Contract
PON Città Metropolitane 2014-2020 – Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT EU FESR) - OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane - Azione 6.1.2 Mobilità sostenibile
- Operazione Codice locale progetto FI6.1.2a “Muoversi sostenibilmente in città: bibliobus” – finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19
per la fornitura di n.1 veicolo con allestimento specifico “Bibliobus – Biblioteca Mobile”
CIG: 0000000000
CUI: F01307110484202200095 CUP: H19I22000780006
CPV: 34130000-7 veicoli a motore per trasporto merci
Asse 6 Azione 6.1.2
Sommario
Art. 1 - Oggetto dell’appalto-3 Art. 2 – Valore dell’Appalto3
Art. 3 – Criteri Ambientali Minimi CAM3 Art. 4 -Garanzia5
Art. 6 -Verifica di conformità della fornitura6
Art. 7 -Obblighi generali e responsabilità dell’appaltatore7 Art. 8 – Garanzia definitiva7
Art. 9 - Referente dell’appaltatore8
Art. 10 – Modalità di fatturazione e pagamento8 Art. 11 –Anticipazione del prezzo9
Art. 12 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari10
Art. 14 – Nuove convenzioni Consip11
Art. 15 - Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici12
Art. 16 – Codice di Comportamento13 Art. 17 -Penali13
Art. 18 –Risoluzione del contratto15 Art. 19 - Cessione del contratto16 Art. 20 - Subappalto16
Art. 21 -Stipula del Contratto ed oneri contrattuali16 Art. 22- Tutela della riservatezza17
Art. 24–Definizione delle competenze e foro competente18 Art. 25- disposizioni finali18
Art. 1 - Oggetto dell’appalto-
Oggetto dell’appalto è la fornitura di 1 veicolo da adibire al Servizio Bibliobus del Servizio Biblioteche del Comune di Firenze, con allestimento specifico avente caratteristiche tecniche, accessori minimi, dotazioni, allestimenti e personalizzazioni come indicato nella Scheda Tecnica allegata al presente Capitolato di Appalto (Allegato A)
Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo degli accessori minimi, dotazioni, allestimenti e personalizzazioni, anche grafiche nel rispetto del manuale di identità visiva del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 trasporto, collaudo, messa in strada ed immatricolazione – iscrizione al P.R.A. nella Provincia di Firenze nonché’ assistenza tecnica integrale e garanzie in conformità a quanto indicato nell’articolo Garanzie del presente Capitolato.
Le Ditte partecipanti alla gara, in caso di aggiudicazione, hanno l’obbligo di fornire il veicolo con caratteristiche analoghe ed eventualmente migliorative ma non peggiorative rispetto al presente capitolato e senza che ciò comporti oneri finanziari aggiuntivi.
Art. 2 - Valore dell’Appalto
L’importo a base di gara per la fornitura del Bibliobus è pari a € 450.000,00 escluso l’iva al 22%, (di cui € 444.000,00 per il Bibliobus, € 3.000,00 per strumenti di comunicazione e identità visiva PON METRO, € 3.000,00 per immatricolazione e collaudo).
Art. 3 - Criteri Ambientali Minimi CAM
Per la fornitura del veicolo dovranno essere rispettati i seguenti CAM.
Veicolo a motore
DM 17 GIUGNO 2021, PUBBLICATO IN G.U.R.I. N. 157 DEL 2 LUGLIO 2021 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI – F. PER ACQUISTO, LEASING, LOCAZIONE, NOLEGGIO DI VEICOLI PER IL TRASPORTO MERCI
- CATEGORIA N2 ed N3 (c.p.v. 34130000-7 veicoli a motore per il trasporto merci)
a) SPECIFICHE TECNICHE ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 1. Emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici Almeno una percentuale pari al 10% (fino al 31 dicembre 2025) ed almeno pari al 15% (dal 1 gennaio 2026) in numero15 dei veicoli N2 ed N3 rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della gara d’appalto, anche qualora le stazioni appaltanti siano chiamate a suddividere la gara in lotti distinti, deve essere costituito da veicoli pesanti puliti, vale a dire veicoli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti,
quali, ad esempio: l’elettricità; l’idrogeno; i biocarburanti; i combustibili sintetici e paraffinici; il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) e gas di petrolio liquefatto (GPL)16”.
