COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX
PROVINCIA DI BOLOGNA
UTILIZZO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE - ART. 40 DEL D.LGS. N. 50/2016 - SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SATER FRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX E L'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI ELETTRONICI - INTERCENT-ER – APPROVAZIONE. | Nr. Progr. 143 Data 11/10/2018 Seduta NR. 35 Titolo |
Classe | |
Sottoclasse |
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7
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L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno UNDICI del mese di OTTOBRE alle ore 13:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome | Carica | Presente |
XXXXXXXX XXXXXXXXX | SINDACO | S |
XXXXXXXXXX XXXXX | ASSESSORE | S |
XXXXXXXX XXXXXXX | ASSESSORE | S |
ROMA ANNALISA | ASSESSORE | S |
XXXXXXXXX XXXXX | ASSESSORE | S |
XXXXXXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | S |
Totale Presenti: 6 | Totali Assenti: 0 |
Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, XXXXX XXXXXXXX.
Il Sig. XXXXXXXX XXXXXXXXX in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
OGGETTO:
UTILIZZO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE - ART. 40 DEL D.LGS. N. 50/2016 - SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SATER FRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX E L'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI ELETTRONICI - INTERCENT-ER – APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che Intercent-ER è l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Xxxxxx-Romagna. Istituita con la Legge Regionale n. 11 del 2004;
- che l’Agenzia ha il compito di ottimizzare, razionalizzare e semplificare la spesa per beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale, attraverso la gestione di un sistema telematico di negoziazione (e-procurement), la centralizzazione degli acquisti, la standardizzazione della domanda e l'elaborazione di strategie di gara innovative;
Visto:
- l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, che introduce l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara ed in particolare:
- Comma 1: Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo;
- Comma 3: In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”;
Considerato:
- che l’articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati membri;
- che la legge di recepimento italiana, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), recepisce con l’art. 40 l’obbligo di utilizzo immediato (18 aprile 2016) dei mezzi di comunicazione elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), mentre ne differisce l’entrata in vigore al 18 ottobre 2018 alle altre stazioni appaltanti (comma 2);
- con l’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, viene ribadito l’obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, e vengono descritte le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere;
- che sono previste deroghe all’obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche (art. 52 comma 1):
a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili, ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso;
Visti:
- l’art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 “Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.”;
- la Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 “Xxxxxx Xxxxxxxx aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione” emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale PCDM;
Considerato che:
- l'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che a decorrere dal prossimo 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di gara di cui al Codice dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- l’unico modo per garantire il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento è quello di utilizzare delle piattaforme elettroniche di negoziazione, pertanto le stazioni appaltanti non dotate di un proprio sistema di e-procurement, saranno obbligate a dotarsi di una propria piattaforma di e-procurement o a delegare la gara ad una Centrale di Committenza Qualificata o altro soggetto aggregatore di riferimento;
- l'art. 22, comma 4, della Legge Regionale 24 maggio 2014 n. 11, prevede altresì che gli Enti locali presenti e operanti nel territorio regionale possono utilizzare gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'Agenzia Intercent-ER per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2194/2016 prevede che per l’utilizzo del sistema regionale di gare con modalità telematiche gli Enti di cui sopra devono stipulare specifici accordi con l’Agenzia Intercent-ER;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Considerato altresì:
- che l’Agenzia Intercent-ER si è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata SATER che prevede, fra l’altro, la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare procedure di gara con modalità telematiche;
- che l'Agenzia Intercent-ER ha già messo a disposizione di tutti gli Enti del territorio il Mercato Elettronico Regionale, utilizzabile per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che tale possibilità si applica, a titolo totalmente gratuito, agli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, quali aziende e istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti nonché agli istituti di istruzione scolastica e universitaria del territorio regionale;
Visto lo schema di Accordo di collaborazione per l'utilizzo della piattaforma SATER;
Considerato che il Comune di Anzola dell'Xxxxxx anche alla luce delle prescrizioni previste dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, intende utilizzare la piattaforma telematica SATER per l’espletamento delle procedure di gara in maniera informatizzata e quindi si rende necessario provvedere alla sottoscrizione del medesimo Accordo con firma digitale ed inoltre a mezzo PEC;
Ritenuto che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l’approvazione del presente atto;
Richiamato l'articolo 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, che dispone in merito alla sottoscrizione con firma digitale degli accordi tra le Pubbliche Amministrazioni;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Dato atto inoltre che resta ferma la possibilità per l’Ente di utilizzare il mercato elettronico regionale gestito da Intercent-ER e il Mepa di Consip per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000
n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore ad interim dell’Area Amministrativa ed Innovazione in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli all'unanimità, espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1) Di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di Accordo di collaborazione per l'utilizzo della piattaforma SATER per gestione con modalità telematiche di procedure di gara ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori fra il Comune di Anzola dell'Xxxxxx e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati elettronici - Intercent-ER, che in allegato forma parte integrante del presente atto;
2) Di dare atto:
- che l'utilizzo della piattaforma SATER è gratuito per gli Enti del territorio regionale e che, quindi, l'adesione allo schema di accordo di collaborazione, non comporta impegni dal punto di vista finanziario;
- che il suddetto Accordo sarà sottoscritto con firma digitale dal Direttore dell'Area Amministratyiva ed Innovazione ed inoltrato all'Agenzia Intercent- ER a mezzo PEC;
- che la durata dell'Accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31 dicembre 2020, e che il presente accordo potrà essere risolto in qualsiasi momento da una delle Parti, previa comunicazione scritta all'altra Parte della volontà di risoluzione;
3) Di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
4) Di dare atto altresì che resta ferma la possibilità per il Comune di Anzola dell'Xxxxxx di utilizzare il mercato elettronico regionale gestito da Intercent-ER per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza in quanto la decorrenza prevista ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di gara di cui al Codice dei contratti pubblici è il 18 ottobre 2018.
