CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE RELAZIONI SINDACALI
Uff. VIII – Risorse Umane della Scuola
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE RELAZIONI SINDACALI
Il giorno 28 luglio 2004 a Bologna presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx in sede di
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE
tra
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA e LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE VIENE STIPULATO
il presente contratto collettivo integrativo regionale concernente le relazioni sindacali.
Ciò a seguito della registrazione – in data 12 luglio 2004 – della Ragioneria Provinciale dello Stato di Bologna sulla certificazione positiva di compatibilità finanziaria del presente accordo con i vincoli derivanti da contratti integrativi nazionali e del bilancio.
PREMESSA
Il presente contratto è finalizzato alla definizione di un modello di relazioni sindacali tra XX.XX
firmatarie del presente accordo e Direzione Regionale e C.S.A.. Le contrattazioni avverranno con i
C.S.A . limitatamente alle materie delegate.
Gli obiettivi principali e condivisi sono quelli di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio, la gestione del personale nonché l'azione di supporto e consulenza alle scuole, rafforzando ed omogeneizzando in tutta la regione le relazioni sindacali.
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA
1. Il presente contratto collettivo regionale integrativo (di seguito chiamato CCRI), sottoscritto fra la Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx e le 0rganizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del comparto scuola, si applica a tutto il personale, sia tempo indeterminato che a tempo determinato, del comparto scuola.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione.
3. Il presente CCRI si applica in tutto il territorio della Regione e conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo regionale in materia.
4. Il presente contratto, alla scadenza, è rinnovato tacitamente di anno in anno, qualora non sia comunicata con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, la disdetta da una delle parti.
5. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto.
6. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione di cui al comma 1 la Direzione Regionale trasmette copia integrale del CCRI a tutte le istituzioni scolastiche dell’Xxxxxx Xxxxxxx e ne cura la pubblicazione sul sito web della Direzione Regionale.
7. Entro 5 giorni dalla ricezione i C.S.A. ne cureranno la pubblicazione sui siti web provinciali;
8. Entro 5 giorni dalla ricezione i Dirigenti Scolastici provvedono a far affiggere copia integrale del recente CCRI nelle bacheche sindacali di scuola e ne cureranno la pubblicazione sui siti web delle singole scuole.
9. Le parti convengono di procedere ad una verifica sullo stato delle relazioni sindacali entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo
ART. 2 - STRUMENTI DELLE RELAZIONI SINDACALI
1. Le relazioni sindacali – a tutti i livelli - comprendono i seguenti strumenti:
• la contrattazione collettiva: si articola in livello integrativo regionale e livello di istituzione scolastica;
• la partecipazione: si articola con gli istituti dell’informazione, della concertazione e delle intese;
• l'interpretazione autentica dei contratti integrativi e decentrati:
• le procedure di raffreddamento e conciliazione.
ART. 3 - LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA REGIONALE INTEGRATIVA
1. Sono demandate alla contrattazione integrativa regionale le seguenti materie:
a. con cadenza annuale
• linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro:
• criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l’assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi;
• criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti a tempo determinato che provengono dalle graduatorie permanenti, nonché l'individuazione delle linee di indirizzo ed i soggetti attuatori del piano annuale regionale sull'aggiornamento e formazione del personale scolastico.
• criteri per la determinazione delle disponibilità dei posti per l’utilizzazione del personale;
• criteri di utilizzazione del personale compreso quello soprannumerario nonché di quello collocato fuori ruolo o in mansioni ridotte;
• criteri sulla prosecuzione dei progetti;
• relazioni sindacali a livello territoriale e di istituzione scolastica;
• ogni ulteriore attività demandata dai CCNL e CCNI e dalle norme in vigore.
b. con cadenza quadriennale:
• criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
• criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriale e l’esercizio dei permessi sindacali;
• istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento dell’eventuale conflittualità generatesi a livello di singola istituzione scolastica;
• procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
2. Ai fini della contrattazione integrativa, la Direzione scolastica s’impegna a comunicare per iscritto alle OO. SS firmatarie del presente protocollo, entro l’inizio di ciascun anno scolastico, la composizione della delegazione di parte pubblica, con indicazione della eventuale delega a trattare rispetto alle singole materie.