Qualora la quota del 10% o del 15% del numero totale dei veicoli oggetto della gara corrisponda ad un numero decimale, il numero di veicoli puliti da offrire è il numero intero arrotondato per eccesso. Ciascun veicolo offerto, diverso dai veicoli pesanti puliti sopra indicati, deve avere livelli di emissioni di inquinanti inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla normativa in vigore ai fini dell’immatricolazione o, nel caso di veicoli usati, a quelli relativi alla “Classe Euro” immediatamente precedente a quella in vigore ai fini dell’immatricolazione al momento della pubblicazione del bando di gara o della richiesta d’offerta.
In esecuzione verranno effettuate le verifiche sui seguenti dati dichiarati: Costruttore, designazione commerciale, la categoria, il motopropulsore (elettrico), il tipo di alimentazione e la Classe di euro.
Area Front Office
DM 23 GIUGNO 2022 N. 254, G.U. N. 184 DEL 8 AGOSTO 2022 - IN VIGORE DAL 6 DICEMBRE 2022 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI NUOVI ARREDI PER INTERNI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI E PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELLA VITA UTILE DI ARREDI PER INTERNI.
4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI ARREDI INTERNI ( criteri obbligatori in base a
quanto previsto dall’art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50)
4.1.1 ECOPROGETTAZIONE
4.1.2 CONTAMINANTI NEI PANNELLI DI LEGNO RICICLATO
4.1.3 EMISSIONI DI FORMALDEIDE DA PANNELLI
4.1.4 EMISSIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
4.1.5 PRODOTTI LEGNOSI
4.1.6 MATERIALI PLASTICI
4.1.7 MATERIALI PER RIVESTIMENTI
4.1.8 MATERIALI DI IMBOTTITURA
4.1.9 REQUISITI DEL PRODOTTO FINALE
4.1.10 IMBALLAGI
4.2.1 RITIRO IMBALLAGGI
4.2.2 GARANZIA
L’offerente/aggiudicatario provvisorio si impegna a fornire la documentazione (dichiarazioni e/o certificazioni come previste dal DM sopraindicato) necessaria a comprovare la sussistenza delle caratteristiche dichiarate in sede di gara al momento della consegna della fornitura.
Art. 4 - Garanzia
Il veicolo fornito deve essere coperto da una garanzia dell’appaltatore per difetti e vizi di fabbricazione (art. 1490 c.c.), mancanza di qualità essenziali e/o promesse (art. 1497 c.c.), nonché dalla garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.).
In caso di fermo veicolo oltre i 3 giorni durante il periodo di garanzia si applica la penale di cui all'art. 17 Penali.
La durata della garanzia per i veicoli e per tutti i componenti ed allestimenti dovrà essere pari a minimo 24 mesi decorrenti dalla data di accettazione/consegna dei medesimi senza alcuna limitazione del chilometraggio massimo.
Il pacco batterie dovrà essere garantito per guasti e riduzione della capacità superiore al 20% (capacità rimanente inferiore al 80%), della capacità di accumulo dichiarata per un periodo di almeno 8 anni o 160.000 km nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021.
Considerate le necessità organizzative attinenti al servizio di destinazione dei veicoli, l’appaltatore dovrà disporre di un Centro di Assistenza sito nel territorio comunale di Firenze o nella provincia di Firenze e comunque ad una distanza massima di 30 chilometri dalla sede dell’Autoparco Comunale – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 0.
Art. 5 - Consegna
La consegna dovrà avvenire entro il termine massimo di 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dall'affidamento anticipato in via d’urgenza presso l’Autoparco Comunale – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxxx, o altro eventuale deposito nel territorio comunale, indicato dall’Amministrazione, a completa cura e spese dell’appaltatore; qualora l’affidamento anticipato in via d’urgenza o la sottoscrizione del contratto avvenisse in data successiva al 01/03/2023, la consegna dovrà avvenire comunque entro e non oltre il 15/10/2023.
