Condizioni generali di assicurazione
Condizioni generali di assicurazione
CGA - in vigore a partire dal 01/05/2019
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AWP P&C S.A.Filiale per l'Austria, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx 00-00, 0000 Xxxxxx, Telefono: +43-1/525 03-7 – Fax: +43-1/000 00-000, E-mail: xxxxxxx.xx@xxxxxxx.xxx – xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx
Coordinate bancarie: BA-CA c. 0040-04545/00 – CAB 12000, IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000, SWIFT: XXXXXXXX, Tribunale Commerciale di Vienna, Registro delle Imprese FN 100329 v, Numero registro elaborazione dati 0465798, P.ta IVA ATU 15366609
Autorità di controllo: Autorité de contrôle prudentiel (ACP), 00, xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxx Cedex 09
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Importante: queste condizioni di assicurazione in italiano sono solo a scopo informativo. Solo le attuali condizioni di assicurazione nella versione in lingua tedesca sono parte integrante del contratto. Verrà utilizzato esclusivamente il tedesco nelle descrizioni dei prodotti, per emettere la polizza, per elaborare le richieste, ecc.
Si applicano quelle parti delle condizioni di assicurazione che si riferiscono alle prestazioni contenute nel Suo pacchetto assicurativo. La portata esatta del Suo pacchetto assicurativo è desumibile dalla descrizione delle prestazioni sul Suo prodotto, che riceverà alla stipula dell’assicurazione. Si applica il diritto austriaco, il foro competente è Vienna.
Condizioni generali per tutte le garanzie assicurative
I Eventi assicurati
Gli eventi assicurati citati nelle singole garanzie sono tassativi. È esclusa l'estensione per analogia ad eventi similari non citati.
II Intermediari o ausiliari
Nessun intermediario è autorizzato a concedere tramite accordo accessorio, verbale o scritto, una copertura assicurativa differente dalle presenti condizioni generali e complementari di assicurazione, o ad effettuare la valutazione di un fatto a titolo vincolante per l'assicuratore.
1. Persone assicurate
1.1. Le persone indicate nella polizza, a condizione che al momento della stipula dell'assicurazione abbiano stabilito la propria residenza principale o domicilio secondario da almeno sei mesi in Austria, Svizzera, Liechtenstein o in uno stato dell'Unione Europea (UE). Per la stipulazione di un contratto assicurativo della durata superiore a 4 mesi è richiesta la residenza in Austria (o Alto Adige, sempre che in Alto Adige venga concordata una tariffa pensata appositamente per l’Alto Adige)
Definizione di famiglia: max 2 adulti e 5 bambini fino al raggiungimento del 21° anno di età, a prescindere dal grado di parentela. Definizione di famiglia nell'ambito delle tariffe assicurative annuali: max. 2 adulti e 5 ragazzi fino al 21° anno di età, indipendentemente dal grado di parentela, che vivono nella stessa casa. Nel caso di genitori e figli biologici, la stessa abitazione non costituisce un prerequisito.
Non è possibile assicurati i bambini non ancora nati.
2. Periodo di assicurazione
2.1. La copertura assicurativa ha inizio con la stipula del contratto di assicurazione e termina con l’inizio del viaggio. La stipula del contratto e il pagamento del premio per i pacchetti assicurativi con protezione annullamento devono avvenire il giorno della prenotazione del viaggio o al più tardi entro 3 giorni lavorativi dopo la prenotazione del viaggio. Se effettuata successivamente, sono assicurati soltanto quegli eventi che si verificano dal 10° giorno successivo alla stipula (eccezione: infortunio, decesso, evento naturale). A partire da un periodo inferiore ai 30 giorni precedenti all’inizio del viaggio, la stipula del contratto e il pagamento del premio devono avvenire al più tardi entro 3 giorni dopo la prenotazione del viaggio.
2.2. Per le altre garanzie, la copertura assicurativa entra in vigore solamente se il premio è stato pagato prima della partenza e ha durata dal momento che è stato indicato come inizio del viaggio fino al termine dello stesso, al massimo secondo la tariffa corrispondente alla durata del viaggio selezionata. Se la data di emissione della polizza e l'inizio dell'assicurazione coincidono, la copertura assicurativa ha inizio alle ore 0:00 del giorno successivo.
3. Campo di validità territoriale dell'assicurazione
Nell'ambito concordato o all'esterno del luogo di residenza o di lavoro.
L’assicurazione sanitaria estero, nonché le coperture assicurative di cui alla sezione “Servizi di assistenza”, sono valide esclusivamente all’estero/al di fuori dello Stato della residenza principale o del domicilio o luogo di lavoro dell’assicurato.
Campo di validità “Europa”: Europa in senso geografico, inclusi i Paesi del Mediterraneo, Madeira, Isole Canarie, Azzorre
Campo di validità “internazionale, esclusi Stati Uniti/Canada”: tutti i Paesi del mondo, eccetto Stati Uniti, Canada, Xxxxx del Nord.
Campo di validità “internazionale” oppure “internazionale, inclusi Stati Uniti/Canada”: tutti i Paesi del mondo, eccetto Xxxxx del Nord.
4. Somma assicurata
La somma assicurata per ciascuna garanzia è limitata alle prestazioni per gli eventi assicurati che si verificano nel periodo assicurativo. Se l'assicurazione copre più di un viaggio, la rispettiva somma assicurata rappresenta la copertura massima complessiva per tutti i sinistri inclusi in una garanzia (protezione annullamento, bagaglio, spese mediche,...) nel periodo assicurativo (eccezione: copertura assicurativa annuale).
La somma assicurata (prestazione massima) è indicata nella panoramica delle prestazioni del prodotto selezionato. In caso di tariffa individuale, la somma assicurata vale per la persona assicurata, in caso di tariffa familiare per la famiglia assicurata. La stipulazione multipla di un contratto assicurativo per la stessa persona/viaggio/durata del viaggio non comporta una moltiplicazione della copertura assicurativa (eccezione: assicurazione di annullamento).
5. Diritti nei confronti di terzi
Tutte le prestazioni assicurative sono sussidiarie, cioè vengono erogate solamente nella misura in cui non sia possibile ottenere comunque un risarcimento da altre coperture esistenti (ad es. assicurazioni private o sociali).
6. Eventi non assicurati
Oltre alle esclusioni generali della copertura assicurativa riportate di seguito, esistono anche esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.
6.1. Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli eventi
6.1.1. -
6.1.2. direttamente o indirettamente collegati a disordini, eventi bellici o terroristici di qualsiasi tipo;
7.1.3. esporre e documentare il sinistro e la sua entità in modo veritiero. L'Assicurato è tenuto a fornire tutte le informazioni rilevanti e a consegnare le fatture o i giustificativi in originale. Eventualmente deve autorizzare e consentire a medici e/o ospedali, assicuratori sociali e autorità competenti a fornire le informazioni richieste e a consentire all'assicuratore di verificare la causa e l'entità del rimborso richiesto;
7.1.4. accertare nei modi e nei tempi stabiliti i diritti di risarcimento verso terzi e se necessario a cederli all'assicuratore fino all'importo del rimborso corrisposto;
7.1.5. a denunciare immediatamente alle autorità competenti i danni che sono stati provocati da atti illeciti, descrivendo con precisione i fatti e indicando l'entità del danno, e a chiedere la certificazione della denuncia presentata;
7.1.6. consegnare in originale all'assicuratore gli elementi di prova, come verbali di polizia, dichiarazioni dell'accompagnatore turistico, fatture del medico o dell'ospedale, ricevute d'acquisto ecc.
7.2. Gli obblighi summenzionati e gli obblighi riportati per ciascuna garanzia sono doveri ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione. Non vi è esenzione dal pagamento se la violazione all'obbligo non è dovuta a dolo o colpa grave.
L'assicuratore è tenuto a corrispondere la prestazione se la violazione all'obbligo non influisce intenzionalmente sull'obbligo dell'assicuratore o non pregiudica intenzionalmente
l'accertamento delle circostanze che sono evidentemente rilevanti ai fini dell'obbligo stesso, nella misura in cui la violazione non abbia avuto conseguenze né sull'accertamento dell'evento assicurato né sull'accertamento o sull'entità della prestazione che l'assicuratore è tenuto a versare.
