DETERMINAZIONE DI SPESA n. 15 del 02/04/2021
DETERMINAZIONE DI SPESA n. 15 del 02/04/2021
IL DIRIGENTE DELL'AREA METROPOLITANA ACI DI MILANO
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 18” mediante ordinativo di fornitura nell’ambito del lotto n.2 per la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi, aggiudicato alla società ENEL ENERGIA SPA – CIG accordo quadro: 83024094A5 – CIG derivato: Z5E31480CA
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell’art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;
VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell’art.2, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;
VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTO il Codice di comportamento dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;
VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T) 2020 – 2022, redatto ai sensi dell’art.1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell’Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;
VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art.29 del D.Lgs.50/2016;
VISTO l’Ordinamento dei Servizi dell’Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell’Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;
VISTO il provvedimento prot. DRUAG n.3913 del 30.10.2020, sottoscritto dal Segretario Generale, con il quale è stato conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 1.12.2020 e scadenza al 30.11.2023, l’incarico di Direttore dell’Area Metropolitana di Milano;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI adottato in applicazione dell’art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l’art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all’art.7 del citato Regolamento di organizzazione;
VISTO il Budget annuale per l’anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall’Assemblea dell’Ente nella seduta del 21 ottobre 2020; VISTO il Budget di gestione per l’esercizio 2021, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;
VISTA la determinazione del Segretario Generale n.3738 del 16 novembre 2020 che, sulla base del budget di gestione per l’esercizio 2021, ha stabilito in € 100.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti di Area Metropolitana possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l’acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all’autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell’importo di spesa a questi attribuito pari a € 300.000,00, oltre IVA;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” implementato e modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dalla successiva Legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del DL 18 aprile 2019, n.32;
VISTO l’art.32, comma 2, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che, nella procedura di cui all’art.36, comma 2, lett.a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, per ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;
VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;
VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell’Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed aggiornato con deliberazione del Comitato Esecutivo nella riunione del 16 maggio 2018, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;
RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure amministrativo – contabili” dell’Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l’art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2020, fissando in € 214.000,00, esclusa IVA, il limite per l’applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;
VISTO l’art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, come modificato dall’art.1, comma 494 della L. 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune
categorie merceologiche, tra le quali rientra l’energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell’art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l’energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;
VISTO l’art.58, comma 1, della Legge n.388/2000 che ha conferito all’organismo societario, Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi di cui all’art.26 della Legge n.488/1999 e s.m.i.;
RICHIAMATO l’art.1, comma 449, legge n.296/2006 (comma modificato dall’art.7, comma 1, Legge n.94/2012, poi dall’art.1, comma 150, Legge n.228/2012, poi dall’art.22, comma 8, Legge n.114/2014, poi dall’art.1, comma 495, Legge n.208/2015), il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. possono ricorrere alle Convenzioni stipulate dalla Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
VISTO che, in base all’art.26 della Legge n.488/1999 (comma così modificato dall’art.3, comma 166, Legge n.350/2003, poi dall’art.1 Legge 191/2004, poi dall’art.1, comma 16-bis, Legge n.135/2012), le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata nel rispetto della normativa vigente si impegnano ad accettare Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia, fino alla concorrenza dell’importo massimo stabilito dalla Convenzione stessa ed ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti;
VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Pubbliche Amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l’emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l’esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione e che il sistema introdotto dall’art.26 della legge n.488/1999 e s.m.i. e dall’art.58 della legge n.338/2000 e s.m.i. non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO l’art.3 del citato Manuale delle procedure negoziali dell’ACI, il quale stabilisce che, fermi restando gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di procedure di acquisto e di misure per la razionalizzazione della spesa pubblica, l’Ente, qualora ne valuti la convenienza in relazione alle condizioni di mercato, ricorre alle Convenzioni stipulate dalla CONSIP SpA, ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti per acquisti di beni e servizi nelle forme e secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
VISTO l’art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”, emanate dall’ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l’art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell’Ente il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell’istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell’Ente in merito all’adozione del provvedimento finale;
VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;
VISTO l’art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l’art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all’obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all’art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;
TENUTO CONTO che, in data 31-05-2021 verrà a scadenza il contratto concluso dall’ACI – Area Metropolitana di Milano per la fornitura di energia elettrica, di cui all’ordinativo di fornitura n.5465484 del 10/04/2020, nell’ambito della Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 17”, relativamente al lotto n.2, aggiudicato alla società ENEL ENERGIA SPA e che, pertanto, è necessario assicurare la continuità della fruizione dell’energia elettrica;
VERIFICATO che è attiva dal 14-12-2020 e fino al 25-02-2022, la Convenzione per l’affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, edizione 18, stipulata in data 24-09-2020, con la società ENEL ENERGIA SPA, aggiudicataria del lotto geografico 2 per le provincie di Milano e Lodi , che offre la fornitura di energia elettrica ed ulteriori servizi a prezzi competitivi;
TENUTO CONTO che la Convenzione prevede la fornitura a prezzo fisso o a prezzo variabile di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all’attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l’ulteriore beneficio, per l’amministrazione, di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni trasparenti;
RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 18” – prezzo VARIABILE, affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società ENEL ENERGIA SPA, alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;
PRESO ATTO che, sulla base dei consumi medi registrati nel corso degli ultimi due anni, delle condizioni di somministrazione dell’energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip “Energia Elettrica 18”, è prevista una spesa annua di € 28.000,00 IVA esclusa, per il periodo dal 01-06-2021 al 31-05-2022;
RAVVISATO che l’adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l’Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l’assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;
VISTO l’interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell’utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell’elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all’art.14 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;
VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio dell’Ente;
PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 83024094A5 e che il
CIG derivato relativamente all’ordinativo di fornitura ACI è il n. Z5E31480CA;
VISTI l’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l’art.58 della L. n. 388/2000 e s.m.i.; il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ACI; la Convenzione “Energia elettrica 18” per il lotto N.2, stipulata tra Consip e ENEL ENERGIA SPA ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell’Ente;
DETERMINA
Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
Di prendere atto che è attiva dal 14/12/2020 e fino al 25/02/2022, la Convenzione denominata “Energia Elettrica 18”, stipulata in data 24/09/2020, dalla CONSIP SpA con la società ENEL ENERGIA SPA, aggiudicataria del lotto geografico 2 per le provincie di Milano e Lodi;
Di autorizzare l’adesione alla suddetta Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 18” mediante ordinativo di fornitura nell’ambito del lotto n.2 per le provincie di Milano e Lodi, aggiudicato alla società ENEL ENERGIA SPA.
Il contratto di fornitura concluso tra l’ACI Area Metropolitana di Milano e la società ENEL ENERGIA SPA, attraverso l’emissione dell’ordinativo, avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 01-06- 2021, data di attivazione e sino al 31-05-2022.
L’importo di € 28.000,00 IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 all'A.M. ACI di Milano, quale Centro di Responsabilità Gestore n.4541, suddiviso nel modo seguente:
● € 18.000,00 IVA esclusa, per l’esercizio finanziario 2021
● € 10.000,00 IVA esclusa, per l’esercizio finanziario 2022
Il responsabile del procedimento ha cura di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di post informazione sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente e ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all’art.29 del D.Lgs. 50/2016, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell’Ente.
La governance e l’esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell’ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.
Il responsabile del procedimento provvederà agli adempimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento debba astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Si dà atto che al presente ordinativo fornitura il sistema dell’ANAC ha assegnato lo SMART CIG derivato Z5E31480CA
Area Metropolitana ACI di Milano Il Direttore
dott. X. Xxxxxxx