La consegna dovrà essere previamente concordata con il Responsabile Unico del Procedimento. All'atto della consegna i veicoli dovranno essere immatricolati, collaudati, ed iscritti al P.R.A., muniti di targhe, e quant’altro necessario alla circolazione, il tutto chiavi in mano, pronto per l’uso, completi di tutti gli equipaggiamenti, in conformità alle prescrizioni di cui alla scheda tecnica Allegato A, corredati dai manuali d'uso e manutenzione, certificazione di conformità dei rivestimenti interni alla Direttiva Europea 95/28 CE.
Incaricati dell’appaltatore dovranno inoltre provvedere, nella stessa fase, a fornire dettagliata istruzione al Responsabile del Procedimento o il Direttore di Esecuzione e al personale dell’Autoparco circa le caratteristiche tecniche, le modalità di manutenzione ed utilizzo dei veicoli consegnati.
Art. 6 - Verifica di conformità della fornitura
Alla consegna dei veicoli, alla presenza di incaricati dell’appaltatore, il Responsabile Unico del procedimento o il Direttore di Esecuzione, secondo i termini previsti dall’art. 102 del D.lgs. 50/2016, provvederà ad effettuare verifiche e prove intese ad accertare la funzionalità e la completa conformità del Bibliobus elettrico fornito rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato.
I risultati degli accertamenti eseguiti in fase di consegna saranno oggetto di apposito Verbale e del successivo rilascio, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di verifica di conformità.
In caso di esito favorevole, la data di consegna dei veicoli risulterà quella indicata nel Verbale.
In caso di esito sfavorevole, invece, l’appaltatore provvederà a propria cura e spese a rimuovere le anomalie contestate e precisate nel Verbale.
I veicoli saranno ripresentati ad una successiva verifica di conformità.
In caso di esito favorevole di quest’ultima, sarà assunta come data definitiva di consegna
quella del relativo Verbale.
In caso di ulteriore esito sfavorevole l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, incamerando la garanzia definitiva, di cui al successivo art.8, riservandosi altresì ogni altra azione a tutela dei propri diritti, compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Su richiesta della stazione appaltante, in fase di esecuzione del contratto l’appaltatore si impegna a favorire il confronto con la stazione appaltante in merito all’allestimento del mezzo, per la definizione di tutte le indicazioni tecniche di dettaglio.
Considerate le caratteristiche particolari che la fornitura di un Bibliobus elettrico comporta, con possibili ripercussioni sulle modalità di guida e utilizzo, su eventuale richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore si impegna inoltre a una dimostrazione e prova su strada del mezzo oggetto della fornitura o similare già a disposizione dell’appaltatore (es. test drive), in fase di esecuzione del contratto e prima della consegna.
Art. 7 - Obblighi generali e responsabilità
dell’appaltatore
L’appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza dei beni oggetto di fornitura a quanto richiesto nel presente Capitolato nonché alle istruzioni ed alle prescrizioni esplicitate dall’Amministrazione Comunale; è inoltre a conoscenza della qualità e del tipo di fornitura da consegnare, rinunciando quindi a qualunque pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi
o della normativa legati all’esecuzione della fornitura.
L’appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento
delle prestazioni oggetto del contratto.
È altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose, persone o animali e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
Art. 8 - Garanzia definitiva
L’appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto a costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 93
comma 7 del D.lgs. 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento da parte dell’Amministrazione.
La garanzia copre l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e ricomprendere anche i periodi di garanzia di cui all’art. 4 del presente capitolato. Dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’appaltatore.
In caso di inottemperanza a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di
diritto il contratto.
Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.
La garanzia sarà svincolata a conclusione del contratto, successivamente all’emissione del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso.
La suddetta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione.
Art. 9 - Referente dell’appaltatore
L’appaltatore ha l’obbligo di nominare un Referente Contrattuale presso la propria organizzazione cui faranno riferimento i soggetti dell’Amministrazione coinvolti nella esecuzione dell’appalto e nella gestione del contratto. Il nominativo del Referente dovrà essere comunicato all’Amministrazione prima della stipula del contratto.
