AREA MEDICO-SANITARIA
AREA MEDICO-SANITARIA
PROCEDURE INTERNE DI RADIOPROTEZIONE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO TERZI E FLUSSI INFORMATIVI
(artt.109, 112, 113 e 114 del d.Lgs 101/2020 e smi)
STATO DEL DOCUMENTO
vers. | data | motivo | autore | emissione |
01 | 25 agosto 2022 | incarico di Esperto radioprotezione Università | Xxxx XXXXXXXXX | Xxxxxxx XXXXX |
1. Premessa
La presente “Procedura interna di radioprotezione per le attività svolte presso terzi” è emanata dal Delegato del Rettore per l’Area Medico-sanitaria dell’Università degli Studi di Pavia, Xxxxxxx XXXXX, ai sensi e per gli effetti dei Regolamenti Universitari e degli artt.109, 112, 113, 114, 130 e 131 del d.Lgs 101/2020 e smi.
Obiettivo della Procedura: definire le misure di protezione e sicurezza dalle radiazioni ionizzanti dei Lavoratori dell’Area Medico-sanitaria dell’Università (e dei soggetti ad essi equiparati) che operano unicamente presso Strutture /Enti esterni all’Università di Pavia (di seguito Enti ospi- tanti). L’Appendice riporta il flusso informativo connesso all’applicazione della Procedura.
La necessità di definire una specifica Procedura di radioprotezione deriva dal “Regolamento universitario di radioprotezione” (D.R. n.1720 del 17 luglio 2006) e dalla pubblicazione del d.Lgs 101, il quale pone in capo all’Università specifici obblighi di protezione dei Lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti presso le strutture universitarie così come presso gli Enti ospitanti.
2. Indicazioni generali
Fatti salvi i compiti che i Regolamenti Universitari ed il d.Lgs 101 pongono in capo ai soggetti coinvolti, il Delegato del Rettore per l’Area Medica (di seguito Delegato), i Direttori di Diparti- mento, i Direttori delle Scuole di specializzazione, i Presidenti dei Corsi di laurea, i Coordinatori dei Master e dei Corsi di perfezionamento, gli Esperti di Radioprotezione (di seguito Esperto), i Medici Autorizzati (di seguito Medico), gli Uffici dell’Amministrazione universitaria coinvolti (quali ad esempio, Presidio di Radioprotezione, Servizio di Prevenzione e protezione, Servizio Post- laurea – UOC Scuole di specializzazione di area sanitaria, Servizio offerta formativa e carriere studenti, UOC programmazione didattica, Segreterie di Dipartimento) ed i Lavoratori, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti all’osservanza della presente Procedura.
La responsabilità per eventuali danni conseguenti alla inosservanza delle normative ricade, a tutti gli effetti, sugli inadempienti.
Le attività che comportano esposizione alle radiazioni ionizzanti presso gli Enti ospitanti posso- no essere intraprese solo dopo che sia stato valutato il rischio radiogeno a cura dell’Esperto di Radioprotezione competente (dell’Università e/o dell’Ente ospitante) e solo se il Lavoratore è in regola con le procedure di radioprotezione di seguito descritte.
2.1. Definizioni
Di seguito le definizioni dei termini principali relativi all’applicazione della Procedura, in confor- mità al Regolamento universitario di radioprotezione in vigore e al d.Lgs 101.
2.1.1. Lavoratore
Lavoratori: dipendenti strutturati presso l’Area Medico-sanitaria dell’Università di Pavia ed i sog- getti equiparati (studenti di ogni ordine e grado, come ad es.: specializzandi, “masteristi”, tiroci- nanti e studenti), che svolgono le proprie attività a rischio radiogeno, anche a solo scopo forma- tivo, unicamente presso strutture esterne all’Università, e per i quali gli adempimenti che il d.Lgs 101 pone in capo al Datore di lavoro sono a carico dell’Università.
