REGIONE PIEMONTE BU10 12/03/2015
REGIONE PIEMONTE BU10 12/03/2015
Codice DB0707
D.D. 2 dicembre 2014, n. 656
Contratto di comodato tra la Regione Piemonte e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino avente ad oggetto l'unita' immobiliare in Torino, Via Xxxxx Xxxxxxxx n.
35. Approvazione dello schema di contratto.
Premesso che:
con contratto repertorio n. 6667 dell’8.10.1996 la Regione Piemonte ha assunto in locazione alcuni locali facenti parte dell’immobile in Torino, via Xxxxxx Xxxxx n. 18, di proprietà della s.a.s. San Nicolò;
con contratto repertorio n. 11748 del 21.11.2006, avente durata sino al 31.10.2008, in esecuzione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 31-3895 del 25.09.2006 i suddetti locali sono stati concessi in comodato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per necessità operative emerse nell’ambito del procedimento relativo al caso Eternit;
con successivi atti aggiuntivi, previamente autorizzati dalla Giunta Regionale con appositi atti deliberativi, è stata disposta la proroga, da ultimo sino alla data del 31.10.2014, del suddetto contratto repertorio n. 11748 del 21.11.2006, avendo la Procura espresso la necessità di proseguire nell’utilizzo dei locali per la gestione dei nuovi procedimenti concernenti i tumori da amianto e l’evento Thissenkrupp;
nell’ottica della riduzione dei costi per le locazioni passive imposta alle pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa, la Regione Piemonte ha comunicato alla proprietà formale recesso dal suddetto contratto di locazione repertorio n. 6667 dell’8.10.1996 per la data del 16.01.2015;
nel permanere delle citate necessità operative, è emersa per la Procura della Repubblica l’esigenza, segnalata alla Regione con nota del 4 ottobre 2013, di proseguire nel rapporto derivante dal contratto di comodato;
la Regione Piemonte è proprietaria dell’unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati al foglio 1281, particella 26, sub 20, al piano primo dello stabile in Torino, via Xxxxx Xxxxxxxx n. 35, che è stata ritenuta idonea dal Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro alla ricollocazione degli uffici della Procura che ha anch’essa espresso la propria valutazione positiva circa l’idoneità dei locali;
con D.G.R. n. 2-530 del 10 novembre 2014 è stata autorizzata l’attribuzione in comodato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per la durata di anni tre decorrenti dalla stipula del contratto e con possibilità di rinnovo, previa adozione di specifico atto autorizzativo di competenza della Giunta Regionale, della suddetta unità immobiliare di via Xxxxx Xxxxxxxx n. 35 in Torino, con relative pertinenze, alle condizioni di cui alla richiamata deliberazione;
la suddetta deliberazione demanda alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio la stipulazione del contratto di comodato e l’adozione degli atti di competenza a tal fine occorrenti, autorizzando, sino al trasferimento della Procura presso l’immobile di via Xxxxx Xxxxxxxx n. 35 in Torino, la prosecuzione dell’utilizzo da parte della medesima dei locali di via Xxxxxx Xxxxx n. 18 in Torino, attualmente dalla stessa occupati;
ritenuto conseguentemente di procedere alla stipula del contratto di comodato alle condizioni tutte di cui alla suddetta D.G.R. n. 2-530 del 10 novembre 2014;
visto l’allegato schema di contratto di comodato, che sarà stipulato secondo la forma prevista dall’art. 33 lett. b) della L.R. n. 8 del 23.01.1984, il quale dispone la concessione in comodato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino dell’unità immobiliare di proprietà della Regione Piemonte, sita in Torino, via Xxxxx Xxxxxxxx n. 35, con relative pertinenze;
dato atto che il sopra citato schema di contratto di comodato è stato previamente condiviso ed accettato nei suoi contenuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in attuazione delle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 class. 001.030-070 del 7.2.2103;
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
determina
• di approvare, per quanto nelle premesse esposto, premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, la stipulazione di un contratto di comodato con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino avente ad oggetto l’unità immobiliare di proprietà della Regione Piemonte sita in Torino, via Xxxxx Xxxxxxxx n. 35, meglio individuata in premessa;
• di approvare l’allegato schema di contratto di comodato, che sarà stipulato secondo la forma prevista dall’art. 33 lett. b) della L.R. n. 8 del 23.01.1984, della durata di anni tre decorrenti dalla stipula del contratto e con possibilità di rinnovo, previa adozione di specifico atto autorizzativo di competenza della Giunta Regionale, autorizzandone sin d’ora eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di stipula.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore xxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx
Allegato
REP. | N. | |
CONTRATTO DI COMODATO TRA | LA REGIONE PIEMONTE E | LA |
PROCURA DELLA REPUBBLICA | PRESSO IL TRIBUNALE | DI |
TORINO AVENTE AD OGGETTO | L’UNITA’ IMMOBILIARE | IN |
TORINO – VIA XXXXX XXXXXXXX 35.
