Condizioni speciali per l’assicurazione malattia complementare (CSC) (con copertura sussidiaria dell’infortunio)
Edizione 06.2017
Condizioni speciali per l’assicurazione malattia complementare (CSC) (con copertura sussidiaria dell’infortunio)
Mondia Plus
Assicurazione complementare per viaggi e vacanze
A. Assicurazione complementare delle cure
Articolo 1 - Lo scopo dell’assicurazione complementare delle cure
1.1 Per l’assicurato che prevede un soggiorno temporaneo all'estero (fuori dalla Svizzera), la cui durata non supera 45 giorni consecutivi, le prestazioni qui di seguito (art. 2-5) sono prese a carico, in caso d’urgenza. Rimane riservato l’art. 6 sottostante.
1.2 L’assicurato che prevede un soggiorno temporaneo all’estero di una durata superiore a 45 giorni consecutivi e che desidera beneficiare delle prestazioni qui di seguito (art. 2-5) elencate oltre questo periodo iniziale, deve presentare una richiesta preliminare presso Assura SA. Potrà, se del caso, essere proposta un'estensione della copertura alla durata effettiva del soggiorno temporaneo all’estero.
Articolo 2 - Spese di trattamento
2.1 Le spese di trattamenti scientificamente riconosciuti ai sensi della legge svizzera e verificatisi in caso di urgenza sono prese a carico alla tariffa locale in vigore, a complemento delle prestazioni previste dalla LAMal e a complemento delle assicurazioni concluse presso Assura SA; rimane riservato l’articolo 6 sottostante.
Articolo 3 - La copertura della partecipazione a carico dell’assicurato che beneficia degli Accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone conclusi tra la Svizzera e l’UE, rispettivamente l’AELS
3.1 Su presentazione di una fattura dettagliata emessa da un fornitore di prestazioni che esercita in uno dei paesi dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), Assura SA assume ogni partecipazione pecuniaria sostenuta dall’assicurato (franchigia, aliquota percentuale, ecc.), in applicazione della legislazione del paese di villeggiatura.
3.2 La prestazione offerta alla cifra 3.1 qui sopra concerne unicamente gli assicurati che beneficiano degli Accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone conclusi tra la Svizzera e l’UE, rispettivamente l’AELS.
Articolo 4 - Le spese di trasporto all'estero
All’estero, Assura SA assume le spese di un trasporto necessario dal profilo medico e adattato alla situazione medica, purché lo stato di salute dell’assicurato non permetta l’utilizzo di un mezzo di trasporto usuale pubblico o privato.
Articolo 5 - L'assistenza all’estero e il rimpatrio
5.1 Le spese d’assistenza e di rimpatrio di un assicurato sono coperte conformemente alle condizioni di assistenza turistica che fanno parte integrante delle presenti CSC e che sono concluse tra Assura SA e l’organismo d’assistenza.
5.2 L’assistenza ed il rimpatrio sono garantiti per la durata effettiva del soggiorno all'estero.
Articolo 6 - La delimitazione della copertura
6.1 Contrariamente a quanto stabilito all’articolo 4 delle condizioni generali per l’assicurazione malattia complementare (CGA), i trattamenti di rieducazione e di riabilitazione sono coperti. Gli altri casi previsti all’articolo 4 CGA non sono invece coperti, in particolare le affezioni già esistenti al momento della firma della proposta d’assicurazione, i postumi d'infortunio verificatisi prima della firma della proposta d’assicurazione, le cure palliative e l’obesità. Non è altresì coperta la maternità (ai sensi dell’art. 2.6 CGA e secondo i casi dell’art. 4.1.6 CGA).
6.2 A complemento dell’articolo 4 CGA, le malattie o gli infortuni preesistenti al momento della partenza dell'assicurato, sono esclusi dalla presente categoria.
B. Assicurazione spese di annullamento
Articolo 7 - Scopi dell’assicurazione spese di annullamento
7.1 L’EUROPEA Assicurazione Viaggi SA (ERV o l’assicuratore) offre un’assicurazione spese di annullamento a tutti gli assicurati che dispongono di un’assicurazione malattia complementare Mondia Plus mediante un contratto collettivo d'assicurazione viaggi.
