Obbligazioni e contratti
Il dovere di comportamento secondo buona fede in pendenza di condizione sospensiva
di Xxxxx Xxxxxxxx
Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 2018, n. 1887 – Pres. Matera – Rel. Scarpa
[1] Contratto sottoposto a condizione – Condizione sospensiva – Condicio iuris – Pendenza della condizione – Dovere di comportamento secondo buona fede – Estensione e limiti (Cod. civ., artt. 1358, 1359, 1375)
[1] Colui che si è obbligato a trasferire un bene sotto la condizione sospensiva dell’ottenimento di determinate autorizzazioni o concessioni amministrative ha il dovere di conservare integre le ragioni della controparte, comportandosi secondo buona fede, compiendo, cioè, tutte le attività, che da lui dipendono, per l’avveramento di siffatta condizione, le quali tuttavia non possono implicare il sacrificio dei suoi diritti o interessi, in particolare imponendo l’accettazione del mutamento dell’equilibrio economico delle prestazioni stabilito nel contratto, posto che l’obbligo di buona fede è semplicemente volto ad impedire (e non a provocare) ai contraenti un minor vantaggio ovvero un maggior aggravio economico.
CASO
[1] La controversia decisa dalla Suprema Corte trae origine da un contratto, stipulato tra la società proprietaria di un edificio ed un architetto, che impegnava quest’ultimo ad occuparsi della ristrutturazione del fabbricato verso il corrispettivo costituito dall’attribuzione della proprietà di una parte del medesimo. L’accordo era subordinato alla condizione sospensiva costituita dall’approvazione comunale del progetto di ristrutturazione dell’immobile, la quale era stata rifiutata dalle autorità competenti a causa della difformità del progetto in discorso dalle prescrizioni urbanistiche applicabili. Al fine di ottenere l’approvazione comunale l’architetto aveva allora preparato una variante del progetto, che la società committente si era però rifiutata di sottoscrivere osservando come la stessa comportava una modificazione a suo svantaggio dei termini dell’accordo originario, obbligandola ad attribuire alla controparte una porzione più ampia dell’edificio.
L’architetto aveva quindi deciso di agire in giudizio dispiegando, tra le altre, domanda di risoluzione del contratto e risarcimento del danno per inadempimento della società committente, ma in tutti e tre i gradi del procedimento vedeva rigettare le proprie pretese per una serie di ragioni tra le quali interessa richiamare, in questa sede, quelle prospettate dalla Suprema Corte a conferma della sentenza emessa dalla Corte d’Appello.
SOLUZIONE
[1] Tanto la Cassazione quanto la Corte d’Appello muovono dalla constatazione che il negozio dal quale scaturiva la lite era rimasto inefficace in seguito al mancato avveramento della condicio iuris apposta dai contraenti e che, di conseguenza, non vi era possibilità alcuna per discorrere dell’inadempimento delle obbligazioni, invero mai sorte, che lo stesso prevedeva in capo alle parti. Secondo il ragionamento sviluppato da entrambi i collegi, la controversia doveva essere piuttosto decisa verificando se alla società committente fosse o meno rimproverabile una violazione del dovere di comportamento secondo buona fede in pendenza della condizione contrattuale previsto dall’art. 1358 c.c.: a tale riguardo, evidenzia in particolare la Suprema Corte come «chi si sia obbligato sotto la condizione sospensiva dell’ottenimento di determinate autorizzazioni o concessioni amministrative necessarie per la realizzazione delle finalità economiche che l’altra parte si propone, ha il dovere di compiere, per conservarne integre le ragioni, comportandosi secondo buona fede (art. 1358 c.c.), tutte le attività che da lui dipendono per l’avveramento di siffatta condizione, in modo da non impedire che la P.A. provveda sul rilascio degli auspicati provvedimenti ampliativi»; per poi soggiungere che «in un contratto diretto alla progettazione e realizzazione di opere edili, è configurabile, in capo al committente, un dovere di cooperare all’adempimento dell’esecutore dei lavori, affinché quest’ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio, se del caso anche favorendo l’elaborazione di varianti progettuali resesi necessarie in corso d’opera, vieppiù ove (…) l’approvazione del progetto sia stata elevata dalle parti a condizione di efficacia dell’intero contratto». Il ragionamento sviluppato dalla Corte d’Appello e successivamente confermato dalla Cassazione peraltro esclude che alla società committente sia addebitabile una violazione del dovere di correttezza pendente condicione, facendo leva su due ordini di argomenti.