8. Centrale Operativa 24 ore su 24 x00 0 000 00 000
Tramite la Centrale Operativa l'Assicurato può richiedere assistenza 24 ore su 24 nel caso in cui si verifichi una situazione d'emergenza coperta dalle condizioni generali di assicurazione. La Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 decide quali misure adottare e come prestare le attività di assistenza. Il mancato avvertimento tempestivo della Centrale Operativa comporta la perdita del diritto alle prestazioni per le garanzie di interruzione del viaggio, rientro anticipato e per l'assicurazione di malattia all'estero e l'assicurazione infortuni.
9. Perdita del diritto alle prestazioni assicurative
L'assicuratore è esonerato dall'obbligo di prestazione, se:
al verificarsi di un evento assicurato, in particolare alla segnalazione del danno, l'Assicurato fornisce volontariamente dichiarazioni non veritiere, omette circostanze essenziali per il sinistro o falsifica gli elementi di prova, anche laddove ciò non comporti uno danno per l'assicuratore.
10. Quando viene pagato il risarcimento dall'assicuratore?
Le prestazioni in denaro devono essere corrisposte dall'assicuratore al termine delle indagini necessarie a stabilire l'evento assicurato e l'entità del risarcimento. Tuttavia, il pagamento è sempre dovuto, se, trascorsi due mesi dalla richiesta di rimborso, l'Assicurato richieda all'assicuratore una dichiarazione in cui si indichino le ragioni per cui non è ancora stato possibile concludere le indagini e l'assicuratore non risponda entro un mese.
Se le indagini non sono concluse entro un mese dalla segnalazione dell'evento assicurato, l'Assicurato può richiedere che venga rimborsato per intero in pagamenti rateali, l'importo corrispondente alla prestazione minima che l'Assicuratore deve corrispondere per il caso in questione. (Estratto dall'Art. 11 del VersVG)
11. Privacy
Sono previsti il rilevamento e il trattamento dei dati della persona assicurata (compresi i dati inerenti alla salute, se necessario) richiesti dall'adempimento del contratto assicurativo.
Qualora necessario all'obbligo di prestazione e a condizione che sia garantito un uso dei dati conforme, i dati inerenti alla salute verranno inoltrati a consulenti/periti medici, oppure utilizzati per richieste ad altri assicurati e rispondere a richieste di altri assicurati. Firmando il modulo di denuncia del sinistro la persona dà il suo indispensabile consenso. Inoltre, i dati verranno trasmessi alla compagnia di riassicurazione, se necessario.
12. Recesso dal contratto
Il recesso dal contratto è possibile entro 14 giorni dal ricevimento della polizza di assicurazione e deve avvenire per iscritto. Nel caso in cui però la durata del contratto sia inferiore a 6 mesi, non sussiste alcun diritto di recesso.
Se il contratto di assicurazione è stato stipulato a distanza, il diritto di recesso di cui sopra sussiste solo per contratti con una durata di validità
di oltre un mese.
Protezione annullamento
1. Spese assicurate
1.1. Le spese dovute secondo il contratto del pacchetto di viaggio assicurato, in caso di annullamento del viaggio a causa di un evento assicurato, laddove il pagamento sia stato effettuato in denaro. Per i pagamenti effettuati tramite voucher, crediti time-sharing e simili, il pagamento della prestazione assicurativa avviene nuovamente in forma di voucher o credito. Non sono consentiti pagamenti in contanti.
6.1.3. provocati da scioperi;
6.1.4. provocati da atti di violenza collegati ad una manifestazione pubblica o una dimostrazione alla quale l'Assicurato ha partecipato attivamente;
6.1.5. causati dal suicidio o dal tentativo di suicidio dell'Assicurato;
6.1.6. causati da disposizioni delle autorità;
6.1.7. causati direttamente o indirettamente da radiazioni ionizzanti secondo la definizione dalla legge per la protezione delle radiazioni e successive modifiche o da energia nucleare;
6.1.8. che l'Assicurato subisce a causa dell'assunzione di alcol, sostanze stupefacenti o farmaci o •
dell'interruzione di una terapia prescritta;
6.1.9. che si verificano nell'ambito di competizioni sportive motoristiche (prove di qualificazione e rally) e durante i relativi allenamenti;
6.1.10. già verificatisi o che si potevano prevedere al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione del viaggio o alla partenza. Questo vale anche per malattie già presenti prima della stipula dell'assicurazione;
6.1.11. che si verificano in seguito a epidemie o pandemie;
6.1.12. che si verificano durante viaggi che sono stati effettuati o non prontamente interrotti nonostante gli avvertimenti del Ministero degli Esteri;
6.1.13. direttamente o indirettamente riconducibili a catastrofi naturali, fenomeni sismici o eventi
1.2.
1.3.
Non vengono rimborsate le spese aggiuntive per un annullamento successivi. Spese di prenotazione:
• Per voli prenotati al prezzo netto il ticket service charge: max € 70 (per prezzi superiori a € 700 max 10% del prezzo complessivo) e le spese di prenotazione del fornitore.
• Per le altre prenotazioni le spese di prenotazione addebitate al cliente: max € 25/persona o max € 50/viaggio;
rispettivamente se le imposte e i costi di servizio concordati sono indicati nella conferma della prenotazione e se sono state incluse nella somma assicurata.
Spese di gestione per annullamento pratica:
max. € 25/a persona o max. € 50/a viaggio, se esse compaiono nella conferma della prenotazione e vengono considerate nella somma assicurata.
Assicurazione franchigia per annullamento
Rimborso della franchigia di un'assicurazione con protezione annullamento inclusa nel prezzo del viaggio/xxxxxxxxx viaggi Tenere presente le condizioni assicurative dell'assicurazione inclusa nel pacchetto di viaggio acquistato. In caso di incidente la invitiamo ad inoltrare prima di tutto le richieste di rimborso all'assicurazione inclusa nel pacchetto di viaggio. La documentazione attestante il rimborso ricevuto deve essere inoltrata all'assicuratore per la regolarizzazione della franchigia.
atmosferici;
6.2. I danni da vacanza rovinata non vengono risarciti.
6.3. La copertura assicurativa non è valida in caso di embarghi o sanzioni economiche, finanziarie o commerciali applicabili a un contratto assicurativo o che sono in contrasto con una prestazione assicurativa.
7. In caso di sinistro
2. Eventi assicurati
2.1. Improvvisa inattesa malattia grave, rottura o allentamento di articolazioni impiantate, intolleranza alle vaccinazioni, o infortunio a seguito di un incidente dell'Assicurato, se comporta imperativa inidoneità al viaggio. Decesso dell'Assicurato.
2.2. È equivalente al punto 2.1. il peggioramento di una patologia già esistente.
2.3. Maternità dell'Assicurato, se la gravidanza è stata accertata e confermata dal medico
7.1 Oltre agli obblighi generali riportati di seguito vigono obblighi specifici per le relative garanzie.
L'Assicurato è tenuto a:
7.1.1. limitare per quanto possibile il danno ed evitare costi inutili;
7.1.2. segnalare il danno direttamente all'assicuratore e seguire le sue indicazioni;
2.4.
2.5.
successivamente alla stipula dell'assicurazione e alla prenotazione del viaggio. Licenziamento inaspettato da parte del datore di lavoro.
Sono escluse dalla copertura assicurativa le dimissioni o il recesso concordato del rapporto di lavoro, nonché la rinuncia al viaggio a causa di una situazione professionale di carattere eccezionale.
Chiamata al servizio militare o civile, o chiamata come volontario di una ONG nell'ambito di situazioni di crisi.
2.6. Richiesta di divorzio (o richiesta di scioglimento di convivenza registrata), o domanda di separazione consensuale presso il tribunale prima del viaggio in comune assicurato.
Scioglimento dell'unione di fatto (debitamente registrata da 3 mesi) con la disdetta della residenza congiunta prima del viaggio in comune assicurato.
2.7. Se in seguito ad un evento naturale o un furto che compromette gravemente la proprietà dell'Assicurato è indispensabile la sua presenza.
