UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
Tra i Comuni di Abetone Cutigliano, San Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Sambuca Pistoiese
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00/00 00000 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx –
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI PATROCINI, CONTRIBUTI E ALTRI INCENTIVI
Approvato con Deliberazione Consiglio Unione n. _28_ del _02/11/20108_
Art. 1
1) Il presente regolamento determina le forme di garanzia, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di patrocini, contributi e altri incentivi finanziari a Enti, Associazioni pubbliche e private, a persone, in applicazione di quanto previsto dall’art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241.
2) L’osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.
3) Ai fini del presente Regolamento i contributi, gli ausili economici e il patrocinio non possono essere concessi per attività con fini di lucro, per manifestazioni di natura politica o elettorale, per iniziative contrarie ai principi che stanno alla base dell’attività dell’Amministrazione dell'Unione, che non rivestano particolare rilievo e significato per la cittadinanza o per iniziative che siano contrarie ai principi statutari.
4) La concessione di contributi, del patrocinio e di altri ausili finanziari/economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
5) Attraverso le norme del presente regolamento, l’Amministrazione dell'Unione garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell’impiego delle risorse pubbliche.
6) Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
7) Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l’entrata in vigore di norme in contrasto.
Art.2
Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
a) Patrocinio: riconoscimento del valore civile, morale, sociale o culturale e turistico di un’iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione e sostegno dell'Unione .
b) Contributi ordinari: sono compresi in questo tipo di contributi:
- le quote di adesione a associazioni e/o enti e istituzioni ai quali, in precedenza, il Consiglio abbia deliberato di aderire, approvandone i relativi atti costitutivi o Statuti;
- gli impegni finanziari o qualsiasi altra forma di sostegno, qualora siano conferiti a associazioni e/o enti pubblici o privati con lo scopo di ottenere, in collaborazione con essi, un risultato preventivamente determinato e concordato e fatto oggetto di atto deliberativo da parte dell’organo competente;
- l’erogazione degli interventi di cui ai precedenti commi avviene sulla scorta delle deliberazioni che li hanno resi dovuti.
c) Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di singoli eventi o iniziative giudicate dall’Amministrazione di particolare rilievo, per la promozione della Montagna su richiesta dei soggetti interessati.
d) Altri benefici: prestazioni di servizi, fruizione di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà dell'Unione.
ART. 3
Il patrocinio e le agevolazioni economiche possono essere richiesti da Associazioni riconosciute e spontanee, Istituzioni pubbliche, Istituzioni socio- scolastiche pubbliche e private, Enti religiosi e soggetti privati con sede e operanti sul territorio dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese per attività non a scopo di lucro, nel limite degli importi specifici stanziati annualmente nel Bilancio.
Associazioni riconosciute e spontanee, Istituzioni pubbliche, Istituzioni socio- scolastiche pubbliche e private, Enti religiosi e soggetti privati con sede e operanti non sul territorio dell’Unione potranno richiedere il patrocinio e/o la concessione di agevolazioni per attività non a scopo di lucro. La richiesta sarà valutata dall'Amministrazione.
I patrocini sono concessi, in conformità all'art.7 comma 1 lettera h) dello Statuto dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, esclusivamente per le attività di promozione della montagna e valorizzazione del territorio.
PATROCINIO – CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLO STEMMA DELL’UNIONE
ART. 4 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO
1. I soggetti interessati devono presentare domanda all'Unione - Ufficio Protocollo entro le seguenti scadenze tassative: 30 aprile (per le iniziative estive) – 31 ottobre (per le iniziative invernali). La domanda deve essere redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione accompagnato da documento di identità del rappresentante e deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.
Saranno straordinariamente prese in considerazione istanze pervenute al di fuori le predette scadenze, purché di particolare interesse e valore e la cui impossibilità di rispettare la scadenza sia dimostrata chiaramente. Le richieste saranno esaminate solo se pervenute al Protocollo almeno 20 giorni prima dell’evento.
2. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l’integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.
3. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
4. Nel caso in cui, contestualmente al patrocinio, sia richiesta anche la concessione di un contributo straordinario, si applica quanto successivamente stabilito nel presente Regolamento.
5. Il patrocinio è concesso con Deliberazione di Giunta dell’Unione .
6. La concessione del patrocinio non comporta l’assunzione di alcun onere economico da parte dell’Unione, salvo quanto previsto da altri Regolamenti.
7. Il patrocinio concesso dall’Unione deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa indicando espressamente “con il patrocinio dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese ”.
CONTRIBUTI – REQUISITI GENERALI ART. 5
1. I contributi possono essere erogati, in conformità all'art.7 comma 1 lettera
h) dello Statuto dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, esclusivamente per le attività di promozione della montagna e valorizzazione del territorio.