7.2 L’assicurazione è valida in tutto il mondo (Svizzera compresa), per tutti i viaggi la cui durata non supera 45 giorni consecutivi. Un viaggio di durata superiore a 45 giorni è coperto dalla presente assicurazione spese di annullamento se Assura SA ha accordato un’estensione della copertura conformemente all’art. 1.2 del capitolo A delle Condizioni speciali per l’assicurazione malattia complementare Mondia Plus.
7.3 La copertura d’assicurazione interviene durante tutta la durata di validità dell’assicurazione malattia complementare Mondia Plus.
Articolo 8 - Eventi assicurati - Protezione viaggio e protezione svaghi
8.1 L’ERV accorda la sua copertura d’assicurazione quando la persona assicurata deve rinunciare in tutto o in parte alla prestazione del viaggio o dello svago prenotata, a causa di un evento menzionato qui di seguito avvenuto dopo la conclusione dell'assicurazione:
8.1.1 malattia grave ed imprevista, lesione personale grave, o decesso:
a) della persona assicurata;
b) della persona che partecipa al viaggio o alla prestazione svago;
c) della persona che non partecipa al viaggio o alla prestazione svago e che è molto legata all’assicurato;
d) del sostituto diretto del posto di lavoro se, in questo caso, la presenza della persona assicurata sul luogo di lavoro è indispensabile.
8.1.2 scioperi (su riserva della partecipazione attiva) lungo il tragitto previsto all’estero, disordini di ogni tipo, una quarantena, delle epidemie o dei danni causati dalle forze della natura nel paese di destinazione del viaggio, se mettono concretamente in pericolo la vita ed i beni della persona assicurata.
8.1.3 grave danno ai beni al domicilio della persona assicurata causato da incendio, fenomeni naturali, furto o acqua, che necessita la sua presenza nel luogo di domicilio.
8.1.4 il mancato funzionamento o il ritardo dovuto ad un guasto tecnico di un mezzo di trasporto pubblico necessario per recarsi sul luogo di partenza ufficiale dal paese di domicilio (aeroporto, stazione di partenza, porto o luogo d’imbarco col pullman).
8.1.5 il mancato funzionamento (veicolo fuori uso) in seguito ad un incidente o ad un guasto del veicolo privato o del tassì utilizzato durante il tragitto che conduce alla destinazione del viaggio. Rimangono esclusi i problemi dovuti alla mancanza di carburante o legati alle chiavi.
8.1.6 Se, nei 30 giorni che precedono la partenza, la persona assicurata è assunta inaspettatamente in un rapporto di lavoro permanente (le promozioni, ecc. ne sono escluse) presso un nuovo datore di lavoro o se il contratto di lavoro della persona assicurata è disdetto dal suo datore di lavoro senza che una colpa possa esserle imputabile.
8.1.7 Conflitti o atti di terrorismo, durante 14 giorni dall’inizio dell’evento e purché la persona assicurata sia stata sorpresa da tali eventi all'estero.
8.1.8 In caso di furto di titoli di trasporto, di passaporto o di carta d’identità.
8.2 Se la persona che provoca l’annullamento a causa di un evento assicurato non è né parente né parente affine della persona assicurata, è possibile un indennizzo solamente se la persona assicurata avrebbe dovuto effettuare il viaggio da sola.
Articolo 9 - Prestazioni assicurate - protezione del viaggio
9.1 L’evento che provoca l’annullamento, il ritardo dell’inizio o il rientro anticipato della prestazione di viaggio è determinante per la valutazione del diritto alle prestazioni. Gli eventi anteriori o ulteriori non sono presi in considerazione.
9.2. Annullamento
9.2.1 L’ERV rimborsa le spese di annullamento effettive (tasse per la sicurezza e tasse aeroportuali escluse) a seguito dell’evento assicurato.
9.2.2 La prestazione totale è limitata al prezzo dell’arrangiamento o alla somma assicurata (art. 9.5). Le tasse amministrative ricorrenti o sproporzionate non sono assicurate.