TRA:
la Regione Piemonte (codice fiscale n. 80087670016), con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx
x. 000, rappresentata dal Dott. , nat a il
, in qualità di della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, autorizzat alla stipulazione del presente contratto con deliberazione della Giunta Regionale n. 2-530 del 10.11.2014, di seguito denominata anche “Regione”
E
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (C.F. ), con sede in , rappresentata dal Dott. nato a il , nella sua qualità di , domiciliat ai fini del presente contratto in , di seguito denominata anche “Procura”
PREMESSO
- che con contratto rep. n. 6667 dell’8.10.1996 la Regione Piemonte ha assunto in locazione alcuni locali facenti parte dell’immobile in Torino, via
Xxxxxx Xxxxx n. 18, di proprietà della s.a.s. San Nicolò , da destinare a sede di uffici regionali per la durata di anni sei decorrenti dal 31.10.1996, contratto tacitamente rinnovato alle scadenze successive sino alla data del 31.10.2014;
- che con contratto repertorio n. 11748 del 21.11.2006, avente durata sino al 31.10.2008, i suddetti locali, in esecuzione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 31-3895 del 25.09.2006, sono stati concessi in comodato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per necessità operative emerse nell’ambito del procedimento relativo al caso Eternit;
- che con successivi atti aggiuntivi, rep. n. 13451 del 29.04.2008, rep. n. 16671 del 24.02.2012 e
repertorio n. 164 del 21.05.2013, previamente autorizzati dalla Giunta regionale con appositi atti deliberativi, è stata disposta la proroga, da ultimo sino alla data del 31.10.2014, della durata del suddetto contratto repertorio n. 11748 del 21.11.2006, avendo la Procura espresso la necessità di proseguire nell’utilizzo dei locali per la gestione dei nuovi procedimenti concernenti i tumori da amianto e l’evento Thissenkrupp;
- che, nell’ottica della riduzione dei costi per le locazioni passive imposta alle pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa, avvalendosi del disposto dell’art. 11 del contratto di locazione sopra richiamato e dell’art. 2-bis del decreto legge n. 120/2013, convertito con legge n. 137/2013 e ss.mm.ii., la Regione ha comunicato alla
proprietà formale recesso dal suddetto contratto di locazione per la data del 16.01.2015;
- che, nel permanere delle citate necessità operative, è emersa per la Procura della Repubblica l’esigenza, segnalata alla Regione con nota del 4 ottobre 2013, di proseguire nel rapporto derivante dal contratto di comodato;
- che la Regione è proprietaria dell’unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati al Foglio 1281, particella 26, sub 20, al piano primo dello stabile in Torino, via Xxxxx Xxxxxxxx n. 35, attualmente libera da persone e cose, facente parte del patrimonio disponibile dell’Ente;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 2-530 del 10.11.2014 è stata autorizzata, alle condizioni ivi stabilite, la stipula di un contratto di comodato di durata triennale per la messa a disposizione della Procura della suddetta unità immobiliare di via Xxxxx Xxxxxxxx n. 35, con relative pertinenze (cantina e soffitta), valutata, a seguito di un’attenta ponderazione comparativa degli interessi pubblici coinvolti, la preminenza dell’interesse al perseguimento delle finalità di tutela della salute, della sicurezza ambientale e sul luogo di lavoro, e tenuto conto del disposto dell’art. 1, comma 439, della legge n. 311/2004, quale modificato dal comma 2-bis dell’art. 3 del decreto legge n. 95/2012, come a sua volta modificato dalla legge di conversione n. 135/2012, che prevede che le Regioni e gli enti locali possano concedere alle Amministrazioni dello Stato,
per le finalità istituzionali di queste ultime, l’uso gratuito di immobili di loro proprietà;
- che con determinazione dirigenziale n. del è stato approvato lo schema del presente atto;
Tutto ciò premesso con il presente contratto i comparenti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 0 - XXXXXXX XXX XXXXXXXXX
Xx Xxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxxx), come sopra rappresentata, concede in comodato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (comodatario), la quale a sua volta, come sopra rappresentata, accetta, l’unità immobiliare meglio descritta in premessa, con relative pertinenze (cantina e soffitta), facente parte dell’immobile in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 00.
