Factsheet: Accordo di partenariato economico completo AELS−Indonesia
Factsheet: Accordo di partenariato economico completo AELS−Indonesia
Sintesi
• Il 16 dicembre 2018 gli Stati dell’AELS (Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e l’Indonesia hanno firmato a Giacarta un Accordo di partenariato economico completo (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA).
• L’Accordo con l’Indonesia, che ha un campo d’applicazione esteso, consentirà in particolare di migliorare l’accesso al mercato e la certezza del diritto per gli scambi di merci (prodotti industriali e agricoli) e di servizi. Comprende inoltre disposizioni concernenti gli investimenti, la protezione della proprietà intellettuale, l’eliminazione degli ostacoli al commercio non tariffari – incluse le misure sanitarie e fitosanitarie –, la concorrenza, l’agevolazione degli scambi, gli appalti pubblici, il commercio e lo sviluppo sostenibile e la cooperazione economica.
• Per la Svizzera, fortemente orientata all’esportazione verso mercati di sbocco diversificati in tutto il mondo, la conclusione di accordi libero scambio (ALS) rappresenta, unitamente alla partecipazione all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ai rapporti contrattuali con l’UE, uno dei tre pilastri della sua politica di apertura del mercato e di miglioramento delle condizioni quadro per l’economia esterna.
Scambi di merci
Concessioni dell’Indonesia
• Allo scadere dei termini previsti per l’abolizione dei dazi, la Svizzera potrà esportare in Indonesia il 9 8% dei suoi prodotti e servizi in franchigia doganale1.
• Allo scadere dei termini previsti per l’abolizione dei dazi, in base al commercio attuale, le imprese svizzere potranno risparmiare circa 25 milioni di franchi di dazi all’anno.
• L’eliminazione dei dazi dovrebbe incentivare nuovi scambi, oggi ostacolati dai dazi elevati applicati dall’Indonesia nel settore industriale (dazi medi dell’8 %2).
Termini di abolizione dei dazi / categoria | Percentuale delle attuali esportazioni verso l’Indonesia3 | Cifre cumulate |
Esenzione con l’entrata in vigore | 77,49 % | 77,49 % |
Graduale abolizione su 5 anni | 13,50 % | 90,99 % |
Graduale abolizione su 9 anni | 5,41 % | 96,39 % |
1 Presupponendo che tutte le esportazioni avvengano nel quadro dell’ALS.
2 xxxx://xxxx.xxx.xxx/XxxxxxXxxxxxx/XXXXXxxxxxXXXxxx.xxxx?XxxxxxxxxX&XxxxxxxxXX.
3 In base alla statistica indonesiana sulle esportazioni 2012–15.
Graduale abolizione su 12 anni | 1,86 % | 98,26 % |
Riduzioni (graduali, su 12−14 anni al massimo, pari al 25−50 %) | 0,04 % | - |
Nessuna concessione | 1,70 % | - |
• La Svizzera ottiene ampie concessioni per i suoi interessi d’esportazione nel settore agricolo:
o L’Indonesia eliminerà i dazi sul latte e i prodotti del latte con l’entrata in vigore dell’Accordo o entro cinque anni. Per lo yogurt è previsto un termine di abolizione di nove anni.
o I dazi su caffè, cioccolata e biscotti verranno eliminati entro dodici anni.
o I dazi sugli alimenti per neonati verranno eliminati con l’entrata in vigore dell’Accordo.
o I dazi sulle bevande energetiche verranno eliminati entro nove anni.
• Nel settore industriale si rilevano le seguenti concessioni:
o Nell’industria chimica e farmaceutica praticamente tutti i dazi verranno eliminati con l’entrata in vigore dell’Accordo o entro termini transitori fino a nove anni.
o Nel settore tessile, particolarmente sensibile per l’Indonesia, non è stata raggiunta un’intesa su un’abolizione generale dei dazi. Per i principali interessi d’esportazione svizzeri è però stato concordato un libero accesso al mercato dopo termini di abolizione da cinque a dodici anni.
o I dazi sui macchinari, salvo poche eccezioni, verranno completamente eliminati con l’entrata in vigore dell’Accordo o dopo termini transitori da cinque a dodici anni.
o Tutti i dazi sugli orologi verranno eliminati con l’entrata in vigore dell’Accordo
o entro termini transitori da cinque a nove anni.
Concessioni della Svizzera
In generale
• La Svizzera accorda all’Indonesia il libero accesso al mercato per i prodotti industriali a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo.
