PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE) AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. RELATIVA AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA EX S.S. 236 “GOITESE” COSTRUZIONE DELLA TANGENZIALE NORD AL CENTRO ABITATO DI GUIDIZZOLO – NEI COMUNI DI GUiDIZZOLO, CAVRIANA E MEDOLE”. CUP G31B05000020002 - CIG 6921133B9F
Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
1 L’appalto in questione ha per oggetto l’’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE), ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., relativo ai lavori di “Riqualificazione della ex S.S. 236 “Goitese”: costruzione della tangenziale Nord al centro abitato di Guidizzolo – nei comuni di Guidizzolo, Cavriana e Medole”.
2 Sono ricomprese nel servizio da affidare tutte le prestazioni attinenti all’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.
Art. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO
1 L’importo dell’appalto posto a base di gara ammonta ad € 206.691,48 (duecento seimilaseicentonovantuno,48) oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali.
2 La determinazione del suddetto importo è stata calcolata sulla base del costo di costruzione dell’opera rispetto alla quale deve essere reso il servizio di CSE e del Decreto Ministeriale 17/06//2016, pubblicato sulla G.U. n.174 dl 27/07/2016, tenendo presente le classi e categorie di progettazione in cui si articola l’opera da realizzare.
Art. 3 - MODALITA’ DI CALCOLO DELL’IMPORTO DELL’APPALTO
1 Il costo complessivo dell’intervento di “Riqualificazione della ex S.S. 236 “Goitese”: costruzione della tangenziale Nord al centro abitato di Guidizzolo – nei comuni di Guidizzolo, Cavriana e Medole”, rispetto alla quale deve essere reso il servizio di CSE, ammonta a € 45.338.000,00, di cui € 27.868.284,71 per lavori a corpo e oneri della sicurezza.
2 Si indicano di seguito le classi e le categorie di progettazione, relative all’opera da realizzare, prese a riferimento per il calcolo dell’importo dell’appalto posto a base di gara, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel citato D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016”
Categoria d'opera: Infrastrutture per la mobilità V.02 (VI/a – VI/b)
Valore dell'opera (V) € 20.471.574,00
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4 = 4.189980%
Destinazione funzionale delle opere: Viabilità ordinaria
V.02 (IV/a – IV/b) - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario,
escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili | |
Grado di complessità (G): 0.45 | |
Esecuzione dei lavori | |
QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione | |
Prestazioni: QcI.12 (96,497.41), Compenso al netto di spese ed oneri (CP) Σ(V x P x G x Qi) | € 96,497.41 |
Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP) | € 9,649.70 |
Categoria d'opera: Idraulica D.04 (VIII)
Valore dell'opera (V) € 1.190.791,00
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 6.712494%
Destinazione funzionale delle opere: Xxxxxxxxxx e fognature
D.04 (VIII)- Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario.
Grado di complessità (G): 0.65 Esecuzione dei lavori
QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione Prestazioni: QcI.12 (12,988.91),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) Σ(V x P x G x Qi) € 12,988.91
Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP) € 1,298.80
Categoria d'opera Impianti (A) IA03 (III/C)
Valore dell'opera (V) € 854.869,00
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 7.238773%
Destinazione funzionale delle opere: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
IA.03 (III/C)- Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Grado di complessità (G): 1.15 Esecuzione dei lavori
QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione Prestazioni: QcI.12 (17,791.08),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) Σ(V x P x G x Qi) € 17,791.08
Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP) € 1,779.10
Categoria d'opera: Strutture (B) S.04 (Ig-IX/b-IX/c)
Valore dell'opera (V) € 5.351.049,70
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 5.035281%
Destinazione funzionale delle opere: Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
S.04 (Ig-IX/b-X/c)- Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative -
Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
Grado di complessità (G): 0.90 Esecuzione dei lavori
QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione Prestazioni: QcI.12 (60,624.08),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) Σ(V x P x G x Qi) € 60,624.08 Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP) € 6,062.40 importi parziali: 96,497.41 + 9,649.70 + 12,988.91 + 1,298.80 + 17,791.08 + 1,779.10 + 60,624.08 + 6,062.40
importo totale: 206,691.48
Art. 4 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
1 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. n.50/2016 sono ammessi a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b) dell’art. 46, le società di ingegneria di cui alla lettera c) dell’art. 46, i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico- finanziaria ad esse connesse;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
2 Ogni operatore economico sopra indicato, in qualsiasi forma partecipi alla gara, dovrà indicare nominativamente il professionista che, in modo unitario e coordinato, svolgerà le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Tale professionista dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale definiti ex lege e richiesti per svolgere il ruolo di CSE
Art. 5 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI MINIME DEL CSE
1 Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori rientrano tra riferimenti normativi di cui al D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i. che il professionista che svolgerà il ruolo di CSE è obbligato ad assumere.
