ACCORDO DI PROGRAM M A FINALIZZATO ALL’ATTIVAZIONE
ACCORDO DI PROGRAM M A FINALIZZATO ALL’ATTIVAZIONE
DELLA RETE DI RISERVE “ Valle del Chiese” (L.P. 23 maggio 2007 n. 11)
SUL TERRITORIO DEI COM UNI DI
Storo, Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone.
Premesso che:
1. la Valle del Chiese è caratterizzata dalla presenza di corsi d’acqua, ambiti fluviali, pascoli e ambienti forestali e montani di grande valenza naturalistica e paesaggistica;
2. la valle è inoltre qualificata per la presenza sul suo territorio del Parco Naturale Adamello Brenta, nonché delle seguenti aree protette:
Zone Speciali di Conservazione:
IT3120101 Condino (sup. 70,17 ha)
XX0000000 Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx (sup. 26,74 ha) IT3120066 Palù di Boniprati (sup. 10,73 ha) XX0000000 Xxxxx Xxxx – Clevet (sup. 491,00 ha)
Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale:
IT3120065 Lago d'Idro (sup. 14,33 ha)
Riserve naturali provinciali:
Lago d'Idro (sup. 14,33 ha)
Palù di Boniprati (sup. 10,73 ha)
Riserve locali:
Palvico-Lora (A) (sup. 21,3 ha) Palvico-Lora (B) (sup. 1,14 ha) Darzo (sup. 6,23 ha)
Sorini (sup. 7,41 ha) Cimego (sup. 6,35 ha)
Palù delle Maresse (sup. 4,14 ha)
3. nell'ambito del Progetto Europeo Life+ T.E.N. la Provincia ha condotto uno studio denominato “ inventario delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività nell'Ambito Territoriale Omogeneo Valle del Chiese” finalizzato alla ricognizione dei valori ambientali e naturalistici della valle e all'individuazione delle
relative azioni di tutela attiva volte alla conservazione e valorizzazione di tale patrimonio;
4. tale studio è stato oggetto di un processo partecipativo con amministratori e portatori di interesse svoltosi in Valle del Chiese fra i mesi di settembre e dicembre 2015. La fase di condivisione ha avuto un esito positivo riscontrabile nelle numerose proposte emerse e dall’elevato numero di cittadini e di associazioni coinvolte;
5. lo studio ha prodotto un inventario di possibili interventi di miglioramento dello stato dell’ambiente nell’Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) Chiese, anche legati allo sviluppo di un’economia locale basata sull'uso sostenibile delle risorse naturali e finalizzata ad offrire servizi ecosistemici;
6. più recentemente, sono state avviate forme congiunte di gestione dei territori silvo-pastorali attraverso l’istituzione delle Associazioni Forestali di Basso Chiese e Ledro e di AFRA, nella prospettiva di superare l’aspetto aziendale nella gestione delle risorse naturali ed operare invece su un piano di interventi congiunto e a più ampia scala;
7. le Amministrazioni comunali di Storo, Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di BonoPrezzo e Valdaone hanno stipulato nell’anno in corso un Protocollo d’intesa per la realizzazione della Rete di riserve “ Valle del Chiese” . In base a tale atto, le stesse credono che una valorizzazione del contesto territoriale della Valle del Chiese e del suo patrimonio naturale (in termini di elementi naturali, paesaggistici, incluse le aree protette) possa rappresentare un‘occasione di sviluppo e di lavoro per le nuove generazioni; ed essere funzionale al miglioramento dell’attrattiva del territorio, con particolare riferimento all’offerta turistica e nello specifico ad un segmento di utenza sempre più attento agli aspetti di rilevanza ambientale e di bellezza paesaggistica.