2.8. Assenza di una classe finale o della maturità. Nella tariffa "Gite scolastiche" costituisce evento assicurato anche l'assenza di un determinato livello scolastico, se questa è motivo di impedimento alla partecipazione ad una gita scolastica già prenotata per l'anno successivo.
2.9. Improvvisa malattia grave, infortunio grave a seguito di un incidente o decesso di una delle seguenti persone: coniuge, convivente (debitamente registrato da 3 mesi), genitori (patrigno e matrigna, suoceri, nonni, genitori affidatari, genitori adottivi), figli (figliastri, nipoti, nipoti in quanto nipoti dei nonni, bambini in affido, bambini adottati), fratelli e sorelle, cognato e cognata, genero e nuora o uno dei soggetti vulnerabili indicati per nome nella polizza (per ciascuna polizza è consentito indicare 1 soggetto vulnerabile. Per polizze cumulative e tariffa di gruppo: a partire da 8 assicurati non è più consentito indicare soggetti vulnerabili). I conviventi sono considerati al pari dei coniugi. Il peggioramento della malattia già presente al momento della stipula dell'assicurazione di una delle persone indicate sopra, così come la necessità di assistenza, non sono eventi assicurati.
2.10. Fino a 7 persone indicate in una polizza che hanno acquistato il viaggio insieme e sono assicurate insieme con AWP P&C S.A., si considera evento assicurato quando uno dei motivi indicati nei punti dal 2.1 al 2.9. coinvolge anche una sola di queste 7 persone.
3. Eventi non assicurati
Oltre alle esclusioni indicate nelle CGA per tutte le garanzie, sono esclusi dalla copertura assicurativa:
3.1. il recesso dal contratto da parte del tour operator;
3.2. eventi o malattie causate direttamente dall'abuso di alcol o sostanze stupefacenti;
3.3. eventi o malattie che si erano già manifestati o si potevano prevedere alla stipula del contratto/prenotazione del viaggio;
3.4. operazioni programmate o previste, operazioni posticipate o interventi medici,
3.5. un ritardo nel processo di guarigione o una terapia che non consentono di intraprendere il viaggio,
3.6. in caso di autorizzazione a sottoporsi ad una cura,
3.7. per eventi assicurativi causati da dolo o colpa grave
4. In caso di sinistro
Oltre agli obblighi delle CGA per tutte le garanzie - pena l'esonero dell'Assicuratore dal risarcimento - vale quanto segue:
4.1. Al verificarsi di un evento assicurato inerente la salute, devono essere informati per iscritto l'ufficio di prenotazione (ad es. l'agenzia viaggi) e l'Assicuratore,
Sono esclusi dalla copertura assicurativa anche gli eventi assicurativi causati da dolo o colpa grave.
4. In caso di sinistro
Oltre agli obblighi delle CGA per tutte le garanzie - pena l'esonero dell'Assicuratore dal risarcimento - vale quanto segue:
4.1. Il mancato avvertimento tempestivo della Centrale Operativa comporta la perdita del diritto alle prestazioni.
4.2. I seguenti documenti devono essere inviati all'assicuratore:
- certificato di assicurazione (polizza);
- documentazione attestante la prenotazione del tour operator;
- documentazione medica (con nome del paziente, diagnosi e informazioni sul trattamento) del medico IN LOCO che ha ordinato per iscritto il rientro, unitamente a quella del medico che ha proseguito la terapia in Austria;
- certificato di morte;
- altri certificati ufficiali;
- certificato di malattia della mutua;
- biglietti di rientro straordinario, carta d'imbarco ecc in originale
Assicurazione sanitaria estero e assicurazione infortuni (in viaggio)
1. Eventi assicurati
1.1. Sono assicurati, per la somma assicurata e il contenuto del pacchetto assicurativo prenotato, i seguenti eventi:
- malattia acuta inattesa all’estero
- peggioramento acuto inatteso di una patologia già esistente all’estero
- infortunio
1.2. Se fallisce il ricorso dell’assicuratore alla previdenza sociale per mancata presentazione della documentazione da parte dell’assicurato, verrà trattenuta una quota del 20% sull’importo del rimborso delle spese mediche o sarà richiesto il rimborso in caso di prestazioni anticipate.
2. Xxxx si intende per infortunio
Si considera infortunio ai sensi di questo contratto l'evento improvviso dovuto a causa fortuita ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea..
rispettivamente entro 48 ore e 2 giorni lavorativi, affinché l'Assicuratore possa rivolgersi ad un medico di fiducia per la valutazione del danno.
4.2. L'Assicurato è tenuto a sottoporsi immediatamente alla visita prescritta da un medico di fiducia.
4.3. I seguenti documenti devono essere inviati all'Assicuratore:
2.1.
2.2.
2.3.
Sono considerati infortuni anche
traumi, strappi muscolari e tendinei;
avvelenamenti o corrosioni, ingestione o inalazione di sostanze, liquidi o gas tossici o irritanti;
annegamento.
- certificato di assicurazione (polizza);
- modulo di denuncia del sinistro compilato in tutte le sue parti;
- documentazione attestante la prenotazione del tour operator;
- documentazione attestante la penale e il regolamento di penale del tour operator;
- documentazione medica dettagliata inclusi gli antecedenti della malattia
(ad es. schedario medico del paziente, documentazione dei trattamenti, risultati delle analisi);
- certificato di malattia della mutua;
- libretto di maternità;
- certificato di morte, certificazione della parentela (ad es. certificato di matrimonio, certificato di nascita);
- certificazione della convivenza tramite modulo di registrazione;
- istanza di divorzio / lettera di licenziamento / chiamata alla leva, ecc;
- certificato scolastico, diploma di licenza, diploma di maturità
Interruzione del viaggio
1. Spese assicurate
1.1. Le spese per prestazioni di servizio turistico prenotate e non utilizzate (ad es. hotel, noleggio auto, itinerari circolari). Il giorno della partenza ovvero il giorno dell'inizio dell'evento assicurato è considerato giorno di viaggio o di noleggio utilizzato.
1.2. Eventuali rimborsi o risarcimenti vengono detratti direttamente dalla richiesta dell'Assicurato ad AWP secondo il punto 1.1.
1.3. Non vengono rimborsate le spese per il rientro prenotato.
2. Eventi assicurati
2.1. Eventi che compromettono la sicurezza fisica dell'Assicurato sul luogo di vacanza e pertanto rendono impossibile la prosecuzione del viaggio; anche gli eventi indicati al punto 6.1.13 delle Condizioni generali per tutte le garanzie, nel caso in cui sia a rischio la sicurezza fisica dell'Assicurato.
2.2. Gli eventi indicati ai punti 2.1., 2.2, 2.7 e 2.9. della protezione annullamento e per i quali viene interrotto il viaggio.
2.3. Per un gruppo fino a 7 persone indicato in una polizza, che hanno prenotato un viaggio insieme e sono assicurate insieme con AWP P&C S.A., c'è un sinistro anche se l'evento assicurato riguarda una sola di queste 7 persone.
3. Eventi non assicurati
Valgono tutte le esclusioni indicate nelle CGA per tutte le garanzie e quelle per la garanzia Protezione annullamento.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa anche gli eventi assicurativi causati da dolo o colpa grave.
4. In caso di sinistro
Oltre agli obblighi delle CGA per tutte le garanzie – pena l'esonero dell'Assicuratore dal risarcimento – vale quanto segue:
4.1. Il mancato avvertimento tempestivo della Centrale Operativa comporta la perdita di qualsiasi diritto alle prestazioni.
4.2. I seguenti documenti devono essere inviati all'assicuratore:
- certificato di assicurazione (polizza);
- documentazione attestante la prenotazione del tour operator;
- documentazione del servizio di noleggio/accompagnatore turistico attestante l'interruzione del viaggio;
- documentazione del tour operator attestante la non rimborsabilità delle prestazioni di
3. Spese assicurate / prestazioni erogabili
3.1. Sono assicurate tutte le spese mediche, di trasporto del malato, di ricovero e per i medicinali che sono necessarie.
