Allegato … – SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE A FINI ECONOMICI DELL’EX CINEMA VOLTA
Allegato … – SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE A FINI ECONOMICI DELL’EX CINEMA VOLTA
L'anno .. (..) il giorno .. (..) del mese di .. , nell'ufficio segreteria del comune di Cernobbio, avanti a me, , Segretario comunale di Cernobbio, autorizzato a ricevere gli atti senza l'assistenza dei
testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
da una parte il … nato a Como il ………., munito di firma digitale a lui intestata rilasciata da il
……….. il cui certificato di validità prevede la scadenza il , che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Cernobbio (Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 00432060135), nominato con decreto sindacale, n. …. del nonché ai
sensi dell’art. 107, terzo comma, lettera c) del DecretoLegislativo 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 27 (ex art. 25), comma 1,del vigente Statuto comunale;
- …………. nato il …………… a …………., residente in , il quale, in qualità di Presidente e Legale
Rappresentante, interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome e per conto e nell’interesse della Società ………………, con sede legale in ………………..
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di:
………………
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io Segretario Comunale sono personalmente certo.
Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
PREMESSO
- il Comune di Cernobbio è proprietario di un complesso immobiliare denominato ex Cinema Volta sito in via Aquileia, inserito nell’inventario immobiliare comunale n. 7618 come patrimonio disponibile, è stato valutato dalla Sopraintendenza come privo di interesse storico, culturale ed ambientale, è riconducibile ai primi anni del 1900 e risulta organicamente integrato nel tessuto urbano di tipo residenziale consolidato. L’immobile è costituito da un locale originariamente adibito a cinematografo al piano terra e da quattro unità abitative al piano primo e da un’area di terreno annessa al fabbricato e censita al catasto terreni con il mappale n. 526;
- tutta l’area è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- l’amministrazione comunale ha ritenuto di procedere ad assegnare detti immobili in concessione di valorizzazione ex articolo 3-bis del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410 per le motivazioni indicate nel piano delle alienazioni immobiliari anno 2016, inserito nel DUP approvato in consiglio comunale con delibera n…. del…. e nelle delibere di giunta comunale n……….del……….e n…….del ;
- che la concessione di cui trattasi comprende anche l’uso di 8 posti auto presso il parcheggio sul fiume Greggio per tutta la durata della concessione, come individuati nella planimetria allegata
- che il Sig./La Società/ecc…. è risultato aggiudicatario della selezione svolta, giusta determinazione
n. presentando il progetto tecnico preliminare e il Piano di ristrutturazione dell’immobile e Piano di sviluppo e gestione delle attività ricettive, avendo raggiunto il punteggio più alto in base ai criteri predeterminati per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che pertanto con la sottoscrizione del presente atto, le parti intendono disciplinare per il futuro i loro rapporti per quanto riguarda l’utilizzo del bene in questione.
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse e allegati
1. Le premesse ed i seguenti allegati costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto: Deliberazione della Giunta comunale n. …. del ……. avente ad oggetto ……. E n..del avente ad
oggetto:…
Determinazione responsabile n…del………avente ad oggetto:…. Determinazione responsabile n…del………avente ad oggetto:…. Proposta di Concessione di valorizzazione del ……… Prot. n ;
Progettazione preliminare costituita da:
………..;
crono programma preliminare
piano economico-finanziario asseverato dalla Banca ……… il ;
- planimetria ex cinema Volta e relative schede catastali;
- planimetria dei 8 posti auto concessi in uso per il periodo di 35 anni presso il parcheggio del Greggio
Art. 2 – Rimando alle norme vigenti
Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed, in particolare, ma non esclusivamente, dal Dlgs 81/08, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dalle altre norme di settore e dall’art. 3 bis del D.L. 351/2001 ed ex art. 58 del D.L. 112/2008 in materia di concessioni di valorizzazione.
2. Sono richiamate altresì integralmente le prescrizioni contenute nella lettera di invito, il cui mancato rispetto è da intendersi come inadempimento contrattuale.