3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico, ai sensi della L. 241/90, la Direzione scolastica regionale e gli uffici scolastici territoriali comunicano formalmente alle Segreterie provinciali e regionali delle XX.XX. firmatarie del presente protocollo anche i nominativi dei Responsabili di tutti i singoli uffici e/o procedimenti.
4. Qualora nel corso dell’anno scolastico avvenissero cambiamenti rispetto a quanto comunicato dall’Amministrazione scolastica ai sensi dei due commi precedenti, l’Amministrazione stessa segnalerà tempestivamente alle OO. SS anche tali modifiche.
5. Le Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali comunicano alla Direzione Scolastica, entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico, la composizione della propria delegazione trattante.
Direzione Generale
6. Resta inteso che, nella contrattazione integrativa regionale, l’Amministrazione può essere assistita dall’ARAN, mentre le Organizzazioni sindacali da propri esperti.
7. La contrattazione integrativa si apre entro 15 giorni dalla presentazione formale della piattaforma rivendicativa. La piattaforma, presentata da almeno un soggetto sindacale avente titolo, deve essere inviata, a cura dell’ Organizzazione sindacale, alla Direzione scolastica regionale la quale provvederà ad inviarne copia agli altri soggetti sindacali.
8. La Direzione scolastica regionale convoca le delegazioni entro i 15 giorni successivi al ricevimento della piattaforma; nella convocazione scritta del primo incontro di contrattazione, da far pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata, comunicherà anche la composizione dell’intero tavolo trattante.
9. La contrattazione dovrà concludersi entro 30 giorni dal suo formale avvio.
10. Entro i primi 10 giorni le parti non assumeranno iniziative unilaterali riguardo ai temi trattati.
11. Per le materie delegate agli Uffici territoriali provinciali (CSA) dalla Direzione scolastica regionale e per quelle di competenza delle istituzioni scolastiche, vale quanto concordato nel presente articolo.
12. Della convocazione degli incontri di contrattazione presso le Istituzioni scolastiche sarà data comunicazione alle XX.XX. territoriali a cura del Dirigente scolastico con le modalità previste dai commi precedenti.
ART. 4 - INFORMAZIONE
1. La Direzione Regionale e i CSA, nell'ambito delle proprie autonomie e responsabilità, forniscono alle 00. SS. firmatarie del presente accordo informazioni e ove necessaria o, comunque richiesta, la relativa documentazione sulle seguenti materie:
• formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero
• criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
• dati sugli organici assegnati a istituzioni e plessi e sulla utilizzazione del personale;
• modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato;
• documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
• operatività dei nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto all'attività scolastica;
• strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
• andamento della mobilità del personale;
• criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle istituzioni scolastiche.
2. Gli incontri per l'informazione devono svolgersi prima della predisposizione degli atti e comunque in via preventiva rispetto alle determinazioni su ciascuna delle materie.
3. Sulle linee essenziali d'indirizzo in materia di gestione dell'organizzazione scolastica può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche. Tali commissioni hanno il compito di esaminare in modo più approfondito i singoli problemi al fine di avanzare proposte e raccomandazioni non vincolanti per l'Amministrazione e non su aspetti sindacali.
4. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione dell’organizzazione scolastica, le XX.XX. firmatarie del CCNL possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell’informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà aperto dall’amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi dalla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall’apertura.
5. Tra le materie oggetto di informazione preventiva e/o successiva sono comprese anche le scuole non statali e paritarie.
