ACCORDO QUADRO
ALLEGATO 1
Area delle Risorse
Settore del Turismo, Biblioteche e URP Xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx
ACCORDO QUADRO
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI CATALOGAZIONE PROVINCIALE
CIG 880531467F
SOMMARIO
PARTE I – PARTE DESCRITTIVA
Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Art. 3 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 4 - CORRISPETTIVO, PRESTAZIONI E VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E ULTERIORI GARANZIE
Art. 6 - FORMA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI DI APPALTO Art. 7 - AVVIO DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Art. 8 - CLAUSOLA SOCIALE
Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 11 - PENALI
Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO Art. 13 - SUBAPPALTO
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
PARTE II – DISCIPLINA TECNICA
Art. 15 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Art. 16 - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE RISORSE DI RETE Art. 17 - RESPONSABILE TECNICO
Art. 18 - SUPERVISORE D'IMPRESA
Art. 19 - OBBLIGHI DEL FORNITORE A FINE CONTRATTO
Allegato: Requisiti di partecipazione - Criteri di valutazione delle offerte
PARTE I – PARTE DESCRITTIVA
Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente capitolato si riferisce alla conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi degli articoli 3, comma 1 lett. iii), 35, 54 commi 1 e 3, 60 e 100 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (d’ora innanzi “Codice”), da sottoscrivere a seguito dell’espletamento di una procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 (metodo aggregativo-tradizionale) del medesimo Codice per il servizio di supporto all'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia per la gestione del centro di catalogazione provinciale.
Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dall’Accordo Quadro.
L’appalto è costituito da un unico lotto, stante da una parte l’unicità della prestazione che non è separabile e che realizza un servizio unitario, e dall'altra la necessaria unicità del rapporto contrattuale con unico fornitore del servizio stesso. Gli ambiti principali entro i quali è richiesta l’attività di supporto sono precisati nello specifico articolo della Parte II – Disciplina Tecnica.
In caso di offerte anormalmente basse si procederà secondo quanto previsto dall’articolo 97 del Codice.
Si provvede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente per la Provincia di Brescia.
Tutti i servizi (con le relative caratteristiche) compresi quelli proposti e descritti dal concorrente nell’offerta tecnica, anche se non esplicitamente richiesti, sono vincolanti per l’aggiudicatario e compresi nel prezzo offerto in sede di gara. Pertanto, non potranno in nessun caso e per nessuna ragione essere richiesti compensi aggiuntivi rispetto al prezzo offerto in sede di gara.
I dati eventualmente gestiti in esecuzione del presente appalto sono di proprietà esclusiva della Provincia di Brescia e devono essere trattati dall’aggiudicatario nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
I soggetti partecipanti alla gara per l'esecuzione del servizio dovranno dettagliare le attività proposte, le loro funzionalità e le modalità operative per il loro svolgimento. Nell’offerta tecnica i concorrenti dovranno dare esaustiva descrizione delle modalità del servizio offerto, mantenendo la suddivisione dei punti come descritti nel presente Capitolato, Parte II - parte tecnica.
Le prestazioni derivanti dall’Accordo Quadro saranno commissionate attraverso appositi contratti di appalto da parte del Settore committente.
Con la partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro e conseguente sottomissione della propria offerta, si intendono perfettamente conosciuti e incondizionatamente accettati i documenti di gara e la regolamentazione dell’Accordo Quadro oltre alle norme di legge, regolamentari e le disposizioni attuative che disciplinano l’affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici d’appalto.
Art. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro in oggetto i soggetti previsti dall’articolo 45 del Codice in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale indicati nell’allegato del presente capitolato.
La migliore offerta viene selezionata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del Codice, secondo i criteri di cui all’allegato del presente capitolato, con applicazione del metodo aggregativo-tradizionale. Il prezzo offerto per la corretta
esecuzione del contratto si intende comprensivo di ogni onere e non potrà subire variazioni in aumento per effetto di incompletezza o erroneità delle previsioni da parte del concorrente.
Art. 3 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi, a decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e non prima del 16/10/21. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la Provincia di Brescia abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine, l’accordo con l’aggiudicatario si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.
Durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, la Provincia di Brescia, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente Accordo Quadro. In tal caso all’operatore economico nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, mediante comunicazione inviata a mezzo PEC 1 (uno) mese prima della scadenza del contratto, una proroga temporanea del contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e comunque non superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L’appaltatore è obbligato ad accettare la proroga.
Art. 4 – CORRISPETTIVO, PRESTAZIONI E VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo negoziabile dell’Accordo Quadro posto a base di gara, per la durata di 48 mesi, ammonta a € 530.000,00 (al netto dell'IVA di legge).
In applicazione dell’art. 106 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante, il valore stimato dell’opzione è calcolato in € 106.000,00 (al netto dell’IVA di Legge);
In applicazione dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato della proroga tecnica è pari a € 66.250,00 (al netto dell’IVA di Legge) per massimo 6 mesi.
Il valore complessivo stimato dell’appalto, comprensivo di opzioni e rinnovo è quindi pari a € 702.250,00 (al netto dell’IVA di Legge).
Il costo della manodopera, stimato dalla Provincia di Brescia ai sensi dell’articolo 23, comma 16 del Codice, in applicazione del CCNL Federculture, considerato il Contratto di riferimento per il settore merceologico oggetto della presente procedura e per il territorio di riferimento, per la durata di 48 mesi, ammonta a € 445.200,00 (IVA esclusa).
L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, d. lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).
I contratti specifici di appalto derivanti dall’Accordo Quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità nel limite dell’importo complessivo stimato per l’accordo. Con la conclusione dell’Accordo Quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi dell’Accordo Quadro,
entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Provincia di Brescia ad appaltare prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo definito dal medesimo Accordo Quadro.
Le prestazioni appaltate saranno remunerate mediante l’applicazione dei prezzi offerti in sede di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro.
I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall’operatore economico a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a
seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi.
Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E ULTERIORI GARANZIE
Ai sensi dell’art. 93 del Codice, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2
% dell’importo stimato dell’Accordo Quadro posto base di gara, fatte salve le riduzioni previste dal medesimo articolo.
Al fine di evitare costi sproporzionati all’impresa aderente all’Accordo Quadro e in considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (Accordo Quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell’Accordo Quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull’importo complessivo stimato dell’Accordo stesso. Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente Accordo Quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del Codice.
A garanzia della sottoscrizione dei contratti specifici e della permanenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ammissione è richiesta una cauzione con le medesime modalità indicate dall’art. 93 del Codice di € 5.000,00 non soggetta a riduzioni che sarà svincolata al termine di validità dell’Accordo Quadro.
Art. 6 - FORMA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI DI APPALTO
Il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato in scrittura privata semplice in formato elettronico dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice.
La Ditta aggiudicataria dell’Accordo Quadro, ai fini della stipula del relativo contratto, dovrà depositare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.
Qualora la Ditta aggiudicataria, nel termine assegnatogli, non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riproporre la procedura di gara, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Xxxxx parte integrante del contratto di Accordo Quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
• il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
• la polizza di garanzia fornita dall’appaltatore
• il patto d'integrità;
• l'offerta dell'aggiudicataria;
I singoli Contratti di appalto derivanti dall’Accordo Quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata “semplice”.
Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lett. b) del Codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento dei singoli contratti specifici.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico dell’Impresa appaltatrice così come ogni spesa relativa alle pubblicazioni di legge. Resta a carico della Provincia di Brescia la sola IVA.
Art. 7 - AVVIO DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il servizio avrà decorrenza dal giorno successivo alla stipula del contratto specifico, salvo diverso termine in esso indicato. Tutte le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle
disposizioni ricevute e con l’osservanza delle norme del presente Capitolato nonché della propria offerta.
Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale, restando la Provincia di Brescia completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventi avvenuti durante o in conseguenza delle prestazioni. L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla eventuale sostituzione.
Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d’arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente Accordo Quadro o in base a quanto sarà stabilito nelle singole lettere di invito alle diverse procedure di appalto specifico.
A partire dalla data di avvio del servizio, l'appaltatore dovrà essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente Capitolato. Successivamente la Provincia di Brescia, per il tramite del Responsabile Unico di Procedimento (RUP), procederà a verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto agli obblighi contrattuali assunti.