2.1.2. Dirigente
Dirigente: Direttori dei Dipartimenti, Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, Presidenti dei corsi di laurea, Coordinatori dei Master e dei Corsi di perfezionamento, i cui Lavo- ratori svolgono attività e/o tirocinio comportanti esposizione alle radiazioni ionizzanti presso gli Enti ospitanti.
2.1.3. Ente ospitante
Ente ospitante: Ente pubblico o privato esterno all’Università di Pavia presso il quale Lavoratori svolgono attività comportanti esposizione alle radiazioni ionizzanti, anche solo a scopo di for- mazione /tirocinio.
Gli Enti ospitanti a cui si rivolge indistintamente la procedura si suddividono in due gruppi:
Enti presso i quali viene svolta l’attività a rischio radiogeno e che sono anche sede della scuola di specializzazione e/o del corso di formazione;
Enti presso i quali viene svolta unicamente l’attività a rischio radiogeno.
Per le Scuole di Specializzazione e per i corsi di Laurea tali Enti ricomprendono quelli che fanno parte della rete formativa e gli Enti presso i quali gli Specializzandi svolgono gli stage fuori rete formativa.
3. Il Lavoratore
Il Lavoratore può effettuare attività a rischio radiogeno presso gli Enti ospitanti solo se classifi- cato dall’Esperto, formato ed informato sui rischi e sulle norme di radioprotezione e, se classifi- cato “lavoratore esposto”, riconosciuto idoneo alla mansione dal Medico Autorizzato.
Inoltre, il Lavoratore:
accede alle zone classificate (sorvegliate e controllate) dell’Ente ospitante solo se in regola con le procedure di radioprotezione e, ove previsto dall’Ente, dotato dei dispositivi di prote- zione individuale e la sorveglianza dosimetrica personale;
osserva le norme in vigore presso l’Università e l’Ente ospitante;
informa il Dirigente dell’Università ed il Responsabile dell’Ente ospitante di eventuali situa- zioni anomale e si astiene dal proseguire le attività fino a che non siano ripristinate le con- dizioni di sicurezza;
partecipa ai corsi di formazione e informazione organizzati dall’Università e, ove richiesto, dall’Ente ospitante.
La Lavoratrice, non appena accertata la gravidanza, informa il Dirigente dell’Università, il relati- vo Ufficio amministrativo dell’Università e il Responsabile dell’Ente ospitante e si astiene dal frequentare le zone classificate (sorvegliate e controllate) fino a 7 mesi dopo il parto e le zone a rischio di contaminazione fino a quando allatta al seno.
La disposizione vale anche per le adozioni.
4. Il Dirigente Universitario
Il Dirigente, in quanto responsabile e/o coordinatore delle attività, assume le funzioni ed i compi- ti spettanti al Dirigente ai sensi degli artt.109 e 112. Il Dirigente inoltre, anche avvalendosi degli Uffici Universitari di pertinenza:
prima di iniziare le attività chiede all’Esperto la valutazione del rischio radiogeno, fornendo- gli le informazioni necessarie compilando la scheda di radioprotezione;
prima di iniziare le attività presso l’Ente ospitante:
o si assicura che sussistano specifici accordi con l’Ente ospitante al fine di garantire la radioprotezione dei Lavoratori;
o si informa sulle misure di prevenzione e protezione vigenti presso l’Ente ospitante ed adotta le conseguenti azioni di tutela;
consente l’inizio delle attività presso l’Ente ospitante solo ai Lavoratori che siano in regola con le procedure di radioprotezione;
provvede e vigila affinché siano osservate le prescrizioni del Medico;
si assicura che i Lavoratori siano formati ed informati sui rischi, sulle misure di tutela dalle radiazioni e sulle norme di protezione e sicurezza dell’Università e dell’Ente ospitante, ne richiede l’osservanza e vigila sulla loro attuazione;
si assicura che la Lavoratrice in stato di gravidanza non frequenti le zone classificate fino a 7 mesi dopo il parto e quelle a rischio contaminazione fino a quando allatta al seno;
nella stesura delle convenzioni /accordi con l’Ente ospitante, eventualmente di concerto con il Delegato o con i pertinenti Uffici dell’Amministrazione Universitaria, cura che siano consi- derati gli aspetti di tutela dalle radiazioni ionizzanti, anche ai fini della attuazione del coordi- namento della sicurezza di cui al titolo XI del d.Lgs 101;
sorveglia sulla applicazione della presente procedura.
