CONTRATTO DI OSPITALITA’ Tra
CONTRATTO DI OSPITALITA’
Tra
ASP (Azienda servizi alla persona) Ambito 9 (C.F. 92024900422 e P. IVA 02546320421), con sede legale a Xxxx (XX), Xxx Xxxxxxx x. 00, in persona della Responsabile U.O. Strutture Residenziali per anziani Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
e
1) Il/la sig. / sig.ra
Nato/a a (Prov. ) (Regione ) il
Residente a
(Prov.
) (Regione
) Via
(RAPPRESENTANTE VOLONTARIO)
n.
tel.
In qualità di: e come tale obbligato al pagamento della retta mensile e di tutte le prestazioni erogate ed alla sottoscrizione del presente “contratto di ospitalità” in nome e per conto dell’ospite sig./ sig.ra
Nato/a a (Prov. ) (Regione ) il
Residente a
)
(Prov.
) (Regione
Via n. tel. ;
2) Sig./ra
Nato/a a (Prov. ) (Regione ) il
Residente a
)
(Prov. ) (Regione
Via n. tel.
In qualità di: ed obbligato in solido al pagamento della retta mensile e di tutte le prestazioni erogate ed alla sottoscrizione del “contratto di ospitalità” (COOBBLIGATO)
PREMESSO
- che l’ASP Ambito 9 gestisce servizi residenziali per anziani erogati all’interno della struttura adibita a Residenza protetta / Casa di Riposo denominata “XXXXXXXX XXXXXXXX XX”, sita a Jesi in Xxx Xxxxxxx x. 00;
- che la struttura denominata “XXXXXXXX XXXXXXXX XX” è suddivisa in due tipologie residenziali:
1) RESIDENZA PROTETTA: destinata esclusivamente ad ospiti non autosufficienti;
2) CASA DI RIPOSO: destinata esclusivamente ad ospiti autosufficienti o non autosufficienti purchè compatibili con la struttura Casa di Riposo per come certificato dall’Unità Valutativa Integrativa (UVI) competente per territorio di residenza del richiedente;
- che i servizi residenziali per anziani erogati dall’ASP Ambito 9 sono quelli specificati nella CARTA DEI SERVIZI della Residenza Protetta/Casa di Riposo “Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX” di Jesi, che integra la Carta generale dei Servizi dell’ASP Ambito 9, nonché nel Regolamento per l’accesso ai servizi dell’area strutture residenziali per anziani dell’ASP Ambito 9, tutti da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto e di cui
il contraente dichiara di accettarne incondizionatamente e conoscerne il contenuto.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1 - OGGETTO E DURATA.
Al momento dell'ingresso in struttura all’ospite viene assegnato il posto letto con relativo comodino, armadio e sedia. E’ consentito il possesso di oggetti personali purche´, a insindacabile giudizio della Direzione, compatibili con le norme di sicurezza vigenti e con le caratteristiche dell'ambiente. Nel rispetto delle normative di legge non e` consentito collocare nelle camere assegnate ulteriore mobilia, ed e` assolutamente vietato l’utilizzo di apparecchi elettrici per il riscaldamento, termocoperte, fornelli, ferri da stiro, etc.
L’utilizzo di radio o TV in camera e` consentito solamente se non arreca disturbo ad altri ospiti.
Compatibilmente con le loro condizioni psico-fisiche tutti gli ospiti vengono sempre coinvolti nelle attività socio-ricreative; i familiari/referenti che non desiderano tale coinvolgimento in favore dei propri cari, sono tenuti a formalizzare preventivamente la richiesta.
La struttura si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento al trasferimento di posto letto che dovesse risultare necessario per assicurare una maggiore appropriatezza del servizio erogato. Tale trasferimento viene effettuato soltanto a seguito di una attenta fase di valutazione che coinvolge tutte le figure professionali presenti all’interno della struttura, che operano in base al seguente ed unico criterio: l’ottimizzazione del servizio assistenziale nel generale interesse di tutti gli ospiti della Residenza Protetta/Casa di Riposo.