Preso atto che:
- la Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 “ Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” contempla la possibilità di attivare su base volontaria, previa stipula di un apposito “ Accordo di Programma” , una “ Rete di riserve” in virtù della quale i Comuni Amministrativi territorialmente interessati divengono soggetti responsabili per la conservazione delle aree protette presenti sui propri territori e per la predisposizione del relativo piano di gestione;
- il primo “ Atto di indirizzo sullo sviluppo sostenibile” adottato dalla Giunta Provinciale il 28 giugno 2000 per definire i caratteri specifici dello sviluppo sostenibile del territorio trentino nel decennio 2000 – 2010, cui fa seguito il documento programmatico PASSO – Patto per lo Sviluppo Sostenibile del Trentino “ 2020 e oltre” che fornisce indicazioni e impegni su strategie sostenibili di lungo periodo individuando vari obiettivi ed azioni, tra cui:
• Obiettivo B1 - Accelerare l’attuazione del PUP per quanto riguarda la pianificazione del paesaggio e il consolidamento delle rete ecologica nonché attuare quanto previsto delle Linee guida forestali;
• Obiettivo B2 - Sviluppare la Rete di riserve;
• Azione B2.2 - Concretizzare le misure di conservazione attiva, dando impulso alla redazione di piani di gestione delle reti di riserve ed alle azioni di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000;
• Obiettivo B5 - Promuovere un modello aggiornato di sviluppo turistico sostenibile e competitivo del territorio provinciale;
• Azione B5.3 - Diffondere il modello CETS (Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette) come strumento integrato di partecipazione degli attori territoriali e di misurazione delle performance della sostenibilità e competitività del turismo;
• Obiettivo D2 - Consolidare la partecipazione della società civile all’elaborazione delle decisioni pubbliche anche attraverso l’inclusione digitale e il miglioramento delle competenze nell’uso delle nuove tecnologie;
• Azione D2.1 - Definire ed utilizzare procedure di consultazione e partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e alle scelte relative alla sostenibilità del Trentino;
- il progetto Life+ T.E.N. ha definito per la Valle del Chiese l’Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) Chiese quale territorio significativo dal punto di vista naturalistico ed inclusivo delle aree protette presenti e ha prodotto il documento denominato “ C2: inventario delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività ecologica” ;
- le Amministrazioni Comunali di Storo, Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone, anche sulla base del succitato documento, hanno manifestato la volontà congiunta di attivare una “ Rete di riserve” sul territorio dei comuni coinvolti quale primo passo in direzione dell’istituzione dell’eventuale Parco Fluviale del Chiese;
si conviene e si stipula i l presente “ Accordo di Programma” tra
Comune di Storo Comune di Bondone Comune di Borgo Chiese
Comune di Castel Condino Comune di Pieve di Bono-Prezzo Comune di Valdaone
A.S.U.C. di Cologna Comunità delle Giudicarie BIM del Chiese
CAPO I – Obiettivi e Pianificazione
Art. 1 - Obiettivi dell’Accordo di Programma
1. Il presente Accordo di Programma concerne la realizzazione di una gestione unitaria e coordinata delle aree protette presenti sul territorio dell’ATO Chiese all’interno dei Comuni Amministrativi di Storo, Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo e Valdaone, finalizzata alla conservazione attiva delle stesse, alla tutela e al miglioramento dello stato di conservazione delle emergenze ambientali che ne hanno giustificato l’istituzione e alla loro valorizzazione in chiave educativa e ricreativa.
2. In particolare l’accordo di programma è finalizzato all’ottenimento dei seguenti obiettivi generali:
a. la salvaguardia, il sostegno e la promozione delle attività tradizionali che fanno riferimento all’uso civico, alla selvicoltura, all’allevamento zootecnico, al pascolo, all’agricoltura di montagna, alla caccia, alla pesca, alla raccolta dei funghi e dei frutti del bosco e all’apicoltura, come elementi rilevanti e sostenibili della presenza antropica nelle aree di montagna;
b. il mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat delle zone Natura 2000 di cui alle direttive europee Uccelli (79/ 409/ CEE) e Habitat (92/ 43/ CEE), diffonderne la conoscenza e promuoverne il rispetto tra cittadini e ospiti con campagne di sensibilizzazione, attività didattiche mirate e la costituzione di percorsi didattico-fruitivi, ove ciò non incida negativamente sull'esigenza primaria di conservazione;
c. il promuovere la rete di riserve in un'ottica di valorizzazione del turismo sostenibile inteso come “ qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree protette” (Fonte CETS1);
d. il promuovere la partecipazione di cittadini e portatori di interesse e la diffusione di tutte le informazioni e i dati relativi alla rete di riserve in forma fruibile anche a non tecnici;
e. il promuovere la mobilità integrata nella Rete di riserve “ Valle del Chiese” favorendo la complementarietà dei vari mezzi di trasporto collettivo e rafforzando l’utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile;
f. il valorizzare la rete sentieristica esistente di mezza costa e la pista ciclabile di fondovalle quali strumenti di fruizione dell’ambito fluviale del Chiese e dei vari corridoi di connessione ecologica, evidenziandone le potenzialità per l’outdoor;
g. il qualificare e diversificare l'offerta turistica sostenibile riconoscendo il territorio come primo fattore di attrattiva;
1 Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree protette (EUROPARC, 1994): qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree protette
h. il sostenere l’integrazione dei vari strumenti di pianificazione territoriale e di gestione forestale.
3. Fatte salve decisioni assunte dalla Conferenza della Rete per sanare puntuali situazioni eccezionali, nel perseguire tali obiettivi, l'istituzione della Rete di Riserve “ Valle del Chiese” non saranno introdotti ulteriori vincoli e divieti rispetto a quelli già stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale e per le specifiche tipologie di aree presenti nella rete di riserve, in materia di gestione del territorio e di svolgimento delle attività tradizionali.