Il primo rileva che, nelle ipotesi considerate, il giudizio circa l’inosservanza dell’art. 1358 c.c. presuppone l’accertamento del fatto che, avuto riguardo alla situazione esistente nel momento in cui si è verificato tale inadempimento, «la condizione avrebbe potuto avverarsi, essendo certo il legittimo rilascio delle autorizzazioni o concessioni amministrative con riguardo alla normativa applicabile» (a tale riguardo la sentenza richiama alcuni precedenti di legittimità: Cass., 2 giugno 1992, n. 6676; Cass., 22 marzo 2001, n. 4110; Cass., 18 marzo 2002,
n. 3942; Cass., 3 luglio 2014, n. 16501): e nel caso di specie tale accertamento aveva avuto esito negativo, in quanto mancava la prova del fatto che la variante progettuale avrebbe certamente ottenuto l’approvazione del Comune competente.
Da un secondo punto di vista la Suprema Corte motiva la propria decisione svolgendo alcune precisazioni in merito al contenuto e a limiti del dovere di cui si discute, in particolare affermando che «l’obbligo, previsto dall’art. 1358 c.c., di comportarsi, in pendenza della condizione, secondo buona fede (e cioè in modo da non influire sul libero corso della condizione pendente e di non accrescere il margine d’incertezza insito nell’evento condizionante, al fine di conservare integre le ragioni dell’altra parte) non può implicare per una delle parti l’accettazione di un sacrificio di suoi diritti o legittimi interessi, nel senso di veder mutare l’equilibrio economico delle prestazioni stabilito nel contratto condizionato (…).
L’obbligo di comportarsi secondo buona fede, incombente sui contraenti ai sensi degli artt. 1337, 1358, 1375 e 1460 c.c., è rivolto, infatti, ad impedire (e non a provocare) agli stessi un minor vantaggio, ovvero un maggior aggravio economico». Coerentemente con queste premesse, quindi, gli ermellini giudicano legittimo il rifiuto della società committente di addivenire, tramite la sottoscrizione della variante progettuale preparata dall’architetto, ad una modifica del contenuto del contratto che avrebbe comportato un ampliamento dell’attribuzione traslativa dovuta alla controparte.
QUESTIONI
[1] Pur arrivando a formulare una soluzione del caso di specie nella sostanza condivisibile, il ragionamento sviluppato dalla Cassazione si presta ad essere censurato sotto diversi profili.
Alla pronuncia può essere innanzitutto rimproverato un utilizzo inappropriato nonché contraddittorio di alcune fondamentali nozioni in tema di pendenza della condizione.
Dopo avere constatato il mancato avveramento della condizione sospensiva e la conseguente inefficacia del contratto sottoposto alla loro attenzione, gli ermellini hanno invero ritenuto che il successivo comportamento della società committente, relativo al rifiuto di sottoscrivere la variante progettuale preparata dall’architetto, dovesse essere vagliato alla luce del dovere di comportamento secondo buona fede di cui all’art. 1358 c.c. Questa norma, tuttavia, si riferisce espressamente alla fase di pendenza della condizione, la quale notoriamente termina nel momento in cui si constata che l’evento dedotto in condizione ha avuto luogo oppure non si è verificato (si tratta di nozione istituzionale: v., per tutti, Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, 48a ed., Padova, 2017, p. 156): l’applicazione dell’art. 1358 c.c. prospettata da Cass. n. 1887 del 2018 è, quindi, da un lato scorretta perché riferita ad una situazione che fuoriesce dal perimetro applicativo della norma, dall’altro contraddittoria in quanto gli stessi giudici avevano precedentemente – e senza dubbio correttamente – preso atto del mancato avveramento della condizione sospensiva che aveva segnato la conclusione della fase di pendenza. Per spiegare il grossolano errore in cui è incorsa la Suprema Corte si può immaginare che la stessa sia stata tratta in inganno dal fatto – comunque mai menzionato nella pronuncia – che l’approvazione comunale del progetto di ristrutturazione edilizia non era definitivamente preclusa alle parti e poteva ancora essere raggiunta tramite una modifica del progetto stesso; quanto appena rilevato però non toglie che l’evento dedotto in condizione fosse costituito dall’approvazione del primo progetto presentato e che tale specifico evento non si fosse verificato, mettendo così fine allo stadio di pendenza della condizione apposta al negozio dai contraenti.