L’aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento adottato dalla Provincia di Brescia con Deliberazione di Giunta Provincia n. 405 del 20/13, pena la risoluzione del contratto di Accordo Quadro.
Art. 8 - CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine, vengono forniti i dati relativi alle unità di personale attualmente impiegato e ri- portato in apposito elenco. Di seguito si riportano i dati forniti dall'appaltatore uscente, relativi al personale addetto al servizio oggetto della gara operante continuativamente, con riferimento al mese di aprile 2021, si precisa pertanto che i dati indicati nella tabella sotto riportata potrebbero subire variazioni e/o aggiornamenti.
Ope rato re | CCNL | contratto | Qualifica | Mansione | Livell o | Monte ore settima nale | % part time | Anzia nità in mesi | Scatti anziani tà | Data prossimo scatto anzianità | Indenn ità increm enti | Lavorato ri art. 4 L. 381/91 |
1 | Coop Sociali | Tempo indeter minato | Impiegato | Biblioteca rio | C1 | 38 | 100,0 0% | 44 | 1 | 01/08/21 | sì | |
2 | Coop. Sociali | Tempo indeter minato | Impiegato | Biblioteca rio | C1 | 32 | 84,21 % | 116 | 4 | 01/08/21 | 31,28 super min | |
3 | Coop. Sociali | Tempo indeter minato | Impiegato | Biblioteca rio | C1 | 32 | 84,21 % | 44 | 1 | 01/08/21 | ||
4 | Coop. Sociali | Tempo indeter minato | Impiegato | Coordinat ore di servizi | E1 | 8 | 21,05 % | 48 | 2 | 01/01/22 | ||
5 | Coop. | Tempo | Impiegato | Biblioteca | C1 | 32 | 84,21 | 120 | 5 | / | 33,68 |
Sociali | indeter minato | rio | % | super min |
Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il RUP, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Funzionario del Settore del Turismo, Biblioteche e URP.
Art. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice verrà corrisposto, con cadenza bimestrale posticipata, in ragione dei risultati raggiunti.
La Provincia di Brescia potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nella esecuzione dell’appalto.
La Provincia di Brescia è tenuta a corrispondere gli importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione di regolare fattura.
Gli ordini di pagamento relativi ai servizi saranno disposti, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non evidenzi inadempienze.
La fattura dovrà essere intestata a: Provincia di Brescia – Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 00000 Xxxxxxx - Part. IVA 03046380170 – Codice fiscale 80008750178 e dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3.
Il tracciato XML della fatturaPA dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione:
• dettaglio del servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”);
• riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione del contratto specifico e al relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) (punto del tracciato 2.1.3 “Dati Contratto”);
• riferimento al Settore committente e al responsabile unico del procedimento (punto del tracciato 2.2.1.15 “Riferimento Amministrazione”);
• codice IBAN per il pagamento della fattura (punto del tracciato 2.4.2.13 “IBAN”).
• l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “Esigibilita IVA”).
Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista.
La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 c.c.
La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati.
A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall’affidataria) il CIG, attribuito dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia.
Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra cennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Le cessioni di crediti di cui all'art. 106, comma 13 del Codice possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
Art. 11 - PENALI
Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi contrattuali previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare una penale pecuniaria. In tal caso il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicato.
Il ritardo nell'attivazione e/o nell’erogazione di un determinato servizio e/o l'esecuzione del servizio in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato comporterà l'applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno.
Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate.
Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al Settore e concordare
con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali.
In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice.
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente Aggiudicatore di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice.
In ogni caso si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:
a) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
b) qualora non venga dato inizio alla gestione del servizio entro i termini previsti dal presente capitolato;
c) per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi;
d) per effetto di reiterate inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato e dei documenti di gara/offerta;
e) a seguito di tre richiami scritti da parte della Provincia con o senza relative deduzioni dell'aggiudicataria non accoglibili a giudizio della Provincia;
f) per fallimento della ditta.
Qualora le penali applicate dovessero superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, la Provincia potrà risolvere il contratto oltre all’eventuale richiesta di risarcimento del danno.
In ogni caso la dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.
La Provincia di Brescia ha diritto di recesso dal contratto nel rispetto dell’articolo 109 del Codice.