5. Il Delegato del Rettore
Il Delegato del Rettore per l’Area Medica, in quanto delegato del Datore di lavoro dell’Università ai sensi del d.Lgs 101:
assume i compiti spettanti al Delegato del Datore di Lavoro sulla base del Regolamento universitario di radioprotezione;
si assicura che le attività siano gestite in modo da garantire la sicurezza e salute dei Lavo- ratori nei confronti della esposizione alle radiazioni ionizzanti;
nella stesura delle convenzioni /accordi con l’Ente ospitante, anche su richiesta del Dirigen- te interessato, cura che siano considerati gli aspetti di protezione e sicurezza dalle radia- zioni ionizzanti, anche ai fini della attuazione del coordinamento della sicurezza previsto dal titolo XI del d.Lgs 101;
emana e aggiorna la “Procedura interna di radioprotezione per le attività presso terzi” e provvede affinché sia trasmessa ai Dirigenti e ai pertinenti Uffici dell’Amministrazione Uni- versitaria, ne richiede l’osservanza e vigila sulla sua attuazione;
segnala all’Amministrazione Universitaria eventuali inadempienti per le azioni conseguenti;
vidima la scheda dosimetrica e quella sanitaria, predisposte dall’Esperto e dal Medico.
6. Uffici dell’Amministrazione Universitaria
I pertinenti Uffici dell’Amministrazione universitaria coinvolti nelle attività amministrative e ge- stionali relative ai Lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti (tra i quali: Servizio Sicurezza e salute, Presidio di Radioprotezione, Servizio di Prevenzione e protezione, Servizio Post-laurea
– UOC Scuole di specializzazione di area sanitaria, Servizio offerta formativa e carriere studen- ti, UOC programmazione didattica e Segreterie di Dipartimento), prestano la loro collaborazione al Delegato del Datore di lavoro e ai Dirigenti per l’attuazione della presente procedura.
7. Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati
Xxxx Xxxxxxx di radioprotezione ed ai Medici Autorizzati incaricati dall’Università di Pavia spettano i compiti stabiliti a loro carico dal d.Lgs 101 e dai Regolamenti Universitari e dai contratti in es- sere con l’Amministrazione Universitaria.
8. Attività a rischio radiogeno presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Xxxxxx
I Lavoratori che svolgono unicamente ed interamente la loro attività presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Xxxxxx ed i loro Dirigenti sono tenuti ad applicare le norme di radioprote- zione e le procedure in vigore presso il Policlinico, anche in deroga alla presente procedura.
Pavia, 25 agosto 2022
Xxxxxxx XXXXX
(Delegato del Rettore per l’Area Medica)
APPENDICE
FLUSSO INFORMATIVO
Premessa
Sulla base della “Procedura interna di radioprotezione per le attività svolte presso terzi”, la pre- sente Appendice definisce i flussi informativi connessi alla sua applicazione.
Compiti del Delegato del Rettore
Il Delegato del Rettore (nel testo Delegato), avvalendosi della collaborazione della Segreteria del Delegato, del Servizio di Direzione e/o del Presidio di Radioprotezione dell’Università:
trasmette all’Esperto la “scheda di radioprotezione” predisposta dal Dirigente ai fini della classificazione di radioprotezione del Lavoratore e per l’indicazione dei vincoli di dose;
verifica che la frequenza presso l’Ente ospitante sia coerente con gli accordi attuati con l’Ente medesimo;
convoca i Lavoratori a visita medica idoneativa del Medico Autorizzato e al corso di forma- zione e informazione;
cura la gestione della documentazione di radioprotezione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
informa i Lavoratori della classificazione di radioprotezione e delle indicazioni dell’Esperto;
vidima la documentazione di sorveglianza fisica e medica predisposta dall’Esperto e dal Medico, rispettivamente;
se il lavoratore è classificato “lavoratore esposto”: richiede le dosi pregresse e le trasmette all’Esperto e al Medico e fornisce al Lavoratore i risultati delle dosi ricevute.