Il confronto tra la Direzione e le XX.XX. si avvierà e si svolgerà sulle seguenti materie, a richiesta delle XX.XX.:
• elenco aggiornato delle scuole paritarie con l’indicazione del CCNL adottato;
• sussistenza dei requisiti e iniziative dell’Amministrazione in caso del mancato possesso degli stessi;
• in presenza di docenti con rapporto di lavoro di prestazione autonoma o collaborazione coordinata e continuata o di lavoro volontario, il rispetto della percentuale complessiva prevista dalla Legge;
• il possesso dell’abilitazione o idoneità per il personale docente;
• presenza di corsi completi, sdoppiamento o sospensione di classe, composizione numerica delle classi;
• effettiva attivazione degli Organi Collegiali (anche in considerazione del fatto che per la presenza degli XX.XX. non ci sarà più Commissario Governativo a sovrintendere agli scrutini);
• scrutini, esami di idoneità ed esami di Stato nelle scuole secondarie (soprattutto la presenza dei candidati privati esterni nelle scuole paritarie);
• esami di idoneità e di licenza nelle scuole elementari paritarie;
• gestione e assegnazione dei finanziamenti statali, e cioè l’ammontare complessivo e per ordine di scuola dei finanziamenti, il monitoraggio e i risultati del finanziamento già effettuato, i criteri di assegnazione e di distribuzione dei finanziamenti, l’uso dei fondi per il diritto allo studio a livello della regione.
ART. 5 - INTESE
1. La Direzione Regionale ed i C.S.A. o le organizzazioni sindacali firmatarie possono proporre di stipulare specifiche intese su argomenti definiti e non appartenenti all’informazione o alla contrattazione integrativa regionale e/o di scuola.
ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. L’erogazione di tutti i fondi contrattualizzati presenti nelle scuole avverrà soltanto dopo la firma dei rispettivi contratti integrativi di scuola. In caso di accettata difficoltà di sottoscrizione del contratto si applica la procedura di cui al successivo art. 11.
2. Della erogazione dei fondi e della loro utilizzazione sarà data notizia al personale in servizio mediante affissione all’albo della scuola.
3. Si consente l’affissione all’albo della scuola dei prospetti riepilogativi dell’utilizzo del fondo dell’istituzione scolastica comprensivi di nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi, in quanto attuativi di norme contrattuali.
4. Copia dei prospetti di cui al comma precedente viene consegnata tempestivamente alle RSU ed ai rappresentanti sindacali presso l’istituzione scolastica.
5. I contratti di scuola e quelli regionali sono immediatamente pubblicati sui siti web della Direzione regionale e, quando esistente, della istituzione scolastica.
ART. 7 - INFORMAZIONE ALLE SCUOLE
1. Periodicamente verrà fornito sia alle singole scuole autonome che ai sindacati firmatari il presente accordo il quadro completo delle risorse economiche a disposizione delle scuole e dei CSA.
2. Il quadro economico sarà completato possibilmente dalle date di accredito e/o trasferimento e/o utilizzo delle risorse stesse.
3. Al termine di ogni anno finanziario il Direttore regionale comunica alle organizzazioni sindacali la suddivisione dei fondi erogati alle scuole, l’utilizzo degli stessi, gli eventuali residui non
ancora suddivisi corredati da puntuali motivazioni; analoga comunicazione verrà effettuata alle XX.XX. a livelli provinciale da parte dei CSA.
4. Il quadro economico sarà completato possibilmente dalle date di accredito e/o trasferimento e/o utilizzo delle risorse stesse.
5. Al termine di ogni anno finanziario il Direttore regionale comunica alle organizzazioni sindacali la suddivisione dei fondi erogati alle scuole, l’utilizzo degli stessi, gli eventuali residui non ancora suddivisi corredati da puntuali motivazioni; analoga comunicazione verrà effettuata alle XX.XX. a livelli provinciale da parte dei CSA.
ART. 8 - DATA BASE DELLA CONTRATTAZIONE
1. Viene istituita una banca dati della contrattazione presso la Direzione Regionale che raccoglie anche direttamente o mediante link i contratti firmati nelle scuole della regione.