Art. 3 - Oggetto e scopo della concessione
1. Il Comune di Cernobbio di seguito denominato "Comune”, affida a , di seguito definito “concessionario”, in concessione ex articolo 3-bis del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410 per la valorizzazione e la gestione del complesso immobiliare meglio descritto nelle premesse. Sottoscrivendo il presente atto, il concessionario viene altresì nominato custode dei beni immobili, per cui risponderà personalmente dei danni in cui sia ravvisabile una sua responsabilità, anche indiretta, o causati da sua negligenza.
2. Lo scopo della concessione è la valorizzazione del complesso immobiliare, mediante interventi di ristrutturazione, per l’utilizzazione del medesimo per lo svolgimento di attività economiche di tipo ricettivo finalizzate alla valorizzazione ed al potenziamento dell’offerta di turistica rivolta, in primo luogo, a famiglie e giovani. Il concessionario realizzerà una sala conferenza da destinare ad attività comunali e delle associazioni del territorio.
3. L’immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova in data odierna.
4. La concessione comprende pure l’utilizzo di otto posti auto presso il parcheggio sul fiume Greggio per tutta la durata della concessione.
Art. 4 – Durata della concessione
1. La concessione avrà la durata di anni …… decorrenti dalla data della stipula dell’atto di concessione, come da offerta presentata dal Concessionario.
2. Alla scadenza ovvero alla revoca della concessione non spetterà al concessionario nessun compenso, rimborso o indennità per alcun titolo.
3. E’ espressamente sancito il divieto di rinnovo tacito del rapporto.
Art. 5 – Importo lavori e Canone di concessione
1. L’importo stimato dei lavori ristrutturazione dell’immobile risultano dal progetto preliminare presentato in sede di offerta ammonta a €. ……………., oltre IVA, interamente a carico del “Concessionario”.
2. Il canone annuo della concessione, come da offerta in sede di gara avrà il seguente valore: primi due anni: canone …. oltre a IVA di legge
dal terzo anno: canone oltre a IVA di legge
oltre il decimo anno: canone oltre a IVA di legge
come da offerta presentata.
3. Il concessionario dovrà corrispondere il canone annuo di concessione offerto in sede di gara alla Tesoreria del Comune di Cernobbio, in due rate semestrali anticipate, di cui la prima entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto - concessione e le successive entro i giorni precedenti l’inizio del semestre di riferimento . Per l’anno in corso il canone viene rideterminato in modo proporzionale per i mesi da ………...
4. Il canone annuo della concessione sarà aggiornato annualmente in misura corrispondente alla variazione verificatesi nell’anno precedente dell’indice ISTAT. L’aggiornamento di cui sopra sarà annualmente operato dal Comune previa comunicazione al concessionario.
5. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi moratori in misura pari al tasso legale. In deroga espressa all’art. 1282, 2° comma, del codice civile le parti concordano che i suddetti interessi moratori decorreranno, senza necessità di costituzione in mora da parte del Comune, dal giorno successivo al termine per il pagamento sopraindicato.
6. L’equilibrio economico-finanziario dell’investimento è assicurato con la gestione funzionale ed economica dell’immobile ristrutturato, per l’intera durata della concessione.
Art. 6 - Obblighi del Concessionario
1. Il concessionario dichiara di accettare l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto al concessionario, e si impegna ad utilizzarlo solo dopo avervi effettuato, a sua cura e spese, secondo le modalità di legge e sotto la propria responsabilità, tutte le opere indicate nel progetto tecnico allegato come parte integrante al presente atto. Qualsiasi altro intervento, diverso da quelli di cui al predetto progetto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale e, del pari, non darà titolo ad alcun indennizzo.
La concessione ha in uso 8 posti auto, come individuati nella planimetri allegata.