Compiti del Dirigente
Il Dirigente dell’Università (nel testo Dirigente):
ai fini della valutazione del rischio radiogeno individuale, trasmette al Delegato la “scheda di radioprotezione” prima che i Lavoratori siano esposti al rischio radiogeno e la aggiorna in caso di variazioni;
si assicura che la frequenza presso l’Ente ospitante da parte del Lavoratore sia preceduta da specifici accordi che comprendano anche la radioprotezione;
consente attività a rischio radiogeno presso gli Enti ospitanti unicamente ai Lavoratori classi- ficati dall’Esperto, formati ed informati e, se classificati “lavoratori esposti”, provvisti di ido- neità alla mansione rilasciata dal Medico e dotati del libretto di radioprotezione se classificati di Categoria A;
avvalendosi dell’Ufficio universitario competente (come ad esempio, Servizio Post-laurea – UOC Scuole di specializzazione di area sanitaria per gli specializzandi, Segreterie organiz- zative per Master e Corsi di perfezionamento, Segreteria di dipartimento per i dipartimenti, Servizio offerta formativa e carriere studenti, UOC programmazione didattica, ecc.), segnala all’Ente ospitante ove il Lavoratore opererà e, contemporaneamente, al Presidio di Radio- protezione e all’Esperto, la durata del tirocinio, la classificazione, la validità della formazione e della idoneità medica, i vincoli di dose, il nominativo dell’Esperto dell’Università e le altre informazioni che fossero richieste;
consegna ai Lavoratori le norme di protezione e sicurezza e vigila sulla loro osservanza;
informa immediatamente gli Uffici dell’Amministrazione interessati, l’Esperto ed il Medico della cessazione dell’attività a rischio radiogeno presso l’Ente ospitante e della cessazione definitiva del rapporto con l’Università;
trasmette, su richiesta del Delegato e/o dell’Esperto, l’elenco del personale che si è recato in zone classificate presso gli Enti ospitanti per quanto di competenza.
Compiti del Lavoratore
Il Lavoratore che effettua la propria attività a rischio radiogeno presso Enti ospitanti, fatti salvi i compiti stabiliti dal d.Lgs 101:
Xxxxxxx, sulla scheda di radioprotezione, le esposizioni pregresse e quelle contemporanee e le aggiorna in caso di variazioni;
trasmette al Presidio di Radioprotezione l’attestato dell’avvenuta formazione;
la Lavoratrice informa il Responsabile dell’Ente ospitante, il Dirigente e il relativo Ufficio uni- versitari e il Presidio di radioprotezione del proprio stato di gravidanza e dell’eventuale allat- tamento al seno.
Compiti del Presidio di Radioprotezione
Il Presidio di Radioprotezione dell’Università (nel testo Presidio), anche avvalendosi del Servizio Sicurezza e salute:
cura la gestione delle informazioni e l’archiviazione dei dati connessi alle attività di radiopro- tezione, siano esse in forma cartacea che mediante software specifici (es. data risk);
convoca i Lavoratori a sorveglianza sanitaria (prima visita) e ai corsi di formazione e infor- mazione e informa il Delegato e il Dirigente interessato del compimento della procedura di radioprotezione;
informa il Delegato, il Dirigente e l’Ufficio Universitario interessati sul compimento della pro- cedura di radioprotezione da parte del Lavoratore, ed in particolare: classificazione di radio- protezione, formazione e informazione, idoneità medica, vincoli di dose e le eventuali indi- cazioni dell’Esperto e le prescrizioni del Medico;
cura i rapporti con l’Esperto ed il Medico per lo svolgimento dei loro compiti;
organizza i corsi di formazione ed informazione per Lavoratori, Dirigenti e Xxxxxxxx, effettuati dall’Esperto e dal Medico;
conserva la documentazione di sorveglianza fisica nel rispetto delle norme sulla privacy;
trasmette le dosi individuali a ciascun Lavoratore esposto alle radiazioni ionizzanti.