Art. 10 - Modalità di fatturazione e pagamento
L’Amministrazione procederà al pagamento della fornitura, in unica soluzione, salvo quanto previsto dall’art. 11 del presente capitolato, sulla base dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente (non è intenzione dell’Amministrazione fruire di finanziamenti, rateizzazioni e altre possibili forme dilazionate di pagamento). L’appaltatore potrà emettere fattura unicamente all’esito positivo delle verifiche di conformità della procedura di cui all’art. 6.
Tutti gli aspetti amministrativi dell’appalto saranno gestiti dalla Direzione Cultura e Sport – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 0, (XX), in collaborazione con la P.O. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxxx.
Il pagamento in favore dell’appaltatore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore.
L’appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA della Direzione Cultura e Sport
F2BGES il codice CIG e CUP, gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa ed il riferimento al finanziamento europeo PON Città Metropolitane.
Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento delle stesse, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.
Le fatture dovranno avere formato digitale ed essere intestate a:
Comune di Firenze - Direzione Cultura – Servizio Musei, Biblioteche, Archivi – xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 Xxxxxxx CF/P.IVA 01307110484 e dovranno contenere, a pena di irricevibilità, oltre al CIG 9529207661 e al CUP H19I22000780006, la seguente indicazione: PON Città Metropolitane 2014-2020 - operazione codice locale progetto - FI6.1.2a – Muoversi sostenibilmente in città: bibliobus – finanziato nell’ambito della risposta dell’UE alla pandemia di Covid-19.
La liquidazione delle fatture avverrà sul conto corrente dedicato e sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e dai controlli effettuati ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. 000/00 xx xxxxxxx di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’appaltatore deve essere tempestivamente notificata alla Direzione che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.
Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il
termine di pagamento.
Art. 11 - Anticipazione del prezzo
Ai sensi dell’art. 35, c. 18 del Codice e del D.L. DL 34/2020 come modificato Decreto legge n. 228/2021, l'importo dell'anticipazione del prezzo è calcolato in misura pari al 30 per cento del valore del contratto di appalto. Tale somma è corrisposta a favore dell’appaltatore entro 15 giorni dall’aggiudicazione.
In nessun caso è ammessa la rateizzazione dell’anticipazione e non si applica l’articolo 159,
comma 4-bis, del Codice.
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di affidamento in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, firmata digitalmente dal soggetto che rappresenta legalmente il garante, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è costituita ai sensi dell’art. 35
comma 18 del Codice.
L'importo della garanzia di cui sopra viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
L’appaltatore decade dall'anticipazione ed è obbligato alla restituzione se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 12 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto.
L’appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) e il CUP comunicati dall’Amministrazione come da art. 10.
Art. 13 - Obblighi dell’appaltatore in caso di affidamenti finanziati con le derivate da fondi strutturali UE
Ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
L’operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, così come specificate all’art. 17.3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC o da fondi strutturali UE.
Ai sensi dell’articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 e una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.
L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
La mancata produzione di quanto sopra comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, così come specificate all’art. 17 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Gli operatori economici aggiudicatari del contratto devono adempiere all’obbligo, assunto in sede di presentazione di offerta, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie (se ve ne sono) per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.
La mancata osservanza di tale obbligo comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, così come specificate all’art. 17 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 14 - Nuove convenzioni Consip
La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 si procederà al recesso del contratto qualora l’appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche applicate in adeguamento alla convenzione o accordi suddetti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non stipulare l’Appalto qualora vengano attivate nuove convenzioni che prevedano condizioni economiche più vantaggiose, salvo eventuale adeguamento del prezzo da parte dell’Appaltatore.