2. Il concessionario dovrà provvedere altresì:
a) ad assumere, a proprio integrale ed esclusivo rischio, il conseguimento dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte dell’Ente concedente, nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione finalizzati all'esercizio delle attività economiche previste nel relativo Piano di gestione presentato
in sede di offerta, restando in ogni caso inibita al concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni;
b) a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi previsti nel Progetto che sarà approvato dall’Ente concedente, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché ogni responsabilità giuridica al riguardo;
c) ad avvalersi per la redazione del progetto definitivo/esecutivo degli interventi, di professionisti in possesso di abilitazione all’esercizio della professione;
d) ad avvalersi per l’esecuzione degli interventi di imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, qualora il concessionario non sia (direttamente o in ATI) un’impresa in possesso di tutti i requisiti previsti per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento. E’ sempre ammesso il subappalto/sub concessione di servizi specifici (non del presente contratto- convenzione).
e) a seguire le disposizioni che verranno impartite dal collaudatore in corso d’opera e finale (statico e tecnico amministrativo);
f) ad esibire all'Ente concedente la documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta ultimazione degli interventi tra cui, a titolo meramente esemplificativo, le certificazioni di conformità degli impianti, la documentazione tecnica relativa alle lavorazioni eseguite ed ai materiali impiegati, in particolar modo a quelli strutturali;
g) a provvedere, a propria esclusiva cura, spese e responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso immobiliare e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso dell’immobile e dell’area e dei posti auto (ad esempio segnaletica necessaria) compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, nonché al pagamento diretto di tutte le utenze e tasse necessarie per il funzionamento della struttura;
h) ad esercitare la facoltà d'uso e di godimento del complesso immobiliare per tutta la durata della concessione, nel rispetto della natura e qualità del medesimo, nonché ad assicurare idonee condizioni per la conservazione del bene concesso;
i) a farsi carico degli eventuali futuri adeguamenti tecnologici specifici, derivanti da obblighi di legge per l’attività da esercitarsi nella struttura; tali interventi devono essere comunicati all’ente concedente e autorizzati dallo stesso; gli eventuali adeguamenti strutturali derivanti da obblighi di legge saranno a carico del concessionario;
l) mantenere la struttura in perfetto stato di conservazione, salvo il normale deterioramento d’uso;
m) a svolgere a proprio rischio le attività economiche ricettive di cui al Piano di gestione presentato in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
n) a pagare il canone di concessione offerto in sede di gara, compresi gli adeguamenti annuali, secondo i termini e le modalità indicate all’articolo 3 del presente atto;
o) a tenere indenne l’Ente concedente da ogni danno e responsabilità verso terzi per i danni, di qualunque natura, arrecati alle persone, agli immobili ed alle cose di terzi in conseguenza dell’esecuzione degli Interventi eseguiti presso il complesso immobiliare o in conseguenza dello svolgimento delle attività economiche
p) a realizzare al pian terreno: una sala polifuzionale di mq. 120 (da utilizzare in via esclusiva da parte del comune e delle associazione locali. Tale sala potrà essere utilizzata anche dal concessionario previo accordo con il comune ed in via subordinata rispetto alle esigenze della collettività)
q) a comunicare tempestivamente ogni variazione sociale che dovesse intervenire durante la durata del contratto
r) a denominare la struttura ricettiva riportando all’interno del nome il termine “Volta” così da mantenere una memoria storica del precedente appellativo dell’immobile
t) a curare l'integrazione lavorativa con percorsi formativi che individuino progetti di alternanza scuola-lavoro e l'inserimento lavorativo di giovani e/o soggetti fragili, nei termini indicati in sede di offerta.
3. Il concessionario si obbliga altresì ad effettuare, a propria cura e spese e su individuazione del Comune, tutti i necessari collaudi a chiusura dei lavori, nonché tutti gli interventi necessari per la messa a norma dell’immobile e degli impianti secondo la legislazione vigente e a provvedere all’aggiornamento catastale del bene.
4. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e solo dopo aver ottenuto, da parte dei competenti organi, tutte le concessioni ed autorizzazioni edilizie e paesaggistiche in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. I lavori dovranno essere sempre preventivamente e formalmente autorizzati dal Comune di Cernobbio.
5. Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio e termine dei lavori.
6. Il concessionario, nel caso in cui per l’attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e della normativa in materia vigente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune per violazioni in materia.
