COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) SIRENA Presidente
(RM) PATTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) XXXX Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXX Seduta del 26.2.2021
FATTO
La ricorrente stipulava, in data 8.10.2013, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 15.360,00, da rimborsare in 120 rate da € 128,00.
Il contratto veniva estinto anticipatamente, in data 1.11.2017, dopo il pagamento della rata n. 48.
La ricorrente chiede il rimborso dell’importo complessivo di € 1.230,72, a titolo di commissioni e di provvigioni. Chiede inoltre la refusione delle spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.
L’intermediario resiste al ricorso, eccependo che la sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia UE non può avere efficacia diretta interna nei rapporti tra privati, in quanto essa concerne l’interpretazione di una Direttiva non self-executing. Rileva che il contratto indica chiaramente i costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata e le relative modalità. Sulla base di quanto affermato, chiede di respingere il ricorso.
DIRITTO
1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell’intermediario – dell’importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un
contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.
2. In preliminare, occorre esaminare l’eccezione dell’intermediario, il quale afferma che sarebbe cessata la materia del contendere in virtù di una dichiarazione, predisposta dall’intermediario e sottoscritta dal ricorrente in data 15.7.2020, secondo cui “Resta inteso che a fronte dell’avvenuto pagamento dell’importo sopra indicato…il cliente rinuncia espressamente, in relazione alle commissioni di competenza della banca, ad ogni ulteriore pretesa e/o diritto, ragione e/o azione legale, giudiziale o stragiudiziale”.
3. L’atto di rinuncia in questione, unilateralmente predisposto dall’intermediario si pone in contrasto con l’art. 22, comma 2, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, secondo cui “Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva”. La rinuncia deve, pertanto, essere dichiarata priva di effetti per contrasto con una norma imperativa. La struttura unilaterale non è d’ostacolo a tale pronuncia, considerando che la dichiarazione è stata predisposta dall’intermediario e cela, invero, un negozio che potrebbe essere considerato una transazione o un accordo di remissione. Il diretto contrasto con una norma imperativa determina la nullità della clausola sopra riportata. Ne consegue che nel caso di specie non può dirsi cessata la materia del contendere.
4. Secondo il consolidato orientamento dell’ABF (cfr., ex multis, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l’art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
5. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszcz@dnościowo - Kredytowa im. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx e altri), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell’11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall’art. 125-sexies, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell’intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell’ultimo periodo dell’art. 125 ter, comma 2, TUB.
6. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all’orientamento dell’ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il
criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).
7. Occorre ricordare che, nella decisione n. 3548 del 31.03.2017, questo Collegio, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento e up-front le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto. Nel caso in cui l’intermediario del credito sia un agente in attività finanziaria, le commissioni dell’intermediario del credito, secondo un consolidato orientamento di questo Arbitro, hanno natura up-front.
TAN 5,65%
% restituzioni
- in proporzione lineare 60,00%
- in proporzione alla quota interessi 38,81%
8. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall’intermediario e nei limiti in cui quest’ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 795,44, come risulta dalla seguente tabella:
durata del finanziamento 120 rate scadute 48 | |
rate residue | 72 |
n/c | restituzioni | tot ristoro | |||||
importo | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | rimborsi | |||
A) Comm. Perfezionamento (up front) | € 360,96 | € 216,58 | € 140,09 | € 140,09 | |||
B) Comm. Gestione | (recurring) | € 360,96 | € 216,58 | € 140,09 | € 216,96 | -€ 0,38 | |
C) Provv. Intermediario | (up front) | € 1.689,60 | € 1.013,76 | € 655,73 | € 655,73 | ||
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rimborsi senza imputazione |
1
tot rimborsi ancora dovuti € 795,44
interessi legali
9. Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
10. Sull’importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.
11. Non può invece accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); (iii) al fine di un loro
eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell’intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 795,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1