ART. 9 - LA CONCERTAZIONE
1. Ricevuta l'informazione si dà attuazione alle procedure di concertazione previste dall'art. 5 del CCNL 24 luglio 2003 attualmente in vigore.
2. La Direzione Regionale procede, oltre alle materie previste dal comma precedente, ad attivare sedi di concertazione con le XX.XX. sulle seguenti materie:
• iniziative di ricognizione delle esigenze formative e di programmazione della relativa offerta, anche integrata, sul territorio dell’Xxxxxx Xxxxxxx in collaborazione con la Regione e gli EE.LL. (integrazione con il sistema della formazione professionale, educazione degli adulti...);
• programmazione e ricognizione delle esigenze finanziarie e di personale;
• criteri e strumenti di assistenza e di supporto alle istituzioni scolastiche e di vigilanza sul loro funzionamento;
• criteri di assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie non vincolate a determinazioni nazionali;
• ulteriori materie che le parti concorderanno di affrontare in sede di concertazione.
ART. 10 - l’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI INTEGRATIVI O DECENTRATI
1. In caso di controversie sull’interpretazione del contratto collettivo integrativo o decentrato, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa tramite accordo di interpretazione autentica
2. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
3. Al fine di attivare la procedura descritta al comma precedente, la parte interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata.
4. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.
5. L’eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto collettivo integrativo o decentrato.
ART. 11 - PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
1. Per i conflitti a livello regionale e provinciale sarà istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale con decreto del Direttore Generale, un organismo di conciliazione composto da:
• il direttore generale o un suo delegato;
• il dirigente dell’ufficio interessato alla materia oggetto del conflitto;
• i rappresentanti delle OO. SS. ammesse alla contrattazione integrativa.
2. Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un funzionario dell’Ufficio Scolastico Regionale o CSA.
ART. 12 - CONTENZIOSO
1. Allo scopo di monitorare il contenzioso e di semplificare i procedimenti in corso saranno convocate periodicamente le XX.XX. firmatarie del presente accordo dal dirigente responsabile del contenzioso.
2. Nelle riunioni periodiche, oltre a fare il punto della situazione del contenzioso in Xxxxxx Xxxxxxx, si informeranno le XX.XX. dei ricorsi e procedimenti maggiormente significativi.
ART. 13 – CALENDARIZZAZIONE
1. Vengono recepite integralmente le modalità operative di cui all’art. 4.4 del CCNL del 24.7.2003.
2. Durante ciascun anno scolastico la Direzione regionale ed i CSA, s’impegnano a fornire tempestivamente alle OO. SS. tutte le informazioni utili e tutto il materiale necessario per garantire al meglio le relazioni sindacali previste dal CCNL scuola nonché dal presente contratto e dai contratti vigenti.
3. In particolare la Direzione scolastica regionale nonché i CSA consegneranno alle OO. SS., firmatarie del presente contratto regionale, contestualmente alla pubblicazione all’albo, copia delle graduatorie in versione cartacea e/o elettronica riproducibile (ad es. graduatorie concorsi, supplenze ecc. . ) e degli elenchi (ad es. trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni ecc…)
4. Altresì la Direzione scolastica regionale, secondo le rispettive competenze, tramite gli Uffici scolastici territoriali, con congruo anticipo, comunica formalmente per iscritto, alle Segreterie provinciali e regionali delle OO. SS. firmatarie del presente protocollo, gli elenchi nominativi, le date e gli orari di convocazione del personale per l’assunzione degli incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato
ART. 14 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE RELAZIONI SINDACALI
1. La Direzione Regionale ed il CSA inviano il materiale relativo alle materie di informazione agli indirizzi e-mail delle Organizzazioni sindacali.
2. Nel caso sia impossibile inviare il materiale verrà messo a disposizione delle XX.XX, in apposite caselle, copia di tutto il materiale in forma cartacea o informatica, relativa alle materie di informazione.
3. Nell’ambito della struttura organizzativa della Direzione Scolastica Regionale e dei CSA saranno individuati, ove possibile, uffici con il compito di coordinare i rapporti con le OO. SS., con particolare riferimento all’informativa, alla richiesta di atti ufficiali.