• Le concessioni della Svizzera nel settore agricolo corrispondono sostanzialmente al livello accordato in altri ALS. Le concessioni sono compatibili con la politica agricola svizzera e non mettono a rischio i settori sensibili.
Concessioni per l’olio di palma
L’esito dei negoziati prevede le seguenti concessioni della Svizzera per l’olio di palma indonesiano:
Contingenti bilaterali
• Cinque contingenti per un quantitativo totale di 10 000 t, che aumenta a 12 500 t entro cinque anni:
o Contingente A: 1000 t per l’olio di palma grezzo, riduzione dei dazi del 30 %, aumento di 50 t per 5 anni a 1250 t.
o Contingente B1: 5000 t per la stearina di palma, riduzione dei dazi del 40 %, aumento di 250 t all’anno per 5 anni a 6250 t.
o Contingente B2: 1000 t per la stearina di palma, riduzione dei dazi del 20 %, aumento di 50 t all’anno per 5 anni a 1250 t.
o Contingente C1: 2000 t per l’olio di palmisti, riduzione dei dazi del 40 %, aumento di 100 t all’anno per 5 anni a 2500 t.
o Contingente C2: 1000 t per l’olio di palmisti, riduzione dei dazi del 20 %, aumento di 50 t all’anno per 5 anni a 1250 t.
• Le importazioni preferenziali autorizzate nei limiti di questi contingenti devono rispettare le disposizioni dell’articolo «gestione sostenibile del settore dell’olio vegetale» dell’ALS.
• Le importazioni preferenziali autorizzate nei limiti di questi contingenti devono inoltre essere effettuate in cisterne da 22 t, in modo da garantire la tracciabilità del prodotto.
Altre concessioni
• Contingente di 100 t in franchigia doganale per l’olio di palma del tipo «Red Virgin» in bottiglie di al massimo due litri destinato al consumo diretto.
• Vengono inoltre regolate formalmente alcune pratiche già in uso:
o Accesso al mercato in franchigia doganale per l’olio di palma riesportato in forma trasformata (corrisponde all’attuale procedura del traffico di perfezionamento attivo, che verrà mantenuta).
o Accesso al mercato in franchigia doganale per l’olio di palma utilizzato a scopi tecnici per la produzione di minestre/salse.
• Se in futuro la Svizzera dovesse accordare ad altri importanti produttori di olio di palma (in particolare la Malaysia) migliori condizioni di accesso al mercato, dovrà accordare all’Indonesia, su sua richiesta, le stesse concessioni.
Meccanismo di protezione
• L’Accordo prevede un meccanismo di protezione che consentirebbe alla Svizzera di reagire in modo adeguato all’importazione di olio di palma indonesiano qualora il mercato svizzero di semi oleosi si ritrovasse sotto pressione.
Ostacoli tecnici agli scambi e misure sanitarie e fitosanitarie
• Gli articoli sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) e sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) integrano le disposizioni degli accordi OMC. Se l’UE e l’Indonesia dovessero concludere un accordo in questi due settori, la Svizzera otterrebbe dall’Indonesia, grazie alla clausola di revisione, un trattamento equivalente a quello riservato all’UE.
• Nel settore SPS le Parti applicano un sistema di audit per valutare gli stabilimenti che esportano prodotti alimentari. Inoltre, il numero di certificati SPS viene limitato e adeguato alle norme internazionali. I controlli all’importazione si basano sulla valutazione del rischio e sul principio di non discriminazione. Se non vengono individuati rischi, i prodotti in questione non sono trattenuti alla frontiera in attesa dei risultati.
Servizi
• L’Accordo contiene norme supplementari rispetto all’Accordo generale dell’OMC sugli scambi dei servizi (GATS) in materia di servizi finanziari, servizi di telecomunicazione, servizi turistici, riconoscimento delle qualifiche, circolazione delle persone fisiche, riconoscimento dei certificati di idoneità e formazione dei membri di equipaggi marittimi. Le norme sui servizi finanziari, in particolare, sono ambiziose e corrispondono agli standard svizzeri.
• In materia di accesso ai mercati (metodo degli elenchi positivi), il livello di impegno garantito dall’Indonesia agli Stati dell’AELS è leggermente più elevato rispetto ai suoi impegni nel quadro del GATS.
Investimenti
• Il capitolo prevede che gli investitori svizzeri possano fondare o rilevare un’impresa al di fuori del settore dei servizi sostanzialmente alle stesse condizioni riservate agli investitori indonesiani. Questo principio del trattamento nazionale vale per la costituzione e il rilevamento di imprese con personalità giuridica e di succursali o rappresentanze.