4. Gli obiettivi generali elencati saranno perseguiti sulla base delle strategie definite, in accordo con quanto prescritto sia dalla legislazione provinciale e nazionale sia dalle Direttive comunitarie, nel progetto d'attuazione della rete di riserve, allegato sostanziale del presente accordo.
5. Resta aperta la possibilità di partecipazione attiva alla Rete di Riserve nonché al futuro Parco Fluviale del Chiese ai Comuni amministrativi limitrofi che desiderassero associarsi al progetto.
Art. 2 - Progetto d'attuazione della Rete di Riserve
6. Al presente accordo di programma viene allegato il Progetto d’attuazione della Rete di riserve “ Valle del Chiese” che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Tale documento, redatto secondo quanto previsto dall’art. 47 comma 5 della L.P. 11/ 07, include:
Analisi del contesto territoriale
Il contesto amministrativo e le Aree Protette Le valenze naturalistiche
Aspetti programmatici Istituzioni e programmi rilevanti
Le proposte programmatiche
La proposta di area della Rete di Riserve Indirizzi ed obiettivi
Il programma di interventi triennale Il programma finanziario
La governance
Gli indirizzi del piano di gestione Obiettivi da raggiungere Riferimenti tecnico-istituzionali L’Area della Rete e la Connettività Alcuni contenuti funzionali
Aspetti di peculiare interesse
Art. 3 – Linee di indirizzo per i l piano di gestione
1. Il piano di gestione della rete di riserve assume come contenuti sostanziali le strategie attuative e le azioni contenute nel progetto d'attuazione di cui all'art. 2 per ampliarne e svilupparne i contenuti specifici, con particolare attenzione alle misure di conservazione dei siti Natura 2000 inclusi nella rete.
2. Il piano di gestione verrà adottato entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, in una logica di gestione unitaria dei territori considerati e delle iniziative di sviluppo locale sostenibile connesse alla risorsa territoriale.
3. In fase di elaborazione del piano di gestione potrà essere valutata, con l'accordo unanime di tutte le parti, l'inclusione nella rete di riserve di ulteriori aree, a partire da quelle indicate nel progetto d'attuazione di cui all'art. 2 senza che questo modifichi la validità del presente accordo di programma.
4. L'elaborazione del piano di gestione della rete di riserve prevederà forme di partecipazione da parte dei diversi attori locali dando concreta attuazione agli organi di gestione previsti al Capo II del presente accordo, nella prospettiva di stimolarne il ruolo attivo nella fase di attuazione delle diverse azioni e di perseguire una reale sostenibilità del piano.
5. Il piano di gestione della rete di riserve verrà elaborato ai sensi del “ Regolamento concernente le procedure per l’individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l’adozione e l’approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)” con D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/ Leg. e sulla base delle linee guida elaborate nell’ambito del progetto LIFE TEN, azione A 4.
6. Il dettaglio delle linee di indirizzo per il Piano di gestione è contenuto nel Progetto di Attuazione allegato al presente documento.
7. Il piano di gestione incorpora, per aspetti di conservazione, il progetto “ C2: inventario delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività ecologica” prodotto da Life+ T.E.N. (Trentino Ecological Network), cofinanziato dall’Unione Europea ed approvato dalle Amministrazioni comunali.
Art. 4 - Parco f luviale
1. L'istituzione della Rete di riserve “ Valle del Chiese” è premessa per l’eventuale evoluzione in Parco Fluviale ai sensi dell’art. 48 della legge provinciale 11/ 2007 ed eventuali successive modificazioni.
2. L’eventuale cambio di denominazione della Rete di riserve “ Valle del Chiese” in “ Parco Fluviale del Chiese” avverrà nel rispetto integrale di quanto previsto dal precedente art. 1 comma 3.
Art. 5 - Partecipazione ai progetti di sistema
1. La Rete di riserve Valle del Chiese si impegna a partecipare attivamente ai progetti di sistema proposti dalla Provincia autonoma di Trento, al fine di promuovere uno sviluppo organico e coordinato del sistema delle aree protette. In particolare la Rete si impegna a dare attuazione agli indirizzi provinciali approvati dalla PAT, condivisi nell’ambito del Coordinamento provinciale delle Aree Protette e della Cabina di regia delle Aree Protette in materia di:
a) cartellonistica e manuale tipologico per la grafica coordinata;
b) piano di monitoraggio di Natura 2000 elaborato nell’ambito del progetto Life+TEN;
c) Carta Europea del Turismo Sostenibile, aderendo ai principi della Carta e promuovendo l’adeguamento della propria offerta turistica agli standard previsti da tale strumento, condividendone i contenuti e le finalità. Tale processo dovrà in ogni caso svilupparsi in coerenza con la strategia provinciale di sviluppo del turismo sostenibile nelle aree protette - Turnat;
d) educazione ambientale, aderendo all’approccio metodologico e organizzativo che verrà definito nell’ambito del progetto “ Biodiversità partecipata” .