3.1.1. I costi per il trasporto di medicinali dall'Austria alla località di vacanza all'estero, a condizione che non sia disponibile il farmaco prescritto dal medico locale o un farmaco equivalente nella località di vacanza all'estero.
3.2. Le spese per il trasporto sanitario necessario per il trattamento ospedaliero o ambulatoriale presso l'ospedale più vicino all'estero e per il trasporto presso la struttura di soggiorno.
3.3. Spese di recupero, ricerca e salvataggio.
3.4. Trasporto di emergenza e rimpatrio
3.4.1. Rimpatrio medicalizzato (incl. jet ambulanza se necessario)
Se l'assistenza medica in loco non è sufficiente e se l'Assicurato è in grado di sostenere il trasporto, previo consenso del medico curante in loco e del direttore sanitario di AGA, AWP si fa carico di organizzare ed effettuare il rimpatrio.
3.4.2. Rimpatrio non medicalizzato (escl. jet ambulanza)
In caso di ricovero ospedaliero superiore ai 3 giorni, se l'Assicurato o l'assicuratore ne fanno richiesta e una volta accertata l'idoneità a sostenere il viaggio da parte del medico, l'Assicurato verrà rimpatriato, a condizione che il trasporto possa essere effettuato senza l'impiego di jet ambulanza.
3.4.3. Il rimpatrio viene effettuato nel paese di dimora abituale. L'assicuratore stabilisce sceglie come e con quali mezzi effettuare il rimpatrio, in base alle necessità mediche.
3.4.4. Non sussiste alcun diritto al trasporto di emergenza o al rimpatrio se le spese assicurate del trasporto d'emergenza sono già state rimborsate da terzi o se l'Assicurato organizza il trasporto autonomamente. Nel caso in cui il trasporto venga organizzato comunque, l'Assicurato cede ad AWP qualsiasi diritto al rimborso nei confronti di altri assicuratori.
3.5. Spese aggiuntive per il viaggio di un familiare
In caso di ricovero ospedaliero superiore ai 5 giorni, se l'Assicurato ne fa richiesta, AWP si fa carico delle spese di viaggio (andata e ritorno, escluso l'alloggio) per una persona prossima all'Assicurato, fino al luogo di degenza, o delle spese di alloggio ovvero del cambio di prenotazione (in funzione del tipo e della qualità del viaggio assicurato prenotato) di un accompagnatore coassicurato in caso di prolungamento del soggiorno fino ad un massimo di una settimana.
3.6. Proseguimento del viaggio
In caso di ricovero ospedaliero dell’assicurato con conseguente interruzione dell’itinerario di viaggio prenotato, AWP P&C S.A. si fa carico delle spese di viaggio aggiuntive verso il luogo del soggiorno previsto per il viaggio dopo le dimissioni dall’ospedale, in modo che l’assicurato possa proseguire il viaggio.
3.7. I costi di rimpatrio della salma dell’assicurato deceduto durante il viaggio o alternativamente di sepoltura dello stesso presso il luogo della vacanza, incl. le spese di viaggio dei familiari per recarsi al funerale nel luogo della vacanza.
4. Invalidità e decesso (dovuti a infortunio)
4.a. Invalidità
Se trascorso un anno dall'infortunio l'Assicurato riporta danni fisici permanenti dovuti all'infortunio stesso, l'indennizzo per l'invalidità viene calcolato secondo i principi riportati di seguito. Innanzitutto è necessario un trattamento di almeno 6 mesi/una terapia per la riduzione delle conseguenze dell’infortunio.
....
Il rimborso si calcola in base al grado di invalidità e alla somma assicurata concordata. La prestazione assicurativa complessiva per più parti o organi del corpo è limitata alla somma assicurata.
4.a.1. Grado di invalidità in caso di perdita totale o totale incapacità d'uso
.............
servizio turistico;
- documentazione medica (con nome del paziente, diagnosi e informazioni sul trattamento)
del medico IN LOCO che ha ordinato per iscritto l'interruzione del viaggio, unitamente a
- braccio a partire dall'articolazione della spalla
- braccio fino sopra il gomito
- braccio al di sotto del gomito o una mano 60%
- pollice
20%
.......................
70%
65%
quella del medico che ha proseguito la terapia in Austria;
- certificato di morte;
- altri certificati ufficiali;
- certificato di malattia della mutua
Rientro straordinario
- indice 10%
..............
- altre dita 5%
- gamba fino sopra la metà coscia 70%
........................
- gamba fino a metà coscia 60%
- alluce
5%
- gamba fino a metà del sottocoscia o un piede 50%
1. Spese assicurate
Sono assicurate
1.1. le spese aggiuntive per il rientro in caso di rientro anticipato o posticipato dall'estero dell'Assicurato, in funzione del tipo e della qualità del viaggio prenotato e assicurato, se il rientro era incluso nel pacchetto assicurato.
- altre dita del piede 2%
- perdita della vista da un occhio 30%
- perdita della vista da entrambi gli occhi 100%
..........
- se la vista dall'altro occhio era stata persa
prima che si verificasse l'evento assicurato 60%
2. Eventi assicurati
- perdita dell'udito da un orecchio
15%
2.1. Eventi che compromettono la sicurezza fisica dell'Assicurato sul luogo di vacanza e pertanto rendono impossibile la prosecuzione del viaggio. Anche gli eventi indicati nel punto 6.1.13 delle Condizioni generali per tutte le garanzie, nel caso in cui sia a rischio la sicurezza fisica dell'Assicurato.
2.2. Gli eventi indicati ai punti 2.1., 2.2, 2.7 e 2.9. della protezione annullamento.
2.3. Per un gruppo fino a 7 persone indicato in una polizza, che hanno prenotato un viaggio insieme e sono assicurate insieme con AWP P&C S.A., c'è un sinistro anche se l'evento assicurato riguarda una sola di queste 7 persone.
3. Eventi non assicurati
Valgono tutte le esclusioni indicate nelle CGA per tutte le garanzie e quelle per la garanzia Protezione annullamento.
- perdita dell'udito da entrambe le orecchie 60% se l'udito dall'altro orecchio era stato perso
.............
prima che si verificasse l'evento assicurato 30%
- perdita del senso del gusto 5%
- Perdita del Senso dell'olfatto 5%
Una prestazione avviene a seconda del prodotto selezionato a partire dall’1% o dal 50% di invalidità permanente.
4.a.2. In caso di perdita parziale o parziale incapacità d'uso viene calcolato un grado di invalidità proporzionalmente inferiore.
4.a.3. Per i casi non citati il grado invalidità viene determinato conformemente ai tassi percentuali di cui sopra.
4.a.4. Se l'infortunio determina l'aggravamento di un danno fisico già esistente alla stipula del contratto, ciò non dà diritto al riconoscimento di un grado di invalidità superiore. Se
malattie o infermità già esistenti al momento dell'infortunio hanno influito sulle conseguenze dell'infortunio stesso, il risarcimento sarà ridotto secondo la percentuale della malattia o infermità.
4.b. Decesso
4.b.1. Se l'Assicurato muore in seguito ad un infortunio indicato sopra o se muore entro cinque anni per le conseguenze dell'infortunio, l'assicuratore pAWP il risarcimento caso morte concordato. Se l'Assicurato non ha disposto diversamente per iscritto, il risarcimento caso morte viene pagato agli eredi legittimi dopo aver verificato il diritto di successione (certificato di eredità). Dalla prestazione per decesso vengono dedotti i pagamenti effettuati per l'invalidità permanente, corrisposti a seguito all'infortunio.
4.b.2. Se il decesso si verifica entro un anno dall'infortunio non sussiste alcun diritto al risarcimento per invalidità.
4.b.3. Se l'Assicurato muore per cause estranee all'infortunio (immune da sinistro) e se era già stato richiesto il risarcimento per invalidità, la somma sarà calcolata secondo il grado di invalidità che può essere determinato dalle ultime analisi mediche effettuate.
5. Quando viene pagato il risarcimento per invalidità permanente?
Appena riceve la documentazione attestante l'infortunio e le conseguenze riportate unitamente alla documentazione che attesta la conclusione delle terapie necessarie a determinare il grado di invalidità, l'assicuratore è obbligato a dichiarare entro tre mesi se in quale misura l'Assicurato ha diritto al risarcimento.