4. Le convocazioni dovranno essere effettuate in forma scritta e per le vie più sollecite.
5. Alle singole riunioni potranno partecipare i segretari regionali delle OO. SS. firmatarie del presente accordo o loro delegati, eventualmente assistiti da personale esperto nella materia da trattare.
6. Per garantire la massima trasparenza dei provvedimenti definiti e /o delle procedure avviate, l’Amministrazione consegnerà ad ogni organizzazione sindacale copia degli atti di carattere generale emessi dall’Ufficio (graduatorie, elenchi, decreti, circolari, direttive, ecc.), entro 24 ore dall’emanazione utilizzando mezzi informatici.
7. Le determinazioni assunte nel corso delle singole riunioni saranno riportate in un apposito, sintetico verbale.
ART. 15 – ASSEMBLEE
1. I Dirigenti scolastici dovranno garantire la reale possibilità del personale di partecipazione alle assemblee sindacali di plesso o istituzione scolastica o territoriali.
2. Alla durata delle assemblee di istituzione scolastica e territoriali sarà aggiunto il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento.
3. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
4. Il limite di due assemblee mensili riguarda esclusivamente le assemblee effettuate all’interno della stessa istituzione scolastica.
5. Le assemblee convocate territorialmente non sono utili per raggiungere il limite di cui al comma precedente.
6. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali (CGIL Scuola, CISL Scuola, UIL Scuola; SNALS; GILDA);
b. dalle RSU nel suo complesso e non da singoli componenti, con le modalità dell’art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c. dalle RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
7. I Dirigenti scolastici, effettuate le procedure di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 8 del CCNL 24 luglio 2003, entro tre giorni dalla ricezione della convocazione, invieranno copia della relativa circolare interna alle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma 6 lettera a.
ART. 16 – ESERCIZIO DEI PERMESSI SINDACALI
Tipologia dei permessi :
1. Ai sensi del CCNQ del 7.8.1998 la tipologia dei permessi sindacali è la seguente :
1. articolo 10 – espletamento del mandato sindacale, partecipazione a trattative sindacali, partecipazione a convegni di natura sindacale;
2. articolo 11 – partecipazione ad organi statutari ;
3. articolo 12 - permessi RSU.
I permessi di cui all’art. 11 sono distinti ed aggiuntivi rispetto a quelli dell’art. 10.
I permessi sindacali inerenti i componenti delle RSU d’istituto costituiscono materia di specifica trattativa delle singole istituzioni scolastiche .
I permessi cui agli artt. 10,11, e 12 sono cumulabili. Esercizio dei permessi sindacali:
2. – Le XX.XX. informano con comunicazione scritta i dirigenti scolastici dell’utilizzo dei permessi sindacali, di cui agli artt. 10 e 11 del CCNQ 7.8.1998, almeno 48 ore prima della fruizione.
• I permessi sindacali sono fruibili a quote orarie;
• I dirigenti scolastici invieranno mensilmente al competente CSA l’elenco dei permessi sindacali effettivamente fruiti in quote orario, al fine di consentire il computo provinciale del monte ore di ciascuna XX.XX.
• Le singole XX.XX. potranno verificare nei CSA territoriali le quote orario di permessi realmente fruiti dalla propria organizzazione sindacale .
• Il personale docente, educativo ed ATA è sostituibile ai sensi della normativa e degli accordi vigenti in materia.
Modalità di esercizio dei permessi previsti dall’art.10 del CCNQ 7.8. 1998:
3 -personale docente ed educativo: detto personale può fruire fino ad un massimo di 12 giorni per anno scolastico senza superare il limite di 5 giorni ogni bimestre;
- DSGA : il DSGA può fruire fino ad un massimo di 36 giorni per anno scolastico. Il cumulo dei permessi è consentito fino a un massimo di 12 giorni; in questo caso tre volte per anno scolastico;
- Restante personale ATA: detto personale può fruire fino ad un massimo di 60 giorni per anno scolastico. Il cumulo di permessi è consentito fino ad un massimo di 20 giorni; in questo caso tre volte per anno scolastico.