Art. 6 - Azioni prioritarie per i l primo triennio
1. Sono previste le seguenti azioni prioritarie per il primo triennio di attività della Rete di riserve Valle del Chiese:
A COORDINAM ENTO E SPESE GENERALI
A 1 Spese di coordinamento e di conduzione della Rete
A 2 Partecipazione a progetti di sistema proposti dalla PAT
B STUDI, M ONITORAGGI, PIANI
B1 Elaborazione del piano di gestione B2 Progetto didattico complessivo
B3 Studio e valutazione impatto cinghiale B4 Studio Idroland
C COM UNICAZIONE, EDUCAZIONE, FORM AZIONE
C1 Attività formativa
C2 Istruzione sito WEB della Rete di Riserve C3 Istruzione App Aree Protette
D SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE (AZIONI IM M ATERIALI)
D1 Adesione alla CETS
D2 Valorizzazione dei prodotti locali
E AZIONI CONCRETE PER FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE
E1 Percorsi a tema
F AZIONI CONCRETE DI CONSERVAZIONE E TUTELA ATTIVA
F1 Riqualificazione ambientale di corsi e specchi d'acqua (rimodellamento Fossa Formigher)
F2 Riqualificazione ambientale di corsi e specchi d'acqua (miglioramento alvei per marmorata)
F3 Ripristino di corsi e specchi d'acqua (riserva locale Cimego) F4 Recupero castagneti e sensibilizzazione
F5 Rinaturalizzazione e sostituzione dei popolamenti secondari F6 Miglioramenti ambientali per fini faunistici
F7 Recupero prati da fieno ricchi di specie abbandonati F8 Controllo del fragmiteto nelle zone umide
F9 Controllo delle specie arboree e arbustive nelle zone umide F10 Prevenire le collisioni tra veicoli e grandi mammiferi
G FONDO PER AZIONI PARTECIPATE
G1 Azioni proposte nell’ambito del percorso partecipativo di redazione del Piano di Gestione
Art. 7 - M odalità attuative delle azioni
1. La Rete attua le azioni previste dal progetto di attuazione direttamente ovvero delegando i soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, secondo le forme e le modalità previste dal successivo art. 16.
2. La Rete promuove l'attuazione delle azioni previste dal progetto di attuazione anche attraverso i partecipanti al Forum territoriale e/ o altri soggetti pubblici e/ o privati non firmatari del presente Accordo, mediante la stipula di specifici protocolli d'intesa con l'Ente capofila, secondo le forme e le modalità previste dal successivo art. 16, che garantiscano la coerenza con le finalità e gli obiettivi della Rete.
Art. 8 – Risorse Finanziarie per i l primo triennio
1. Le ipotesi di spesa per l’attuazione della Rete di riserve Valle del Chiese per il primo triennio di vigenza del presente Accordo di Programma sono esposte nell’Allegato Progetto di Attuazione – programma finanziario. In sintesi esse sono ripartite come di seguito dettagliato. Le relative risorse sono gestite con gli strumenti di programmazione e di bilancio finanziario propri dell'Ente capofila.
2. Per la realizzazione delle azioni prioritarie di cui all'art. 6 e per il funzionamento ordinario della rete di riserve è prevista l'attivazione di diversi canali di finanziamento così ripartiti:
a. Provincia autonoma di Trento, risorse ex art. 96 L.P. 23 maggio 2007 n. 11 pari a 150.000,00 euro nel rispetto dei criteri stabiliti dalla D.G.P. 1043/ 2012 del 25.05.2012;
b. cofinanziamento da parte della Comunità delle Giudicarie pari a 90.000,00 euro comprensivo anche delle quote di cofinanziamento per la partecipazione ai bandi del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020;
c. cofinanziamento da parte del BIM Chiese pari a 75.000,00 euro comprensivo anche delle quote di cofinanziamento per la partecipazione ai bandi del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020;
x. xxxxxxx alle misure del Piano di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 per la realizzazione di varie azioni, a partire dal 2017, pari a 335.170,00 euro;
e. Fondi dei Comuni sottoscrittori, stanziati nei rispettivi bilanci per un importo totale di euro 45.210,00, come di seguito ripartiti:
• Storo: euro 10.580,00 comprensivo anche delle quote di cofinanziamento per la partecipazione ai bandi del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020;
• Bondone: euro 1.910,00 comprensivo anche delle quote di cofinanziamento per la partecipazione ai bandi del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020;
• Borgo Chiese: euro 18.620,00 comprensivo anche delle quote di cofinanziamento per la partecipazione ai bandi del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020;
• Pieve di Bono-Prezzo: euro 11.300,00 comprensivo anche delle quote di cofinanziamento per la partecipazione ai bandi del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020;
• Castel Condino: euro 1.300,00 Euro;
• Valdaone: euro 1.500,00.