6. Durata dell'assicurazione
Se le conseguenze dell'infortunio o della malattia all'estero rendono impossibile il trasporto del malato assicurato, l'obbligo di prestazione termina 2 mesi dopo che si è verificato l'evento assicurato.
7. Come si calcola la prestazione dell'Assicuratore se le spese mediche sono assicurate anche in un altro luogo?
Se sussistono più assicurazioni per le spese mediche con società abilitate, il rimborso verrà effettuato complessivamente una sola volta.
8. Eventi non assicurati (esclusioni)
Oltre alle esclusioni indicate nelle CGA per tutte le garanzie, sono esclusi dalla copertura assicurativa:
8.1. xxxxxxx e altri trattamenti prescritti dal medico che costituiscono la ragione del viaggio o la cui necessità era già nota o che dovevano essere considerate prima della stipula del contratto di assicurazione;
8.2. utilizzo di risorse curative legate al luogo (ad es. cure termali);
8.3. cure dimagranti o di bellezza;
8.4. eventi conseguenti a stati di indebolimento o neurosi da fatica;
8.5. gravidanza, parto dopo la 36a settimana di gravidanza, interruzione di gravidanza o trattamenti a seguito di misure di contraccezione;
8.6. cure odontoiatriche conservative o protesiche o cure che non rientrano negli interventi di primo soccorso per la terapia immediata del dolore;
8.7. fornitura di presidi sanitari (ad es. occhiali, protesi, ecc);
8.8. vaccinazioni, perizie mediche e attestati;
8.9. eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale manuale o durante il servizio militare;
8.10. esami di controllo, trattamenti successivi e terapie;
8.11. supplementi per categorie speciali o prestazioni straordinarie (ad es. telefono, TV, ecc) in ospedale;
8.12. spese telefoniche o per il taxi sostenute dall'Assicurato o dall'accompagnatore (escluso trasporto della persona malata ai sensi del punto 3.2.);
8.13. spese aggiuntive per il pernottamento o spese dell'accompagnatore (ad eccezione del punto 3.5.);
8.14. costi di quarantena;
8.15. xxxxxxx e rimpatrio del malato legati all'abuso di alcol o droghe;
8.16. infortuni riportati utilizzando qualsiasi tipo di velivolo, salvo che l'Assicurato fosse il passeggero di un veicolo a motore o aviogetto autorizzato al trasporto aereo civile;
8.17. sport estremi, lancio col paracadute o simile; escursioni in alta montagna senza guida di alpina abilitata, escursioni di montagna oltre i 6.000m e tutte quelle che non sono state prenotate nel pacchetto all-inclusive, spedizioni (Viaggi in zone inesplorate), attività sportive in torrenti;
Nell'assicurazione sanitaria estera gli sport estremi registrati da un promotore in Austria, Germania o Svizzera sono compresi nella copertura assicurativa.
8.18. la guida di autoveicoli per i quali l'Assicurato non possiede la licenza di guida necessaria (patente);
8.19. immersioni senza attestato di idoneità per la profondità corrispondente;
8.20. Decesso o invalidità che si verificano dopo 5 anni dall'infortunio
8.21 incidenti causati da dolo o colpa grave o eventi assicurativi provocati con dolo per l'assicurazione malattia all'estero.
9. In caso di sinistro
Oltre agli obblighi delle CGA per tutte le garanzie - pena l'esonero dell'Assicuratore dal risarcimento - vale quanto segue:
9.1. Per ogni evento dal quale deriva presumibilmente un diritto a prestazioni di assicurazione, l'Assicurato è tenuto a rivolgersi prima possibile ad un medico e seguirne le disposizioni.
9.2. Comunicazione immediata alla Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 in caso di ricovero ospedaliero o di malattie che richiedono un trattamento ambulatoriale ripetuto. In caso di mancato avvertimento e per spese superiori a € 300, l'assicuratore si riserva il diritto di applicare una trattenuta in base all'entità delle spese rivendicate.
9.3. Anche se l'infortunio era stato notificato, i casi di decesso devono essere comunicati per tempo, in modo tale da consentire di effettuare un'autopsia prima dell'inumazione.
9.4. L'Assicurato è tenuto a sottoporsi immediatamente alla visita prescritta da un medico di fiducia.
9.5. Le fatture per le visite mediche e i medicinali vanno presentate dall’assicurato per prima cosa presso la propria previdenza sociale (assicurazione sanitaria pubblica o privata).
9.6. I seguenti documenti devono essere inviati all'assicuratore:
- certificato di assicurazione (polizza),
- documentazione attestante la prenotazione del tour operator,
- rapporto medico (con nome del paziente, diagnosi, informazioni sul trattamento, durata e grado dell'incapacità lavorativa o invalidità);
- fattura del medico o dell'ospedale riportante il nome del paziente, la data di nascita, la diagnosi e i dati del trattamento incl. la ricevuta di esecuzione/avvenuto pagamento dell’assicurazione sanitaria pubblica o privata;
- referti medici che confermano la necessità del trasporto del malato;
- Conferma di un medico locale della non reperibilità del farmaco necessario
- ulteriori fatture o giustificativi in originale per i quali si richiede il rimborso;
- Successione:xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/
- certificato di morte
Assicurazione bagaglio
1. Eventi assicurati
Gli oggetti di uso personale portati con sé in viaggio come risulta dalle dichiarazioni doganali, o acquistati durante il viaggio, fatte salve le seguenti disposizioni, in caso di
- furto o scippo, se è stata sporta denuncia entro 48 ore presso le autorità competenti;
- danneggiamento, se è provata l'azione esterna dolosa da parte di terzi;
- smarrimento durante il trasporto sotto la responsabilità di terzi, laddove è presente la conferma del colpevole;
- consegna in ritardo presso il luogo di vacanza da parte di un'azienda di trasporti pubblici incaricata del trasporto.
2. Definizione di oggetti di valore
Sono oggetti di valore nello specifico:
2.1. oggetti di o con metalli preziosi, pietre preziose o perle.
2.2. Orologi, gioielli, pellicce e oggetti in pelle
2.3. Dispositivi elettrici, elettronici e ottici (incl. telefoni cellulari) con tutti gli accessori, in particolare attrezzature fotografiche, cinematografiche, di ripresa video e audio, computer di tutti i tipi.
3. Spese assicurate/servizi
Fatto salvo il punto 6
- in caso di smarrimento o distruzione totali il valore corrente (vedi punto 4) al massimo per il prezzo pagato all'acquisto;
- in caso di danneggiamento dell'oggetto le spese di riparazione, se non sono superiori al valore corrente dedotto il valore residuo, al massimo per il prezzo pagato all'acquisto dedotto il valore residuo. Qualora non sia possibile effettuare una riparazione, al massimo i costi dell'acquisto effettuato a suo tempo meno il valore residuo. In tal caso, la proprietà del bagaglio distrutto passa all'assicurato.
- In caso di consegna ritardata del bagaglio presso il luogo di vacanza con un ritardo superiore a 12 ore, le spese per l'acquisto di beni di prima necessità (vedi punto 6.7).
- in caso di telefoni cellulari rubati o altrimenti sottratti: Fornitura delle informazioni necessarie (numero di telefono della compagnia telefonica austriaca), per consentire all’assicurato il blocco della propria scheda SIM con la relativa compagnia telefonica austriaca.
4. Valore corrente
Il valore corrente corrisponde al costo d'acquisto dell'oggetto assicurato dedotto il deprezzamento dovuto al tempo e all'uso.