Compiti del Servizio Post-laurea – UOC Scuole di specializzazione di area sanitaria
Il Servizio post-Laurea, con riferimento agli Specializzandi e agli iscritti ai corsi Post-laurea esposti a rischio radiogeno presso Enti ospitanti:
definisce accordi specifici che comprendano anche la tutela dalle radiazioni ionizzanti (ex artt.109, 112 e 113 del d.Lgs 101) con ciascun Ente ospitante;
su richiesta del Dirigente, informa l’Ente ospitante ove lo Specializzando effettuerà il tirocinio e, contemporaneamente, il Presidio di Radioprotezione e l’Esperto, sulla durata del tirocinio, classificazione di radioprotezione, formazione e informazione, idoneità medica, vincoli di do- se, nominativo dell’Esperto dell’Università e le altre informazioni che fossero richieste.
Compiti del Coordinatore del Master e dei Corsi di perfezionamento
Il Coordinatore dei Master e dei Corsi di Perfezionamento, con riferimento agli iscritti ai Master e Corsi di perfezionamento ed esposti alle radiazioni ionizzanti, anche avvalendosi della segrete- ria organizzativa del Master /Corso:
segnala all’Ente ospitante il Master /Corso, al Datore di Lavoro di ciascun frequentatore, al Presidio di Radioprotezione e all’Esperto dell’Università, la necessità di stabilire il coordina-
mento della radioprotezione tra l’Ente ospitante e ciascun Datore di lavoro o, se lavoratore autonomo, il frequentatore (ex artt.112, 113 e 114 del d.Lgs 101), prima che le attività a ri- schio radiogeno siano poste in essere;
trasmette al Presidio di Radioprotezione dell’Università la scheda di radioprotezione di cia- scun frequentatore che non sia dipendente da alcun Datore di lavoro e non sia nemmeno un lavoratore autonomo, per l’attivazione delle procedure di radioprotezione del caso.
Compiti del Presidente di corso di Laurea
Il Presidente del corso di Laurea, anche avvalendosi della propria Segreteria ovvero del Servi- zio offerta formativa e carriere studenti, UOC programmazione didattica, con riferimento agli studenti che siano esposti a rischio radiogeno presso Enti ospitanti:
definisce, su segnalazione del Dirigente, accordi specifici (ex artt.109, 112 e 113 del d.Lgs 101) con ciascun Ente ospitante;
su richiesta del Dirigente, informa l’Ente ospitante ove lo Specializzando effettuerà il tirocinio e, contemporaneamente, il Presidio di Radioprotezione e l’Esperto, sulla durata del tirocinio, classificazione di radioprotezione, formazione e informazione, idoneità medica, vincoli di do- se, nominativo dell’Esperto dell’Università e le altre informazioni che fossero richieste.
Compiti del Servizio offerta formativa e carriere studenti, UOC programmazione didattica
Il Servizio offerta formativa e carriere studenti, UOC programmazione didattica, con riferimento agli studenti che siano esposti a rischio radiogeno presso Enti ospitanti:
definisce accordi specifici che comprendano anche la tutela dalle radiazioni ionizzanti (ex artt.109, 112 e 113 del d.Lgs 101) con ciascun Ente ospitante;
su richiesta del Dirigente, informa l’Ente ospitante ove lo Specializzando effettuerà il tirocinio e, contemporaneamente, il Presidio di Radioprotezione e l’Esperto, sulla durata del tirocinio, classificazione di radioprotezione, formazione e informazione, idoneità medica, vincoli di do- se, nominativo dell’Esperto dell’Università e le altre informazioni che fossero richieste.