3. Per quanto riguarda le risorse ex art. 96 L.P. 23 maggio 2007 n. 11 in sede di elaborazione del progetto di attuazione le spese discrezionali verranno contenute nel
limite massimo del 10% della spesa complessiva a carico del bilancio provinciale in coerenza con quanto stabilito dalla D.G.P. 1603 dd. 15.09.2014.
CAPO I I - Organizzazione
Art. 9 - Strutture organizzative della Rete
1. La Rete di riserve Valle del Chiese è organizzata nelle seguenti strutture:
a. La Conferenza della Rete;
b. il Presidente della Rete;
c. il Forum Territoriale
d. il Comitato Tecnico - Scientifico
2. Esse sono supportate dal Coordinamento della Rete di riserve, secondo le modalità previste dal successivo art. 15.
Art. 10 - La Conferenza della Rete
1. La Conferenza della Rete è composta da:
a. il Presidente della Rete;
b. il Sindaco di ciascun Comune aderente alla Rete di riserve (escluso il capofila) o un consigliere con delega assessorile;
c. il presidente dell’A.S.U.C. di Cologna o suo delegato;
d. il presidente della Comunità delle Giudicarie o suo delegato;
e. il Dirigente del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia autonoma di Trento o suo delegato;
f. il presidente del BIM Chiese o suo delegato.
2. La Conferenza elegge al proprio interno il Vicepresidente. Questi, oltre a svolgere i compiti che gli sono delegati dal Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Le funzioni di Segretario della Conferenza sono svolte dal Coordinatore tecnico della Rete.
4. La Conferenza della Rete è costituita per la durata dell’Accordo di Programma e svolge le seguenti funzioni:
a. decide i criteri e gli indirizzi strategici per la formazione del Piano di Gestione;
b. adotta il Piano di gestione, ai sensi dell'art. 11 del “ Regolamento concernente le procedure per l’individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l’adozione e l’approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)” ;
c. verifica lo stato di attuazione del Progetto di attuazione ed in particolare del Piano di gestione della Rete;
d. coordina in materia di organizzazione, di personale e di gestione finanziaria;
e. individua il personale dell’Ente capofila che compone il Coordinamento della Rete, determinandone compiti e funzioni;
f. individua i 3 esperti componenti del Comitato Tecnico-scientifico;
g. stabilisce, su proposta del Presidente, la composizione, la durata e l’attività del Forum Territoriale, che viene assunto come riferimento privilegiato ed a cui è tenuta a riferire in merito alle decisioni prese;
x. approva la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete;
i. può proporre, all’unanimità dei componenti, i criteri di riparto e le modifiche al Programma Finanziario durante il periodo di durata dell’Accordo di programma o l’aggiornamento per il successivo periodo di validità. A tal fine l’assenso può essere espresso anche in forma scritta dal componente della Conferenza impossibilitato a partecipare alla seduta stessa;
j. decide e stabilisce ogni altro aspetto riferibile alla governance della Rete, non disciplinato dal presente Accordo;
k. interviene nel procedimento di rinnovo o proroga dell’Accordo di programma e nel procedimento di aggiornamento del Programma finanziario ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 17 durante il periodo di durata dell’Accordo;
l. approva il progetto di attuazione, quale strumento per stabilire gli interventi (tra quelli inseriti nel Piano di Gestione o in coerenza con lo stesso) da realizzarsi annualmente e per definire le attività di partecipazione e comunicazione ad esso collegate;
m. decide in merito al coordinamento delle progettualità ricadenti sul territorio della Rete, sulla base del parere non vincolante istruito dal Comitato tecnico- scientifico della Rete.
5. La Conferenza della Rete, su proposta del Presidente, definisce le regole per il proprio funzionamento (es. modalità di convocazione, verbalizzazione, ecc.).
6. La Conferenza della Rete decide a maggioranza dei presenti ad eccezione dei seguenti casi, nei quali decide a maggioranza degli aventi diritto:
a. per l’approvazione di punti inerenti il piano di gestione;
b. per l’approvazione del Piano di attuazione, del Programma finanziario o di loro variazioni;
c. per l’approvazione delle proposte di modifica del presente Accordo di programma;
d. per l’approvazione dei punti fuori ordine del giorno.
7. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle sedute della Conferenza della Rete è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
8. Alle sedute della Conferenza della Rete potranno partecipare, a discrezione del Presidente o della maggioranza dei membri, con voto consultivo, uno o più rappresentanti scientifici e/ o esperti esterni alle Amministrazioni, membri del Comitato Tecnico o del Forum Territoriale.