4 – Non è consentito effettuare il cumulo di permessi giornalieri ed orari di cui al precedente c. 3 durante lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali .
5 – Il personale in semiesonero sindacale componente di organi statutari delle XX.XX. può fruire dei permessi di cui all’art. 11 e 12 del CCNQ 7.8.1998.
ART. 17 – FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. Il personale iscritto ai corsi di laurea, di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale , alla riconversione e al reimpiego, dovrà essere sostenuto e messo nelle migliori condizioni di concludere positivamente il percorso formativo.
2. A tal fine il dirigente scolastico garantirà un’articolazione dell’orario di lavoro che consenta la reale possibilità di frequenza e di studio come da richiesta dell’ interessato.
ART.18 -RILEVAZIONE SCIOPERI
1 . La Direzione Regionale fornirà alle XX.XX. il primo dato provvisorio del personale che ha partecipato allo sciopero contestualmente alla comunicazione trasmessa al MIUR e alle altre autorità competenti.
2. Entro le successive 24 ore verrà fornito il dato definitivo.
3. Nella comunicazione dovrà essere indicato il dato riguardante tutto il personale.
ART. 19 - PATROCINIO E PATRONATO
1. Le XX.XX., per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie provinciali e/o regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione di qualunque procedimento che riguardi personalmente il delegante.
2. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, all’interessato o al suo delegato, di norma entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
3. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un sindacato o da un istituto di patronato sindacale per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell’Amministrazione scolastica.
ART. 20 - COMMISSIONI BILATERALI
1. Presso la Direzione Regionale ed i CSA potranno essere attivate Commissioni bilaterali sulla gestione di procedure particolari.
2. In specifico:
• aggiornamento (già previste dagli accordi sull’aggiornamento).;
• valutazione efficacia ed efficienza dei fondi scolastici;
• valutazione utilizzo dell’organico;
• ogni altra cosa decisa in contrattazione.
3. La partecipazione alle commissioni è sostenuta dal permesso retribuito (oltre a quelli contrattualmente esigibili) concesso dall’Amministrazione.
ART. 21 –SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONSULENZA
1. La Direzione Generale Regionale finanzierà e sosterrà nell’ambito delle reti di scuole iniziative mirate a costituire servizi di monitoraggio e consulenza al fine di migliorare il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
2. Tale servizio è volto a prevenire conflitti anche in ordine delle problematiche relazionali e può avvalersi del supporto di esperti esterni al sistema scolastico, con competenze di dinamiche relazionali.
4. L’attivazione di tale servizio risponderà alle esigenze espresse dalle singole istituzioni scolastiche, anche su segnalazione delle XX.XX.
TITOLO II - MOBILITA’ DEL PERSONALE
ART. 22 - TRASFERIMENTI E UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA
1. Tutte le procedure di mobilità, professionale e territoriale, sia definitive (trasferimenti e passaggi) che per un solo anno (utilizzazione) saranno omogenee ed uguali in ogni provincia dell’Xxxxxx Xxxxxxx.
2. In specifico, ogni anno, si procederà ad una o più apposite contrattazioni integrative regionali sui trasferimenti ed utilizzazioni del personale docente ed ATA conseguenti e coerenti con i relativi contratti nazionali della mobilità e delle utilizzazioni.
ART. 23 - UTILIZZAZIONI PERSONALE ATA NELL’AMMINISTRAZIONE
1. Sarà data notizia preventiva e successiva, a livello provinciale, circa l’utilizzazione del personale ATA presso i CSA della regione .
2. Sui posti che si renderanno disponibili saranno disposte utilizzazioni e supplenze annuali
ART. 24 - MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTALE
1. La materia è demandata alla Contrattazione Integrativa Nazionale. Tuttavia, in assenza di detta contrattazione sarà possibile acquisire le istanze del personale del Comparto entro il 31 marzo di ogni anno – tramite i CSA di servizio degli interessati.