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SATER
Tra
l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercent-ER, con sede in Bologna, via del Mille 21, in persona del Direttore Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxx, nata a Reggio Emilia, il 19 agosto 1958, domiciliata per la carica presso la sede sopra citata, munita dei poteri di rappresentanza in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 2081/2017, di seguito Agenzia
E
Inserire nome dell’Ente con sede in ,
Via n. , in persona del legale rappresentante
dell’Amministrazione Dott. , nato a
il , domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, munito dei poteri di rappresentanza in forza di
, di seguito Ente
VISTI
- l’articolo 22 comma 4 della legge regionale 24 maggio 2014 n.
11 e s.m.i. che prevede che gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, quali le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, ed inoltre gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale possono utilizzare gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'Agenzia Intercent-ER per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2194/2016 prevede che per l’utilizzo del sistema regionale di gare con modalità telematiche gli Enti di cui sopra devono stipulare specifici accordi con l’Agenzia Intercent-ER;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
PREMESSO
- che l’Agenzia Intercent-ER si è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata SATER che prevede, fra l’altro, la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare procedure di gara con modalità telematiche;
- che l’Ente intende utilizzare la piattaforma telematica SATER per l’espletamento di proprie iniziative di gara in maniera informatizzata;
Le Parti, ritenendo quanto visto e premesso come parte integrante e sostanziale del presente accordo,
CONVENGONO
quanto di seguito espresso:
Articolo 1 – Oggetto
1. Il presente accordo disciplina l’utilizzo da parte dell’Ente della piattaforma telematica SATER per la gestione con modalità telematiche di procedure di gara ad evidenza pubblica per l’acquisizione di beni e servizi e di lavori.
2. Resta ferma la possibilità per l’Ente di utilizzare il mercato elettronico regionale gestito da Intercent-ER per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
Articolo 2 - Ruoli e responsabilità
1. L’Ente provvede a:
a) redigere e pubblicare il bando e la documentazione di gara, in conformità con la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
b) gestire la procedura di gara e l’ammissione degli operatori economici partecipanti alle fasi di gara;
c) gestire l’aggiudicazione della gara e gli adempimenti successivi.
2. Ogni onere e responsabilità, relativa alla gestione della gara e alla stipula ed all’esecuzione del contratto con l’operatore economico aggiudicatario, è a carico esclusivamente dell’Ente, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di pubblicazione, i costi per eventuali contenziosi, gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale, ecc.
3. L’Ente utilizza la piattaforma SATER applicando la normativa vigente in materia di appalti e nei limiti del proprio livello di qualificazione di cui all’art. 38 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.
4. L’Agenzia provvede a:
a) rendere accessibili al personale dell’Ente iscritto come Punto Istruttore alla piattaforma SATER le funzionalità per l’indizione, gestione e aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica in maniera telematica;
b) adottare tutte le misure idonee ad evitare qualsiasi evento dannoso per l’Ente;
c) consentire al personale dell’Ente di partecipare alle sessioni di formazione per l’utilizzo della piattaforma SATER;
d) fornire l’eventuale supporto tecnico all’Ente e alle Imprese che partecipano alle iniziative di gara attraverso il servizio
di call center indicato sul sito www.intercenter.regione.xxxxxx- xxxxxxx.xx/.
Articolo 3 – Esonero di responsabilità
1. L’Agenzia non risponde di eventuali malfunzionamenti e/o difetti della piattaforma, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l’utilizzo del Sistema Acquisti Telematici Xxxxxx-Romagna (SATER).
2. Pertanto l’Agenzia è tenuta indenne da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da parte dell’Ente e dei concorrenti alle procedure di gara derivante dall’utilizzo della piattaforma SATER.
3. L’Ente si impegna ad inserire le predette limitazioni di responsabilità nella documentazione di gara che verrà resa disponibile ai concorrenti, prevedendone la espressa accettazione da parte di questi ultimi.
Articolo 4 – Trattamento dei dati personali
1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e rispetteranno quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e della normativa in materia.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente accordo è l’Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Via dei Mille 21, CAP 40121.
Articolo 5 – Durata
1. Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31 dicembre 2020.
2. Il presente accordo potrà essere risolto in qualsiasi momento da una delle Parti, previa comunicazione scritta all’altra Parte della volontà di risoluzione.
Bologna, lì
Per l’Ente
Per l’Agenzia Intercent-ER Il Direttore
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxx
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX
PROVINCIA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero Delibera 143 del 11/10/2018
AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE
OGGETTO
UTILIZZO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE - ART. 40 DEL D.LGS. N. 50/2016 - SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SATER FRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX E L'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI ELETTRONICI - INTERCENT-ER – APPROVAZIONE.
IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE
Data 11/10/2018
IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE
XXXXXXX XXXXXXXXXX
IL Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO
Data
PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 143 DEL 11/10/2018
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
ANZOLA DELL'XXXXXX, Lì 22/10/2018