2. In particolare possono essere erogati contributi nei seguenti ambiti:
a) cultura e manifestazioni artistiche;
b) servizi museali;
c) la protezione civile;
3. I contributi economici saranno erogati in rapporto alle spese sostenute dal richiedente e non potranno essere a copertura totale delle stesse, tenuto conto anche di eventuali altri contributi ricevuti.
4. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
a) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali o accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
b) i trasferimenti finanziari per l’esercizio di servizi e attività rientranti nelle competenze istituzionali dell’Unione e da esso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
c) i benefici e le agevolazioni nell’uso di servizi, attrezzature e strutture, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l’utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
d) i benefici e le agevolazioni nell’uso di servizi, attrezzature e strutture di terzi utilizzati dall’amministrazione comunale per iniziative proprie;
e) i contributi, le provvidenze, i vantaggi economici erogati dall’amministrazione comunale in attuazione di disposizioni di leggi e regolamenti diversi da quanto disciplinato dal presente ordinamento;
f) le provvidenze conseguenti a accordi formalizzati con Enti pubblici.
5. L’Unione non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, vantaggi economici o patrocinio.
6. L’Unione, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI
1. Richiamato l’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 come trasformato dalla L.122/2010, nell’attribuzione delle forme di sostegno verrà tenuto conto dei seguenti criteri:
a) livello di coinvolgimento del territorio nell’attività programmata;
b) livello di coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione;
c) coerenza con gli indirizzi espressi annualmente nel PEG (vedi art. 7 comma 1)
d) perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
e) natura dell’iniziativa realizzata, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
f) all’originalità e innovatività del progetto (in particolare nell’ambito delle attività culturali, ricreative, ambientali);
g) alla continuità negli anni di attività prestata dal destinatario a favore della comunità;
h) al numero delle persone che si prevede di coinvolgere;
i) sussistenza di altre forme di sostegno provenienti da altri soggetti pubblici o privati;
j) partecipazione del richiedente a partenariati formalizzati, con altre associazioni e/o soggetti non aventi scopo di lucro sul territorio comunale;
k) collegamento a altre iniziative svolte da altri Enti e Associazioni;
ART. 7 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
1. I contributi straordinari sono concessi dal Responsabile del servizio competente sulla base di indirizzi stabiliti annualmente dalla Giunta contestualmente all’approvazione del PEG.
2. I contributi straordinari possono essere concessi esclusivamente per attività di promozione della montagna e per la valorizzazione del territorio montano in conformità a quanto previsto dall'art.7 comma 1 lettera h) dello Statuto dell'Unione di comuni montani appennino pistoiese.
3. I soggetti interessati devono presentare domanda all’Unione, utilizzando l’apposita modulistica predisposta, entro la scadenza fissata all’art. 4 comma 1 .
4. La richiesta deve contenere:
a) l’indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
b) una dettagliata descrizione dell’attività o iniziativa e relativo programma, dai quali risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire, le azioni previste, i soggetti coinvolti e il piano economico;
c) il tipo di beneficio richiesto, nel caso in cui questo consista, esclusivamente o parzialmente, nell'utilizzo di dotazioni pubbliche;
d) la dichiarazione da parte del Legale Rappresentante che l’Ente o associazione:
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell’articolazione politico – amministrativa di alcun partito politico, secondo quanto previsto dall’art. 7 della legge 2/5/1974 n. 195 e dall’art. 4 della Legge 18/11/1981 n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione, l’iniziativa od il programma oggetto di domanda, obbligandosi a presentare al termine della manifestazione dettagliato rendiconto;
- si impegna a non destinare l’eventuale contributo ottenuto alla compensazione di oneri per le prestazioni dei propri componenti o di coloro
che comunque volontariamente collaborano, nonché ad oneri riferiti all’uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali l’organizzazione già dispone o che può disporre in quanto messi gratuitamente a disposizione dallo stesso comune e da altri Enti pubblici o privati;
- ha/non ha ricevuto altri finanziamenti pubblici o privati per la medesima iniziativa;
- ha/non ha precedentemente ricevuto contributi dal comune, precisandone l’anno, l’importo e per quale finalità;
5. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l’integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.
6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
7. La Giunta dell’Unione decide, con atto di indirizzo, in ordine all'opportunità o meno di sostenere l'iniziativa oggetto di richiesta tenuto conto:
- della corrispondenza agli indirizzi approvati dall’Amministrazione;
- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell’iniziativa proposta;
- della capacità dell’iniziativa di promuovere l’immagine, in tutte le sue manifestazioni, del territorio montano;
- dell’originalità e della novità dell’iniziativa proposta;
- della sussistenza di altre forme di sostegno provenienti da altri soggetti pubblici;
- della gratuità dell’iniziativa;
- del coinvolgimento di più associazioni/soggetti senza scopo di lucro nell’iniziativa proposta;
8. Il responsabile del servizio competente, successivamente alla Deliberazione di Giunta, con propria determinazione definisce la tipologia del sostegno e l'eventuale entità del contributo da erogare. Nella motivazione
della determinazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate dalla Giunta.
9. Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell’attività ordinaria del richiedente.
ART. 8 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. I contributi sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente sulla base della rendicontazione dell’attività svolta, come indicato al successivo art. 9, comma 3.
2. L’erogazione del contributo è sottoposta alla disciplina fiscale in essere al momento della sua liquidazione.
ART. 9 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
1. I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. I beneficiari hanno l’obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte dell’Unione per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: “con il contributo dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese”.
3. I soggetti beneficiari, per ottenere l’erogazione del contributo economico, devono presentare:
- una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo;
- una rendicontazione economica dalla quale risulti la destinazione del contributo, tramite presentazione di documenti fiscali regolari.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 comporta l’impossibilità di ottenere contributi per i tre anni successivi.
5. I soggetti beneficiari di contributi sotto forma di attrezzature, spazi, ecc. devono ugualmente dare conto dei risultati dell’attività per cui hanno ricevuto il contributo tramite una relazione illustrativa o tramite il proprio sito web.
ART. 10 - DECADENZA
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo precedente, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
a) nel caso in cui l’attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta;
b) nel caso in cui l’iniziativa o l’evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non siano stati svolti entro un anno dalla concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.
ART. 11 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del Sito Web dell’Amministrazione, nei tempi e secondo le modalità previste dagli art. 26 e 27 del Dlgs 33/2013;
ART.12
E’ esclusa dalla disciplina del presente regolamento la concessione dei contributi che traggono il loro finanziamento da assegnazione di fondi dalla Regione o da altri Enti pubblici con specifica destinazione.
ART.13
Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione ed alla intervenuta pubblicazione a termine di legge.
ART.14
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di Legge e i Regolamenti che disciplinano l’attività dell’Amministrazione dell’Unione .
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO – ALLEGATO AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO UNIONE N.
Data
Spett.le Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese
Via P. Xxxxxxxx, 10/24
51028 San Xxxxxxxx Pistoiese
Il sottoscritto nato a
il nella sua qualità di legale rappresentante di
con sede a , tel.
ai sensi del vigente Regolamento dell’Unione per la concessione di patrocini, contributi e altri incentivi, rivolge istanza di:
patrocinio
per la/e seguente/i iniziativa/e (titolo di ogni iniziativa):
1.
2.
3.
meglio descritta/e nell’allegato, parte integrante della presente domanda. Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
- di accettare integralmente le norme contenute nel regolamento in oggetto;
- che l'organismo che rappresenta non ha fini di lucro e non ripartisce utili ai soci, così come sancito ai sensi dell'art. 2247 del Codice Civile, ed è in possesso dei requisiti richiesti;
- che l'organismo che rappresenta non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico-organizzativa di alcun partito, così come previsto dall'art. 7 della
L. 2 maggio 1974 n. 195, modificato con l'art. 4 della L. 18 novembre 1981 n. 659;
- si impegna a trasmettere copia conforme dello Statuto e/o dell'atto costitutivo dell'Ente od Associazione rappresentato, se trattasi di Associazione legalmente costituita (se non già presentato)
- Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR. 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguiti DICHIARA la veridicità di tutti i dati di cui alla presente richiesta.
(Firma del legale rappresentante)
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI INCENTIVI - ALLEGATO AL REGOLAMENTO DELL’UNIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO X.
Xxxxx.le Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese
Via P. Leopoldo, 10/24 51028 San Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il sottoscritto nato a
Il nella sua qualità di legale rappresentante della
rivolge istanza di contributo e/o beneficio economico ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento dell’Unione per la concessione di contributi ed altri incentivi, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. del relativa all'iniziativa successivamente descritta.
Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità:
- di accettare integralmente le norme contenute nel regolamento in oggetto;
- che l'organismo che rappresenta non ha fini di lucro e non ripartisce utili ai soci, così come sancito ai sensi dell'art. 2247 del Codice Civile, ed è in possesso dei requisiti richiesti;
- che l'organismo che rappresenta non costituisce, nemmeno indirettamente articolazione politico-organizzativa di alcun partito, così come previsto dall'art. 7 della
L. 2 maggio 1974 n. 195, modificato con l'art. 4 della L. 18 novembre 1981 n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione, l'iniziativa o il programma oggetto della domanda.
Data (firma e timbro)