2 Le prestazioni minimali che il coordinatore deve garantire e che verranno integrate
dalle proposte migliorative della prestazione offerte in sede di gara d’appalto sono le seguenti:
a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) fornito dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici o subaffidatarie, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs 81/2008, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’art 91 c 1 lettera b) del predetto articolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, anche a seguito di perizie di varianti tecniche e suppletive, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione;
d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del D.lgs. 81/2008 e proporre la sospensione lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle parti interessate;
g) la redazione periodica di apposita relazione tecnica per il committente o il responsabile dei lavori relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell’art. 92 del D.lgs 81/08;
h) regolari sopralluoghi in cantiere e redazione di appositi verbali da trasmettere al RUP o al Responsabile dei lavori e comunque garantire la presenza a seguito di necessità segnalate dal Direttore dei Lavori o dal RUP ed in occasione di riunioni ecc.;
i) comunicazione al RUP di avvenuta verifica e completezza dei POS.
j) istruzione e verifica della documentazione prodotta ai sensi dell’Art. 90 c. 9 del D.lgs. 81/08 dalle imprese esecutrici e lavoratori autonomi presenti in cantiere.
k) Istruire la documentazione e collaborare con il RUP/RL per l’invio all’autorità dei contratti pubblici delle comunicazioni inerenti alle “Gravi inosservanze “ in materia di sicurezza in cantiere.
l) verifica che i datori di lavoro delle imprese esecutrici, ivi compresi i datori di lavoro delle imprese esecutrici con meno di 10 dipendenti e i lavoratori autonomi, operino nel rispetto dell’art. 36 della L. 248/06.
m) costante aggiornamento del cronoprogramma dei lavori.
n) collaborare con il RUP/RL nella predisposizione di atti in caso di contenziosi con le imprese esecutrici.
o) certificare alla Committenza, in occasione dell’emissione dei SAL e del conto finale, i costi da riconoscere all’Impresa per la sicurezza quantificando i relativi oneri da porre in liquidazione.
3 Ai fini del conseguimento degli obiettivi della vigente legislazione in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) il Professionista che svolgerà il ruolo di CSE dovrà attenersi alle indicazioni del committente, con l’obiettivo prioritario dell’eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla fonte.
4 Il professionista che svolgerà il ruolo di CSE è obbligato a mantenere i necessari contatti con il R.U.P. e con la Direzione Lavori e si impegna inoltre ad intervenire, se richiesto, alle riunioni per la redazione di eventuali perizie di variante tecnica e suppletiva che si dovessero redigere in corso dei lavori.
5 Il Professionista che svolgerà il ruolo di CSE ha l’obbligo di reperibilità: in tal senso, qualora necessario, la Direzione Lavori e/o la Committenza e/o l’impresa appaltatrice potranno richiedere la presenza del CSE in via d’urgenza e il CSE sarà obbligato a sopraggiungere presso il cantiere di Guidizzolo, entro un massimo di 4 ore o comunque nel minor tempo che verrà offerto in gara
6 In via eccezionale e a fronte di motivata impossibilità od assenza del CSE, lo stesso può essere sostituito mediante gli altri due collaboratori facenti obbligatoriamente parte del "Gruppo di lavoro" (indicato al successivo articolo 5) ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n.81/2008.
7 Si evidenzia inoltre che l’Ufficio della Direzione Lavori sarà composto da un gruppo di professionisti del quale faranno parte competenze interne ed esterne della stazione appaltante; anche il CSE sarà parte integrante di tale gruppo e dovrà quindi partecipare alle riunioni periodiche della Direzione Lavori.
8 È possibile che l'Impresa appaltatrice dei lavori della tangenziale di Guidizzolo disponga, d'intesa con il Committente, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi con sabati e domeniche compresi. In tal caso dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza del CSE.