I servizi residenziali hanno generalmente una durata indeterminata, ad
eccezione, nei limiti di disponibilità di posti letto idonei, di eventuali “ricoveri di sollievo” per i quali sono determinate le date di ingresso e di dimissione dalla struttura. In caso di mutate ed aggravate condizioni dello stato psico- fisico e sanitario di tale tipologia di utente, l'Unita` Valutativa Integrata (UVI) distrettuale puo` disporne il trasferimento ad una piu` idonea struttura sanitaria.
ART. 3 – PRESTAZIONI. RESIDENZA PROTETTA:
La residenza protetta e` una struttura ad elevata integrazione socio- sanitaria destinata ad accogliere anziani non autosufficienti non curabili a domicilio e che hanno necessita` di prestazioni alberghiere, assistenziali e sanitarie complesse ed integrate.
Le prestazioni garantite all’ospite non autosufficiente sono esclusivamente quelle sotto riportate:
• Giornata alimentare composta da: colazione, pranzo, cena, bevanda a meta` mattinata e merenda pomeridiana; diete speciali per patologie su prescrizione medica;
• Igiene personale quotidiana e bagno ad immersione ogni 10/12 giorni;
• Igiene e pulizia quotidiana della camera di appartenenza;
• Rifacimento letto quotidiano con cambio lenzuola a giorni alterni;
• Servizio lavanderia dei capi personali e guardaroba;
• Servizio di podologia ove necessario;
• Servizio di fisioterapia su prescrizione del fisiatra;
• Attivita` di socializzazione/animazione;
• Servizio parrucchiere/barbiere;
• Servizio religioso;
• Accompagnamento a visite specialistiche, secondo necessita`, solo per gli ospiti soli e privi di familiari e/o persone di riferimento;
• Eventuale assistenza tutelare in caso di ricovero ospedaliero, limitatamente al servizio di ritiro e consegna degli indumenti da sostituire, solo per gli ospiti soli e privi di familiari e/o persone di riferimento;
• Assistenza tutelare aggiuntiva a quella stabilita dalla Convenzione ASUR in vigore.
Qualsivoglia prestazione non rientrante in quelle sopra riportate, qualora fornita a seguito di specifica richiesta, si intende a totale carico dell’utente, da pagare al di fuori della tariffa giornaliera applicata;
CASA DI RIPOSO:
La casa di riposo e` destinata ad anziani autosufficienti che per senilita` avanzata, solitudine o altro motivo, richiedono prestazioni alberghiere, assistenziali e sanitarie semplici, ma comunque in grado di assicurare loro una adeguata garanzia di protezione.
Le prestazioni garantite all’ospite autosufficiente sono esclusivamente quelle sotto riportate:
• Giornata alimentare composta da: colazione, pranzo, cena, bevanda a meta` mattinata e merenda pomeridiana; diete speciali per patologie su prescrizione medica;
• Igiene e pulizia quotidiana della camera di appartenenza;
• Rifacimento letto quotidiano con cambio lenzuola a giorni alterni;
• Servizio lavanderia dei capi personali e guardaroba;
• Servizio di podologia ove necessario;
• Servizio di fisioterapia su prescrizione del fisiatra;
• Attivita` di socializzazione/animazione;
• Servizio parrucchiere/barbiere;
• Servizio religioso;
• Pronto intervento socio-assistenziale e sanitario in caso di emergenza;
• Assistenza tutelare aggiuntiva a quella stabilita dalla L.R. 20/2002 e dalla L.R. n. 21/2016.
Qualsivoglia prestazione non rientrante in quelle sopra riportate, qualora fornita a seguito di specifica richiesta, si intende a totale carico dell’utente, da pagare al di fuori della tariffa giornaliera applicata.
ART. 4 – RETTA DI RICOVERO.
Il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Ambito 9 determina periodicamente la partecipazione alla spesa – RETTA - da parte dell’utenza. La retta comprende tutte le prestazioni previste nel presente contratto, come sopra meglio descritte. Attualmente la quota di partecipazione al costo del servizio richiesta all'ospite e` pari a:
⮚ € 42,00 al giorno per i residenti nel Comune di Jesi al momento dell’ingresso in struttura;
⮚ € 45,00 al giorno (maggiorazione di € 3 al giorno) per i non residenti nel Comune di Jesi al momento dell’ingresso in struttura.