Art. 13 - SUBAPPALTO
Il subappalto è autorizzato alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice.
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto all’art.
106 del Codice dei contratti
Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dal citato Regolamento. I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dalla Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite SINTEL, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma SINTEL che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. I Responsabili del trattamento dei dati sono i Dirigenti del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza, del Settore Servizi Finanziari nonché dei Settori committenti, ciascuno per quanto di propria competenza.
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. L’aggiudicatario si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i dati trattati ai fini dell’esecuzione del servizio, nel rispetto della disciplina vigente. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 29 del D. X.xx 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l’aggiudicatario, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che il Responsabile “interno” del Trattamento è il Dirigente del Settore del Turismo, Biblioteche e URP.
A seguito della designazione, l’aggiudicatario dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati al Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
PARTE II - PARTE TECNICA
Art. 15- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Provincia di Brescia, attraverso l'Ufficio Biblioteche del Settore Turismo, Biblioteche e URP, coordina la Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB) composta attualmente dai Sistemi bibliotecari intercomunali bresciani, dalle biblioteche speciali aderenti alla Rete e collabora con la Rete Bibliotecaria Cremonese, di cui è titolare il Comune di Cremona. Dal 2016 il catalogo della RBB si è arricchito del patrimonio del Sistema Bibliotecario Urbano della città Brescia che comprende, oltre a documenti moderni, anche documenti antichi. La RBB coinvolge oltre 300 biblioteche e collabora attivamente integrando alcuni servizi con altre istituzioni bibliotecarie partners: oltre al Sistema Bibliotecario Urbano di Brescia (xxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx-xx-xxxxxxx), la Rete Bibliotecaria Cremonese (xxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxx-XXX/xxxxxxx/), la Rete Bibliotecaria Bergamasca (xxx.xxxx.xx), le biblioteche in Rete della Provincia di Mantova (xxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx) e la rete bibliotecaria della Provincia di Sondrio.
In particolare, la Provincia di Brescia coordina l'attività e dà supporto alla RBB a partire da quanto previsto all'art. 3 della Convenzione che costituisce la Rete. La citata Convenzione prevede, inoltre, che la Provincia, fra i compiti elencati all'articolo 6, assuma “il ruolo di capofila nell'ambito di partenariati finalizzati alla partecipazione a bandi di finanziamento pubblici e privati” e “svolga la funzione di centrale di committenza per l'acquisto di beni e servizi legati all'attività della RBB”.
Tra i servizi più significativi gestiti dalla Provincia c'è il Centro di catalogazione provinciale (CCP), dell’Ufficio Biblioteche. Il CCP è deputato al coordinamento dei lavori dei 9 centri di catalogazione periferici (centri operativi - CO), che fanno riferimento ai rispettivi Sistemi bibliotecari, e alla catalogazione dei documenti acquisiti dalle biblioteche della RBB. Analogo è il ruolo dei CO dei Sistemi Bibliotecari nei rispettivi territori.
Quotidianamente le biblioteche, attraverso i rispettivi CO, inviano al CCP i documenti da catalogare (circa 17.000 documenti annui), che vengono poi loro restituiti una volta trattati.
Maggiori informazioni sul contesto di riferimento sono disponibili agli indirizzi xxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx e xxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx- catalografiche-2015.
15.1 TEAM DI LAVORO
Il team di lavoro dedicato al servizio richiesto dovrà possedere adeguata professionalità, disponibilità e capacità di lavorare in costante interazione con il Settore e gli Uffici competenti.
Il gruppo di lavoro dovrà essere qualificato e numericamente adeguato alle esigenze del servizio, tenuto in particolar conto che lo stesso dovrà garantire lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo costantemente e contestualmente in tutti gli ambiti previsti nel medesimo articolo ed in stretto collegamento con personale del Settore committente.