Art. 6 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO
1 In considerazione della natura e complessità dell’intervento rispetto al quale deve essere reso il servizio in oggetto ed in particolar modo della necessità di una presenza costante sul cantiere del CSE, dovrà essere costituito un “Gruppo di Lavoro” composto almeno da 3 unità.
2 Del “Gruppo di Lavoro” dovranno far parte il professionista indicato per lo svolgimento dei compiti di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e due collaboratori (collaboratori obbligatori) anch’essi in possesso
dei requisiti previsti dal citato art. 98.
3 Per l’espletamento della propria attività il CSE potrà avvalersi di tali collaboratori in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in grado di sostituirlo in caso di motivata impossibilità od assenza, e sempre che tali collaboratori siano “ex ante” indicati quali componenti del “Gruppo di Lavoro”.
4 Oltre ai suddetti due collaboratori abilitati ai sensi dell’art. 98, del “Gruppo di lavoro” potranno far parte anche professionisti non in possesso dei requisiti di cui al suddetto articolo. Tali collaboratori (collaboratori facoltativi) potranno supportare il CSE nella sua attività, con particolare riferimento a problematiche specifiche inerenti la realizzazione dei lavori, ma non potranno mai sostituire il CSE. Tali professionisti dovranno essere in possesso di specifici titoli professionali (laurea, laurea breve, diploma) adeguati in relazione ai compiti di supporto che svolgeranno nei confronti del CSE,
5 In sede di partecipazione alla gara dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti, facenti parte del “Gruppo di Lavoro”, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e con la specificazione delle attività che svolgeranno all’interno del Gruppo.
6 In ogni caso il professionista indicato quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) sarà l’unico personalmente responsabile del servizio prestato.
7 La composizione del “Gruppo di Lavoro” (numero componenti e titoli professionali degli stessi) sarà oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica.
8 L’operatore economico affidatario del servizio è obbligato a mantenere, salvo comprovati casi di forza maggiore, lo stesso “Gruppo di lavoro” indicato in sede di offerta.
Art. 7 – ALTRI OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
1 L’operatore economico che risulterà aggiudicatario del presente appalto dovrà inoltre sottostare ai seguenti obblighi contrattuali:
- considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l’esecuzione del servizio, anche nel caso siano derivati da richieste del Committente;
- fornire tutte le polizze, assicurative, bancarie, fideiussorie e/o garanzie previste ai sensi della vigente normativa e indicate nel presente Capitolato;
- sopportare a proprie spese eventuali obblighi ed oneri non specificatamente indicati nel presente Capitolato e nei singoli documenti progettuali e di gara , ma necessari per il miglior espletamento degli obblighi contrattuali;
- non ritardare, sospendere od interrompere unilateralmente l’esecuzione del servizio;
2 Le prestazioni contenute nell’offerta tecnica presentata in sede di gara costituiscono inoltre specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano l’operatore economico aggiudicatario e che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per la Committenza,
3 Tutta la documentazione e gli elaborati forniti nel corso dell’espletamento del servizio resteranno di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione Provinciale, la quale potrà utilizzarli a suo insindacabile giudizio
Art. 8 - TEMPI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1 L’operatore economico aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto e per tutta la durata dei lavori di realizzazione della Tangenziale di Guidizzolo stimati, secondo il cronoprogramma di progetto, in giorni 1335 (milletrecentotrentacinque), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, o comunque per tutto il tempo che risulterà necessario per il suo completamento.
2 Il Servizio terminerà all’atto dell’approvazione del certificato di collaudo tecnico- amministrativo dell’opera.
Art. 9 –GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
1 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, per la partecipazione alla gara relativa all’affidamento del servizio in oggetto, non è richiesta la costituzione di garanzia provvisoria.
2 Ai sensi di quanto previsto dall’art 103 del D.Lgs. n.50/2016 l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3 La garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall’art 103 del D.Lgs. n.50/2016 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4 La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario. Il committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
5 Nel caso in cui le inadempienze dell’aggiudicatario abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni..
6 Il committente può richiedere che l’aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all’aggiudicatario.
7 Alla garanzia definitiva si applica quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui aggiudicatario del servizio sia un Raggruppamento
Temporaneo (RTP) per poter usufruire delle riduzioni previste dal citato articolo le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutti gli operatori economici partecipanti al RTP.
9 Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento al servizio da svolgere, da rilasciarsi da parte di primaria compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilità civile generale» nel territorio dell'Unione europea.