7.Tutte le autorizzazioni per pubblico esercizio o le relative SCIA che saranno rilasciate/comunicate dall’ente/ufficio competente o che saranno rilasciate nel corso della durata della concessione, decadono automaticamente alla scadenza della concessione stessa, senza che il concessionario possa in alcun modo richiedere indennizzi a qualsivoglia titolo. Sottoscrivendo il contratto di concessione, anzi, esso rinuncia per esplicito e senza riserva alcuna a tali indennizzi e/o ristorni di qualsivoglia natura e specie, ivi compresi avviamenti commerciali o simili.
8. Qualora sia accertato presso la struttura comunale nel suo complesso, l’effettivo esercizio di attività prive di autorizzazione, ovvero in difformità alle loro prescrizioni, o in contrasto con le norme che regolano le specifiche materie, o in contrasto con le segnalazioni di inizio attività ovvero sia accertata la scorretta conduzione e gestione o la manomissione di impianti, fatte salve le responsabilità penali del concessionario, il Comune ha facoltà di procedere alla revoca immediata della concessione, anche in pendenza dell’esito dell’eventuale procedimento penale, e ciò in danno del concessionario che rimane, al riguardo, l’unico responsabile rispetto al Comune.
9. E’ data facoltà al concessionario di organizzare eventi/iniziative e/o di aggregazione sociale, finanziabili anche con il ricorso a eventuali forme di sponsorizzazione, purché non in contrasto con le finalità del complesso e previamente autorizzate dal Comune in ordine alle prescrizioni contenute nel TULPS - Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza.
Art.7 - Assicurazione contro incendi, atti vandalici
1. Il concessionario ha provveduto alla stipulazione della polizza contro incendi, atti vandalici ed eventi socio politici, a copertura dell'intera struttura dell’ex cinema Volta (ivi comprese le strutture murarie) e delle attività di gestione dello stesso, per un massimale di rischio non inferiore a € 3.000.000.
2. La polizza è stipulata per la stessa durata del contratto e copia della stessa è stata consegnata all'Amministrazione prima della sottoscrizione del presente atto.
Art. 8 – Spese per utenze
1. Le spese per i consumi di acqua potabile, di energia elettrica, di gas ed altro nonché le imposte immobiliari e quelle relative al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti faranno carico, per intero e per la parte concessa, al concessionario, il quale dovrà pagarne l’ammontare agli aventi diritto, provvedendo anche a far intestare a suo nome i contatori dell’acqua, del gas e dell’energia elettrica ed ogni altra utenza, facendone immediata richiesta agli Enti interessati.
2. Il concessionario dovrà produrre, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, la documentazione che dimostri l’avvenuta intestazione dei contratti, pena l’applicazione di penale pari a euro 50 per ogni giorno di ritardo.
Art. 9 - Interventi migliorativi
1. Le migliorie apportate al complesso immobiliare, così come le opere di ristrutturazione realizzate sul bene, da autorizzarsi preventivamente da parte del Comune tramite approvazione dei relativi progetti definitivi/esecutivi attuativi dei progetti di gara, sono acquisite immediatamente al termine del loro collaudo al patrimonio comunale senza dare diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza del termine della Concessione
2. Per gli interventi non autorizzati, il Comune si riserva il diritto di pretendere l’eventuale rimessa in pristino dell’immobile a cura e a spese del concessionario nel termine assegnatogli.
3. Qualora il concessionario non provveda alla rimessa in pristino entro tale termine, il Comune vi provvederà d’ufficio con recupero di ogni spesa a carico dello stesso, rivalendosi sulla garanzia cauzionale e fatto salvo il risarcimento dei danni e ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente atto.
Art. 10 - Responsabilità civile
1. Il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni danno e responsabilità verso terzi per i danni, di qualunque natura, arrecati alle persone, agli immobili ed alle cose di terzi in conseguenza dell’esecuzione degli interventi eseguiti sull’immobile concesso o in conseguenza dello svolgimento delle attività economiche effettuate.
2. A tal fine si dà atto che in il concessionario ha costituito polizza assicurativa RCT di € 2.000.000
mediante polizza fideiussoria n°
“ ”, agenzia di .
rilasciata in data
dalla
Art. 11 - Cauzione definitiva
A garanzia degli obblighi tutti assunti con la concessione, ed in particolare della corretta esecuzione degli interventi, il Concessionario presta cauzione in misura pari al 10% della somma risultante dall’ammontare degli investimenti previsti per la realizzazione degli interventi, e del canone annuo offerto moltiplicato per la durata della concessione.