• Gli impegni da parte indonesiana hanno un’ampia copertura. Il settore manifatturiero, particolarmente importante per gli investitori svizzeri, è prevalentemente aperto agli investitori, anche se sottostà a condizioni di capitale minimo e in parte di partenariato. Nel complesso l’elenco di impegni indonesiano rielaborato rispecchia la legislazione nazionale e corrisponde perlopiù alle concessioni accordate dall’Indonesia in altri accordi (p. es. al Giappone).
Proprietà intellettuale
• Le disposizioni del CEPA migliorano la certezza del diritto per l’economia svizzera innovativa sul mercato indonesiano. Queste disposizioni prevedono la protezione di: diritti d’autore e diritti di protezione affini, marchi, indicazioni geografiche, indicazioni di provenienza, design, brevetti, varietà vegetali, topografie dei microprocessori e informazioni confidenziali.
• Il livello di protezione si basa sull’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e in alcuni punti si spinge oltre.
• In un accordo aggiuntivo («Record of Understanding»), che costituisce parte integrante dell’ALS, l’Indonesia riconosce che non si può imporre una licenza per il solo fatto che un prodotto sia importato. Viene così garantito l’esercizio del brevetto anche per i beni importati.
• I diritti vigenti nel quadro del TRIPS per il rilascio di licenze obbligatorie rimangono tuttavia espressamente garantiti.
• L’Accordo prevede la protezione dei risultati dei test per un periodo di dieci anni per i prodotti fitosanitari e la protezione dei risultati dei test per un numero di anni da stabilire nelle singole legislazioni nazionali per i medicinali.
Appalti pubblici
• L’accordo contiene una clausola negoziale che garantisce agli Stati dell’AELS di poter negoziare un accesso agli appalti pubblici qualora l’Indonesia dovesse concludere un accordo che preveda impegni in questo settore con un Paese terzo.
Commercio e sviluppo sostenibile
• Il capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile copre gli aspetti legati all’ambiente e al lavoro ed è compatibile con gli impegni degli Stati dell’AELS e dell’Indonesia conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals, SDGs).
• Gli Stati dell’AELS e l’Indonesia ribadiscono tra l’altro il loro impegno a rispettare e ad attuare in modo efficace gli accordi ambientali multilaterali e gli accordi dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) che hanno ratificato. Xxxxxxxxxxx inoltre gli impegni assunti nel quadro degli strumenti internazionali in materia di diritti umani.
• Questo capitolo contiene anche disposizioni sulla gestione sostenibile delle risorse forestali e ittiche, sul mantenimento del livello di protezione e sulla promozione dei sistemi di certificazione della sostenibilità.
• Una disposizione specifica per la gestione sostenibile del settore degli oli vegetali prevede in particolare che le Parti adottino leggi e misure per proteggere le foreste primitive, i terreni torbosi e i relativi ecosistemi nonché per prevenire il pericolo di incendi e altri tipi di deforestazione. Si intende così ridurre l’inquinamento dell’aria e dell’acqua e rispettare i diritti delle comunità locali, della popolazione indigena e dei lavoratori. Le Parti si impegnano a fare in modo che gli oli vegetali scambiati nel quadro del CEPA vengano prodotti in conformità con questi obiettivi.
Cooperazione economica
• Gli Stati dell’AELS e l’Indonesia auspicano una maggiore cooperazione nell’intento di migliorare l’utilità reciproca dell’Accordo in conformità con le strategie nazionali e gli obiettivi politici e tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo sociale ed economico.
• Gli obiettivi formulati nel capitolo sulla cooperazione economica vengono precisati in una dichiarazione d’intenti separata («Memorandum of Understanding»). I possibili ambiti di cooperazione comprendono tra l’altro: questioni doganali e in materia di origine, regolamenti tecnici, valutazioni della conformità, proprietà intellettuale, questioni del lavoro, turismo e sviluppo sostenibile di rami industriali basati sull’agricoltura (tra cui l’olio di palma).
• Le cooperazioni possono essere gestite dai singoli Stati dell’AELS o dal Segretariato dell’AELS. Per la Svizzera le cooperazioni nel settore economico non richiedono fondi supplementari, ma avvengono nel quadro del messaggio concernente la cooperazione internazionale della Svizzera 2017−2020 e sono integrate nella
strategia per l’Indonesia 2017−20204 nell’ambito della cooperazione economica allo sviluppo.
4 Cfr. www.seco- xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx/xx/xxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-0000- 2020.html