9.3 Inizio del viaggio ritardato
9.3.1 L’ERV rimborsa le spese supplementari dovute all’inizio del viaggio ritardato se il viaggio non può essere intrapreso all’orario previsto a causa dell'evento assicurato.
9.3.2 Questa prestazione è limitata per evento al prezzo del viaggio o al massimo a CHF 5’000 per persona. Nel caso in cui delle spese supplementari siano oggetto di una richiesta di presa a carico, il diritto alle spese di annullamento secondo l’art. 9.2 è soppresso.
9.4 Rientro anticipato
L’ERV paga i costi supplementari dovuti ad un rientro anticipato e rimborsa i costi del soggiorno non utilizzato (senza spese di trasporto) a causa dell’evento assicurato in modo proporzionale.
a) le spese supplementari dovute ad un viaggio di ritorno non previsto in 1a classe in treno e in classe economica in aereo;
b) le spese che corrispondono alla parte non utilizzata del soggiorno (senza le spese del viaggio di ritorno inizialmente riservato). Questa prestazione è limitata al costo del viaggio o alla somma assicurata secondo l’art. 9.5.
9.5 Limite della prestazione
Le prestazioni sono limitate al massimo a CHF 15’000 per evento e a due eventi l’anno.
Articolo 10 - Prestazioni assicurate - protezione svaghi
10.1 L’evento che provoca l’annullamento della prestazione di svago è determinante per la valutazione del diritto alle prestazioni. Gli eventi anteriori o ulteriori non sono presi in considerazione. Una prestazione svago è un’attività limitata ad una giornata senza pernottamento che implica il pagamento dell’entrata o di spese di partecipazione, come un’escursione di un giorno, un corso di formazione continua, un biglietto di spettacolo, un forfait per lo sci, le spese d’iscrizione ad un evento sportivo, ecc.
10.2 Annullamento
L’ERV rimborsa le spese di annullamento sostenute a causa dell’evento assicurato, ma al massimo il prezzo della prestazione svago corrispondente, e in nessun caso un importo superiore alla somma assicurata (art.10.3).
10.3 Limite della prestazione
Le prestazioni nell’ambito della protezione svaghi sono limitate a CHF 100 l’anno.
Articolo 11 - Delimitazione della copertura
Sono escluse tutte le prestazioni:
11.1 Enumerate al capitolo A, art. 6 delle Condizioni speciali per l’assicurazione complementare per viaggi e vacanze Mondia Plus;
11.2 Quando il fornitore di servizi (operatore turistico, locatore, organizzatore, ecc.) annulla la prestazione convenuta o avrebbe dovuto annullarla per motivi oggettivi;
11.3 In caso di annullamento che riguarda le disposizioni dell’art. 8.1.1 senza indicazione medica e se nel corso di un accertamento il più immediato possibile dell’incapacità di viaggiare non è stato emesso alcun certificato medico;
11.4 Gli eventi dovuti a malattie e ad infortuni che non sono stati constatati da un medico e giustificati mediante un certificato medico al momento in cui si sono verificati;
11.5 Gli eventi oggetto di una dichiarazione fatta da una persona (esperto, medico, ecc.) che è parente o parente affine della persona assicurata e che potrebbe favorire la persona assicurata;
11.6 Conseguenti ad un rapimento;
11.7 Conseguenti ad una decisione presa dalle autorità (carcerazione o divieto di uscire dal territorio, chiusura dello spazio aereo, ecc.);
11.8 Dovute alla guida di un’automobile o di un battello senza possedere la licenza che la legge esige o senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni legali.
Articolo 12 - Surrogazione e sussidiarietà
12.1 L’ERV è subrogata fino a concorrenza delle prestazioni versate in tutti i diritti di Assura SA, rispettivamente della persona assicurata, nei confronti di terzi.
12.2 Le prestazioni secondo le presenti condizioni sono erogate in forma sussidiaria ad ogni assicurazione pubblica od obbligatoria esistente.