Lungi dal poter essere vagliato alla luce del disposto dell’art. 1358 c.c., il rifiuto della società committente di sottoscrivere la variante progettuale preparata dalla controparte era pertanto intervenuto in un momento nel quale il mancato avveramento della condizione sospensiva aveva fatto sì che il contratto fosse ormai divenuto definitivamente inefficace e, come tale, inidoneo a produrre qualsivoglia obbligo in capo alle parti: ed è per questa ragione, anziché per la non contrarietà al dovere di correttezza pendente condicione di cui all’art. 1358 c.c., che
il rifiuto in parola doveva quindi essere considerato legittimo.
Un secondo profilo della pronuncia che appare poco convincente è, poi, quello relativo alle disposizioni normative – l’art. 1358 c.c., come visto – alle quali essa fa riferimento per disciplinare la condotta delle parti diretta ad ostacolare il verificarsi della condizione contrattuale.
L’impostazione tradizionalmente sostenuta dalla giurisprudenza e dalla parte prevalente della dottrina rinviene la disciplina in parola negli artt. 1358 e 1359 c.c.: il dovere di correttezza sancito dal primo impone alle parti del contratto condizionato di non influire sull’evento condizionale impedendone la verificazione nel proprio interesse e il secondo – ai sensi del quale la condizione si considera in tal caso avverata – esprime, sotto forma di finzione giuridica, la sanzione per la violazione dell’obbligo dettato nella norma precedente (v., fra i tanti, Xxxxxxxxx, La finzione di avveramento della condizione, Padova, 1994, p. 86 ss.; Xxxxx, Il contratto, in Tratt. dir. priv. a cura di Xxxxxx e Xxxxx, 2a ed., Milano, 2011, p. 594; Xxxxxxx, Il negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. comm. diretto da Xxxx e Messineo, 2a ed., Milano, 2002, p. 162 s., 520; Maiorca, voce Condizione, in Digesto, disc. priv., sez. civ., III, Torino, 1988, p. 313; Xxxxxxxx, Il paradigma della condizione e le dinamiche negoziali, Napoli, 2016, p. 276 ss.). Questa impostazione è particolarmente radicata soprattutto nella giurisprudenza, tanto che per rintracciarla è non di rado necessario non fermarsi alla massima e procedere alla lettura della motivazione delle pronunce (ex multis, v., per tutte, Cass., 28 marzo 2014, n. 7405, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, p. 862 ss., con nota di Las Casas, Potestatività della condizione e qualificazione dei comportamenti strumentali all’avveramento). Secondo un indirizzo dottrinale, tra l’altro, la questione della legittimità del comportamento di una parte, relativo al (mancato) avveramento di una condizione contrattuale, verrebbe in realtà disciplinata solamente dall’art. 1359 c.c. ed esulerebbe dalla sfera applicativa dell’art. 1358 c.c., il quale si riferirebbe invece (e soltanto) alla tutela delle prestazioni costituenti l’oggetto del contratto condizionato durante la pendenza, imponendo ai contraenti l’obbligo di disporne tenendo in debita considerazione la possibilità che ciò di cui si ha la disponibilità pendente condicione finisca per spettare alla controparte nel caso di verificazione dell’evento condizionante (v., anche per ulteriori citazioni di dottrina conforme, Xxxxxxxx, Il dovere di comportamento secondo buona fede in pendenza della condizione contrattuale, Padova, 2006, p. 4 ss.; Id., Il fondamento e il campo di applicabilità della finzione di avveramento della condizione, in Obbl. contr., 2007, p. 633 ss.; Resti- vo, Note critiche sul ruolo della regola di buona fede nella disciplina della pendenza della condizio- ne, in Giur. it., 2006, p. 1147; Las Casas, op. cit., p. 869 ss.).
Ciò considerato, allora, non può non sorprendere il fatto che la sentenza in esame, pur affermando di doversi occupare di un problema di valutazione di conformità rispetto all’art. 1358 c.c. del comportamento di una delle parti concernente la (mancata) verificazione dell’evento dedotto ad oggetto di una condicio iuris, non contenga alcun riferimento alla finzione di avveramento.