Art. 15 - Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici
Si applicano all’Appalto in oggetto le disposizioni della già richiamata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, allegata agli atti di gara che si intende qui integralmente richiamata; pertanto, con la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore dichiara di conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle seguenti clausole previste da detta Intesa: a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’Intesa e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; b) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, salvo comunque il maggior danno; la Stazione Appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94 c. 2 del D. Lgs. n.159/2011, in occasione della prima erogazione utile; c) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della Sicurezza e di tutela dei Lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 23 - la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nell'opificio; d) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l’avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c. p. e) di prendere atto ed accettare che la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c. c., ogni qualvolta, in virtù dell’art. 321 c. p., nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 x. x., 000 x. x., 000-xxx c. p., 319-ter c. p., 319-quater c. p., 320 x. x., 000 x. x., 000-xxx c. p., 346- bis x. x., 000 x. x., 000-xxx c. p. Ai sensi dell’art. 5 dell’Intesa, nei casi di cui alle lettere d) e e), l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Art. 16 - Codice di Comportamento
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e nel rispetto del piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale DG/2022/00020 del 01/02/2022, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e in applicazione alla Legge 06 novembre 2012, n. 190 l’aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili. Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/0000-00/Xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx- Comune-Firenze2021.pdf ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’aggiudicatario.
Il rapporto si risolverà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.
Art. 17 - Penali
L’Amministrazione provvederà, previa contestazione all’appaltatore, ad applicare le
seguenti penali nei casi di irregolarità o inadempienze:
1. ritardo nella consegna rispetto al termine indicato all’art. 5 del presente capitolato non giustificato da causa di forza maggiore: applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo per ogni veicolo, da calcolarsi a partire dalla data di ricezione dell’ordine;
2. applicazione di una penale pari ad € 150,00/die per fermo veicolo oltre i 3 gg., per cause riconducibili a difetti o rotture preesistenti, non causati da sinistro, nell’arco temporale di copertura della garanzia di cui all’art. 4;
3. nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall’art. 47, comma 3 del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l’importo massimo del 20% di tale ammontare netto.
4. nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall’art. 47, comma 3 bis, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione della certificazione relativa all’assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l’importo massimo del 20% di tale ammontare netto;
5. nel caso di inosservanza dell’obbligo, di cui all’art. 47, comma 4, del DL 31/05/2021, n. 77,convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l’importo massimo del 20% di tale ammontare netto.
Nel caso di protratto mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 oltre il 15/10/2023 la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo art. 18, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Nel caso di protratto mancato adempimento dell’obbligo di cui ai commi 3 e 4 oltre all’applicazione dell’ammontare massimo della penale, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.
L’ammontare complessivo delle penali non può comunque superare il 20% dell’ammontare
netto contrattuale.
Si precisa che, ai sensi della delibera ANAC n. 122 del 16/3/22 in caso di applicazione delle penali indicate ai nn. 3, 4 la Stazione appaltante sarà tenuta ad inviare apposita segnalazione all’ANAC e la notizia sarà inserita nel Casellario informatico in una sezione riservata.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dall’Amministrazione a mezzo lettera inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall’appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente appalto.
In ogni caso, quale che sia l’inadempienza contestata, all’appaltatore sarà assegnato un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l’Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte.
L’applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere
il risarcimento di eventuali maggiori danni.
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Amministrazione provvederà a recuperare l’importo delle penali in sede di liquidazione della fattura, ove possibile, ovvero in alternativa ad escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 8.
Art. 18 - Risoluzione del contratto
In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell’appaltatore delle condizioni riportate nel presente Capitolato speciale d’appalto, sarà facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della garanzia definitiva.
Fermo quanto previsto al comma precedente e fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all’appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:
a) mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti;
b) gravi inadempienze legate anche alla eventuale mancata consegna del bene nei termini
assegnati, o esito sfavorevole della verifica di conformità di cui all’art. 6;
c) cessione totale o parziale del contratto;
d) subappalto non autorizzato o mancato rispetto del limite al subappalto;
e) irrogazione di penali per un importo superiore al 20% del valore dell’appalto;
f) violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;
g) grave inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al precedente art. 16;
h) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 22;
Art. 19 - Cessione del contratto
È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016.
In caso di violazione l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno,
si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.
Art. 20 - Subappalto
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
Nel caso in cui l’aggiudicatario nel corso della gara non abbia indicato le parti della fornitura da subappaltare, il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia all’art. 105 D.Lgs. 50/2016.
Il subappaltatore è, altresì, tenuto al rilascio delle dichiarazioni previste nel Disciplinare di gara.
