DISEGNO DI LEGGE
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
----------------------------------- ' V I L E G I S L A T U R A -----------------------------------
(N. 1661)
DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 22 maggio 1974
(V. Stampato n. 2633)
presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(MORO)
di concerto col Ministro delle Finanze
(COLOMBO)
e col Ministro dei Trasporti e dell’Aviazione Civile
(PRETI)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 maggio 1974
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra l’Italia e l’Australia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dal l’esercizio del trasporto aereo internazionale, concluso a Canberra il 13 aprile 1972
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizza to a ratificare l’Accordo tra l ’Italia e l'Au stralia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall’esercizio del trasporto aereo internazionale, concluso a Canberra il 13 aprile 1972.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all’Ac cordo di cui all’articolo precedente a decor rere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell’Accordo stesso.
Atti Parlamentari — 2 — Senato della Repubblica — 1661
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
ACCORDO
tra il Governo italiano ed il Governo del Commonwealth d’Australia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall’esercizio del trasporto aereo internazionale
Il Governo Italiano ed il Governo del Commonwealth d’Australia, xxxxx xxxxxx di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall’esercizio del trasporto aereo internazionale,
Hanno convenuto quanto segue:
A r TIcolo 1 .
1) Le imposte attuali cui si applica l’Accordo sono:
a) per quanto concerne l’Italia:
i) l’imposta sui redditi di ricchezza mobile;
ii) l’imposta complementare progressiva sul reddito;
iii) l’imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio;
iv) le imposte provinciali, comunali e camerali sul reddito (qui di- seguito denominate « imposta italiana »);
b) per quanto concerne l’Australia:
l’imposta del Commonwealth sui redditi, inclusa la sovrimposta sul l’importo non distribuito dei redditi distribuibili di una società privata (qui di seguito denominata « imposta australiana »).
2) Il presente Accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.
A r TIcolo 2 .
1) Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine « Italia » designa la Repubblica Italiana;
b) il termine « Australia » include qualsiasi territorio facente parte del Commonwealth dell’Australia o posto sotto la sua giurisdizione e qual siasi territorio da quest’ultimo governato sulla base di un Accordo di ammi nistrazione fiduciaria;
c) i termini « Stato contraente » ed « altro Stato contraente » desi gnano l’Italia o l’Australia, a seconda del contesto;
Atti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — 1661
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
d) il termine « impresa italiana » designa un’impresa avente la sede della direzione effettiva in Italia;
e) il termine « impresa australiana » designa un’impresa avente la sede della direzione effettiva in Australia;
/) l’espressione « impresa di uno Stato contraente » designa una im presa italiana od una impresa australiana, a seconda del contesto;
g) il termine « imposta » designa l’imposta italiana o l’imposta austra liana, a seconda del contesto;
h) l’espressione « esercizio della navigazione aerea in traffico interna zionale ,» designa l’esercizio della navigazione aerea per il trasporto di per sone, animali, merci o posta tra:
i) l ’Italia e l’Australia;
ii) l ’Italia e qualsiasi altro paese;
iii) l’Australia e qualsiasi altro paese;
iv) paesi diversi dall’Italia o dall’Australia o località di uno qual siasi di detti paesi,
e con riguardo ad un’impresa impegnata in tale esercizio, comprende la ven dita di biglietti per tale trasporto e la fornitura dei servizi ad esso connessi, sia per l’impresa stessa che per qualsiasi altra impresa impegnata in detto esercìzio.
Per l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo in uno degli Stati contraenti, ogni espressione ivi usata, ma non definita avrà, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione in vigore in detto Stato contraente relativa alle imposte cui il presente Accordo si riferisce. '
A r TIcolo 3 .
1) Gli utili realizzati da un’impresa di uno Stato contraente in dipen denza dell’esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale o deri vanti dal trasporto aereo di persone, animali, merci o posta tra località entro detto Stato contraente, saranno esentati dall’imposta nell’altro Stato contraente.
2) L’esenzione prevista al paragrafo 1) del presente articolo si appli cherà alla quota parte degli utili derivanti dall’esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale ed ottenuti da un’impresa di uno Stato con traente mediante la partecipazione ad un servizio in -pool, ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo internazionale d’esercizio.
A r TIcolo 4 .
1) Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
a) in Italia, per il periodo di imposta iniziato il 1° gennaio 1966 e per ’ periodi di imposta successivi;
b) in Australia, per l’anno fiscale iniziato il 1° luglio 1966 e per gli anni fiscali successivi.
Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica — 1661
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
A r TIcolo 5 .
Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato ma ciascuno degli Stati contraenti può il, o prima del, 30 giugno di qualsiasi anno solare successivo al 1973, notificarne la cessazione all’altro Stato contraente ed in tal caso il presente Accordo cesserà di avere effetto:
a) in Italia, per il periodo d ’imposta che comincia il, o dopo il, 1° gen naio dell’anno solare successivo a quello in cui la notifica della cessazione ò stata fatta; e
b) in Australia, per l’anno fiscale che comincia il 1° luglio dell’anno solare successivo a quello in cui la notifica della cessazione è stata fatta e per gli anni fiscali successivi.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice esemplare, a Canberra il 13 aprile 1972, nelle lingue ita liana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo Italiano
Per il Governo
del Commonwealth d'Australia