2. Nell’istanza dovranno essere dichiarati tutti i titoli di servizio e culturali posseduti e l’eventuale assenso dell’altra Amministrazione ad assumere il richiedente.
3. Nei 30 giorni successivi i CSA cureranno l’invio degli elenchi di personale interessato alla mobilità – distinti per qualifica e profilo - alla Direzione regionale.
4. Gli stessi CSA e la Direzione Regionale comunicheranno agli Enti Pubblici provinciali, Regionali e Nazionali che c’è personale della scuola disponibile a transitare in altre piante organiche o ruoli.
TITOLO III - FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE
ART. 25 - CONTENUTI ED OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
1. La formazione, in quanto diritto del lavoratore per sviluppare le proprie capacità professionali, è contrattualizzata.
2. Ogni anno, successivamente alla direttiva sulla formazione ed alla firma del CND sulla formazione si procederà ad analoga contrattazione regionale suddivisa per personale ATA, Docente e Dirigenti Scolastici.
3. L’Amministrazione deve attuare procedure concordate per la verifica dei risultati e l’impegno ad usare tutte le risorse disponibili senza creare avanzi o gestioni di “resti”.
ART. 26 - AMMONTARE DELLE RISORSE DISPONIBILI
1. Entro l’inizio delle lezioni il Direttore regionale provvederà a dare ampia e dettagliata informazione su tutti i fondi che ricadono sul finanziamento per la formazione dell’intero personale.
2. Analoga informazione verrà data su nuovi e diversi fondi che si attivano durante l’anno scolastico.
ART. 27 - TRASPARENZA DELLE OPPORTUNITÀ FORMATIVE
1. Allo scopo di rendere pienamente fruibile l’offerta formativa per i lavoratori della scuola verrà istituito un apposito spazio nel sito della Direzione Regionale che conterrà tutte le offerte;
2. Saranno inoltre rese disponibili le offerte di aggiornamento e formazione che più in generale gli enti riconosciuti propongono.
TITOLO IV - SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL’AUTONOMIA
ART. 28 - GESTIONE DEGLI ORGANICI
1. Considerato che la materia è in fase di evoluzione si conviene che annualmente saranno stabiliti i criteri per l’attribuzione dell’organico alle province.
2. Contestualmente ed analogamente si procederà per definire i criteri di compensazione tra province e/o ordini di scuola.
3. Il confronto regionale sarà preceduto da un incontro d’informazione in cui i CSA forniranno alle XX.XX. territoriali, in forma scritta, i dati costitutivi degli organici (alunni, classi, tempo scuola, ecc.) comunicati dalle singole istituzioni scolastiche.
ART. 29 - CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO PER DOCENTI ED ATA
1. La trasparenza e l’efficacia dell’azione dell’ Amministrazione risiedono anche nell’omogeneità dei modi e dei tempi per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed ATA.
ART. 30 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER DOCENTI ED ATA
1. Annualmente saranno concordati preventivamente e regionalmente criteri generali ed omogenei in tutta la regione per quanto concerne:
• tempi di effettuazione delle diverse procedure;
• l’individuazione degli aventi titolo;
• il conferimento dei contratti a tempo determinato di qualsiasi durata per i docenti e per il personale ATA.
2. In sede di confronto regionale può essere affidata ad intese territoriali, presso i CSA, la puntualizzazione delle procedure di cui al comma precedente.
3. Viene identificata un’unica sede regionale dove tentare la soluzione dei conflitti riferiti alle procedure di cui al comma 1.
TITOLO V - CONCORSI E BANDI REGIONALI
ART. 31 - CONCORSI E BANDI REGIONALI
1. Nel caso di concorsi, bandi, comandi o altro che coinvolgano personale della scuola, gestiti direttamente o per delega del Ministero o da altri, la Direzione regionale ed i CSA si impegnano a darne ampia informazione preventiva su modi, tempi e contenuti alle XX.XX.