9. Le decisioni assunte dalla Conferenza della Rete saranno attuate attraverso determinazioni adottate dai funzionari del Comune capofila sulla base del verbale redatto dal Segretario della Conferenza.
10. Ai componenti della Conferenza non spetta alcun compenso o rimborso per l’attività svolta
Art. 11 - Presidente della Rete
1. Le funzioni di Presidente della Rete di riserve sono esercitate dal Sindaco del Comune capofila di cui al successivo art. 16 o suo delegato, che la rappresenta.
2. Il Presidente rimane in carica per la durata dell’Accordo di Programma e può essere riconfermato alla scadenza del mandato.
3. Il Presidente:
a. convoca e presiede la Conferenza della Rete ed il Forum, predisponendone l'ordine del giorno;
b. sovrintende all'andamento generale della Rete;
c. presenta alla Conferenza della Rete la relazione annuale sullo stato di attuazione e sull’attività svolta, le proposte di indirizzo elaborate dal Comitato tecnico- scientifico e/ o dal Forum territoriale, comprese quelle eventualmente non previste dal progetto d’attuazione;
d. affida al Coordinatore tecnico il coordinamento e la direzione delle attività della Rete;
e. partecipa al coordinamento provinciale delle aree protette;
f. garantisce la trasparenza delle decisioni e delle informazioni tra gli organi di gestione della rete.
4. Al Presidente della Rete non spetta alcun compenso o rimborso per l’attività svolta
Art. 12 - Forum Territoriale
1. Al fine di condividere il progetto della Rete di riserve Valle del Chiese e realizzarlo con la massima partecipazione possibile viene istituito il Forum Territoriale, con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere la popolazione e i vari portatori di interesse delle realtà economiche, sociali e ambientali. Il Forum Territoriale collabora con la Conferenza della Rete per assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini alla Rete di riserve e può essere consultato dalla medesima su tutti gli aspetti che la riguardano.
2. Il Forum non prevede una selezione dei partecipanti sulla base di criteri di rappresentatività, bensì promuove una partecipazione inclusiva volta alla valorizzazione delle idee e alla ricerca di soluzioni condivise anche tra i diversi interessi: la sintesi e validazione finale delle proposte elaborate resta in capo alla Conferenza della Rete mentre sono demandate al Comitato Tecnico le necessarie verifiche di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica. La Conferenza della Rete si impegna a presentare al Forum le proprie decisioni, argomentandone le ragioni laddove queste si discostino da quanto proposto dal Forum.
3. Al Forum Territoriale partecipano le associazioni più rappresentative portatrici di interessi nel campo della conservazione della natura, gestione delle risorse naturali, agricoltura, caccia, pesca, legno, acqua, usi civici, turismo ed altre di significativa attinenza ai fattori che caratterizzano la Rete.
4. Il Forum Territoriale viene convocato dal Presidente della Rete, che la presiede, almeno due volte all’anno. Le riunioni del Forum Territoriale sono pubbliche e saranno tenute a rotazione nelle varie sedi comunali per favorire la partecipazione ed il coinvolgimento.
5. La partecipazione al Forum è volontaria ed a titolo gratuito.
Art. 13 - Comitato Tecnico
1. La Conferenza nomina un Comitato Tecnico con le seguenti funzioni:
a. supervisiona all’elaborazione del Piano di Gestione, assicurando coerenza con gli indirizzi del Progetto di Attuazione;
b. monitora lo stato di attuazione del Piano di Gestione, in coerenza con le finalità di conservazione dei siti Natura 2000;
c. istruisce parere non vincolante sul coordinamento delle progettualità ricadenti nel territorio della Rete di riserve;
d. elabora la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete; tale relazione farà esplicito riferimento agli aspetti connessi alla tutela dei Siti di Natura 2000, a cura dei funzionari della PAT;
e. istruisce i contributi del Forum, sotto forma di fattibilità tecnica amministrativa ed economica, ed elabora eventuali proposte al fine di presentarle alla Conferenza
2. Il Comitato Tecnico ha durata triennale. Ne fanno parte:
a) tre esperti scelti dalla Conferenza della Rete, tra cui un rappresentante di APT o Consorzio Pro Loco o Ecomuseo;
b) tre funzionari in rappresentanza di ciascuno dei Servizi Provinciali competenti in materia di Conservazione della Natura, Foreste e Fauna, Bacini montani e Agricoltura individuati dall’Amministrazione provinciale.
3. Le funzioni di Segretario e Coordinatore del Comitato Tecnico sono svolte dal Coordinatore tecnico che ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del Comitato stesso.
