TRA
Convenzione Quadro
TRA
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), con sede legale in Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxx 0, codice fiscale e partita IVA 00754150100, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Savona il 28.2.1972 autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2020
E
RINA S.p.A. (di seguito anche “RINA”), con sede legale in Xxxxxx (XX) xxx Xxxxxxx 00, Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03794120109, pec: xxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato Xxx. Xxx Xxxxxxx, nato a Napoli (NA) il 21.11.1953,
(qui di seguito denominate singolarmente anche Parte” e congiuntamente “Parti”).
PREMESSO CHE
a) l’Università ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio;
b) l’Università intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e sviluppo della conoscenza;
c) gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell’eccellenza presenti nell’Università e nel sistema socio-economico territoriale;
d) l’Università intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell’ambito di progetti di interesse comune e in particolare in iniziative atte a perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale definiti dall’Agenda ONU 2030;
e) RINA S.p.A. è la società holding del Gruppo RINA, il quale ha maturato, attraverso le sue società operative, un’esperienza consolidata in un’ampia gamma di settori, tra cui quelli dell’Energia, dell’Industria, della Mobilità, delle Infrastrutture in genere, della Certificazione e della Consulenza Ingegneristica;
f) il Gruppo RINA, attraverso le sue società operative, è anche uno dei principali attori nel settore delle fonti rinnovabili e della transizione energetica verso zero emissioni;
g) il Gruppo RINA, consapevole del ruolo che riveste nel panorama nazionale e internazionale, sente la responsabilità sociale di contribuire allo sviluppo economico sociale e culturale del nostro territorio, con un particolare riguardo ai settori economici nei quali è impegnato, anche mediante la collaborazione strategica con l'Università e la formazione delle nuove generazioni;
h) le Parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi di ricerca, innovazione, formazione, consulenza, trasferimento tecnologico, si realizzano sinergie che consentono di generare eccellenze nelle
aree di ricerca e formazione sui temi di reciproco interesse, tra cui a titolo esemplificativo, quelli delle fonti rinnovabili e della transizione energetica;
i) le Parti hanno già intrapreso numerose collaborazioni per la realizzazione di iniziative congiunte di ricerca, didattica e iniziative per lo sviluppo del territorio;
j) le Parti intendono quindi ampliare l’esperienza fin qui svolta proseguendo una collaborazione strategica di lungo periodo attraverso la presente Convenzione Quadro (d’ora in poi detta la “Convenzione”) che possa includere, in una visione organica ed integrata, differenti ed ulteriori ambiti e attività di comune interesse e attivazione.
ALLA LUCE DELLE PREMESSE SOPRA RIPORTATE, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 – Premesse
1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ART. 2 – Finalità
1. Scopo della presente Convenzione è definire le basi per la collaborazione reciproca tra le Parti che può essere sviluppata nelle aree di seguito descritte, nonché in altri ambiti reciprocamente concordati.
2. RINA S.p.A. e l’Università intendono quindi definire i contenuti della partnership nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica, formazione post lauream e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro dei giovani, in particolare nei settori delle energie rinnovabili e della transizione energetica.
3. RINA S.p.A.e l’Università si propongono altresì di individuare azioni comuni nella definizione di rapporti a livello nazionale e internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale, anche in collaborazione con altri enti territoriali.
4. Le Parti, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, intendono promuovere tirocini curriculari e/o extracurriculari in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente.
5. Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale.
ART. 3 - Oggetto della collaborazione
1. L’Università e RINA S.p.A. favoriranno la collaborazione reciproca in tutti i settori in cui il Gruppo RINA opera, con particolare attenzione alle tematiche della Transizione Ecologica e della Blue Economy, dettagliata in specifiche Convenzioni Operative (di cui al successivo Art. 4), sottoscritte dalle singole società del Gruppo RINA, in cui verranno descritti gli aspetti di dettaglio della presente Convenzione. Rimane inteso che durante il periodo di vigenza della presente Convenzione le Parti potranno aggiornare tali Convenzioni Operative, modificandole o integrandole con l’indicazione di ulteriori tematiche.
2.Xxxx collaborazioni potranno svolgersi a mero titolo esemplificativo nei seguenti campi di applicazione:
SVILUPPO DI CONOSCENZA E INNOVAZIONE – Competenze ed esperienze aziendali e accademiche che insieme moltiplicano la leva dell’innovazione, potenziano idee e progetti nati negli spin off universitari e nelle
PMI, aprono le energie del territorio alla dimensione internazionale nella quale sia RINA sia l’Università operano da anni. La collaborazione potrà ad esempio riguardare:
- la condivisione di scenari tecnologici e l’individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
- la definizione di fabbisogni di tecnologia e innovazione specifici del settore ai quali l’Università potrebbe rispondere;
- lo sviluppo congiunto di progetti finanziati di ricerca e innovazione;
- la richiesta e/o la realizzazione congiunta di consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- la creazione, il sostegno e l’accesso condiviso a infrastrutture e laboratori di ricerca congiunti;
- la realizzazione e il sostegno di programmi di dottorati industriali, borse e assegni di ricerca in azienda;
- la valutazione di interesse di RINA per brevetti e spin off sviluppati in Università.