È richiesto, da parte di tutti i componenti del team, un approfondito livello di conoscenza dell’organizzazione bibliotecaria bresciana e, in particolare, delle specifiche scelte catalografiche in uso nella RBBC e del sistema informatico ClavisNG
Il team deve operare mediante gli applicativi informatici in dotazione alla Provincia, svolgendo le proprie prestazioni presso gli uffici del Settore committente siti in Brescia, xxx Xxxxxx, 00, salvo diverse indicazioni del committente e utilizzando principalmente attrezzature, arredi, materiali di consumo, oltre alle utenze, i cui costi sono a carico del committente. In caso di forza maggiore, quale l’emergenza sanitaria, o per particolari esigenze dell’Ente, l’incarico potrà essere sospeso o potrà essere concordato che una parte residuale delle attività debba essere eseguita da remoto, con repertori, strumentazioni proprie e oneri di connessione (compresi costi relativi al traffico internet) a carico dell’aggiudicatario, nei limiti delle autorizzazioni agli accessi
ai sistemi informatici provinciali e fermo restando che deve essere garantita un'efficace e immediata interazione con il Settore committente.
All’atto della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario dovrà fornire i curricula dei componenti del team di lavoro. In caso di sostituzione del personale, l’aggiudicatario dovrà garantire un periodo di affiancamento del nuovo personale con quello già formato, in modo da non ritardare le attività né compromettere la qualità del servizio richiesto.
L’identificazione e l’accesso del personale dell’aggiudicatario negli Uffici provinciali saranno consentiti nel rispetto delle prescrizioni d’accesso disposte per i dipendenti.
Il personale operante dovrà essere impiegato nel rispetto delle vigenti norme in materia di inquadramento nel settore al quale appartiene l’aggiudicataria, dovrà osservare scrupolosamente, per quanto applicabile, il Codice di comportamento dell’Ente committente, la normativa sulla riservatezza dei dati trattati, le misure anticorruttive e di trasparenza adottate dall’Ente e dovrà risultare munito di apposito cartellino identificativo.
Restano a carico dell’aggiudicatario, tra l’altro, la responsabilità per danni a cose e a persone causati nell’esecuzione del contratto specifico, esonerando l'Amministrazione Appaltante da ogni responsabilità.
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario i costi, in termini di ore lavoro, relativi alle attività di addestramento del proprio personale (con quello provinciale) all’uso degli applicativi informatici e di acquisizione delle informazioni e conoscenze necessarie sulle modalità operative di svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Settore Committente (stimate in complessive 20 ore).
15.2 PRESTAZIONI
Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle scelte della Rete Bibliotecaria Bresciana, norme e scelte che riguardano l'applicazione degli standard, la manutenzione della banca dati bibliografica della RBBC e l'esecuzione delle attività di natura logistico-organizzativa.
Le prestazioni attese sono le seguenti:
1. Catalogazione bibliografica del materiale documentario delle biblioteche della RBB (almeno 12.000 documenti annui) e manutenzione della banca dati bibliografica della RBBC, in base alle norme contenute nel Protocollo di scelte catalografiche della Provincia di Brescia (pubblicato on-line all’indirizzo (xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-0000/). Si stima, indicativamente, una frequenza di catalogazione pari a non meno di 2,5 documenti all’ora.
2. Supporto alla gestione e al coordinamento del Centro di catalogazione e alle attività di movimentazione dei materiali in transito dall’Ufficio Biblioteche da e per le biblioteche o per le istituzioni partner:
• consegna ritiro e smistamento del materiale consegnato;
• monitoraggio del servizio tramite approntamento di statistiche;
Il concorrente dovrà presentare un progetto in cui emerga il livello di professionalità impiegato e che comprenda almeno gli ambiti oggetto di valutazione, in particolare:
1. grado di competenza e di professionalità degli operatori che intende impiegare per la rea- lizzazione dei compiti sopra richiamati (esperienza catalografica del team da impiegare);
2. come si articola il processo catalografico nel suo complesso (dalla creazione degli accessi alla completezza del record catalografico, tenendo conto dell'applicazione delle scelte ca- talografiche della RBBC, dei codici e degli standard catalografici nazionali e internazio- nali in uso presso la rete);
3. suggerimenti di innovazione nella pratica catalografica;
4. strumentazioni e repertori messi a disposizione dei propri operatori;
5. valorizzazione dei servizi della Provincia di Brescia in ambito catalografico, anche attra- verso la produzione di contenuti informativi funzionali all’informazione per gli addetti al settore;
6. modalità e frequenza dell’aggiornamento dei propri operatori.
