Contract
ACCORDO TERRITORIALE STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
Il giorno 29 marzo 2021
tra
Confcommercio- Imprese per L’Italia della provincia di Ravenna rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxx, assistito da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxx Xxxxxxxxxx, responsabile provinciale del settore politiche del lavoro di Confcommercio provincia di Ravenna
e
La Filcams Cgil provincia di Ravenna rappresentata da Xxxxxx Xxxxx, la Fisascat Cisl Romagna rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, e la Uiltucs Uil provincia di Ravenna rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx
Premesso che
a) i provvedimenti nazionali e regionali legati alle ripercussioni indotte dalle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica hanno comportato e continuano a comportare ricadute negative sulle attività economiche del territorio;
b) ciò ha determinato e potrà determinare di conseguenza anche la necessità dei lavoratori di assentarsi per indotte necessità genitoriali o comunque di lavorare da casa in regime cosiddetto di lavoro agile;
c) il mantenimento dell’occupazione e la salvaguardia delle aziende sono finalità che le Parti sociali hanno sempre posto a fondamento degli accordi sul sostegno al reddito già sottoscritti;
d) le Parti, pertanto, intendono confermare ed ampliare i provvedimenti straordinari ed immediati a supporto dei lavoratori e delle imprese aderenti ad EBT Ravenna in subordine all’emanazione di provvedimenti governativi e/o regionali in tema di ammortizzatori pubblici;
e) le Parti Sociali a livello nazionale in data 18 e 26 maggio 2020 hanno sottoscritto accordi rispettivamente per il contenimento contagio Covid 19 e sul cofinanziamento della bilateralità per iniziative specifiche degli enti bilaterali territoriali poi recepito da EBINTER in data 11 giugno u.s.;
f) le Parti Sociali a livello territoriale intendono, nei limiti della capacità di spesa stabilita dal regolamento nazionale, prevedere specifici interventi di Fondo sostegno al reddito e welfare territoriale per dare risposte concrete ai lavoratori e alle imprese fortemente colpiti dalla pandemia;
g) le parti si sono incontrate al fine di effettuare una verifica sugli effetti dei precedenti accordi e dare seguito all’ accordo nazionale;
Tutto ciò premesso
Con espresso riferimento alle aziende operanti nella provincia di Ravenna, che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 30/07/2019, ivi compresa la parte obbligatoria, e che, in aggiunta ai requisiti di anzianità di iscrizione di cui al successivo punto E), siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l’Ente Bilaterale e che abbiamo aderito al Comitato Territoriale della provincia di Ravenna per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro per le aziende del settore Terziario Distribuzione e Servizi e del settore Turismo, costituito presso l’OPP o che abbiano costituito un comitato aziendale così come previsto dalle normative in vigore e che abbiano subito oggettivamente gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica, le Parti convengono che, a decorrere dal 1 gennaio 2021 e comunque non oltre il 30 giugno 2021 siano previste le seguenti prestazioni straordinarie di sostegno al
reddito e di welfare a carico di EBT provincia di Ravenna compatibilmente alle risorse finanziarie dallo stesso stanziate.
A) CONTRIBUTO SOLIDARISTICO LAVORATORI IN CASSA COVID 19
Nelle Aziende iscritte all’Ente Bilaterale del Terziario che nel primo semestre 2021 abbiano subito una riduzione ovvero una sospensione totale dell’attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, per contrastare le quali siano state effettuate richieste di ammortizzatori sociali (CIGD o FIS) con causale COVID, è riconosciuto ai lavoratori iscritti all’Ente da almeno tre mesi come specificato al successivo punto
E) un contributo una tantum parametrato in ragione dell’entità della riduzione/sospensione effettuata in uno dei sei mesi sopra considerati:
- 200 euro lordi nel caso di mese caratterizzato da una riduzione delle ore lavorabili con intervento dell’ammortizzatore COVID maggiore del 33% e fino al 40%;
- 250 euro lordi nel caso di mese caratterizzato da una riduzione delle ore lavorabili con intervento dell’ammortizzatore COVID maggiore del 40% e fino al 66%;
- 350 euro lordi in caso di mese caratterizzato da una sospensione totale ovvero da una riduzione delle ore lavorabili con intervento dell’ammortizzatore COVID oltre il 66%.
Il contributo, nel rispetto dei massimali una tantum sopra indicati, verrà corrisposto nei limiti della retribuzione effettivamente persa e verrà riproporzionato nel caso di contratto a tempo parziale.
Il contributo sarà assorbito fino a concorrenza nel caso in cui, nel mese per il quale si presenta la richiesta, il datore di lavoro abbia erogato integrazioni di retribuzione.
B) CONTRIBUTO PER CONGEDO COVID 19 NON RETRIBUITO
Al lavoratore/lavoratrice che nel periodo oggetto del presente accordo (1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021) abbia richiesto congedi non retribuiti verrà erogato un contributo a rimborso per le assenze giustificate e non retribuite, per un importo pari a 15 euro lordi al giorno riproporzionato nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, nella misura massima di 14 giorni di calendario e 12 lavorativi e pertanto per un importo massimo di 180 euro lordi.
C) RIMBORSO SPESE STRUMENTI LAVORATORI IN “SMART WORKING”
Al lavoratore/lavoratrice che nel periodo oggetto del presente accordo (1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021) ha svolto in accordo con l’azienda la sua attività lavorativa in modalità “smart working” e che non abbia ricevuto da parte del datore di lavoro la strumentazione necessaria, verrà erogato un contributo una tantum per le spese sostenute nella misura massima di 50 euro lordi.
Il lavoratore dovrà allegare a tale richiesta la dichiarazione del datore di lavoro (all D) attestante il periodo di riferimento e la dichiarazione di responsabilità.
D) MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLA PREVENZIONE
In via straordinaria e temporanea, in presenza di iniziative adottate in applicazione del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid 19 negli ambienti di lavoro”, potranno prevedersi altresì contributi bilaterali volti a sostenere interventi aziendali destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dei protocolli e dei suddetti accordi.
Il contributo EBT, non inferiore alla quota di finanziamento aggiuntivo disposta da EBINTER (accordo 26/5/20, art.1 lettera c.), sarà erogato alle aziende che ne faranno richiesta, operanti nella provincia di Ravenna, che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 30/07/2019, ivi compresa la parte obbligatoria, e che, in aggiunta ai requisiti di anzianità di iscrizione di cui al successivo punto E), siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l’Ente Bilaterale della provincia di Ravenna.
Per accedere a tale contributo le aziende dovranno presentare la documentazione allegata al presente accordo:
a) Allegato A debitamente compilato e firmato;
b) Presentazione e rendicontazione delle fatture di pagamento delle spese sostenute;
c) Estratto del Documento di Valutazione dei Rischi dal quale risultino gli interventi realizzati con specifico rifermento al protocollo Covid.
Le aziende richiedenti il contributo convengono che, dietro apposita richiesta delle Organizzazioni Sindacali e dei i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, possano tenere, anche in presenza del datore di lavoro o dei suoi rappresentanti, un incontro informativo con i lavoratori presso l’Azienda stessa sul Protocollo sulla sicurezza sul lavoro e sulla costituzione del Comitato per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid 19 negli ambienti di lavoro.
Saranno ammesse a contribuzione le spese aziendali per un importo pari al 40% e comunque non superiore ai 500 euro al netto dell’Iva della spesa complessiva sostenuta e debitamente documentata.
Per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti sono rimborsabili integralmente le spese sostenute fino a 200 euro. Le eventuali spese in eccedenza saranno rimborsate nella misura del 40% e con il tetto di 500 euro sopra indicato. Tali spese devono essere sostenute dal 01/01/2021 al 30/06/2021
E) ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
L’accesso alle prestazioni di cui al presente accordo, è consentito a tutte le aziende aderenti a EBT da almeno 3 anni o dalla data di costituzione, se successiva, ed in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL.
Per l’accesso dei lavoratori alle prestazioni di Welfare di cui al presente accordo, si fa riferimento al Regolamento Generale di EBT provincia di Ravenna che prevede almeno 3 mesi di adesione all’Ente o comunque dalla data di costituzione dell’azienda, se successiva, e per i quali l’azienda stessa è in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL.
Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a EBT provincia di Ravenna e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l’accesso è previsto a fronte dell’iscrizione e del pagamento a carico dell’Azienda di un contributo di ingresso pari allo 0,50% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell’adesione a EBT provincia di Ravenna. Tale contributo in misura speciale si applica per l’accesso alle prestazioni richieste a decorrere dalla data del presente accordo.
Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL TDS, abbiano omesso di versare il contributo, a carico dell’azienda, ad EBT provincia di Ravenna corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, l’accesso è previsto a fronte dell’iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari allo 0,30% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell’adesione a EBT provincia di Ravenna.
Le prestazioni di cui ai punti A) e B) e C) “Contributo solidaristico lavoratori in cassa COVID 19”, “Contributo per congedo COVID 19 non retribuito” e “Rimborso spese strumenti lavoratori in smart working” verranno erogate direttamente ai lavoratori richiedenti i quali, oltre alle buste paga dei mesi che comprovano il diritto alle prestazioni, avranno cura di indicare anche il proprio IBAN. Ogni lavoratore potrà richiedere, nella somma delle sue prestazioni, un importo massimo totale di euro 900 lordi.
I contributi di cui al punto C) saranno erogati alle aziende che formalizzeranno la dichiarazione di non aver percepito per tale titolo un importo corrispondente da altre fonti pubbliche ovvero di chiedere il contributo per le sole spese residue non coperte dalle fonti suddette.
Il presente accordo verrà trasmesso a EBT provincia di Ravenna per il suo recepimento e per la sua applicazione.
Il Consiglio Direttivo di EBT provincia di Ravenna stabilirà la misura delle risorse disponibili destinate alla sua applicazione e predisporrà il relativo Regolamento.
L’accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo è consentito fino a capienza dei fondi allocati per ciascuna misura prevista.
In caso di un numero di domande, presentate dai lavoratori, superiori alla capienza preventivata verrà elaborata una graduatoria dalla commissione paritetica che terrà conto primariamente del valore ISEE che dovrà essere pari o inferiore a euro 40.000,00 ed in subordine della data di presentazione della domanda
Con riguardo all’accesso alle prestazioni a favore delle imprese, in caso di un numero di domande superiori alla capienza preventivata verrà elaborata una graduatoria dalla commissione paritetica appositamente designata che terrà conto dell’anzianità di iscrizione all’Ente (dato da ponderare in relazione alla data di fondazione dell’azienda considerando il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2021) e in subordine della data di presentazione della domanda.
A fronte di disposizioni legislative o derivanti da intese a livello nazionale inerenti il presente accordo straordinario, le Parti convengono di incontrarsi tempestivamente per adeguarne i contenuti.
Le Parti convengono altresì di incontrarsi periodicamente al fine di effettuare una verifica del presente accordo.
Le richieste devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2021.
Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Ravenna
Il Presidente Xxxxx Xxxxxxxx
Filcams CGIL della provincia di Ravenna
Xxxxxx Xxxxx
Fisascat CISL Romagna Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Uiltucs UIL della provincia di Ravenna
Xxxxxxx Xxxxxxxx