ORIENTAMENTO E RECRUITING – Per far conoscere ai giovani le opportunità concrete di lavoro in settori globali e in forte crescita. La collaborazione potrà riguardare:
- la partecipazione a presentazioni dell’azienda nelle scuole superiori, al fine di orientare i giovani diplomati verso le lauree STEM;
- la disponibilità per presentazioni delle Società del Gruppo RINA e per testimonianze all’interno dei corsi di studio per illustrare gli specifici profili professionali ricercati nei settori di interesse;
- la disponibilità per visite in azienda a piccoli gruppi di studenti;
- la condivisione con UNIGE di fabbisogni di inserimento di nuovi collaboratori e la pianificazione congiunta di azioni di informazione, orientamento e recruiting;
- la partecipazione al Salone Orientamenti e ai Career Day dell’Università con slot dedicati;
- la condivisione con la Società capo Gruppo RINA S.p.A. dei curricula degli studenti dell’Università in procinto di concludere il percorso di studi per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.
SVILUPPO DELLE COMPETENZE – Per contribuire alla formazione di competenze tecniche ed economiche specializzate nei settori delle energie rinnovabili e della transizione energetica. La collaborazione potrà ad esempio riguardare:
- la costruzione di programmi di tirocini curriculari e/o extra curriculari presso le aziende del Gruppo RINA;
- La coprogettazione di master universitari e corsi di formazione indirizzati a giovani laureati;
- l’offerta di testimonianze, lezioni, presentazioni di casi di successo da parte di professional e dirigenti nei corsi di laurea, master e dottorato;
- la realizzazione di moduli formativi sul project management e sulla gestione di commesse in contesti multiculturali indirizzati agli studenti di tutti i corsi di studio;
- lo sviluppo con l’Università di un programma interdisciplinare di tesi dedicate al settore con tutor aziendali;
- la promozione di premi di laurea e borse di studio volte alla valorizzazione del talento e del merito;
- la coprogettazione di challenges indirizzati agli studenti su tematiche di specifico interesse aziendale.
ART. 4 - Convenzioni Operative
1. Le Parti concordano che per attuare le iniziative di volta in volta individuate nell’ambito delle finalità, anche istituzionali, espresse nelle Premesse e nell’art. 2 che precede, verranno stipulate, tra l’Università e/o le strutture universitarie interessate e le società del Gruppo RINA, Convenzioni Operative nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.
2. Le Convenzioni Operative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, i soggetti giuridici coinvolti, l’oggetto delle attività che saranno svolte da entrambe le Parti, la messa a disposizione di spazi, competenze ed esperienze, gli aspetti di natura tecnica scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, i relativi responsabili, nonché gli eventuali regimi riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, salvo quanto già concordato nella presente Convenzione al successivo Art. 6, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Ove la collaborazione preveda il contributo del Gruppo RINA in attività quali, a titolo esemplificativo, la formazione e/o la redazione di tesi di laurea o dottorato questa sarà attuata in presenza delle condizioni di legge, mediante l’attivazione di tirocini curriculari e/o extracurriculari della durata massima di 6 mesi. L’attivazione del tirocinio avverrà a seguito di valutazione interna dei Curricula da parte delle società del Gruppo RINA. Nella singola convenzione o progetto formativo di tirocinio sarà definito ogni aspetto di dettaglio (es. sede del tirocinio, rimborso spese per il tirocinante, copertura dei costi assicurativi a carico dell’Università ecc.).
ART. 5 - Sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D. lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro delle società del Gruppo RINA assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso le proprie sedi.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale delle società del Gruppo RINA ospitato nei locali dell’Università.
3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli accordi stessi.
ART. 6 - Attività di ricerca e Diritti di proprietà industriale e intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e delle società del Gruppo RINA coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività, sui canali proprietari di entrambe le parti (es. siti web, social network, newsletter) e su terze parti (testate giornalistiche tradizionali e digitali).
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle Convenzioni Operative di cui al precedente Art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno delle Convenzioni Operative.
ART. 7 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi nell’ambito della presente Convenzione, saranno determinati nelle singole Convenzioni Operative di cui all’Art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
ART. 8 - Durata e rinnovo della Convenzione
1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni a partire dalla data di stipulazione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa approvazione dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle Convenzioni Operative stipulate.
ART. 9 – Referenti
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 3, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
Per il RINA il referente è l’Xxx. Xxxxx XXXXXXX, University-Business Relations Senior Director
Per l’Università il referente è Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX - Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni - DITEN.
ART. 10 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante p.e.c. agli indirizzi indicati in epigrafe.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, di portare comunque a conclusione le attività in corso e le singole Convenzioni Operative già stipulate alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto nelle stesse.