Detta cauzione verrà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 80% rapportato all’importo dei lavori stessi, secondo le modalità e tempistiche di cui all’art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016 che si applica in via analogica. L’ammontare residuo della garanzia cesserà di avere effetto, e verrà svincolato all’emissione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione, subordinatamente all’emissione di nuova fideiussione o polizza fideiussoria di importo pari ad €…………… 10% del valore complessivo del canone complessivo, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, e avente scadenza al 6° mese successivo il termine della concessione. Trascorsi i primi dieci anni di concessione, le parti possono ricontrattare il valore della fideiussione prestata, rapportandola ai canoni ancora da versare all’ente.
Lo svincolo di quest’ultima garanzia sarà effettuato alla scadenza della Concessione solo a seguito di verifica dell’integrale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario. In luogo di quest’ultima fideiussione o polizza fideiussoria è ammesso il versamento di deposito cauzionale in contanti di pari importo che verrà restituito, unitamente agli interessi legali sino ad allora maturati, alla scadenza della convenzione.
Le fideiussioni o polizze fideiussorie sopra indicate dovranno contenere l’espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune, senza facoltà di
opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o di valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945 c.c., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.. Ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Il Comune di Cernobbio resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla garanzia l'ammontare dei danni riscontrati nell’Immobile ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.
La risoluzione della Concessione ai sensi dell’articolo 10 comporterà il diritto del comune di escutere le garanzie fideiussorie di cui sopra.
2. Ai fini del presente articolo si dà atto che in il concessionario ha costituito cauzione definitiva di
€. mediante polizza bancaria/assicurativa n° rilasciata in data
dalla “ ”, agenzia di .
3. Il Concessionario si obbliga a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio degli interventi di cui all’art. 10, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
Art. 12 - Revoca della concessione. Penali
1. Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 del codice civile (revoca della concessione), con incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, anche per una sola delle ipotesi di seguito indicate:
a) perdita del Concessionario dei requisiti per contrarre con la PA o fallimento o altra procedura concorsuale a carico del concessionario;
b) gravi vizi o ritardi nella esecuzione delle opere;
c) esecuzione non autorizzata delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
d) chiusura totale e/o parziale anche temporanea della struttura senza giustificato motivo;
e) violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto od in parte, la struttura per usi o finalità diverse da quelle oggetto della concessione;
f) grave violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso immobiliare;
g) inadempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
h) gravi violazioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
i) grave negligenza e frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
l) mancato pagamento del canone di concessione entro due mesi dal ricevimento della messa in mora tramite PEC da parte del Comune, qualora il concessionario non abbia ottemperato entro il termine contrattualmente previsto;
m) cessione a terzi, anche parziale, del contratto di concessione
n) recidiva plurima oltre la terza per disfunzioni o inadempimenti che nel caso di tre contestazioni e sanzioni non sono di per sé causa immediata di decadenza;
o) mancata ricostituzione della cauzione entro un mese dal ricevimento della messa in mora da parte del Comune;
p) intervento della magistratura, con provvedimenti anche non definitivi, a carico del concessionario con o senza provvedimenti di sequestro della struttura;
q) gravi danni prodotti alla struttura di proprietà comunale, per imperizia e/o colpa del concessionario e/o ditte prestatrici di servizi;
r) ogni altra inadempienza, che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1453 del c.c.
2. Il provvedimento di revoca potrà essere adottato dal Comune di Cernobbio dopo la contestazione degli addebiti, (tramite PEC o raccomandata A/R) e tenendo conto delle giustificazioni che il concessionario avrà presentato entro il termine di 15 giorni dalla data della contestazione.
3. La mancata integrale ultimazione dei lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare e/o la mancata attivazione delle attività imprenditoriali previste entro 16 mesi dalla data di inizio dei lavori di ristrutturazione, saranno considerati, a tutti gli effetti, inadempimento contrattuale e comporteranno la revoca della concessione, salvo eventuali proroghe concesse espressamente dall’Ente concedente, previo esame delle motivazioni dei ritardi che, in ogni caso, non dovranno essere imputabili a negligenze del concessionario.