2. Al termine delle operazioni concorsuali verrà fornita la necessaria informazione alle XX.XX.
TITOLO VI - SICUREZZA NELLA SCUOLA – LEGGE 626/94
ART. 32- FINALITÀ PER LA SICUREZZA NELLA SCUOLA
1. Il presente accordo mira a raggiungere la finalità di rendere sicuri gli ambienti scolastici sia sotto l’aspetto dell’organizzazione del lavoro e la vigilanza sugli alunni, sia sotto l’aspetto della sicurezza della strumentazione usata nelle scuole, degli edifici, delle aule, dei laboratori, degli uffici, dei materiali.
ART. 33 - COMMISSIONI PARITETICHE
1. La Direzione Regionale costituirà, nel più breve tempo possibile, gli Organismi Paritetici previsti dall’art. 20 del D. Lgs. 626/94 e dal CCNI, presso tutti i C.S.A.
2. Tali organismi hanno il compito di orientare ed uniformare i comportamenti delle singole scuole, contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza, concordare iniziative di formazione, comporre possibili controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione. Gli Organismi paritetici sono costituiti da:
• il dirigente del C.S.A. o un suo delegato;
• il responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza del C.S.A.;
• due funzionari del C.S.A. con competenze in materia;
• le XX.XX. rappresentative della Scuola, firmatarie del CCNL Comparto Scuola.
3. A seconda degli argomenti all’ordine del giorno, potranno, di volta in volta, essere invitati rappresentanti delle ASL, dei VV.FF., degli EE.LL.
4. Agli Organismi Paritetici viene assicurato da parte dell’Amministrazione l’appoggio organizzativo per consentire che possano svolgere con efficienza ed efficacia i propri compiti.
5. Gli Organismi Paritetici, almeno una volta l’anno, convocano una conferenza di servizio degli RLS e una dei Dirigenti Scolastici per fare il punto della situazione.
ART. 34 - OSSERVATORIO REGIONALE
1. Presso la Direzione Regionale è istituito l’Osservatorio Regionale con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di orientare le scelte sulla sicurezza per le scuole della Regione, di effettuare accordi di programma a sostegno di tali orientamenti, di coordinare l’azione degli Organismi paritetici territoriali, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello regionale operanti in materia di sicurezza e salute, così come previsto dall’Accordo Stato - Regioni sulla sicurezza del 21/12/2000.
2. L’Osservatorio è costituito da:
• un rappresentante della Direzione Regionale;
• un rappresentante della Regione;
• un rappresentante dell’ANCI;
• i rappresentanti delle 9 province;
• le XX.XX. rappresentative della Scuola, firmatarie del CCNL Comparto Scuola.
3. All’Osservatorio viene assicurato da parte dell’Amministrazione l’appoggio organizzativo per consentire che possa svolgere con efficienza ed efficacia i propri compiti.
ART. 35 - ACCORDI CON GLI ENTI LOCALI E LE ASL
1. La Direzione Regionale si impegna affinché a livello regionale e, per i rispettivi ambiti di competenza, in ogni C.S.A. si promuovano accordi con Comuni e Province e le ASL, sottoscrivendo convenzioni e protocolli di intesa per favorire la comunicazione, l’adozione di misure preventive e protettive, le verifiche periodiche e i controlli sullo stato di attuazione della normativa sulla sicurezza nelle Istituzioni scolastiche.
x.xx DELEGAZIONE PER LA PARTE PUBBLICA: x.xx DELEGAZIONE PER LA PARTE SINDACALE:
Direttore Generale dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx CGIL Scuola xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Dirigente Uff. III xxxx. Xxxxxxx Xxxxx XXXX Scuola xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Dirigente Uff. VIII xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx UIL Scuola xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx SNALS Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx
Responsabile procedimento: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel. 000 0000000
Xxxxxx XX Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX - C.F. 00000000000 - Fax 051 - 247876
E-mail: xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Sito WEB xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx