di irricevibilità dell’istanza, l’indicazione se la mediazione richiesta costituisca, o meno, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
h: a pena di irricevibilità della domanda, tassativamente: l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax, il recapito telefonico, per consentire l’effettuazione delle comunicazioni dell’ANGEC.
Art. 4 DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE E FISSAZIONE DELL’INCONTRO
1. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, il responsabile dell’Organismo (o un suo delegato) designa un mediatore (o un collegio di mediatori) che, all’atto di accettazione per iscritto dell’incarico, sottoscrive la dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 14, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 28/2010; fissa, altresì, il primo incontro tra le parti che dovrà tenersi non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza, considerando, all’uopo, l’eventuale indicazione, di natura non vincolante, del giorno, o dei giorni, avanzata dalla parte istante nell’atto introduttivo del procedimento di mediazione.
2. Nell’ipotesi in cui il mediatore designato coincida con la persona del responsabile dell’Organismo o di un suo delegato, l’atto di nomina avviene su indicazione scritta di almeno due Soci fondatori ANGEC.
3. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’ANGEC può nominare uno o più mediatori ausiliari.
4. L’Organismo, quando non può procedere ai sensi del comma precedente, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.
5. La nomina di cui al precedente comma é subordinata all’impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento, con le medesime modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti ai mediatori.
6. L’ANGEC può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per i singoli affari di mediazione.
7. Ai fini della designazione iniziale, non riveste alcun valore vincolante l’eventuale indicazione proveniente dalla parte istante (o delle parti, nel caso di domanda congiunta) di uno o più nominativi tra i mediatori ANGEC, anche ausiliari.
7. In ogni caso, L’ANGEC, nel procedimento di designazione dei mediatori, suddivisi in separati elenchi per specializzazioni, prende in considerazione l’esperienza, la professionalità, le competenze, anche in tecniche della comunicazione, adeguate alla natura e complessità del conflitto, secondo un criterio possibilmente turnario, anche in considerazione della quantità e qualità delle controversie da mediare.
8. Il mediatore deve eseguire personalmente la propria prestazione.
ART. 5 CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E GARANZIE DI IMPARZIALITA’ DEL MEDIATORE
1. Xxxxx restando quanto previsto dal presente regolamento, il mediatore non può accettare la nomina quando:
a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
c) sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime.
d) sia socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento.
e) in ogni caso, nelle ipotesi previste dall’art. 51 del c.p.c, ove compatibile con la procedura di mediazione.
2. Il mediatore, in ogni caso, deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione, che possano incidere sulla sua indipendenza.
3. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità ed indipendenza. Il mediatore deve altresì comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti, rimanendo immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
Art. 6 COMUNICAZIONE DELL’ISTANZA
1. L’istanza, il provvedimento di fissazione del primo incontro, nonché la dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 4, comma 1 del presente regolamento, sono congiuntamente comunicate, in copia conforme rilasciata dalla Segreteria dell’ANGEC, alla controparte o alle controparti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne e dimostrarne la ricezione, a cura esclusiva, ed a spese, della parte istante, entro sette giorni antecedenti alla data del primo incontro.
2. La comunicazione dell’istanza produce gli effetti di cui all’art 5, comma 6, del d.lgs. n. 28/2010.
Art. 7 ATTI PRELIMINARI DELLA CONTROPARTE O DELLE CONTROPARTI
1. Entro la data fissata per il primo incontro, una o più controparti, può far pervenire, anche a mezzo fax, lettera raccomandata, o in via telematica:
a) dichiarazione di mancata adesione al procedimento di mediazione. Questa è, tuttavia, tacitamente revocata dalla partecipazione al primo incontro.
E’ irricevibile la richiesta formulata dalla parte istante di non dar coso al primo incontro nell’ipotesi in cui la controparte abbia manifestato l’intenzione di non aderire al tentativo di mediazione.
b) dichiarazione di adesione al procedimento di mediazione, rappresentando, tuttavia, l’impossibilità della presenza al primo incontro, anche con indicazione, ricorrendo giustificati motivi, di una o più date diverse che non oltrepassino trenta giorni la data fissata per il primo incontro, e previa dimostrazione, a pena di irricevibilità della stessa, dell’avvenuto versamento delle indennità di mediazione secondo quanto previsto dall’art. 17 del presente regolamento. A pena di irricevibilità di tale dichiarazione, ancora, tassativamente: l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax, il recapito telefonico, per consentire l’effettuazione delle comunicazioni dell’ANGEC.
2. Con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera b del precedente comma, al primo incontro fissato dall’organismo il mediatore fissa un secondo incontro, anche tenuto conto delle eventuali indicazioni, da verbalizzare, della parte istante (e dei convenuti presenti, nell’ ipotesi di conflitto tra una pluralità di parti), se presente, ma non anche del rifiuto da questi espresso e verbalizzato.
3. Se le date indicate dalla controparte oltrepassano il termine di cui al comma 1, il mediatore fissa il nuovo incontro solo previo accordo dell’istante. Il rifiuto di quest’ultima parte di proseguire nel procedimento di mediazioni alle mutate connotazioni temporali proposte dalla controparte non determina la restituzione di quanto versato da quest’ultima all’Organismo.
4. E’ onere della controparte acquisire l’informazione relativa alla data del nuovo incontro di cui al precedente comma.
5. Per i convenuti nel procedimento di mediazione costituisce, in ogni caso, condizione di partecipazione la dimostrazione dell’avvenuto versamento integrale della quota di indennità di mediazione ex art. 17.
Art. 8 PRIMO INCONTRO
1. Il mediatore, in sede di primo incontro, constatata la mancata presenza di tutte le parti in lite e/o dei soggetti di cui all’art. 3, lett. c. del presente regolamento, fissa un nuovo incontro.
2. E’ onere dei soggetti interessati acquisire l’informazione relativa alla data del nuovo incontro di cui al comma precedente.
3. Accertata la mancata presenza della parte convenuta nel procedimento di mediazione non preceduta dalle dichiarazioni di cui alle lett. a e b dell’articolo precedente, il mediatore, d’intesa con la parte istante presente, può fissare un nuovo incontro, o, viceversa, redigere verbale di conciliazione negativo per mancata partecipazione del convenuto o dei convenuti. Nel caso di una pluralità di parti coinvolte nel procedimento, il mediatore, sentite le parti presenti, prende le determinazioni ritenute opportune.
4. Accertata la mancata presenza della parte istante, il mediatore fissa un nuovo incontro.
5. E’ onere della parte istante acquisire l’informazione relativa alla data del nuovo incontro di cui al comma precedente.
6. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, il mediatore può formulare per iscritto la proposta di conciliazione di cui all’art. 11 d.lgs. n. 28/2010, solo su indicazione verbalizzata delle parti presenti.
7. l’Eventuale domanda riconvenzionale avanzata dalla parte chiamata nel procedimento di mediazione è valutata per la determinazione del valore della causa. Alla memoria eventualmente depositata dalla convenuta si applicano, in quanto compatibili, gli elementi di cui all’art. 3 del presente regolamento.
Art. 9 LUOGO DELLA MEDIAZIONE
1. La mediazione si svolge nelle sedi all’uopo predisposte da ANGEC.
2. In alternativa, l’Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo, anche su indicazione del mediatore, e, dopo il primo incontro, con il consenso del mediatore e delle parti che partecipano alla mediazione.
3. Il procedimento di mediazione potrà svolgersi anche attraverso procedure telematiche descritte su xxx.xxxxx.xx. L’uso della forma telematica potrà avvenire solo per una parte della procedura. La piattaforma telematica utilizzata è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza. Alcune fasi della mediazione possono altresì svolgersi in videoconferenza o telefonicamente.
4. L’uso, anche cumulativo, di diverse forme a distanza di gestione della mediazione non può, in ogni caso, coprire l’intero arco del procedimento.
Art. 10 DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.
2. Gli incontri di mediazione si articolano, di norma, in sessioni congiunte e separate con le parti, senza particolari formalità.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di sessioni separate, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
5. In ogni caso, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione – inclusi gli avvocati ed i consulenti
– sono tenuti a mantenere la massima riservatezza ed a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura: a) opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore, nel corso degli incontri di mediazione; b) ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di mediazione; c) la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore. L’obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui: a) tutte le parti consentono a derogarvi; b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso; c) esiste il pericolo
concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona; d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.
6. Il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del d.lgs n.28/2010. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
7. Su richiesta delle parti presenti, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. n. 28/2010, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.
8. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta, tenuti in particolare considerazione, tra gli altri fattori:
a. il rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte;
b. l’esclusione della verbalizzazione nella clausola contrattuale;
c. la mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti.
9. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Se è raggiunto l'accordo amichevole, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
10. Se l’accordo raggiunto tra le parti determina una significativa variazione in aumento del valore della lite risultante dall’istanza (anche siccome rettificata ex art. 3 lett. f del presente regolamento) ed, eventualmente, dalla memoria della parte chiamata ex art. 8, comma 7, l’ANGEC si riserva il potere di valutare le mutate condizioni quale criterio di calcolo dell’importo definitivo delle indennità di mediazione ex art. 17, avuto riguardo al nuovo scaglione di riferimento.
11. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto restano a carico delle parti.
12. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
13. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio.
14. Nei casi previsti dai commi 9 e 12, il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Art. 11 OBBLIGHI DEL MEDIATORE
1. Al mediatore ed ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, la dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 4, comma 1, del presente regolamento;
b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.
e) E’ fatto divieto al mediatore, in ogni caso, svolgere, in seguito, tra le stesse parti ed in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.
Art. 11 RINUNCIA DEL MEDIATORE
1. Accettato l’incarico, il mediatore vi può rinunciare solamente per giustificato motivo e previa comunicazione all’ANGEC ed alle parti.
2. Nel caso di cui al comma precedente l’Organismo provvede, al più presto, ove possibile, alla designazione di un nuovo mediatore, senza oneri per le parti.
Art. 13 SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
1. Il mediatore deve compiere la prestazione con modalità idonee al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
2. Anche su richiesta di parte, il mediatore può essere sostituito per giustificato motivo.
3. La decisione sull’istanza di sostituzione è di competenza del responsabile dell’organismo o un suo delegato.
Art. 14 SANZIONI
1. L’inosservanza degli obblighi in capo al mediatore può comportare l’applicazione da parte dell’Organismo di sanzioni disciplinari, anche della sospensione e della esclusione dall’elenco dei mediatori istituito dall’ANGEC., fatta salva ogni ulteriore determinazione ritenuta opportuna.
2. Le decisioni sono prese dal responsabile dell’Organismo o di un suo delegato, previa verifica delle ragioni degli interessati.
Art. 15 REGISTRO DEGLI AFFARI DELLA MEDIAZIONE
1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.
2. A norma dell’articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
3. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
4. L’ANGEC garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione custoditi in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati da entrambe le parti nelle sessioni comuni, quelli depositati nelle sessioni separate con il consenso della parte da cui provengono, ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
Art. 16 RESPONSABILITA’ DELL’ANGEC E DEL MEDIATORE
Né ANGEC, né il mediatore ed i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della mediazione, tranne il caso di dolo o colpa grave.
Art. 17 INDENNITA’ DI MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione; esse sono dovute in solido da ciascuna parte anche semplicemente invitata alla partecipazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al decreto, 18 ottobre del 2010, n. 180.
Oltre € 5.000.000 | € 9.200 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 5.200 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | € 3.800 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 2.000 |
Da € 50.001 a € 250.000 | € 1.000 |
Da € 25.001 a € 50.000 | € 600 |
Da € 10.001 a € 25.000 | € 360 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 240 |
Da € 1.001 a € 5.000 | € 130 |
Fino a € 1.000 | € 65 |
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A, dall’ANGEC, concluso il procedimento:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare mediato;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. n. 28 del 2010;
d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Le spese di mediazione comprendono nella quota del 60%, comprensivo d’iva, anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte. 12 Resta ferma ogni disposizione del presente regolamento.
Art. 18 INDENNITA’ PER I NON ABBIENTI
1. Le parti che versino nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono esonerate dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo. A tal fine sono tenute a depositare presso l’Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nonché a produrre, a pena di irricevibilità della domanda, se richiesto dall’ANGEC, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
2. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un’indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano poter essere ammesse al patrocinio per i non abbienti.
3. Tali disposizioni si applicano solo quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.