4. Ai membri del Comitato Tecnico non spetta alcun compenso per l’attività svolta.
5. Il supporto tecnico specialistico è garantito dalle competenze presenti all’interno delle strutture locali (Comuni e Comunità di valle) e messe a disposizione della rete dagli enti di appartenenza. I tecnici degli enti sono invitati a partecipare al Comitato sulla base dell'ordine del giorno. Qualora si dovessero manifestare particolari esigenze tecniche non coperte dai funzionari degli enti, è facoltà della Conferenza della Rete individuarle all’esterno secondo le procedure di legge. Le attività tecniche di supporto alla Rete di riserve sono svolte dai funzionari nell'ambito delle loro mansioni ordinarie previste dall’ente di appartenenza pertanto non spetta ulteriore compenso. In caso di necessità l’Ente capofila può avvalersi di consulenze specialistiche esterne.
Art. 14 - Unità di personale
Le unità di personale previste per la gestione della Rete e le relative mansioni sono specificate nel successivo articolo. È prevista la stipula di un contratto nel rispetto della deliberazione della Giunta provinciale 1043/ 2012.
Art. 15 - Coordinamento della Rete
1. Il Coordinamento della Rete è svolto dal coordinatore col supporto della struttura tecnico-amministrativa, incardinata nella struttura amministrativa dell’Ente capofila, che svolge attività di progettazione e gestione, coordinamento e supporto agli organi della Rete di riserve.
2. La Conferenza della Rete individua il Coordinatore tecnico della Rete di Riserve (di seguito denominato Coordinatore) il quale coordina e dirige le attività della Rete a lui affidate, vigilando sull'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento e il funzionamento della Rete.
3. Il Coordinatore svolge i seguenti compiti:
a. svolge le funzioni di Segretario della Conferenza della Rete, del Comitato Tecnico e del Forum territoriale;
b. cura l'esecuzione delle disposizioni a lui impartite dal Presidente e le decisioni della Conferenza della Rete;
c. sovrintende all'attività della Rete, ivi compresa quella demandata a terzi e ne riferisce al Presidente e alla Conferenza della Rete verso i quali ne è responsabile;
d. svolge le funzioni di networker e animatore della rete;
e. cura gli aspetti di comunicazione e di informazione con le comunità locali e con i portatori di interesse;
f. presenta alla Conferenza della Rete la relazione annuale sullo stato di attuazione delle rete elaborata dal Comitato Tecnico;
g. partecipa ai lavori del Coordinamento provinciale delle aree protette del Trentino;
h. esercita ogni altro compito inerente la gestione della Rete che gli sia attribuito dalla Conferenza della Rete e che non sia riservato a un altro organo.
i. svolge altresì i compiti in ordine a deleghe di particolari funzioni affidategli dalla Conferenza della Rete e partecipa al coordinamento.
4. Per la gestione amministrativa e contabile il Coordinatore della Rete potrà avvalersi, in accordo con la Conferenza, di altre professionalità, preferibilmente interne agli Enti aderenti all’accordo, rimanendo comunque nell'ambito del budget previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1043/ 2012.
5. Il Coordinatore è nominato dalla Conferenza della Rete e può essere individuato fra il personale dei Comuni che partecipano all’Accordo o tra figure esterne alla Pubblica Amministrazione tramite la stipula di un contratto di tipo privatistico.
Art. 16 - Ente capofila
1. L’ente capofila, soggetto responsabile della Rete di riserve ai sensi dell’articolo 47, comma 1 della L.P.11/ 07, è individuato nel Comune di Storo.
2. Esso è il referente della Provincia autonoma di Trento per gli aspetti finanziari e per tutti gli adempimenti necessari al funzionamento della Rete. In particolare l'ente capofila si occupa di curare:
a. l’esecuzione delle disposizioni e delle decisioni impartite dalla Conferenza della Rete e dal suo Presidente in collaborazione con il Coordinatore;
b. la gestione amministrativa, con la predisposizione e l’assunzione di tutti i provvedimenti formali ed adempimenti necessari al funzionamento della rete;
c. gli aspetti finanziari e la gestione contabile ed in particolare colloca nel proprio bilancio gli stanziamenti necessari sulla base del programma finanziario approvato dalla Conferenza della Rete e provvede ad imputare le spese ed ad introitare le
entrate, ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie, a predisporre i rendiconti necessari per l’introito dei vari finanziamenti ed i riparti con gli enti firmatari sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza della Rete.
3. Per la gestione della Rete, l’Ente capofila potrà:
a. avvalersi delle attrezzature, del personale e dei servizi messi a disposizione anche degli altri enti sottoscrittori dell’accordo, previa decisione della Conferenza della Rete;
b. affidare a uno o più enti firmatari, integralmente o parzialmente, anche mediante delega, l’esercizio della propria competenza in particolare in materia di interventi ricadenti sul territorio di competenza, di cui sarà responsabile attuatore. Il provvedimento di conferimento della delega determina le modalità di esercizio delle competenze delegate e i rapporti tra le amministrazioni. L’Ente capofila assicura all’ente delegato, che deve adottare un provvedimento di accettazione della delega, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle competenze trasferite;
c. procedere alla sottoscrizione di appositi protocolli di intesa o convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, anche non firmatari del presente Accordo di programma, al fine di attuare le azioni previste dal Piano di Gestione e/ o avvalersi del supporto delle loro strutture tecniche.
4. L'ente capofila provvederà a richiedere il finanziamento agli enti firmatari come segue:
a) alla PAT secondo quanto previsto dalla D.G.P. 1603 dd. 15.09.2014;
b) alle Comunità delle Giudicarie, al BIM del Chiese ed agli altri Comuni coinvolti, sulla base di quanto dettagliato all'art. 8 “ Risorse finanziarie per il primo triennio” , nelle modalità e tempi che saranno definiti dalla Conferenza della Rete.
CAPO I I I – Norme f inali
Art. 17 - Durata e modalità di rinnovo o di proroga dell’Accordo di programma e aggiornamento del Programma f inanziario
1. Il presente Accordo di Programma ha durata fino al 31 dicembre 2019 e può essere rinnovato alla scadenza per periodi di tempo di tre anni, previo consenso di tutte le parti contraenti formalizzato almeno sei mesi prima della data di scadenza mediante scambio di corrispondenza e a condizione che i soggetti finanziatori approvino un nuovo programma finanziario individuando le attività da svolgersi con i relativi stanziamenti.
2. In via alternativa alla procedura di rinnovo prevista al precedente comma 1, in presenza di giustificate motivazioni, la sola durata del presente Accordo di Programma può essere prorogata per ulteriori periodi di tempo comunque inferiori ai tre anni, previa definizione di un nuovo programma finanziario che preveda
l’aggiornamento delle voci di spesa connesse alle attività oggetto di proroga. Tale programma finanziario dovrà essere approvato, su proposta della Conferenza della Rete, dai soggetti finanziatori che concorrono all’aggiornamento e dalla Giunta provinciale, compatibilmente con i relativi stanziamenti.
3. Fermo restando lo stanziamento complessivo, le varianti compensative al programma finanziario inferiori al 20% sono approvate dalla Conferenza della Rete e comunicate ai rispettivi enti finanziatori. Fermo restando lo stanziamento complessivo, le varianti compensative al programma finanziario superiori al 20% e le varianti che comportino l’introduzione di nuove voci di spesa sono approvate, su proposta della Conferenza della Rete, dai soggetti finanziatori relativamente alle azioni di loro competenza. Laddove le varianti compensative superiori al 20% e le varianti che introducono nuove voci di spesa riguardino azioni cofinanziate con risorse provinciali, queste saranno approvate con Determinazione Dirigenziale, ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1603/ 2014.
4. In caso di risorse aggiuntive, la modifica del Programma finanziario viene approvata, su proposta della Conferenza, dai soggetti finanziatori che concorrono all’aggiornamento e dalla Giunta Provinciale, compatibilmente con i relativi stanziamenti
5. La sottoscrizione dell'Accordo di Programma impegna gli enti firmatari a contribuire ed a fare parte della Rete di riserve Valle del Chiese per tutta la durata dell’Accordo.
Art. 19 - M odalità di modifica dell’Accordo di Programma
Il presente Accordo di Programma potrà essere oggetto di modifica solo ed esclusivamente se ciò sarà conseguente alla comune ed esplicita volontà di tutti i soggetti firmatari dello stesso.
Art. 20 - Regime f i scale
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e sconta l’imposta di bollo in misura ordinaria. Le relative spese sono assunte in capo all’Ente capofila.
Art. 21 - Composizione delle controversie
In caso di controversie sull’interpretazione del presente Accordo di Programma che non siano risolvibili in via bonaria, le Amministrazioni Comunali e gli altri Enti che partecipano allo stesso unitamente all’Amministrazione Provinciale nomineranno di comune accordo un collegio arbitrale; in mancanza di accordo il collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più
diligente. L’arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.
Storo, lì
Provincia Autonoma di Trento | Comune di Storo Il Sindaco |
Comune di Borgo Chiese Il Sindaco | Comune di Pieve di Bono-Prezzo Il Sindaco |
Comune di Castel Condino Il Sindaco | Comune di Bondone Il Sindaco |
Comune di Valdaone Il Sindaco | Comunità delle Giudicarie Il Presidente |
BIM Chiese Il Presidente | XXXX Xxxxxxx Il presidente |