Questa singolarità potrebbe forse essere dovuta al fatto che i giudici, pur senza esplicitare questo passaggio del proprio ragionamento, abbiano tenuto conto del diffuso orientamento
che – osservando come non si possa sostituire un provvedimento amministrativo con l’equipollente costituito da una mera finzione, oltretutto finalizzata alla tutela di un interesse di carattere privato – esclude l’applicabilità dell’art. 1359 c.c. alle condizioni legali costituite da un atto della pubblica amministrazione e alla controparte delusa dall’inefficacia del negozio sospensivamente condizionato riconosce, in questi casi, il diritto di pretendere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno subito (v., fra le tante, Xxxx., 16 novembre 1960, n. 3071, in Giust. civ., 1961, I, p. 237 ss.; Cass., 11 novembre 1967, n. 2718, in Giur. it.,
1968, I, 1, c. 1375 ss.; Cass., 4 aprile 1975, n. 1204, in Foro it., 1975, I, c. 1990 ss.; Cass., 5 febbraio 1982, n. 675, in Rep. Giur. it., 1982, voce Obbligazioni e contratti, n. 317; Cass., 10 marzo 1992, n. 2875, in Giust. civ., 1992, I, p. 373 s.; Cass., 2 giugno 1992, n. 6676; Cass., 3
aprile 1996, n. 3084, in Giust. civ., 1996, I, p. 2259 ss.; Cass., 22 marzo 2001, n. 4410. Nello stesso senso v., in dottrina, Xxxxx, op. cit., p. 599 s.; C.M. Xxxxxx, Diritto civile, 3, Il contratto, 2a ed., Milano, 2000, p. 556, 563; Sacco e De Nova, Il contratto, 4a ed., Torino, 2016, p. 1089).
La dottrina e la giurisprudenza più attente hanno peraltro evidenziato come l’impostazione testé riferita non possa valere per tutti i casi, in quanto la polisemia dell’espressione “condicio iuris” impone di distinguere, ai fini dell’applicazione dell’art. 1359 c.c., fra due ordini di ipotesi: quelle in cui il provvedimento amministrativo è requisito legale di efficacia dell’atto privato, nelle quali la finzione di avveramento della condizione deve senz’altro ritenersi inoperante per le ragioni anzidette (si pensi, per esempio, alle varie forme di approvazione ed autorizzazione alle quali la legge subordina l’efficacia dei contratti stipulati dagli enti pubblici); e quelle in cui, pur discorrendosi di condicio iuris, il provvedimento amministrativo viene dedotto dalle parti ad oggetto della condizione sospensiva apposta ad un negozio che in realtà può dispiegare i propri effetti sul piano civilistico anche senza che quel provvedimento venga rilasciato, nelle quali l’art. 1359 c.c. può allora trovare spazio proprio al fine di vedere quegli effetti realizzarsi a tutela della parte che preferisca questa soluzione all’accoppiata dei rimedi risolutorio e risarcitorio (al riguardo v., anche per ulteriori citazioni di dottrina conforme, Xxxxxxxx, op. cit., p. 328 ss.; Xxxxxxx, op. cit., p. 149 s.; Xxxxx, L’art. 1359 cod. civ. ed il suo ambito oggettivo di applicazione, in Nuova giur. civ., 2011, I, p. 47 ss.; per la giurisprudenza v., in particolare, Cass., 27 febbraio 1998, n. 2168, in Contr., 1998, p. 553 ss., con nota di Avondola, Condizione legale e applicabilità dell’art. 1359 c.c.). Si pensi, per fare un esempio, alla compravendita di un terreno subordinata al rilascio della relativa concessione edilizia: in questo caso, dare spazio all’operatività della finzione di avveramento di cui all’art. 1359 c.c. servirà a riconoscere il prodursi del trasferimento del diritto di proprietà sul terreno dal venditore all’acquirente che sia comunque interessato a tale esito, pur rimanendo egli
sprovvisto del diritto di edificare – che evidentemente non sorgerà per effetto dell’art. 1359 c.c.
– sul terreno in discorso.
Proprio a questa seconda tipologia di casi appartiene la fattispecie sulla quale si è pronunciata Cass. n. 1887 del 2018, posto che l’approvazione comunale del progetto di ristrutturazione dell’immobile non costituiva requisito legale dell’operatività degli effetti dell’operazione negoziale divisata dalle parti ed era stata dalla volontà di queste ultime dedotta in condizione sospensiva: laddove fosse stata accertata la sussistenza dei presupposti per l’operatività dell’art. 1359 c.c., quindi, la finzione di avveramento della condizione ben avrebbe potuto
operare anche con riguardo alla condizione di cui si discuteva nella vicenda giudiziaria in esame.