Articolo 13 - Sinistro
13.1 In caso di sinistro riferirsi al documento allegato alle presenti condizioni. Può accedere a tutte queste informazioni e scaricare i moduli di annuncio di sinistro anche dal sito xxx.xxxxxx.xx
13.2 La persona assicurata deve prendere tutte le misure necessarie, prima e dopo il sinistro, al fine di evitare o di attenuare le conseguenze del sinistro e di delucidarne le circostanze.
13.3 L’assicuratore deve ricevere immediatamente le informazioni richieste, i documenti necessari e gli estremi bancari (IBAN del conto bancario o postale) – se non disponiamo di queste indicazioni, le spese di bonifico di CHF 20 sono a carico della persona assicurata.
13.4 In caso di malattia o d’infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, informarlo del viaggio previsto e di seguire le sue prescrizioni. La persona assicurata/l’avente diritto deve svincolare i medici che l'hanno trattata(o) dal segreto professionale nei confronti dell’assicuratore.
13.5 In presenza di violazione colpevole degli obblighi in caso di sinistro, l’assicuratore è autorizzato a ridurre la sua indennità proporzionalmente all’importo al quale essa sarebbe stata ridotta se gli obblighi fossero stati osservati.
13.6 Nessuna prestazione dell’assicuratore è esigibile se si dichiarano intenzionalmente dei fatti inesatti, se si tacciono dei fatti o se l’assicurato omette di adempiere i propri obblighi (in particolare rapporto di polizia, verbale di constatazione, conferma e ricevute), arrecando pregiudizio all’assicuratore.
Articolo 14 - Relazione tra Assura SA e ERV
14.1 In deroga all’art. 20 delle CGA, il foro giuridico per ogni pretesa derivante dalla presente assicurazione spese d’annullamento di viaggio è o la sede dell’EUROPEA Assicurazione Viaggi SA a Basilea, o il domicilio svizzero della persona assicurata.
14.2 Assura SA si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento il partner per il rischio delle spese di annullamento. In tal caso, nella misura del possibile, le prestazioni enumerate qui sopra saranno mantenute.
14.3 In caso di cambiamento di partner per il rischio delle spese di annullamento, Assura SA notificherà per iscritto alla persona assicurata, almeno 30 giorni prima del cambiamento effettivo di partner, tutte le informazioni utili in merito alle prestazioni e al nuovo fornitore di prestazioni (nominativo, dati di contatto in caso di sinistro) e le CSC. La persona assicurata ha quindi il diritto di disdire il contratto, ma unicamente per la categoria Mondia Plus. Tale disdetta dev’essere inoltrata per iscritto e Assura SA deve riceverla al più tardi il giorno che precede l’effettivo cambiamento di fornitore.
Articolo 15 - Glossario
15.1 Spese di annullamento
Se il viaggiatore si ritira dal contratto, l’operatore turistico perde il suo diritto al prezzo del viaggio concordato. Può tuttavia richiedere un indennizzo appropriato. L’importo di predetto indennizzo dipende dal costo del viaggio previa deduzione del valore delle spese risparmiate dall’operatore turistico e da quello che potrà ottenere da un altro utilizzo delle prestazioni di viaggio.
15.2 Danni causati da fenomeni naturali
Fenomeno naturale, imprevisto e repentino avente carattere di catastrofe. L’evento causa del danno è generato da fenomeni geologici o meteorologici.
15.3 Epidemia
Un’epidemia è una malattia infettiva che colpisce un numero molto elevato di persone in un periodo e in una zona geografica circoscritti (ad es. influenza).
15.4 Mezzi di trasporto pubblico
I mezzi di trasporto pubblico sono tutti i veicoli aerei, terrestri o nautici autorizzati per il trasporto pubblico di persone. Non sono considerati come mezzi di trasporto pubblico i mezzi di trasporto utilizzati per delle escursioni nonché le automobili a noleggio o i tassì.
15.5 Prestazioni di viaggio
Sono considerate come prestazioni di viaggio segnatamente la prenotazione di un volo, di un viaggio in battello, in pullman o in treno, di un trasferimento in pullman o di un altro mezzo di trasporto in un luogo di villeggiatura e ritorno, e/o la prenotazione in loco di una camera d’albergo, di un appartamento di vacanza, di un camper, di una chiatta abitabile o il charter di uno yacht.