Tali rette sono uniche per ciascuna tipologia di posto letto presente in Residenza Protetta e in Casa di Riposo. In caso di assenza dell'ospite dalla struttura residenziale per qualsivoglia motivo (compreso il ricovero ospedaliero), la quota di partecipazione al costo del servizio deve essere corrisposta nella misura del 50% per tutto il periodo di assenza.
La quota di partecipazione al costo del servizio, calcolata per intero a partire dal giorno di ingresso in struttura, ha cadenza mensile e deve essere versata in forma posticipata entro i primi dieci giorni del mese
successivo a quello di riferimento. La giornata di dimissione/decesso non viene conteggiata nel calcolo della quota di partecipazione al costo del servizio.
Qualora l'utente non sia in grado di provvedere al pagamento della retta, puo` richiedere una compartecipazione alla spesa, rivolgendosi all'assistente sociale preposta che, a seguito di presentazione di dichiarazione ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali, operera` una valutazione della situazione economica per accertare il livello di agevolazione previsto.
ART. 5 – DIMISSIONI.
Il servizio puo` essere interrotto in caso di:
- Rinuncia volontaria dell'utente, del rappresentante volontario, del tutore legale, dell’amministratore di sostegno;
- Decesso dell’utente;
- Dimissione d’autorita`.
Nel caso di richiesta di dimissione volontaria, l'ospite e/o il familiare, tutore/amministratore di sostegno deve inoltrare una richiesta scritta almeno 10 giorni prima la dimissione stessa.
L'ospite puo` anche essere dimesso d’autorita` dall’ASP Ambito 9, con il preavviso scritto di almeno 10 giorni, nel caso di:
⮚ Comportamento dell'ospite, anche dopo svariati richiami, palesemente in contrasto con le disposizioni del Regolamento e/o della Carta dei Servizi, oppure incompatibile con il buon andamento della vita comunitaria;
⮚ Mancata corresponsione, anche di una soltanto, delle rette di ricovero, decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, salva in ogni caso la facolta` della ASP Ambito 9 di agire in ogni sede per il
recupero del relativo credito;
⮚ Specifica decisione da parte dell'UVI relativamente a mutate ed aggravate condizioni dello stato psico-fisico e sanitario dell’utente ed alla disponibilita` dei posti-letto convenzionati.
Art. 7 – OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE VOLONTARIO DELL’UTENTE E DEL COOBBLIGATO.
Il rappresentante volontario dell’utente ed il sottoscrittore (coobbligato in solido) diverso dall’ospite che viene inserito nella Residenza protetta/Casa di Riposo e che riceve le prestazioni assistenziali previste dal presente accordo e dalla CARTA DEI SERVIZI dichiarano:
1) di voler rispettare le disposizioni, le indicazioni e le norme regolamentari emanate dalla Direzione della Struttura Residenza protetta/Casa di Riposo “Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX” di Jesi;
2) di aver preso conoscenza e di voler uniformarsi ai contenuti della CARTA DEI SERVIZI della Residenza Protetta/Casa di Riposo “Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX” di Jesi;
3) di impegnarsi, in solido tra loro, al pagamento delle rette e di tutte le altre eventuali spese relative alle prestazioni erogate.
ART. 8 – FORO COMPETENTE.
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione e/o applicazione del presente contratto, xxxx` competente a decidere il Foro di Ancona.
ART. 9 – CLAUSOLA FINALE.
Tutto quanto non e` disciplinato dal presente contratto e` regolamentato dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di assistenza socio-sanitaria per anziani.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
ASP Ambito 9
La Responsabile U.O. Strutture Residenziali per anziani Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il rappresentante volontario dell’ospite
Il coobbligato in solido
A norma degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il sottoscrittore/i sottoscrittori, previa lettura del presente contratto di ospitalità, dichiara/dichiarano di approvare i n. 9 (nove) articoli sopra riportati, autorizzando ed acconsentendo al trattamento dei dati personali e sensibili in esso contenuti.
Data
Il rappresentante volontario dell’ospite
Il coobbligato in solido