ART. 2 – DURATA
Il presente contratto di comodato ha la durata di anni tre, con decorrenza dalla data di stipula e con possibilità di rinnovo, previa adozione di specifico atto autorizzativo di competenza della Giunta Regionale.
ART. 3 – STATO DEI LOCALI
I locali sono concessi in comodato resi idonei all’uso convenuto, in ottimo stato conservativo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il comodatario dichiara espressamente di conoscere ed accettare.
La Procura è costituita custode dell’unità immobiliare oggetto del presente contratto con i relativi impianti in uso esclusivo, con l’obbligo
di mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia e di riconsegnarla alla Regione, al termine del comodato, libera da persone e cose e nello stesso stato in cui l’ha ricevuta, come descritto nel verbale di consegna di cui al successivo art. 5, salvo il normale deperimento d’uso e l’eventuale trasformazione operata dalla Procura su assenso della Regione.
Il comodatario dovrà tempestivamente comunicare alla Regione qualunque evento che abbia arrecato danno all’immobile.
ART. 4 – DESTINAZIONE
La Procura della Repubblica, in qualità di comodatario, si servirà del bene sopra descritto esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Alla medesima è fatto divieto di cedere ad altri il contratto e/o di concedere a qualsiasi titolo a terzi l’utilizzo, anche solo parziale, dell’unità immobiliare.
ART. 5 – INNOVAZIONI, ADDIZIONI E MIGLIORIE
Il comodatario si obbliga a non apportare alcuna modifica,innovazione, sostituzione o trasformazione ai locali e agli impianti senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione, che sarà subordinata all’ottenimento da parte del comodatario di tutti i necessari permessi.
Lo stato dei locali e degli impianti risulterà dal verbale congiunto di consegna, che costituirà parte integrante del presente contratto. Analogo verbale congiunto di riconsegna sarà redatto al momento
della restituzione dei locali da parte del comodatario.
Al termine del comodato la Regione avrà comunque la facoltà di richiedere alternativamente o la rimozione delle addizioni e migliore per cui abbia prestato il proprio assenso ed il ripristino dello stato dei luoghi o di ritenerle senza corresponsione di indennità, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile.
ART. 6– ISPEZIONI
La Regione potrà in ogni momento accedere ai locali concessi in comodato per visite di controllo in merito all’osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, con preavviso alla Procura non inferiore a giorni dieci.
ART. 7 - RECESSO
Il comodante potrà, senza indennizzo, recedere dal presente contratto, con preavviso di almeno sei mesi, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o nel caso di giustificato motivo sopravvenuto. Ai sensi dell’art. 1804 codice civile potrà altresì richiedere la restituzione del bene ed il risarcimento degli eventuali danni in caso di inadempimento del comodatario agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto.
ART. 8 - SPESE DI REGISTRAZIONE
Della presente scrittura privata viene richiesta la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 5, Tariffa Parte 1, del D.P.R. n. 131/1986 e l’esenzione dall’imposta di bollo, ai sensi
dell’art. 16 dell’allegato “B” al D.P.R. n. 642/1972, trattandosi di atto scambiato tra Pubbliche Amministrazioni.
Art. 9 - NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto trova applicazione quanto disposto dal codice civile in materia di comodato.
ART. 10 – MODIFICHE
Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere approvata se non mediante atto scritto.
ART. 11 – ELEZIONE DI DOMICILIO
Ad ogni effetto del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari, le parti eleggono domicilio come segue:
- la Xxxxxxx xx Xxxxxx, xxx Xxxxxx 0 ed è esclusa la validità delle comunicazioni a qualunque altro recapito;
- la Procura, in Torino,
ART. 12 – FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Tribunale di Torino.
ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto, fermi
restando tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.
Letto, Approvato e Sottoscritto. Torino, li
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli artt. 2 (durata), 3 (stato dei locali), 4 (destinazione), 5 (innovazioni, addizioni e migliorie), 6
(ispezioni), 7 (recesso), 8 (spese di
registrazione), 9 (norma di xxxxxx), 10
(modifiche), 11 (elezione di domicilio), 12 (foro competente) del presente contratto.
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