Compiti del Direttore di Dipartimento
Il Direttore di Dipartimento, anche avvalendosi della propria Segreteria, con riferimento ai Lavo- ratori del Dipartimenti che siano esposti a rischio radiogeno presso Enti ospitanti:
definisce, su segnalazione del Dirigente, accordi specifici (ex artt.109, 112 e 113 del d.Lgs 101) con ciascun Ente ospitante;
su richiesta del Dirigente, informa l’Ente ospitante ove lo Specializzando effettuerà il tirocinio e, contemporaneamente, il Presidio di Radioprotezione e l’Esperto, sulla durata del tirocinio, classificazione di radioprotezione, formazione e informazione, idoneità medica, vincoli di do- se, nominativo dell’Esperto dell’Università e le altre informazioni che fossero richieste.
Compiti del Medico Autorizzato
Il Medico Autorizzato (nel testo Medico):
effettua la sorveglianza sanitaria dei Lavoratori classificati esposti;
convoca a visita periodica i Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
conserva la documentazione di sorveglianza medica nel rispetto della normativa sulla riser- vatezza dei dati personali;
istituisce ed aggiorna la documentazione di sorveglianza medica;
invia all’interessato, al Dirigente e al Presidio il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
invia la scheda dosimetrica e quella sanitaria a Roma, una volta che siano pervenute le ul- time dosi riguardanti l’interessato;
invia copia delle schede (dosimetrica e sanitaria) al Lavoratore e una al Presidio di Radio- protezione che la conserva nel rispetto dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali;
collabora alle iniziative di formazione e informazione promosse dal Delegato.
Compiti dell’Esperto di radioprotezione
L’Esperto di radioprotezione (nel testo Esperto):
valuta e, su richiesta del Delegato e/o del Direttore, aggiorna il rischio delle attività compor- tanti esposizione alle radiazioni ionizzanti e indica le misure di tutela da adottare;
classifica i Lavoratori sulla base della “scheda di radioprotezione” (di cui predispone ed ag- giorna il modello) e delle informazioni eventualmente integrate dal Dirigente e/o dell’Ente ospitante;
indica i vincoli di dose per l’assunzione da parte del Delegato;
propone al Delegato le norme di protezione e sicurezza dalle radiazioni ionizzanti;
istituisce ed aggiorna la documentazione di sorveglianza fisica;
registra sulla scheda dosimetrica le dosi ricevute dai lavoratori presso l’Ente ospitante;
trasmette al Medico e al Presidio di radioprotezione le dosi dei “lavoratori esposti”;
trasmette al Medico le schede dosimetriche individuali, al termine del rapporto di lavoro;
collabora alle iniziative di formazione e informazione promosse dal Delegato o dal Presidio;
cura l’istituzione e l’aggiornamento del libretto di radioprotezione di eventuali Lavoratori “esterni” (vedasi successivo paragrafo “Impresa esterna”).
Configurazione di Impresa esterna
Nel momento in cui i Lavoratori fossero classificati “lavoratori esposti”, l’Università si configura “impresa esterna” ai sensi del d.Lgs 101.
Ove il Lavoratore sia classificato “esposto di categoria A”, il decreto prevede specifici obblighi che dovranno essere predisposti, di volta in volta e preventivamente all’esposizione, dal Dele- gato di concerto con il Dirigente interessato, il Presidio di radioprotezione e con l’Esperto.
Istituzione, aggiornamento e conservazione della documentazione
La documentazione di radioprotezione fisica (registro dell’Esperto e schede dosimetriche per- sonali) è istituita ed aggiornata dall’Esperto e sottoscritta dal Delegato. La documentazione è conservata presso il Presidio, in osservanza alle limitazioni imposte dalle norme sulla riserva- tezza dei dati personali. Il Delegato incarica un addetto del Presidio della tenuta e conservazio- ne della documentazione e per il suo accesso.
Il documento sanitario personale è istituito e conservato dal Medico e sottoscritto dal Delegato, in osservanza alle citate norme sulla riservatezza dei dati personali.
Poiché i dati dosimetrici sono considerati “dati sensibili”, essi possono essere trattati in pubblico solo in forma anonima e possono essere visionati unicamente da: interessato, Delegato, Esper- to, Medico, eventuali incaricati dal Delegato e Organi di vigilanza.