4.1. Il valore corrente si calcola come segue:
4.1.1. Con documento scritto comprovante il valore e la proprietà
- 0-½ anno 100%
- ½ -1 anno 80%
- ogni anno successivo: meno 10%
4.1.2. In assenza di documento scritto comprovante il valore e la proprietà
- 0-½ anno: 80%
- ½ -1 anno: 70%
- ogni anno successivo: meno 10%
4.2. Per gli apparecchi elettronici, in virtù del progresso tecnico, si calcola una perdita di valore maggiore.
4.3. Cosmetici, profumi, medicinali, oggetti d'uso - calcolo del valore corrente meno 50%.
5. Eventi assicurati a particolari condizioni
5.1. Gli oggetti di valore secondo il punto 2 sono assicurati solamente se
- custoditi personalmente (portati addosso o a vista) al sicuro e sorvegliati, in modo tale che il furto da parte di terzi richieda il superamento di un ostacolo;
- è dimostrabile la consegna ad un servizio di custodia o di guardaroba sorvegliato (ad es. ricevuta di deposito) oppure
- custoditi in un locale chiuso, non accessibile a tutti, con tutte le misure di sicurezza disponibili (cassaforte, armadio). Borse di qualsiasi tipo, beauty case, ventiquattrore, portagioie, valige e contenitori simili non sono considerate custodie adeguate.
Il tipo di custodia deve essere in ogni caso adeguato al valore della cosa (ad es. cassaforte).
Se l'oggetto di valore non può essere custodito in modo adeguato, non sussiste alcuna copertura assicurativa.
5.2. Gli oggetti di valore secondo il punto 2 non sono assicurati durante il trasporto effettuato sotto la responsabilità di terzi e in caso di furto dai veicoli.
5.3. Equipaggiamenti sportivi e mezzi di trasporto di qualsiasi tipo sono assicurati solamente per il trasporto effettuato da un'azienda di trasporti pubblici. Tener presente le esclusioni al punto 7.3.
5.4. I furti da veicoli o imbarcazioni sono assicurati solamente solo se è dimostrabile che si sono verificati tra le 6:00 e le 21:00. Il furto da un veicolo custodito in un garage sorvegliato non è assicurato. Ulteriore condizione è che il bagaglio di viaggio sia collocato in un bagagliaio chiuso a chiave. Laddove non è presente un bagagliaio, il bagaglio deve essere custodito in modo da non essere visibile dall'esterno.
5.5. I furti da camper che si trovano al di fuori dell'area di campeggio non sono assicurati.
6. Limitazione delle prestazioni di assicurazione
6.1. Costi per il duplicato di documenti e assegni max 10% della somma assicurata.
6.2. Ausili per la vista (occhiali, lenti a contatto) e altre protesi (ad es. sedie a rotelle, apparecchi acustici, ecc) max 20% della somma assicurata.
6.3. Rottura (ad eccezione delle valige) max 10% della somma assicurata.
6.4. Telefoni cellulari: l'importo effettivamente pagato per il telefono - max € 50
6.5. Per gli oggetti di valore assicurati ai sensi del punto 2 complessivamente il 50% della somma assicurata.
6.6. In caso di furto da un veicolo, per tutti gli oggetti assicurati, il 50% della somma assicurata.
6.7. Consegna ritardata del bagaglio presso il luogo di vacanza con ritardo superiore alle 12 ore, per l'acquisto o il noleggio di beni di prima necessità, il 20% della somma assicurata. Per la consegna in ritardo del bagaglio all'aeroporto di rientro non viene corrisposto alcun rimborso. Le spese per la consegna straordinaria o per il ritiro del bagaglio consegnato in ritardo non possono essere rimborsate.
6.8. Se il bagaglio viene dichiarato smarrito, dalla somma rimborsata verrà detratto quanto già corrisposto per l'acquisto di beni di prima necessità sul luogo di vacanza. Le spese sostenute per taxi e telefono non sono assicurate.
7. Eventi/oggetti non assicurati
Oltre alle esclusioni indicate nelle CGA per tutte le garanzie, sono escluse dalla copertura assicurativa:
7.1. contanti, banconote, carte di credito, chiavi, biglietti di viaggio, francobolli o collezioni di monete, certificati e documenti di valore, metalli preziosi, pietre preziose sciolte, beni commerciali e oggetti di valore artistico o da collezionismo, attrezzi e utensili o oggetti per l'esercizio della professione, strumenti musicali, accessori, attrezzi e ricambi per veicoli, strumentario medico, armi, software EED, carte prepagate, carte sconto o minuti di credito per cellulari, spese di blocco carta o costi di riattivazione in caso di smarrimento del telefono cellulare.
7.2. Oggetti custoditi su veicoli non chiusi a chiave, barche, in borse per moto e borse o valigie per biciclette e il loro contenuto, se la borsa/valigia è stata lasciata sul mezzo.
7.3. Automobili, case mobili, camper, barche a motore o a vela, attrezzi e attrezzature sportive a partire da € 500 l'intero valore (ad eccezione di: pacchetti assicurativi per viaggi di golf), motocicli, aeroplani, scale a pioli portatili e parapendii, aquiloni e i relativi accessori o ricambi ed equipaggiamenti speciali.
7.4. Danni provocati volontariamente o per negligenza.
Si considera negligenza quando il furto si è verificato a causa di insufficiente contatto fisico e/o visivo.
7.5. Danni causati da imballaggio o custodia inadeguati o insufficienti.
7.6. Xxxxx riconducibili a dimenticanza, trasferimento, perdita o caduta.
7.7. Danni da usura, se il danno è stato causato da merci avariate, fuoriuscita di liquidi o eventi atmosferici.
7.8. Danni causati direttamente o indirettamente da eventi bellici, disordini, saccheggi, ordini delle autorità o scioperi.
7.9. Danni coperti da un'altra assicurazione.
7.10. Xxxxx conseguenti all'evento (ad es. imposte per il blocco del mezzo di pagamento o della scheda telefonica).
7.11. Eventi assicurativi causati da dolo o colpa grave.
8. In caso di sinistro
Oltre agli obblighi delle CGA per tutte le garanzie – pena l'esonero dell'Assicuratore dal risarcimento – vale quanto segue:
8.1. I danni che si verificano sotto la responsabilità di un'azienda di trasporti o una struttura ricettiva devono essere comunicati immediatamente e deve essere richiesta la certificazione.
8.2. I danni che non sono immediatamente visibili, subito dopo la loro scoperta devono essere mostrati al trasportatore e deve essere richiesta la certificazione del danno, tenendo conto dei termini dell'azienda per il reclamo o per la richiesta di risarcimento.
8.3. I seguenti documenti devono essere inviati all'assicuratore:
- certificato di assicurazione (polizza);
- documentazione attestante la prenotazione del tour operator,
- modulo di denuncia del sinistro compilato in tutte le sue parti per il bagaglio con elenco del
contenuto e indicazione di età, marca, prezzo d'acquisto (attestazione del valore, ovvero fattura in originale se presente);
- denuncia (compreso l'elenco degli oggetti rapinati/rubati) all'autorità di polizia competente in originale in caso di rapina o furto;
- notifica del sinistro in originale del vettore o del trasportatore attestante il ritardo, inclusa la causa. (la conferma di smarrimento del vettore o del trasportatore viene emessa entro 90 giorni dall'evento) in caso di danneggiamento o ritardo nella consegna del bagaglio;
- fatture e giustificativi in originale attestanti l'acquisto dei beni sostitutivi;
- biglietto aereo o carta d'imbarco in originale.
Assicurazione responsabilità civile privata in viaggio
1. Eventi assicurati
Si verifica un evento assicurato quando l'Assicurato arreca danno ad oggetti altrui o alle
1.3.
In caso di smarrimento dei mezzi di pagamento per il viaggio la Centrale Operativa contatta la banca di riferimento. Se necessario, la Centrale Operativa fornisce assistenza per la consegna di un importo concesso dalla banca di fiducia all'Assicurato.
Smarrimento di documenti di viaggio
In caso di smarrimento di documenti di viaggio la Centrale Operativa fornisce assistenza per la sostituzione.
persone nel corso del viaggio e riceve una richiesta di risarcimento, ovvero
1.1. per i rischi della vita quotidiana, ad eccezione dei rischi connessi all'attività aziendale, lavorativa o commerciale;
1.2. dalla detenzione e utilizzo di biciclette;
1.3. dalla pratica di sport a livello amatoriale (esclusa la caccia e gli sport estremi);
1.4. dall'utilizzo occasionale, ma non dalla detenzione, di barche a motore o a vela;
1.5. dalla detenzione e utilizzo di altri veicoli nautici - non a motore;
1.6. dall'utilizzo di abitazioni e altre stanze, affittate per uso privato.