Art. 21 - Stipula del Contratto ed oneri contrattuali
Tutte le spese e gli oneri derivanti dal presente appalto sono a totale carico dell’appaltatore. Per quanto riguarda l’IVA, che è a carico del Comune, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
Il contratto relativo all’Appalto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa. La stipula deve aver luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del Codice, dopo la conclusione della verifica sul possesso dei prescritti requisiti, salvo il differimento espressamente concordato con l’Appaltatore, purché comunque giustificato dall’interesse alla sollecita esecuzione del
contratto. La verifica sul possesso dei requisiti include anche gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 159/2011 e dall’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici (di seguito anche Intesa), approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta il 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze (ed allegata agli atti di gara). Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, la mancata disponibilità dell’Appaltatore alla stipulazione del contratto comporta la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, c. 6 del Codice. In ogni caso la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’Operatore Economico, costituiscono causa di esclusione di questo dalla procedura, ovvero di risoluzione del contratto per inadempimento. I singoli appalti attuativi saranno stipulati mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del Codice. L’Appalto, nonché i successivi appalti attuativi, saranno sottoscritti, per conto della Stazione Appaltante, dal RUP. Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e la sua registrazione saranno a carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione. Rientrano in tali oneri l’imposta di bollo, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti, relativamente alla stesura del contratto ed a tutti gli atti e processi a questo connessi, per tutta la durata dello stesso. L’I.V.A. s'intende a carico del Comune di Firenze. L’Appaltatore sarà inoltre tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, c. 11 del Codice e dalla normativa da questo richiamata, le spese per le pubblicazioni del bando e dell’avviso di aggiudicazione di gara sulla GURI e sui giornali.
Art. 22 - Tutela della riservatezza
L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’appaltatore è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzi detti.
In caso di inosservanza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Art. 23 - Privacy
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Lgs. 196/2003e dalla normativa nazionale in materia (D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all’informativa, allegata al presente
capitolato e alla normativa vigente in materia.
Art. 24–Definizione delle competenze e foro competente
La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del Codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze.
È escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 25- disposizioni finali
Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al Codice civile ed a tutte le norme presenti nell’ordinamento.
La RUP
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Dirigente Servizio Musei, Biblioteche, Archivi
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Dettagli: Il Dlgs n. 50/2016 prevede l'obbligo per la stazione appaltante di acquisire i dati e verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli art.. 83 e 84, oltre all’assolvimento degli obblighi comunicativi e di trasmissione dati all’Osservatorio dei contratti pubblici
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Dettagli: ..........................
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Dettagli: Il Dlgs n. 50/2016 prevede l'obbligo per la stazione appaltante di acquisire i dati e verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli art.. 83 e 84, oltre all’assolvimento degli obblighi comunicativi e di trasmissione dati all’Osservatorio dei contratti pubblici
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Dettagli: Il trattamento dei dati acquisiti per la partecipazione alle procedure di gara può avvenire tramite applicativi informatici e, episodicamente, con modalità cartacee.
Le caratteristiche tecniche degli applicativi possono essere reperite sui siti internet delle medesime.
I documenti sono salvati in cartelle condivise su server aziendale. Per le comunicazioni viene utilizzato l'applicativo di protocollo collegato alla PEC istituzionale dell'Ente.
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:
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[X] Privati (cointeressati, controinteressati)
[X] Organi di vigilanza e controllo
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[X] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato
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L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una
richiesta anche mediante email a:
Soggetto | Dati anagrafici | Contatto tel. | |
Titolare | Comune di Firenze | x00 000 0000000 | |
Sub-Titolare | Direzione Cultura e Sport Dirigente Servizio Musei, Biblioteche e Archivi | ||
PO (Responsabile Protezione Dati) | Xxxx. Xxxxxx Xxxx | xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx |
Contatto web del titolare:xxx.xxxxxx.xx.xx
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione | Link |
Pagine web del Titolare | |
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testorilevante ai fini delSEE) | xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx- content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L _.2016.119.01.0001.01.ITA |
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) | xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxx eu/institutions-bodies/european-data- protection-supervisor_it |
Garante italiano della protezione dei dati | xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxx |
IL TITOLARE
Comune di Firenze con sede in Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, 0 P.IVA 01307110484. sito web xxx.xxxxxx.xx.xx