Si specifica inoltre che:
• se, nel corso dell'incarico, la Provincia introducesse una nuova versione del software e/o nuove regole catalografiche, garantirà agli operatori la partecipazione ai necessari corsi di formazione;
• l'aggiudicataria deve garantire che l'attività catalografica sia proporzionata ai flussi di arrivo dei documenti al CCP e che i documenti siano trattati entro 7 giorni dall'arrivo in sede (gli operatori devono catalogare in base al flusso di documenti e all’attività di manutenzione);
• il numero dei documenti consegnati ogni giorno presso l'Ufficio Biblioteche non è preventivabile poiché dipendente dall'attività di acquisto in carico alle singole biblioteche e ai sistemi bibliotecari bresciani.
Le attività oggetto dell'incarico si svolgeranno sulla base degli indirizzi di politica bibliotecaria-culturale indicate dal Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Biblioteche.
In relazione all'evoluzione del servizio e dei bisogni della RBBC potrebbero essere richiesti dall'Ufficio Biblioteche della Provincia modifiche alle prestazioni sopra elencate. Si dà per inteso che tali modifiche saranno inerenti alle tipologie sopra descritte.
15.3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio si svolgerà prevalentemente presso la sede l'Ufficio Biblioteche, attualmente ubicato a Brescia in Xxx Xxxxxx, x. 00. L'affidatario dovrà garantire la continuità delle attività che devono essere svolte, compatibilmente con l'orario di lavoro degli uffici della Provincia: dal lunedì al giovedì, indicativamente dalle ore 8.30 alle ore 16.30, e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00, salvo eccezioni concordate fra le parti. Tenuto conto delle attività affidate e della durata indicativa delle prestazioni, i servizi dovranno essere espletati da un gruppo di lavoro adeguato nel numero e nelle competenze professionali.
Per la realizzazione del servizio, la Provincia mette a disposizione contemporaneamente un massimo di tre postazioni lavoro. L'affidataria potrà incaricare al massimo cinque operatori di documentata professionalità ed esperienza nelle materie oggetto dell'affidamento, garantendone il costante aggiornamento. Tra gli operatori incaricati dovrà essere nominato il Supervisore di impresa (v. art.18) referente dei rapporti con l'Ufficio Biblioteche della Provincia. Detto responsabile risponderà del controllo e del coordinamento dell’intero progetto, sarà punto di riferimento principale del Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'esecuzione del contratto, organizzerà e parteciperà ad incontri on site per l’aggiornamento sullo stato del progetto e per le eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie.
La Ditta aggiudicataria si impegna ad adeguare il proprio modo di operare alle eventuali sopravvenute modifiche normative o organizzative che impatteranno sulle modalità di espletamento del servizio oggetto del presente appalto, senza che ciò possa comportare variazione di costo a carico del committente.
Art. 16 - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE RISORSE DI RETE
Al fine dell’espletamento delle attività previste dal presente contratto e per la durata dello stesso, la Provincia metterà a disposizione dell’affidataria le opportune postazioni di lavoro, i repertori bibliografici e i manuali necessari, inoltre metterà a disposizione:
• accesso al Dominio con credenziali nominative;
• accesso tramite username e password nominative al software Clavis NG;
• accesso a Internet.
Le password delle credenziali sopra descritte verranno rilasciate all’affidataria all’avvio del servizio.
Con riferimento alle stesse, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, è fatto obbligo di:
• modificare le password di dominio al primo accesso;
• modificare le password rilasciate con cadenza almeno trimestrale (D. Lgs. 196/2003);
• non comunicare ad altri le credenziali rilasciate.
L’affidataria si impegna a sollevare l’Amministrazione da qualunque utilizzo indebito degli strumenti informatici messi a disposizione. L’affidataria dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme di buon uso della rete espresse nel documento internazionale Netiquette e al D. Lgs. n. 196/03 in materia di privacy e sicurezza.
La Provincia effettua il costante monitoraggio dell'utilizzo dei servizi da parte del personale dell’affidataria, al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza della rete, trasmettendo in caso di anomalie e/o su richiesta del Supervisore dell’Impresa la rendicontazione relativa all'uso dei servizi.