2. Danni materiali e lesioni personali
2.1. Omicidio, lesione corporale o danno alla salute delle persone.
2.2. Danneggiamento o distruzione di beni corporali.
3. Spese/prestazioni assicurate
3.1. Il soddisfacimento degli obblighi di risarcimento imputabili all'Assicurato in virtù delle disposizioni di legge sulla responsabilità civile, per danni materiali o lesioni personali, causati da un evento assicurato.
3.2. Le spese per l'accertamento e la difesa di un obbligo di risarcimento rivendicato da una terza parte.
3.3. L'indennizzo per ogni sinistro/evento è limitato alla somma assicurata concordata, anche qualora l'obbligo di indennizzo per un sinistro copra più persone assicurate.
4. Quali danni sono assicurati solo a determinate condizioni?
Il diritto al rimborso delle richieste legittime di risarcimento per danni provocati all'estero sussiste solamente se il richiedente può rivalersi sul patrimonio dell'Assicurato.
5. Eventi non assicurati
Oltre alle esclusioni indicate nelle CGA per tutte le garanzie, è esclusa la copertura
1.4. Azioni giudiziarie
Se l'Assicurato rischia l'arresto o viene arrestato, la Centrale Operativa fornisce supporto nel reperimento di un legale e un interprete e nell'anticipo della cauzione richiesta.
Assicurazione della residenza – “Home Assistance”
1. Centrale Operativa attiva 24 ore su 24
Per usufruire del servizio di Assistenza Abitazione è necessario contattare immediatamente per qualsiasi caso la Centrale Operativa. Quindi la Centrale Operativa avvia tutte le misure necessarie, in particolare contatta gli operai specializzati, il fabbro e altri fornitori pubblici o privati di servizi necessari.
Si configura una situazione di emergenza in caso di
- danneggiamento permanente della qualità di vita dell'Assicurato o
- misure che devono essere necessariamente adottate per evitare un danno grave.
2. Persone assicurate
La copertura assicurativa vale per l'Assicurato e le persone che convivono nella stessa economia domestica.
3. Campo di validità territoriale dell'assicurazione
La copertura assicurativa vale per la residenza principale e secondaria dell'Assicurato in Austria.
4. Quando è valida l'assicurazione?
Il diritto alle prestazioni assicurative dell'Assistenza Abitazione sussiste per la durata del contratto assicurativo.
5.1.
assicurativa:
se ad AWP viene impedita la valutazione o liquidazione del danno o l'adempimento di altri obblighi dalle autorità, da terzi o dall'Assicurato;
5. Prestazioni assicurate
5.1. Assistenza servizio tecnico specializzato
5.2. -
5.3. per obblighi di risarcimento derivanti da danni che l'Assicurato, o chi per lui, ha causato in seguito alla detenzione o utilizzo di velivoli e aeromobili o veicoli di qualsiasi tipo;
5.4. per danni che l'Assicurato procura a sé stesso o ai propri familiari (coniuge, convivente), genitore (patrigno e matrigna, suoceri, nonni, genitori affidatari, genitori adottivi), figli (figliastri, xxxxxx, nipoti in quanto nipoti di nonni, bambini in affido, bambini adottati), fratelli e sorelle, xxxxxxx e cognata, genero e nuora, zio, zia, a una delle persone nominate nella polizza o un coassicurato nello stesso contratto assicurativo;
5.5. per danni che l'Assicurato provoca nel corso di una competizione sportiva;
5.6. per danni da usura, logoramento ed eccessiva sollecitazione;
5.7. per danni che l'Assicurato provoca ad oggetti che ha preso in prestito, a noleggio, in affitto o sotto la propria custodia;
5.8. per danni causati dall'inquinamento o dalla distruzione dell'ambiente;
5.9. per danni ad oggetti che sono sorti durante o a seguito del loro utilizzo, trasporto, lavorazione o altre attività;
5.10. per la trasmissione di una malattia ad opera dell'Assicurato.
5.11. Per eventi assicurativi causati con dolo
6. In caso di sinistro
Oltre agli obblighi delle CGA per tutte le garanzie - pena l'esonero dell'assicuratore dal risarcimento - l'Assicurato è tenuto a:
6.1. conferire procura all'avvocato designato dall'assicuratore (difensore, patrocinatore legale), fornire tutte le informazioni necessarie e consentirgli di occuparsi del contenzioso;
6.2. autorizzare l'assicuratore nell'ambito degli obblighi di rimborso che gli competono, fornire tutte le spiegazioni che questi ritiene utili allo scopo;
6.3. Qualora l'Assicurato non fosse in grado di richiedere in tempo le istruzioni dell'assicuratore, dovrà occuparsi di effettuare tutti gli atti di procedura obbligatori entro i termini stabiliti.
6.4. L'Assicurato non è autorizzato a garantire alcun rimborso, totale o parziale, senza l'autorizzazione dell'assicuratore.
Assicurazione ritardi
1. Eventi assicurati
1a. Il ritardo involontario del vettore aereo/navale nell'ambito del pacchetto viaggio prenotato
• per ritardo documentato del trasporto pubblico (prima tratta del percorso, prenotata a parte) per l'aeroporto/per il porto/per la stazione (ad es. treno, taxi, volo di collegamento), se il mezzo di collegamento era stato scelto tenendo conto del Minimum Connecting Time,
• con trasporto privato all'aeroporto/porto per un incidente con l'automobile privata.
1b. Il ritardo documentabile dell'arrivo prenotato all'aeroporto/stazione del paese di residenza, se ciò comporta l'impossibilità di rientrare dall'aeroporto/stazione del paese di residenza al luogo di residenza come inizialmente programmato senza pernottamento.
2. Eventi non assicurati
Oltre alle esclusioni indicate nelle CGA per tutte le garanzie, è esclusa la copertura assicurativa:
• se l'evento è da ricondursi ad eventi atmosferici,
• in caso di congestione del traffico (ad es. coda),
• se un evento è stato causato da colpa grave o dolo.
3. Spese assicurate
Per un evento assicurato secondo il punto 1a vengono rimborsate le spese per l'arrivo in ritardo al luogo di vacanza o per il rimpatrio diretto in funzione del tipo e della qualità del viaggio assicurato prenotato, in caso estremo i costi di volo fittizi in classe turistica per l'arrivo diretto al luogo di vacanza o alla residenza. Per un evento assicurato secondo il punto 1b vengono rimborsate le spese per il taxi (max 50 km) se non è disponibile il trasporto pubblico, o i costi supplementari per un pernottamento incl. il vitto (max € 100 a persona) all'aeroporto del paese di residenza.
4. In caso di sinistro
Oltre agli obblighi delle CGA per tutte le garanzie - pena l'esonero dell'Assicuratore dal risarcimento - vale quanto segue: i seguenti documenti devono essere inviati all'Assicuratore
- certificato di assicurazione (polizza);
- documentazione attestante la prenotazione del tour operator;
- documentazione del vettore o del trasportatore attestante il ritardo, inclusa la causa;
- biglietto aereo o carta d'imbarco, biglietto del treno in originale;
- biglietto aereo o ferroviario non utilizzato;
- nuovo biglietto aereo acquistato o carta d'imbarco;
- denuncia dell'incidente sporta alla polizia o rapporto di incidente;
- fattura in originale delle spese per rimpatrio alternativo, pernottamento e vitto
Assistenza
1. Oggetto dell'assistenza fornita
Posto che l'Assicurato o una persona da lui incaricata abbia contattato la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 nel momento in cui si è verificato l'evento assicurato (personalmente, telefonicamente, per fax o email), l'assicuratore fornisce assistenza nel caso in cui l'Assicurato si trovi in una delle situazioni di emergenza qui descritte nel corso del suo viaggio:
1.1. Malattia/infortunio
1.1.1. Trattamento ambulatoriale
Qualora richiesto, la Centrale Operativa fornisce informazioni sulla possibile assistenza ambulatoriale, ma non contatta direttamente il medico.