4. L’Ente concedente si riserva la facoltà di revocare la concessione per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse, previo corresponsione di un equo indennizzo.
5. Salvo che il Comune non promuova la procedura di revoca della concessione, la penale da applicare nei casi sopra esposti è stabilita in Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempienza accertata. In caso di recidiva, la predetta penale è aumentata del 50% (cinquanta per cento) per ogni successiva recidiva.
Art. 13 - Vigilanza e controlli
1. Il concessionario accetta di sottostare ad eventuali controlli, verifiche, ispezioni e sopralluoghi da parte del Comune, attraverso i propri uffici ed organi competenti, atti ad accertare il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti.
2. Tali attività di vigilanza potranno essere effettuate dal Comune in qualunque momento, senza obbligo di preavviso.
Art. 14 - Divieto di sub-concessione
1. E’ vietata la cessione del presente contratto/convenzione e la sub-concessione, sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma.
2. E’ fatta salva la possibilità per il concessionario di affidare a terzi aspetti parziali e specialistici delle attività economiche, nei limiti e con le modalità indicate nel Programma di gestione presentato in sede di offerta, procedendo a detti affidamenti sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente ed interamente a carico del concessionario.
3. In ogni caso tali affidamenti devono essere sempre preventivamente autorizzati dal Comune.
Art. 15 –Restituzione dell'immobile a fine rapporto e facoltà del concessionario
0.Xx termine del periodo contrattuale, sia che si tratti di scadenza naturale, sia che si tratti di revoca anticipata, l’edificio comunale dovrà essere riconsegnato all’Ente concedente, previa redazione di un inventario e confronto con la consistenza dei beni inizialmente dati in concessione, in condizioni idonee e di regolare funzionalità, salvo la normale usura, libero da cose di proprietà della concessionario e dalle attrezzature non infisse nella struttura non ricomprese nell’offerta presentata dalla concessionario in sede di gara, ove non acquistate dal Comune, nonché libero da persone.
2. Eventuali opere di ripristino delle condizioni di cui sopra, saranno eseguite dall'Amministrazione, prelevando dal deposito cauzionale che sarà restituito nella parte residua.
3. Ove l'importo della cauzione non dovesse risultare sufficiente per le spese delle eventuali opere di ripristino, il concessionario s’impegna ad integrare la differenza necessaria, mediante versamento della differenza stessa.
4. Con il termine della concessione viene meno anche la concessione di posti auto nel parcheggio sopra il fiume Greggio.
Art. 16 - Pubblicità commerciale
1. Il concessionario potrà installare cartelloni e/o striscioni pubblicitari e utilizzare forme di pubblicità audio o video, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Art. 17 – Controversie e domicilio
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune ed il concessionario in ordine all’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto saranno deferite alla magistratura ordinaria con esclusione del sistema arbitrale. Il foro competente è quello di Como.
2. Agli effetti amministrativi e giudiziari relativi al presente atto il Concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Cernobbio.
Art. 18 - Spese contrattuali
1. Le spese per la stipula del presente atto e tutte quelle consequenziali all’atto stesso sono a carico del concessionario. Le spese inerenti la stipulazione dell’atto nonché l’importo inerente all’imposta di registro per l’intera durata della concessione, sono state versate dal concessionario prima della sottoscrizione del presente atto.
Art. 19 - Trattamento dati
1. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, informa il concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Art. 20- Forma di stipula
Il presente contratto/convenzione è stipulato in forma pubblica amministrativa in formato elettronico ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del D.lgs. 163/2006 secondo il disposto dell’art. 6, comma 3, del D.L. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012.
Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco sottoscrivono con firma digitale - previo accertamento della validità del certificato elettronico utilizzato dalla parte privata.
Il presente contratto/convenzione è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di numero … intere facciate,e parte della …. fin qui .
Città di Cernobbio – il Responsabile ….. Il concessionario
L’Ufficiale rogante - Segretario Generale del Comune di Cernobbio firmato digitalmente ….