Sono vietati in particolare:
a) l'utilizzo delle attrezzature e dei servizi dell'Ente per fini diversi da quelli previsti dall’oggetto del servizio, ivi compresi i fini strettamente personali;
b) la violazione di segreti d'ufficio, brevetti o diritti d'autore, o norme e leggi similari, inclusa l'installazione o la distribuzione di copie pirata di software prodotto e protetto dalle leggi sulle licenze, di cui la Provincia non possiede regolare licenza in corso di validità;
c) la copia non autorizzata di materiale protetto da Copyright, compresa la digitalizzazione e distribuzione di musica e/o fotografie tratte da riviste, libri o altre fonti;
d) la diffusione di software, informazioni tecniche, software e tecnologia di criptazione, in violazione della normativa italiana ed internazionale;
e) l'introduzione di programmi "maligni-dolosi" nella rete o sui server (ad es. virus, worms, troiani, ecc.).
f) la rivelazione a terzi della password del proprio account onde consentirne l'utilizzo;
g) l'utilizzo delle attrezzature eventualmente messe a disposizione della Provincia per ottenere o trasmettere materiale che viola i diritti fondamentali della persona;
h) fare offerte fraudolente di prodotti, articoli o servizi utilizzando un qualunque account della Provincia;
i) fare breccia nella sicurezza della rete o distruggere le connessioni. È vietato in particolare l'accesso alla rete con l'account di altre persone che non hanno dato l'autorizzazione compreso l'accesso a dati memorizzati su server, sempre che queste azioni non rientrino nelle mansioni del servizio. In particolare, la "distruzione" include lo sniffing della rete, intasare il traffico di rete (inondando di ping o trasmettendo pacchetti), rifiutare i servizi e gli script automatici e creare informazioni di routing per scopi illeciti;
j) monitorare le porte e la sicurezza, se non preventivamente notificato e autorizzato dal Settore Informatica e Telematica. Effettuare qualunque forma di monitoraggio di rete che possa intercettare dati destinati ad altri utenti, sempre che questa attività non rientri nelle normali mansioni lavorative;
k) raggirare l'autenticazione dell'utente o la sicurezza di qualunque client, rete o account;
l) usare programmi, script o comandi, o inviare messaggi di qualunque tipo con l'intento di interferire o disabilitare l'utilizzo di una sessione di lavoro, utilizzando qualunque modo locale o tramite Internet/Intranet/Extranet.
L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, è tenuto ad adeguarsi a tutte le prescrizioni contenute nelle policy in ambito informatico predisposte dalla Provincia di Brescia.
Art. 17 - RESPONSABILE TECNICO
La Provincia di Brescia, nell’ambito del contratto per l’appalto in questione, individua un suo Responsabile Tecnico che avrà il compito di stabilire tempi e modalità di espletamento delle attività nonché, in collaborazione con il Supervisore dell’impresa, di far fronte a tutte le problematiche inerenti all'esecuzione del contratto per tutti i servizi e le attività in esso previste, compresa la verifica del rispetto dei livelli di servizio.
Tutte le comunicazioni al Supervisore dell’Impresa potranno avvenire anche tramite e-
mail.
Art. 18 - SUPERVISORE DI IMPRESA
Il supervisore dell’impresa, scelto tra gli operatori incaricati a svolgere il servizio, assume il ruolo di interlocutore tecnico-gestionale nei confronti del responsabile tecnico della Provincia di Brescia; garantisce la costante reperibilità telefonica durante gli orari di ufficio.
Egli dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• supervisionare l’esecuzione del servizio in costante confronto con il responsabile tecnico;
• notificare tempestivamente eventuali problematiche che possano pregiudicare il corretto svolgimento del servizio, suggerendo e mettendo in opera le procedure più idonee a minimizzarne gli impatti sulla Provincia, impregiudicato ogni diritto o facoltà a tutela della Provincia.
Si richiede che il supervisore garantisca la massima continuità durante la vigenza del contratto; l’affidataria dovrà perciò comunicare la sua eventuale sostituzione con altra persona con almeno sette giorni di preavviso.
Art. 19 - OBBLIGHI DEL FORNITORE A FINE CONTRATTO
Alla scadenza del contratto l’affidataria dovrà:
• garantire la chiusura di tutte le attività in corso;
• consegnare alla Provincia di Brescia ogni informazione e documentazione utile per gestire il servizio affidato;
• lasciare il Centro di catalogazione provinciale in perfetto stato di funzionamento.