10 Tale polizza copre la responsabilità professionale del CSE per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e per i rischi, derivanti anche da errori od omissioni nella svolgimento del servizio che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese e/o maggiori costi.
11 Il novero degli Assicurati dovrà espressamente comprendere e menzionare, oltre al CSE, tutti i componenti del “Gruppo di Lavoro”, nonché in caso di RTP tutti i soggetti componenti l’eventuale raggruppamento temporaneo;
12 La polizza decorre dalla data di stipula del contratto ed ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.
13 La garanzia deve essere prestata per un massimale assicurato non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e dovrà prevedere garanzie assicurative e condizioni contrattuali conformi allo Schema Tipo 2.2 del D.M. n. 123/2004.
14 Nel caso in cui l’aggiudicatario sia in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate, dovrà produrre una appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. Detta polizza inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00.).
Art. 10 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
1 L’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il sistema delle offerte segrete, ai sensi dell’art.73 lettera c) del X.X. 00 maggio 1924 n° 827.
2 L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 c. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come di seguito indicato:
Elementi di valutazione | Punteggio massimo conseguibile |
Offerta Tecnica | 80 |
Offerta Economica | 20 |
Punteggio complessivo elementi di valutazione | 100 |
3 In particolare verranno presi in considerazione gli elementi e sub-elementi di valutazione secondo il Sistema di Valutazione (qualitativa e quantitativa) di cui alla Tabella sotto riportata:
Tabella - Sistema di Valutazione
Codici | Elementi e sub-elementi di valutazione | SUB - Peso Ponderale | Peso Ponderale |
OFFERTA TECNICA – max punti 80 | |||
A | Professionalità e adeguatezza dell’offerta | 40 | |
a.1 | Numero massimo di 3 (tre) servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) o di solo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) affini per tipologia e importo a quelli oggetto dell’incarico, svolti dal professionista che assumerà il ruolo di (CSE) | 30 | |
a.2 | Numero massimo di 2 (due) servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) o di solo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) affini per tipologia e importo a quelli oggetto dell’incarico, svolti dai 2 professionisti, abilitati ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. n.50/2016, la cui presenza è obbligatoria all’interno del “Gruppo di lavoro”. | 10 | |
B | Caratteristiche Metodologiche dell’offerta | 40 | |
b.1 | Proposta Migliorativa Tecnico-organizzativa della composizione del “Gruppo di Lavoro” | 8 | |
b.2 | Presenza giovane professionista all’interno del “Gruppo di Lavoro” | 2 | |
b.3 | Presenza del sistema di qualità UNI EN ISO 9001 2008 e successivi aggiornamenti | 3 | |
b.4 | Modalità di svolgimento del servizio ed eventuali proposte migliorative rispetto a quanto previsto nei documenti posti a base di gara | 27 | |
Punteggio complessivo Offerta Tecnica | 80 | ||
C | OFFERTA ECONOMICA - max punti 20 | ||
Ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara | 20 | ||
Punteggio complessivo Offerta Economica | 20 | ||
Punteggio complessivo criteri di valutazione | 100 |
4 La formazione della graduatoria e la conseguente individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verranno effettuate con il metodo aggregativo compensatore.
Art. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO
1 L’importo contrattuale del servizio sarà determinato in base alla percentuale del ribasso offerto dall’aggiudicatario sull’importo posto a base di gara calcolato in base al
D.M.G del 17/06/2016. All’importo, come sopra calcolato, si dovrà aggiungere:
- il contributo integrativo (ora 4%) ai sensi dell’art.10 della legge n.6 del 03/01/1986;
- l’I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.
2 Tutti gli oneri e tutte le spese finalizzate allo svolgimento del servizio ricadono sull’aggiudicatario, senza diritto ad alcun compenso o rimborso, con esclusione dei soli oneri fiscali e dei contributi alla cassa mutua di riferimento.
3 Sono compresi e compensati nell’importo contrattuale tutti gli oneri per trasferte, sopralluoghi, indagini, ritenuti necessari dalla committenza. E’ pertanto compito ed onere dell’aggiudicatario assumere tempestivamente tutte le informazioni necessarie
per lo svolgimento del servizio, al fine di presentare un’offerta economica che sia adeguata e remunerativa rispetto alle attività da svolgere.
4 Il compenso da corrispondere – comprensivo delle spese – sarà commisurato all’importo dei lavori; in particolare il compenso sarà erogato con le seguenti modalità:
- presentazione di notula analitica ad ogni stato di avanzamento lavori della Tangenziale di Guidizzolo (certificato di pagamento alla Ditta) per un importo proporzionale allo stato d’avanzamento stesso e fino ad un massimo pari al 90% dell’importo;
- liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato di collaudo dei lavori della Tangenziale di Guidizzolo.
5 La liquidazione dei compensi spettanti all’aggiudicatario avverrà su presentazione di notula analitica e successiva fattura e sarà subordinata alla verifica di regolarità contributiva secondo i termini e le procedure vigenti al momento della liquidazione. Rimane a carico della Stazione Appaltante il pagamento dell'I.V.A. di legge.
6 I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture da intestare a: PROVINCIA DI MANTOVA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX.
C.F. 80001070202 e Partita I.V.A. 00314000209. Dal 31 marzo 2015 la Provincia di Mantova non accetta fatture in formato cartaceo e pertanto dovrà essere emessa fattura elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche” del
D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.
La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati: Nome ufficio: Uff-eFatturaPA
CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9
L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario”.
Inoltre nei campi descrittivi la fattura dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per la registrazione. Perciò, ferme restando le indicazioni previste dall’art. 21 del DPR n. 633/72 e dall’art. 191 del Tuel, la fattura dovrà riportare le informazioni sotto indicate:
1) Servizio Progettazione stradale, Porti e Strutture Complesse
2) Determina n. … del …/…/…………
3-4) Capitolo …… / Impegno di spesa 2016/………...
5) CIG: ……………….
6) IBAN del Conto Dedicato ………………………….
7) Scadenza del pagamento …/…/…………
7 Per effetto di quanto disposto dall’art.1, c.629, lett.b), della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto l’art.17-ter al DPR 633/1972, (c.d. split payment), l’I.V.A. relativa alle fatture emesse verrà versata direttamente dalla Provincia di Mantova destinataria delle fatture stesse. Di conseguenza, le fatture dovranno riportare la seguente dicitura: “IVA da versare a cura della Provincia di Mantova ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”.
Art. 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1 In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’aggiudicatario e gli eventuali
subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione.
2 In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG 6921133B9F). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell’affidamento.
3 A tal fine l’aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
4 La Provincia di Mantova verificherà, inoltre, che negli eventuali contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con altri eventuali subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
5 Al fine di mettere la Provincia di Mantova in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall’art. 3 comma 9 della legge in commento, l’aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Provincia tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.
6 Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.
Art. 13 - RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO
1 L’operatore economico aggiudicatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e delle prestazioni dedotte nel presente Capitolato Prestazionale e della perfetta esecuzione dei servizi affidati, restando inteso che le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato e nei documenti di gara sono da esso riconosciute idonee al perseguimento degli scopi della Committenza. L’osservanza di tali norme e il recepimento delle indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione del contratto non limitano la responsabilità dell’aggiudicatario e dei professionisti che eseguono il servizio.
2 In particolare l’aggiudicatario è responsabile di eventuali difformità rispetto alle prescrizioni vigenti, anche se non esplicitamente richiamate nel presente Capitolato e nei documenti di gara e contrattuali, nonché di ogni inesattezza, omissione od errore
riscontrati nell’esecuzione del servizio o nella documentazione che l’aggiudicatario dovrà produrre in riferimento all’attività svolta.
3 L’aggiudicatario si impegna a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione di terzi riguardo alla proprietà intellettuale di quanto elaborato, ai programmi utilizzati ed a quanto connesso all’attuazione del contratto.
4 L’aggiudicatario dovrà mantenere la massima riservatezza nello svolgimento del servizio, sulle indicazioni di volta in volta ricevute dal Committente, sui tempi di esecuzione dei lavori, ecc.. L’eventuale uscita di informazioni non autorizzate per iscritto dal RUP potrà essere causa di richiesta di allontanamento e sostituzione del personale e/o consulenti responsabili.