1.1.2. Ricovero ospedaliero
Se l'Assicurato di ammala o se è vittima di un infortuno e viene curato in ospedale,
- la Centrale Operativa mette in contatto il medico di famiglia e il medico curante sul posto tramite un medico incaricato,
- per la durata del ricovero ospedaliero il medico incaricato si occupa dello scambio di informazioni tra i medici curanti;
- qualora l'Assicurato lo richieda, la Centrale Operativa informa i familiari.
1.2. Smarrimento di mezzi di pagamento per il viaggio
Al verificarsi della situazione di emergenza per l'abitazione assicurata, la Centrale
Operativa allerta e si fa carico dei relativi costi (trasferimento e tariffa oraria) per i seguenti servizi tecnici specializzati, massimo fino alla somma assicurata concordata per ciascun evento assicurato:
- installatore di impianti sanitari in caso di danni o guasti all'impianti gas, sanitario e di riscaldamento;
- installatore elettrico per danni o guasti alle linee elettriche;
- servizio di risanamento;
- fabbro, falegname e installatore esperto per danni o guasti a porte di ingresso o finestre;
- posatore, carpentiere e lattoniere per riparazioni al tetto nell'abitazione propria e negli edifici vicini;
- vetraio in caso di rottura della vetratura esterna;
- ditte di spurgo per intasamenti delle tubazioni.
5.2. Apparecchi di riscaldamento a nolo
In caso di avaria all'impianto di riscaldamento dell'abitazione assicurata dovuto a un malfunzionamento o a un guasto durante il periodo di riscaldamento, la Centrale Operativa organizza il noleggio di apparecchi di riscaldamento per la durata del guasto e si fa carico dei costi al massimo fino alla somma assicurata concordata per ciascun evento assicurato.
5.3. Fabbro
Nel caso in cui l'Assicurato resti chiuso fuori casa, in caso di perdita o furto delle chiavi dell'abitazione assicurata, la Centrale Operativa organizza l'apertura dell'abitazione o la sostituzione delle chiavi smarrite o rubate e si fa carico dei relativi costi, al massimo fino alla somma assicurata concordata per ciascun evento assicurato.
5.4. Servizio di trasloco e deposito di emergenza
Se l'abitazione assicurata è inutilizzabile a causa di un evento e l'arredamento domestico deve essere provvisoriamente rimosso o depositato, la Centrale Operativa incarica ditte qualificate (spedizionieri) e si fa carico dei costi, al massimo fino alla somma assicurata per ciascun evento assicurato.
6. Responsabilità
L'assicuratore è responsabile soltanto per i supporti/prestatori di servizi forniti e/o incaricati.
7. Eventi non assicurati
Oltre alle esclusioni indicate nelle CGA per tutte le garanzie, sono esclusi dalla copertura, o l'obbligo di prestazione dell'assicuratore è limitato, per i seguenti danni o nelle seguenti circostanze:
7.1. i servizi o le prestazioni sono direttamente o indirettamente collegati alla manutenzione e riparazione ordinaria.
7.2. Non sussiste alcun diritto al rimborso se l'assicuratore non ha approvato la fornitura della prestazione o se la riparazione del danno è stata disposta ed eseguita personalmente dall'Assicurato.
7.3. Non vengono rimborsati danni se da ciò può derivare una richiesta di risarcimento in virtù di un altro contratto assicurativo.
7.4. Se l'Assicurato ha provocato il danno con dolo o colpa grave.
8. In caso di sinistro
Valgono tutti gli obblighi indicati nel CGA per tutte le sezioni.
Protezione Autoveicolo in Europa
1. Centrale Operativa attiva 24 ore su 24
Tramite la Centrale Operativa l'Assicurato può richiedere assistenza in caso di incidente, guasto o furto del veicolo, secondo le modalità stabilite di seguito. Per usufruire del servizio, per tutti i casi contemplati è obbligatorio contattare la Centrale Operativa.
La Centrale Operativa adotta tutte le misure necessarie, nello specifico contatta imprese preposte alla risoluzione dei guasti, officine, hotel e società di trasporti pubbliche e private e decide quali misure adottare e le modalità dell'assistenza.
2. Veicoli assicurati
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf PKW, Motorräder, Wohnmobile und Kombifahrzeuge bis zu neun Sitzplätzen, die nicht gewerblich genutzt werden o, nell’ambito dell’assistenza per le biciclette, ai ciclisti.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa le autovetture noleggiate.
3. Persone assicurate
Sono assicurate il contraente e le persone che si trovavano nel veicolo assicurato al momento del guasto o dell'incidente.
4. Campo di validità territoriale dell'assicurazione
L'assicurazione copre gli eventi durante viaggi dell'Assicurato in Europa, intesa in senso geografico, a più di 50 km dal luogo di residenza o che prevedono il superamento del confine o almeno un pernottamento prenotato. Per i prodotto Annuale l'assistenza incl. la protezione annullamento guasti in Austria o Alto Adige, sempre che in Alto Adige venga concordata una tariffa pensata appositamente per l’Alto Adige è valida indipendentemente dalla distanza dal luogo di residenza.
5. Prestazioni assicurate
5.1. Assistenza sul posto o rimorchio in caso di guasto
Se il veicolo non può muoversi a causa di un guasto o di un incidente, la Centrale Operativa 24 ore su 24 dispone e si fa carico, per la somma assicurata, delle seguenti spese:
- l’assistenza sul posto o il rimorchio (incl. la rimozione) nell’officina adatta più vicina.
- pezzi di ricambio necessari
- spese di custodia presso l’officina di riparazione
- rottamazione
- sbloccaggio a distanza della serratura
Le spese per la riparazione e per i ricambi in seguito ad una semplice assistenza per guasto non sono assicurati.
5.2. Rientro autoveicolo / rimpatrio
Se in seguito ad un guasto o un incidente non è possibile riparare il veicolo nell'officina più vicina al luogo dell'avaria entro 24 ore (all'estero entro cinque giorni per consentire la perizia), l'assicuratore organizza e pAWP le spese, fino alla somma assicurata, per le seguenti prestazioni:
- spese dimostrabili per il rimpatrio degli occupanti l'autovettura fino al luogo di residenza dell'Assicurato, in caso estremo le spese del rimpatrio con un mezzo di trasporto pubblico. Qualora il tragitto in treno fosse superiore a sei ore, l'assicuratore può decidere di rimborsare un biglietto ferroviario di 1 classe o un volo in classe Economy;
- entro il territorio dello stato di residenza, si fa carico delle spese di viaggio di una persona che ritira il veicolo riparato;
- spese per il trasporto del veicolo non idoneo alla circolazione o ritrovato, fino al luogo di residenza dell'Assicurato;
- in caso di rimpatrio, le spese di trasporto vengono prese in carico entro i limiti stabiliti solamente se non sussiste un danno totale, in caso contrario verranno prese in carico soltanto le spese doganali;
- per il rimpatrio o il proseguimento del viaggio: contributo per le spese di noleggio per un massimo di 3 giorni e spese per il taxi, rispettivamente in base al pacchetto assicurato;
- pernottamento in hotel - se non è possibile riparare il veicolo il giorno stesso, l'assicuratore organizza il pernottamento in un hotel per un max di 2 giorni e si fa carico delle spese nella misura stabilita dal pacchetto assicurativo scelto.
5.3. Assistenza per le biciclette
Se la bicicletta non può muoversi a causa di un guasto o di un incidente, la Centrale Operativa 24 ore su 24 dispone e si fa carico, per la somma assicurata, delle seguenti spese:
- il viaggio di ritorno/proseguimento del viaggio con un mezzo pubblico
6. Eventi non assicurati
Oltre alle esclusioni indicate nelle CGA per tutte le garanzie, è esclusa la copertura assicurativa se
- i danni sono stati causati da carenza di manutenzione o difetti del veicolo che hanno provocato il danno e che erano già presenti e/o riconoscibili all'inizio del viaggio;
- la riparazione dei danni viene eseguita autonomamente.
- il danno è stato causato da colpa grave o dolo.
7. In caso di sinistro
Valgono tutti gli obblighi indicati nel CGA per tutte le garanzie.