ART. 11 – Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione (d’ora in poi dette Informazioni Confidenziali).
2. In particolare, le Parti si obbligano a garantire la riservatezza e la segretezza delle Informazioni Confidenziali, non potendo, pertanto, rivelarle o trasferirle, direttamente o indirettamente, anche solo in parte, né a sfruttare economicamente le stesse, se non con il preventivo consenso scritto della Parte cui le Informazioni Confidenziali appartengono.
3. Ciascuna delle Parti si assume ogni e qualsiasi responsabilità per atti o fatti eventualmente imputabili ai propri dipendenti, rappresentanti, collaboratori, consulenti o fornitori che per qualsiasi ragione vengano a conoscenza di Informazioni Riservate e violino gli impegni di segretezza assunti con la presente scrittura, anche a beneficio di terzi fermo restando che la Parte Ricevente non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile qualora tale violazione si sia verificata utilizzando lo stesso grado di attenzione utilizzato per proteggere le proprie Informazioni Riservate o comunque un'attenzione non inferiore a quella ragionevole.
4. Non sono considerate Confidenziali e, pertanto, sono escluse degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 che precedono, le Informazioni e i dati che abbiano le seguenti caratteristiche:
a) le informazioni e i dati resi pubblici dalla Parte interessata o che siano di dominio pubblico al momento della comunicazione da una Parte alle altre Parti, o lo diventino successivamente, purché ciò avvenga per cause diverse dall’inadempimento di una delle Parti agli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo;
b) le informazioni e i dati già in possesso della Parte Ricevente, purché non siano state da quest’ultima acquisite direttamente o indirettamente sotto accordo di segretezza e la Parte Ricevente ne dia immediata comunicazione ed evidenza alla Parte Cedente;
c) le informazioni e i dati che siano stati legittimamente comunicati alla Parte Ricevente da terzi, purché non siano state da questi ultimi acquisite direttamente o indirettamente sotto accordo di segretezza;
d) le informazioni e i dati che siano stati sviluppati indipendentemente e in buona fede dalla Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate della Parte Cedente;
e) le informazioni e i dati che siano stati divulgati dietro consenso scritto della Parte Xxxxxxx;
f) le informazioni e i dati la cui divulgazione sia imposta ai sensi di legge o per provvedimenti di una pubblica autorità, purché I) la Parte Ricevente ne abbia dato tempestivamente comunicazione scritta alla Parte Cedente rendendosi disponibile a coadiuvare quest’ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle Informazioni Riservate in questione, e II) la comunicazione sia contenuta nei limiti strettamente necessari all’adempimento dell’obbligo di legge.
ART. 12 - Coperture assicurative
1. L’Università dà atto che il personale universitario, gli studenti e i laureati, che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di RINA sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. RINA S.p.A. garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori ed a quelli delle società del Gruppo RINA eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente accordo presso i locali dell’Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle
particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
ART. 13 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni personali, siano esse su supporto cartaceo e/o informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e alle Convenzioni Operative di cui all’art. 4 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 14 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 15 - Responsabilità amministrativa - Codice Etico
1. La Società Rina S.p.A. dichiara di aver adottato e di attuare, così come tutte le società del Gruppo, un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo e un Codice Etico coerente con i principi posti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga, unitamente alle società del Gruppo, al rispetto dei principi e delle procedure in essi previste.
2. L’Università ha adottato il “Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova” (D.R. n. 1143 del 27.2.2015), a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e in attuazione del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione), il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Ateneo sono tenuti ad osservare. L’Università ha altresì adottato il proprio “Codice etico” (D.R. n. 497 del 16.12.2011) finalizzato a regolare i rapporti tra le persone che operano all’interno della stessa, nonché i comportamenti che questi sono tenuti ad adottare nelle relazioni con i soggetti pubblici e privati con i quali interagiscono, e volto in particolare, come disposto dall’art. 6 del medesimo Decreto Rettorale, a rifiutare ogni forma di favoritismo e nepotismo. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 190/2012, l’Università adotta ogni anno il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la gestione del rischio di corruzione.
3. In caso di violazione da parte di una delle Parti dei principi sanciti dai rispettivi Modelli e/o Codici, ad esse applicabili, l’altra Parte avrà diritto di risolvere la presente Convenzione quadro e tutte le Convenzioni Operative che dovessero essere state stipulate, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.
ART. 16 - Legge Applicabile, Controversie e Foro competente
1. La presente Convenzione è sottoposta alla legge della Repubblica Italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una risoluzione amichevole della controversia, le Parti indicano il foro di Genova quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione della presente Convenzione.
ART. 17 – Registrazione
1. Il presente atto si compone di n. 8 pagine e sarà registrato, in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a RINA il rimborso della quota di spettanza.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.
Università degli Studi di Genova RINA S.p.A.
Il Rettore Presidente e Amministratore Delegato
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxx Xxxxxxx