Art. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1 L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP e dal Direttore dei Lavori in fase di esecuzione del servizio, rendono passibile l’operatore economico aggiudicatario dell’applicazione di penali sino, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto per inadempimento. In particolare saranno applicate le seguenti penali, da trattenersi sui pagamenti intermedi della prestazione:
a) con riferimento all’obbligo di reperibilità del CSE saranno applicati € 500,00 (euro cinquecento/00) di penale per ogni 60 minuti o frazione di 60 minuti di ritardo rispetto alle 4 ore previste dal presente Capitolato o rispetto al minor tempo offerto in sede di gara;
b) con riferimento alla mancata elaborazione e consegna di elaborati e documentazione (relazione tecnica periodica, verbali di sopralluogo, ecc.) richiesti per il corretto svolgimento del servizio oltre i termini stabiliti e concordati con la Committenza, saranno applicati € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo;
c) con riferimento ai tempi di presenza sul cantiere del CSE e del “Gruppo di lavoro” indicati nell’offerta tecnica, verrà applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di mancata presenza del C.S.E. e una penale di
€ 300 (euro trecento/00) per ogni giorno di mancata presenza di uno o più degli altri componenti il “Gruppo di lavoro” .
d) con riferimento agli obblighi di cui all’art. 5 comma 2, lett. b) del presente Capitolato oltre i termini stabiliti e concordati con la Committenza, saranno applicati € 300 (euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo;
e) con riferimento agli obblighi di partecipazione a incontri e riunioni previsti dal presente Capitolato e/o garantiti in sede di offerta tecnica saranno applicati € 500,00 (euro cinquecento/00) di penale per ogni assenza
2 Eventuali deroghe ai tempi e alle modalità contrattualmente fissate per l’esecuzione del servizio nonché eventuali proroghe richieste dall’aggiudicatario in merito ai termini di presentazione di documentazione ed elaborati potranno essere concesse dalla Committenza solamente per giustificati motivi o causa di forza maggiore,
3 Fatta salva l’ipotesi di deroghe o proroghe di cui al comma precedente, il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presenza sul cantiere del CSE e del “Gruppo di
lavoro” conformemente a quanto offerto in gara dall’aggiudicatario così come qualsiasi protratta violazione degli obblighi assunti contrattualmente dall’aggiudicatario, comporteranno la risoluzione del contratto se protratti per un tempo superiore a 30 gg (anche non consecutivi)
4 Costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale la mancata sospensione in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle parti.(art. 5, comma 2, lett.f ) del presente Capitolato).
5 La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell’aggiudicatario con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con il medesimo aggiudicatario.
6 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento all’aggiudicatario inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del contratto, decurtato delle penali maturate secondo i disposti del l° comma del presente articolo.
7 Resta ferma la facoltà del Committente di procedere, nei confronti della parte incaricata, per il risarcimento del danno provocato comprese le nuove od ulteriori spese che l’Amministrazione dovrà assumere a causa dell’inadempimento.
Art. 15 – RECESSO
2 Il recesso da parte dell’aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione Provinciale per i danni provocati.
1 La Provincia, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2237 comma 1 del Codice Civile, per cause dipendenti dall’esecuzione dei lavori della tangenziale di Guidizzolo o comunque per comprovati motivi di interesse pubblico; in tal caso l’aggiudicatario avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte, senza la possibilità di ulteriori compensi o risarcimenti..
Art. 16 - RISERVATEZZA
1 I dati personali dell’operatore economico aggiudicatario nonché i dati personali dei singoli professionisti che faranno parte del “Gruppo di lavoro” saranno trattati dal Committente ai sensi del D.Lgs. 196/03
Art. 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1 E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 è ammessa la cessione dei crediti di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Provincia di Mantova prima dell’effettuazione dei pagamenti.
3 Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo . Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010
4 La Provincia di Mantova potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art.19 – DISPOSIZIONI FINALI
1 Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Prestazionale si fa riferimento al D.M.G. del 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24 comma 8 del D.lgs 50/2016”.
2 Il presente atto, redatto in forma pubblica-amministrativa è soggetto ad I.V.A. e sarà soggetto a registrazione.
3 Saranno a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione del contratto, comprese le spese di trascrizione e i diritti di segreteria, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico della Provincia di Mantova .
4 L’operatore economico aggiudicatario ha inoltre l’obbligo di rimborsare alla Provincia di Mantova le spese di pubblicazione, del bando e dell’esito di gara, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 c. 5 e 216 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
5 La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Mantova ed è esclusa la competenza arbitrale.
il Responsabile del Procedimento
Arch. Xxxxxx Xxxxxx.
il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx